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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 319/2023 R.G. (a cui sono state riunite quelle iscritte ai nn. 394/2023
e 404/2023) rimessa in decisione all'udienza del 23.4.2025 e vertente
TRA
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, anche separatamente, per procura apposta unita all'atto di appello, dagli avv.ti
ES d'IS, LA d'IS e IO M. UC ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Pescara, in via Puccini n. 3
APPELLANTI
E
ichiarato con sentenza emessa dal Tribunale Controparte_1
di Chieti in data 16 febbraio 2010, in persona del curatore avv. IU VO, autorizzato con provvedimento emesso dal giudice delegato dott. Marcello Cozzolino in data 31 marzo 2023 – 19 maggio 2023, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dal prof. avv. Umberto
AR e dall'avv. Elena Iozzelli, con studio in Firenze Piazza della Indipendenza 21 i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento agli indirizzi PEC
e Email_1 Email_2
APPELLATO
E rappresentati e Controparte_2 Controparte_3 difesi dall'avv. Carlo Montanino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara, Via
Pesaro 21 giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello
1 ALTRI APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giansante con studio in Pescara Controparte_4
alla Via Cincinnato n. 37, presso il quale è elettivamente domiciliato in virtù di mandato unito alla comparsa di costituzione in appello
ALTRO APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
, E , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 rappresentati e difesi, come da mandato in atti dall'avv. Angela Lodato del foro di Nocera Inferiore, elettivamente domiciliati nel suo studio in Cava de' Tirreni (SA) alla Viale Garibaldi n. 19
ALTRI APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Milia e Mirco D'Alicandro ed Controparte_8
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Pescara alla Via G. da Fiore n. 15, in forza di procura speciale unita all'atto di appello
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CP_9 Controparte_10 Controparte_11
NECESSARI NON APPELLATI - NON COSTITUITISI
[...]
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila – Sezione specializzata in materia d'impresa – n. 140/2023 pubblicata il 7.3.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
<< … - 1) rigettare la domanda attorea, in quanto sia inammissibile, sia improponibile e sia, in ogni caso, del tutto infondata e in fatto e in diritto;
- 2) in via estremamente subordinata, ma salvo gravame, e sempre che si ritenesse provato che il dott. avesse realmente “preso Controparte_12 parte al fatto lesivo”, ridurre la percentuale della sua corresponsabilità e, quindi, di quella complessiva dei suoi Eredi a non più dell'1%; - 3) per conseguenza, e in ogni caso, condannare il
in persona del Curatore, a rifondare agli appellanti Controparte_13 [...]
, e le spese e i compensi professionali (coi relativi Parte_1 Pt_2 Pt_2 Pt_3 Pt_2
accessori di legge) di entrambi i gradi del giudizio, ma con la loro distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore, in via solidale, dei sottoscritti procuratori e difensori, che se ne dichiarano antistatari. … >>
Appellato Controparte_1
< Quanto agli appellanti : Parte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte:
2 - confermare l'esecutività della sentenza nei confronti dei Sig.ri Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7
- respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza del Tribunale de l'Aquila n. 140 del 7 marzo 2023.
Quanto agli appellanti , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
- revocare la sospensione dell'esecutività della sentenza;
- respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza del Tribunale de l'Aquila n. 140 del 7 marzo 2023.
Quanto all'appellante Controparte_8
- revocare il decreto di sospensione della esecutività della sentenza;
- respingere l'appello, confermando integralmente la sentenza del Tribunale de l'Aquila n. 140 del
7 marzo 2023.
Quanto agli appellanti incidentali e CP_2 CP_3
- revocare la sospensione dell'esecutività della sentenza;
- respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza del Tribunale de l'Aquila n. 140 del 7 marzo 2023.
Quanto all'appellante incidentale : CP_4
- confermare l'esecutività della sentenza;
- respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza del Tribunale de l'Aquila n. 140 del 7 marzo 2023.
Vinte le spese. … >>
Appellanti incidentali e Controparte_2 Controparte_3
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale ed in riforma dell'impugnata decisione,
- dichiarare la nullità della sentenza impugnata e dell'intero giudizio di prime cure per omessa nomina del curatore speciale per la fallita ai sensi dell'art. 78, comma 2, cod. proc. CP_9
civ., disponendo si opus sit per il rinnovo gli atti necessari;
- rigettare le domande proposte nei loro confronti dalla Controparte_14
siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate, anche in accoglimento della
[...]
eccezione di prescrizione estintiva quinquennale ex artt. 2497 / 2479 cod. civ;
3 - in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo ai concludenti ed accertare e dichiarare che la quota di responsabilità in capo a ciascuno di CP_3 CP_2
loro va ridotta al 5% (cinque per cento);
- condannare la alla refusione di spese e CP_14 Controparte_1
competenze di lite per entrambi i gradi del giudizio, ponendo definitivamente a carico della medesima anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio.>>
Appellante incidentale Controparte_4
<< - rigettare tutte le domande proposte dalla Controparte_14 siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate, anche in accoglimento dell'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale ex artt. 2497 / 2479 cod. civ.;
- condannare la alla refusione di spese e Controparte_14
competenze di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.>>
Appellanti incidentali e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
<< avuto riguardo anche all'appello proposto nell'interesse dei signori
Controparte_5
e (RGA 404/2023) riformare la sentenza di primo grado ed in Controparte_6 Controparte_7 accoglimento dell'appello proposto, rigettare la domanda attorea risarcitoria proposta dal nei confronti dei signori , Controparte_1 Controparte_5 CP_15
e , in quanto inammissibile e improponibile e, comunque, assolutamente
[...] Controparte_7
infondata in fatto ed in diritto;
ovvero in estrema ipotesi subordinata, ridurre la percentuale di corresponsabilità ascritta alla nell'aver preso parte al fatto lesivo, alla quota Controparte_7
minima, avuto riguardo alla entità delle operazioni contestate alla stessa ed al periodo di amministrazione ricoperta dalla medesima, pochi mesi del 2009.
Condannare il alla corresponsione delle spese, diritti ed Controparte_1
onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.>>
Appellante incidentale Controparte_8
<< … Nel merito:
- in via principale, in accoglimento dei suestesi motivi di gravame, e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza in tutti i capi del suo dispositivo attinenti all'affermazione di responsabilità
e alla condanna dell'odierno appellante:
- accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale in favore del tribuna - le fallimentare di Chieti, ai sensi dell'articolo 24 Regio Decreto 267/1942;
4 - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e/o la inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità delle domande in esso svolte;
- ovvero, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esperita nei confronti del dottor CP_8
- ovvero, ancora, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte proposte della curatela attrice e, per l'affetto, pronunziarne l'integrale rigetto, se del caso dichiarando insussistente ogni profilo di colpa e responsabilità del dottor rispetto ad ogni eventuale colpa e responsabilità CP_8
accertata e dichiarata in capo agli organi societari di amministrazione e di controllo;
- in via subordinata, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, ridurre la percentuale di corresponsabilità del Dott. ad una quota non superiore a quella dell'1% (un per Controparte_8
cento) e, conseguentemente, de - terminare l'eventuale solidarietà passiva solo limitatamente alla percentuale dell'1%, sia per l'importo del risarcimento che per quello delle spese;
- in ogni caso, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui prevede la condanna solidale del dr. per l'intero danno accertato, e non per la sola responsabilità a lui direttamente ed CP_8
esclusivamente imputabile;
- in ogni caso, condannare il a rimborsare all'appellante le Controparte_1
spese e i compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese forfettarie e gli accessori di legge, ed eliminare la condanna a carico del dr. in via solidale con gli altri CP_8
convenuti, alla refusione delle spese della C.T.U. …>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con di citazione datato 8.5.2014, la curatela del (di Controparte_1
seguito, per brevità, la curatela fallimentare o il fallimento) proponeva azione di responsabilità ex artt. 2497, 2394 bis, 2407, 2409 sexies c.c. e 146 l.f. convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di
L'Aquila - Sezione specializzata in materia d'impresa, la (titolare del 100% delle quote CP_9 sociali della società d'ora innanzi per brevità nonché Controparte_1 CP_1 [...]
e (nelle loro rispettive qualità dei beneficiari CP_5 Controparte_6 Controparte_7
delle operazioni lesive del patrimonio della società fallita e amministratori della medesima e/o della e/o della RD s.r.l.), , e , CP_9 Parte_1 Parte_2 Parte_3
(questi ultimi tre, nella loro veste di eredi e/o chiamati all'eredità di ), Controparte_12 [...]
(nella qualità di sindaci della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
e/o della e (revisore legale dei conti della CP_1 CP_9 Controparte_8 CP_9
affinché, accertata la loro responsabilità, fossero tutti condannati in via solidale al risarcimento
[...] dei danni, pari ad € 24.064.948,80, cagionati alla e ai suoi creditori Controparte_1
5 mediante la cd. “Operazione RD”, realizzata negli anni 2005-2009. In estrema sintesi, secondo il
Fallimento, mediante tale operazione, la RD s.r.l. le cui quote appartenevano, per il 10%, alla e, per il resto, ai coniugi e ) si era CP_9 Controparte_5 Controparte_6
obbligata all'acquisto del 42% delle azioni della dai soci e CP_9 Controparte_5
con preliminare del 10.01.2005 al prezzo di € 80.000.000,00, con caparra Controparte_6 confirmatoria di € 50.000.000,00; d'altro canto, prelevava, nella sua qualità Controparte_5
di amministratore unico della società, somme dalle casse della per poi annotarle CP_1
contabilmente come finanziamenti alla;
il medesimo, sempre quale Presidente del C.d.A. CP_9
della , annotava lo stesso importo a titolo di finanziamento alla RD;
quest'ultima, sempre CP_9 amministrata dall' annotava il credito, pari all'importo dovuto per il pagamento frazionato CP_5
della sopraindicata caparra confirmatoria, senza alcun effettivo passaggio di denaro;
tale complessiva operazione contabile se, da un lato, consentiva alle società e RD un perfetto bilanciamento CP_9 tra poste attive e passive, dall'altro lato, determinava indebite distrazioni dal patrimonio della CP_1 per complessivi € 24.064.948,80, concorrendo a cagionarne il fallimento, dichiarato con sentenza
[...]
del Tribunale di Chieti del 16.02.2010.
1.1. Con la sentenza suindicata n. 140/2023 del 7.3.2023 il Tribunale di L'Aquila, accogliendo la domanda della curatela fallimentare, ha così statuito:
“1) revoca la dichiarazione di contumacia di e dichiara inammissibile la CP_9 domanda avanzata nei suoi confronti dal Controparte_1
2) accerta la responsabilità di , , Controparte_5 Controparte_6 CP_12
, , e , ai sensi dell'art.
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_8
2497, comma II c.c., nei confronti della per le causali di cui in Controparte_1
motivazione;
3) accerta altresì la responsabilità di , , Controparte_5 Controparte_7 CP_4
, e , ai sensi degli artt. 2394 e 2407
[...] Controparte_3 Controparte_2
c.c., nei confronti della per le causali di cui in motivazione;
Controparte_1
4) condanna , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3 [...]
, , , in solido tra loro nonché in solido Controparte_2 Controparte_4 Controparte_8 con , e , ciascuno per la quota di 1/3 del Parte_1 Parte_2 Parte_3 totale, tutti in solido con , quest'ultima limitatamente alla minor somma di € Controparte_7
574.829,08, per i motivi e nei limiti di cui in motivazione, al pagamento della somma di €
5.000.000,00 nei confronti del oltre rivalutazione monetaria Controparte_1
6 ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal dovuto al saldo effettivo nei termini indicati in parte motiva;
5) rigetta la domanda di garanzia avanzata dai convenuti , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di e
[...] Parte_3 Controparte_11 Controparte_10
6) condanna , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_1
, e , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_3 Controparte_2
, e , in solido tra loro, al pagamento delle spese del
[...] Controparte_4 Controparte_8 presente giudizio in favore del che vengono liquidate Controparte_1 complessivamente in € 65.729,45 di cui € 1.591,45 per esborsi ed € 64.138,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
7) condanna, altresì, , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di , che Controparte_11 liquida in € 14.598,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
8) condanna, infine, , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Controparte_10 che liquida in € 18.977,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
9) pone definitivamente a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro, le spese della C.T.U., già liquidate con provvedimento del 27.12.2021.”
1.2. In particolare, per quanto è ancora d'interesse evidenziare, il Tribunale ha ritenuto:
a) infondata l'eccezione d'incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Chieti sollevata dai convenuti e ai sensi degli artt. 24, 52, 53 e 92 CP_3 CP_2 CP_4 CP_8
l.f.;
b) inammissibile la domanda proposta nei confronti della in persona del suo l.r., già CP_9
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Chieti del 5.5.2010 ed, invece, ammissibile quella verso (anch'egli dichiarato fallito in estensione ex art. 147 Controparte_5
l.f. con pronuncia n. 33/2010 del Tribunale di Chieti) seppure subordinata alla verificazione del suo ritorno in bonis;
c) infondata l'eccezione, avanzata dai convenuti , e Parte_1 Pt_2 Parte_3
, di difetto di legittimazione attiva della curatela rispetto all'azione ex 2497 c.c.;
[...]
7 d) infondata l'eccezione d'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, sollevata dai convenuti e per la mancanza del preventivo parere del CP_3 CP_2 CP_8
Comitato dei Creditori e per violazione dell'art. 104 ter, comma 2, lett. c), l.f.;
e) infondata l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio sollevata dai convenuti
[...]
, e , Parte_1 Pt_2 Parte_3 Controparte_4 Controparte_3
e Controparte_2 Controparte_8
f) alla stregua della documentazione versata in atti e della c.t.u. contabile esperita (c.t.u. dott.
, il carattere dannoso della predetta “Operazione RD”, di alcuna Persona_1
ragionevole utilità né per la controllata né per il gruppo ed avente l'unico CP_1 CP_5
effetto concreto di svuotare il patrimonio della a beneficio dalla famiglia CP_1 CP_5
a cui la caparra veniva pagata, per la maggior parte, a mezzo delle ripetute indebite distrazioni di somme realizzate nel periodo 2005-2009 per complessivi € 24.063.201,80, pari dunque all'importo complessivo distratto dalle casse della (nel periodo in cui il CP_1
ruolo di amministratore unico della venne ricoperto da cioè Controparte_1 Controparte_7
dal 2.3.3009 sino al fallimento, il totale delle erogazioni in favore di terzi ed aventi come causale il pagamento della caparra del preliminare del 10.1.2005 è di € 574.829,08);
g) infondata l'eccezione d'inammissibilità, sollevata dal convenuto in relazione alla CP_8
mancanza di prova del fatto che controllasse dell'azione di responsabilità CP_9 CP_1
proposta dal ex art. 2497 c.c. CP_1
h) infondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione del avanzata dai convenuti CP_1
e sull'assunto per cui la condotta prevista CP_3 CP_2 Controparte_16 dall'art. 2947, comma 2, c.c., che giustifica la responsabilità in solido di altri soggetti rispetto alla controllante, debba rivestire necessariamente una forma commissiva, mentre ai sindaci della sono addebitate solamente condotte omissive;
CP_9
i) che, quindi, in relazione alla sopra descritta cd. Operazione RD, sussista la responsabilità
dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle due società, e CP_1
ai sensi dell'art. 2497, comma 2, c.c. “per aver preso parte al fatto lesivo”; sia nei CP_9
riguardi di e , il primo nella Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6
sua qualità di amministratore delle società di Novafin e di RD, la seconda come CP_1
amministratore di dal 2.3.2009 e sino al fallimento, la terza come amministratore CP_1 di;
sia nei riguardi dei convenuti e , sindaci della CP_9 CP_2 CP_3 Pt_2
società per violazione degli obblighi di vigilanza il cui corretto e diligente CP_9
adempimento avrebbe evitato la verificazione del danno;
sia nei confronti del revisore
8 contabile della , per insufficiente controllo del rapporto di credito CP_9 Controparte_8
con la società RD e della relativa voce di bilancio, anch'esso concausa del danno cagionato;
sia, infine, nei confronti dei convenuti , e sindaci CP_4 CP_2 CP_3
della per controllo inadeguato ed insufficiente rispetto all'operato degli CP_1
amministratori, ai rapporti con la , alle registrazioni contabili e alle operazioni di CP_9
maggior rilievo, controllo che, se svolto con correttezza e diligenza, avrebbe consentito di rilevare la reale portata della operazione (in particolare, il più ampio contesto della caparra)
e di contrastarne l'attività e gli effetti;
j) la sussistenza della dedotta responsabilità degli amministratori e sindaci di pure ai CP_1
sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c. in relazione ai predetti atti di mala gestio consistiti in attività distrattive compiute dai componenti dell'organo gestorio con l'inerzia colposa di quelli degli organi di controllo;
k) di liquidare il danno (pari al sopraindicato importo di € 24.063.201,80) in € 5.000.000,00 tenuto conto della riduzione della domanda operata in sede di precisazione delle conclusioni dal il quale chiedeva, altresì, di limitare l'importo risarcitorio a carico della sola CP_1
nella somma di € 574.829,08 stabilendo che la condanna di Controparte_7 Controparte_5
potrà essere fatta valere solo in ipotesi di suo ritorno in bonis e che, appunto, la
[...]
condanna di è limitata alla somma di € 574.829,08; Controparte_7
l) di stabilire la quota di responsabilità di nel 10% del totale, quella di Controparte_12
e nel 15% ciascuno e quella di nel 5%; CP_3 CP_2 CP_4 CP_8
m) di riconoscere sulla somma determinata a titolo di danno, pari ad € 5.000.000,00, gli interessi compensativi (lucro cessante) – decorrenti dalle date delle singole condotte distrattive sino alla pubblicazione della sentenza – e la rivalutazione monetaria (danno emergente) trattandosi di debito di valore – dalla data della domanda sino alla pubblicazione della sentenza secondo gli indici ISTAT;
n) di rigettare la domanda di garanzia avanzata dai convenuti , Parte_1 [...]
e nei confronti delle due Compagnie di Assicurazione Pt_2 Parte_3
chiamate in causa e;
Controparte_10 Controparte_11
o) di porre a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di lite, incluse quelle di c.t.u. fatte salve quelle sostenute dalle due citate compagnie di assicurazione da accollarsi alle parti convenute chiamanti in causa.
2. Avverso tale decisione, hanno proposto appello i convenuti , Parte_1 [...]
e Pt_2 Parte_3
9 Di seguito, si riassumono i motivi posti a fondamento del gravame:
2.1. “Omessa dichiarazione del difetto sia di capacità processuale del Controparte_13
stando l'assenza d'un suo potere di rappresentanza;
sia d'un interesse dello stesso
[...]
ad agire, con conseguente sua carenza di legittimazione attiva, in favore della fallita
[...]
cioè d'un soggetto terzo, peraltro ormai inesistente, con violazione e falsa Controparte_1 applicazione degli artt. 75 e 100 c.p.c.“.
Il Tribunale ha ingiustamente respinto l'eccezione di inammissibilità e improponibilità della domanda di risarcimento danni, sollevata dai convenuti odierni appellanti per difetto di legittimazione attiva del e per correlato difetto di legittimazione passiva degli stessi convenuti, per avere CP_1 il la richiesta di risarcimento danni “in favore di anziché di se CP_1 Controparte_1
stesso. Invero, contrariamente a quanto riportato nella sentenza gravata, la curatela fallimentare nei confronti degli appellanti ha continuato a invocare la loro condanna al risarcimento del danno e al rimborso delle spese del giudizio “in favore di , estranea al processo e Controparte_1
peraltro estinta per fallimento (in tal senso, depongono le stesse conclusioni trascritte nella sentenza).
L'emendatio – che, peraltro, sarebbe una mutatio libelli – è avvenuta in corso di causa, ma soltanto nei confronti di quei convenuti che non avevano eccepito il vizio in questione – che però era rilevabile d'ufficio –.
2.2. “Violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale pronunciato “ultra” ed “extra petitum”, con il condannare gli eredi del Dott. a pagare in favore del Controparte_12 CP_1
al di là e contro la sua domanda di condannarli a pagare, invece, in favore della fallita
[...]
. Controparte_1
Per quanto esposto in relazione al primo motivo, il giudice di prime, condannando gli appellanti, quali eredi di , al risarcimento del danno in favore del , è incorso nella Controparte_12 CP_1
violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c..
2.3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 12 e 14 delle
“Preleggi”, in relazione agli artt. 2947 e 2949 c.c., avendo il Tribunale omesso di esaminare più fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da 'fatto lesivo', con specifico riferimento al dies a quo di decorrenza del relativo termine;
nonché di aver omesso di considerare al riguardo decisive circostanze probatorie oggettive, oltre che averne mal valutato altre.”
Il giudice di prime cure, pur muovendo dalla corretta premessa che il diritto risarcitorio ex art. 2497, comma 2, c.c. si prescrive in cinque anni e il termine decorre dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio a soddisfare i crediti sociali diviene oggettivamente conoscibile a terzi, ha:
10 a) affermato che sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione e la dichiarazione di fallimento, malgrado il costante insegnamento della Corte di Cassazione contempli la possibilità dell'anteriorità del predetto dies a quo rispetto alla dichiarazione di fallimento;
b) gli appellanti non avrebbero vinto la predetta asserita presunzione, ma non ha tenuto conto che il danno cagionato dalla cd. Operazione RD, con tutte le sue implicazioni sulla sufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, si era interamente manifestato all'esterno ed appariva riconoscibile dai creditori sociali in tutta la sua gravità quanto meno nel mese di aprile 2009 per stessa ammissione del che, nell'atto di citazione di primo grado, oltre ad aver dedotto che “il CP_1 dirottamento delle risorse” si era verificato a partire dal 2004 concentrandosi nel biennio 2005/2006
(anni rispetto ai quali, la stessa curatela ha prodotto i bilanci di esercizio), testualmente affermava che “… la Società in oggetto, dal mese di aprile 2009, si è trovata nella impossibilità di provvedere al pagamento degli stipendi dei dipendenti” ammettendo a quella data la esistenza di una manifesta e grave situazione economica;
dunque, la decorrenza del termine avrebbe dovuto farsi risalire addirittura agli anni 2005/2006 e, comunque, al mese di aprile 2009 e, quindi, 5 anni e 1 mese prima della notificazione avvenuta il 14 - 16 maggio del 2014 dell'atto introduttivo del presente giudizio, che è il primo, seppur tardivo, atto interruttivo del termine di prescrizione che, dunque, il 14 maggio
2014 si era certamente già verificata.
2.4. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2497, II comma c.c., in relazione agli artt. 12 e
14 delle “Preleggi” sull'interpretazione della legge in generale, per aver il Tribunale affermato che per il sorgere d'una responsabilità in base a quella norma è sufficiente anche una condotta meramente omissiva e, inoltre, per aver il Tribunale stesso affermato altresì che una condotta omissiva può configurarsi anche in assenza di obblighi e dei correlativi poteri di vigilanza e controllo sulla società che ha subito il danno.”
Quanto al merito della controversia, è stato erroneamente ritenuto che la condotta contemplata dall'art. 2497, comma 2, c.c. possa avere anche carattere omissivo qualora essa integri una violazione delle regole che sovrintendono alla corretta gestione del gruppo con danno per soci o creditori. Così facendo sono state assurdamente accomunate sia le posizioni dei sindaci delle due società, pur nella diversa posizione verso sia i sindaci stessi con gli altri organi sociali, e attribuite ai sindaci CP_1
della società controllante doveri e poteri di vigilanza sulla società controllata, che in realtà essi non avevano, al di là della facoltà d'informazione ex art. 2403-bis, comma 2, c.c.. Ciò dando alla norma dell'art. 2497, comma 2, c.c. (“preso parte al fatto lesivo”) una portata estensiva amplissima, in modo di comprendervi sia il fare che l'omettere di fare, e, quindi, in una direzione esattamente opposta a
11 quella rivelata dall'univoco significato letterale del “prendere parte” che, invero, non può alludere che a un facere, a una condotta commissiva, attiva, positiva, e che all'opposto sta proprio per escludere ogni condotta omissiva, passiva, negativa. La disposizione, con riferimento testuale a “chi” cioè ad una qualunque persona che abbia preso parte al fatto lesivo al di là di qualsiasi rapporto organico di appartenenza alla società danneggiata, presuppone che non sussista o possa configurarsi un qualche obbligo cui dover ottemperare e, pertanto, esclude in radice la configurabilità di una correlativa condotta omissiva. Dunque, alcuna responsabilità può configurarsi a carico di CP_12
, sindaco della , al quale, non avendo egli alcun potere di vigilanza e controllo
[...] CP_9 sull'amministrazione e sulla gestione della è contestato unicamente il mancato esercizio CP_1
della mera facoltà d'informazione ex 2403-bis, comma 2, c.c. a cui peraltro non è correlato alcun potere, e tale condotta esula dall'ambito di applicabilità dell'art. 2497, comma 2, c.c.. Un'ulteriore smentita degli assunti del Tribunale, con la correlativa conferma che il comma 2 dell'art. 2497 c.c. si rivolge a soggetti privi di obblighi sociali e ai quali, perciò, non sono imputabili condotte omissive di alcun genere, bensì solo condotte commissive, si ha da un suo raffronto, per un verso, con il disposto del comma 1 del medesimo articolo 2497 c.c., che concerne “Le società o gli enti che, esercitando
l'attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui”, che quegli obblighi li hanno e conseguentemente rispondono, essi sì, anche per le condotte omissive d'inottemperanza; e, per un altro verso, con la seconda parte del medesimo comma 2, che parimenti si rivolge a “chi”, chiunque esso sia, dal “fatto lesivo” “abbia consapevolmente tratto beneficio” e che, richiedendo la volontarietà della condotta, conferma anche la necessità che la condotta stessa sia positiva. Del resto, le norme sulla responsabilità, come tutte quelle che hanno carattere sanzionatorio, non sono suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva, talché la locuzione “prendere parte”, che indica chiaramente condotte attive e commissive, non potrebbe ricomprendere, come ha invece ritenuto il Tribunale, anche le antitetiche condotte inattive di omettere e non impedire un certo fatto lesivo.
Infine, la responsabilità di in ordine alla “Operazione RD” va comunque Controparte_12
esclusa per la ragione, non valutata dal Tribunale, che l' aveva tenuta nascosta a tutti la c.d. CP_5
Operazione RD, portandola a conoscenza del collegio sindacale di solo dopo la morte del CP_9
; né prima di tale rivelazione il se ne sarebbe potuto avvedere poiché, come Pt_2 Pt_2
espressamente ammesso dalla stessa curatela fallimentare, il medesimo aveva subdolamente CP_5
evitato che gli organi sociali di controllo ne avessero conoscenza con veri e propri artifizi e raggiri che traevano in inganno lo stesso revisore esterno, anch'egli tenuto alla vigilanza e controllo della
. CP_9
12 2.5. Nella denegata ipotesi subordinata in cui si ravvisasse una qualche forma di responsabilità in capo al e, quindi, ai suoi eredi, odierni appellanti, la quota di responsabilità dello stesso, Pt_2
incongruamente stimata dal Tribunale nel 10%, andrebbe ridotta all'entità minima dell'1% sulla base delle seguenti considerazioni: a) il danno da risarcire non riguarda la società di cui il era Pt_2
sindaco, bensì la società dalla stessa controllata, verso la quale egli non aveva pertanto nessun obbligo di vigilanza e di controllo, né del resto poteri di intervento, bensì soltanto una mera facoltà di chiedere informazioni e, quindi, in ultima analisi, gli eredi del sono stati chiamati a rispondere del Pt_2 danno ascritto a de cuius quale un “quisque de populo” che abbia preso parte al medesimo fatto lesivo,
e non già a titolo d'inadempimento contrattuale;
b) infine, il <complesso ingegnoso gioco di scritturazioni incrociate>> e <gli artifici contabili posti in essere per giustificare e occultare le distrazioni di denaro effettuate a favore del Dott. , testualmente così descritti dalla stessa CP_5
curatela fallimentare, se non idonei ad escludere la responsabilità dei sindaci della società controllante
, dovrebbero quanto meno portare a ridurre al predetto minimo la loro responsabilità. CP_9
3. Con deposito di comparsa si è costituito il deducendo la manifesta infondatezza CP_1 dell'appello.
4. Mediante deposito di comparsa si sono, altresì, costituiti Controparte_2
e i quali, in via incidentale, hanno proposto appello. Controparte_3
Si riassumono di seguito i motivi del gravame incidentale.
4.1. “Nullità della sentenza e dell'intero giudizio di primo grado per violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. in ragione dell'omessa nomina del curatore speciale del ai sensi dell'art. 78, comma 2, cod. proc. civ.”. Parte_5
Il giudice di prime cure non ha rilevato il conflitto d'interesse derivante dal fatto che la curatela della fallita e quella della fallita sono state affidate ad un medesimo soggetto (avv. CP_1 CP_9
IU VO). Ne segue la nullità della domanda giudiziale per la mancata nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., nullità che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Oltretutto, in sede di riassunzione, la citazione è stata notificata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. presso la sede della già fallita a seguito della pronuncia del Tribunale di Chieti CP_9
del 5 maggio 2010, e per di più in persona del suo legale rappresentante anziché del curatore.
4.2. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2497 e dell'art. 2394 cod. civ.”.
Il , agendo nell'interesse dei creditori sociali sia ex art. 2497 c.c. che ex art. 2394 CP_1
c.c., si è limitato a dedurre che la Operazione RD abbia ridotto il patrimonio sociale (senza peraltro avvedersi che la riduzione risultava ampiamente “coperta” dalla capitalizzazione dei dividendi maturati nel periodo di riferimento), ma non ha affatto dimostrato, come era suo preciso onere, né
13 tantomeno allegato, se ed in che termini da quella operazione sia derivata una significativa incapienza patrimoniale in danno dei creditori, che costituisce il presupposto di entrambe le azioni in concreto esercitate. Né è dato sapere se ed in che misura la massa dei creditori del fallimento resterà insoddisfatta in conseguenza delle condotte contestate, visto che è stato indicato soltanto l'ammontare dei relativi finanziamenti infragruppo. La domanda risarcitoria andava, dunque, respinta in ragione del difetto del presupposto di entrambe le domande, mentre il giudice di prime cure ha riconosciuto a titolo di risarcimento del danno un importo parametrato puramente e semplicemente al danno al patrimonio di senza considerare l'incidenza della operazione sulle ragioni della massa, CP_1
complessivamente considerate.
4.3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2697 e 2729 cod. civ. nonché degli artt.
2947 e 2949 cod. civ. per mancato rilievo dell'estinzione delle azioni e del correlato diritto per intervenuta prescrizione”.
L'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale sollevata dagli appellanti è stata respinta dal giudice di prime cure il quale errando ha ignorato che il dies a quo dovesse individuarsi nel momento della stipula del contratto preliminare di compravendita di quote (10 gennaio 2005), con il quale si è dato luogo all'operazione ritenuta dannosa, e, comunque, che le condotte contestate avrebbero avuto luogo sino al massimo sino al marzo 2009, anche se riferibili in misura assolutamente prevalente al biennio 2005/2006, e che l'incapienza patrimoniale della società era emersa antecedentemente alla dichiarazione del fallimento, come del resto evincibile dalle stesse asserzioni del e dagli CP_1
accertamenti del c.t.u. anche sulla base dei bilanci di esercizio versati in atti.
4.4. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2497, comma 2, cod. civ. e dell'art. 2394 cod. civ sotto altri profili, in relazione alla specifica posizione dei sindaci”
L'affermazione della responsabilità ex art. 2497, comma 2, c.c. degli appellanti (sindaci sia di che di è basata sul convincimento che, a tal fine, possa venire in rilievo anche una CP_9 CP_1
condotta puramente omissiva. Convincimento, tuttavia, non condivisibile poiché la locuzione “chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo” esclude, in radice, che possa venire in rilievo qualche condotta omissiva da parte di soggetti in capo ai quali risieda un qualunque obbligo. In ogni caso, non risulta alcuna condotta omissiva censurabile da parte degli appellanti rilevando in senso contrario che il contratto del 2005 programmava la cessione delle partecipazioni azionarie in dai soci CP_9
e alla RD s.r.l. per costituire una società veicolo da impiegare per favorirvi CP_5 CP_6
l'ingresso di partners industriali di minoranza, ma il progetto non poté realizzarsi per le sopravvenute difficoltà collegate alle gravi e reiterate inadempienze della Regione Abruzzo e delle Pt_6
denunciate nel ricorso 17 marzo 2010 al TAR Abruzzo - Pescara e rilevate da RN & NG (advisor
14 nominato dalla Curatela) nel Selling Memorandum 7 luglio 2010 che hanno, in definitiva, determinato il fallimento di , RD e personalmente. Del resto, lo stesso CP_1 CP_9 Controparte_5
c.t.u. ha valutato <verosimile … che i sindaci non abbiano conosciuto ab origine l'intera operazione caparra. È dubitabile pure che il rapporto finanziario sia stata oggetto di una formale CP_17
deliberazione di C.d.A. In tal caso, i sindaci ne avrebbero conosciuto tutto il contesto, il conflitto di interessi …ed inevitabilmente l'azione sarebbe stata contrastata>> (pag. 99 della relazione), evidenziando come <al collegio sindacale il credito verso la RD sia apparso per tabulas solo come un'attività di bilancio e un'operazione finanziaria in corso>> e ritenendo <plausibile … che il collegio sindacale e il revisore non abbiano avuto contezza della reale e intera operazione CP_9
RD>> (pag. 106 della relazione). Le operazioni di finanziamento erano del tutto lecite e consuete fra società appartenenti allo stesso gruppo in presenza di una holding, tanto più che sotto il profilo formale-documentale risultavano correttamente rappresentate in bilancio, come evidenziato dal c.t.u. per cui non era possibile rilevare dalle scritturazioni una finalità diversa rispetto a quella rappresentata. , inoltre, operava come holding di partecipazione con funzione di tesoreria del CP_9 gruppo (in ragione di una attività tipizzata dall'art. 2497 quinquies cc.), come ammesso dalla stessa curatela;
l'operazione di che trattasi si iscrive in un quadro di finanziamenti infragruppo ben più rilevante (oltre cento milioni di euro) e segue uno schema già utilizzato per la compravendita di partecipazioni, nel 2004 per (caparra confirmatoria € 34.722.830,11) e per Seac Controparte_1
(caparra confirmatoria € 20.141.819,06). Inoltre, il prezzo di cessione pattuito veniva determinato in base ad una perizia asseverata in data 30 giugno 2005 dal Notaio di Pescara, da cui Persona_2 emergeva un valore patrimoniale netto rettificato di , al 1° luglio 2003, di € 190.158.400 a CP_9 fronte di un patrimonio netto contabile di € 677.131, tale quindi da garantire la congruità del prezzo pattuito di cessione: i coniugi e , proprio in base a tale perizia, provvedevano a CP_5 CP_6 versare oltre € 3.000.000,00 a titolo di imposta per l'affrancamento delle plusvalenze emergenti dalla cessione. Inoltre, l'indebitamento di verso non poteva destare preoccupazioni, CP_9 CP_1 atteso l'ammontare dei dividendi non distribuiti da nel periodo di riferimento, Controparte_1
ragion per cui, diversamente da quanto rappresentato, non ha mai rivelato segni premonitori CP_9
di una crisi irreversibile, tale da richiedere l'immediato accesso a procedure concorsuali. Vi erano, anzi, rilevarsi plurimi indicatori di solidità economico-finanziaria, atteso che: a) risultava proprietaria di immobili e di partecipazioni in varie società del gruppo, per un valore patrimoniale netto accertato al 1° luglio 2003 di € 190.158.400,00 come da relazione asseverata 30 giugno 2005 a firma del prof.
b) il valore effettivo delle partecipazioni possedute al 2004, di ammontare pari Persona_3 ad una forchetta tra € 634 e € 726 milioni, superava di oltre sette volte quello iscritto in bilancio (per
15 € 90.136.439,00); c) il valore delle partecipazioni possedute al 2005, di ammontare pari ad una forchetta tra € 776 e € 808 milioni, superava di oltre nove volte quello iscritto in bilancio (per €
90.136.439,00); Anche godeva di notevole solidità economico finanziaria, come Controparte_1
confermato dai dati di bilancio rappresentativi di un fatturato di € 146.702.102 per utili di
€ 27.917.472 nell'esercizio 2004 (da riferire al preliminare 10 gennaio 2005) e di un fatturato di
€ 125.344.106,00 per utili di € 19.680.392,00 nell'esercizio 2005; fatturati ed utili rimasti positivi ed apprezzabili nei successivi esercizi 2006 e 2007, nei quali la società ha mantenuto l'equilibrio finanziario, pur a fronte delle gravi inadempienze della Regione Abruzzo e delle che nel 2009 Pt_6
ne hanno determinato la crisi. E, infatti, le prime avvisaglie di crisi finanziaria risalgono all'estate dell'anno 2008 e, dunque, ad epoca successiva al finanziamento, quando ingenti erano i crediti vantati nei confronti della Regione Abruzzo. Le considerazioni che precedono evidenziano l'erroneità del giudizio controfattuale effettuato dal giudice di prime cure in ordine alle pretese omissioni dei sindaci odierni appellanti. Infine, va considerato che dal 10.5.2005, a seguito della nomina del revisore dott.
Pe ai sensi dei previgenti artt. 2409 bis / 2409 ter c.c., gli appellanti non hanno più avuto CP_8
funzioni di controllo contabile per . CP_9
4.5. “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2055, comma 2, cod. civ.”.
E', infine, censurabile la ripartizione interna della responsabilità tra i vari coobbligati. Invero, ai componenti dei collegi sindacali della controllante e della controllata ed al revisore della controllante viene attribuita nel complesso, in maniera del tutto immotivata, una quota addirittura del
55%, e ciò senza tener conto del fatto che la quota di responsabilità da attribuire a chi ha commesso attivamente un illecito, per di più a proprio esclusivo beneficio, non può essere equivalente o addirittura inferiore, sia in termini di colpa che di entità delle conseguenze, rispetto a quella di chi ha esclusivamente omesso di vigilare adeguatamente sulla condotta altrui. Per tale ragione, anche volendo ritenere ravvisabile una qualche responsabilità concorrente degli appellanti, la relativa quota determinata dal giudice di prime cure nel 15% ciascuno per il sol fatto di avere ricoperto la carica di sindaci della controllante e della controllata, andrà ridotta in misura non superiore 5% ciascuno, anche considerando che è una società a responsabilità limitata per cui, conseguentemente, nel CP_1 periodo d'interesse, non poteva farsi ricorso al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.. Il difetto di una adeguata motivazione della statuizione qui specificamente censurata può apprezzarsi appieno, anche tenendo conto del fatto che lo stesso c.t.u. ha ritenuto, al contrario, di non poter formulare “ipotesi di responsabilità distinte per soggetti e per misura, posto che le valutazioni espresse investono l'intero collegio sindacale e non sono riferibili a singoli atti, come pure esse attengono all'intero periodo
2005-2009”.
16 5. Si è, altresì, costituito mediante comparsa contenente appello incidentale. Controparte_4
Si riassumono di seguito i motivi del gravame incidentale.
5.1. L'eccezione di prescrizione ex artt. 2947 e 2949 c.c. per decorso del termine quinquennale
è stata erroneamente respinta dal giudice di primo grado. Invero, è stato obliterato che le condotte contestate sono certamente anteriori al mese di maggio dell'anno 2009 e, quindi, risalente ad epoca antecedente il quinquennio a ritroso dalla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio. In tal senso depone la circostanza obiettiva, emergente dalle risultanze istruttorie, che la cd.
Operazione RD è stata posta in essere attraverso un contratto preliminare di compravendita di azioni del 10.1.2005 a cui ha fatto seguito, come accertato dal c.t.u., una concentrazione dei flussi finanziari negli anni 2005 e 2006 con un saldo massimo di periodo pari ad € 113.447.136/38, registrato il 27.9.2007; poi, nell'aprile del 2009, per stessa ammissione del , la CP_1 CP_1 veniva a trovarsi nella “impossibilità di provvedere al pagamento degli stipendi dei dipendenti e, dal mese di luglio, ha cessato di versare i contributi previdenziali, inadempimenti questi ultimi che hanno determinato la sospensione dell'accreditamento della clinica, con gravi conseguenze in termini di ritorni economici”, una situazione di decozione manifesta all'esterno e percepibile da tutti coloro che ne erano a contatto.
5.2. Nel merito, è censurabile la valutazione dell'operato dell'appellante, sindaco soltanto della adagiata acriticamente sui rilievi del c.t.u. Sennonché, le operazioni di cassa o di banca, CP_1
individuate dal c.t.u. nel periodo 2005-2009, non erano in alcun modo rilevabili come contrarie ai doveri degli amministratori ed, in effetti, nella sentenza appellata non è individuata alcuna macroscopica (cioè facilmente riscontrabili dall'esame della consueta documentazione di cui dispone il collegio sindacale) irregolarità da parte degli amministratori delle società interessate che avrebbero potuto essere rilevate dall'appellante la cui posizione non può essere accomunata a quella degli altri due sindaci e i quali erano sindaci anche della . Egli non poteva, quindi, CP_2 CP_3 CP_9
essere a conoscenza delle operazioni di quest'ultima società e quelle intercorse tra la medesima e la
RD s.r.l. ed, in particolare, delle successive distrazioni del denaro trasferito da a , CP_1 CP_9
dirottato alla RD e, poi, tramite la stessa alla famiglia E neppure rileva, ai fini CP_5 dell'accertamento della responsabilità dell'appellante, che l'amministratore di abbia CP_1 incassato direttamente dalla stessa buona parte dell'importo della “ senza CP_1 Parte_7
farla transitare per , attraverso una sorta di delegazione di pagamento ben celata poiché è CP_9 pacifico che lo abbia fatto “al buio” traendo numerosi assegni bancari a suo favore ma registrando in contabilità e quindi in bilancio operazioni di finanziamento a;
l'ufficio contabile di CP_9 CP_1 registrava una uscita di Cassa/Banche ed un credito verso , dunque un'operazione del tutto CP_9
17 lecita che non poteva destare alcun sospetto da parte del collegio sindacale e, tanto meno, da parte dell'appellante. In sostanza, occorre valutare (con giudizio ex ante) se il finanziamento in questione avrebbe dovuto insospettire il Dott. nonostante non sapesse nulla della Controparte_4
destinazione che a quel finanziamento aveva dato , che a sua volta registrava un credito nei CP_9
confronti della RD. A tal proposito non appare neppure significativo il rilievo del c.t.u. secondo cui non forniva adeguate garanzie patrimoniali. Infatti, si trattava di operazioni intra gruppo CP_9
e il finanziamento in questione non aveva necessità di una specifica garanzia;
inoltre, la denunziata carenza di garanzie non è neppure corretta da un punto di vista contabile, dacché è stato considerato soltanto il patrimonio di senza considerare che il finanziamento stesso costituiva ulteriore CP_9 disponibilità utile all'eventuale rimborso;
in sostanza, in presenza di una corretta gestione delle risorse da parte di (certamente non dubitabile dal Dott. per le ragioni già CP_9 Controparte_4
spiegate), il finanziamento in questione avrebbe potuto essere tranquillamente rimborsato a CP_1
senza intaccare minimamente il patrimonio sociale né ricorrere a finanza esterna. Occorre ancora evidenziare che le prime avvisaglie di crisi finanziaria (mancato pagamento di retribuzioni e ritenute fiscali) risalgono all'estate dell'anno 2008 e dunque in epoca successiva al finanziamento ed in ogni caso ingenti erano a quella data i crediti da riscuotere da parte di nei confronti della Regione CP_1
Abruzzo.
6. Si sono costituiti mediante deposito di comparsa anche Controparte_5 [...]
e insistendo nell'atto di appello già proposto. Invero, la sopraindicata Controparte_6 Controparte_7 decisione del Tribunale di L'Aquila è stata impugnata anche dai predetti convenuti con autonomo atto di impugnazione nel procedimento rubricato al n. 404/2023 R.G..
A fondamento di tale gravame sono stati addotti due motivi di seguito sintetizzati.
6.1. “Eccesso di potere (difetto di motivazione, perplessità, contraddittorietà) - violazione e falsa applicazione art. 102 cpc , 112 cpc e 78 c.p.c.”.
Il giudice di prime cure si è limitato a dichiarare la inammissibilità della domanda formulata nei confronti di per inesistenza della notifica omettendo di pronunciarsi sia sull'eccepito CP_9
conflitto di interessi ex art. 78 c.p.c. per essere la curatrice fallimentare della anche curatrice CP_1
della , sia, una volta acclarata la inesistenza della notifica del ricorso in riassunzione nei CP_9
confronti di quest'ultima, di provvedere all'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.. Ciò comporta la nullità dell'intero procedimento e della stessa sentenza appellata.
La decisione merita di essere riformata anche per la sua palese contraddittorietà con riferimento alla ritenuta assenza di qualsivoglia ragionevole utilità né per la controllata né per il gruppo CP_1
della cd. Operazione RD utile soltanto a svuotare il patrimonio di a vantaggio CP_5 CP_1
18 della famiglia senza che avesse alcun rilievo la mancata erogazione delle somme da parte CP_5
della Regione Abruzzo, e con riferimento al ruolo di artefici della fraudolenta operazione da parte dei tre appellanti. L'indagine del c.t.u. è stata carente come evidenziato dai c.t.p..
In realtà, come rilevato nella c.t.p. versata in atti, la predetta operazione non presentava alcuna anomalia essendo stata realizzata quando, come comprovato dai bilanci allegati, le società coinvolte non erano in uno stato di insolvenza. In epoca antecedente al preliminare di cessione delle quote dei coniugi alla società RD datato 10.1.2005, erano state già avviate trattative per la cessione CP_5 dell'intero gruppo ad altre società: con la società Patringest che manifestava la sua disponibilità all'acquisizione dell'intero Gruppo a seguito dello svolgimento di una dettagliata ed analitica relazione rimessa nel giugno 2005, ai fini della valutazione del patrimonio comunque fissata in €
251.900.000,00; altre trattative per la vendita sono intervenute nell'anno 2006 e nell'anno 2007, rispettivamente con le società NS & NS di Milano e con la Controparte_18
come dai documenti già agli atti della procedura, per i rispettivi importi di acquisto di €
[...]
300.000.000,00 (anno 2006) ed € 240.000.000,00 (anno 2007). Nel corso di tutte le trattative, a seguito di scrupolose indagini nei bilanci del gruppo, non erano mai state rilevate da parte degli acquirenti situazioni di crisi né economica né finanziaria. Crisi che, almeno sino all'anno 2007, non esisteva e consentiva ai coniugi di iniziare a cedere parte delle loro quote del capitale CP_5
detenute nella <al fine di veicolare nella stessa il conferimento della società RD RL e CP_9
quindi la successiva cessione del residuo loro capitale posseduto, così come suggerito dagli stessi potenziali acquirenti con le loro due diligence rimesse. La cessione delle quote, possedute dai coniugi nella società , alla società RD RL, proveniva infatti dalla volontà dell'amministratore CP_9
di unificare all'interno della la proprietà delle intere partecipazioni delle società del CP_9
Gruppo, previo recesso delle persone fisiche dal capitale delle stesse, nella previsione di dovere cedere, alla luce delle trattative già esistenti, il capitale sociale di un'unica società capogruppo, come dalle richieste degli acquirenti, titolare delle intere partecipazioni delle società collegate e partecipate. E' evidente, pertanto, che se i coniugi non più soci di nessuna società, dalla CP_5
vendita dell'intero Gruppo non avrebbero potuto più percepire nessuno ristoro agli ingenti capitali investiti, e sarebbero stati estromessi senza poter pretendere, tramite tale strumento alcun importo, quindi in definitiva tale operazione rientra legittimamente in un'ottica di mera strategia aziendale perseguita per la perfetta riuscita della vendita stessa.>>. L'importo delle cessioni delle quote, pari al 42% del capitale della veniva fissato in € 80.000.000,00 sulla base della perizia asseverata CP_9
e giurata del Dott. e, a dimostrazione della certezza dell'atto di cessione di quote Persona_3
ancora da stipulare e dell'assenza di alcun intento distrattivo, nell'anno 2006, provvedevano a versare
19 al Fisco l'importo di € 3.200.000,00 circa a seguito dell'affrancamento del 4% sulla rivalutazione delle quote possedute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 del DL n.ro 282/2002, ai fini della rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati. Le informazioni sull'operazione venivano, inoltre, riportate nelle note integrative dei bilanci approvati dalle società e RD. CP_9
Del resto, il c.t.u., affermando che il gruppo già negli anni 2005-2007, si trovasse in CP_5
una difficile situazione finanziaria, ha omesso di considerare adeguatamente l'importo del credito vantato all'epoca dallo stesso gruppo nei confronti della Regione Abruzzo, trascurando anche i crediti di talune società appartenenti al medesimo gruppo. Di contro, le ragioni dell'insolvenza della CP_1
si sono generate non negli anni 2005-2007 quando le società del gruppo godevano di redditi e
[...]
patrimoni, tali da poter consentire la liquidazione delle quote di capitale alla famiglia per CP_5
l'importo di 30 milioni di euro circa che rappresentavano non più del 10% del volume degli affari prodotti nello stesso periodo, bensì nell'anno 2009 per la strumentale ed improvvista interruzione dei pagamenti da parte della Regione tenendo conto che il credito vantato verso quest'ultima dal gruppo ammontava a circa 250 milioni di euro che, alla fine dell'anno 2009, rappresentava quasi il CP_5
50% del volume degli affari prodotto nel quinquennio 2005/2009, pari ad oltre 545 milioni di euro.
Non sono stati neppure valutati i cospicui importi via via riscossi dalla curatela fallimentare nei confronti della Regione a conferma che il credito complessivo, presente sui bilanci delle società del
Gruppo, alla data del 31/12/2009, pari ad € 246.182.494,00 fosse certo, reale e liquidabile. Ciò a conferma che la causa del dissesto della come delle altre società del gruppo non è stata la CP_1
cd. Operazione RD, ma il mancato incasso dei crediti maturati nei confronti della Regione.
Infine, quanto alla specifica posizione dell'appellante amministratrice della Controparte_7
per pochi mesi nel 2009, le è stata ascritta una responsabilità malgrado gli episodi di mala CP_1
gestio siano riferiti al periodo 2004/2006.
6.2. “Eccesso di potere (difetto di motivazione, perplessità, contraddittorietà) - violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c.”
La decisione merita di essere riformata poiché incentrata unicamente sull'elaborato peritale senza prendere minimamente in considerazione le critiche documentate formulate dai c.t.p.. Dunque, le stesse si reiterano ed, in particolare, sintetizzando, il c.t.u.:
- in ordine ai primi due quesiti, ha ricostruito, in modo incompleto e parziale, il flusso dei finanziamenti concessi da e e da quest'ultima a RD, senza individuare il ruolo, CP_1 CP_9
compiti e attribuzioni delle varie società del gruppo CP_5
20 - rispondendo sul terzo e quarto quesito, non ha indagato la natura e garanzia dei finanziamenti ed ha erroneamente ritenuto che non avrebbe avuto sufficienti risorse per coprire il passivo CP_9 scaduto o in scadenza, in quanto avrebbe dovuto comunque beneficiare del maggior valore dell'asset patrimoniale del Gruppo per compensare il passivo e che le garanzie erano carenti obliterando il contenuto delle note integrative dei vari bilanci della secondo le quali la stessa società e i CP_9
suoi soci avessero sottoscritto a favore di istituti di credito non soltanto l'importo di
€ 31.020.000,00, ma anche fidejussioni dirette ed indirette con obbligazioni solidale a favore di istituti di credito riguardanti sia la stessa società che le altre società del gruppo per un importo totale CP_9 di € 231.437.410,00;
- ha, poi, omesso di considerare che nell'anno 2007 risultava un saldo creditore attivo tra crediti e debiti di breve periodo per tutte le società del gruppo e che, proprio alla fine dell'anno 2005, i crediti in bilancio delle società sanitarie del gruppo già ammontavano ad € 94.901.638,00, di cui risultavano in contestazione soltanto € 2.390.826,00, crediti complessivi poi lievitati sino al 31.12.2009 ad €
246.182.494,00, sviluppati sulla base di consistenti volumi degli affari;
dunque, al contrario di quanto ritenuto dal c.t.u. e poi dal giudice di prime cure, alla luce dei dati contabili in atti, risulta che il gruppo se avesse riscosso tutto quanto era lecito avere, nei tempi dovuti e previsti dai contratti, non CP_5
avrebbe avuto alcun problema in una corretta gestione dei flussi finanziari infragruppo;
se vi è stata interruzione dei pagamenti, la colpa non è da attribuire agli amministratori del gruppo ma CP_5
soltanto a strumentali ispezioni delle commissioni ispettive permanenti della Regione che nei loro verbali, pur riconoscendo tanta parte del credito maturato, dichiaravano che non si poteva ancora procedere al pagamento di quanto dovuto, perché bisognava attendere l'esito delle successive ispezioni tutte finalizzate a non pagare quanto dovuto;
alla data del 31.12.2009 il credito non contestato da parte delle commissioni, comunque ammontava ad € 147.541.000,00, al netto dei crediti contestati il cui importo complessivo era di 98 milioni circa;
- sul quinto quesito, l'assunto del c.t.u. secondo cui le modalità del finanziamento accordato alla società RD da parte di e soprattutto dell'utilizzo che RD ne faceva, liquidando parte CP_9 delle quote societarie possedute dai coniugi all'interno della società , non fosse di CP_5 CP_9
alcun beneficio rispetto alla asserita situazione di crisi del gruppo è immotivato in quanto
[...]
come si è innanzi accennato, già dal 2004, in epoca precedente al preliminare di Controparte_5
cessione di quote datato 10.1.2005, era in trattativa per la cessione dell'intera holding;
- quanto alla posizione di relativa al sesto quesito, il c.t.u. pur precisando che Controparte_7
nel corso del suo mandato di amministratrice (dal 2.3.2009 al 31.12.2009) i fondi prelevati ed imputati alla caparra RD sono pari ad € 574.929,08, ha omesso di accertare e valutare che tali somme non
21 sono state mai prelevate dalla medesima, ma con disposizioni di cassa o di banca, esclusivamente a firma di come dalle richieste di prelievo allegate dallo stesso Controparte_5 Parte_8
nella sua consulenza;
quanto al contenuto nella tabella a pagina 48, i c.t.p. hanno evidenziato che la locuzione “corrisposte direttamente a o ad altri soggetti” non corrisponda Controparte_5
affatto a verità, in quanto non ha destinato proprio nulla ai soggetti riportati nella Controparte_7
tabella, perché gli importi sono stati prelevati personalmente e con propria firma dall'ex amministratore unico fallito;
l'unico importo riportato nella tabella, di Controparte_5
possibile prelevamento di somma da parte di così come certificato dallo stesso c.t.u., Controparte_7 potrebbe risultare solo pari ad € 500,00;
- in ordine alle risposte fornite relativamente ai quesiti n. 7 (analisi realizzo crediti fallimento verso la regione Abruzzo) e n. 8 (analisi attività di recupero crediti fallimento CP_1 CP_1
verso la Regione Abruzzo), il c.t.u. ha ammesso l'incompletezza delle fonti, limitate al contenuto della relazione semestrale prodotta in data 30.6.2017; ad di là di questo aspetto, nella tabella riportata a p. 50 sono riportati soltanto alcuni crediti, mentre sono assenti altri che se sommati ai primi determinano un volume totale di crediti vantato verso la Regione Abruzzo da parte delle società sanitarie pari ad € 246.209.000,00; l'analisi di quanto la curatrice è riuscita ad incassare è parziale perché ferma alla predetta data del 30.6.2017 ed il c.t.u. avrebbe dovuto acquisire dalla curatrice gli atti indispensabili per fornire adeguate ed aggiornate risposte ai quesiti formulati.
7. Nel procedimento n. 404/2023 si è costituito il resistendo agli avversi assunti. CP_1
8. Infine, ha proposto autonomo appello rubricato al n. 394/2023 R.G. sulla Controparte_8
base dei motivi di seguito esposti.
8.1. “Violazione degli artt. 24/52/53/92 ss. L.F.: difetto di competenza funzionale del Tribunale adito.”
Va censurato il rigetto dell'eccezione d'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del
Tribunale fallimentare di Chieti, quale giudice del fallimento ai sensi degli artt. 24, 52, 53 e 92 l.f..
La motivazione della sentenza, fondata sul rilievo che l'azione di responsabilità della curatrice ex art. 146, comma 2, l.f. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, sicché non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare, restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 168/2003, propria di tutte le azioni di responsabilità, non è condivisibile poiché anche l'azione di responsabilità proposta nei confronti di soggetti non attinti dalla dichiarazione di fallimento, deve qualificarsi come derivativa dalla procedura fallimentare ed è, pertanto, soggetta alla vis actrattiva del giudice fallimentare.
22 8.2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 12 e 14 delle
“ Preleggi ”, in relazione agli artt. 2947 e 2949 c.c.: intervenuta prescrizione del diritto azionato.”
Altresì censurabile è la motivazione del rigetto dell'eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale il cui dies a quo, al contrario di quanto statuito dal Tribunale, non è successiva alla fine dell'esercizio finanziario 2007 allorquando l'irreversibile indebitamento di diveniva CP_9 oggettivamente percepibile e conoscibile all'esterno; in ogni caso il momento dell'espletamento della attività revisoria da parte dell'appellante risale al marzo 2009 ed è quindi antecedente al limite del quinquennio prescrizionale tenuto conto che l'atto di citazione è stato notificato il 14/15.5.2014.
Peraltro, per stessa ammissione del , addirittura negli anni 2005-2006, si era “concentrato CP_1 il dirottamento delle risorse” e, nell'aprile del 2009, la si era trovata nell'impossibilità di CP_1 pagare gli stipendi ai dipendenti e, dunque, l'irreversibile insolvenza si era già palesata a tutti, inclusi i creditori sociali.
8.3. Il giudice di prime cure ha errato nel ritenere la responsabilità omissiva dell'appellante per non avere svolto con la dovuta diligenza l'attività di vigilanza a lui spettante, in presenza della quale si sarebbero potuti accertare gli artifizi contabili posti in essere dall'amministratore per CP_5
occultare le contestate distrazioni di denaro ed impedire la produzione del danno. In senso contrario, deve rimarcarsi come l'operazione contestata apparisse effettiva e correttamente rappresentata nei bilanci delle società interessate e, in particolare, in quello della di cui l'appellante era revisore CP_9
dei conti. Poi, le reali cause del fallimento non potevano ascriversi alla cd. Operazione RD come, del resto, ammesso dal in un ricorso al TAR Abruzzo nei confronti della Regione Abruzzo CP_1
ove si affermava che la continuità aziendale di era stata compromessa proprio dai mancati CP_1
pagamenti di crediti vantati nei confronti della Regione e dalla conseguente sospensione delle autorizzazioni sanitarie;
alcun problema si era, infatti, manifestato prima degli esercizi 2009, 2010 e cioè sino a quando la Regione aveva provveduto al regolare pagamento delle prestazioni. Posto, quindi, che l'appellante, quale revisore, non disponeva né poteva disporre di informazioni che lasciassero supporre che le operazioni in questione fossero preordinate a mere distrazioni di denaro a favore della famiglia e che le reali cause del fallimento non possono dirsi riconducibili a CP_5
quelle operazioni, il punto ulteriore ma essenziale è l'inconsistenza in fatto ed in diritto della tesi della responsabilità dell'appellante per non avere, come stigmatizzato dal c.t.u., segnalato la rischiosità per del finanziamento giudicato “non ininfluente per il giudizio sui bilanci” e CP_1 CP_17
considerato che “nei quattro bilanci 2005-2008, il patrimonio netto di si è attestato tra i 5 e CP_9
gli 8 milioni circa, per cui il credito verso la RD, che rispettivamente ammontava a 13, 16, 30 e
32 milioni, era più che significativo e determinante per l'attendibilità dei bilanci. Esso non poteva
23 ritenersi soggetto alla casualità di un controllo a campione” di talché il revisore avrebbe dovuto controllare puntualmente la posta contabile che rispondeva al finanziamento Invece, CP_17
in senso contrario, valgono le seguenti osservazioni:
a) l' era revisore contabile di , non della società verso i creditori CP_8 CP_9 Controparte_1
della quale non aveva alcun obbligo di protezione o anche solo di segnalazione;
b) il controllo puntuale della posta contabile che rispondeva al finanziamento , CP_17
pur se attuato dal revisore, non ha fornito, né poteva fornire, alcun alert negativo, perché il dato oggetto del controllo da parte del revisore, ossia il dato contabile riportato nei bilanci era perfettamente coerente e congruo rispetto alla operazione effettiva posta in essere, come ammesso dal c.t.u. e dal c.t.p. del;
CP_1
c) il ruolo di holding svolto dalla società giustificava formalmente e sostanzialmente CP_9
l'attività di gestione di partecipazioni e di servizi finanziari verso società controllate/collegate, secondo uno schema che, peraltro, era già stato adottato in precedenza in altre simili operazioni come rilevato dal c.t.p. dr. nella relazione del 23.7.2010 per la Procura della Repubblica di Chieti;
Per_5
d) infatti, il gruppo era formato da 22 società tra le quali migliaia erano le movimentazioni di denaro sotto forma di finanziamenti e restituzioni degli stessi, distribuzione dividendi ecc. spesso di importo notevole ed anche superiore a quello effettuato verso la società RD;
la stessa sentenza gravata evidenzia che il finanziamento a RD è avvenuto con circa 3.700 operazioni, pari ad una media di circa € 6.504,00 ad operazione;
nell'ambito del gruppo le operazioni erano, dunque, centinaia di migliaia come risulta dall'entità dei crediti riportati nei bilanci di;
tale peculiare contesto CP_9 avrebbe dovuto essere valutato ex ante per valutare l'operato dell'appellante;
e) la sussistenza di una “concreta e ragionevole finalità economica” del finanziamento da a RD doveva ritenersi ravvisabile alla luce delle varie trattative per la vendita della società CP_9
CP_1
f) lo squilibrio finanziario del credito di verso RD, così come calcolato dal c.t.u. (p. CP_9
107 della relazione integrativa del 12.7.2021), ripreso nella sentenza impugnata (p. 35), è frutto di rappresentazione parziale e, quindi, erronea, e non costituiva affatto una condizione di rischio per la creditrice giacché, considerate le dinamiche di gruppo delle quali beneficiava la società CP_1
, essa avrebbe potuto disporre dei mezzi necessari per coprire il debito nei confronti CP_19
di infatti, analizzando i bilanci consolidati di , si evince che semplicemente con CP_1 CP_9
una delibera assembleare di distribuzione di dividendi delle società controllate, effettuabile in qualsiasi momento, con impatto fiscale assolutamente contenuto, la società partecipante CP_9
avrebbe potuto disporre dei mezzi necessari per coprire interamente il debito nei confronti di Villa
24 Pini, per ogni anno dal 2005 al 2008; con la distribuzione di utili e riserve relativi all'anno 2005
avrebbe potuto disporre di € 81.007.016,09, per il 2006 di € 87.062.180,49, per il 2007 di € CP_9
74.810.160,19 e per il 2008 di € 111.045.332,00; era, dunque, debitrice verso di CP_1 CP_9
tali somme, ed il credito vantato dalla prima ben si sarebbe potuto eliminare tramite compensazione: onde, il revisore contabile, che aveva a disposizione tali dati di bilancio, di certo non avrebbe potuto paventare un “pregiudizio patrimoniale” né per la né per la partecipata, trovandosi invece CP_19
dinanzi ad una normale tipica operazione tra holding e società partecipata.
Nell'ambito del giudizio controfattuale, il giudice di prime cure, poi, erroneamente afferma che, se l'appellante avesse svolto correttamente la propria attività revisoria, si sarebbe impedito a CP_9 di operare assistenza finanziaria verso la società RD, stante il divieto posto dall'art. 2358 c.c.. Tale norma, infatti, non avrebbe potuto affatto impedire operazioni di finanziamento della , queste CP_9
costituendo non già acquisto o sottoscrizione, anche indiretta, di azioni proprie, bensì vere e proprie concessioni di credito da parte di una società che aveva pieno potere di effettuarle essendo proprio la holding del gruppo e destinata ad assistere finanziariamente tutte le società del medesimo.
8.4. In via subordinata, va censurata la quota di responsabilità dell'appellante stabilita, senza alcuna reale motivazione, nel 5%, quota che va ridotta a quella minima dell'1% in ragione di tutte le ragioni innanzi illustrate (gli atti gestori contestati, ed il danno patrimoniale ad essi conseguente, non attengono alla società di cui l'appellante era revisore dei conti;
la corretta tenuta delle scritture contabili e dei bilanci della società nonché la formale rispondenza fra le scritturazioni CP_9
contabili e le operazioni intervenute fra le varie società del gruppo;
le operazioni contestate, per stessa ammissione del , costituiscono “artifici contabili posti in essere per giustificare e CP_1
occultare le distrazioni di denaro effettuate a favore del Dott. capaci perciò di trarre in CP_5
inganno anche il soggetto deputato al mero controllo contabile e non di merito;
la sussistenza in capo al revisore di limitati poteri di reazione rispetto agli illeciti realizzati).
8.5. In ogni caso, in via parimenti subordinata, è censurato il carattere solidale della condanna della parte appellante, quale revisore contabile della , con gli amministratori ed i sindaci della CP_9
società fallita sia per il capitale che per le spese di lite, statuizione che deriva dall'errata applicazione dell'art. 2497, comma 2, c.c. che non consente di porre sullo stesso piano le condotte commissive di compartecipazione dei terzi a quelle omissive dell'organo di revisione contabile, ontologicamente autonome anche rispetto a quelle dei componenti del collegio sindacale.
9. Nel procedimento n. 394/2023 si è costituito il resistendo agli avversi assunti. Si CP_1
sono, altresì, costituiti e insistendo Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 nell'autonomo atto di appello come sopra proposto.
25 10. Con ordinanza datata 31.5.2013, il Collegio ha accolto l'inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. avanzata dagli appellanti principali , e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dagli appellanti incidentali e in ragione della Controparte_2 Controparte_3 sussistenza del fumus in relazione al terzo motivo di entrambi gli appelli e del periculum stante l'entità della condanna, ed ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata nei confronti delle predette parti.
Con ordinanza depositata il 30.6.2023 è stata accolta, per i medesimi motivi, pure l'inibitoria proposta dall'appellante incidentale , sospendendo l'esecutività della sentenza appellata Controparte_4
anche nei suoi confronti. Indi, riuniti al presente procedimento n. 319/2023 R.G. quelli sopra citati iscritti ai nn. di R.G. 394/2023 e 404/2023, sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 23.4.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
11. Per ragioni sia logiche che di economia espositiva la disamina degli appelli, muoverà dalle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito e, di seguito, si articolerà nella disamina del merito della controversia, affrontando partitamente, per ciascuno dei suddetti profili, tutte le censure sollevate dalle parti impugnanti.
12. Il primo motivo dell'appello di relativo alla incompetenza funzionale del Controparte_8
giudice adito, è infondato.
12.1. Invero, come puntualmente evidenziato nella sentenza gravata anche mediante pertinenti citazioni giurisprudenziali – non contestate dall'appellante il quale si è limitato a riproporre la propria tesi difensiva –, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146, comma 2,
l.f. non è attratta dalla competenza funzionale del Tribunale fallimentare ex art. 24 l.f., restando soggetta a quella del Tribunale delle Imprese prevista dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 168/2003 (così, tra le tante, Cass. 19340/2016 e, nella giurisprudenza di merito, v. anche il precedente di questa Corte territoriale, sent. 1525/2018 del 3.8.2018).
13. Il primo motivo degli appelli di e e Controparte_2 Controparte_3
di e relativo alla nullità derivante Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 dall'omessa nomina del curatore speciale di ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., è infondato. CP_9
13.1. Il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal CP_1
nei confronti della poiché, anche nel caso in cui la domanda è tesa, come nella specie, CP_9
ad ottenere una pronuncia i cui effetti sono condizionati al ritorno in bonis della società fallita, essa deve essere, comunque, proposta nei confronti della curatela fallimentare. Tale decisione non è stata
26 impugnata né dal soccombente – unica parte a ciò legittimata – né dalle altre parti sicché, CP_1
sul punto, la sentenza di primo grado è passata in giudicato.
13.2. Il tema dell'invalidità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione nei confronti di in persona del suo legale rappresentante e della necessità d'integrare il contraddittorio CP_9
nei confronti della curatela fallimentare – che non attiene, peraltro, alla posizione degli appellanti che non sono legittimati a dolersene – risulta, quindi, assorbito dalla declaratoria d'inammissibilità della domanda del nei confronti della stessa Controparte_1 Controparte_9
13.2. Analogo rilievo vale per la questione dell'esistenza di un conflitto d'interesse ex art. 78, comma 2, c.p.c. per l'identità della curatrice di entrambi i fallimenti, e dovendosi CP_9 CP_1
aggiungere, da un lato, che la non costituzione della curatela fallimentare della non ha fatto CP_9
sorgere in concreto l'ipotizzato conflitto d'interesse, e, dall'altro lato, che la nullità derivante dal vizio di costituzione del rapporto processuale tra il , attore, e la convenuta, non CP_1 CP_9
avrebbe potuto inficiare quello tra lo stesso attore e gli altri convenuti, trattandosi di una fattispecie di responsabilità solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo, né avrebbe potuto comportare, in base al principio sancito dall'art. 159, comma 1, c.p.c., la nullità dell'intero giudizio.
14. Il primo ed il secondo motivo dell'appello di , e Parte_1 Parte_2
attinenti al difetto di legittimazione attiva della curatela fallimentare rispetto alla Parte_3 domanda proposta ex art. 2497 c.c. e alla violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – motivi che vanno esaminati insieme in quanto strettamente connessi –, sono infondati.
14.1. In buona sostanza, gli appellanti lamentano che il abbia agito per la CP_1 CP_1
e, quindi, per un soggetto diverso ed esercitando un diritto altrui, dato che in favore di quest'ultima
(“ ) e non della curatela fallimentare della medesima società è stata chiesta Controparte_1
la condanna al risarcimento dei danni degli appellanti. Il giudice di prime cure avrebbe, pertanto, omesso di dichiarare il difetto di capacità processuale del e la sua carenza di legittimazione CP_1 ad agire in favore della fallita Controparte_1
14.2. Sennonché, nella sentenza gravata, è ben evidenziato che, dal tenore complessivo dell'atto di citazione, si desume chiaramente che l'azione è proposta, ex art. 2497, commi 1, 2 e 4, 2407 (che richiama il 2394 bis) c.c. e 146, comma 2, lett. a), l.f. dal curatore fallimentare e, quindi, in favore della procedura concorsuale. Ciò, dunque, al di là della indicazione contenuta nelle conclusioni dell'atto di citazione (v. p. 24) che è l'unico appiglio della tesi sostenuta dagli appellanti.
14.3. La valutazione del giudice di prime cure è pienamente condivisibile poiché è fondata sulla interpretazione della domanda nella sua formulazione complessiva. In tal senso, infatti, depone senza alcun dubbio l'ampia esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche della domanda ove è esplicitato
27 che l'azione di responsabilità è proposta dalla curatela fallimentare in sostituzione dei creditori sociali ai sensi delle citate disposizioni e, dunque, con effetti nei confronti della medesima e non certo, senza alcun senso, nei confronti della società fallita. Del resto, nello stesso senso depone l'inequivoco tenore dell'istanza di autorizzazione ad agire della curatrice fallimentare e il pedissequo provvedimento del giudice delegato. Tutto ciò, di conseguenza, prevale sulla lettera delle conclusioni formulate nei confronti degli appellanti che è il frutto di una mera imprecisione che, del resto, non compare, a dimostrazione che trattasi di un refuso, in quelle formulate nei confronti della e di CP_9 [...]
CP_5
14.4. Riguardo all'interpretazione della domanda giudiziale, a conferma della correttezza della valutazione del Tribunale, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale < Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (così, ancora di recente, Cass. 9909/2025 e, in precedenza, tra le altre, v. Cass. 13602/2019).
14.5. Ne segue che non sussiste neppure la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il
Tribunale pronunciato esattamente sulla domanda come dal medesimo interpretata e qualificata.
15. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti e Controparte_2
(sindaci sia della capogruppo che della controllata si dolgono Controparte_3 CP_9 CP_1
della violazione degli artt. 2497 e 2394 c.c. per non essere stata data la prova, da parte del , CP_1 che dall'Operazione RD sia “derivata una significativa incapienza patrimoniale in danno dei creditori, che costituisce il presupposto di entrambe le azioni in concreto esercitate” ai sensi delle citate disposizioni, carenza della quale il giudice di prime grado non si è avveduto avendo solo preso atto della cagionata riduzione patrimoniale.
15.1. Il motivo viene esaminato a questo punto della motivazione poiché il tema della mancata prova della insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori sociali (richiamato sia dall'art. 2394, comma 2, c.c., in materia di responsabilità degli amministratori e organi di controllo verso i creditori della società sia dall'art. 2497, comma 3, c.c. in materia di responsabilità della società capogruppo verso i soci e creditori della società eterodiretta) involge una questione di ammissibilità della domanda (in tal senso, tra le altre, Cass. 29139/2017 e Cass. 12254/2015). E' poi soltanto il caso di far notare che, sebbene nel corso del giudizio di primo grado gli appellanti non abbiano mai dedotto il tema in esame, il motivo è ammissibile poiché la questione non è oggetto di un'eccezione in senso
28 lato, ma di una mera difesa, il cui esame, secondo quanto risultante agli atti di causa, è ammissibile anche in appello.
15.2. Ciò premesso, il motivo è infondato.
15.3. Gli appellanti hanno rivestito la veste di sindaci non solo della società capogruppo (la
), ma pure di quella eterodiretta (la . Va, poi, ricordato che la curatela fallimentare CP_9 CP_1
ha esercitato nei confronti degli appellanti, quali sindaci della capogruppo, l'azione di responsabilità ex 2397, comma 4, c.c. in luogo dei creditori sociali (esclusivamente rispetto ai quali il fallimento ha legittimazione ad agire in giudizio;
v. Cass. 15196/2024) e, quali sindaci della seconda, sia l'azione di responsabilità della massa creditoria ex artt. 2394-2407 c.c. e 146, comma 2, l.f. che quella sociale ex artt. 2393-2407 c.c. e 146, comma 2, l.f..
15.4. E', allora, evidente che i rilievi degli appellanti, se sono pertinenti in relazione alle azioni di responsabilità in luogo dei creditori sociali, non lo sono in relazione all'azione di responsabilità sociale pure esercitata dalla curatela fallimentare nei loro confronti. Rispetto a quest'ultima, ciò che rileva è l'obiettivo depauperamento del patrimonio sociale – pari alla somma di € 24.063.201,80, non posta in discussione dagli appellanti, distratta dalle casse della società fallita – alla cui reintegrazione
è diretta l'azione del fallimento a tutela, nel suo insieme, tanto della compagine sociale quanto della garanzia generica dei creditori, a prescindere dalla dimostrazione della incapienza patrimoniale a danno dei creditori sociali ossia della esistenza di un pregiudizio degli stessi in termini di non integrale soddisfazione delle loro pretese.
15.5. Per mera completezza, si fa notare che gli altri convenuti, rispetto alla posizione dei quali avrebbe (astrattamente) potuto rilevare il tema testé trattato (ossia gli eredi di , Controparte_12
sindaco soltanto di , e revisore dei conti di ), non hanno sollevato la CP_9 Controparte_8 CP_9
questione sia nel primo che nel presente grado del giudizio, potendosi allora ritenersi incontestato ed ammesso da parte dei medesimi che i creditori della non abbiano viste completamente CP_1
soddisfatte le loro ragioni dalla medesima società. Del resto, si sottolinea che trattasi di società fallita e che, alla stregua della documentazione versata in atti, le somme incassate dalla curatela fallimentare sono di gran lunga inferiori al passivo fallimentare (v. relazione semestrale fallimentare del CP_1
Parte 20.6.2017 che attesta un incasso dalle di € 30.876.139,57 pari al 19% del credito contabile 2009
e al 22% del credito all'attivo fallimentare).
16. Va ora affrontato il tema della prescrizione del diritto fatto valere dal , oggetto CP_1 del terzo motivo dell'appello di , e e di Parte_1 Parte_2 Parte_3 quello di e del primo motivo dell'appello di Controparte_2 Controparte_3
e del secondo motivo dell'appello di CP_4 CP_4 Controparte_8
29 16.1. Non è più in discussione che il termine di prescrizione sia quinquennale (art. 2949 c.c.).
16.2. Il termine, come ritenuto dal Tribunale, decorre dal momento in cui i creditori risultino oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale per inidoneità dell'attivo, qualora raffrontato alle passività, a soddisfare i loro crediti (v. in tal senso, ex multis e da ultimo, Cass. 8553/2024).
16.3. Ciò premesso, riguardo alla regolazione dell'onere probatorio, la motivazione della sentenza gravata è senz'altro corretta laddove si afferma che sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento spettando al convenuto in giudizio che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità ex artt. 2934 c.c.
e 146 l.f. dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale (in tal senso è il consolidato insegnamento della Suprema Corte;
v. Cass.
3552/2023, Cass. 16505/2019, Cass. n. 24715/15 e Cass. 13378/2014). Pertanto, risalendo la sentenza dichiarativa di fallimento della al 16.2.2010 – il che esclude la decorrenza del termine CP_1
quinquennale di prescrizione alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio perfezionatasi il 14-16.5.201014 –, era onere dei convenuti eccepenti la prescrizione dare la prova contraria fornendo elementi idonei ad anticipare il momento della percepibilità della predetta situazione.
16.4. Il giudice di prime cure ha escluso che i convenuti abbiano assolto tale onere probatorio.
16.4.1. Gli appellanti , come si è innanzi evidenziato (v. supra 2.3.), Parte_10
contestano la decisione lamentando che i diversi periodi non erano stati indicati genericamente bensì in modo preciso e sostenendo, infatti, che, secondo quanto ammesso dal , l'insufficienza CP_1
del patrimonio a soddisfare i creditori si era interamente manifestata all'esterno ed appariva quindi riconoscibile dai creditori già nel mese di aprile 2009 (allorquando la società si era << … trovata nella impossibilità di provvedere al pagamento degli stipendi dei dipendenti...>>; atto di citazione p.
3) e addirittura nel biennio 2005-2006 (giacché <parte consistente del dirottamento di risorse>> dal patrimonio della Società Villa Pini d'Abruzzo era <avvenuta a partire dal 2004, concentrandosi, in particolare, nel biennio 2005/2006>>; atto di citazione p. 6).
16.4.2. I diversi periodi a cui fare riferimento sono stati dai convenuti sufficientemente indicati sì da consentire di desumere le dedotte antecedenti date di decorrenza del termine di prescrizione (o
31.12.2006 o 30.4.2009). Pertanto, sul punto, la motivazione della decisione di primo grado appare sbrigativa.
16.4.3. Nel merito, la doglianza degli appellanti è però infondata. Sarebbe, infatti, semplicistico desumere dalla dedotta impossibilità della società di provvedere al pagamento degli stipendi dei dipendenti nel mese di aprile 2009 (impossibilità ammessa dal ma, del resto, conclamata CP_1
30 ove si consideri soltanto che, nella relazione datata 24.11.2009 redatta dal consulente della Procura della Repubblica di Chieti, si legge che l'ultimo pagamento in favore dei lavori subordinati della CP_1
era avvenuto l'11.3.2009 ed era relativo alla tredicesima 2008; v. p. 21) la prova della
[...]
percepibilità, a quella data, da parte dei creditori sociali dell'insorgenza di uno situazione d'incapienza patrimoniale. Si tratta, infatti, come è noto, di due situazioni diverse: la prima rappresenta una crisi di liquidità che è incapacità di far fronte alle spese correnti per mancanza di fondi nelle casse sociali, la seconda è la conseguenza di uno squilibrio di bilancio tra attività e passività inteso, più precisamente, come sopravvenuta eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa ovvero insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società. Le due situazioni possono rivelarsi connesse tanto che la prima può costituire un elemento rivelatore della seconda. Tuttavia, esse non si identificano e, pertanto, l'esistenza della crisi di liquidità non comprova di per sé la prova dell'incapienza patrimoniale. Quest'ultima, al contrario di quanto ritengono le parti appellanti, non corrisponde neppure allo stato d'insolvenza presupposto del fallimento ex art. 5 l.f., che si concretizza nella incapacità del debitore di adempiere in modo regolare e tempestivo alle proprie obbligazioni, rispetto al quale non è, quindi, d'ostacolo il dato che l'attivo superi il passivo qualora i creditori siano costretti ad agire esecutivamente sui beni e i crediti verso terzi per veder soddisfatte le proprie pretese creditorie (sui principi evidenziati, v., tra le più recenti,
Cass. 855372024 in motivazione, ove si afferma l'insufficienza, ai fini della prova contraria in parola, della iscrizione di una ipoteca giudiziale non costituente un indice univoco per apprezzare l'emersione della insufficienza patrimoniale anche considerando la società debitrice aveva continuato ad operare nonostante i licenziamenti, ed ove, più in generale, viene precisato che: < … secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., più in particolare, Cass. n.
941/2005, cit.), l'onere di provare che l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento – onere gravante, come detto, sull'amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione – non può essere assolto mediante la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della dichiarazione di fallimento della società, in quanto questo procedimento non è necessariamente determinato dall'eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, mentre la perdita integrale del capitale sociale neppure implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale: un debitore ben potrebbe essere insolvente, ma avere un attivo sufficiente, se ben liquidato nel tempo, a pagare tutti i creditori (sul punto, si leggano:
Cass. 13378/2014, cit.; Cass. 3552/2023, cit.; Cass. 23659/2023; Cass. 37823/2022). …>>; Cass.
24715/2015 secondo cui, ai fini della prova contraria in parola, è insufficiente lo stato d'insolvenza
31 così come la perdita integrale del capitale sociale, che non implica necessariamente la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale;
Cass. 13378/2014 che ha confermato la sentenza di merito sul presupposto che l'ammissione della società controllante all'amministrazione controllata non fosse sufficiente a vincere la menzionata presunzione, in quanto, da un lato, la diversità soggettiva tra le due società impediva di ritenere automaticamente estensibili alla controllata le difficoltà economiche della controllante e, dall'altro, il presupposto oggettivo dell'amministrazione controllata, cioè la temporanea difficoltà di adempiere le obbligazioni, è concetto diverso dallo stato di insolvenza). La incapienza patrimoniale della società rappresenta, dunque, una condizione complessa che implica un compiuto raffronto in ordine alle risultanze complessive del bilancio in ordine all'attivo e il passivo patrimoniale e non può, pertanto, essere desunta, come pretendono gli appellanti, unicamente da una semplice circostanza afferente ad un singolo e non sovrapponibile profilo gestionale della società, come appunto l'impossibilità, ad un dato momento, di pagare le retribuzioni dei dipendenti.
16.4.4. L'inidoneità di tale circostanza a provare la percepibilità della incapienza patrimoniale da parte dei debitori dal mese di aprile 2009, ben prima della dichiarazione di fallimento del 16.2.2010 risulta, inoltre, chiara ove si tenga conto di quanto, nel 2009, si presentasse complessa la ricostruzione dei rapporti tra le numerose società del gruppo e, in particolare, estremamente difficoltosa CP_5
la conoscenza della reale situazione patrimoniale della società Trattandosi di vicende note CP_1
alle parti ed oggetto di una corposa produzione documentale, è sufficiente ricordare che: con la citata relazione del 24.11.2009, depositata in pari data, il c.t. della Procura della Repubblica di Chieti,
, a seguito di una approfondita indagine, riferiva sulle “condizioni oggettive previste Persona_6
dalla legge fallimentare per accedere alle procedure concorsuali della concludendo per CP_1
la esistenza di uno stato d'insolvenza e, tenuto conto della ritenuta impossibilità concreta di realizzo dei crediti verso malgrado quanto desumibile dai bilanci (2007 e 2008, quest'ultimo però né CP_9 approvato né depositato alla data di deposito della relazione), per l'incapienza dell'”attivo sostanziale della società prescindendo da un impianto ragionieristico che, pur adottando strumenti contabili fondatamente leciti, appare finalizzato ad occultare il reale stato di dissesto della società
[...]
(v. p. 32); la società, nel gennaio 2010, veniva sottoposta a sequestro preventivo e Controparte_1
l'amministratore giudiziario , nominato ai sensi degli artt. 104 e 104 bis disp. app. Persona_6
c.p.p., per garantire la corretta prosecuzione dell'attività aziendale e la conservazione del posto di lavoro ai numerosi dipendenti, nella prima relazione dell'8.2.2010, a dieci giorni dall'insediamento, pur fornendo un quadro della situazione economica e finanziaria della società e dando atto di una situazione di insolvenza, rilevava la necessità di ulteriori approfondimenti sulla reale situazione patrimoniale della società; all'udienza del 9.2.2010 il P.M. chiedeva dichiararsi il fallimento facendo
32 presente che l'esposizione debitoria era notevolmente inferiore ai due terzi del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, mentre il l.r. della società contestava sia lo stato di insolvenza che i dati riferiti alla situazione patrimoniale;
il fallimento interveniva, come si è detto, in data 16.2.2010; in data 5 maggio 2010, veniva dichiarato il fallimento della controllante , principale debitrice della CP_9
(secondo la sentenza di fallimento, per € 113.104.694,59); nel 2010 veniva espletata in sede CP_1
fallimentare una c.t. per potere ricostruire tutti i fatti di gestione delle società del gruppo (v. CP_5
relazione del commercialista dott. depositata il 14.9.2010, composta di 206 pp., ad Parte_8 evasione parziale dell'incarico assegnato ); indi, nel dicembre 2013, una volta ricostruite le condotte degli organi di amministrazione e di controllo, veniva predisposto dalla curatrice fallimentare “l'atto integrativo al programma di liquidazione”; infine, gli amministratori della CP_1 Controparte_5
e proprio per le vicende oggetto del presente giudizio, in sede penale, sono
[...] Controparte_7
stati riconosciuti colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta. Dunque, l'incapienza patrimoniale emergeva esclusivamente alla fine del 2009 e soprattutto grazie a una consulenza tecnica di un dottore commercialista revisore dei conti, per incarico dell'autorità giudiziaria inquirente, consulenza che permetteva, superando le formali risultanze contabili, di fare luce sulla reale situazione patrimoniale della società, situazione che necessitava pure di ulteriori accertamenti svolti nel corso della procedura fallimentare. E', pertanto, evidente che, di fronte ad una situazione che all'esterno appariva complessa e artefatta, i creditori sociali (dipendenti, fornitori, istituti di credito, enti previdenziali ed Erario) non potevano certamente percepire la (reale) situazione d'incapienza patrimoniale della società già nel mese di aprile 2009, quando peraltro il bilancio dell'esercizio 2008 non era stato neppure depositato,
e sulla base della circostanza della impossibilità di pagare le retribuzioni dei dipendenti da parte della società.
16.4.5. Alla luce di quanto appena esposto, è vieppiù infondata la tesi che la percepibilità dell'incapienza patrimoniale della società da parte dei creditori risalisse addirittura al biennio 2005-
2007, quando, all'esterno, in base alle risultanze dei bilanci della società, non risultava alcuna situazione di squilibrio finanziario e, comunque, non emergevano apparenti anomalie gestionali. Del resto, è pacifico tra le parti – incluse le parti appellanti le quali, sotto altri profili, come si vedrà, hanno insistito sul punto – che i bilanci della società si presentassero formalmente regolari e che le condotte contestate agli amministratori e oggetto del presente giudizio non risultassero dagli stessi. Né gli organi di controllo – soggetti professionisti, muniti di poteri/doveri di controllo e verifica e di accesso alla contabilità della società – avevano rilevato irregolarità o l'inadeguatezza delle iscrizioni delle poste in bilancio rilevanti in questa vicenda. Non può, quindi, ritenersi che i terzi – non qualificati e in una posizione esterna alla società – fossero nelle condizioni di avvedersene. E', pertanto,
33 inconferente il richiamo dell'indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, v. Cass. 21662/2018) che – del tutto condivisibilmente – include i bilanci quale possibile prova della oggettiva percepibilità in parola poiché, nel caso di specie, i bilanci della società non evidenziavano alcuna criticità né la falsità dei risultati attestati dagli stessi emergeva dalle relazioni degli organi di controllo. Infine, l'asserzione del fallimento circa la risalenza al predetto periodo del “dirottamento” illecito della maggior parte delle risorse della società, essendo evidentemente, a distanza di anni, il frutto della ricostruzione ex post – cioè all'esito dei sopraccennati accertamenti contabili – del reale ed effettivo andamento della gestione della società non ha alcuna significato sotto il profilo in esame la cui valutazione va effettuata ex ante e alla stregua della ordinaria diligenza esigibile dal terzo.
16.4.6. In definitiva, alla luce delle predette considerazioni, non avendo i convenuti appellanti né allegato né dimostrato alcun fatto idoneo ad anticipare l'oggettiva percepibilità della situazione di incapienza patrimoniale della ad un momento precedente alla dichiarazione di fallimento, CP_1
la decisione del giudice di prime cure, di rigetto dell'eccezione di prescrizione, è condivisa dalla Corte
(nel senso che l'individuazione del momento della predetta percepibilità ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, alla quale può pervenirsi valorizzando “fatti sintomatici di assoluta evidenza”
è riservata alla valutazione del giudice di merito che è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., cfr. ex multis Cass. 3552/2023, Cass. 24715/2015
e Cass. 8516/2009, tutte succitate).
16.5. Ne segue che sono infondati anche i motivi degli altri appelli che ricalcano quello appena esaminato.
16.5.1. Quanto all'appello si sottolinea che l'individuazione del dies a Parte_11
quo al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita delle quote del 10.1.2005 risulta errata alla luce del sopra illustrato consolidato orientamento della giurisprudenza.
16.5.2. Analogo rilievo vale per l'appello non essendo rilevante il periodo (marzo CP_8
2009) in cui è stata svolta la condotta asseritamente causa o concausa del danno (v. giurisprudenza succitata nonché Cass. 7262/2023)
17. Venendo al merito della controversia, vanno ora esaminati i due motivi dell'appello di e (il primo ex amministratore delle Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
società di e di RD;
la seconda ex amministratrice di;
la terza CP_1 CP_9 CP_9
amministratore di dal 2.3.2009 e sino al fallimento;
tutti asseritamente beneficiari delle CP_1
operazioni lesive del patrimonio della con cui, in buona sostanza, attraverso la incoerente CP_1 formula dell'”eccesso di potere” – evidentemente propria di un altro tipo di contenzioso – e con una esposizione alquanto confusa e colma di ripetizioni, si perora la tesi della piena regolarità della cd.
34 Operazione RD e, in secondo luogo, si lamenta l'omessa valutazione delle osservazioni critiche alla c.t.u. espletata alle cui conclusioni la decisione impugnata si sarebbe passivamente adagiata.
17.1. Il primo motivo è infondato.
17.1.1. Onde evitare inutili ripetizioni, per descrivere obiettivamente l'operazione contestata, è sufficiente ricordare – rinviandosi, per il resto, alla premessa della motivazione della sentenza gravata
(v. pp. 12-14) – che con scrittura del 10.1.2005 sottoscritta da la RD Controparte_5
s.r.l., partecipata al 10% da e al 45% ciascuno dai coniugi , amministrata CP_9 Persona_7
da fondamentalmente società di godimento dei beni di lusso di questi ultimi Controparte_5
e estranea ai servizi delle società operative del gruppo e al cui fabbisogno finanziario aveva CP_5
sempre provveduto la , s'impegnava nei confronti dei soci ed CP_9 Controparte_5 [...]
ad acquistare dai medesimi, i quali a loro volta s'impegnavano a vendere, il 42% Controparte_6
delle quote del capitale sociale della , al prezzo di € 80.000.000,00 da corrispondersi non CP_9
oltre la data di stipula dell'atto di compravendita che sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12.2007, e con caparra confirmatoria non inferiore ad € 50.000.000,00, da imputarsi a seguito dell'atto definitivo alla prestazione dovuta e che i promissari venditori acconsentivano potesse essere versata in più volte secondo le disponibilità finanziarie della promissaria acquirente. Il primo versamento di € 200.000,00 finalizzato alla costituzione della caparra avveniva in data 17.1.2025 da parte della (società CP_1
partecipata al 100% da ) con emissione di un assegno bancario a firma del suo amministratore CP_9 unico, con beneficiario “me medesimo” e, quindi, lo stesso quale persona Controparte_5
fisica. L'operazione era registrata: nella contabilità della come finanziamento a CP_1 CP_9
(con corrispondente aumento del credito della prima alla seconda e della esposizione debitoria di quest'ultima); nella contabilità della , i cui amministratori erano lo stesso CP_9 Controparte_5
ed , come aumento del debito nei confronti della e aumento
[...] Controparte_6 CP_1
del credito verso la RD (che, di conseguenza, diveniva debitrice della ); nella contabilità CP_9
della RD, sia come aumento del debito verso la sia, per pari importo, come versamento CP_9
della prima tranche della caparra dovuta ai promissari venditori. Dunque, senza alcun effettivo trasferimento di fondi dall'una all'altra società, il risultato era che il pagamento di € 200.000,00 in favore degli veniva effettuato non dalla società RD, promissaria acquirente, Persona_7
bensì dalla società mediante prelievo dalle sue casse e con corrispondente aumento della CP_1
posizione di credito della stessa verso la . Alla stessa maniera, dal 2005 al 2009, tramite circa CP_9
3.700 operazioni, venivano eseguiti e nelle contabilità delle tre società registrati tutti i successivi pagamenti (nelle mani nella quasi totalità dei casi di e, per il resto, di Controparte_5 [...]
, altri familiari e soggetti a loro riconducibili), a titolo di costituzione della caparra Controparte_6
35 pattuita in favore dei promissari venditori, per il controvalore di € 24.063.201,80. Inoltre, nello stesso arco temporale (1.1.2005/31.12.2009): la incrementava i finanziamenti nei confronti della CP_1
di € 51.755.417,65 (passando da € 47.089.195,73 a € 98.844.613,38), in cui sono compresi CP_9
i predetti € 24.063.201,80 corrisposti ai coniugi la finanziava Persona_7 CP_9
autonomamente la RD per € 30.238,164,00 (di cui di cui, come si è detto, € 24.063.201,80 provenienti dalle casse della e pagati ai coniugi ) , attestando alla data CP_1 Persona_7
del 31.12.2009, un credito totale di € 31.691.154,53. Nella contabilità della RD, l'entità della caparra versata al 31.12.2009 veniva riportato come pari a € 30.002.346,53 (su quanto esposto, cfr. relazione del c.t.u., in particolare pp. 18-29, 74 e ss.).
17.1.2. La descritta Operazione RD, come stigmatizzato dal Tribunale costituisce senza alcun dubbio, sotto più profili, un'attività gestoria societaria ed imprenditoriale gravemente scorretta che ha cagionato una lesione all'integrità del patrimonio della Essa veniva stata posta in essere CP_1
in clamoroso conflitto d'interesse dagli amministratori della (in breve, l' CP_9 CP_5
contemporaneamente esprimeva la volontà dei finanziatori e dei debitori e, alla fine, incassava il denaro). Non è presente alcuna deliberazione degli organi di amministrazione delle società che descrivesse l'operazione ed esponesse le ragioni e i vantaggi compensativi dell'Operazione RD per le società interessate, oltre che le modalità di erogazione e di rimborso dei finanziamenti. Questi erano a tasso zero e privi di qualsiasi garanzia, né , attraverso l'ordinaria amministrazione e CP_9
senza scelte straordinarie (liquidazione di beni patrimoniali o afflusso di risorse extra- gestionali), si presentava nelle condizioni, sia patrimoniali sia finanziarie, di ridurre la propria esposizione debitoria finanziaria nei confronti di Anche se l'operazione fosse andata a buon fine e, quindi, se la CP_1
RD avesse acquistato le quote , l'unica garanzia escutibile dalla per il Persona_7 CP_9
credito verso la RD sarebbero state le proprie azioni, con un evidente indebolimento patrimoniale della e, di conseguenza, della sua creditrice. D'altra parte, l'operazione è stata CP_9 CP_1
posta in essere in violazione del divieto per le società di prestare assistenza finanziaria a terzi per l'acquisto di proprie azioni (art. 2358 c.c.), divieto vigente già nell'anno 2005. Dal punto di vista della l'operazione ha rappresentato soltanto un prosciugamento del suo patrimonio a CP_1
beneficio esclusivo e diretto dei coniugi . Il punto essenziale è, dunque, che Persona_7
costoro, con il predetto modus operandi, prelevavano dalle casse della per complessivi CP_1
€ 24.063.201,80, somme che essi, a titolo di caparra confirmatoria, avrebbero dovuto ricevere dalla
RD, così ponendo in essere in danno della una vera e propria condotta fraudolenta di CP_1
distrazione patrimoniale rispetto alla quale il contratto preliminare dell'1.4.2005 ha tutte le sembianze
36 della mera copertura atta a giustificare formalmente le rimesse di denaro da parte della (su CP_1
quanto sopra esposto, v. relazione del c.t.u., in particolare pp. 31 e ss., 36 e ss., 74 e ss.).
17.1.3. Né in senso contrario depongono le censure degli appellanti – secondo i quali, come si
è detto, l'Operazione RD sarebbe del tutto regolare – che, soffermandosi più che altro su profili marginali rispetto alle condotte loro contestate, tralasciano le numerose anomalie innanzi evidenziate e si sottraggono alla evidenza del reale risultato cui era chiaramente preordinata la mala gestio, così risultando sterilmente contestative della decisione impugnata senza scalfirne per nulla la motivazione fondata sulla obiettiva ricostruzione della vicenda e sulla sua corretta valutazione giuridica.
17.1.4. Vagliando specificamente le censure degli appellanti, si osserva che:
a) l'assenza di utilità dell'Operazione RD per la società come si è evidenziato, è CP_1
un dato di fatto evidente tanto che gli appellanti, al netto di tutte le considerazioni non pertinenti sulla finalità asseritamente legittima perseguita dalla famiglia per i propri interessi, non l'hanno CP_5
neppure indicata;
b) la preesistenza di trattative “per la cessione dell'intero gruppo ad altre società” con la “società
Patringest” – che dimostrerebbe la finalità economica dell'Operazione RD a beneficio dell'intero gruppo – non risulta provata (l'allegato documento “Patringest” è una semplice una perizia di stima del complesso ospedaliero;
la proposta formulata dalla in CP_1 Controparte_18
data 19.12.2007 (ben dopo il preliminare di compravendita di quote del 10.1.2005 e allorquando la caparra confirmatoria versata ammontava già a più di € 20.000.000,00) non prevede la cessione delle azioni (la cessione sarebbe dovuta avvenire mediante conferimento delle aziende sanitarie CP_9
in una newco; le società conferenti avrebbero avuto in cambio corrispondenti quote di partecipazione della newco; dopodiché avrebbe acquistato tutte queste quote al prezzo di 240 milioni al lordo CP_18
dei debiti finanziari) per cui è arbitrario associare tale proposta all'Operazione RD;
stesso rilievo vale per il precedente documento del 18.7.2006 rimesso alla dallo “Studio NS & CP_9
NS” di Milano, che è il semplice esito di un'analisi del carico fiscale relativamente a ipotesi di cessione dell'intero gruppo, fondata su possibili cessioni del 90% di , ma direttamente dai CP_9
coniugi , senza coinvolgere le società del gruppo e tanto meno la RD (in ogni Persona_7
caso, nel frattempo i promissari acquirenti continuavano a ricevere la caparra disponendo i pagamenti a carico della;
non v'è alcuna dimostrazione, dunque, di precedenti trattative di “cessioni CP_1
del Gruppo” né soprattutto di trattative che, a tal fine, coinvolgessero la RD, come asserito dalle parti appellanti;
del resto, la predetta ed indimostrata finalità economica che giustificherebbe, secondo gli appellanti, l'Operazione RD non compare in alcun atto ufficiale delle tre società coinvolte, a dimostrazione, come sottolineato nella motivazione della sentenza gravata, della non ragionevolezza
37 della stessa in quanto neppure preceduta dalla assunzione di adeguate informazione preventive, dalla valutazione della natura e della entità dei rischi, dei costi e dei benefici connessi alle scelte gestorie;
del resto, come si è sopra accennato, a riprova dell'assoluta opacità dell'operazione, v'è che negli atti ufficiali delle società, non compare neppure l'acquisto da parte di RD delle azioni
[...]
( nei propri bilanci riferiva di finanziare la controllante;
nelle Controparte_20 CP_1 CP_9 note integrative dei bilanci 2005, 2006 e 2007 di , oltre all'importo del finanziamento, si CP_9
scriveva che si trattava di somma destinata alla partecipata RD;
, nella nota integrativa del CP_9
bilancio 2008, aggiungeva che RD impiegava il finanziamento per la “corresponsione di caparre per l'acquisto di partecipazioni”; infine, RD, nelle note integrative dei propri bilanci, riferiva essere in corso di versamento una caparra per l'acquisto di partecipazioni); oltre tutto come ben rilevato dal c.t.u., anche ammettendo per ipotesi che l'operazione, scorretta da un punto della gestione societaria, fosse preordinata, alla cessione dell'intero gruppo, essa, da un punto di vista economico troverebbe ragione unicamente nell'esclusivo interesse personale della famiglia (<La mancanza di CP_5
una proposta di acquisto delle azioni , ex ante rispetto al preliminare di RD, pone in luce CP_9 anche l'incongruente comportamento imprenditoriale di quale amministratore delle tre CP_5
società coinvolte nell'operazione, il quale in buona sostanza: (i) fa promettere a RD di comprare le azioni (sue e del coniuge), per 80 milioni;
(ii) fa indebitare RD e poi;
(iii) riduce le CP_9
liquidità di per pagarsi la caparra;
(iv) dopodiché tutte le società attendono che arrivino i CP_1
potenziali compratori per vedere ristorati i loro diritti. È facile intuire che nessun altro imprenditore, nella posizione di e , avrebbe dato seguito ad un'operazione siffatta, senza che CP_1 CP_9
RD avesse in mano contestualmente il preliminare di rivendita a terzi delle medesime azioni.>>;
v. relazione p. 39); fermo restando che, come ammesso implicitamente dagli stessi appellanti, non è certo il passaggio di quote il modo usuale con cui si trasferiscono la proprietà di aziende così grandi,
a cui si perviene con passaggi ben più complessi anche per circoscrivere le responsabilità per i debiti del cessionario;
c) quanto all'entità pattuita del prezzo e della caparra, gli appellanti non colgono nel segno non essendo certamente in discussione la congruità dell'uno e dell'altra;
d) neppure la circostanza che i coniugi effettuavano l'affrancamento fiscale Persona_7
del plusvalore delle loro azioni , rivalutando le stesse al limite di € 80.000.000,00 con imposta CP_9 sostitutiva di € 3.200.000,00 da versare in tre rate annuali (peraltro, vi è prova soltanto del versamento di una rata pari ad € 1.128.780,00 eseguito il 29/06/2007 e pure mediante addebito su c/c CP_21
della ), dimostra alcunché in favore degli appellanti;
l'affrancamento sarebbe stato valido per CP_9
ogni tipo di vendita futura, per qualunque entità di quote sociali e/o cessionario delle stesse cosicché
38 non è riferibile in modo univoco all'Operazione RD;
ciò a prescindere dalla considerazione che non è rilevante l'effettività della volontà dei coniugi di cedere le proprie quote Persona_7 sociali, bensì la correttezza dell'operazione a tal fine posta in essere e le sue conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio della società eterodiretta CP_1
e) per quanto appena esposto, è del pari irrilevante la dedotta circostanza che le tre società, al momento della “ dell'Operazione RD”, non fossero in “uno stato d'insolvenza”; ciò Parte_12 che importa, e non in termini necessariamente d'insolvenza ma di lesione dell'integrità del patrimonio
(secondo quanto stabilito dall'art. 2497 c.c.), è l'effetto finale dell'operazione sulla società CP_1
f) riguardo, infine, alla complessiva situazione economica del gruppo negli anni 2005-2007 che avrebbe “consentito” agli l'Operazione RD le argomentazioni degli appellanti Persona_7
– i quali hanno fatto riferimento anche ai crediti di tutte le società del gruppo – risultano inconferenti in quanto non a fuoco con il thema decidendi che non involge tutte le dinamiche finanziarie dell'intero gruppo né le cause del suo dissesto;
in ogni caso, si ribadisce che la RD, promissaria acquirente, era essenzialmente una società di godimento dei beni della famiglia ed era, quindi, estranea CP_5 all'esecuzione di prestazioni sanitarie e allo svolgimento di servizi alle società sanitarie del gruppo oltre che formalmente non facente parte dello stesso (avendovi la una partecipazione soltanto CP_9
del 10%); inoltre, come si è innanzi esposto, la , creditrice della RD e debitrice della CP_9 CP_1 ai fini dell'operazione in parola, nel 2005 non era in grado di rimborsare i finanziamenti concessi
[...]
dalla almeno in via ordinaria (cioè senza non previsti né prevedibili operazioni straordinarie CP_1 dall'esito non scontato); la medesima , già nel 2005, versava in una situazione di crisi CP_9
finanziaria come si evince dagli indici, tutti sfavorevoli, di capitalizzazione aziendale e disponibilità finanziaria nonché dalla posizione finanziaria di lungo termine e quella globale rapportata al capitale proprio (basti pensare che l'indebitamento netto superava di oltre venti volte i mezzi propri), oltre che all'andamento sempre crescente dei finanziamenti in essere (elementi riportati nella c.t.u., pp. 32-
34 e richiamati dal Tribunale).
g) analogo rilievo vale a fortiori per l'andamento dei finanziamenti della Regione Abruzzo la cui “interruzione” nell'anno 2009 causava, secondo gli appellanti, il dissesto del gruppo non essendo certamente questa la sede per accertare la correlazione tra l'una e l'altro né le cause del fallimento della e delle altre società del gruppo come condivisibilmente ritenuto anche dal CP_9 CP_5
giudice di prime cure (v. p. 26 della sentenza).
17.2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
17.2.1. Passando analiticamente in rassegna le doglianze degli appellanti avverso le conclusioni del c.t.u. rispetto ai quesiti assegnati, su cui il Tribunale si sarebbe adagiato, si osserva quanto segue:
39 a) circa i primi due quesiti, la censura è del tutto generica;
non era certamente compito del c.t.u ricostruire i ruoli, compiti e attribuzioni di tutte le società del gruppo comunque, quelli delle CP_5
società interessate dalla Operazione RD, oggetto di causa, sono state puntualmente evidenziati;
b) circa il terzo e quarto quesito, quanto alla fruttuosità del finanziamento di il c.t.u. CP_1
ha accertato che il prestito veniva concesso a tasso zero senza che vi fossero garanzie specifiche per il prestito neppure da parte di terzi, aggiungendo, circa la garanzia generica che la , sulla base CP_9 dell'analisi del bilancio dell'esercizio 2005 della società e consolidato del gruppo, non presentava condizioni patrimoniali e finanziarie tali da potere, anche in misura parziale, provvedere ad una riduzione del proprio debito finanziario (su tutto v. pp. 31-33 della relazione); circa le garanzie offerte dai soci anche mediante fideiussioni dirette e indirette con obbligazioni solidale a favore di istituti di credito riguardanti sia la stessa società che le altre società del gruppo. per l'importo totale di CP_9
€ 231.437.410,00 di cui si lamentano l'omessa considerazione, il c.t.u. ha replicato efficacemente facendo notare che l'asserita esistenza di garanzie prestate da e personalmente da CP_9 Parte_4
alle banche finanziatrici di ovvero alle altre società del gruppo non avevano alcun
[...] CP_1
effetto e, quindi, utilità nei confronti di altri soggetti, come in relazione al finanziamento a CP_1
(v. pp. 62-63); riguardo al saldo crediti/debiti correnti nell'anno 2007 delle società di tutto il CP_9
gruppo e al documento sull'andamento dei crediti vantati da queste ultime nei confronti della Regione
Abruzzo, il c.t.u. ha ribattuto che si tratta di rilievi basati su dati parziali e decontestualizzati – da cui si vorrebbe inferire conclusioni di carattere generale – rilevando, in ogni caso, che il bilancio consolidato esaminato include anche i crediti sopraindicati che, dunque, sono stati puntualmente presi in considerazione (v. pp. 63-64);
- sul quinto quesito, concernente la contestata assenza di beneficio dell'Operazione RD per la è sufficiente richiamare quanto illustrato nei precedenti paragrafi ove il tema è stato CP_1
affrontato; si trascrivono, inoltre, le puntuali repliche del c.t.u. in ordine a tale presunto beneficio: “I rilievi non possono essere condivisi. Essi non aggiungono nulla di nuovo a quanto già osservato e valutato dal CTU al par.
6.4. Agli atti, non è disponibile alcun documento che, direttamente o indirettamente, lasci ritenere che gli avessero in corso trattative per la cessione di azioni CP_5
, la cui modalità prevista, preferita o richiesta dai potenziali acquirenti fosse tale da CP_9
comportare o obbligare il coinvolgimento di RD RL nelle eventuali operazioni. Gli atti citati dai
c.t.p. ipotizzano, l'uno ( ), il conferimento delle aziende sanitarie in una new.co e Controparte_18 la successiva cessione del capitale di questa all'acquirente (quindi non la cessione delle azioni
); l'altro (NS), che è solo uno studio del carico fiscale di alcune operazioni possibili, CP_9
ipotizza la cessione del 90% delle azioni direttamente dagli come persone CP_9 Persona_7
40 fisiche. L'atto invece, è solo una perizia di stima del complesso ospedaliero CP_22 CP_1
Nella relazione è ampiamente trattata e considerata anche la rivalutazione fiscale delle azioni
eseguita dagli Per essa il CTU ha rilevato, sia l'importo dell'imposta dovuta di € CP_9 CP_5
3.200.000, come risultante dalla dichiarazione dei redditi degli stessi, sia l'importo dell'imposta versata e documentata in atti pari ad € 1.128.780. Non può essere accolto, in ogni caso, a rigore di legge, l'abbinamento formulato dai c.t.p. per cui “affrancamento del plusvalore = certezza di cessione delle azioni a RD”. La rivalutazione fiscale delle azioni è valida per qualunque successiva cessione delle stesse, a prescindere da chi sia il cessionario/acquirente. E quindi, nel caso di specie, sarebbe stata valida anche se fosse stata praticata la cessione del 90% delle azioni CP_9
direttamente dagli , come studiata dalla NS. Nella nota integrativa del Persona_7
bilancio è unicamente riferito che RD impiega il finanziamento ricevuto per la Parte_13
“corresponsione di caparre per l'acquisto di partecipazioni”. Non risultano ulteriori informazioni, né in relazione all'oggetto (azioni e quindi proprie azioni), né in relazione ai CP_9
cedenti/beneficiari delle caparre (i soci amministratori ). Gli altri allegati al Persona_7
bilancio 2008, la relazione sulla gestione, la relazione del revisore contabile e la relazione del collegio sindacale, non riferiscono (e non confermano) alcun dettaglio nel merito del finanziamento destinato all'acquisto di azioni in possesso degli . CP_17 CP_9 Persona_7
L'assistenza finanziaria di alla RD per l'acquisto di proprie azioni si è sviluppata, sia in CP_9
vigenza del vecchio testo dell'art. 2358 c.c. (divieto assoluto), sia in vigenza del nuovo testo
(ammissibilità condizionata), ma la società non ha mai redatto la dovuta relazione illustrativa delle ragioni e dei rischi dell'operazione, con annessa attestazione che essa avrebbe realizzato al meglio
l'interesse sociale, né tantomeno ha adottato la prevista deliberazione dell'assemblea straordinaria.
Quanto alla reiterata presunta omissione dello scrivente di considerare i crediti delle società sanitarie verso la Regione Abruzzo, dato atto che ciò non ha alcuna rilevanza sul punto in esame, si rinvia a quanto esposto ai paragrafi precedenti.>>:
- quanto al sesto quesito concernente la posizione di l'osservazione che i fondi Controparte_7
distratti nel corso suo mandato di amministratrice (dal 2.3.2009 al 31.12.2009), pari ad € 574.929,08, sono stati prelevati dal padre con disposizioni di cassa ovvero di banca e Controparte_5
non della figlia unica amministratrice come risultante dalla stessa consulenza del dott. , Parte_8
è agevole replicare, in adesione alla risposta del c.t.u., che è provato e non è mai stato in discussione che abbia personalmente prelevato soltanto la somma di € 500,00, ma evidentemente Controparte_7
ella risponde, quale amministratrice unica della società a quel tempo – profilo che le parti appellanti
41 paiono tralasciare completamente –, dei restanti prelievi commesso dal padre, per non aver vigilato sulla corretta gestione della società;
- quanto infine agli ultimi due quesiti, il settimo (“quantifichi l'importo dei crediti delle società sanitarie del Gruppo Angelini, vantato nei confronti della Regione Abruzzo alla data del 31/12/2009, riscosso dalla curatrice delle società fallite, precisando quanta parte della sorte capitale all'epoca esistente sui bilanci, la stessa sia riuscita ad incassare”) ed ottavo (“verifichi inoltre quanti atti di richiesta di crediti siano ancora in vita nei confronti della Regione Abruzzo, promossi dalla curatrice
e per quali importi gli stessi risultano attivati”), la lamentata incompletezza delle fonti (limitate, in effetti, alla stregua della documentazione versata in atti, alle relazioni semestrali aggiornate alla data del 30.6.2017, relative soltanto a tre società del gruppo, nonché al programma di liquidazione della curatrice risalenti al 2010) non è imputabile all'ausiliario dato che i due quesiti venivano proposti dai difensori degli appellanti ed ammessi dal giudice istruttore, ma con la precisazione che l'accertamento dovesse essere svolto sulla base della sola documentazione in atti (v. pp. 49 e ss. della relazione del c.t.u. ove, tra l'altro, si osserva che i bilanci 2009 non sono mai stati redatti;
v. per la replica a p. 67); in ogni caso su tale contestazione come su quella della pretermissione di crediti verso altre tre società del gruppo, è condivisibile la valutazione del giudice di primo grado per il quale le anzidette questioni hanno un'attinenza soltanto indiretta con l'oggetto del presente procedimento <limitato al solo danno cagionato dai convenuti al patrimonio della per effetto delle conseguenze Controparte_1 negative derivanti dai finanziamenti fittizi eseguiti in favore di e RD nell'ambito della sola CP_9
'Operazione RD>> (v. p. 28 della motivazione della sentenza gravata); ed invero, come si è avuto modo di accennare anche innanzi, è estraneo a questo giudizio l'accertamento della gestione di tutto il gruppo di ogni sua società, così come dell'andamento di tutti i crediti dello stesso verso CP_5
la Regione Abruzzo di talché, a rigore, i quesiti non avrebbero dovuto essere ammessi almeno con la sopra riportata ampia e del tutto generica estensione;
peraltro, gli appellanti pretenderebbero pure che il conseguente onere probatorio dovrebbe essere assolto grazie all'autonoma iniziativa istruttoria del c.t.u..
17.2.2. Alla stregua delle predette considerazioni, le conclusioni del c.t.u., basate su accertamenti approfonditi, rigorosi e completi, e non viziate da errori logici e/o di diritto, ed ancora resistenti ai non persuasivi rilievi critici delle parti appellanti – in realtà, sostanzialmente ripetitivi rispetto a quelli già sollevati in primo grado a cui lo stesso ausiliario rispondeva puntualmente –, sono condivise dalla Corte che, al pari del giudice di primo grado, le fa proprie (nel senso che il giudice di merito assolve il proprio dovere di motivazione quando, nel recepire le conclusioni del ctu, esamini puntualmente le critiche specifiche e circostanziate avanzate dai consulenti tecnici di parte e dai
42 difensori – anche mediante rinvio alle repliche a queste svolte dallo stesso ctu – e così facendo illustri le ragioni della sua adesione alle predette conclusioni, cfr., tra le più recenti, Cass. ord. 32069/2023
e Cass. ord. 33742/2022).
18. Passando ai gravami proposti dagli ex componenti degli organi di controllo, va affrontato il tema dell'interpretazione dell'art. 2497, comma 2, c.c. (“ Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio”) che è oggetto del quarto motivo degli appelli proposti da , Parte_1 [...]
e (quali eredi di sindaco di ) nonché da Pt_2 Parte_3 Controparte_12 CP_9
e (sindaci sia di che di ). Controparte_2 Controparte_3 CP_1 CP_9
18.1. Le doglianze degli appellanti sono tutte infondate.
18.2. Il fatto che la norma si riferisca a chiunque abbia comunque preso parte al fatto lesivo unitamente alla società o all'ente che ha abusato dell'attività di direzione e coordinamento di cui al primo comma, non esclude certo dal novero dei suoi destinatari i componenti degli organi di controllo di tale società o ente. La norma fa testualmente riferimento a qualunque persona fisica che sia esterna alla società eterodiretta e, quindi, si applica sia agli amministratori che ai sindaci e revisori della società che svolge attività di direzione e coordinamento (di seguito, per brevità, anche capogruppo), così come ad ogni altro terzo. In altri termini, mentre il primo comma prevede la responsabilità della società o dell'ente capogruppo (che, nel caso di specie, non è più in discussione alla luce di quanto si
è detto nel precedente paragrafo 13.1.), il secondo comma prevede quella di qualsiasi persona fisica che abbia agito con la prima o, nei limiti del vantaggio conseguito, ne abbia consapevolmente tratto vantaggio.
18.3. Non v'è alcuna ragione né testuale né sistematica per escludere da tale seconda categoria i componenti degli organi di controllo della società capogruppo, lasciandovi inclusi gli amministratori e ogni altro soggetto terzo, come pretendono gli appellanti i quali paiono Parte_10
confondere, da un lato, il diverso ambito applicativo del primo e secondo comma della disposizione
(ritenendo che il primo comma riguardi anche gli amministratori della capogruppo) e, dall'altro, la responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2497 c.c. in favore del socio e dei creditori sociali della società eterodiretta, con quella contrattuale degli organi di amministrazione ed eventualmente di controllo della società capogruppo, avente diversi presupposti e la cui azione spetta alla società, ai soci ed entro specifici limiti ai terzi inclusi i creditori sociali, secondo il regime proprio del tipo di società (sui profili appena esaminati, cfr. Cass. 26765/2016). L'assunto degli appellanti risulta, in altri termini, incompatibile con il regime di responsabilità diretta della società capogruppo previsto dall'art. 2497 c.c., in relazione all'attività di direzione e controllo che danneggi le società eterodirette
43 e, segnatamente, i soci e i creditori delle stesse, in funzione del quale la condotta degli amministratori e sindaci nella gestione della società controllante può rilevare anche per i soci e i creditori della società controllata qualora detta attività sia frutto di gravi irregolarità nell'attività di coordinamento integranti un danno per la società controllata, pur valutando le operazioni in un'ottica di vantaggi compensativi.
Il legislatore ha costruito la responsabilità della controllante all'interno del fenomeno di gruppo come una responsabilità diretta dell'ente o società che prescinde da un accertamento di responsabilità personale degli organi che la conducono, ma ciò nondimeno, in base al secondo comma dell'art. 2497
c.c. gli amministratori della società che esercita il controllo sono attratti nel campo di responsabilità che riguarda direttamente la società controllante, qualora l'attività di direzione e controllo si riveli dannosa per i soci e i creditori della società controllata e sia riferibile a loro condotte gestorie illecite o irregolari;
parimenti, lo sono i componenti degli organi di controllo i quali, violando gli obblighi su di essi gravanti, per negligenza abbiano preso parte al fatto lesivo e, quindi, concorso pregiudicare i soci e i creditori della società controllata.
18.4. Dunque, correttamente il , in luogo dei creditori della società eterodiretta, ha CP_1 esercitato l'azione di responsabilità ex art. 2497, commi 2 e 4, nei confronti sia degli amministratori che dei componenti degli organi di controllo della società capogruppo (sindaci, come gli appellanti, oltre che del revisore contabile).
18.5. Anche la doglianza, comune a tutti i sopraindicati appellanti, relativa all'applicabilità della disposizione alle condotte di natura meramente omissiva, è infondata.
18.5.1. E', anzitutto, inconsistente l'argomento dell'interpretazione letterale dell'espressione utilizzata dal legislatore poiché si può “prendere parte”, ossia partecipare, ad un fatto dannoso con una condotta attiva ovvero con una condotta omissiva in violazione della regola cautelare. Sul punto,
è appena il caso di richiamare i principi generali in materia di responsabilità aquiliana (artt. 2043 c.c.
e 40, comma 2, c.p.) nel cui ambito rientra la responsabilità ex art. 2497 c.c.. L'omissione rilevante
è, come noto, quella consistente nella violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione del diritto altrui (cd. omissione in senso stretto) e/o nella inosservanza degli obblighi generici stabiliti per prevenire la medesima lesione (cd. omissione nell'azione); obblighi costituenti regole di natura cautelare che pongono il soggetto in una posizione di garanzia a tutela del diritto del terzo. E' ancora del tutto errata la tesi che la posizione di garanzia presupponga la costituzione di un rapporto contrattuale tra danneggiante e danneggiato.
18.5.2. Ebbene, non v'è alcun dubbio che i sindaci della società capogruppo (tale è la CP_9
qualità rivestita da tutti gli appellanti), in relazione a condotte integranti gravi irregolarità di gestione riguardanti anche la società eterodiretta, rivestissero la predetta posizione di garanzia nei confronti
44 dei terzi, costituiti, nel caso specifico, secondo quanto previsto dall'art. 2497, commi 1 e 3, dai soci e dai creditori della società eterodiretta. Infatti, dalla lettura complessiva degli artt. 2403, 2403 bis
(ove, al comma 2, si fa espresso riferimento alle società controllate, categoria alla quale apparteneva partecipata al 100% da ), 2407, 2497 bis e 2497 ter c.c. si ricava che ai sindaci CP_1 CP_9
della controllante spetta anche accertare che le decisioni degli organi di amministrazione della controllante siano conformi ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale evitando nocumenti e/o danni a carico delle società controllate;
adempiendo il loro incarico con la professionalità e diligenza dovute in relazione alla natura del loro incarico, essi devono acquisire dall'organo amministrativo tutte le informazioni ritenute rilevanti per poter vigilare compiutamente sulle decisioni influenzate da un interesse di gruppo che devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione;
particolare importanza assumono le decisioni che presentino un interesse confliggente tra società controllante e controllata (va da sé, specialmente quelle relative alle operazioni più sensibili, di finanziamento o prestazione di garanzie infragruppo) nonché le direttive agli amministratori della controllata se appaiano pregiudizievoli per gli interessi della società controllata, pur apprezzando l'esistenza di eventuali vantaggi compensativi. Gli accertamenti svolti vanno annotati agli atti del collegio sindacale (art. 2403 bis, comma 3, c.c.) e, altresì, illustrati nella relazione ex art. 2428 c.c. che, corredando il bilancio della società, è conoscibile da parte dei terzi, tra cui i creditori della società controllata. Infine, a dimostrazione della posizione di garanzia dei sindaci nei confronti dei soci e creditori della società controllata, depone anche il disposto dell'art. 2409 c.c. che prevede il potere del collegio sindacale di promuovere l'intervento del Tribunale in caso di gravi irregolarità nella gestione anche “a una o più società controllate”; tale potere - dovere ha senso soltanto sul presupposto che l'attività di controllo del collegio sindacale, secondo quanto accennato, investa anche le società controllate.
18.5.3. Ne segue che, come ritenuto dal Tribunale, ex art. 2497 c.c., i sindaci della controllante sono responsabili nei confronti dei creditori sociali della controllata – per i quali, CP_9 CP_1
nel presente giudizio, agisce il – per le condotte omissive poste in essere in violazione CP_1
degli obblighi sopraindicati ed in concorso con quelle degli amministratori della (sul punto, CP_9
non risultano precedenti giurisprudenziali specifici;
si noti che, nella giurisprudenza penale, è stata affermata, a titolo di concorso omissivo di cui all'art. 40, comma 2, c.p., la responsabilità del sindaco della società controllante al 100% della società controllata fallita;
v. Cass. pen. 156/2021).
18.5.4. Alla luce di quanto appena esposto, non può affermarsi che la decisione del giudice di prime cure abbia comportato una indebita dilatazione della responsabilità dei sindaci della . CP_9
45 Il punto è, piuttosto, il contrario: gli appellanti mostrano di concepire il ruolo del collegio sindacale di una società, in buona sostanza, come del tutto indifferente rispetto alla esistenza o meno di società controllate, reputando che queste siano estranee all'attività di controllo e la vigilanza dello stesso, e così riducendo tutti i poteri di cui alle sopraindicate disposizioni a mere facoltà esercitabili ad libitum dal collegio sindacale. In tal modo, in contrasto con la disciplina legale, si svuoterebbero di contenuto gli obblighi dei sindaci e si traviserebbero le loro funzioni finendo per svilirle sino a renderle di fatto inutili.
19. Il secondo motivo del gravame di (Presidente del collegio sindacale della Controparte_4
, concernente l'errata valutazione della condotta dell'appellante, è infondato. CP_1
19.1. A riguardo, il giudice di prime cure, alla luce dell'art. 2407 c.c., in modo del tutto corretto, ha valutato le omissioni colpose dell'appellante e rispetto ad esse, con ragionamento controfattuale, il nesso eziologico con il danno cagionato alla attraverso l'Operazione RD, tenuto conto CP_1
anche delle risultanze della c.t.u. contabile (peraltro non oggetto di contestazione da parte dei c.t.p.; cfr. pp. 92-95 e 113-114; vol. III relazione tecnica) succintamente richiamate nella motivazione della sentenza gravata a cui, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia (v. su tutti gli anzidetti aspetti a pp.
32-33, 35-37.)
19.1.1. Ciò in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte (oltre alle sentenze nn. 28357/2020, 32397/2019 e 13517/2014 citate nella sentenza gravata, cfr., più di recente, anche
Cass. 27789/2024 <In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede
l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate. (Nella specie, la S.C., ha confermato la decisione di condanna al risarcimento del danno pronunciata in favore del fallimento, nei confronti del componente del collegio sindacale della s.r.l. che aveva disatteso i doveri derivanti dalla sua carica, omettendo la convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c., la denuncia al Tribunale ex art. 2409
c.c., nonché l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393, comma 3 c.c., pur a fronte di gravi irregolarità). >>).
19.1.2. Va poi tenuto conto che, in linea con i principi generali sulla responsabilità professionale, <In tema di azioni di responsabilità verso l'organo sindacale, spetta all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali
46 d'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso, e, una volta assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di dimostrare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la prevista gamma di atti (sollecitazioni, richieste, richiami, indagini) sino alle denunce alle autorità civile e penale.>>
(così Cass. 2350/2024).>>.
19.1.3. Non sfugge alla Corte che il Tribunale ha, altresì, inquadrato la responsabilità dei sindaci della – e, quindi, anche dell'appellante – ai sensi dell'art. 2497, comma 2, c.c. in CP_1 CP_4 contrasto con l'ambito di applicabilità soggettiva della norma (v. supra paragr. 18.2. e 18.3.), ma tale errore è privo di risvolti concreti essendo stata la medesima responsabilità vagliata principalmente ai sensi dell'art. 2407 c.c..
19.2. Ciò posto, l'appellante ha contrapposto alla ragionata valutazione del Tribunale argomenti non fondati né persuasivi.
19.3. La tesi per cui, non essendo (anche) sindaco della capogruppo , egli non si era CP_9
potuto avvedere della effettiva portata delle operazioni svolte dagli amministratori della in CP_1
relazione alla Operazione RD non coglie nel segno. Infatti, la grave irregolarità delle operazioni su cui l'appellante avrebbe dovuto vigilare, con la dovuta professionalità e diligenza, non era certamente legata (soltanto) ai successivi passaggi coinvolgenti la . Vengono in considerazione, come si CP_9
è illustrato in precedenza (v. paragr. 17.1.1.), numerosissime prelevamenti (in denaro senza apparente giustificazione;
in forza di mandati privi di causale;
a mezzo assegni “a me medesimo”) effettuati sistematicamente nell'arco di più anni (2005-2009) per un controvalore di € 24.063.201,80, senza che vi fosse adeguata giustificazione documentale. Si tratta, quindi, di una condotta, nel suo complesso, di per se stessa, in aperto contrasto con le più elementari regole di corretta gestione della società, ciò
a prescindere dalla circostanza che essa rilevava nell'ambito della Operazione RD che coinvolgeva anche le società Novafin e RD.
19.3.1. Dunque, appare chiara la negligenza dei sindaci i quali, come rilevato dal c.t.u., << … affermano che non hanno avuto evidenza di operazioni atipiche e/o inusuali (relazioni ai bilanci). È precisato altresì che dalle verifiche sono emersi, sia il rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, sia l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
(dichiarazioni del Presidente nelle assemblee di approvazione dei bilanci). Il collegio CP_4
sindacale riferisce in tutti i verbali di aver eseguito controlli a campione delle registrazioni contabili
e di averle trovate sempre regolarmente effettuate e rispondenti al contenuto dei documenti giustificativi. Dello stesso tenore sono le relazioni al bilancio, dove è dato atto di verifiche campionarie degli elementi probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del bilancio>>.
47 Tuttavia, ha evidenziato il c.t.u. che << Tutte queste affermazioni sottendono l'utilizzo di strumenti di controllo, l'esecuzione di plurimi accertamenti, che però dai verbali non risultano, come invece dovrebbero (art. 2403-bis/3 c.c.). In nessuna riunione è riportato un dettaglio, una descrizione delle operazioni di maggior rilievo esaminate, delle informazioni assunte e ricevute, un elemento analitico dei controlli eseguiti, come poteva essere ad esempio l'elenco degli oggetti e delle registrazioni contabili più importanti periodicamente osservate. Non è noto quali e quanti campioni siano stati selezionati, se questi erano significativi per il caso di specie, se questi abbiano riguardato principalmente registrazioni contabili di patrimonio, di liquidità, di costo o di ricavo.>>.
19.3.2.Ne segue che non possono che condividersi le successive considerazioni del c.t.u.: <<
Al cospetto, sembra che oggettivamente l'attività eseguita dai sindaci ed i loro giudizi di completa regolarità dell'amministrazione non possono essere riconosciuti. Verosimilmente, data la platealità
e la continuazione delle violazioni di a fronte dei profili di rischio premessi, non sono state CP_5
adottate procedure di controllo e di informazioni ad essi allineati. Il finanziamento Villa
Pini/Novafin, quello “vero”, “ordinario”, avveniva usualmente a mezzo bonifico, com'è normale tra società. La presenza nella relativa scheda contabile di centinaia di erogazioni in contanti (in mani di quindi era atipica e sospetta, sia rispetto alle parti che al rapporto. Ciò nonostante, in CP_5
cinque anni non sono state intercettate. Lo stesso campionamento riferito dal collegio sindacale richiedeva almeno un esame privilegiato per le registrazioni contabili di cassa e banche, magari selezionato per classi di operazioni: maggiori di euro n;
oppure n movimenti/trimestre, soprattutto con parti correlate;
o ancora uscite di denaro superiori al limite di legge di 12.500 euro.>>.
19.4. Né rileva che, a fronte delle predette operazioni, nella contabilità della le uscite CP_1
venissero registrate come finanziamenti a perché non vi era alcuna documentazione formale CP_9 che giustificasse tale annotazione, anche considerando l'entità del finanziamento via via crescente e il palese conflitto d'interessi dell'amministratore e la circostanza che, come ammette lo CP_5 stesso appellante, era la – e non certo la – che, quale società capofila, aveva anche CP_9 CP_1
il compito di finanziare le società del gruppo Senza considerare che non vi è stato alcuna CP_5
forma di monitoraggio e valutazione del suddetto finanziamento sempre più massiccio e che, inoltre, attraverso una minima attività di verifica della contabilità della società, anche solo sporadica, sarebbe stato possibile appurare che il denaro veniva prelevato personalmente dagli amministratori della CP_1
e non certo trasferite a titolo di finanziamento alla .
[...] CP_9
19.5. Infine, è stato già affrontato il tema dell'assenza di garanzie patrimoniali e/o di vantaggi compensativi per la (v. supra paragr. 17.1.2, 17.1.3 e 17.1.4) che avrebbe potuto e dovuto CP_1 essere vagliato dal collegio sindacale. L'affermazione relativa alla solidità patrimoniale del gruppo e
48 all'assenza di elementi che potessero far prevedere il suo tracollo finanziario nel 2010, oltre che smentita dagli accertamenti svolti dal c.t.u. in ordine all'anomala e crescente esposizione finanziaria della , risulta inconferente con l'addebito mosso al collegio sindacale della (che si CP_9 CP_1
ripete ha ad oggetto le predette irregolari condotte gestorie le quali depauperavano il patrimonio sociale e non la mancata previsione della crisi del gruppo e con la stessa sopraindicata tesi CP_5
dell'appellante (il quale si è professato all'oscuro delle vicende delle altre società del gruppo).
19.6. E', dunque, indubbio che l'appellante, insieme agli altri sindaci della non abbia CP_1 rilevato “una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità”; tali, per quanto detto, devono evidentemente valutarsi tutte le condotte gestorie sopra stigmatizzate. Un primo intervento si registra, peraltro in generale sulla crisi finanziaria, per la prima volta (in maniera debole e non incisiva) soltanto nel 2008 (dopo che vari alert vi erano stati già nell'anno precedente) e, quindi, nell'ottica in esame, in maniera del tutto tardiva e ormai inutile.
19.7. Infine, come ben evidenziato nella sentenza gravata – sul punto specifico, invero, neppure contestata dall'appellante – riprendendo le conclusioni del c.t.u., nella alternativa ipotesi del diligente adempimento degli obblighi dei sindaci, le disposizioni anomale degli amministratori sarebbero state riscontrate e, con ogni probabilità, i sindaci, esercitando i poteri informativi, ispettivi e interdittivi loro spettanti, avrebbero potuto disvelare il più ampio contesto dei movimenti di denaro e, quindi, la
“caparra RD”, il conflitto di interessi sottostante, nonché la destinazione delle risorse al di fuori del gruppo/sistema aziende sanitarie Villa Pini;
di talché, il collegio sindacale avrebbe potuto attivare tutti i propri mezzi di contrasto all'operazione, compresa in ultima istanza la denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c. (sul nesso eziologico rilevante ai sensi dell'art. 2407 c.c., oltre a Cass. 28357/2020 citata dal Tribunale, v. Cass. 24045/2021 <In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all'art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria.>>).
20. Sullo stesso tema dell'insussistenza della responsabilità professionale, è del pari infondato il terzo motivo del gravame di (revisore dei conti di ). Controparte_8 CP_9
49 20.1. Al contrario di quanto pare supporre l'appellante, il giudice di prime cure ha puntualmente evidenziato che, rispetto al collegio sindacale, il revisore legale dei conti ha obblighi di controllo più circoscritti, attinenti essenzialmente alla conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano la redazione e al controllo della corretta tenuta della contabilità (art. 14 d.lgs. 39/2010). Nell'ambito di tali obblighi rientra sia la verifica della veridicità del bilancio che la verifica della correttezza delle registrazioni contabili e dei relativi documenti giustificativi, attività quest'ultima che implica il controllo che le registrazioni siano fondate su elementi adeguati di supporto (fatture, contratti ecc.).
20.2. Ebbene, nella motivazione della sentenza gravata anche alla stregua delle risultanze della c.t.u. (cfr. pp. 101-103 nonché pp. 105-108 in risposta alle osservazioni dei c.t.p.; v. volume III della relazione), è sottolineato come le predette attività di controllo siano state svolte in modo insufficiente dall'appellante e, segnatamente, che all'adempimento diligente degli obblighi connessi alle sue funzioni avrebbe dovuto seguire un ben diverso giudizio sul bilancio e la segnalazione al collegio sindacale dei riscontri effettuati facendo emergere le anomalie dell'Operazione RD.
20.3. Va aggiunto che il c.t.u., a seguito di una indagine rigorosa e completa, ha analiticamente esposto, in modo logico e senza incorrere in errori di diritto, le carenze dell'attività di revisione dei conti svolta dall'appellante dal 2005 al 2010: negli atti di revisione, l'attività di verifica è riferita sempre ed esclusivamente per il suo esito in termini generali, senza indicazione degli strumenti utilizzati, degli oggetti osservati;
nei verbali è riferito del positivo controllo a campione delle registrazioni contabili, senza però alcuna indicazione delle registrazioni e dei documenti esaminati;
analogamente, quanto alle relazioni al bilancio, è dato genericamente atto di verifiche a campione degli elementi probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del bilancio;
ciò premesso, il rapporto di credito tra verso la società RD presentava degli elementi di allarme (alert; CP_9
cioè, tra gli altri, operazione con presenza di parti correlate in conflitto d'interesse con in più rapporto di coniugio degli unici soci e amministratori con firma disgiunta per il compimento di atti CP_9
riservati al C.d.A. eccetto quelli non delegabili;
assenza di formali deliberazioni); tali alert avrebbero potuto essere verificati attraverso semplici riscontri (richieste d'informazione e/o visure camerali) dai quali sarebbero emersi evidenti tutte le anomalie dell'operazione, incluso il divieto di assistenza finanziaria ex art. 2358 c.c.; è vero che la operazione interessava anche altre società, ma era incentrata proprio sulla nell'ambito della quale veniva posto in essere un segmento molto importante e CP_9
rivelatore del suo carattere strumentale;
del resto, il finanziamento da a RD non era CP_9
realizzato in ambito di gruppo (la RD, lo si è più volte rimarcato, non era tecnicamente una società del gruppo e il suo valore non era certo ininfluente per il giudizio sui bilanci tenendo conto CP_5
che, nei quattro bilanci 2005-2008, il patrimonio netto di si attestava tra i 5 e gli 8 milioni di CP_9
50 euro circa, sicché il credito verso la RD, che ammontava rispettivamente a 13, 16, 30 e 32 milioni di euro, era più che significativo e determinante per l'attendibilità dei bilanci e, pertanto, certamente, non poteva ritenersi soggetto alla casualità di un controllo a campione;
infine, l'operazione, sebbene significativa, è descritta nei bilanci in modo generico (“immobilizzazioni finanziarie: credito verso terzi”) ed è sempre mancata la motivazione del suo costante accrescimento (laddove, invece, per altre voci meno importanti la motivazione è sinteticamente presente) tenendo pure conto che il credito era a favore di una società non controllata e al di fuori del gruppo e che per finanziare il credito veniva ulteriormente aumentato il debito verso già notevole, tutte circostanze macroscopiche che CP_1
il diligente assolvimento della funzione di revisione contabile sarebbe certamente stato in grado di far emergere e portare a segnalare al collegio sindacale (su tutto quanto esposto, v. ibidem).
20.4. A tal punto, a confutazione delle doglianze dell'appellante – il quale in massima parte ha riproposto le osservazioni alla c.t.u. già avanzate in primo grado –, si aggiunge quanto segue:
a) non si tratta certamente di ascrivere all'appellante, a titolo di responsabilità omissiva, scelte gestionali errate, bensì atti gravemente in contrasto con principi di corretta gestione societaria, la cui irregolarità era palesemente evincibile dai bilanci e della contabilità della , se adeguatamente CP_9
esaminata e verificata dal revisore legale dei conti (che non è un generico terzo non qualificato, bensì un professionista che opera al servizio e all'interno della società), e che poteva essere ulteriormente appurata attraverso agevoli riscontri;
b) sulla “effettività” dell'operazione – la quale camuffava una condotta distrattiva altrettanto
“effettiva”– e sulla congruità del prezzo pattuito – dal che ne dovrebbe seguire, secondo l'appellante, il carattere non sospetto dell'operazione –, profili del tutto inconferenti rispetto al tema in esame, è sufficiente rinviare a quanto innanzi già evidenziato (v. supra paragr. 17.1.4. lett. c) e d));
c) rispetto alla impossibilità da parte dell'appellante di potere fornire elementi informativi in favore dei creditori sociali, si ribadisce che questi, segnalando le irregolarità agli organi di controllo in adempimento del proprio obbligo professionale, avrebbe fatto emergere il depauperamento in corso del patrimonio sia della che della così salvaguardando gli interessi della CP_9 CP_1 CP_9
e dei creditori sociali della CP_1
d) il profilo delle cause del fallimento della è estraneo al presente giudizio come si è CP_1
già avuto modo di rimarcare (sul punto, si rinvia supra al paragrafo 17.1.4. lett. f));
e) la circostanza che l'appellante fosse revisore contabile della e non della CP_9 CP_1 non significa che il medesimo non avesse una responsabilità verso i soci e i creditori di quest'ultima; responsabilità che, al ricorrere dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 2497 c.c. – che l'appellante neppure contesta –, deriva dal comma 2 della medesima disposizione (come illustrato nei CP_8
51 precedenti paragrafi 18.1, 18.2 e 18.3); ciò al di là del fatto che, come lucidamente esposto dal c.t.u., una partecipazione di controllo esprime pur sempre una quota del patrimonio della controllante sicché la revisione delle poste di bilancio attinenti una società controllata è sempre svolta nell'interesse della controllante (v. p. 107 della relazione, vol. III)
f) l'asserita correttezza dell'operazione di finanziamento nei bilanci – che, per quanto CP_9
si è innanzi detto, non può, peraltro, essere affermata – non toglie nulla al fatto che la stessa presentasse evidenti caratteristiche di sospetta irregolarità che avrebbero dovuto portare a dubitare della sua attendibilità, oltre al rilievo che le sottostanti operazioni registrate nelle scritture contabili della società, come si è detto, o non esistevano o presentavano vistose anomalie;
g) il ruolo di holding della società , ai presenti fini, è irrilevante anche perché la società CP_9
RD non era controllata dalla ed era estranea al gruppo a tacere della circostanza CP_9 CP_5
che, comunque, non vi era alcuna documentazione formale del finanziamento via via crescente, della assenza di garanzie del credito, del palese conflitto d'interessi degli amministratori e dell'assenza di alcuna forma di monitoraggio del finanziamento sempre più massiccio e di verifica della contabilità della società o di richiesta d'informazione al collegio sindacale o di acquisizione di visure camerali attraverso le quali sarebbe stato agevolmente possibile disvelare la palese irregolarità dell'operazione;
h) l'assunto della grandezza della società e/o del gruppo e della impossibilità di verificare le numerose operazioni eseguite non ha pregio sia alla luce di quanto esposto sul carattere macroscopico delle anomalie poste in essere sia della notevole dimensione economica della vicenda che, nell'arco di ben 5 anni, pur attraverso controlli a campione, l'avrebbe dovuto fare emergere l'irregolarità della operazione con riferimento alle ripetute e numerose operazioni contabili attraverso le quali era attuata, salvo che non si voglia affermare, in modo inaccettabile, che il controllo contabile sia impossibile in una realtà societaria di grandi dimensioni;
i) sulle asserite “ragionevoli finalità economiche del finanziamento di ” è solo il caso CP_9
di rinviare a quanto già innanzi esposto (v. paragrafo 17.1.4. lett. a) e b));
l) la contestazione dello squilibrio finanziario del credito della verso la società RD CP_9
(profilo, peraltro, che non escluderebbe le ulteriori criticità di cui si è detto) è fondata su dati parziali e decontestualizzati dei bilanci della società nonché su mere congetture a posteriori sulle scelte che gli amministratori della stessa avrebbero potuto adottare per coprire il massiccio debito nei confronti della società sul punto, oltre a rinviare a quanto sul tema già esposto (cfr. paragrafi 17.1.2., CP_1
17.1.4 e 17.2.1), si osserva che la distribuzione dei dividenti sulla base delle riserve di bilancio e della redditività delle società partecipate attraverso le quali poter poi attingere al credito bancario, come rilevato dal c.t.u. (v. pp. 69-70, vol. II della relazione), sono operazioni che non avrebbero avuto ad
52 oggetto, tenuto conto di quella che era l'entità dell'esposizione finanziaria della , risorse CP_9
ordinarie di facilmente e sicuramente disponibili ed, anzi, la loro disponibilità si presentava problematica;
a riguardo così si esprime il c.t.u. con rilievi non contestati dalla parte: << … Sembrano certe, però, alcune situazioni che ragionevolmente non lasciano ritenere le ipotesi avanzate dal c.t.p. come soluzioni “a portata di mano” e meno problematiche rispetto ad eventuali cessioni di asset patrimoniali. La distribuzione di dividendi dalle società a , da destinare poi alla riduzione CP_9
del debito di questa verso pur in presenza di riserve disponibili, avrebbe richiesto CP_1
l'esistenza di una corrispondente liquidità di sistema (80 milioni), fatta eccezione semmai per i soli dividendi provenienti proprio da la quale avrebbe potuto optare per la compensazione del CP_1
“dovuto” alla controllante con il proprio credito verso la stessa. C'è da considerare però CP_9
l'impossibilità “di fatto” di procedere nell'ambito delle società controllate (ma ciò vale per qualunque impresa) ad una riduzione sic et simpliciter delle risorse proprie dell'80% (questa all'incirca sarebbe stata la misura media nei casi di specie). Ne sarebbero risultati alterati i principali indicatori patrimoniali e finanziari, i quali avrebbero presentato imprese “viventi” unicamente sull'indebitamento, con i rating bancari tali da mettere in discussione anche la finanza esistente. Tant'è che, su un'operazione di distribuzione di dividendi è stata eseguita nel CP_1
2007, il cui obbligo di pagamento è stato estinto per compensazione con il credito vantato verso
, ma ciò è avvenuto limitatamente a 15 milioni (v. tab n.
6.5A p. 41). Dello stesso tenore, CP_9 appare anche l'altra ipotesi formulata dal c.t.p. In primis, possono immaginarsi le difficoltà generali che avrebbe trovato a “scaricare” sul sistema bancario un debito importante, rigido e CP_9 crescente come quello maturato verso L'accesso al mercato del credito è quasi CP_1
impossibile, soprattutto quando non è finalizzato a nuovi investimenti o allo sviluppo, se accanto ai valori patrimoniali non sono presenti evidenti elementi di solvibilità. D'altro canto, va osservato che la “capienza” del merito creditizio di , all'epoca, non era pari al “lordo” dei valori CP_9
patrimoniali in gioco. In ambito di gruppo, nel 2005 e nel 2006, le garanzie fideiussorie in essere erano pari ad oltre 300 milioni e le garanzie ipotecarie a 180 milioni ca. (v. conti d'ordine bilanci consolidati).>> (v. ibidem);
m) infine, ribadendo il principio affermato con riferimento ai sindaci (v. supra paragrafo 19.7), anche per il revisore legale dei conti – al quale, tuttavia, è attribuito, rispetto ai sindaci, soltanto il potere/dovere di esprimersi sul bilancio e di scambiare informazioni con il collegio sindacale (si consideri che l'obbligo di uno scambio, reciproco, incrociato e tempestivo, di informazioni tra revisore e sindaci è funzionale a rendere effettivo ed efficace l'esercizio complessivo delle funzioni di controllo della società) –, il giudizio controfattuale deve essere operato avendo riguardo, da un
53 lato, alla tempestività dell'obbligo di informazione delle irregolarità riscontrate nonché del possibile pregiudizio derivante dalla cattiva condotta degli amministratori, e dall'altro, alla conseguente determinazione della condizione legale per l'eliminazione o comunque attenuazione del danno conseguente alla mala gestio; nel caso di specie, è evidente che, se l'appellante avesse adempiuto il proprio obbligo di informazione in modo puntuale e completo, il collegio sindacale, adempiendo ai propri obblighi, avrebbe potuto esercitare i suoi poteri di ispezione, controllo, richiesta informazione e finanche di denuncia all'autorità giudiziaria ex art. 2409 c.c. al fine di impedire o attenuare gli effetti della cattiva condotta gestoria.
21. Vanno, ora, esaminati il quinto motivo di appello di , Parte_1 Parte_2
e (eredi di ) e di quello di Parte_3 Controparte_12 Controparte_2
nonché il quarto e il quinto motivo di appello di tutti concernenti Controparte_3 Controparte_8
la contestazione della misura della responsabilità solidale degli appellanti (stimata dal giudice di prime cure per nel 10%, per e nel 15% ciascuno e Controparte_12 CP_3 CP_2 CP_4
per nel 5%) e, per quanto concerne l'ultimo motivo di appello citato, pure il carattere solidale CP_8
della condanna.
22. I primi due motivi sono parzialmente fondati, mentre vanno disattesi gli ultimi due (ossia i motivi proposti da . Controparte_8
22.1. Il Tribunale ha così distribuito le quote di responsabilità tra i componenti degli organi di controllo: 10% (sindaco soltanto di ), 15% ciascuno Controparte_12 CP_9 Controparte_3
(sindaci sia di che di e Controparte_2 CP_9 CP_1 Controparte_4
(sindaco e 5% (revisore legale di ). CP_1 Controparte_8 CP_9
22.2. La ratio della distribuzione del peso della responsabilità tra i predetti soggetti – ossia la maggiore gravità della colpa dei sindaci sia di che o soltanto di e del CP_9 CP_1 CP_1
loro maggior contributo causale, rispetto alla posizione del sindaco o al revisore dei conti della sola
– risulta condivisibile in quanto logicamente fondata su una distinzione oggettiva indiscussa CP_9
e sulle relative implicazioni sopra ampiamente esaminate.
22.3. Tuttavia, nella determinazione delle quote, il giudice di prime cure ha finito per valutare come pari al 60% complessivo l'entità della responsabilità dei componenti degli organi di controllo, quindi addirittura maggiore di quella degli amministratori.
22.4. Tale apprezzamento appare incongruo e non proporzionato alla rilevanza della illustrata condotta degli amministratori. La Corte ritiene, invece, ragionevole ed equo ripartire egualmente la misura della responsabilità tra gli amministratori (50%) – tenuto conto della gravità della mala gestio
– e i soggetti componenti degli organi di controllo (50%) – dato il carattere macroscopico delle
54 irregolarità dei primi e potendosi affermare che, solo grazie alla non rilevazione e segnalazione delle stesse da parte dei secondi, la dannosa mala gestio poteva essere portata a termine –.
22.5. Pertanto, seguendo comunque la stessa ratio adottata dal Tribunale, la responsabilità tra gli appellati componenti degli organi di controllo – unici responsabili per cui il tema in esame è stato posto e discusso sia in primo grado che nel presente grado di appello – può essere così ripartita: 9%
, 12% ciascuno e , 5% (per un totale del 50%). Quanto CP_12 CP_3 CP_2 CP_4 CP_8
a quest'ultimo, alla luce della sopra illustrata gravità della colpa e del non trascurabile concorso nella causazione del danno, la misura della responsabilità non può essere stimata al di sotto del citato 5% determinato in misura corretta dal Tribunale. Il , pur non avendo proposto sul punto ora in CP_4
esame, un motivo di appello beneficia ex art. 336 c.p.c. dell'”effetto espansivo interno” della presente pronuncia sulla parte della sentenza di primo grado dipendente con quella come sopra modificata.
22.6. Resta da osservare che la responsabilità degli appellati, secondo i principi generali (artt.
1292 e ss. c.c.), ha carattere solidale avendo gli stessi, sebbene con ruoli non del tutto sovrapponibili, commesso il medesimo fatto lesivo e concorso a cagionare il medesimo danno il cui risarcimento è stato invocato dalla curatela fallimentare.
23. In conclusione, vanno accolti esclusivamente il quinto motivo di appello di Parte_1
, e (eredi di ) e il quinto di quello
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_12
di mentre tutti gli altri motivi degli appelli Controparte_2 Controparte_3
proposti vanno respinti.
24. Ne segue che, in parziale riforma della sentenza impugnata – che, per tutto il resto, s'intende confermata –, va così rettificata la ripartizione delle quote di responsabilità dei convenuti appellanti:
9% (ossia gli eredi , e , per 1/3 CP_12 Parte_1 Parte_2 Parte_3
ciascuno), 12% ciascuno e , 5% Quote di responsabilità – va CP_3 CP_2 CP_4 CP_8
da sé – rilevanti ai fini dell'accertamento di responsabilità di cui al capo 2) e delle condanne di cui ai capi 3) e 4) del dispositivo della sentenza gravata – che, come si ribadisce, sono confermati –.
24.1. La presente sentenza fa venire automaticamente meno, senza necessità sul punto di alcuna pronuncia, l'efficacia del provvedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, provvedimento avente carattere meramente interinale.
25. L'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v. ex multis, Cass. Ord. 6259/2014).
25.1. Non v'è alcun dubbio che le parti appellanti, in via principale ed incidentale, restano tutte soccombenti rispetto al appellato. Le domande di quest'ultimo risultano accolte, mentre CP_1
55 il limitatissimo accoglimento di alcuni gravami, sotto un unico e secondario profilo, non determina alcuna soccombenza reciproca rispetto alle parti che li hanno proposti. Neppure vi sono neppure concorrenti “gravi ed eccezionali motivi” ex sent. Corte Cost. 77/2018, per compensare, anche parzialmente, le spese di lite.
25.2. Dunque, non v'è alcuna ragione di modificare la regolazione delle spese del primo grado del giudizio, improntate alla soccombenza degli appellati-appellanti incidentali, e che, peraltro, sul quantum non sono state oggetto di alcuna doglianza.
25.3. Le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico solidale degli appellanti e si liquidano come in dispositivo sulla base della documentazione versata in atti, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate dal d.m. n. 147 del 13/8/2022, scaglione conforme al decisum, valori medi.
25.4. Nulla nel rapporto tra appellanti e e le compagnie di assicurazione indicate nella CP_9
epigrafe, meri litisconsorti processuali necessari, non costituitisi in giudizio.
26. Il rigetto integrale degli appelli incidentali proposti da Controparte_5 [...]
e da e da comporta l'applicazione Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4 Controparte_8
nei loro confronti della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012).
27. Infine, va respinta l'istanza ex art. 89 c.p.c. del Fallimento relativa agli scritti difensivi (in particolare, conclusionali) degli appellati – appellanti incidentale poiché Controparte_16 le espressioni “falso” e/o “grave falso” usate con riferimento alle affermazioni avversarie, pur non rappresentando un modello di stile professionale potendosi preferire formule equivalenti più misurate, non risultano né offensive (ricollegabili cioè all'intendo di offendere l'avversario) né sconvenienti
(eccedenti i limiti della corretta e decorosa manifestazione del pensiero).
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sugli appelli come sopra proposti, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto viene confermata, così decide:
1) determina nel 9% la misura della responsabilità solidale di (e per questi degli Controparte_12 eredi , e , ciascuno per la quota di Parte_1 Parte_2 Parte_3
1/3), nel 12% ciascuno quella di e Controparte_3 Controparte_2
, e nel 5% quella di Controparte_4 Controparte_8
2) condanna , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_3 Controparte_2
, e , in solido tra loro, al pagamento delle spese del
[...] Controparte_4 Controparte_8
56 presente giudizio in favore del che vengono liquidate Controparte_1 complessivamente in € 57.461,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, per compenso;
3) dichiara che gli appellanti incidentali e Controparte_5 Controparte_6 [...]
e sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo, CP_7 Controparte_4 Controparte_8
a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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