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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 3 luglio
2024, con la concessione dei termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 2424/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore
(Na), Via E. Toti n. 25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Farina Lamberti, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
E
( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Eboli (Sa) - Loc. S. Cecilia, Viale Paestum n. 23, presso lo studio dell'avv.
Carmine Miele, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Controparte_1 in giudizio, innanzi all'ufficio del Giudice di Pace Roccadaspide, Parte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo), spiegando
[...] opposizione in relazione al credito consacrato nel ruolo esattoriale n. 6328/2016 e nella relativa cartella n.10020160028894466000 per l'importo di €77,44 derivante dal mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa all'annualità 2011.
A fondamento della domanda, l'opponente premetteva di avere avuto conoscenza del credito in questione unicamente a seguito del rilascio di estratto di ruolo a cura dell'agente della riscossione. Si doleva del mancato riscontro da parte dell' Parte_1
dell'istanza di annullamento in autotutela e, postulava la giurisdizione ordinaria,
[...] contestava l'estinzione del credito in ragione del decorso del termine di prescrizione triennale previsto per legge, assumendo come non notificata la cartella di pagamento.
Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, si costituiva il concessionario della riscossione il quale eccepiva la nullità della sentenza e deduceva, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda avverso un atto, quale l'estratto di ruolo, non autonomamente impugnabile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c., avendo l'opposta provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento, come risultava dalla documentazione prodotta.
Concludeva quindi per l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e, in ogni caso, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Con sentenza n.30/21, depositata il 25.01.2021, il Giudice di Pace di Roccadaspide accoglieva l'opposizione e dichiarava l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione non emergendo dalla documentazione versata in atti la notifica - tra l'anno di riferimento della tassa automobilistica (2011) e quello della cartella di pagamento
(2017) - di alcun atto interruttivo. Conseguentemente annullava la cartella di pagamento n. 10020160028894466000 sottesa al ruolo n.6328/2016, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 18.03.2021, l' Parte_1 impugnava la sopra indicata sentenza della quale chiedeva l'integrale riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Censurava la statuizione di primo grado: al riguardo – dedotta in primo luogo la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con l'ente impositore - evidenziava per un verso, come il giudice di prossimità avesse del tutto omesso la valutazione della documentazione prodotta in giudizio e delle deduzioni svolte da parte opposta;
per altro verso, ribadiva l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che negava la sussistenza di un interesse ad agire, ex art.100 c.p.c., con un'opposizione diretta avverso l'estratto di ruolo, pur essendo stata fornita valida prova della notifica della cartella di pagamento.
Con comparsa dell'1.07.2021, si costituiva in giudizio l'appellato il quale eccepiva, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per inesistenza e/o nullità insanabile della notifica dell'atto di appello sprovvisto di firma digitale in violazione dell'art. 15 c.p.c. e dell'art. 3-bis, comma 1, Legge n. 53/94. In proposito, rilevava come la copia dell'atto di appello (denominata appello.adiutore.866.pdf) notificata telematicamente risultasse priva di sottoscrizione digitale (pienamente equiparata, ai sensi del D. lgs n.82/2005, alla firma autografa).
In via gradata, eccepiva l'inammissibilità dell'appello anche per violazione degli artt.
342 e 348 bis c.p.c.; ribadiva la sussistenza dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e contestava l'infondatezza della pretesa violazione del contraddittorio non sussistendo litisconsorzio necessario con l'ente creditore quanto alle attività successive alla consegna del ruolo. Concludeva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità del gravame per i motivi illustrati ed in ogni caso per il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.07.2024 ed ivi trattenuta in decisione con concessione dei termini per gli scritti conclusionali;
scritti nei quali l'agente della riscossione formulava le proprie difese in ordine all'eccepita nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, predicandone l'infondatezza stante la regolare sottoscrizione della procura.
§ 2. Tanto premesso, l'appello è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare ed assorbente di ogni altra contestazione di rito e di merito deve, infatti, essere accolta l'eccezione di nullità insanabile della notifica dell'atto di appello sprovvisto della firma digitale, sollevata da parte appellata.
Invero, la firma digitale – al pari della sottoscrizione dell'atto analogico (c.d. cartaceo) ai sensi dell'art.
125 c.p.c. – costituisce requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione)”, in quanto “attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità di chi lo ha formato”, ossia il difensore munito di procura, pertanto “la relativa carenza non è sanabile”, con la conseguente “inammissibilità dell'appello principale proposto”. (Cassazione civile, sez. VI,
8.06.2017, n. 14338). Sul punto, giova precisare che la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dell'applicazione del D. Lgs. n° 82/2005
(C.A.D.) al processo civile, come normativamente previsto dall'art. 4, del D.L. n.
193/09 convertito con modificazioni dalla L. 24/10.
In materia di notificazione con modalità telematica, la “fonte primaria” è costituita dalla
L. n° 53/94, la quale all'art. 3-bis, comma 1, stabilisce che: “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici […]”.
Detta norma richiama implicitamente l'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (conosciuto come
Codice dell'Amministrazione Digitale), il quale al comma 1 afferma che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata […]”.
Alla luce di tali principi, anche considerando la tardività delle difese dell'appellante
(spiegate per la prima volta unicamente in sede di comparsa conclusionale), non può che concludersi nel senso sopra indicato.
A ben vedere, infatti, nel caso di specie l'appellante ha trasmesso via PEC al difensore del contribuente copia informatica dell'atto di appello, corredato dalla procura alle liti.
Tuttavia, a seguito di riscontro operato tramite i noti programmi software di verifica circa la presenza di firma digitale, è emersa la palese insussistenza, sull'atto di appello notificato, della necessaria firma digitale del difensore.
Sulla scorta di tali considerazioni, dato atto dell'irrilevanza della costituzione in giudizio dell'appellato (inidonea a sanare un vizio riconducibile alla giuridica inesistenza dell'atto), non può che essere dichiarata l'inammissibilità dello stesso atto processuale.
§ 3. Per quanto concerne le spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. n.55 del
2014 per le controversie di valore sino ad € 1.101,00.
La declaratoria di inammissibilità determina l'applicabilità dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115( nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, L.24 dicembre 2012, n.228), in forza del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale”.
Al riguardo la giurisprudenza è unanime nel precisare che allorquando la predetta norma nel prosieguo sancisce che il” giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito stesso”, deve essere interpretata tenendo conto che è estranea all'ambito della giurisdizione civile ordinaria l'accertamento ad origine della debenza del c.d. contributo unificato, o del versamento di un ulteriore importo a tale titolo (cd. doppio contributo). Ne segue che la prescrizione dettata dalla norma non deve essere letta nel senso che il giudice deve dichiarare anche se la parte sia, in concreto, tenuta oppure no al versamento del contributo. Tale accertamento spetta al funzionario di cancelleria, mentre ciò che si richiede al giudice è solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile come pronuncia di inammissibilità, di improcedibilità o come di “respingimento integrale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA l'inammissibilità dell'appello;
• CONDANNA parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, in favore dell'avv. Carmine Miele, dichiaratosi antistatario;
• DA' atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, laddove sia dovuto il pagamento del contributo.
Salerno, lì 28/11/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 3 luglio
2024, con la concessione dei termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 2424/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore
(Na), Via E. Toti n. 25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Farina Lamberti, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
E
( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Eboli (Sa) - Loc. S. Cecilia, Viale Paestum n. 23, presso lo studio dell'avv.
Carmine Miele, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Controparte_1 in giudizio, innanzi all'ufficio del Giudice di Pace Roccadaspide, Parte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo), spiegando
[...] opposizione in relazione al credito consacrato nel ruolo esattoriale n. 6328/2016 e nella relativa cartella n.10020160028894466000 per l'importo di €77,44 derivante dal mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa all'annualità 2011.
A fondamento della domanda, l'opponente premetteva di avere avuto conoscenza del credito in questione unicamente a seguito del rilascio di estratto di ruolo a cura dell'agente della riscossione. Si doleva del mancato riscontro da parte dell' Parte_1
dell'istanza di annullamento in autotutela e, postulava la giurisdizione ordinaria,
[...] contestava l'estinzione del credito in ragione del decorso del termine di prescrizione triennale previsto per legge, assumendo come non notificata la cartella di pagamento.
Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, si costituiva il concessionario della riscossione il quale eccepiva la nullità della sentenza e deduceva, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda avverso un atto, quale l'estratto di ruolo, non autonomamente impugnabile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c., avendo l'opposta provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento, come risultava dalla documentazione prodotta.
Concludeva quindi per l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e, in ogni caso, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Con sentenza n.30/21, depositata il 25.01.2021, il Giudice di Pace di Roccadaspide accoglieva l'opposizione e dichiarava l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione non emergendo dalla documentazione versata in atti la notifica - tra l'anno di riferimento della tassa automobilistica (2011) e quello della cartella di pagamento
(2017) - di alcun atto interruttivo. Conseguentemente annullava la cartella di pagamento n. 10020160028894466000 sottesa al ruolo n.6328/2016, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 18.03.2021, l' Parte_1 impugnava la sopra indicata sentenza della quale chiedeva l'integrale riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Censurava la statuizione di primo grado: al riguardo – dedotta in primo luogo la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con l'ente impositore - evidenziava per un verso, come il giudice di prossimità avesse del tutto omesso la valutazione della documentazione prodotta in giudizio e delle deduzioni svolte da parte opposta;
per altro verso, ribadiva l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che negava la sussistenza di un interesse ad agire, ex art.100 c.p.c., con un'opposizione diretta avverso l'estratto di ruolo, pur essendo stata fornita valida prova della notifica della cartella di pagamento.
Con comparsa dell'1.07.2021, si costituiva in giudizio l'appellato il quale eccepiva, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per inesistenza e/o nullità insanabile della notifica dell'atto di appello sprovvisto di firma digitale in violazione dell'art. 15 c.p.c. e dell'art. 3-bis, comma 1, Legge n. 53/94. In proposito, rilevava come la copia dell'atto di appello (denominata appello.adiutore.866.pdf) notificata telematicamente risultasse priva di sottoscrizione digitale (pienamente equiparata, ai sensi del D. lgs n.82/2005, alla firma autografa).
In via gradata, eccepiva l'inammissibilità dell'appello anche per violazione degli artt.
342 e 348 bis c.p.c.; ribadiva la sussistenza dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e contestava l'infondatezza della pretesa violazione del contraddittorio non sussistendo litisconsorzio necessario con l'ente creditore quanto alle attività successive alla consegna del ruolo. Concludeva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità del gravame per i motivi illustrati ed in ogni caso per il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.07.2024 ed ivi trattenuta in decisione con concessione dei termini per gli scritti conclusionali;
scritti nei quali l'agente della riscossione formulava le proprie difese in ordine all'eccepita nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, predicandone l'infondatezza stante la regolare sottoscrizione della procura.
§ 2. Tanto premesso, l'appello è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare ed assorbente di ogni altra contestazione di rito e di merito deve, infatti, essere accolta l'eccezione di nullità insanabile della notifica dell'atto di appello sprovvisto della firma digitale, sollevata da parte appellata.
Invero, la firma digitale – al pari della sottoscrizione dell'atto analogico (c.d. cartaceo) ai sensi dell'art.
125 c.p.c. – costituisce requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione)”, in quanto “attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità di chi lo ha formato”, ossia il difensore munito di procura, pertanto “la relativa carenza non è sanabile”, con la conseguente “inammissibilità dell'appello principale proposto”. (Cassazione civile, sez. VI,
8.06.2017, n. 14338). Sul punto, giova precisare che la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dell'applicazione del D. Lgs. n° 82/2005
(C.A.D.) al processo civile, come normativamente previsto dall'art. 4, del D.L. n.
193/09 convertito con modificazioni dalla L. 24/10.
In materia di notificazione con modalità telematica, la “fonte primaria” è costituita dalla
L. n° 53/94, la quale all'art. 3-bis, comma 1, stabilisce che: “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici […]”.
Detta norma richiama implicitamente l'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (conosciuto come
Codice dell'Amministrazione Digitale), il quale al comma 1 afferma che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata […]”.
Alla luce di tali principi, anche considerando la tardività delle difese dell'appellante
(spiegate per la prima volta unicamente in sede di comparsa conclusionale), non può che concludersi nel senso sopra indicato.
A ben vedere, infatti, nel caso di specie l'appellante ha trasmesso via PEC al difensore del contribuente copia informatica dell'atto di appello, corredato dalla procura alle liti.
Tuttavia, a seguito di riscontro operato tramite i noti programmi software di verifica circa la presenza di firma digitale, è emersa la palese insussistenza, sull'atto di appello notificato, della necessaria firma digitale del difensore.
Sulla scorta di tali considerazioni, dato atto dell'irrilevanza della costituzione in giudizio dell'appellato (inidonea a sanare un vizio riconducibile alla giuridica inesistenza dell'atto), non può che essere dichiarata l'inammissibilità dello stesso atto processuale.
§ 3. Per quanto concerne le spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. n.55 del
2014 per le controversie di valore sino ad € 1.101,00.
La declaratoria di inammissibilità determina l'applicabilità dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115( nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, L.24 dicembre 2012, n.228), in forza del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale”.
Al riguardo la giurisprudenza è unanime nel precisare che allorquando la predetta norma nel prosieguo sancisce che il” giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito stesso”, deve essere interpretata tenendo conto che è estranea all'ambito della giurisdizione civile ordinaria l'accertamento ad origine della debenza del c.d. contributo unificato, o del versamento di un ulteriore importo a tale titolo (cd. doppio contributo). Ne segue che la prescrizione dettata dalla norma non deve essere letta nel senso che il giudice deve dichiarare anche se la parte sia, in concreto, tenuta oppure no al versamento del contributo. Tale accertamento spetta al funzionario di cancelleria, mentre ciò che si richiede al giudice è solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile come pronuncia di inammissibilità, di improcedibilità o come di “respingimento integrale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA l'inammissibilità dell'appello;
• CONDANNA parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, in favore dell'avv. Carmine Miele, dichiaratosi antistatario;
• DA' atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, laddove sia dovuto il pagamento del contributo.
Salerno, lì 28/11/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco