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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dott. PE ON Presidente
Dott.ssa AL CE Consigliere rel.
Dott.ssa Rossella Milone Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di secondo grado n. R.G. 2747/2024 promosso da:
c.f. , con sede in 20121-NO, Piazza Filippo Meda, 4, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Stanisci del Foro di Roma, che la difende come da mandato in atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del suddetto avvocato:
; Email_1
- appellante – contro
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Marco Farneti del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale del predetto: come da procura in atti;
Email_2
c.f. , con sede in 20154-NO, Piazza Gae Aulenti, 3, rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Antonio Formaro del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Galliera n. 8, come da procura in atti;
- parti appellate-
OGGETTO: clonazione assegno circolare – responsabilità banca emittente e banca trattaria.
Appello vs/ sentenza del Tribunale di NO n. 8149/2024 pubblicata in data 19.09.2024.
pag. 1 Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte Per l'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di NO adita, contrariis reiectis: In via principale Per le motivazioni esposte nel punto 1) del presente atto di appello, riformare totalmente Sentenza n.
8149/2024 pubblicata in data 19.09.2024 dal Tribunale Civile di NO, nella persona del Dott.
Claudio Antonio Tranquillo, a definizione del giudizio R.G.n. 9953/2024, notificata il 20.09.2024, nella parte in cui è stata riconosciuta la responsabilità di , condannando quest'ultima al Parte_1 pagamento di € 24.000,00 (oltre interessi e spese legali come quantificate in sentenza), e, per l'effetto, rigettare la domanda promossa dal sig. con conseguente condanna di quest'ultimo alla CP_1 restituzione in favore di della somma di € 32.221,49 versata in esecuzione della Parte_1 sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di appello promossa in via principale, per le motivazioni esposte nel punto 2) del presente atto di appello, riformare parzialmente la Sentenza n. 8149/2024 pubblicata in data 19.09.2024 dal Tribunale Civile di NO, nella persona del Dott. Claudio Antonio Tranquillo, a definizione del giudizio R.G.n. 9953/2024, notificata il 20.09.2024, nella parte in cui esclude ogni responsabilità concorrente dell'altra parte convenuta ( , sull'assunto, errato, che quest'ultima non aveva possibilità di Controparte_2 prevenire ed evitare il pagamento ad un soggetto portatore di un titolo falso e, per l'effetto, ripartire, nell'ambito dei rapporti interni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il grado di responsabilità tra Parte_1
e con conseguente condanna di quest'ultima a rifondere a , nei
[...] Controparte_2 Parte_1 limiti e in proporzione al grado di responsabilità attribuita, la somma versata in favore del sig.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di grado di giudizio. Sempre CP_1 in via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di appello promossa in via principale, per le motivazioni esposte nel punto 3) del presente atto di appello, riformare parzialmente la Sentenza n. 8149/2024 pubblicata in data 19.09.2024 dal Tribunale Civile di NO, nella persona del Dott. Claudio Antonio Tranquillo, a definizione del giudizio R.G.n. 9953/2024, notificata il 20.09.2024, nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa del sig. e, per CP_1
l'effetto, ridurre l'importo della condanna riconosciuta in suo favore dal Tribunale di NO, in proporzione alla gravità della colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente condanna del sig. a CP_1 restituire a la differenza della somma ricevuta in eccesso in esecuzione della sentenza Parte_1 impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
pag. 2
Per Controparte_2
“In via preliminare:- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis
c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
Nel merito, in via principale: - respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 8149/2024 del Tribunale di
NO, Giudice Dott. Tranquillo, emessa all'esito del giudizio n. RG 9953/2023, e, per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado. Nel merito, In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità anche solo concorrente di
ridurre il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c., in ragione Controparte_2 del concorso colposo del Sig. in misura proporzionale all'entità della colpa di quest'ultimo CP_1 ed alle dirette conseguenze dannose che ne sono derivate, per tutte le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio”.
Per Controparte_1
"Affinché l'Ill.ma Corte di Appello di NO, respinta ogni contraria domanda, istanza o difesa,
Voglia: -respingere l'appello proposto da in quanto infondato e inammissibile, Parte_1 nelle parti indicate in questa comparsa;
-in via preliminare, autorizzare il deposito da parte del comparente Sig. dell'originale cartaceo dell'assegno circolare emesso da Controparte_1
in Pistoia il 14.2.2018 per €24.000,00= a favore , n. D 7402345565- Controparte_2 Persona_1
04 e relativo "tagliando" denominato copia per il richiedente, prendendo atto che tale assegno e tagliando vengono dal comparente nuovamente offerti in restituzione per il rimborso/restituzione della provvista e per ogni altro incombente e domanda verso le controparti;
-in riforma dell'impugnata sentenza civile n. 8149 pubblicata il 19.9.2024 del Tribunale di NO, ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto con questa comparsa, Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di NO: -accertare e dichiarare il diritto del comparente Sig. ad Controparte_1 ottenere dalle controparti ed in solido, il rimborso e comunque Parte_1 Controparte_2 la restituzione e/o l'accredito a suo favore dell'importo di euro 24.000,00=, relativo al predetto assegno circolare mai negoziato e di pari importo che in originale il comparente offre in restituzione
(col relativo tagliando), e che è stato emesso (con provvista del comparente) dalla controparte il 14.2.2018 e la cui corrispondente copia falsificata appare illecitamente e indebitamente CP_2 negoziata presso NC RE di NO o meglio (quest'ultima apparente Parte_1 girataria per l'incasso); -in via alternativa, totale o anche parziale a quanto sopra: accertare e dichiarare la responsabilità solidale delle controparti ed per Parte_1 Controparte_2 danni subiti dal comparente Sig. a seguito dei fatti dedotti dal medesimo, sempre Controparte_1
pag. 3 previa offerta in restituzione dell'originale del ridetto assegno circolare mai negoziato di euro
24.000,00= emesso da il 14.2.2018 con provvista del comparente (assieme al relativo Controparte_2 tagliando), e la cui corrispondente copia falsificata appare illecitamente e indebitamente negoziata presso NC RE di NO o meglio (quest'ultima apparente girataria per Parte_1
l'incasso); -in ogni caso: condannare le controparti e in persona Controparte_2 Parte_1 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via solidale, all'accredito, al rimborso, alla restituzione e/o pagamento e/o risarcimento a favore del comparente Sig. per Controparte_1
l'importo di euro 24.000,00= oltre accessori dal 16.2.2018 inclusi gli interessi ex art. 1284 penultimo comma c.c., o diverse somme e decorrenze di giustizia e oltre maggior danno;
-in ogni caso: condannare le ridette controparti, in solido, al pagamento di competenze legali e spese relative al presente giudizio, ed anche al pagamento di competenze legali e spese del giudizio di primo grado e di quelle relative alla mediazione ed alla negoziazione assistita e comunque come richiesto nel quarto motivo di appello incidentale in relazione al primo grado, il tutto a favore del comparente Sig.
-in ogni caso: condannare alla restituzione, a favore del Controparte_1 Controparte_2 comparente , dell'importo pagato a fronte della provvisoria esecutività della Controparte_1 sentenza di primo grado e pari ad euro 3.588,00= come da doc. 19. Salvo l'onere della prova a carico delle controparti, e salva la natura prioritaria del diritto al rimborso della provvista previa la qui offerta di restituzione dell'originale del titolo mai negoziato, e comunque senza alcun riconoscimento
e/o inversione degli oneri: si insiste nelle seguenti richieste istruttorie formulate in primo in grado e non ammesse: -ordinarsi alle controparti l'esibizione, in cartaceo, del titolo che queste controparti asseriscono sia stato negoziato (assegno circolare emesso da in Pistoia 14.2.2018 per CP_2
€24.000,00= a favore , n. D 7402345565-04); -ordinarsi alla controparte Persona_1 [...]
l'esibizione in copia del contratto di apertura di c/c a nome , e relativi Parte_1 Persona_1 estratti conto per l'anno 2018, e comunque della documentazione bancaria al fine di verificare
l'operatività della stessa per quanto è stato riferito dallo stesso in ordine all'incasso Parte_1 dell'assegno circolare in Pistoia 14.2.2018 per €24.000,00= a favore , n. CP_2 Persona_1
D 7402345565-04 ; -ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la genuinità e originalità dell'assegno circolare Unicredit, in Pistoia 14.2.2018 per €24.000,00= a favore Per_1
, n. D 7402345565-04, titolo cartaceo e relativo tagliando cartaceo già depositati in originale
[...] in cancelleria dall'attore in primo grado come da autorizzazione del Giudice, e di cui il comparente chiede -in ogni caso quindi anche a prescindere dalla ctu - autorizzazione al deposito anche nel presente appello come da conclusioni, e se fosse verificabile la clonazione e se la clonazione poteva essere riconoscibile da parte delle convenute."
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO pag. 4 Part (d'ora in avanti, per brevità, ) impugna la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
NO in data n. 8149 del 19 settembre 2024, con la quale, in accoglimento della domanda restitutoria, di pagamento e risarcitoria proposta da il Tribunale ha così deciso: Controparte_1
“CONDANNA al pagamento di € 24.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c I c.c. dal Parte_1
16.2.2018 ed ex art. 1284 c. IV c.c. dal 13.3.2024 fino al saldo effettivo, nonché di € 4.000,00 a titolo di spese processuali, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di Controparte_1
Condanna al pagamento di € 3.000,00 a titolo di spese processuali, oltre spese Controparte_1 generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di . Controparte_2
Agendo dinanzi al Tribunale di NO, aveva premesso: Controparte_1 di avere visionato, nel mese di dicembre 2018, tramite il sito internet Autoscout24 una BMW
Xfile usato;
di avere contattato telefonicamente l'inserzionista privato, presentatosi genericamente come
" ”; Per_2 di avere concordato con quest'ultimo un appuntamento per visionare l'automobile ed eventualmente procedere all'acquisto della medesima;
di avere emesso, su indicazioni dello sconosciuto interlocutore telefonico, tramite la sua NC
( un assegno circolare di € 24.000,00 e di averlo intestato a tale;
CP_2 Persona_1 di avere inviato, in data 14 febbraio 2018, la scansione di tale assegno, tramite whatsapp, al suo interlocutore telefonico, a garanzia del pagamento dell'automobile; di aver concordato telefonicamente con lo sconosciuto interlocutore, in data 16 febbraio 2018, un appuntamento presso l'agenzia del PRA di Pistoia al fine di effettuare l'acquisto del veicolo, ma che nei giorni seguenti, questi non riscontrava il messaggio whatsapp del sig. CP_1 di essersi recato in data 22 febbraio 2018 presso la propria banca ( al fine di annullare CP_2
l'assegno circolare in questione, e che, in tale occasione, aveva scoperto che l'assegno era già stato posto all'incasso il giorno 16 febbraio 2018; che con sentenza del 23 maggio 2023 la Corte di Appello di Venezia (RG n. 000507/2023) confermava la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale la sig.ra è stata Persona_1 riconosciuta responsabile del delitto di cui all'art. 640 c.p. per avere, in concorso con un terzo soggetto, dopo aver pubblicato sul sito Autoscout24 l'offerta di un'autovettura BMW al prezzo di € 24.000,00, indotto in errore , interessato all'acquisto, e ciò con artifici e Controparte_1 raggiri, consistiti nell'affermare falsamente che l'auto fosse in vendita, nel farsi inviare il 14 febbraio 2018 da copia di assegno circolare a se intestato per la somma di € 24.000,00, CP_1 portando all'incasso il predetto assegno contraffatto e così assicurandosi un ingiusto profitto con altrui danno (doc. n. 13 parte attrice).
pag. 5 Part Il aveva dunque convenuto in lite sia , sia l'emittente (d'ora in CP_1 Controparte_2 avanti, per brevità, , prendendo le seguenti conclusioni: “affinché l'Ill.mo Tribunale di CP_2
NO, respinta ogni contraria istanza, difesa o domanda, Voglia: - confermare la già resa autorizzazione ed il già avvenuto deposito in giudizio, da parte dell'attore, dell'originale cartaceo dell'assegno circolare emesso da in Pistoia il 14.2.2018 per €24.000,00= a Controparte_2 favore , n. D 7402345565-04 e relativo "tagliando" denominato copia per il Persona_1 richiedente, già allegati alla citazione in copia informatica come doc. 1 dell'attore, prendendo atto che tale assegno e tagliando vengono dall'attore offerti in restituzione per il rimborso/restituzione della provvista e per ogni altro incombente e domanda verso le convenute;
-accertare e dichiarare il diritto dell'attore Sig. ad ottenere dalle convenute, in Controparte_1 solido, il rimborso e comunque la restituzione e/o l'accredito a suo favore dell'importo di euro
24.000,00=, relativo al predetto assegno circolare mai negoziato e di pari importo che in originale l'attore offre in restituzione (col relativo tagliando), e che è stato emesso (con provvista dell'attore) dalla convenuta il 14.2.2018 e la cui corrispondente copia falsificata CP_2 appare illecitamente e indebitamente negoziata presso NC RE di NO o meglio
[...]
(quest'ultima convenuta apparente girataria per l'incasso); -in via alternativa, totale Parte_1
o anche parziale a quanto sopra: accertare e dichiarare la responsabilità solidale delle convenute per danni subiti dall'attore a seguito dei fatti dedotti dal medesimo attore, sempre previa offerta in restituzione dell'originale del ridetto assegno circolare mai negoziato di euro
24.000,00= emesso da il 14.2.2018 con provvista dell'attore (assieme al relativo Controparte_2 tagliando), e la cui corrispondente copia falsificata appare illecitamente e indebitamente negoziata presso NC RE di NO o meglio (quest'ultima convenuta Parte_1 apparente girataria per l'incasso); -in ogni caso: condannare le convenute e Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via solidale, Parte_1 all'accredito, al rimborso, alla restituzione e/o pagamento e/o risarcimento a favore dell'attore
Sig. per l'importo di euro 24.000,00= oltre accessori dal 16.2.2018, o diverse Controparte_1 somme e decorrenze di giustizia e oltre maggior danno, il tutto come da citazione e memoria n.
1 dell'attore; -in ogni caso: condannare le ridette convenute, in solido, alla pagamento di competenze legali e spese relative al presente giudizio e di quelle relative alla mediazione ed alla negoziazione assistita indicate e quantificate dall'attore, in narrativa della citazione e della memoria n. 1 dell'attore e nella nota spese che sarà depositata”. Part
si era costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare
e dichiarare, per le motivazioni esposte nella presente comparsa, il difetto di legittimazione passiva di rispetto ai fatti narrati da parte attrice e, in ogni caso, accertare la Parte_1
pag. 6 responsabilità esclusiva della sig.ra. rispetto alla domanda dell'attore. – Persona_1
Rigettare la domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto. – In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda dell'attore, accertare il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione del danno. – In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda del sig. si chiede all'adito Giudice di ripartire, nell'ambito dei rapporti interni, ai sensi CP_1 dell'art. 2055 c.c., di ripartire il grado di responsabilità tra e Parte_1 Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”. si era costituita prendendo le seguenti conclusioni: “In via principale: - accertare e CP_2 dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande avversarie e, per l'effetto, rigettarle integralmente per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che Controparte_2 quale NC Emittente, ha operato secondo la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma c.c.
e, per l'effetto, mandarla indenne da qualsivoglia responsabilità per tutti i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare la responsabilità di quale NC Negoziatrice, per Parte_1 non aver verificato compiutamente l'eventuale irregolarità del titolo per cui è causa;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità anche solo concorrente di ridurre il risarcimento del danno, ai Controparte_2 sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c., in ragione del concorso colposo del Sig. in misura CP_1 proporzionale all'entità della colpa di quest'ultimo ed alle dirette conseguenze dannose che ne sono derivate, per tutte le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio”.
Il Tribunale di NO, con la sentenza impugnata, accoglieva per intero la domanda del CP_1
– a titolo risarcitorio, ritenendo non esservi i presupposti per la restituzione della provvista - nei Part soli confronti di , che condannava altresì al pagamento delle spese;
condannava il CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
A motivo della decisione, il Tribunale osservava e rilevava:
1. che nessuna responsabilità in ordine all'accaduto poteva addebitarsi al il quale, CP_1 pur colpevole dell'imprudenza commessa nel trasmettere via whatsapp una immagine fotografica del titolo emesso da a favore di , soggetto che mai CP_2 Persona_1 aveva incontrato personalmente, così rendendo possibile la clonazione, aveva di fatto posto in essere un antecedente causale a fronte del quale, tuttavia, la condotta negligente del banchiere era intervenuta con effetto decisivo ed efficiente in via esclusiva sul danno verificatosi, tanto da interrompere, ex art. 41 c.p., il nesso di causalità rispetto alla condotta imprudente del CP_1
pag. 7 2. che nessuna responsabilità poteva del pari ascriversi all'istituto di credito emittente il cui obbligo si era esaurito con l'emissione dell'assegno, non essendo stati CP_2 allegati meccanismi interbancari in forza dei quali il pagamento di un assegno circolare al presentatore che si presenti per la negoziazione sia subordinato alla trasmissione di copia dell'assegno medesimo all'emittente, che ne approvi il pagamento previa visualizzazione e rilevazione di eventuali anomalie;
3. che l'intera responsabilità dell'accaduto era dunque da addebitarsi alla NC negoziatrice Part
, la quale, oltretutto, neppure aveva versato in lite l'originale del titolo, limitandosi a produrne una copia fotostatica, e dunque, non rendendo di fatto possibile alcuna disamina del titolo stesso, al fine di apprezzare l'esistenza o meno di anomalie che potessero mettere in allarme un buon argentario. Part Avverso tale pronuncia ha proposto appello , articolando tre motivi di appello, che si riassumono come segue.
Primo motivo: Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 196 quater disp.
Att. C.p.c., 2712 c.c., 171 ter n. 2 c.p.c. – motivazione illogica e contraddittoria nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che non avrebbe assolto il proprio onere probatorio Parte_1 producendo l'assegno negoziato in tempo utile.
Con il primo motivo, l'appellante ritiene la sentenza impugnata ingiusta ed erronea nella parte in cui ha valorizzato e ritenuto decisivo il mancato assolvimento dell'onere, che ha ritenuto incombere su Part
, parte convenuta in primo grado, di produrre l'originale dell'assegno negoziato, che è stato prodotto soltanto in copia fotostatica, adempimento che doveva ritenersi necessario per verificare la Part bonitas dell'assegno. Così facendo, non avrebbe assolto all'onere probatorio relativo alla propria diligenza nella negoziazione dell'assegno, ma l'appellante ritiene tale affermazione non condivisibile, in quanto anche dalla copia si sarebbero potuti rilevare sia l'assenza di evidenti alterazioni nel titolo clonato, e altresì fare i dovuti raffronti con il titolo in originale, messo a disposizione dall'attore (che ne era sempre rimasto nel materiale possesso) in prime cure dopo averne ottenuto la restituzione in esito al sequestro penale. Peraltro, parte attrice non avrebbe mai effettuato Part il disconoscimento della fotocopia prodotta in giudizio da , per cui, ai sensi dell'art. 2712 c.c., doveva ritenersi ormai acquisita la conformità della fotocopia all'originale. Inoltre, lo stesso attore nella seconda memoria depositata dinanzi al Tribunale, aveva svolto ampie difese CP_1 confrontando i due titoli, per cui sarebbe stata pacifica la possibilità di rilevare le differenze tra essi Part Part anche dalla semplice copia prodotta in causa da . Si rilevava, infine, che sempre , nell'opporsi alla CTU richiesta da parte attrice, si era offerta comunque, nel caso di sua ammissione, di produrre una copia analogica del titolo, rilevando che l'attuale disciplina processuale prevede che pag. 8 tutti i documenti vengano depositati in tale formato, mentre il deposito di documenti in originale rappresenta un'eccezione rispetto a tale sistema, da subordinarsi alla richiesta del giudice, laddove intenda fare un esame diretto del supporto fisico del documento.
Secondo motivo: motivazione illogica e contraddittoria con riferimento all'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo ad – Violazione e falsa applicazione del Controparte_2 comma 1 dell'art. 115 c.p.c.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha mandato esente da ogni responsabilità la banca emittente, sull'errato presupposto che la stessa non avesse possibilità di prevenire il pagamento al portatore del titolo falso, ed affermando, in modo non corretto e dunque criticabile, come non fossero esistenti procedure interbancarie per circondare di maggiori cautele il pagamento del titolo. Invece, in attuazione della procedura di check truncation1,
Part ad era stata trasmessa, da parte di , una copia del titolo posto all'incasso (circostanza CP_2 che risulterebbe anche dal documento n. 6 prodotto in primo grado dall'attore , per cui CP_1
al contrario di quanto reputato dalla sentenza impugnata, avrebbe avuto la possibilità di CP_2 1 Parte appellante così argomenta su tale procedura alle pagg. 12 e 13 dell'atto di gravame: “Orbene, come noto, la procedura di "check truncation" ha subito un'evoluzione significativa nel tempo, passando da un sistema basato su accordi interbancari a un regime normativo più strutturato e regolamentato. Originariamente, la procedura di check truncation è stata introdotta dall'Associazione NCria Italiana (ABI) nel 1993 come parte di un accordo nterbancario. Questo sistema consentiva alle banche negoziatrici di presentare assegni bancari e circolari per l'incasso tramite la trasmissione di un flusso elettronico di dati, senza la necessità di inviare fisicamente il documento cartaceo alla banca trattaria o emittente.La procedura è stata successivamente riconosciuta normativamente con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che ha fornito una base legale per la sua applicazione. Tuttavia, è stato solo con l'emanazione del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2014, n. 205, e del Regolamento della NC d'Italia del 22 marzo 2016 che la procedura ha ricevuto una regolamentazione dettagliata. Questi atti normativi hanno disciplinato la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari, stabilendo le modalità operative e i requisiti tecnici per la trasmissione dei dati. In particolare, Il Regolamento della NC d'Italia del 2016, emanato in attuazione dell'art. 8, comma 7, del D.L. n. 70 del 2011, convertito dalla L. n. 105 del 2011, ha specificato che la presentazione al pagamento in forma elettronica può avvenire tramite la trasmissione dell'immagine dell'assegno e dei relativi dati attraverso la Rete Nazionale Interbancaria. Questo regolamento ha introdotto una distinzione tra assegni di importo superiore e inferiore a 5.000 euro (oggi elevato ad € 8.000,00), prevedendo che per i primi sia necessaria la trasmissione dell'immagine dell'assegno, mentre per i secondi è sufficiente la trasmissione dei soli dati, salvo richiesta specifica del trattario o emittente. Specificatamente, L'art. 7 del menzionato Regolamento rubricato "Presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno" prevede che: "l. La presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno da parte del negoziatore avviene con la trasmissione in via telematica al trattario o all' emittente: a) dell'immagine dell'assegno unitamente ai dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare superiore a quello indicato nell'Allegato tecnico (capitolo 5.1 ) (allegato tecnico che prevedeva all'inizio il limite di € 5000 – ora elevato ad € 8.000); b) dei soli dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare pari o inferiore a quello CP indicato nell'Allegato tecnico, nonché per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della di qualsiasi ammontare.
2. Nei casi di cui alla lettera b) di cui al comma precedente il negoziatore trasmette l'immagine dell'assegno a fronte di specifica richiesta da parte del trattario o dell'emittente.
3. Gli intermediari, d'accordo tra loro, possono prevedere casi in cui, per problematiche connesse con la materialità del titolo, l'immagine viene trasmessa, unitamente ai dati di cui al citato art. 8, anche per i titoli di cui al comma l, lettera b) del presente articolo.". Pertanto, lo si ribadisce, essendo l'assegno in questione superiore ad € 8.000, la copia per immagine dell'assegno è stata regolarmente trasmessa ad (FATTO MAI CONTESTATO). CP_2
pag. 9 rilevare la presenza di eventuali anomalie, bloccando in tal caso l'incasso del titolo. La stessa, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi corresponsabile del danno lamentato dal non avendo, CP_1 peraltro, mai espressamente contestato di aver ricevuto, nell'immediatezza della presentazione del Part titolo all'incasso, una copia fotostatica dello stesso, trasmessagli da parte di;
Terzo motivo: contraddittoria ed illogica con riferimento all'esclusione del concorso di colpa del Erronea valutazione delle risultanze processuali emerse pacificamente: parte CP_1 appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia mandato esente da qualsivoglia profilo di corresponsabilità il correntista che malaccortamente ha trasmesso via whatsapp ad uno CP_1 sconosciuto la fotocopia del titolo così ponendo in essere un antecedente causale indispensabile per la clonazione del titolo e per la perpetrazione della truffa.
Nel giudizio così radicato si sono costituiti entrambi gli appellati, chiedendo – in via gradata CP_2 rispetto alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello - il rigetto del gravame proposto.
In particolare, ha sostenuto che correttamente il giudice di prime cure avrebbe reputato CP_2 esaurito ogni suo obbligo con la consegna del titolo al correntista che ne aveva richiesto l'emissione, tenendo a disposizione del beneficiario la provvista. Ha richiamato giurisprudenza secondo la quale la banca emittente va esente da responsabilità laddove venga negoziato presso altri intermediari un documento falso avente le sembianze di un suo assegno circolare (Coll. Coord. Dec. N. 20978/2020); ha affermato che la procedura di check truncation non era ancora in vigore al momento della negoziazione del titolo, e non era allora obbligatoria;
soltanto in via subordinata ha chiesto stabilirsi il proprio grado di responsabilità in quanto accaduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
Ha rassegnato le conclusioni come sopra trascritte. Part si è costituito domandando il rigetto dell'appello svolto da ed ha rassegnato Controparte_1
i seguenti motivi di appello incidentale, così rubricati:
Primo motivo: Violazione degli artt. 1703, 1722, 1717, 1705, 1173, 1710, 2697 c.c.; 112 e 115
c.p.c.; 49 comma 2 t.u.b.; e dell'art. 49 comma 9, d.legisl. 21.11.2007, n. 231 - e dell'art. 82, r.d.
21.12.1933, n. 1736: si censura la sentenza di primo grado per aver respinto l'istanza attorea di condanna delle convenute alla restituzione della provvista dell'assegno, data l'offerta di restituzione del titolo da parte di fondata su falsa applicazione dell'art. 49 comma 9 del D. Lgs. N. CP_1
231/2007 e si reputa la sentenza altresì erronea nella parte in cui ha escluso la responsabilità Part dell'emittente che neppure ha documentato di aver trasferito la “provvista” a Controparte_2 per il pagamento del titolo;
Secondo motivo: Violazione: -degli artt. 1173, 1175-1176, 1375, 1703, 1705, 1717, 1710, 2043,
2697 c.c. - artt. 31, 43, 82, 86 r.d. 1736/1933 - dell'art. 7 reg. NC d'Italia 22.3.2016; dell'art.
3 decreto Min. Economia n. 205/2014 - dell'art. 112, 115, 132 c.p.c. - 118 disp.att. c.p.c.: nell'atto pag. 10 introduttivo veniva specificamente lamentata la mancata adozione, da parte delle banche convenute, di cautele, comunque doverose, atte ad impedire il pagamento di un titolo non genuino, e comunque venivano allegate numerose anomalie del titolo clonato, pur prodotto solo in fotocopia (che si affermava essere stata, contrariamente a quanto affermato da parte avversa, prontamente contestata), presentato all'incasso, ictu oculi rilevabili dall'esperto banchiere;
si sottolinea come neppure nulla abbia provato circa l'esistenza di procedure predisposte nell'interesse del correntista;
CP_2
Terzo motivo: Violazione degli artt. 61, 115, 191, 210 c.p.c. - art- 2697 1° co., c.c.: si lamenta la mancata ammissione delle prove più volte sollecitate da parte attrice, ed in particolare la mancata ammissione della CTU per verificare se fosse rilevabile la clonazione del titolo da parte dell'operatore bancario diligente;
giustamente si è valorizzata la mancata produzione dell'originale del titolo da Part parte di , ma analogo ragionamento si sarebbe dovuto fare in ordine al comportamento processuale di che mai ha dedotto e provato le procedure adottate per rendere sicura la CP_2 negoziazione del titolo dopo l'emissione.
Quarto motivo: Violazione degli artt. 91-92 c.p.c, 11 e 27 d.m. 55/2014, 1223 c.c.: si lamenta l'erroneità della regolazione delle spese processuali di primo grado, che non ha tenuto conto delle spese di mediazione obbligatoria, di negoziazione assistita e di trasferta sostenute dalla difesa e ha condannato il a pagare le spese di CP_1 CP_1 CP_2
Precisate le conclusioni, e scambiate le memorie difensive conclusive, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
***
La decisione della Corte.
La Corte rileva preliminarmente come l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. risulti superata per effetto della rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c
Parimenti, anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. deve essere disattesa. Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
pag. 11 prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU.
27199/2017).
Nell'atto di appello proposto sono, invero, individuate le statuizioni contestate della pronuncia impugnata e sono esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice e a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale, e, ciò, a prescindere dalla inconsistenza ed infondatezza delle stesse, che rappresenta valutazione di merito.
Nel merito, i motivi di appello principale ed incidentale possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, e rilevato che gli stessi si risolvono in contrapposte critiche alla decisione di prime cure in merito all'individuazione dei profili di colpa dei diversi soggetti coinvolti nella negoziazione dell'assegno per cui è causa, emesso da su richiesta del presentato CP_2 CP_1
Part agli sportelli di dopo essere stato clonato ad opera di ed altri sodali. Persona_1
Si procederà inoltre, in ossequio al principio della “ragione più liquida”, ad affrontare direttamente i motivi di carattere assorbente ed ictu oculi rilevanti ai fini della decisione, sulla scorta del principio della “ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis, Cass. civ. n. 363/2019).
Giova premettere, al proposito, come il pagamento dell'assegno bancario (o circolare) da parte della banca trattaria (o emittente, nel caso di assegno circolare) si configura come esecuzione di una disposizione impartita/incarico ricevuto dal traente/correntista richiedente, che, in quanto tale, è soggetta, in base al disposto dell'art. 1856 c.c., all'applicazione delle regole del mandato (artt. 1710
e segg. c.c.) e dunque, in primis, all'obbligo del mandatario di agire con diligenza.
E la diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno deve naturalmente essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 2° comma c.c.), e va quindi commisurata a quella “particolarmente qualificata” dell'accorto banchiere (cfr. Cass.
n. 13777/2007), non quindi di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza, ma di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza.
Per cui nessun dubbio può sussistere circa la natura contrattuale della responsabilità della banca, sia per quella emittente, sia per quella negoziatrice (cfr. Cass. S.U. n.12477/18), che trova fondamento pag. 12 nella c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga a un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto. E dalla natura contrattuale della responsabilità in questione deriva poi, quale conseguenza diretta in ordine al riparto dell'onere probatorio, che spetta al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto (esatto) adempimento e ciò tanto nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento dell'obbligazione, quanto nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento (cfr. sul punto Cass. S.U. n. 13533/2001).
Onere che è di particolare impegno, giacché la banca negoziatrice deve offrire prova liberatoria tale da escludere anche la colpa lieve (cfr. Cass. n. 17737 del 2019).
Per quanto fin qui premesso, poi, è superfluo rimarcare come i suddetti principi valgano non solo per l'ipotesi in cui l'assegno sia presentato dal prenditore direttamente alla banca trattaria/emittente, ma anche in quella in cui l'assegno sia stato negoziato presso altra banca e sia poi pervenuto alla banca trattaria/emittente in sede di stanza di compensazione o, come nel caso di specie è stato dedotto, con la procedura della c.d. “check truncation”, che è quella procedura interbancaria con cui si consente alla banca negoziatrice di presentare all'incasso assegni bancari e assegni circolari mediante la mera trasmissione alla banca trattaria o alla banca emittente di un flusso elettronico di dati, senza invio del documento cartaceo.
Al riguardo, infatti, l'art. 2 comma 2 del Decreto MEF 3.10.2014 n.205 stabilisce che “si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario [in caso di assegno bancario] o l'emittente [in caso di assegno circolare] ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle Contr informazioni previste dal regolamento della NC d'Italia”. Lo stesso decreto definisce, poi,
“immagine dell'assegno: la copia per immagine dell'assegno, su supporto informatico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter del CAD conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 della legge assegni”.
Ciò premesso, quindi, questa Corte non può non rilevare come, anche nel caso de quo, l'illegittima negoziazione dell'assegno circolare in questione (id est: il pagamento del titolo clonato) sia certamente ascrivibile a responsabilità di entrambe le banche evocate in primo grado dal in CP_1 tal senso apparendo fondato il secondo motivo di appello proposto da quest'ultimo, il secondo motivo Part di appello incidentale di e dovendo essere correlativamente respinti i contrari argomenti spesi dagli istituti di credito a sostegno dell'assenza di propria responsabilità.
pag. 13 La sentenza di primo grado, in particolare, è certamente da condividersi nella parte in cui ha accertato Part la responsabilità di in relazione alla illegittima negoziazione del titolo clonato: partendo, infatti, dal presupposto che sarebbe stato onere della stessa dimostrare di aver impiegato, in occasione della presentazione del titolo da parte di , la diligenza qualificata dell'accorto banchiere, Persona_1
Part non può certamente non sottolinearsi, per ritrarne conseguenze sfavorevoli, come si sia limitata, nel giudizio di primo grado, a produrre in lite una mera fotocopia in bianco e nero, oltretutto di scarsa chiarezza, del titolo negoziato (ovvero del titolo clonato), che il ha comunque prontamente CP_1 contestato, offrendo la produzione di una copia analogica nel solo caso, subordinato, in cui fosse stata ammessa la CTU sollecitata da parte attrice, al cui espletamento peraltro si era opposta, sostenendo di contro che dalla fotocopia prodotta sarebbe stato possibile rilevare, ictu oculi, l'assenza di qualsivoglia alterazione, differenza o elemento di sospetto che avrebbero potuto o dovuto Part allarmare l'addetto allo sportello circa la possibile falsificazione del titolo.
Orbene, si tratta all'evidenza di comportamento, certamente valutabile sia ai sensi dell'art. 2697 c.c., sia ai sensi dell'art. 116 c.c., che porta a ritenere non assolto, come condivisibilmente ha reputato il Part giudice di primo grado, l'onere probatorio incombente su , nella qualità di debitrice della prestazione qualificata di cui si è detto più sopra, alle proprie obbligazioni con la massima diligenza, in modo da escludere, così come ritiene la consolidata giurisprudenza di legittimità, perfino la colpa lieve (cffr. Cass. n. 17737 del 2019).
L'offerta di produzione del titolo, oltretutto non in originale ma in copia analogica, è stata effettuata Part Part da parte di soltanto, come già detto, in via subordinata, ed in ogni caso, la stessa difesa di nei confronti di non fa che confermare l'insufficienza della fotocopia versata in causa a CP_2 dimostrare l'impiego della dovuta diligenza: da un lato, infatti, la produzione della sola fotocopia non ha consentito, come correttamente hanno sottolineato le difese delle controparti, di apprezzare le caratteristiche cromatiche e tattili (già reputate estremamente rilevanti da questa Corte, per esempio, con la sentenza n. 515 del 21 febbraio 2024, cui s'intende dare continuità) del titolo presentato allo Part sportello , non consentendo le necessarie valutazioni circa la qualità della contraffazione, e conseguentemente, il grado di accortezza della banca negoziatrice;
dall'altro, non può non cogliersi Part la contraddittorietà delle difese di laddove sostiene, con il secondo motivo in via incidentale, che debba addebitarsi la responsabilità dell'illegittima transazione ad che avendo ricevuto CP_2 la fotocopia del titolo in occasione della sua presentazione da parte della , ben avrebbe potuto Per_1 rilevare le anomalie esistenti, quando in precedenza di era sostenuta la evidente assenza di esse, già riscontrabile dalla fotocopia prodotta.
La sentenza non è viceversa condivisibile nella parte in cui ha escluso qualsivoglia responsabilità sia di sia di , in relazione alla produzione del danno lamentato. CP_2 Controparte_1
pag. 14 infatti, quale banca emittente, era certamente tenuta a dimostrare di aver predisposto CP_2 cautele atte ad evitare la negoziazione, anche presso altri istituti, di titoli contraffatti. A prescindere dall'obbligatorietà o meno, al momento in cui il titolo fu negoziato, della procedura di chek truncation
(o chek imagine truncation, a seconda che la banca negoziatrice trasmetta l'immagine del titolo, oppure soltanto i suoi dati), comunque resa cogente in data 29 gennaio 2018 (v. per es. Arbitro
NCrio Finanziario Bari n. 20233 del 17 settembre 2021), soccorre rilevare, con notazione di carattere assorbente, che da un lato, tale procedura, all'epoca di negoziazione del titolo per cui è causa, era già normata e correntemente adottata2 e che, in ogni caso, non ha mai contestato CP_2
Part l'affermazione, da parte di , di avvenuta trasmissione alla banca emittente, al momento della presentazione del titolo, di fotocopia del titolo presentato per l'incasso. Il che, stante le evidenti anomalie sottolineate dal e già percepibili dalla mera fotocopia prodotta in atti, avrebbe CP_1 dovuto condurre a rifiutare il pagamento del titolo: non avendolo fatto, ma avendo pagato CP_2 il titolo di cui è causa, sostanzialmente, al “buio”, ovvero senza l'effettuazione delle ulteriori verifiche che viceversa nel caso di specie si sarebbero imposte, ha assunto condotta senza dubbio CP_2 fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti del danneggiato (v. in senso Controparte_1 conforme, Arbitro NCrio Finanziario Bari, decisione n. 1566 del 6 febbraio 2024; Arbitro NCrio
Finanziario Bari, decisione n. 20233 del 17 settembre 2021, già cit., secondo la quale la banca 2 In punto, v. per es. Trib. Brescia, sentenza n. 2019 del 6 novembre 2024, che in punto ha testualmente osservato:
“Come noto, la procedura CIT consiste in una procedura interbancaria di gestione di assegni bancari e circolari espressamente prevista dall'accordo interbancario per il servizio di incasso assegni, emanato l'1.7.1993 e normativamente riconosciuta con il D.Lgs. 30.12.1999, n. 507 (modificata dal Regolamento 22 marzo 2016 della B.D., emanato in attuazione dell'art. 8, comma 7, d.L. n. 70 del 2011, convertito dalla L. n. 105 del 2011) in base alla quale gli assegni negoziati presso istituti bancari diversi dall'istituto trattario vengono trattenuti presso l'ente negoziatore che provvede a predisporre il flusso informativo da trasmettere via R.N.I. all'ente trattario. La procedura di troncamento dell'assegno consente dunque alla banca negoziatrice di assegni circolari e bancari di richiederne il pagamento alla banca (emittente o trattaria) mediante l'invio di un messaggio elettronico contenente le informazioni relative al titolo e necessarie per la sua estinzione. La trasmissione di questo messaggio alla trattaria sostituisce la presentazione cartacea dell'assegno. L'assegno cartaceo, pertanto, non viene inviato alla trattaria, ma “troncato” presso la banca negoziatrice e si presume correttamente pagato qualora la banca trattaria ometta di comunicare, entro il terzo giorno lavorativo dalla data CP_5 di compensazione, il rifiuto di pagamento. Con l'entrata in vigore della procedura CIT, l'ABI ha imposto agli intermediari di adottare specifiche misure antifrode (es. microforatura degli assegni, stampa sugli stessi di un particolare codice bi-dimensionale, cd “data matrix”), in modo da limitare il fenomeno della clonazione di titoli di credito.
La banca negoziatrice, che riceve l'assegno per l'incasso, è tenuta a segnalare al trattario / emittente, attraverso un sistema di “alert”, eventuali anomalie e a trasmettere l'immagine dell'assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. Stanti il carattere dematerializzato della procedura di incasso, nonché lo sviluppo tecnologico attuale, considerata l'obbligatorietà per le banche, ai sensi delle circolari ABI, di adottare apposite misure antifrode, secondo questo giudice deve ritenersi superato quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la diligenza esigibile da parte della banca può ritenersi assolta dando prova del mero assolvimento di controlli tattili/visivi, demandati al singolo operatore che sia preposto a rilevare la sussistenza di macroanomalie nella fase di incasso;
semmai, tenuto conto degli elementi sopra menzionati, deve ritenersi che la banca abbia assolto ai suoi obblighi di diligenza laddove dimostri di aver adottato, sulla scorta della miglior tecnologia disponibile ed esigibile – e correttamente utilizzato – adeguate misure di prevenzione delle frodi e controlli funzionali alla verifica del corretto pagamento degli assegni”. pag. 15 emittente risponde del danno verificatosi, laddove non provi di aver adottato tutte le cautele esigibili, anche soltanto in ragione della “carente organizzazione dell'attività, per non aver adottato le cautele opportune per prevenire il pregiudizio derivante dall'eventuale clonazione del titolo e in particolare, per non aver proceduto ad alcun controllo sul titolo”).
Quando, da ultimo, alla condotta del danneggiato , deve parimenti apprezzarsene Controparte_1
l'incidenza causale sulla produzione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., non potendosi ritenere, in accordo alla sentenza impugnata, che la stessa abbia svolto un mero ruolo di mero antecedente, ovvero di semplice occasione, rispetto ai quali la condotta negligente dell'istituto di credito sarebbe intervenuta quale fattore causale determinante esclusivo.
Invero, la Corte condivide al proposito quanto deciso dalle pronunce dell'Arbitro NCrio
Finanziario di Bari da ultimo citate, che in casi esattamente sovrapponibili al presente, in cui la clonazione aveva fatto seguito all'invio di copia del titolo ai truffatori (s'intende, con indicazione dei dati basilari per effettuarne la contraffazione, così come avvenuto nel caso che occupa) hanno così deciso:
“Quanto alla condotta del ricorrente, gli intermediari eccepiscono che parte ricorrente ha contribuito in maniera rilevante alla produzione dell'evento dannoso, avendo inviato al truffatore una fotografia dell'assegno, in tal modo consentendo la clonazione. La circostanza è confermata dalle affermazioni del ricorrente, nel ricorso e nella querela allegata dall'emittente. Al riguardo, osserva il Collegio che il comportamento imprudente del ricorrente ha agevolato la truffa e, pertanto, assume rilevanza ai fini del disposto dell'art. 1227, 1° co., cod. civ., determinando una riduzione della misura del risarcimento.Sul punto, il Collegio richiama la recente pronuncia di Cass., Sez. Un.,
26 maggio 2020, n. 9769, relativa alla diversa fattispecie dell'effettivo invio per posta del titolo in originale, ma recante statuizioni di massima rilevanti anche per il caso di specie, per quanto riguarda, in particolare:
(i) l'applicabilità della regola contenuta nell'art. 1227, cod. civ., alla fattispecie regolata dall'art.
43, l. ass., che configura una responsabilità per il danno derivante dalla violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione del portatore del titolo, posto a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo, non già per l'inadempimento dell'obbligazione cambiaria incorporata nel titolo;
(ii) la sussistenza di un danno risarcibile, per effetto della “mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell'indebito pagamento del titolo”;
(iii) la rilevanza causale della condotta imprudente del danneggiato, per la “esposizione volontaria al rischio” o, comunque, per la “consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo”, mediante la spedizione del titolo”.
pag. 16 Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere riformata riconoscendo la corresponsabilità Part della verificazione del danno, per un terzo ciascuno, a e da un lato, ed a Roberto CP_2 dall'altro. CP_1
Part Dunque, in parziale accoglimento dell'appello principale di , ed in parziale accoglimento Part dell'appello incidentale proposto da , va pronunciata condanna di ed Controparte_1
in solido tra loro (un mezzo ciascuna nei rapporti interni), al pagamento della somma di € CP_2
16.000,00, maggiorata di interessi come da sentenza di primo grado.
Ogni altra questione resta assorbita. Part La parziale soccombenza di sulle domande avanzate nei confronti di e Controparte_1
soccombenti prevalenti nel resto, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i CP_2 gradi del giudizio, comprensive della fase di mediazione e di negoziazione assistita, e delle indennità di trasferta di legge, nella misura di un terzo, poste per la restante parte di due terzi, come liquidata Part per l'intero in dispositivo, a carico di ed CP_2
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di Part giudizio tra ed CP_2
Deve autorizzarsi la restituzione, a favore di che ne ha effettuato il deposito in Controparte_1 cancelleria, dell'originale dell'assegno circolare per cui è causa.
La presente sentenza importa obbligo restitutorio di quanto rispettivamente ricevuto in esubero in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale accoglimento CP_1
Part dell'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di NO n.
8149/2024 pubblicata in data 19.09.2024, accerta e dichiara che il fatto dannoso per cui è causa si è verificato per corresponsabilità di tutte le parti in lite, in misura di un terzo ciascuna;
2) per tale motivo, visto ed applicato l'art. 1227 c.c. ed in parziale riforma della sentenza Parte impugnata, condanna ed al pagamento in favore di , Controparte_2 Controparte_1 in via solidale tra loro (1/2 ciascuna nei rapporti interni) della somma di € 16.000,00, oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dal 16 febbraio 2018 ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 13 marzo 2024 e fino al saldo;
Part 3) condanna e al pagamento, in favore di , dei due terzi Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite di primo e secondo grado, compensate nel resto, che per l'intero liquida in
€ 5.077,00 per compensi quanto al primo grado ed € 3.966,00 per compensi quanto al secondo pag. 17 grado, oltre IVA CPA e spese generali, oltre al rimborso, nella stessa misura di due terzi, delle spese di mediazione e negoziazione assistita, quantificate per intero in € 1.122,35 e delle indennità di trasferta dovute per legge;
Part 4) compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra e Controparte_2
5) autorizza la restituzione in favore di che ne ha effettuato il deposito Controparte_1 dell'originale dell'assegno circolare per cui è causa.
Così deciso in NO, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere est.
AL CE
Il Presidente
PE ON
pag. 18
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dott. PE ON Presidente
Dott.ssa AL CE Consigliere rel.
Dott.ssa Rossella Milone Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di secondo grado n. R.G. 2747/2024 promosso da:
c.f. , con sede in 20121-NO, Piazza Filippo Meda, 4, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Stanisci del Foro di Roma, che la difende come da mandato in atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del suddetto avvocato:
; Email_1
- appellante – contro
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Marco Farneti del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale del predetto: come da procura in atti;
Email_2
c.f. , con sede in 20154-NO, Piazza Gae Aulenti, 3, rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Antonio Formaro del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Galliera n. 8, come da procura in atti;
- parti appellate-
OGGETTO: clonazione assegno circolare – responsabilità banca emittente e banca trattaria.
Appello vs/ sentenza del Tribunale di NO n. 8149/2024 pubblicata in data 19.09.2024.
pag. 1 Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte Per l'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di NO adita, contrariis reiectis: In via principale Per le motivazioni esposte nel punto 1) del presente atto di appello, riformare totalmente Sentenza n.
8149/2024 pubblicata in data 19.09.2024 dal Tribunale Civile di NO, nella persona del Dott.
Claudio Antonio Tranquillo, a definizione del giudizio R.G.n. 9953/2024, notificata il 20.09.2024, nella parte in cui è stata riconosciuta la responsabilità di , condannando quest'ultima al Parte_1 pagamento di € 24.000,00 (oltre interessi e spese legali come quantificate in sentenza), e, per l'effetto, rigettare la domanda promossa dal sig. con conseguente condanna di quest'ultimo alla CP_1 restituzione in favore di della somma di € 32.221,49 versata in esecuzione della Parte_1 sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di appello promossa in via principale, per le motivazioni esposte nel punto 2) del presente atto di appello, riformare parzialmente la Sentenza n. 8149/2024 pubblicata in data 19.09.2024 dal Tribunale Civile di NO, nella persona del Dott. Claudio Antonio Tranquillo, a definizione del giudizio R.G.n. 9953/2024, notificata il 20.09.2024, nella parte in cui esclude ogni responsabilità concorrente dell'altra parte convenuta ( , sull'assunto, errato, che quest'ultima non aveva possibilità di Controparte_2 prevenire ed evitare il pagamento ad un soggetto portatore di un titolo falso e, per l'effetto, ripartire, nell'ambito dei rapporti interni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il grado di responsabilità tra Parte_1
e con conseguente condanna di quest'ultima a rifondere a , nei
[...] Controparte_2 Parte_1 limiti e in proporzione al grado di responsabilità attribuita, la somma versata in favore del sig.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di grado di giudizio. Sempre CP_1 in via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di appello promossa in via principale, per le motivazioni esposte nel punto 3) del presente atto di appello, riformare parzialmente la Sentenza n. 8149/2024 pubblicata in data 19.09.2024 dal Tribunale Civile di NO, nella persona del Dott. Claudio Antonio Tranquillo, a definizione del giudizio R.G.n. 9953/2024, notificata il 20.09.2024, nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa del sig. e, per CP_1
l'effetto, ridurre l'importo della condanna riconosciuta in suo favore dal Tribunale di NO, in proporzione alla gravità della colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente condanna del sig. a CP_1 restituire a la differenza della somma ricevuta in eccesso in esecuzione della sentenza Parte_1 impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
pag. 2
Per Controparte_2
“In via preliminare:- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis
c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
Nel merito, in via principale: - respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 8149/2024 del Tribunale di
NO, Giudice Dott. Tranquillo, emessa all'esito del giudizio n. RG 9953/2023, e, per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado. Nel merito, In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità anche solo concorrente di
ridurre il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c., in ragione Controparte_2 del concorso colposo del Sig. in misura proporzionale all'entità della colpa di quest'ultimo CP_1 ed alle dirette conseguenze dannose che ne sono derivate, per tutte le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio”.
Per Controparte_1
"Affinché l'Ill.ma Corte di Appello di NO, respinta ogni contraria domanda, istanza o difesa,
Voglia: -respingere l'appello proposto da in quanto infondato e inammissibile, Parte_1 nelle parti indicate in questa comparsa;
-in via preliminare, autorizzare il deposito da parte del comparente Sig. dell'originale cartaceo dell'assegno circolare emesso da Controparte_1
in Pistoia il 14.2.2018 per €24.000,00= a favore , n. D 7402345565- Controparte_2 Persona_1
04 e relativo "tagliando" denominato copia per il richiedente, prendendo atto che tale assegno e tagliando vengono dal comparente nuovamente offerti in restituzione per il rimborso/restituzione della provvista e per ogni altro incombente e domanda verso le controparti;
-in riforma dell'impugnata sentenza civile n. 8149 pubblicata il 19.9.2024 del Tribunale di NO, ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto con questa comparsa, Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di NO: -accertare e dichiarare il diritto del comparente Sig. ad Controparte_1 ottenere dalle controparti ed in solido, il rimborso e comunque Parte_1 Controparte_2 la restituzione e/o l'accredito a suo favore dell'importo di euro 24.000,00=, relativo al predetto assegno circolare mai negoziato e di pari importo che in originale il comparente offre in restituzione
(col relativo tagliando), e che è stato emesso (con provvista del comparente) dalla controparte il 14.2.2018 e la cui corrispondente copia falsificata appare illecitamente e indebitamente CP_2 negoziata presso NC RE di NO o meglio (quest'ultima apparente Parte_1 girataria per l'incasso); -in via alternativa, totale o anche parziale a quanto sopra: accertare e dichiarare la responsabilità solidale delle controparti ed per Parte_1 Controparte_2 danni subiti dal comparente Sig. a seguito dei fatti dedotti dal medesimo, sempre Controparte_1
pag. 3 previa offerta in restituzione dell'originale del ridetto assegno circolare mai negoziato di euro
24.000,00= emesso da il 14.2.2018 con provvista del comparente (assieme al relativo Controparte_2 tagliando), e la cui corrispondente copia falsificata appare illecitamente e indebitamente negoziata presso NC RE di NO o meglio (quest'ultima apparente girataria per Parte_1
l'incasso); -in ogni caso: condannare le controparti e in persona Controparte_2 Parte_1 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via solidale, all'accredito, al rimborso, alla restituzione e/o pagamento e/o risarcimento a favore del comparente Sig. per Controparte_1
l'importo di euro 24.000,00= oltre accessori dal 16.2.2018 inclusi gli interessi ex art. 1284 penultimo comma c.c., o diverse somme e decorrenze di giustizia e oltre maggior danno;
-in ogni caso: condannare le ridette controparti, in solido, al pagamento di competenze legali e spese relative al presente giudizio, ed anche al pagamento di competenze legali e spese del giudizio di primo grado e di quelle relative alla mediazione ed alla negoziazione assistita e comunque come richiesto nel quarto motivo di appello incidentale in relazione al primo grado, il tutto a favore del comparente Sig.
-in ogni caso: condannare alla restituzione, a favore del Controparte_1 Controparte_2 comparente , dell'importo pagato a fronte della provvisoria esecutività della Controparte_1 sentenza di primo grado e pari ad euro 3.588,00= come da doc. 19. Salvo l'onere della prova a carico delle controparti, e salva la natura prioritaria del diritto al rimborso della provvista previa la qui offerta di restituzione dell'originale del titolo mai negoziato, e comunque senza alcun riconoscimento
e/o inversione degli oneri: si insiste nelle seguenti richieste istruttorie formulate in primo in grado e non ammesse: -ordinarsi alle controparti l'esibizione, in cartaceo, del titolo che queste controparti asseriscono sia stato negoziato (assegno circolare emesso da in Pistoia 14.2.2018 per CP_2
€24.000,00= a favore , n. D 7402345565-04); -ordinarsi alla controparte Persona_1 [...]
l'esibizione in copia del contratto di apertura di c/c a nome , e relativi Parte_1 Persona_1 estratti conto per l'anno 2018, e comunque della documentazione bancaria al fine di verificare
l'operatività della stessa per quanto è stato riferito dallo stesso in ordine all'incasso Parte_1 dell'assegno circolare in Pistoia 14.2.2018 per €24.000,00= a favore , n. CP_2 Persona_1
D 7402345565-04 ; -ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la genuinità e originalità dell'assegno circolare Unicredit, in Pistoia 14.2.2018 per €24.000,00= a favore Per_1
, n. D 7402345565-04, titolo cartaceo e relativo tagliando cartaceo già depositati in originale
[...] in cancelleria dall'attore in primo grado come da autorizzazione del Giudice, e di cui il comparente chiede -in ogni caso quindi anche a prescindere dalla ctu - autorizzazione al deposito anche nel presente appello come da conclusioni, e se fosse verificabile la clonazione e se la clonazione poteva essere riconoscibile da parte delle convenute."
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO pag. 4 Part (d'ora in avanti, per brevità, ) impugna la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
NO in data n. 8149 del 19 settembre 2024, con la quale, in accoglimento della domanda restitutoria, di pagamento e risarcitoria proposta da il Tribunale ha così deciso: Controparte_1
“CONDANNA al pagamento di € 24.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c I c.c. dal Parte_1
16.2.2018 ed ex art. 1284 c. IV c.c. dal 13.3.2024 fino al saldo effettivo, nonché di € 4.000,00 a titolo di spese processuali, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di Controparte_1
Condanna al pagamento di € 3.000,00 a titolo di spese processuali, oltre spese Controparte_1 generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di . Controparte_2
Agendo dinanzi al Tribunale di NO, aveva premesso: Controparte_1 di avere visionato, nel mese di dicembre 2018, tramite il sito internet Autoscout24 una BMW
Xfile usato;
di avere contattato telefonicamente l'inserzionista privato, presentatosi genericamente come
" ”; Per_2 di avere concordato con quest'ultimo un appuntamento per visionare l'automobile ed eventualmente procedere all'acquisto della medesima;
di avere emesso, su indicazioni dello sconosciuto interlocutore telefonico, tramite la sua NC
( un assegno circolare di € 24.000,00 e di averlo intestato a tale;
CP_2 Persona_1 di avere inviato, in data 14 febbraio 2018, la scansione di tale assegno, tramite whatsapp, al suo interlocutore telefonico, a garanzia del pagamento dell'automobile; di aver concordato telefonicamente con lo sconosciuto interlocutore, in data 16 febbraio 2018, un appuntamento presso l'agenzia del PRA di Pistoia al fine di effettuare l'acquisto del veicolo, ma che nei giorni seguenti, questi non riscontrava il messaggio whatsapp del sig. CP_1 di essersi recato in data 22 febbraio 2018 presso la propria banca ( al fine di annullare CP_2
l'assegno circolare in questione, e che, in tale occasione, aveva scoperto che l'assegno era già stato posto all'incasso il giorno 16 febbraio 2018; che con sentenza del 23 maggio 2023 la Corte di Appello di Venezia (RG n. 000507/2023) confermava la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale la sig.ra è stata Persona_1 riconosciuta responsabile del delitto di cui all'art. 640 c.p. per avere, in concorso con un terzo soggetto, dopo aver pubblicato sul sito Autoscout24 l'offerta di un'autovettura BMW al prezzo di € 24.000,00, indotto in errore , interessato all'acquisto, e ciò con artifici e Controparte_1 raggiri, consistiti nell'affermare falsamente che l'auto fosse in vendita, nel farsi inviare il 14 febbraio 2018 da copia di assegno circolare a se intestato per la somma di € 24.000,00, CP_1 portando all'incasso il predetto assegno contraffatto e così assicurandosi un ingiusto profitto con altrui danno (doc. n. 13 parte attrice).
pag. 5 Part Il aveva dunque convenuto in lite sia , sia l'emittente (d'ora in CP_1 Controparte_2 avanti, per brevità, , prendendo le seguenti conclusioni: “affinché l'Ill.mo Tribunale di CP_2
NO, respinta ogni contraria istanza, difesa o domanda, Voglia: - confermare la già resa autorizzazione ed il già avvenuto deposito in giudizio, da parte dell'attore, dell'originale cartaceo dell'assegno circolare emesso da in Pistoia il 14.2.2018 per €24.000,00= a Controparte_2 favore , n. D 7402345565-04 e relativo "tagliando" denominato copia per il Persona_1 richiedente, già allegati alla citazione in copia informatica come doc. 1 dell'attore, prendendo atto che tale assegno e tagliando vengono dall'attore offerti in restituzione per il rimborso/restituzione della provvista e per ogni altro incombente e domanda verso le convenute;
-accertare e dichiarare il diritto dell'attore Sig. ad ottenere dalle convenute, in Controparte_1 solido, il rimborso e comunque la restituzione e/o l'accredito a suo favore dell'importo di euro
24.000,00=, relativo al predetto assegno circolare mai negoziato e di pari importo che in originale l'attore offre in restituzione (col relativo tagliando), e che è stato emesso (con provvista dell'attore) dalla convenuta il 14.2.2018 e la cui corrispondente copia falsificata CP_2 appare illecitamente e indebitamente negoziata presso NC RE di NO o meglio
[...]
(quest'ultima convenuta apparente girataria per l'incasso); -in via alternativa, totale Parte_1
o anche parziale a quanto sopra: accertare e dichiarare la responsabilità solidale delle convenute per danni subiti dall'attore a seguito dei fatti dedotti dal medesimo attore, sempre previa offerta in restituzione dell'originale del ridetto assegno circolare mai negoziato di euro
24.000,00= emesso da il 14.2.2018 con provvista dell'attore (assieme al relativo Controparte_2 tagliando), e la cui corrispondente copia falsificata appare illecitamente e indebitamente negoziata presso NC RE di NO o meglio (quest'ultima convenuta Parte_1 apparente girataria per l'incasso); -in ogni caso: condannare le convenute e Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via solidale, Parte_1 all'accredito, al rimborso, alla restituzione e/o pagamento e/o risarcimento a favore dell'attore
Sig. per l'importo di euro 24.000,00= oltre accessori dal 16.2.2018, o diverse Controparte_1 somme e decorrenze di giustizia e oltre maggior danno, il tutto come da citazione e memoria n.
1 dell'attore; -in ogni caso: condannare le ridette convenute, in solido, alla pagamento di competenze legali e spese relative al presente giudizio e di quelle relative alla mediazione ed alla negoziazione assistita indicate e quantificate dall'attore, in narrativa della citazione e della memoria n. 1 dell'attore e nella nota spese che sarà depositata”. Part
si era costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare
e dichiarare, per le motivazioni esposte nella presente comparsa, il difetto di legittimazione passiva di rispetto ai fatti narrati da parte attrice e, in ogni caso, accertare la Parte_1
pag. 6 responsabilità esclusiva della sig.ra. rispetto alla domanda dell'attore. – Persona_1
Rigettare la domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto. – In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda dell'attore, accertare il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione del danno. – In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda del sig. si chiede all'adito Giudice di ripartire, nell'ambito dei rapporti interni, ai sensi CP_1 dell'art. 2055 c.c., di ripartire il grado di responsabilità tra e Parte_1 Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”. si era costituita prendendo le seguenti conclusioni: “In via principale: - accertare e CP_2 dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande avversarie e, per l'effetto, rigettarle integralmente per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che Controparte_2 quale NC Emittente, ha operato secondo la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma c.c.
e, per l'effetto, mandarla indenne da qualsivoglia responsabilità per tutti i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare la responsabilità di quale NC Negoziatrice, per Parte_1 non aver verificato compiutamente l'eventuale irregolarità del titolo per cui è causa;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità anche solo concorrente di ridurre il risarcimento del danno, ai Controparte_2 sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c., in ragione del concorso colposo del Sig. in misura CP_1 proporzionale all'entità della colpa di quest'ultimo ed alle dirette conseguenze dannose che ne sono derivate, per tutte le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio”.
Il Tribunale di NO, con la sentenza impugnata, accoglieva per intero la domanda del CP_1
– a titolo risarcitorio, ritenendo non esservi i presupposti per la restituzione della provvista - nei Part soli confronti di , che condannava altresì al pagamento delle spese;
condannava il CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
A motivo della decisione, il Tribunale osservava e rilevava:
1. che nessuna responsabilità in ordine all'accaduto poteva addebitarsi al il quale, CP_1 pur colpevole dell'imprudenza commessa nel trasmettere via whatsapp una immagine fotografica del titolo emesso da a favore di , soggetto che mai CP_2 Persona_1 aveva incontrato personalmente, così rendendo possibile la clonazione, aveva di fatto posto in essere un antecedente causale a fronte del quale, tuttavia, la condotta negligente del banchiere era intervenuta con effetto decisivo ed efficiente in via esclusiva sul danno verificatosi, tanto da interrompere, ex art. 41 c.p., il nesso di causalità rispetto alla condotta imprudente del CP_1
pag. 7 2. che nessuna responsabilità poteva del pari ascriversi all'istituto di credito emittente il cui obbligo si era esaurito con l'emissione dell'assegno, non essendo stati CP_2 allegati meccanismi interbancari in forza dei quali il pagamento di un assegno circolare al presentatore che si presenti per la negoziazione sia subordinato alla trasmissione di copia dell'assegno medesimo all'emittente, che ne approvi il pagamento previa visualizzazione e rilevazione di eventuali anomalie;
3. che l'intera responsabilità dell'accaduto era dunque da addebitarsi alla NC negoziatrice Part
, la quale, oltretutto, neppure aveva versato in lite l'originale del titolo, limitandosi a produrne una copia fotostatica, e dunque, non rendendo di fatto possibile alcuna disamina del titolo stesso, al fine di apprezzare l'esistenza o meno di anomalie che potessero mettere in allarme un buon argentario. Part Avverso tale pronuncia ha proposto appello , articolando tre motivi di appello, che si riassumono come segue.
Primo motivo: Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 196 quater disp.
Att. C.p.c., 2712 c.c., 171 ter n. 2 c.p.c. – motivazione illogica e contraddittoria nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che non avrebbe assolto il proprio onere probatorio Parte_1 producendo l'assegno negoziato in tempo utile.
Con il primo motivo, l'appellante ritiene la sentenza impugnata ingiusta ed erronea nella parte in cui ha valorizzato e ritenuto decisivo il mancato assolvimento dell'onere, che ha ritenuto incombere su Part
, parte convenuta in primo grado, di produrre l'originale dell'assegno negoziato, che è stato prodotto soltanto in copia fotostatica, adempimento che doveva ritenersi necessario per verificare la Part bonitas dell'assegno. Così facendo, non avrebbe assolto all'onere probatorio relativo alla propria diligenza nella negoziazione dell'assegno, ma l'appellante ritiene tale affermazione non condivisibile, in quanto anche dalla copia si sarebbero potuti rilevare sia l'assenza di evidenti alterazioni nel titolo clonato, e altresì fare i dovuti raffronti con il titolo in originale, messo a disposizione dall'attore (che ne era sempre rimasto nel materiale possesso) in prime cure dopo averne ottenuto la restituzione in esito al sequestro penale. Peraltro, parte attrice non avrebbe mai effettuato Part il disconoscimento della fotocopia prodotta in giudizio da , per cui, ai sensi dell'art. 2712 c.c., doveva ritenersi ormai acquisita la conformità della fotocopia all'originale. Inoltre, lo stesso attore nella seconda memoria depositata dinanzi al Tribunale, aveva svolto ampie difese CP_1 confrontando i due titoli, per cui sarebbe stata pacifica la possibilità di rilevare le differenze tra essi Part Part anche dalla semplice copia prodotta in causa da . Si rilevava, infine, che sempre , nell'opporsi alla CTU richiesta da parte attrice, si era offerta comunque, nel caso di sua ammissione, di produrre una copia analogica del titolo, rilevando che l'attuale disciplina processuale prevede che pag. 8 tutti i documenti vengano depositati in tale formato, mentre il deposito di documenti in originale rappresenta un'eccezione rispetto a tale sistema, da subordinarsi alla richiesta del giudice, laddove intenda fare un esame diretto del supporto fisico del documento.
Secondo motivo: motivazione illogica e contraddittoria con riferimento all'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo ad – Violazione e falsa applicazione del Controparte_2 comma 1 dell'art. 115 c.p.c.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha mandato esente da ogni responsabilità la banca emittente, sull'errato presupposto che la stessa non avesse possibilità di prevenire il pagamento al portatore del titolo falso, ed affermando, in modo non corretto e dunque criticabile, come non fossero esistenti procedure interbancarie per circondare di maggiori cautele il pagamento del titolo. Invece, in attuazione della procedura di check truncation1,
Part ad era stata trasmessa, da parte di , una copia del titolo posto all'incasso (circostanza CP_2 che risulterebbe anche dal documento n. 6 prodotto in primo grado dall'attore , per cui CP_1
al contrario di quanto reputato dalla sentenza impugnata, avrebbe avuto la possibilità di CP_2 1 Parte appellante così argomenta su tale procedura alle pagg. 12 e 13 dell'atto di gravame: “Orbene, come noto, la procedura di "check truncation" ha subito un'evoluzione significativa nel tempo, passando da un sistema basato su accordi interbancari a un regime normativo più strutturato e regolamentato. Originariamente, la procedura di check truncation è stata introdotta dall'Associazione NCria Italiana (ABI) nel 1993 come parte di un accordo nterbancario. Questo sistema consentiva alle banche negoziatrici di presentare assegni bancari e circolari per l'incasso tramite la trasmissione di un flusso elettronico di dati, senza la necessità di inviare fisicamente il documento cartaceo alla banca trattaria o emittente.La procedura è stata successivamente riconosciuta normativamente con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che ha fornito una base legale per la sua applicazione. Tuttavia, è stato solo con l'emanazione del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2014, n. 205, e del Regolamento della NC d'Italia del 22 marzo 2016 che la procedura ha ricevuto una regolamentazione dettagliata. Questi atti normativi hanno disciplinato la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari, stabilendo le modalità operative e i requisiti tecnici per la trasmissione dei dati. In particolare, Il Regolamento della NC d'Italia del 2016, emanato in attuazione dell'art. 8, comma 7, del D.L. n. 70 del 2011, convertito dalla L. n. 105 del 2011, ha specificato che la presentazione al pagamento in forma elettronica può avvenire tramite la trasmissione dell'immagine dell'assegno e dei relativi dati attraverso la Rete Nazionale Interbancaria. Questo regolamento ha introdotto una distinzione tra assegni di importo superiore e inferiore a 5.000 euro (oggi elevato ad € 8.000,00), prevedendo che per i primi sia necessaria la trasmissione dell'immagine dell'assegno, mentre per i secondi è sufficiente la trasmissione dei soli dati, salvo richiesta specifica del trattario o emittente. Specificatamente, L'art. 7 del menzionato Regolamento rubricato "Presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno" prevede che: "l. La presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno da parte del negoziatore avviene con la trasmissione in via telematica al trattario o all' emittente: a) dell'immagine dell'assegno unitamente ai dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare superiore a quello indicato nell'Allegato tecnico (capitolo 5.1 ) (allegato tecnico che prevedeva all'inizio il limite di € 5000 – ora elevato ad € 8.000); b) dei soli dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare pari o inferiore a quello CP indicato nell'Allegato tecnico, nonché per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della di qualsiasi ammontare.
2. Nei casi di cui alla lettera b) di cui al comma precedente il negoziatore trasmette l'immagine dell'assegno a fronte di specifica richiesta da parte del trattario o dell'emittente.
3. Gli intermediari, d'accordo tra loro, possono prevedere casi in cui, per problematiche connesse con la materialità del titolo, l'immagine viene trasmessa, unitamente ai dati di cui al citato art. 8, anche per i titoli di cui al comma l, lettera b) del presente articolo.". Pertanto, lo si ribadisce, essendo l'assegno in questione superiore ad € 8.000, la copia per immagine dell'assegno è stata regolarmente trasmessa ad (FATTO MAI CONTESTATO). CP_2
pag. 9 rilevare la presenza di eventuali anomalie, bloccando in tal caso l'incasso del titolo. La stessa, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi corresponsabile del danno lamentato dal non avendo, CP_1 peraltro, mai espressamente contestato di aver ricevuto, nell'immediatezza della presentazione del Part titolo all'incasso, una copia fotostatica dello stesso, trasmessagli da parte di;
Terzo motivo: contraddittoria ed illogica con riferimento all'esclusione del concorso di colpa del Erronea valutazione delle risultanze processuali emerse pacificamente: parte CP_1 appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia mandato esente da qualsivoglia profilo di corresponsabilità il correntista che malaccortamente ha trasmesso via whatsapp ad uno CP_1 sconosciuto la fotocopia del titolo così ponendo in essere un antecedente causale indispensabile per la clonazione del titolo e per la perpetrazione della truffa.
Nel giudizio così radicato si sono costituiti entrambi gli appellati, chiedendo – in via gradata CP_2 rispetto alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello - il rigetto del gravame proposto.
In particolare, ha sostenuto che correttamente il giudice di prime cure avrebbe reputato CP_2 esaurito ogni suo obbligo con la consegna del titolo al correntista che ne aveva richiesto l'emissione, tenendo a disposizione del beneficiario la provvista. Ha richiamato giurisprudenza secondo la quale la banca emittente va esente da responsabilità laddove venga negoziato presso altri intermediari un documento falso avente le sembianze di un suo assegno circolare (Coll. Coord. Dec. N. 20978/2020); ha affermato che la procedura di check truncation non era ancora in vigore al momento della negoziazione del titolo, e non era allora obbligatoria;
soltanto in via subordinata ha chiesto stabilirsi il proprio grado di responsabilità in quanto accaduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
Ha rassegnato le conclusioni come sopra trascritte. Part si è costituito domandando il rigetto dell'appello svolto da ed ha rassegnato Controparte_1
i seguenti motivi di appello incidentale, così rubricati:
Primo motivo: Violazione degli artt. 1703, 1722, 1717, 1705, 1173, 1710, 2697 c.c.; 112 e 115
c.p.c.; 49 comma 2 t.u.b.; e dell'art. 49 comma 9, d.legisl. 21.11.2007, n. 231 - e dell'art. 82, r.d.
21.12.1933, n. 1736: si censura la sentenza di primo grado per aver respinto l'istanza attorea di condanna delle convenute alla restituzione della provvista dell'assegno, data l'offerta di restituzione del titolo da parte di fondata su falsa applicazione dell'art. 49 comma 9 del D. Lgs. N. CP_1
231/2007 e si reputa la sentenza altresì erronea nella parte in cui ha escluso la responsabilità Part dell'emittente che neppure ha documentato di aver trasferito la “provvista” a Controparte_2 per il pagamento del titolo;
Secondo motivo: Violazione: -degli artt. 1173, 1175-1176, 1375, 1703, 1705, 1717, 1710, 2043,
2697 c.c. - artt. 31, 43, 82, 86 r.d. 1736/1933 - dell'art. 7 reg. NC d'Italia 22.3.2016; dell'art.
3 decreto Min. Economia n. 205/2014 - dell'art. 112, 115, 132 c.p.c. - 118 disp.att. c.p.c.: nell'atto pag. 10 introduttivo veniva specificamente lamentata la mancata adozione, da parte delle banche convenute, di cautele, comunque doverose, atte ad impedire il pagamento di un titolo non genuino, e comunque venivano allegate numerose anomalie del titolo clonato, pur prodotto solo in fotocopia (che si affermava essere stata, contrariamente a quanto affermato da parte avversa, prontamente contestata), presentato all'incasso, ictu oculi rilevabili dall'esperto banchiere;
si sottolinea come neppure nulla abbia provato circa l'esistenza di procedure predisposte nell'interesse del correntista;
CP_2
Terzo motivo: Violazione degli artt. 61, 115, 191, 210 c.p.c. - art- 2697 1° co., c.c.: si lamenta la mancata ammissione delle prove più volte sollecitate da parte attrice, ed in particolare la mancata ammissione della CTU per verificare se fosse rilevabile la clonazione del titolo da parte dell'operatore bancario diligente;
giustamente si è valorizzata la mancata produzione dell'originale del titolo da Part parte di , ma analogo ragionamento si sarebbe dovuto fare in ordine al comportamento processuale di che mai ha dedotto e provato le procedure adottate per rendere sicura la CP_2 negoziazione del titolo dopo l'emissione.
Quarto motivo: Violazione degli artt. 91-92 c.p.c, 11 e 27 d.m. 55/2014, 1223 c.c.: si lamenta l'erroneità della regolazione delle spese processuali di primo grado, che non ha tenuto conto delle spese di mediazione obbligatoria, di negoziazione assistita e di trasferta sostenute dalla difesa e ha condannato il a pagare le spese di CP_1 CP_1 CP_2
Precisate le conclusioni, e scambiate le memorie difensive conclusive, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
***
La decisione della Corte.
La Corte rileva preliminarmente come l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. risulti superata per effetto della rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c
Parimenti, anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. deve essere disattesa. Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
pag. 11 prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU.
27199/2017).
Nell'atto di appello proposto sono, invero, individuate le statuizioni contestate della pronuncia impugnata e sono esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice e a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale, e, ciò, a prescindere dalla inconsistenza ed infondatezza delle stesse, che rappresenta valutazione di merito.
Nel merito, i motivi di appello principale ed incidentale possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, e rilevato che gli stessi si risolvono in contrapposte critiche alla decisione di prime cure in merito all'individuazione dei profili di colpa dei diversi soggetti coinvolti nella negoziazione dell'assegno per cui è causa, emesso da su richiesta del presentato CP_2 CP_1
Part agli sportelli di dopo essere stato clonato ad opera di ed altri sodali. Persona_1
Si procederà inoltre, in ossequio al principio della “ragione più liquida”, ad affrontare direttamente i motivi di carattere assorbente ed ictu oculi rilevanti ai fini della decisione, sulla scorta del principio della “ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis, Cass. civ. n. 363/2019).
Giova premettere, al proposito, come il pagamento dell'assegno bancario (o circolare) da parte della banca trattaria (o emittente, nel caso di assegno circolare) si configura come esecuzione di una disposizione impartita/incarico ricevuto dal traente/correntista richiedente, che, in quanto tale, è soggetta, in base al disposto dell'art. 1856 c.c., all'applicazione delle regole del mandato (artt. 1710
e segg. c.c.) e dunque, in primis, all'obbligo del mandatario di agire con diligenza.
E la diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno deve naturalmente essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 2° comma c.c.), e va quindi commisurata a quella “particolarmente qualificata” dell'accorto banchiere (cfr. Cass.
n. 13777/2007), non quindi di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza, ma di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza.
Per cui nessun dubbio può sussistere circa la natura contrattuale della responsabilità della banca, sia per quella emittente, sia per quella negoziatrice (cfr. Cass. S.U. n.12477/18), che trova fondamento pag. 12 nella c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga a un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto. E dalla natura contrattuale della responsabilità in questione deriva poi, quale conseguenza diretta in ordine al riparto dell'onere probatorio, che spetta al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto (esatto) adempimento e ciò tanto nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento dell'obbligazione, quanto nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento (cfr. sul punto Cass. S.U. n. 13533/2001).
Onere che è di particolare impegno, giacché la banca negoziatrice deve offrire prova liberatoria tale da escludere anche la colpa lieve (cfr. Cass. n. 17737 del 2019).
Per quanto fin qui premesso, poi, è superfluo rimarcare come i suddetti principi valgano non solo per l'ipotesi in cui l'assegno sia presentato dal prenditore direttamente alla banca trattaria/emittente, ma anche in quella in cui l'assegno sia stato negoziato presso altra banca e sia poi pervenuto alla banca trattaria/emittente in sede di stanza di compensazione o, come nel caso di specie è stato dedotto, con la procedura della c.d. “check truncation”, che è quella procedura interbancaria con cui si consente alla banca negoziatrice di presentare all'incasso assegni bancari e assegni circolari mediante la mera trasmissione alla banca trattaria o alla banca emittente di un flusso elettronico di dati, senza invio del documento cartaceo.
Al riguardo, infatti, l'art. 2 comma 2 del Decreto MEF 3.10.2014 n.205 stabilisce che “si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario [in caso di assegno bancario] o l'emittente [in caso di assegno circolare] ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle Contr informazioni previste dal regolamento della NC d'Italia”. Lo stesso decreto definisce, poi,
“immagine dell'assegno: la copia per immagine dell'assegno, su supporto informatico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter del CAD conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 della legge assegni”.
Ciò premesso, quindi, questa Corte non può non rilevare come, anche nel caso de quo, l'illegittima negoziazione dell'assegno circolare in questione (id est: il pagamento del titolo clonato) sia certamente ascrivibile a responsabilità di entrambe le banche evocate in primo grado dal in CP_1 tal senso apparendo fondato il secondo motivo di appello proposto da quest'ultimo, il secondo motivo Part di appello incidentale di e dovendo essere correlativamente respinti i contrari argomenti spesi dagli istituti di credito a sostegno dell'assenza di propria responsabilità.
pag. 13 La sentenza di primo grado, in particolare, è certamente da condividersi nella parte in cui ha accertato Part la responsabilità di in relazione alla illegittima negoziazione del titolo clonato: partendo, infatti, dal presupposto che sarebbe stato onere della stessa dimostrare di aver impiegato, in occasione della presentazione del titolo da parte di , la diligenza qualificata dell'accorto banchiere, Persona_1
Part non può certamente non sottolinearsi, per ritrarne conseguenze sfavorevoli, come si sia limitata, nel giudizio di primo grado, a produrre in lite una mera fotocopia in bianco e nero, oltretutto di scarsa chiarezza, del titolo negoziato (ovvero del titolo clonato), che il ha comunque prontamente CP_1 contestato, offrendo la produzione di una copia analogica nel solo caso, subordinato, in cui fosse stata ammessa la CTU sollecitata da parte attrice, al cui espletamento peraltro si era opposta, sostenendo di contro che dalla fotocopia prodotta sarebbe stato possibile rilevare, ictu oculi, l'assenza di qualsivoglia alterazione, differenza o elemento di sospetto che avrebbero potuto o dovuto Part allarmare l'addetto allo sportello circa la possibile falsificazione del titolo.
Orbene, si tratta all'evidenza di comportamento, certamente valutabile sia ai sensi dell'art. 2697 c.c., sia ai sensi dell'art. 116 c.c., che porta a ritenere non assolto, come condivisibilmente ha reputato il Part giudice di primo grado, l'onere probatorio incombente su , nella qualità di debitrice della prestazione qualificata di cui si è detto più sopra, alle proprie obbligazioni con la massima diligenza, in modo da escludere, così come ritiene la consolidata giurisprudenza di legittimità, perfino la colpa lieve (cffr. Cass. n. 17737 del 2019).
L'offerta di produzione del titolo, oltretutto non in originale ma in copia analogica, è stata effettuata Part Part da parte di soltanto, come già detto, in via subordinata, ed in ogni caso, la stessa difesa di nei confronti di non fa che confermare l'insufficienza della fotocopia versata in causa a CP_2 dimostrare l'impiego della dovuta diligenza: da un lato, infatti, la produzione della sola fotocopia non ha consentito, come correttamente hanno sottolineato le difese delle controparti, di apprezzare le caratteristiche cromatiche e tattili (già reputate estremamente rilevanti da questa Corte, per esempio, con la sentenza n. 515 del 21 febbraio 2024, cui s'intende dare continuità) del titolo presentato allo Part sportello , non consentendo le necessarie valutazioni circa la qualità della contraffazione, e conseguentemente, il grado di accortezza della banca negoziatrice;
dall'altro, non può non cogliersi Part la contraddittorietà delle difese di laddove sostiene, con il secondo motivo in via incidentale, che debba addebitarsi la responsabilità dell'illegittima transazione ad che avendo ricevuto CP_2 la fotocopia del titolo in occasione della sua presentazione da parte della , ben avrebbe potuto Per_1 rilevare le anomalie esistenti, quando in precedenza di era sostenuta la evidente assenza di esse, già riscontrabile dalla fotocopia prodotta.
La sentenza non è viceversa condivisibile nella parte in cui ha escluso qualsivoglia responsabilità sia di sia di , in relazione alla produzione del danno lamentato. CP_2 Controparte_1
pag. 14 infatti, quale banca emittente, era certamente tenuta a dimostrare di aver predisposto CP_2 cautele atte ad evitare la negoziazione, anche presso altri istituti, di titoli contraffatti. A prescindere dall'obbligatorietà o meno, al momento in cui il titolo fu negoziato, della procedura di chek truncation
(o chek imagine truncation, a seconda che la banca negoziatrice trasmetta l'immagine del titolo, oppure soltanto i suoi dati), comunque resa cogente in data 29 gennaio 2018 (v. per es. Arbitro
NCrio Finanziario Bari n. 20233 del 17 settembre 2021), soccorre rilevare, con notazione di carattere assorbente, che da un lato, tale procedura, all'epoca di negoziazione del titolo per cui è causa, era già normata e correntemente adottata2 e che, in ogni caso, non ha mai contestato CP_2
Part l'affermazione, da parte di , di avvenuta trasmissione alla banca emittente, al momento della presentazione del titolo, di fotocopia del titolo presentato per l'incasso. Il che, stante le evidenti anomalie sottolineate dal e già percepibili dalla mera fotocopia prodotta in atti, avrebbe CP_1 dovuto condurre a rifiutare il pagamento del titolo: non avendolo fatto, ma avendo pagato CP_2 il titolo di cui è causa, sostanzialmente, al “buio”, ovvero senza l'effettuazione delle ulteriori verifiche che viceversa nel caso di specie si sarebbero imposte, ha assunto condotta senza dubbio CP_2 fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti del danneggiato (v. in senso Controparte_1 conforme, Arbitro NCrio Finanziario Bari, decisione n. 1566 del 6 febbraio 2024; Arbitro NCrio
Finanziario Bari, decisione n. 20233 del 17 settembre 2021, già cit., secondo la quale la banca 2 In punto, v. per es. Trib. Brescia, sentenza n. 2019 del 6 novembre 2024, che in punto ha testualmente osservato:
“Come noto, la procedura CIT consiste in una procedura interbancaria di gestione di assegni bancari e circolari espressamente prevista dall'accordo interbancario per il servizio di incasso assegni, emanato l'1.7.1993 e normativamente riconosciuta con il D.Lgs. 30.12.1999, n. 507 (modificata dal Regolamento 22 marzo 2016 della B.D., emanato in attuazione dell'art. 8, comma 7, d.L. n. 70 del 2011, convertito dalla L. n. 105 del 2011) in base alla quale gli assegni negoziati presso istituti bancari diversi dall'istituto trattario vengono trattenuti presso l'ente negoziatore che provvede a predisporre il flusso informativo da trasmettere via R.N.I. all'ente trattario. La procedura di troncamento dell'assegno consente dunque alla banca negoziatrice di assegni circolari e bancari di richiederne il pagamento alla banca (emittente o trattaria) mediante l'invio di un messaggio elettronico contenente le informazioni relative al titolo e necessarie per la sua estinzione. La trasmissione di questo messaggio alla trattaria sostituisce la presentazione cartacea dell'assegno. L'assegno cartaceo, pertanto, non viene inviato alla trattaria, ma “troncato” presso la banca negoziatrice e si presume correttamente pagato qualora la banca trattaria ometta di comunicare, entro il terzo giorno lavorativo dalla data CP_5 di compensazione, il rifiuto di pagamento. Con l'entrata in vigore della procedura CIT, l'ABI ha imposto agli intermediari di adottare specifiche misure antifrode (es. microforatura degli assegni, stampa sugli stessi di un particolare codice bi-dimensionale, cd “data matrix”), in modo da limitare il fenomeno della clonazione di titoli di credito.
La banca negoziatrice, che riceve l'assegno per l'incasso, è tenuta a segnalare al trattario / emittente, attraverso un sistema di “alert”, eventuali anomalie e a trasmettere l'immagine dell'assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. Stanti il carattere dematerializzato della procedura di incasso, nonché lo sviluppo tecnologico attuale, considerata l'obbligatorietà per le banche, ai sensi delle circolari ABI, di adottare apposite misure antifrode, secondo questo giudice deve ritenersi superato quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la diligenza esigibile da parte della banca può ritenersi assolta dando prova del mero assolvimento di controlli tattili/visivi, demandati al singolo operatore che sia preposto a rilevare la sussistenza di macroanomalie nella fase di incasso;
semmai, tenuto conto degli elementi sopra menzionati, deve ritenersi che la banca abbia assolto ai suoi obblighi di diligenza laddove dimostri di aver adottato, sulla scorta della miglior tecnologia disponibile ed esigibile – e correttamente utilizzato – adeguate misure di prevenzione delle frodi e controlli funzionali alla verifica del corretto pagamento degli assegni”. pag. 15 emittente risponde del danno verificatosi, laddove non provi di aver adottato tutte le cautele esigibili, anche soltanto in ragione della “carente organizzazione dell'attività, per non aver adottato le cautele opportune per prevenire il pregiudizio derivante dall'eventuale clonazione del titolo e in particolare, per non aver proceduto ad alcun controllo sul titolo”).
Quando, da ultimo, alla condotta del danneggiato , deve parimenti apprezzarsene Controparte_1
l'incidenza causale sulla produzione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., non potendosi ritenere, in accordo alla sentenza impugnata, che la stessa abbia svolto un mero ruolo di mero antecedente, ovvero di semplice occasione, rispetto ai quali la condotta negligente dell'istituto di credito sarebbe intervenuta quale fattore causale determinante esclusivo.
Invero, la Corte condivide al proposito quanto deciso dalle pronunce dell'Arbitro NCrio
Finanziario di Bari da ultimo citate, che in casi esattamente sovrapponibili al presente, in cui la clonazione aveva fatto seguito all'invio di copia del titolo ai truffatori (s'intende, con indicazione dei dati basilari per effettuarne la contraffazione, così come avvenuto nel caso che occupa) hanno così deciso:
“Quanto alla condotta del ricorrente, gli intermediari eccepiscono che parte ricorrente ha contribuito in maniera rilevante alla produzione dell'evento dannoso, avendo inviato al truffatore una fotografia dell'assegno, in tal modo consentendo la clonazione. La circostanza è confermata dalle affermazioni del ricorrente, nel ricorso e nella querela allegata dall'emittente. Al riguardo, osserva il Collegio che il comportamento imprudente del ricorrente ha agevolato la truffa e, pertanto, assume rilevanza ai fini del disposto dell'art. 1227, 1° co., cod. civ., determinando una riduzione della misura del risarcimento.Sul punto, il Collegio richiama la recente pronuncia di Cass., Sez. Un.,
26 maggio 2020, n. 9769, relativa alla diversa fattispecie dell'effettivo invio per posta del titolo in originale, ma recante statuizioni di massima rilevanti anche per il caso di specie, per quanto riguarda, in particolare:
(i) l'applicabilità della regola contenuta nell'art. 1227, cod. civ., alla fattispecie regolata dall'art.
43, l. ass., che configura una responsabilità per il danno derivante dalla violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione del portatore del titolo, posto a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo, non già per l'inadempimento dell'obbligazione cambiaria incorporata nel titolo;
(ii) la sussistenza di un danno risarcibile, per effetto della “mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell'indebito pagamento del titolo”;
(iii) la rilevanza causale della condotta imprudente del danneggiato, per la “esposizione volontaria al rischio” o, comunque, per la “consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo”, mediante la spedizione del titolo”.
pag. 16 Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere riformata riconoscendo la corresponsabilità Part della verificazione del danno, per un terzo ciascuno, a e da un lato, ed a Roberto CP_2 dall'altro. CP_1
Part Dunque, in parziale accoglimento dell'appello principale di , ed in parziale accoglimento Part dell'appello incidentale proposto da , va pronunciata condanna di ed Controparte_1
in solido tra loro (un mezzo ciascuna nei rapporti interni), al pagamento della somma di € CP_2
16.000,00, maggiorata di interessi come da sentenza di primo grado.
Ogni altra questione resta assorbita. Part La parziale soccombenza di sulle domande avanzate nei confronti di e Controparte_1
soccombenti prevalenti nel resto, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i CP_2 gradi del giudizio, comprensive della fase di mediazione e di negoziazione assistita, e delle indennità di trasferta di legge, nella misura di un terzo, poste per la restante parte di due terzi, come liquidata Part per l'intero in dispositivo, a carico di ed CP_2
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di Part giudizio tra ed CP_2
Deve autorizzarsi la restituzione, a favore di che ne ha effettuato il deposito in Controparte_1 cancelleria, dell'originale dell'assegno circolare per cui è causa.
La presente sentenza importa obbligo restitutorio di quanto rispettivamente ricevuto in esubero in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale accoglimento CP_1
Part dell'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di NO n.
8149/2024 pubblicata in data 19.09.2024, accerta e dichiara che il fatto dannoso per cui è causa si è verificato per corresponsabilità di tutte le parti in lite, in misura di un terzo ciascuna;
2) per tale motivo, visto ed applicato l'art. 1227 c.c. ed in parziale riforma della sentenza Parte impugnata, condanna ed al pagamento in favore di , Controparte_2 Controparte_1 in via solidale tra loro (1/2 ciascuna nei rapporti interni) della somma di € 16.000,00, oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dal 16 febbraio 2018 ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 13 marzo 2024 e fino al saldo;
Part 3) condanna e al pagamento, in favore di , dei due terzi Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite di primo e secondo grado, compensate nel resto, che per l'intero liquida in
€ 5.077,00 per compensi quanto al primo grado ed € 3.966,00 per compensi quanto al secondo pag. 17 grado, oltre IVA CPA e spese generali, oltre al rimborso, nella stessa misura di due terzi, delle spese di mediazione e negoziazione assistita, quantificate per intero in € 1.122,35 e delle indennità di trasferta dovute per legge;
Part 4) compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra e Controparte_2
5) autorizza la restituzione in favore di che ne ha effettuato il deposito Controparte_1 dell'originale dell'assegno circolare per cui è causa.
Così deciso in NO, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere est.
AL CE
Il Presidente
PE ON
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