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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Alessandra Piliego presidente rel.
- dr. Oronzo Putignano consigliere
- dr. Giuseppina Dinisi GA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado n. 1569/2023, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Bari n. 1846/2023 pubblicata l'11.05.2023 tra
, , , (avv.to De Leonardis Nicola Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Maria Emanuele) contro
( avv.ti Mazzacane Francesco, Baccaro Antonio) Controparte_1
All'udienza dell'8.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi di fatto e di diritto
Con atto citazione notificato il 29.10.2012, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di proprietari del fondo rustico con annesso fabbricato rurale sito in agro di Parte_5
Locorotondo alla Contrada Mavugliola censito in catasto al foglio n.52 p. lle 56 sub a ) e 57 sub b), convenivano in giudizio , proprietario dell'immobile confinante, per sentire Controparte_1 accertare e dichiarare l'esistenza in loro favore di un diritto di servitù di parcheggio e di passaggio in entrata e in uscita con mezzi meccanici di qualunque dimensione e tipo per effettuare la coltivazione del terreno.
Chiedevano, altresì, di accertare e dichiarare il reale ed effettivo confine esistente tra la proprietà degli attori e quella del convenuto, nonché accertare e dichiarare che il convenuto aveva realizzato un muro di recinzione su parte della proprietà esclusiva degli attori e che tale opera non consentiva né l'utilizzo pagina 1 di 5 dello spiazzo come parcheggio delle autovetture, né le manovre dei mezzi meccanici rendendo quasi impossibili le manovre di retromarcia e di inversione.
Esponevano di aver utilizzato l'area di proprietà del convenuto come parcheggio per le loro auto e per il transito dei mezzi agricoli necessari per la coltivazione del loro fondo rustico per oltre venti anni, acquistandone i diritti di servitù di passaggio e di parcheggio.
Deducevano, altresì, che il muretto realizzato di recente da costituiva impedimento e Controparte_1 turbativa all'esercizio pieno delle dette servitù.
Evidenziavano, inoltre, che l'edificio di loro proprietà non aveva alcun fronte sulla strada comunale
Mavugliola e che l'area di proprietà del convenuto restava l'unico spazio per accedere.
Chiedevano la conseguente condanna di a rimuovere sia la parte di muretto Controparte_1
realizzata nella loro proprietà sia le opere che non consentivano di utilizzare in pieno le servitù di parcheggio e di passaggio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.03.2013 si costituiva contestando la Controparte_1
fondatezza della domanda ed instando per il rigetto.
La causa veniva istruita con nomina di CTU e prova orale.
All'udienza del 14.02.2022, alla luce degli accertamenti eseguiti dal C.T.U gli attori chiedevano la costituzione, in favore del loro fondo, ex art. 1051 o 1052 cc, di una servitù coattiva di passaggio “con ogni mezzo in una striscia di larghezza non inferiore a mt.3,00” sul fondo del opponendosi, altresì, al CP_1 riconoscimento ex art. 1053 cc di un'eventuale indennità per la costituzione della servitù, attesa l'assenza di specifica domanda da parte del convenuto, titolare del fondo servente
Il Tribunale, con la sentenza n. 1846/2023 pubblicata l'11.05.2023 dichiarava inammissibile la domanda come riformulata all'udienza del 14.02.2022 e rigettava tutte le altre domande condannando l'attrice al pagamento delle spese.
Argomentava che la domanda introdotta con l'atto di citazione mirava ad ottenere il riconoscimento del diritto di servitù, di passaggio e di parcheggio, per usucapione e che la riformulazione di detta domanda all'udienza del 14.02.2022 integrava una mutatio libelli.
Nel merito affermava che dall'istruttoria espletata non era emersa la prova dell'esercizio del passaggio sul fondo del convenuto “uti dominus”.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, contestando che il Tribunale aveva erroneamente:
[...] Parte_4
- interpretato la domanda articolata nell'atto di citazione in quanto mirata ad ottenere il riconoscimento di una servitù di passaggio coattiva e non già per usucapione mancando qualsivoglia riferimento al “tempo”;
pagina 2 di 5 - ritenuto che la domanda formulata all'udienza del 14.02.2022 integrava una “mutatio libelli” senza considerare l'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati;
- esaminato anche le domande oggetto di rinuncia da parte attrice;
- condannato la parte attrice al pagamento delle spese.
Si è costituito contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed Controparte_1
instando per il rigetto.
L'appello è fondato.
Il diritto di servitù appartiene ai diritti autodeterminati, cioè ai diritti reali che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte
(Cass. n. 2124/2021).
Nelle azioni relative a diritti autodeterminati, come la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi della domanda si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Pertanto, i fatti o gli atti da cui dipende l'acquisto del diritto vantato, essendo ininfluenti ai fini dell'individuazione della causa petendi, hanno natura processuale di fatti secondari e sono dedotti esclusivamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio.
Ne consegue che la deduzione da parte dell'attore di un fatto o di un atto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda non viola il divieto dello ius novorum in appello (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 24400/14).
Orbene, nel caso di specie, le attrici (odierne appellanti) con l'atto di citazione hanno chiesto accertarsi il diritto di parcheggio e di passaggio vantato sul fondo del convenuto.
Nel corpo dell'atto hanno spiegato che il aveva realizzato sul piazzale del suo CP_1
fondo una muratura in pietra che aveva reso impossibile il parcheggio nonché aggravato il passaggio, anche con mezzi meccanici ed agricoli, per poter raggiungere i terreni e gli immobili retrostanti di proprietà di parte attrice.
Hanno, altresì, precisato “dapprima ( allorchè non vi era la muratura realizzata sul piazzale) i mezzi potevano effettuare una comoda inversione sul ridetto piazzale ed agevolmente immettersi frontalmente sulla strada pubblica” .
Dall'analisi complessiva dell'atto si evince che la domanda ha ad oggetto l'accertamento di una servitù di passaggio coattiva resa necessaria dalla conformazione dello stato dei luoghi.
Ed infatti, il CTU nominato in primo grado, all'esito del sopralluogo, ha accertato che la p.lla n.
55 di proprietà di confina con l'edificio di cui alla p.lla n. 56 di Controparte_1 proprietà delle attrici “che non ha accesso diretto alla strada pubblica, ma per accedere si deve attraversare la parte a nord della p.lla n. 55”.
pagina 3 di 5 Il CTU ha, altresì, precisato: “Sempre dalla p.lla 55 si accede altresì alla p.lla 57 di proprietà dei ricorrenti (fondo agricolo) che risulta intercluso ed il cui accesso è permesso solo dalla p.lla 55 attraverso la spazio a cielo libero tra gli edifici componenti la p.lla 56” (vd. CTU pag.
5).
Ha concluso: “alla proprietà del fondo intercluso spetta il diritto di passaggio con ogni mezzo in una striscia di larghezza non inferiore a mt. 3,00” (vd. CTU pag. 8).
A fronte di quanto esposto, la domanda formulata dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni non è nuova e non dà luogo ad alcuna mutatio libelli come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
La domanda è stata puntualizzata in aderenza alle conclusioni rassegnate dal CTU.
E' fondata, altresì, la seconda censura.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione. (Cass.Sez. 3 - , Sentenza n. 33761 del
19/12/2019).
Sul tema sono intervenute, altresì, le SU che, sia pur con riferimento al giudizio di appello, hanno statuito che la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. Sez. U - , Sentenza n. 3453 del 07/02/2024.
Nella specie, quindi, è erronea la motivazione del Tribunale che ha fondato l'esame nel merito delle domande oggetto di rinuncia attorea sulla mancata accettazione da parte del convenuto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM n. 55/2014 in base al valore indeterminabile della causa (complessità bassa, parametri medi, con fase di trattazione dimidiata in appello per assenza di istruttoria).
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 sentenza del Tribunale di Bari n. 1846/2023 pubblicata l'11.05.2023 ed in riforma della stessa così decide:
pagina 4 di 5 - dichiara il diritto degli a appellanti, in qualità di proprietari del fondo rustico sito in agro di
Locorotondo alla Contrada Mavugliola distinto in catasto al foglio 52, p.lle 56 sub a) e 57 sub b) ad esercitare la servitù di parcheggio e di passaggio sul fondo di proprietà di
[...]
sito in Locorotondo alla Contrada Mavugliola n. 210 distinto in catasto al foglio CP_1
n.52, p.lle 55 e 769, con condanna del predetto alla rimozione delle opere che ne impediscono il predetto esercizio;
- condanna al pagamento delle spese che liquida in € 7.616,00 per il primo Controparte_1 grado ed € 8.469,00 per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello in data 8.04.2025
Il Presidente est. dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Alessandra Piliego presidente rel.
- dr. Oronzo Putignano consigliere
- dr. Giuseppina Dinisi GA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado n. 1569/2023, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Bari n. 1846/2023 pubblicata l'11.05.2023 tra
, , , (avv.to De Leonardis Nicola Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Maria Emanuele) contro
( avv.ti Mazzacane Francesco, Baccaro Antonio) Controparte_1
All'udienza dell'8.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi di fatto e di diritto
Con atto citazione notificato il 29.10.2012, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di proprietari del fondo rustico con annesso fabbricato rurale sito in agro di Parte_5
Locorotondo alla Contrada Mavugliola censito in catasto al foglio n.52 p. lle 56 sub a ) e 57 sub b), convenivano in giudizio , proprietario dell'immobile confinante, per sentire Controparte_1 accertare e dichiarare l'esistenza in loro favore di un diritto di servitù di parcheggio e di passaggio in entrata e in uscita con mezzi meccanici di qualunque dimensione e tipo per effettuare la coltivazione del terreno.
Chiedevano, altresì, di accertare e dichiarare il reale ed effettivo confine esistente tra la proprietà degli attori e quella del convenuto, nonché accertare e dichiarare che il convenuto aveva realizzato un muro di recinzione su parte della proprietà esclusiva degli attori e che tale opera non consentiva né l'utilizzo pagina 1 di 5 dello spiazzo come parcheggio delle autovetture, né le manovre dei mezzi meccanici rendendo quasi impossibili le manovre di retromarcia e di inversione.
Esponevano di aver utilizzato l'area di proprietà del convenuto come parcheggio per le loro auto e per il transito dei mezzi agricoli necessari per la coltivazione del loro fondo rustico per oltre venti anni, acquistandone i diritti di servitù di passaggio e di parcheggio.
Deducevano, altresì, che il muretto realizzato di recente da costituiva impedimento e Controparte_1 turbativa all'esercizio pieno delle dette servitù.
Evidenziavano, inoltre, che l'edificio di loro proprietà non aveva alcun fronte sulla strada comunale
Mavugliola e che l'area di proprietà del convenuto restava l'unico spazio per accedere.
Chiedevano la conseguente condanna di a rimuovere sia la parte di muretto Controparte_1
realizzata nella loro proprietà sia le opere che non consentivano di utilizzare in pieno le servitù di parcheggio e di passaggio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.03.2013 si costituiva contestando la Controparte_1
fondatezza della domanda ed instando per il rigetto.
La causa veniva istruita con nomina di CTU e prova orale.
All'udienza del 14.02.2022, alla luce degli accertamenti eseguiti dal C.T.U gli attori chiedevano la costituzione, in favore del loro fondo, ex art. 1051 o 1052 cc, di una servitù coattiva di passaggio “con ogni mezzo in una striscia di larghezza non inferiore a mt.3,00” sul fondo del opponendosi, altresì, al CP_1 riconoscimento ex art. 1053 cc di un'eventuale indennità per la costituzione della servitù, attesa l'assenza di specifica domanda da parte del convenuto, titolare del fondo servente
Il Tribunale, con la sentenza n. 1846/2023 pubblicata l'11.05.2023 dichiarava inammissibile la domanda come riformulata all'udienza del 14.02.2022 e rigettava tutte le altre domande condannando l'attrice al pagamento delle spese.
Argomentava che la domanda introdotta con l'atto di citazione mirava ad ottenere il riconoscimento del diritto di servitù, di passaggio e di parcheggio, per usucapione e che la riformulazione di detta domanda all'udienza del 14.02.2022 integrava una mutatio libelli.
Nel merito affermava che dall'istruttoria espletata non era emersa la prova dell'esercizio del passaggio sul fondo del convenuto “uti dominus”.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, contestando che il Tribunale aveva erroneamente:
[...] Parte_4
- interpretato la domanda articolata nell'atto di citazione in quanto mirata ad ottenere il riconoscimento di una servitù di passaggio coattiva e non già per usucapione mancando qualsivoglia riferimento al “tempo”;
pagina 2 di 5 - ritenuto che la domanda formulata all'udienza del 14.02.2022 integrava una “mutatio libelli” senza considerare l'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati;
- esaminato anche le domande oggetto di rinuncia da parte attrice;
- condannato la parte attrice al pagamento delle spese.
Si è costituito contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed Controparte_1
instando per il rigetto.
L'appello è fondato.
Il diritto di servitù appartiene ai diritti autodeterminati, cioè ai diritti reali che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte
(Cass. n. 2124/2021).
Nelle azioni relative a diritti autodeterminati, come la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi della domanda si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Pertanto, i fatti o gli atti da cui dipende l'acquisto del diritto vantato, essendo ininfluenti ai fini dell'individuazione della causa petendi, hanno natura processuale di fatti secondari e sono dedotti esclusivamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio.
Ne consegue che la deduzione da parte dell'attore di un fatto o di un atto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda non viola il divieto dello ius novorum in appello (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 24400/14).
Orbene, nel caso di specie, le attrici (odierne appellanti) con l'atto di citazione hanno chiesto accertarsi il diritto di parcheggio e di passaggio vantato sul fondo del convenuto.
Nel corpo dell'atto hanno spiegato che il aveva realizzato sul piazzale del suo CP_1
fondo una muratura in pietra che aveva reso impossibile il parcheggio nonché aggravato il passaggio, anche con mezzi meccanici ed agricoli, per poter raggiungere i terreni e gli immobili retrostanti di proprietà di parte attrice.
Hanno, altresì, precisato “dapprima ( allorchè non vi era la muratura realizzata sul piazzale) i mezzi potevano effettuare una comoda inversione sul ridetto piazzale ed agevolmente immettersi frontalmente sulla strada pubblica” .
Dall'analisi complessiva dell'atto si evince che la domanda ha ad oggetto l'accertamento di una servitù di passaggio coattiva resa necessaria dalla conformazione dello stato dei luoghi.
Ed infatti, il CTU nominato in primo grado, all'esito del sopralluogo, ha accertato che la p.lla n.
55 di proprietà di confina con l'edificio di cui alla p.lla n. 56 di Controparte_1 proprietà delle attrici “che non ha accesso diretto alla strada pubblica, ma per accedere si deve attraversare la parte a nord della p.lla n. 55”.
pagina 3 di 5 Il CTU ha, altresì, precisato: “Sempre dalla p.lla 55 si accede altresì alla p.lla 57 di proprietà dei ricorrenti (fondo agricolo) che risulta intercluso ed il cui accesso è permesso solo dalla p.lla 55 attraverso la spazio a cielo libero tra gli edifici componenti la p.lla 56” (vd. CTU pag.
5).
Ha concluso: “alla proprietà del fondo intercluso spetta il diritto di passaggio con ogni mezzo in una striscia di larghezza non inferiore a mt. 3,00” (vd. CTU pag. 8).
A fronte di quanto esposto, la domanda formulata dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni non è nuova e non dà luogo ad alcuna mutatio libelli come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
La domanda è stata puntualizzata in aderenza alle conclusioni rassegnate dal CTU.
E' fondata, altresì, la seconda censura.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione. (Cass.Sez. 3 - , Sentenza n. 33761 del
19/12/2019).
Sul tema sono intervenute, altresì, le SU che, sia pur con riferimento al giudizio di appello, hanno statuito che la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. Sez. U - , Sentenza n. 3453 del 07/02/2024.
Nella specie, quindi, è erronea la motivazione del Tribunale che ha fondato l'esame nel merito delle domande oggetto di rinuncia attorea sulla mancata accettazione da parte del convenuto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM n. 55/2014 in base al valore indeterminabile della causa (complessità bassa, parametri medi, con fase di trattazione dimidiata in appello per assenza di istruttoria).
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 sentenza del Tribunale di Bari n. 1846/2023 pubblicata l'11.05.2023 ed in riforma della stessa così decide:
pagina 4 di 5 - dichiara il diritto degli a appellanti, in qualità di proprietari del fondo rustico sito in agro di
Locorotondo alla Contrada Mavugliola distinto in catasto al foglio 52, p.lle 56 sub a) e 57 sub b) ad esercitare la servitù di parcheggio e di passaggio sul fondo di proprietà di
[...]
sito in Locorotondo alla Contrada Mavugliola n. 210 distinto in catasto al foglio CP_1
n.52, p.lle 55 e 769, con condanna del predetto alla rimozione delle opere che ne impediscono il predetto esercizio;
- condanna al pagamento delle spese che liquida in € 7.616,00 per il primo Controparte_1 grado ed € 8.469,00 per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello in data 8.04.2025
Il Presidente est. dr. Alessandra Piliego
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