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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale ordinario di Potenza, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281- sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri- ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa-
Pag. 1 di 8 mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 989 / 2023 promosso da:
1. , nato a [...]/Minas Controparte_1
Gerais (Brasile) il 18.10.1987;
2. , nata a [...]- Controparte_2 no/Minas Gerais (Brasile) il 10.02.1980;
3. , nato a [...]- Controparte_3 te/Minas Gerais (Brasile) il 03.01.1987;
4. , nata a [...]- Controparte_4 te/Minas Gerais (Brasile) il 14.02.1990;
5. , nato a [...]- Controparte_5 te/Minas Gerais (Brasile) il 20.05.1989;
6. , nata a [...]/Minas Controparte_6
Gerais (Brasile) il 28.02.1986;
7. , nata a [...]/Minas Controparte_7
Gerais (Brasile) il 14.12.1989; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Andrea COVA ed elettiva- mente domiciliati presso il suo studio sito in Bologna, Via M. D'Azeglio n.
29, giuste procure in atti;
-parti ricorrenti-
nei confronti del , in persona del Ministro Controparte_8
p.t.;
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il al Controparte_8 fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino
Pag. 2 di 8 italiano sig. , nato a [...], il 22.12.1869, Persona_1 il quale emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal
Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di Cit- tadinanza della Repubblica Federale del Brasile, depositato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi pro- vata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Di- Controparte_8 strettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimen- to e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si os- serva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fis- sata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni spe- cializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazio- ne dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato in [...] che rientra nella compe- tenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come que-
Pag. 3 di 8 sto venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizio- nale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esi- stente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezio- ne dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla neces- sità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), al- trimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazio- nali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostitu- zionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionata- mente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconosci- mento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017,
6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadi- nanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello sta- tus civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
Pag. 4 di 8 La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa prece- dentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il le- game di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status ci- vitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano
(nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Supre- ma Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn.
25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la li- nea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
4.1 – Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizza- zione depositato in atti, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la citta- dinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscon- tro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimonio con- tratto dalla sig.ra – cittadina italiana in quanto figlia del citta- Persona_2 dino italiano - con il sig. , cittadino Persona_1 Persona_3 brasiliano, il 07.02.1920, in data anteriore all'entrata in vigore della Costitu- zione Italiana, e la nascita, in Brasile, del sig. il Persona_4
15.09.1922 e del sig. , il 20.05.1924, verificatasi Persona_5 sempre in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Repubbli-
Pag. 5 di 8 cana del 1948. Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 1 e 10 della Legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che << la donna cittadi- na che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi >> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichia- rato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dal- la volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in con- trasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima di- suguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno sta- to di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matri- monio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costitu- zionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giu- risprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore del- la Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italia- na dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati ante- riormente al 1° gennaio 1948. Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabi- lito che: “ La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudizia-
Pag. 6 di 8 ria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art.
219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita sen- za la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indi- cata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di riconoscere lo sta- tus civitatis di tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno ac- quisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituziona- le. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondi- zionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un citta- dino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, sta- tus che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si de- ve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie in- terruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conse- Controparte_8 guenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per com- pensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pag. 7 di 8 - DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_8
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato a [...]/Minas Controparte_1
Gerais (Brasile) il 18.10.1987;
2. , nata a [...]- Controparte_2 no/Minas Gerais (Brasile) il 10.02.1980;
3. , nato a [...]- Controparte_3 te/Minas Gerais (Brasile) il 03.01.1987;
4. , nata a [...]- Controparte_4 te/Minas Gerais (Brasile) il 14.02.1990;
5. , nato a [...]- Controparte_5 te/Minas Gerais (Brasile) il 20.05.1989;
6. , nata a [...]/Minas Controparte_6
Gerais (Brasile) il 28.02.1986;
7. , nata a [...]/Minas Controparte_7
Gerais (Brasile) il 14.12.1989; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_8 dello stato civile del Comune di San Mauro Forte (MT), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari compe- tenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 19.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 8 di 8
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale ordinario di Potenza, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281- sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri- ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa-
Pag. 1 di 8 mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 989 / 2023 promosso da:
1. , nato a [...]/Minas Controparte_1
Gerais (Brasile) il 18.10.1987;
2. , nata a [...]- Controparte_2 no/Minas Gerais (Brasile) il 10.02.1980;
3. , nato a [...]- Controparte_3 te/Minas Gerais (Brasile) il 03.01.1987;
4. , nata a [...]- Controparte_4 te/Minas Gerais (Brasile) il 14.02.1990;
5. , nato a [...]- Controparte_5 te/Minas Gerais (Brasile) il 20.05.1989;
6. , nata a [...]/Minas Controparte_6
Gerais (Brasile) il 28.02.1986;
7. , nata a [...]/Minas Controparte_7
Gerais (Brasile) il 14.12.1989; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Andrea COVA ed elettiva- mente domiciliati presso il suo studio sito in Bologna, Via M. D'Azeglio n.
29, giuste procure in atti;
-parti ricorrenti-
nei confronti del , in persona del Ministro Controparte_8
p.t.;
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il al Controparte_8 fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino
Pag. 2 di 8 italiano sig. , nato a [...], il 22.12.1869, Persona_1 il quale emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal
Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di Cit- tadinanza della Repubblica Federale del Brasile, depositato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi pro- vata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Di- Controparte_8 strettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimen- to e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si os- serva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fis- sata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni spe- cializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazio- ne dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato in [...] che rientra nella compe- tenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come que-
Pag. 3 di 8 sto venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizio- nale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esi- stente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezio- ne dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla neces- sità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), al- trimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazio- nali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostitu- zionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionata- mente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconosci- mento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017,
6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadi- nanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello sta- tus civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
Pag. 4 di 8 La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa prece- dentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il le- game di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status ci- vitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano
(nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Supre- ma Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn.
25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la li- nea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
4.1 – Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizza- zione depositato in atti, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la citta- dinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscon- tro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimonio con- tratto dalla sig.ra – cittadina italiana in quanto figlia del citta- Persona_2 dino italiano - con il sig. , cittadino Persona_1 Persona_3 brasiliano, il 07.02.1920, in data anteriore all'entrata in vigore della Costitu- zione Italiana, e la nascita, in Brasile, del sig. il Persona_4
15.09.1922 e del sig. , il 20.05.1924, verificatasi Persona_5 sempre in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Repubbli-
Pag. 5 di 8 cana del 1948. Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 1 e 10 della Legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che << la donna cittadi- na che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi >> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichia- rato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dal- la volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in con- trasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima di- suguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno sta- to di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matri- monio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costitu- zionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giu- risprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore del- la Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italia- na dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati ante- riormente al 1° gennaio 1948. Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabi- lito che: “ La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudizia-
Pag. 6 di 8 ria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art.
219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita sen- za la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indi- cata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di riconoscere lo sta- tus civitatis di tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno ac- quisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituziona- le. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondi- zionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un citta- dino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, sta- tus che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si de- ve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie in- terruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conse- Controparte_8 guenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per com- pensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pag. 7 di 8 - DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_8
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato a [...]/Minas Controparte_1
Gerais (Brasile) il 18.10.1987;
2. , nata a [...]- Controparte_2 no/Minas Gerais (Brasile) il 10.02.1980;
3. , nato a [...]- Controparte_3 te/Minas Gerais (Brasile) il 03.01.1987;
4. , nata a [...]- Controparte_4 te/Minas Gerais (Brasile) il 14.02.1990;
5. , nato a [...]- Controparte_5 te/Minas Gerais (Brasile) il 20.05.1989;
6. , nata a [...]/Minas Controparte_6
Gerais (Brasile) il 28.02.1986;
7. , nata a [...]/Minas Controparte_7
Gerais (Brasile) il 14.12.1989; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_8 dello stato civile del Comune di San Mauro Forte (MT), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari compe- tenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 19.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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