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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4953/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4953/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CHECCHIN Parte_1 C.F._1
MONICA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. QUERCETANI CP_1 C.F._2
MASSIMILIANO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito della stessa a carico del;
CP_1
3) salvo diverso avviso, disporre che i figli minori, e vengano affidati in via Per_1 Per_2
esclusiva alla IGa con collocazione abitativa presso la madre, Parte_1
pagina 1 di 8 4) disporre che il padre possa vedere i figli in luogo neutro e protetto presso i servizi competenti per il
territorio, almeno fin tanto che il IG non dimostri di avere definitivamente superato i suoi CP_1
problemi di tossicodipendenza e comportamentali (nello specifico aggressività fisica e verbale nei
confronti della ricorrente) e si dimostri un padre responsabile e coscienzioso, attento ed accudente
rispetto ai bisogni dei figli;
5) onerare il sig. di un contributo di mantenimento per i figli, in misura di € 650,00 mensile (€ CP_1
325,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra
così come definite dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli avvocati di Torino
in data 15.03.2016, a far data dal mese di settembre 2021, e salvo conguaglio di quanto già versato.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per parte convenuta: come da memoria di replica del 17/04/2025.
“– i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
– i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso con il diritto del padre di
poterli vedere almeno due giorni a settimana anche non consecutivi. Sul punto ci si discosta da quanto
richiesto dal ricorrente, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore e non sussistendo gli estremi di cui all'art. 155 c.p.c. L'esponente ha sempre contribuito al mantenimento dei
propri figli, ancorchè per un lungo periodo non abbia goduto di uno stipendio e si sia fatto aiutare dai
propri genitori. Dal momento della separazione di fatto ad oggi l'esponente ha versato con regolarità
la somma di euro 500 mensili e non si è mai negato per tenere i bambini con sé soprattutto da quando
dispone di una propria casa vicino all'ufficio dove svolge la propria attività lavorativa. Già da alcuni
mesi segue altresì un percorso terapeutico familiare con gli assistenti sociali che hanno osservato un
notevole cambiamento nella condotta di vita dell'esponente e questo lavoro su sè stesso e sugli errori che ha commesso merita un pieno recupero del legame genitoriale, non solo nell'interesse del CP_1
ma anche dei propri figli, evitando di disporre fin da subito incontri protetti che non gioverebbero a
nessuno;
- Il contribuirà economicamente versando alla moglie un assegno di mantenimento in favore CP_1
dei figli minori di euro 500 mensili soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a
pagina 2 di 8 decorrere dal mese di gennaio del prossimo anno. Le spese straordinarie saranno ripartite tra
entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti
dovranno essere preventivamente concordate.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio in CHIERI (To), il Parte_1 CP_1
04/05/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 25/10/2015, e , il 31/05/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso del 01/03/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi predetti.
In data 01/06/2023 si costituiva in giudizio il IG , chiedendo anch'egli la CP_1
separazione, contestando per il resto le richieste di parte ricorrente.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 14/06/2023,
disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e all'udienza del 30/01/2025,
precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
La IGa ha allegato come il sig. si sia mostrato, in particolare negli ultimi anni di Pt_1 CP_1
matrimonio, disinteressato alla moglie ed ai figli e addirittura violento, aggressivo e minaccioso;
egli ha venduto la casa coniugale costringendo moglie e figli ad andare ad abitare dai genitori della ricorrente;
pagina 3 di 8 ha più volte agito violenza fisica e verbale nei confronti della moglie, afferrandola per il collo,
spintonandola violentemente, minacciandola e insultandola, anche alla presenza dei figli;
ha intrattenuto più relazioni extraconiugali, mentre contestualmente illudeva la moglie della possibilità di tornare a vivere insieme, in una nuova casa. Inoltre, ha fatto uso di sostanze stupefacenti, ciò che lo ha reso non solo inaffidabile, ma anche pericoloso.
Le allegazioni della ricorrente non risultano specificatamente smentite dal convenuto che ha ammesso l'utilizzo, in passato, di sostanze stupefacenti, nonché le condotte riprovevoli indicate dalla IGa
Egli scrive in comparsa: “l'esponente ha sicuramente attraversato un momento di grave Pt_1
difficoltà sia finanziaria che personale, che lo ha condotto a momenti di estrema fragilità psicologica,
durante i quali ha anche fatto uso di sostanze stupefacenti;
questo ha inevitabilmente portato al
determinarsi di episodi di forte tensione con la ricorrente, anche per la situazione psicofisica alterata
dell'esponente, ma mai quest'ultimo ha intenzionalmente voluto recare danni fisici o psicologici alla moglie né ai bambini, con i quali è sempre stato molto legato, così come loro a lui” e ancora
“Fortunatamente da qualche tempo -e comunque dalla separazione di fatto con la ricorrente- il CP_1
ha intrapreso un percorso psicoterapeutico, abbandonando l'uso delle sostanze e trovando un posto di
lavoro stabile. Ciò ha restituito al un equilibrio purtroppo smarrito negli anni di matrimonio CP_1
ed oggi intende riprendersi la propria vita assieme ai propri figli. Sicuramente non sono stati anni
facili per la coppia quelli passati insieme dal 2019 al momento della separazione di fatto e il CP_1
da atto alla ricorrente di essere stata una brava madre sempre attenta e premurosa verso i figli”, tanto che lo stesso sig. ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di separazione e neppure alla CP_1
richiesta di addebito.
Alla luce di quanto sopra, non può che ritenersi provato che la causa della separazione sia da rinvenirsi nelle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal IG CP_1
Risulta altresì dimostrato il nesso causale fra le condotte del marito e il venir meno dell'affectio
coniugalis.
Conclusivamente, dunque, va dichiarato l'addebito della separazione nei confronti del sig. CP_1
[...]
Sull'affidamento, la collocazione dei minori e sulle visite con il genitore non collocatario pagina 4 di 8 Il Tribunale, non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Nel corso del giudizio ed, in particolare, dalle più recenti relazioni dei servizi sociali (cfr. relazione del
16.01.2025), è emerso che il padre, così come la madre, hanno collaborato con i servizi, aderendo con costanza agli appuntamenti, manifestando disponibilità al dialogo e a una riflessione condivisa sul proprio essere genitore, accogliendo gli spunti offerti. Entrambi i genitori hanno altresì esplicitato agli operatori “che una gestione condivisa dei figli sarebbe d'aiuto per entrambi, vista la necessità di
accompagnare e ai numerosi impegni extra scolastici. La IGa ha riferito di Per_1 Per_2
considerare fondamentale, per raggiungere tale obiettivo, la certezza che il padre non faccia uso di
sostanze stupefacenti. Il sig. , in tale occasione e in un colloquio individuale successivo, ha CP_1
dichiarato di essere disponibile a svolgere esami medici in tal senso”.
Anche gli incontri del padre con i minori hanno avuto esito positivo ed il sig. ha dimostrato di CP_1
essere un padre attento e premuroso (“Agli incontri il padre porta una merenda abbondante e
variegata, con alimenti graditi ai bambini. Negli ultimi mesi ha provveduto a portare per Per_1
degli spuntini con un ridotto apporto calorico per rispettare l'indicazione dei medici. Il IG CP_1
porta spesso una sorpresa o un dono ai bimbi, talvolta capi di abbigliamento o del materiale per fare
un'attività insieme (un gioco in scatola, disegni da colorare)…. I bambini e il padre trascorrono gli
incontri con una routine consolidata: dopo i saluti consumano insieme la merenda, si raccontano la
giornata e programmano il pomeriggio;
in seguito, il papà li accompagna in bagno e propone un gioco
o un'attività, mediando le esigenze e i desideri dei bambini… Gli incontri a casa del padre avvengono con le stesse modalità e dinamiche, con l'aggiunta della condivisione della cena. La casa è ordinata e pulita e gli spazi appaiono sufficienti ai bisogni dei bambini durante l'incontro. Sono presenti giochi adeguati all'età. Negli ultimi incontri l'educatrice ha rilevato un persistente odore di sigaretta. Fatto
presente al IG , lo stesso ha affermato di essere abituato a fumare sul balcone e che avrebbe CP_1
posto maggiore attenzione per ovviare al problema” e ancora “Il padre si mostra affettuoso con
pagina 5 di 8 entrambi i figli, esprime il piacere della loro compagnia verbalmente o con abbracci, risponde
positivamente alle loro richieste di contatto e di attenzione. Nel gioco rispetta tempi e modalità di entrambi, li incoraggia nell'apprendimento ed esprime fiducia nelle loro capacità. Propone attività adeguate alla loro età e ai loro interessi. Favorisce l'autonomia, la spontaneità, la possibilità di esprimersi… Quando i bimbi mettono in atto comportamenti oppositivi, si mostra paziente e
comprensivo, cercando una mediazione dove possibile. In compagnia del padre, i bambini appaiono
sereni e a loro agio, interagiscono con lui in maniera spontanea e affettuosa, accolgono con piacere le
sue dimostrazioni di affetto, ne ricercano l'attenzione” cfr relazione 16.01.2025).
Alla luce di ciò ritiene il collegio che nulla osti all'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Come da concorde domanda delle parti, i minori devono mantenere il collocamento principale e la residenza presso la madre.
Quanto agli incontri tra il padre ed i minori, ritiene il collegio che gli stessi possano essere gradualmente liberalizzati, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, a condizione che il padre si sottoponga, come da disponibilità espressa ai servizi sociali, ad esami presso il SERD al fine di valutare l'astensione dall'uso di sostanze stupefacenti (di cui lo stesso sig. ha dichiarato CP_1
di aver fatto uso in passato). Qualora gli esami presso il SERD dovessero confermare che il padre non è
più dedito all'uso di sostanze stupefacenti, la liberalizzazione dovrà condurre, nell'arco di sei mesi circa, all'adozione di un calendario per le visite, come meglio indicato in dispositivo.
Mantenimento dei minori
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 600,00 euro mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie. I redditi dei genitori appaiono, infatti, sostanzialmente invariati rispetto all'epoca dell'adozione dell'ordinanza presidenziale (entrambi risultano oggi guadagnare leggermente di più
rispetto ad allora), ma i minori sono cresciuti e maggiori sono le loro esigenze.
Spese di giudizio pagina 6 di 8 Le spese di lite devono essere integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti, tenuto altresì conto della natura necessaria della pronuncia sullo status e del fatto che la decisione
è assunta nell'interesse dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
addebito in capo al IG . CP_1
AFFIDA i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, a condizione che si sottoponga ad esami presso il SERD al fine di valutare l'astensione dall'uso di sostanze stupefacenti. Qualora gli esami presso il SERD dovessero confermare che il padre non è più dedito all'uso di sostanze stupefacenti, la liberalizzazione dovrà condurre,
nell'arco di sei mesi circa, all'adozione del seguente calendario, salvo diverso accordo tra i genitori, per cui il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
i) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici)
sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa della madre ii) durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici)
sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
iii) durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
iv) per tre giorni durante le vacanze pasquali, con negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
v) durante le ferie estive, per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio e, in difetto di accordo: negli anni pari le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, le ultime due settimane di agosto;
vi) il giorno del proprio compleanno e, negli anni pari, il giorno del compleanno dei figli;
pagina 7 di 8 vii) durante giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori.
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 13.6.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4953/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CHECCHIN Parte_1 C.F._1
MONICA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. QUERCETANI CP_1 C.F._2
MASSIMILIANO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito della stessa a carico del;
CP_1
3) salvo diverso avviso, disporre che i figli minori, e vengano affidati in via Per_1 Per_2
esclusiva alla IGa con collocazione abitativa presso la madre, Parte_1
pagina 1 di 8 4) disporre che il padre possa vedere i figli in luogo neutro e protetto presso i servizi competenti per il
territorio, almeno fin tanto che il IG non dimostri di avere definitivamente superato i suoi CP_1
problemi di tossicodipendenza e comportamentali (nello specifico aggressività fisica e verbale nei
confronti della ricorrente) e si dimostri un padre responsabile e coscienzioso, attento ed accudente
rispetto ai bisogni dei figli;
5) onerare il sig. di un contributo di mantenimento per i figli, in misura di € 650,00 mensile (€ CP_1
325,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra
così come definite dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli avvocati di Torino
in data 15.03.2016, a far data dal mese di settembre 2021, e salvo conguaglio di quanto già versato.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per parte convenuta: come da memoria di replica del 17/04/2025.
“– i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
– i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso con il diritto del padre di
poterli vedere almeno due giorni a settimana anche non consecutivi. Sul punto ci si discosta da quanto
richiesto dal ricorrente, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore e non sussistendo gli estremi di cui all'art. 155 c.p.c. L'esponente ha sempre contribuito al mantenimento dei
propri figli, ancorchè per un lungo periodo non abbia goduto di uno stipendio e si sia fatto aiutare dai
propri genitori. Dal momento della separazione di fatto ad oggi l'esponente ha versato con regolarità
la somma di euro 500 mensili e non si è mai negato per tenere i bambini con sé soprattutto da quando
dispone di una propria casa vicino all'ufficio dove svolge la propria attività lavorativa. Già da alcuni
mesi segue altresì un percorso terapeutico familiare con gli assistenti sociali che hanno osservato un
notevole cambiamento nella condotta di vita dell'esponente e questo lavoro su sè stesso e sugli errori che ha commesso merita un pieno recupero del legame genitoriale, non solo nell'interesse del CP_1
ma anche dei propri figli, evitando di disporre fin da subito incontri protetti che non gioverebbero a
nessuno;
- Il contribuirà economicamente versando alla moglie un assegno di mantenimento in favore CP_1
dei figli minori di euro 500 mensili soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a
pagina 2 di 8 decorrere dal mese di gennaio del prossimo anno. Le spese straordinarie saranno ripartite tra
entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti
dovranno essere preventivamente concordate.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio in CHIERI (To), il Parte_1 CP_1
04/05/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 25/10/2015, e , il 31/05/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso del 01/03/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi predetti.
In data 01/06/2023 si costituiva in giudizio il IG , chiedendo anch'egli la CP_1
separazione, contestando per il resto le richieste di parte ricorrente.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 14/06/2023,
disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e all'udienza del 30/01/2025,
precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
La IGa ha allegato come il sig. si sia mostrato, in particolare negli ultimi anni di Pt_1 CP_1
matrimonio, disinteressato alla moglie ed ai figli e addirittura violento, aggressivo e minaccioso;
egli ha venduto la casa coniugale costringendo moglie e figli ad andare ad abitare dai genitori della ricorrente;
pagina 3 di 8 ha più volte agito violenza fisica e verbale nei confronti della moglie, afferrandola per il collo,
spintonandola violentemente, minacciandola e insultandola, anche alla presenza dei figli;
ha intrattenuto più relazioni extraconiugali, mentre contestualmente illudeva la moglie della possibilità di tornare a vivere insieme, in una nuova casa. Inoltre, ha fatto uso di sostanze stupefacenti, ciò che lo ha reso non solo inaffidabile, ma anche pericoloso.
Le allegazioni della ricorrente non risultano specificatamente smentite dal convenuto che ha ammesso l'utilizzo, in passato, di sostanze stupefacenti, nonché le condotte riprovevoli indicate dalla IGa
Egli scrive in comparsa: “l'esponente ha sicuramente attraversato un momento di grave Pt_1
difficoltà sia finanziaria che personale, che lo ha condotto a momenti di estrema fragilità psicologica,
durante i quali ha anche fatto uso di sostanze stupefacenti;
questo ha inevitabilmente portato al
determinarsi di episodi di forte tensione con la ricorrente, anche per la situazione psicofisica alterata
dell'esponente, ma mai quest'ultimo ha intenzionalmente voluto recare danni fisici o psicologici alla moglie né ai bambini, con i quali è sempre stato molto legato, così come loro a lui” e ancora
“Fortunatamente da qualche tempo -e comunque dalla separazione di fatto con la ricorrente- il CP_1
ha intrapreso un percorso psicoterapeutico, abbandonando l'uso delle sostanze e trovando un posto di
lavoro stabile. Ciò ha restituito al un equilibrio purtroppo smarrito negli anni di matrimonio CP_1
ed oggi intende riprendersi la propria vita assieme ai propri figli. Sicuramente non sono stati anni
facili per la coppia quelli passati insieme dal 2019 al momento della separazione di fatto e il CP_1
da atto alla ricorrente di essere stata una brava madre sempre attenta e premurosa verso i figli”, tanto che lo stesso sig. ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di separazione e neppure alla CP_1
richiesta di addebito.
Alla luce di quanto sopra, non può che ritenersi provato che la causa della separazione sia da rinvenirsi nelle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal IG CP_1
Risulta altresì dimostrato il nesso causale fra le condotte del marito e il venir meno dell'affectio
coniugalis.
Conclusivamente, dunque, va dichiarato l'addebito della separazione nei confronti del sig. CP_1
[...]
Sull'affidamento, la collocazione dei minori e sulle visite con il genitore non collocatario pagina 4 di 8 Il Tribunale, non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Nel corso del giudizio ed, in particolare, dalle più recenti relazioni dei servizi sociali (cfr. relazione del
16.01.2025), è emerso che il padre, così come la madre, hanno collaborato con i servizi, aderendo con costanza agli appuntamenti, manifestando disponibilità al dialogo e a una riflessione condivisa sul proprio essere genitore, accogliendo gli spunti offerti. Entrambi i genitori hanno altresì esplicitato agli operatori “che una gestione condivisa dei figli sarebbe d'aiuto per entrambi, vista la necessità di
accompagnare e ai numerosi impegni extra scolastici. La IGa ha riferito di Per_1 Per_2
considerare fondamentale, per raggiungere tale obiettivo, la certezza che il padre non faccia uso di
sostanze stupefacenti. Il sig. , in tale occasione e in un colloquio individuale successivo, ha CP_1
dichiarato di essere disponibile a svolgere esami medici in tal senso”.
Anche gli incontri del padre con i minori hanno avuto esito positivo ed il sig. ha dimostrato di CP_1
essere un padre attento e premuroso (“Agli incontri il padre porta una merenda abbondante e
variegata, con alimenti graditi ai bambini. Negli ultimi mesi ha provveduto a portare per Per_1
degli spuntini con un ridotto apporto calorico per rispettare l'indicazione dei medici. Il IG CP_1
porta spesso una sorpresa o un dono ai bimbi, talvolta capi di abbigliamento o del materiale per fare
un'attività insieme (un gioco in scatola, disegni da colorare)…. I bambini e il padre trascorrono gli
incontri con una routine consolidata: dopo i saluti consumano insieme la merenda, si raccontano la
giornata e programmano il pomeriggio;
in seguito, il papà li accompagna in bagno e propone un gioco
o un'attività, mediando le esigenze e i desideri dei bambini… Gli incontri a casa del padre avvengono con le stesse modalità e dinamiche, con l'aggiunta della condivisione della cena. La casa è ordinata e pulita e gli spazi appaiono sufficienti ai bisogni dei bambini durante l'incontro. Sono presenti giochi adeguati all'età. Negli ultimi incontri l'educatrice ha rilevato un persistente odore di sigaretta. Fatto
presente al IG , lo stesso ha affermato di essere abituato a fumare sul balcone e che avrebbe CP_1
posto maggiore attenzione per ovviare al problema” e ancora “Il padre si mostra affettuoso con
pagina 5 di 8 entrambi i figli, esprime il piacere della loro compagnia verbalmente o con abbracci, risponde
positivamente alle loro richieste di contatto e di attenzione. Nel gioco rispetta tempi e modalità di entrambi, li incoraggia nell'apprendimento ed esprime fiducia nelle loro capacità. Propone attività adeguate alla loro età e ai loro interessi. Favorisce l'autonomia, la spontaneità, la possibilità di esprimersi… Quando i bimbi mettono in atto comportamenti oppositivi, si mostra paziente e
comprensivo, cercando una mediazione dove possibile. In compagnia del padre, i bambini appaiono
sereni e a loro agio, interagiscono con lui in maniera spontanea e affettuosa, accolgono con piacere le
sue dimostrazioni di affetto, ne ricercano l'attenzione” cfr relazione 16.01.2025).
Alla luce di ciò ritiene il collegio che nulla osti all'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Come da concorde domanda delle parti, i minori devono mantenere il collocamento principale e la residenza presso la madre.
Quanto agli incontri tra il padre ed i minori, ritiene il collegio che gli stessi possano essere gradualmente liberalizzati, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, a condizione che il padre si sottoponga, come da disponibilità espressa ai servizi sociali, ad esami presso il SERD al fine di valutare l'astensione dall'uso di sostanze stupefacenti (di cui lo stesso sig. ha dichiarato CP_1
di aver fatto uso in passato). Qualora gli esami presso il SERD dovessero confermare che il padre non è
più dedito all'uso di sostanze stupefacenti, la liberalizzazione dovrà condurre, nell'arco di sei mesi circa, all'adozione di un calendario per le visite, come meglio indicato in dispositivo.
Mantenimento dei minori
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 600,00 euro mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie. I redditi dei genitori appaiono, infatti, sostanzialmente invariati rispetto all'epoca dell'adozione dell'ordinanza presidenziale (entrambi risultano oggi guadagnare leggermente di più
rispetto ad allora), ma i minori sono cresciuti e maggiori sono le loro esigenze.
Spese di giudizio pagina 6 di 8 Le spese di lite devono essere integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti, tenuto altresì conto della natura necessaria della pronuncia sullo status e del fatto che la decisione
è assunta nell'interesse dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
addebito in capo al IG . CP_1
AFFIDA i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, a condizione che si sottoponga ad esami presso il SERD al fine di valutare l'astensione dall'uso di sostanze stupefacenti. Qualora gli esami presso il SERD dovessero confermare che il padre non è più dedito all'uso di sostanze stupefacenti, la liberalizzazione dovrà condurre,
nell'arco di sei mesi circa, all'adozione del seguente calendario, salvo diverso accordo tra i genitori, per cui il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
i) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici)
sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa della madre ii) durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici)
sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
iii) durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
iv) per tre giorni durante le vacanze pasquali, con negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
v) durante le ferie estive, per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio e, in difetto di accordo: negli anni pari le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, le ultime due settimane di agosto;
vi) il giorno del proprio compleanno e, negli anni pari, il giorno del compleanno dei figli;
pagina 7 di 8 vii) durante giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori.
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 13.6.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
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