Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10-1/2025 P.U.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice dott. VI Ciutto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 10-1/2025 P.U. da
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. , con Parte_1 Parte_2 sede in Pescantina VR via Risorgimento 5 – P.Iva , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Giorgio Cugola
RICORRENTE
confronti di
con sede in Vicenza, Via Zamenhof 795 Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il
16.1.2025; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria a mezzo PEC in data 22.1.2025 per l'udienza del 6.3.2025 entro i termini di legge);
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ritenuta la competenza del Tribunale adito;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII (considerato che l'attivo patrimoniale relativo all'esercizio al 31.12.2023 risulta indicato in bilancio in euro 1.716.178 e quindi supera la soglia stabilita dall'art.2 c.1 lettera d
CCII); ritenuto che il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b), CCII, sia desumibile da quanto indicato in ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte:
- oltre al mancato pagamento del credito azionato - non fondato su titolo esecutivo e di importo pari ad Euro 26.344,07 per fornitura di merce elevato - la sussistenza di debiti verso enti ( , CP_2
, Erario) indicati nella informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione per complessivi Euro CP_3
126.801,13;
- la condotta inerte della debitrice che non è comparsa all'udienza fissata ex art. 41 CCII del
6.3.2025;
- il documentato abbandono della sede aziendale da parte della resistente (s.v. foto allegate dalla ricorrente) essendo sparito al 14/1/2025 il precedente cartello che indicava ai fornitori la chiusura momentanea per lavori di manutenzione cartello e comparendo, invece, sullo sfondo, l'insegna di altra società (tale “Edilcologna”), con assenza di qualsiasi segno di attività; rilevato che la situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né
a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice Controparte_1
con sede in Vicenza, Via Zamenhof 795. P.IVA_2
considerato che le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede legale in VIA ZAMENHOF 795 VICENZA;
[...] P.IVA_2
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura il dott. VI Ciutto;
pagina 2 di 5 nomina Curatore la dott.ssa Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 12.6.2025 ad ore 9.30 dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs 5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
pagina 3 di 5 IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193
CCII; onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di
60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza. dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
pagina 4 di 5 dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII;
Sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 13.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. VI Ciutto Dott. Giuseppe Limitone
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