Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12/2025 V.G. di questa Corte di Appello, congiuntamente promossa da nata a [...] il [...] e residente a [...]
Quattro Novembre, 13 (C.F. ) e C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
( ) entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta, CodiceFiscale_2 presso lo studio legale dell'Avv. Samuela Martorana (C.F. , C.F._3
sito in Caltanissetta (CL) nella Via E. De Nicola 17, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Samuela Martorana, del foro di Caltanissetta (C.F.
,con studio sito in Caltanissetta (CL) nella Via E. De Nicola C.F._3
17 e dall'Avv. stabilito Luana Calì (c.f. ) del foro di Gela C.F._4
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE
***
Conclusioni per i ricorrenti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: a) dichiarare l'efficacia civile della Sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo il 24/11/2021; b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Con ricorso congiunto depositato in data 29 gennaio 2025 e Parte_1
hanno adito questa Corte di Appello premettendo in Parte_2
fatto:
- che in data 06/07/2000 contraevano in Mazzarino matrimonio concordatario ed il relativo atto veniva trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Mazzarino al n. 26, P. II, S. A., anno 2000, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato;
- che con decreto del 24.01.2007 il Tribunale di Gela ha omologato la separazione personale dei coniugi;
- che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, con sentenza emessa in data
24.11.2021 pronunziata in unico grado, resa esecutiva con decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica del giorno 25.10.2023 ha dichiarato la nullità del matrimonio canonico;
- che la sentenza ecclesiastica è stata emessa a seguito di un procedimento che ha tenuto nel massimo rispetto i diritti della difesa della parte convenuta ed è stata pronunciata sulla base dei seguenti capi di nullità: 1)Esclusione dell'Indissolubilità del vincolo da entrambi i coniugi o uno dei due, a norma del Can. 1101 §2 C.D.C. 2) Esclusione della prole da parte attrice, a norma del Can. 1101 § 2 C.D.C.;
Tutto ciò premesso hanno chiesto, congiuntamente, che, in forza degli accordi vigenti tra lo Stato Italiano e la Santa DE (art. 8 n. 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, del 18.2.1984, ratificato col legge n. 121 del 25.3.1985, secondo la previsione degli artt. 796-797 c.p.c., venga dichiarata efficace nella
Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo emessa in data 24.11.2021, pronunziata in unico grado, resa esecutiva con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del giorno 25.10.2023. Con conseguente annotazione a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazzarino a margine dell'atto di matrimonio n. 26, P. II, S. A, anno 2000.
Il Procuratore Generale ha ricevuto dalla cancelleria comunicazione del ricorso.
***
Preliminarmente, mette conto evidenziare che, trattandosi di iniziativa congiunta, la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica correttamente ha la forma del ricorso e la procedura deve seguire il rito camerale (Cass. 4891/92). Non si
è ritenuta necessaria la fissazione di udienza in camera di consiglio trattandosi di domanda congiunta. Ciò posto, osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge n.
121/1985, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica italiana con sentenza della Corte di Appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa, ricorrendo un matrimonio celebrato in conformità a quell'articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Il punto 4 del protocollo addizionale allegato all'accordo tra Santa DE e Repubblica
Italiana, prevede, con riferimento al secondo comma del richiamato art. 8, che: “ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.” Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'abrogazione dei citati artt. 796 e 797, disposta dall'art. 73 l. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'accordo di modificazione del Concordato lateranense, reso esecutivo con la richiamata legge n. 121; con la conseguenza che il giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda avente per oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di rito civile, i quali risultano perciò connotati, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 Cost., da una vera e propria ultrattività (cfr: Cass. 8764/2003, 17595/2003 e 12020/2005).
Ciò posto il matrimonio concordatario tra le odierne parti è stato celebrato a
Mazzarino e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune;
questa Corte di Appello è quindi territorialmente competente ex art. 8 L. 121/85 (Cass.
2734/95), poiché nel registro di quel Comune deve trascriversi ed annotarsi la pronuncia dichiarativa di efficacia (Cass. 5562/95).
Nel merito la richiesta è fondata.
La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Siculo è munita del decreto di esecutività del superiore organo di controllo (art.
8.2. prima parte L. 121/85) e, quindi, può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana dalla Corte di Appello.
Il procedimento dinanzi alla Corte di Appello segue il principio del divieto di riesame del merito della causa e, dunque, il giudice della delibazione non può sindacare nel merito le ragioni poste a fondamento della decisione ecclesiastica, ponendo una nuova interpretazione delle risultanze processuali differente rispetto a quella a cui è pervenuto il giudice ecclesiastico (Cass. 19691/14).
L'indagine del giudice della delibazione deve essere limitata alle sole risultanze della sentenza ecclesiastica (Cass. 24047/06).
Nella specie, la sentenza ecclesiastica ha dichiarato - sulla scorta della documentazione acquisita e delle testimonianze assunte - la nullità del matrimonio concordatario, dal quale non sono nati figli, per esclusione dell'indissolubilità del vincolo e del bonum prolis. Ebbene nel caso di specie deve ritenersi insussistente alcun contrasto con l'ordine pubblico interno italiano, dovendosi sottolineare, a tal proposito, come non si pongano problemi di tutela dell'affidamento del coniuge incolpevole.
La non menzione della esclusione dell'indissolubilità del matrimonio tra i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale.
Con la sentenza n. 16380/2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la convivenza "come coniugi" costituisce un'eccezione in senso stretto
(exceptio juris) che, come tale, è opponibile esclusivamente da uno dei coniugi e non può essere né eccepita dal Pubblico Ministero interveniente nel giudizio di delibazione, né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità.
Nemmeno costituisce principio contrario all'ordine pubblico quello inerente all'esclusione del bonum prolis: ed invero “la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del “bonum prolis", in una fattispecie in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano e può quindi essere dichiarata efficace nella Repubblica, sia in considerazione della diversità esistente tra i due ordinamenti sia per il fatto che l'ordinamento italiano non solo non prevede un principio essenziale di "non procreazione", ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato cioè alla promozione di una società naturale che comprende anche i figli.” (Cass. n. 814 del 15/01/2009).
Peraltro nel caso di specie il Tribunale ecclesiastico ha evidenziato come i coniugi sia prima che dopo il matrimonio fossero soliti utilizzare unitamente due metodi contraccettivi (profilattico e pillola anticoncezionale), in considerazione dei dubbi manifestati dalla sulla effettiva possibilità che il vincolo matrimoniale potesse Pt_1
durare nel tempo.
Donde è del tutto evidente come non possa che ritenersi comune ad entrambe le parti l'intendimento di escludere la nascita di figli, chiaramente manifestato mediante l'adozione delle cautele suindicate: donde non può ragionevolmente ipotizzarsi alcuna lesione del principio di ordine pubblico della tutela dell'affidamento incolpevole.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, posto che i motivi di nullità affermati dal Tribunale ecclesiastico non contrastano con l'ordine pubblico italiano, e considerato che in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori), risulta allora esaurito l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico e la domanda va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Mazzarino nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla distribuzione delle spese processuali, visto che il ricorso è congiunto.
P.Q.M.
La Corte, sentiti il Procuratore Generale ed i procuratori dei ricorrenti, dichiara efficace in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo di Palermo emessa in data 24 novembre 2021, pronunziata in unico grado, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del giorno 25 ottobre 2023, dichiarativa della nullità del matrimonio canonico concordatario contratto a
Mazzarino in data 6 luglio 2000 da nata a [...] il Parte_1
30.10.1976 e nato a [...] il [...] trascritto nei Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Mazzarino, dell'anno 2000, parte II, serie A,
n. 26.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mazzarino di procedere ai prescritti adempimenti conseguenziali.
Caltanissetta, 24 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Gaetano Sole Giuseppe Melisenda Giambertoni