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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c.
nella causa 544/2024 RG
tra
- in persona del legale rappresentante pro tempore – corrente in Parte_1
Brescello (RE) – alla Via Alfieri nr.
1 - CF e P. IVA con l'avv. Maria A. P.IVA_1
Tedesco del foro di Parma
RICORRENTE
C O N T R O
– in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore – corrente in CP_1
ROMA (RM) – alla via Salaria nr. 229 – c.f. con gli Avv. Alessandro P.IVA_2
Nicolodi e Corrado Spaggiari
RESISTENTE
Nonché CONTRO
– con Controparte_2
sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma – sede Prov.
[...]
– nella persona del Direttore Legale Rappresentante pro tempore – corrente CP_3
in Reggio nell'Emila – alla via Fratelli Manfredi nr. 6 – c.f. . – convenuta P.IVA_3
contumace
FATTO E DIRITTO
Con ri corso deposit ato in cancell eri a diretto al gi udi ce del lavoro di l a ri corrent e, si oppone al la cart ell a CP_3 Controparte_4
di pagamento n. 095 2024 00085763 27 000 noti ficat a in dat a 16 april e
2024 emess a da de ll'i m port o di €. Controparte_2
610,88, per crediti contributi vi non versati ad e rel ativa a CP_1
sanzioni per l e annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
La contest a l a debenza di tal e somm a si a con ri guardo ad Pt_1
aspetti form ali (e specifi cam ent e la decadenz a dall 'iscri zi one a ruolo dei pret esi credi ti) sia nel m eri to, evi denziando, con una seri e di articol ate osservazioni in diritto e di allegazioni in fatto, come l'opponente sia priva dell e caratt eri stiche per essere inquadrat a gi uri dicam ent e tra l e soci et à di i ngegneri a.
Più speci fi camente evidenzi a come l a – come è Parte_1
chi aram ente evincibi le dal la visura della Cam era di C ommercio (doc. 2)
– ha per oggetto l'attività di consulenza ad aziende private e ad enti pubbl ici nei cam pi del condi zionamento, del riscaldam ento e del la refrigerazione;
lo svi luppo di studi di fatt ibilit à t ecni ca ed industri al e, la proget tazi one, la ricerca, lo svil uppo e l a veri fica di macchi ne industri ali , m a non è in al cun modo una soci et à di ingegneri a, bensì solo una srl.
L'attività della si est rinseca nella progettazione e Parte_1
sviluppo di cal daie e componenti di caldaie a gas: com ponenti che provvedono anche a produrre, svil uppando anche dei brevetti l e cui royalt y, sopratt utto negli ultim i anni, rappresent ano l a fo nt e princi pal e di reddito.
Dal la visura è alt resì evinci bil e – però – che nessun soci o del la soci et à è iscritto in al bi professi onali, né m ai l o è stat o se si fa eccezi one del signor che aveva t ent ato l a li bera professione subito dopo l a l aurea CP_5
– quindi più di 40 anni fa – per poi chiederne subito la cancellazione.
Pag. 2 di 9 Tanto dedotto, ha afferm at o l a m ancanza dei presuppost i ri chi est i dall'art. 46 d.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), non svolgendo la soci et à ricorrent e at tivit à professional e riconducibil e a quell a svolta da ingegneri ed architetti;
ha poi argomentato che ai fini dell'iscrizione ad rileva l'attività concretamente svolta, non essendo sufficiente CP_1
l'esame dell'oggetto sociale, da cui invece unicamente aveva CP_1 dedotto l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione.
Si è costituita ritualmente chiedendone il rigetto sulla base di una CP_1
differente lettura del dettato normativo e citando giurisprudenza di merito prevalente.
Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di discussione avvenuta con modalità cartolare il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
La domanda attrice non è fondata.
Preliminarmente si osserva la tempestività dell'opposizione, posto che dalla produzione della cartella opposta notificata via pec si evince che la notifica è avvenuta il 16/4/2024, di talchè il ricorso introduttivo, depositato in data 24 maggio 2024, è stato tempestivamente proposto rispetto alla scadenza del termine di legge di quaranta giorni dalla notificazione della cartella de quo, ai sensi dell'art. 24 quinto comma del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
Non è anzitutto fondata l'eccezione di decadenza svolta da con riguardo Pt_1
alle somme relative alle annualità dal 2015 al 2019, ai sensi dell'art. 251 lettera b) del
D.lgs.vo 46/1999, norma che prevede l'obbligo di iscrivere a ruolo le somme dovute per sanzioni, more ed interessi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica della contestazione per contributi omessi che, in quanto avvenuta con cartella di pagamento dell'aprile 2024, sarebbe tardiva.
Infatti l'art. 25 del D.Lgs.vo 26 febbraio 1999 n. 46, rubricato “termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”, dispone espressamente che i contributi “dovuti agli enti pubblici previdenziali” sono iscritti, a pena di decadenza: a) per i contributi non versati, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli
Pag. 3 di 9 uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Dalla lettura del testo della rubrica della norma e anche dalla lettura della stessa disposizione normativa, emerge che l'art. 25 del D. Lgs. n. 46/99 si riferisce e, dunque, risulta applicabile, solamente ai crediti degli enti pubblici previdenziali, mentre non è più, dal 1994, un Ente Pubblico ma un ente di diritto privato, CP_1
essendo stata trasformata in (v. D. Leg. vo 30 giugno 1994 n. 509). CP_6
Sul punto è concorde la gran parte della giurisprudenza di merito (da ultima C.d.A. FI, sez. lav. 24 novembre 2022 n. 770 citata anche dalla e -in fattispecie analoga, CP_7
trattandosi di anche la Corte Suprema. CP_8
Per altro va notato come nella fattispecie in oggetto non recuperi né CP_1
contributi né sanzioni su contributi ma esclusivamente la sanzione conseguente al mancato assolvimento dell'obbligo comunicativo, sicché in ogni caso la fattispecie sarebbe esclusa dalla norma invocata.
Venendo al merito della questione, va premesso che le società di ingegneria sono regolate, ratione temporis, dall'art. 46 D.leg.vo 18 aprile 2016 n. 50 che recita: “Si intendono per: ...b) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”.
Dispone poi l'art. 8 del D.M 2 dicembre 2016 n. 263: “Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.
Pag. 4 di 9 Le società di ingegneria pertanto sono costituite in forma di società di capitali ovvero di società cooperative, e sono composte da soci, anche non iscritti all'albo professionale degli ingegneri e/o degli architetti senza che sia previsto alcun limite all'apporto di capitale. Questo fa si che la compagine sociale possa essere composta anche, o esclusivamente, da soci apportatori di mero capitale, che non sono iscritti ad alcun albo professionale e che non forniscono alcun contributo professionale alla realizzazione delle attività della società, attività che possono quindi essere svolte mediante soggetti operanti come dipendenti o collaboratori, anche esterni e/o occasionali, e quindi non soci.
Quel che rileva, ai fini della costituzione di una società di ingegneria, è l'indicazione, nell'atto costitutivo, dello svolgimento di una delle attività indicate dall'art. 46 1° comma, lett. c) del D.leg.vo 18 aprile 2016 n. 50 (identica alla precedente, costituita dall'art. 90, comma 2°, lett. b) del D.leg.vo 12 aprile 2006) ossia: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
In applicazione di tale disposizione, l'art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza
INARCASSA (RGP) (v. doc. 4) recita: “ Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori devono comunicare tramite online, direttamente o mediante CP_1
intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni CP_1
fiscali non sono state presentate o sono negative... Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, CP_1
entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di ”. L'art. 52 dello stesso Regolamento precisa che: “Le società di CP_1
ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad ”. CP_1
Pag. 5 di 9 Quindi, ciò che rileva, ai fini della costituzione di una società di ingegneria, è il fatto oggettivo, che, nell'atto costitutivo, vi sia, appunto, l'indicazione dello svolgimento di una delle attività indicate dall'art. 46 D.leg.vo 18 aprile 2016 n. 50 sopra citato, ossia studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale e che la società di capitali, in quanto società “anonima”, possa agire utilizzando di volta involta l'ingegnere o l'architetto che sia necessario allo svolgimento dell'attività rientrante nell'oggetto sociale.
Inoltre, la normativa in oggetto non prevede che la società, per essere obbligatoriamente immatricolata nel suddetto registro speciale, debba anche effettivamente svolgere l'attività in oggetto.
Solo se poi si svolga effettivamente l'attività che produce contribuzione integrativa, sarà anche dovuto il pagamento del contributo integrativo.
Diversamente ragionando, non si capirebbe come mai l'obbligo per le società di ingegneria di invio della comunicazione annuale sia dovuto anche se le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o siano negative. È quindi evidente che detta condizione di mancato invio delle dichiarazioni fiscali presuppone che il predetto adempimento (invio della comunicazione, che presuppone a sua volta l'immatricolazione) sia dovuto anche da società di ingegneria che non svolgono effettivamente le attività ingegneristiche che pure hanno potenzialmente in oggetto, bastando appunto il verificarsi di questa or detta ultima condizione.
Ne consegue che le società di ingegneria, ai sensi dell'art.
2.1 RGP sono tenute ad immatricolarsi nei registri speciali delle ed a Parte_2 comunicare annualmente all' stessa il volume d'affari IVA Parte_3
complessivo, nonché la quota professionale dello stesso da assoggettare alla contribuzione integrativa, se esistente, ancorché la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata o sia pari a zero. L'assolvimento dell'obbligo comunicativo è quindi previsto dal RGP per tutte le società di ingegneria, a prescindere dall' effettivo esercizio dell'attività.
Qualora non vi siano redditi di tale natura, la società non sarà tenuta al versamento del contributo integrativo ad (avente peraltro mera natura di contributo di CP_1
Pag. 6 di 9 solidarietà categoriale, integralmente ripetibile, come è noto, dal Cliente cui viene posto a carico) altrimenti dovuto solo su detta attività professionale.
Nel caso in esame l'opponente ha tutte le caratteristiche per essere inquadrata giuridicamente tra le società di ingegneria, come si evince dall'oggetto sociale della stessa (v. doc. 31). Pt_1
Potendo per altro essa società svolgere le attività tipiche di tale soggetto anche attraverso collaboratori o dipendenti ingegneri e/o architetti, anche esterni e/o occasionali: infatti ciò che rileva ai fini dei rapporti con è la potenziale CP_1
possibilità di svolgere detta attività.
Non appare corretto il richiamo operato dalla ricorrente ai requisiti di cui all'art. 7 dello
Statuto , norma che disciplina la differente fattispecie dei soggetti, CP_1
ingegneri e architetti, persone fisiche, da iscrivere obbligatoriamente nei diversi ruoli previdenziali di , ai fini della costituzione di una posizione previdenziale CP_1
presso la stessa. CP_7
Del pari inconferente, rispetto alla presente fattispecie, è inoltre il richiamo alla disciplina delle società tra professionisti, tipo di società introdotto dall'art. 10 della L.
12 novembre 2011 n.183.
Tali ultime società, invero, possono essere costituite nella forma di società di persone,
Pag. 7 di 9 di capitali ovvero cooperative e sono caratterizzate dall'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e dall'ammissione in qualità di soci professionisti dei soli iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero per le sole prestazioni tecniche o per finalità di investimento di soggetti non professionisti.
In relazione agli obblighi previdenziali, ciascun socio delle società tra professionisti è assoggettato alle regole previdenziali della propria Cassa di riferimento e versa alla medesima i contributi previdenziali in proporzione alla rispettiva partecipazione societaria.
Nulla di tutto ciò ha a che vedere con le società di ingegneria.
Né si vede dunque quale problema possa avere ad essere immatricolata nei Pt_1
registri delle società di ingegneria di (pagando, se dovuta, la relativa CP_1
contribuzione integrativa) e ad inviare ogni anno la relativa comunicazione, anche se, per ipotesi, negativa.
Tale interpretazione ha trovato conferma nella sentenza del Tribunale del lavoro di
Bologna, 17 aprile 2019 n. 240 confermata dalla Corte d'Appello di Bologna 1° dicembre 2020 n. 449, decisioni cui si fa in questa sede espresso riferimento.
In senso conforme si vedano anche C.d.A. sez. lav. TS, 26 febbraio 2021 n. 14; TR lav.
MN sez. lav. 14 marzo 2023 n. 55; TR sez. lav. GE 29 settembre 2020 n. 421; TR sez. lav. RM 21 marzo 2022 n. 2530; TR sez. lav. MI 3 agosto 2022 n. 1856; C.d.A sez. Lav.
MI 21 febbraio 2024 n. 93.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, a fronte della non univocità del panorama giurisprudenziale di merito, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
a) Rigett a il ri corso
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
Reggio Emili a, 27/ 01/2025
Pag. 8 di 9 IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La società ha per oggetto: l'attività di consulenza ad aziende private ed enti pubblici nei campi del riscaldamento, del condizionamento e della refrigerazione;
lo sviluppo di studi di fattibilità tecnica ed industriale;
la progettazione, la ricerca, lo sviluppo e la verifica di macchine e componenti e di impianti di collaudo/verifica per il settore di riscaldamento e refrigerazione;
in tale ambito potrà' depositare brevetti o intraprendere tutte le iniziative previste dalla legge per la protezione di progetti industriali e dell'inventiva dell'ingegno e dell'intelletto; la produzione e la commercializzazione di macchine, componenti ed impianti per il settore del riscaldamento e della refrigerazione;
l'elaborazione di piani e progetti produttivi;
la fornitura di consulenze nel campo della gestione termica e del calore ambientale;
la fornitura di servizi nel campo della produzione costituiti da: coordinamento delle progettazioni, preventivazione, quadri economici, programmi lavori;
nel campo dell'impiantistica civile ed industriale: lo sviluppo di progetti, la realizzazione di studi per l'ottimizzazione dei consumi, per l'ottenimento del risparmio energetico e per l'economicità' di gestione;
l'assunzione della "gestione di calore" di impianti pubblici e privati;
la fornitura di studi ed analisi dei prototipi di impianti da immettere in produzione;
nel campo delle attività produttive: lo svolgimento di analisi, temporizzazione, ottimizzazione dei processi produttivi…”