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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/07/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1586
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In Nome del Popolo Italiano
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1586/2024 promossa da:
, C.F. e , C.F. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliati in alla Via Filippo Turati n°11/C, presso e nello studio dell'Avv. Nicola PERRINI Pt_2
( che li rappresenta e difende nel presente giudizio, C.F._3
RICORRENTE
contro
C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Alessandro Labellarte ( ) e con lo stesso elettivamente domiciliato in C.F._4 Pt_2 alla via Principe Amedeo n.26, presso l'Avvocatura Comunale;
Cod. Fisc./P. Iva , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante legale p.t. elettivamente domiciliato in alla via S. Jacini n.74, presso lo studio Pt_2 dell'Avv. Maria MENOLASCINA, cod. fisc. che lo rappresenta e difende giusta C.F._5 procura ad litem;
RESISTENTI
Fatto e diritto
Con Ricorso in opposizione alla stima ex art.54 DPR n.327/2001 notificato a mezzo Pec al CP_1
e all unitamente al decreto di fissazione
[...] Controparte_2 di udienza, e hanno proposto, dinnanzi a questa Corte di Appello, Parte_1 Parte_2 ricorso per l'opposizione alla stima dell'indennità di asservimento di suolo edificatorio per pubblica utilità, ex art.54 D.P.R. n.327/2001”, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, determinare la giusta ed equa indennità calcolata ai sensi delle vigenti norme di legge spettante ai ricorrenti a titolo di indennità di asservimento con riferimento alla porzione di suolo così come indicata in premessa;
2) Condannare il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore e CP_1
l in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 alla rifusione in favore del ricorrente, delle spese, competenze e onorari di causa”;
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno dedotto:
✓ di essere comproprietari di alcuni suoli siti in Ceglie del Campo - BA alla contrada Lipastini, contraddistinti in catasto terreni al foglio 21 p.lle 112, 114 e 115, aventi destinazione urbanistica C1- zona di espansione del PRG;
✓ che i suoli innanzi citati erano stati parzialmente sottoposti a decreto di asservimento n.
452/2024 notificato in data 07.8.2024, nonché del decreto di asservimento n. 457/2024 emanato a parziale rettifica del 452/2024 notificato in data 11.11.2024, “in relazione a lavori di costruzione, attraversamento e stazionamento permanente sotterraneo per la realizzazione e installazione di metanodotto e per questi, sottoposti allo stato a procedimento di asservimento di asservimento delle superfici interessate dall'attraversamento, con contestuale occupazione di aree”, per complessivi mq. 90;
✓ in particolare, l'asservimento in questione aveva interessato una superficie di mq. 31, la per la particella 112, una superficie di mq. 29 per la particella 114 ed una superficie di mq. 30 per la particella 115;
✓ che l'indennità di asservimento, valutata nel decreto di asservimento innanzi citato in €. 2,80 al mq, per un valore complessivo di €. 252,00 (di cui €. 85,87 per la p.lla 112; - €. 82.13 per la p.lla 114; - €. 84,00 per la p.lla 115), nonché l'indennità di occupazione temporanea quantificata in €. 0,02 per mq è stata contestata in quanto ritenuta “incongrua ed inaccettabile”. Sul punto i ricorrenti richiamavano la compravendita intervenuta nell'anno
2005 per la p.lla 113 del foglio 21, attigua a quelle di cui si discute, nonché l'intervenuta rettifica di valore di tale compravendita da parte dell'Ufficio Controparte_3 che aveva attribuito al bene compravenduto al prezzo di lire 25.000.000, un aumento di valore di lire 11.400.000. Richiamavano, altresì, una relazione di stima dei beni oggetto di causa effettuata da un consulente di parte che, alla data del 25.10.2006, dichiarava la vocazione edificatoria dei terreni in questione, quantificandone il relativo valore di mercati in €. 150,00 al mq.
Pertanto, i ricorrenti hanno ritenuto congruo e giusto attribuire all'indennità di asservimento il valore di €.200,00 al mq. con conseguente quantificazione dell'indennità per 90mq. in €. 18.000,00
(mq.90 x €. 200,00); ciò in quanto, le limitazioni derivanti dall'apposizione della servitù, conseguenti al decreto di asservimento, a loro giudizio, avrebbero limitato del tutto il loro diritto di proprietà e sottratto integralmente i suoli alla loro disponibilità.
Costituitisi in giudizio, il e l CP_1 Controparte_2 hanno impugnato e contestato la domanda dei ricorrenti ritenendola inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, rilevando, preliminarmente, la tardività e decadenza dell'opposizione proposta.
Questa Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio, per la discussione e decisione ex artt.350 bis e 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26.06.2025, con termini per note e repliche all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione Va premesso, in fatto che
✓ Con nota prot. 10734 del 23.04.2019 chiedeva al di avviare un Parte_3 CP_1 procedimento finalizzato alla realizzazione di opere necessarie a migliorare la rete del gas cittadino attraverso la realizzazione di lavori di estensione della rete gas metano in bassa e media pressione in Strada Monacelli e Torrente Baronale a Ceglie del Campo;
✓ Con nota prot. 117422 del 24/04/2022 la società chiedeva Controparte_2
l'avvio della procedura d'asservimento delle superfici interessate dall'attraversamento del realizzando metanodotto citato in bassa e media pressione in Strada Monacelli e Torrente
Baronale a Ceglie del Campo, compresa nell'Accordo Quadro “lavori estensione della rete gas metano e prestazioni accessorie nell'ambito del territorio comunale di – Lotto III”. Pt_2
In particolare, l'intervento riguardava la realizzazione di una nuova condotta per gas metano in media e bassa pressione (4^ specie) in località Ceglie del Campo (BA), da posarsi in apposito scavo dedicato, il cui tracciato interessa anche i terreni di proprietà dei ricorrenti.
✓ Il - soggetto preposto in forza del comma 2 dell'art. 52-sexies del DPR n.327 CP_1 del 2001 e s.m.i. ad esercitare le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, - provvedeva all'approvazione del progetto preliminare - definitivo dell'opera innanzi citata, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato alla procedura di asservimento con avviso pubblico numero 2021/160/00083.
✓ L'amministrazione con deliberazione C.C. n.55 del 09.08.2022, ai sensi Parte_4 dell'art.12 co.3 della L.R. n.3/2005 e s.m.i., ai soli fini urbanistici e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvava l'intervento relativo ai “Lavori di estensione della rete gas metano in bassa e media pressione in strada Monacelli e Torrente Baronale
Ceglie del Campo”.
✓ Con deliberazione del Consiglio Comunale di n. 89 del 28/11/2022, veniva approvato il Pt_2 progetto definitivo dei lavori innanzi indicati e contestualmente dichiarata la pubblica utilità dell'opera.
✓ Con atto del 16.03.2023 e del 24.03.2023, il delegava l CP_1 Controparte_2 per l'adempimento delle funzioni tecniche connesse alla procedura di
[...] asservimento di cui al DPR n. 327/2001 ss.mm.ii. e alla L.R. n. 3/2005 ss.mm.ii. essendo, la società Azienda Municipale Gas S.p.A – Retegas Bari, sia promotore, sia beneficiario della procedura in questione. Veniva nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell'opera
(di seguito RUP) l'ing. della società Persona_1 Controparte_2
✓ Il RUP dell'opera, con nota prot. n.350190 del 18/10/2023, trasmetteva il piano particellare d'esproprio adottato con la sopramenzionata deliberazione n. 89/22 e riportante l'elenco dei beni oggetto di asservimento per la realizzazione dell'opera prevista, la superficie da asservire (espressa in mq), il valore al mq, l'indennità di asservimento, nonché la superficie da occupare temporaneamente (non oggetto di asservimento) verificato dal progettista utile alla rettifica ex art. 17 del D.P.R. n.327/2001;
✓ Con nota prot. 438387 del 28/12/2023 parte ricorrente comunicava di non essere più proprietaria dell'immobile identificato al “Catasto Terreni” sez. Ceglie, FM 21, p.lla n. 113 di mq. 337 (superficie da asservire mq. 29), indicando l'effettivo proprietario.
✓ L' , in forza della delega citata sub.4, provvedeva - con atti Controparte_2 ricevuti dagli odierni ricorrenti in data 07.08.2024 - alla notifica del decreto di asservimento rep. n. 452/2024 del 16.07.2024 relativo alle superfici interessate dall'attraversamento del realizzando metanodotto, con contestuale occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio necessarie per l'esecuzione dei lavori.
✓ Con atto rep. n.457/2024 del 02.10.2024, si procedeva alla rettifica del decreto di asservimento n. 452 del 16.07.2024 con cui venivano corretti alcuni errori materiali presenti in tale atto, notificato agli stessi in data 12.11.2024 (doc_004).
✓ Nel decreto di asservimento venivano dapprima descritte le caratteristiche delle aree soggette a servitù e ad occupazione temporanea, con espressa indicazione dei criteri di determinazione del valore di tali aree, nonché quantificazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea.
Tanto premesso rileva la Corte che il decreto è inammissibile in quanto tardivamente proposto, in data 03.12.2024 e, dunque, oltre il termine di 30 gg. dalla notifica del decreto di asservimento n.
452 del 16.07.2024, intervenuta per i coniugi in data 07.08.2024. Parte_5
Val bene precisare che il decreto n.457/2024 – emanato a rettifica del decreto di asservimento n.
452/2024 – rappresenta un mero atto amministrativo di secondo grado a mezzo del quale la P.A., senza in alcun modo inficiarne la validità del decreto di asservimento n.452 del 16/7/24 intendeva correggere alcuni errori materiali presenti in tale atto.
E, infatti, con il decreto n.457/2024 il a posto rimedio ad un vizio di natura formale CP_1
e lo ha eliminato, riaffermando l'efficacia del provvedimento di primo grado, al fine di risolvere eventuali conflitti attuali o potenziali derivanti dai propri provvedimenti.
In concreto, nella fattispecie in questione, il testo del decreto n.457/2024 di rettifica del decreto n.452/2024 espressamente così recita: “ ….è stato rilevato un mero errore materiale nell'allegato A
(scheda n.14 di 15) parte integrante dello stesso dispositivo relativamente alla posizione 14 dove è riportato – che la superficie complessiva della particella n.1 è di 135 mq, mentre la superficie corretta della particella è di 587 mq;
- che la superficie della particella n.1 da asservire è di 3 mq, in luogo della corretta superficie da asservire di 135 mq…..DECRETA 1. di rettificare, per le ragioni predette, la scheda n.14 di 15 dell'Allegato A parte integrante del decreto definitivo numero di repertorio 452 del 16/07/2024……2. di confermare integralmente il decreto n.452 del 16/07/2024……”.
Il decreto n.457/2024 è infatti un atto di tipo conservativo e confermativo, privo di qualunque effetto demolitorio.
È quindi evidente che il decreto di rettifica n. 457/2024 non ha affatto modificato la quantificazione dell'indennità di asservimento indicata nel decreto n. 452/2024 e da tanto consegue la fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal cui successivamente ha CP_1 aderito anche l' posto che il termine per proporre l'opposizione Controparte_2 decorre dalla piena conoscenza degli atti ritenuti lesivi.
Tale termine per i e ha iniziato, nella specie, a decorrere dalla data di notifica del Pt_1 CP_1 decreto di asservimento n.452/2024, intervenuta in data 07.08.2024 cioè dal momento che gli odierni ricorrenti hanno avuto piena conoscenza del contenuto del decreto di asservimento e, quindi, della relativa indennità, rimasta invariata in sede di rettifica con il decreto n.457/2024.
La decisione è conforme ai principi affermati dalla Suprema Corte che ha sancito che il provvedimento ablativo costituisce il punto di riferimento, sia cronologico che giuridico, ai fini della determinazione degli effetti tipici di tale atto e, quindi, della determinazione del valore di mercato del bene medesimo e che non assume rilievo, per i fini sopra indicati, la mera integrazione del primo provvedimento allorché si tratti di una modifica meramente formale, che non incide - al di là dal nomen iuris utilizzato, di certo non vincolante - sulla validità e sull'efficacia traslativa del primo decreto – cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12700 del 2014 (ECLI:IT: CASS:2014:12700 CIV)- .
Decidendo in merito ai termini di impugnazione dei provvedimenti giudiziari la SC ha ripetutamente affermato che l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass., 27 marzo 2006, n. 6969; Cass., 7 dicembre 2004, n. 22933; Cass., 26 novembre 2008, n. 29189; Cass., 11 settembre 2009, n. 19668;
Cass. Ordinanza 10 marzo 2020, n. 6764).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed assorbita ogni altra doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in favore delle resistenti costituite, secondo i parametri di cui al DM 147/22 e succ. mod. (III scaglione, valori minimi in considerazione della modestia della questione trattata).
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando sulla opposizione alla stima proposta da e Parte_1 [...]
contro il e l Parte_2 CP_1 Controparte_2 dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, a favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese processuali, che liquida in E 1.984,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre iva, cna e ulteriori accessori.
Così deciso in Bari 15.07.2025.
Il Presidente est.
(Maria Mitola)
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In Nome del Popolo Italiano
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1586/2024 promossa da:
, C.F. e , C.F. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliati in alla Via Filippo Turati n°11/C, presso e nello studio dell'Avv. Nicola PERRINI Pt_2
( che li rappresenta e difende nel presente giudizio, C.F._3
RICORRENTE
contro
C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Alessandro Labellarte ( ) e con lo stesso elettivamente domiciliato in C.F._4 Pt_2 alla via Principe Amedeo n.26, presso l'Avvocatura Comunale;
Cod. Fisc./P. Iva , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante legale p.t. elettivamente domiciliato in alla via S. Jacini n.74, presso lo studio Pt_2 dell'Avv. Maria MENOLASCINA, cod. fisc. che lo rappresenta e difende giusta C.F._5 procura ad litem;
RESISTENTI
Fatto e diritto
Con Ricorso in opposizione alla stima ex art.54 DPR n.327/2001 notificato a mezzo Pec al CP_1
e all unitamente al decreto di fissazione
[...] Controparte_2 di udienza, e hanno proposto, dinnanzi a questa Corte di Appello, Parte_1 Parte_2 ricorso per l'opposizione alla stima dell'indennità di asservimento di suolo edificatorio per pubblica utilità, ex art.54 D.P.R. n.327/2001”, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, determinare la giusta ed equa indennità calcolata ai sensi delle vigenti norme di legge spettante ai ricorrenti a titolo di indennità di asservimento con riferimento alla porzione di suolo così come indicata in premessa;
2) Condannare il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore e CP_1
l in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 alla rifusione in favore del ricorrente, delle spese, competenze e onorari di causa”;
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno dedotto:
✓ di essere comproprietari di alcuni suoli siti in Ceglie del Campo - BA alla contrada Lipastini, contraddistinti in catasto terreni al foglio 21 p.lle 112, 114 e 115, aventi destinazione urbanistica C1- zona di espansione del PRG;
✓ che i suoli innanzi citati erano stati parzialmente sottoposti a decreto di asservimento n.
452/2024 notificato in data 07.8.2024, nonché del decreto di asservimento n. 457/2024 emanato a parziale rettifica del 452/2024 notificato in data 11.11.2024, “in relazione a lavori di costruzione, attraversamento e stazionamento permanente sotterraneo per la realizzazione e installazione di metanodotto e per questi, sottoposti allo stato a procedimento di asservimento di asservimento delle superfici interessate dall'attraversamento, con contestuale occupazione di aree”, per complessivi mq. 90;
✓ in particolare, l'asservimento in questione aveva interessato una superficie di mq. 31, la per la particella 112, una superficie di mq. 29 per la particella 114 ed una superficie di mq. 30 per la particella 115;
✓ che l'indennità di asservimento, valutata nel decreto di asservimento innanzi citato in €. 2,80 al mq, per un valore complessivo di €. 252,00 (di cui €. 85,87 per la p.lla 112; - €. 82.13 per la p.lla 114; - €. 84,00 per la p.lla 115), nonché l'indennità di occupazione temporanea quantificata in €. 0,02 per mq è stata contestata in quanto ritenuta “incongrua ed inaccettabile”. Sul punto i ricorrenti richiamavano la compravendita intervenuta nell'anno
2005 per la p.lla 113 del foglio 21, attigua a quelle di cui si discute, nonché l'intervenuta rettifica di valore di tale compravendita da parte dell'Ufficio Controparte_3 che aveva attribuito al bene compravenduto al prezzo di lire 25.000.000, un aumento di valore di lire 11.400.000. Richiamavano, altresì, una relazione di stima dei beni oggetto di causa effettuata da un consulente di parte che, alla data del 25.10.2006, dichiarava la vocazione edificatoria dei terreni in questione, quantificandone il relativo valore di mercati in €. 150,00 al mq.
Pertanto, i ricorrenti hanno ritenuto congruo e giusto attribuire all'indennità di asservimento il valore di €.200,00 al mq. con conseguente quantificazione dell'indennità per 90mq. in €. 18.000,00
(mq.90 x €. 200,00); ciò in quanto, le limitazioni derivanti dall'apposizione della servitù, conseguenti al decreto di asservimento, a loro giudizio, avrebbero limitato del tutto il loro diritto di proprietà e sottratto integralmente i suoli alla loro disponibilità.
Costituitisi in giudizio, il e l CP_1 Controparte_2 hanno impugnato e contestato la domanda dei ricorrenti ritenendola inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, rilevando, preliminarmente, la tardività e decadenza dell'opposizione proposta.
Questa Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio, per la discussione e decisione ex artt.350 bis e 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26.06.2025, con termini per note e repliche all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione Va premesso, in fatto che
✓ Con nota prot. 10734 del 23.04.2019 chiedeva al di avviare un Parte_3 CP_1 procedimento finalizzato alla realizzazione di opere necessarie a migliorare la rete del gas cittadino attraverso la realizzazione di lavori di estensione della rete gas metano in bassa e media pressione in Strada Monacelli e Torrente Baronale a Ceglie del Campo;
✓ Con nota prot. 117422 del 24/04/2022 la società chiedeva Controparte_2
l'avvio della procedura d'asservimento delle superfici interessate dall'attraversamento del realizzando metanodotto citato in bassa e media pressione in Strada Monacelli e Torrente
Baronale a Ceglie del Campo, compresa nell'Accordo Quadro “lavori estensione della rete gas metano e prestazioni accessorie nell'ambito del territorio comunale di – Lotto III”. Pt_2
In particolare, l'intervento riguardava la realizzazione di una nuova condotta per gas metano in media e bassa pressione (4^ specie) in località Ceglie del Campo (BA), da posarsi in apposito scavo dedicato, il cui tracciato interessa anche i terreni di proprietà dei ricorrenti.
✓ Il - soggetto preposto in forza del comma 2 dell'art. 52-sexies del DPR n.327 CP_1 del 2001 e s.m.i. ad esercitare le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, - provvedeva all'approvazione del progetto preliminare - definitivo dell'opera innanzi citata, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato alla procedura di asservimento con avviso pubblico numero 2021/160/00083.
✓ L'amministrazione con deliberazione C.C. n.55 del 09.08.2022, ai sensi Parte_4 dell'art.12 co.3 della L.R. n.3/2005 e s.m.i., ai soli fini urbanistici e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvava l'intervento relativo ai “Lavori di estensione della rete gas metano in bassa e media pressione in strada Monacelli e Torrente Baronale
Ceglie del Campo”.
✓ Con deliberazione del Consiglio Comunale di n. 89 del 28/11/2022, veniva approvato il Pt_2 progetto definitivo dei lavori innanzi indicati e contestualmente dichiarata la pubblica utilità dell'opera.
✓ Con atto del 16.03.2023 e del 24.03.2023, il delegava l CP_1 Controparte_2 per l'adempimento delle funzioni tecniche connesse alla procedura di
[...] asservimento di cui al DPR n. 327/2001 ss.mm.ii. e alla L.R. n. 3/2005 ss.mm.ii. essendo, la società Azienda Municipale Gas S.p.A – Retegas Bari, sia promotore, sia beneficiario della procedura in questione. Veniva nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell'opera
(di seguito RUP) l'ing. della società Persona_1 Controparte_2
✓ Il RUP dell'opera, con nota prot. n.350190 del 18/10/2023, trasmetteva il piano particellare d'esproprio adottato con la sopramenzionata deliberazione n. 89/22 e riportante l'elenco dei beni oggetto di asservimento per la realizzazione dell'opera prevista, la superficie da asservire (espressa in mq), il valore al mq, l'indennità di asservimento, nonché la superficie da occupare temporaneamente (non oggetto di asservimento) verificato dal progettista utile alla rettifica ex art. 17 del D.P.R. n.327/2001;
✓ Con nota prot. 438387 del 28/12/2023 parte ricorrente comunicava di non essere più proprietaria dell'immobile identificato al “Catasto Terreni” sez. Ceglie, FM 21, p.lla n. 113 di mq. 337 (superficie da asservire mq. 29), indicando l'effettivo proprietario.
✓ L' , in forza della delega citata sub.4, provvedeva - con atti Controparte_2 ricevuti dagli odierni ricorrenti in data 07.08.2024 - alla notifica del decreto di asservimento rep. n. 452/2024 del 16.07.2024 relativo alle superfici interessate dall'attraversamento del realizzando metanodotto, con contestuale occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio necessarie per l'esecuzione dei lavori.
✓ Con atto rep. n.457/2024 del 02.10.2024, si procedeva alla rettifica del decreto di asservimento n. 452 del 16.07.2024 con cui venivano corretti alcuni errori materiali presenti in tale atto, notificato agli stessi in data 12.11.2024 (doc_004).
✓ Nel decreto di asservimento venivano dapprima descritte le caratteristiche delle aree soggette a servitù e ad occupazione temporanea, con espressa indicazione dei criteri di determinazione del valore di tali aree, nonché quantificazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea.
Tanto premesso rileva la Corte che il decreto è inammissibile in quanto tardivamente proposto, in data 03.12.2024 e, dunque, oltre il termine di 30 gg. dalla notifica del decreto di asservimento n.
452 del 16.07.2024, intervenuta per i coniugi in data 07.08.2024. Parte_5
Val bene precisare che il decreto n.457/2024 – emanato a rettifica del decreto di asservimento n.
452/2024 – rappresenta un mero atto amministrativo di secondo grado a mezzo del quale la P.A., senza in alcun modo inficiarne la validità del decreto di asservimento n.452 del 16/7/24 intendeva correggere alcuni errori materiali presenti in tale atto.
E, infatti, con il decreto n.457/2024 il a posto rimedio ad un vizio di natura formale CP_1
e lo ha eliminato, riaffermando l'efficacia del provvedimento di primo grado, al fine di risolvere eventuali conflitti attuali o potenziali derivanti dai propri provvedimenti.
In concreto, nella fattispecie in questione, il testo del decreto n.457/2024 di rettifica del decreto n.452/2024 espressamente così recita: “ ….è stato rilevato un mero errore materiale nell'allegato A
(scheda n.14 di 15) parte integrante dello stesso dispositivo relativamente alla posizione 14 dove è riportato – che la superficie complessiva della particella n.1 è di 135 mq, mentre la superficie corretta della particella è di 587 mq;
- che la superficie della particella n.1 da asservire è di 3 mq, in luogo della corretta superficie da asservire di 135 mq…..DECRETA 1. di rettificare, per le ragioni predette, la scheda n.14 di 15 dell'Allegato A parte integrante del decreto definitivo numero di repertorio 452 del 16/07/2024……2. di confermare integralmente il decreto n.452 del 16/07/2024……”.
Il decreto n.457/2024 è infatti un atto di tipo conservativo e confermativo, privo di qualunque effetto demolitorio.
È quindi evidente che il decreto di rettifica n. 457/2024 non ha affatto modificato la quantificazione dell'indennità di asservimento indicata nel decreto n. 452/2024 e da tanto consegue la fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal cui successivamente ha CP_1 aderito anche l' posto che il termine per proporre l'opposizione Controparte_2 decorre dalla piena conoscenza degli atti ritenuti lesivi.
Tale termine per i e ha iniziato, nella specie, a decorrere dalla data di notifica del Pt_1 CP_1 decreto di asservimento n.452/2024, intervenuta in data 07.08.2024 cioè dal momento che gli odierni ricorrenti hanno avuto piena conoscenza del contenuto del decreto di asservimento e, quindi, della relativa indennità, rimasta invariata in sede di rettifica con il decreto n.457/2024.
La decisione è conforme ai principi affermati dalla Suprema Corte che ha sancito che il provvedimento ablativo costituisce il punto di riferimento, sia cronologico che giuridico, ai fini della determinazione degli effetti tipici di tale atto e, quindi, della determinazione del valore di mercato del bene medesimo e che non assume rilievo, per i fini sopra indicati, la mera integrazione del primo provvedimento allorché si tratti di una modifica meramente formale, che non incide - al di là dal nomen iuris utilizzato, di certo non vincolante - sulla validità e sull'efficacia traslativa del primo decreto – cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12700 del 2014 (ECLI:IT: CASS:2014:12700 CIV)- .
Decidendo in merito ai termini di impugnazione dei provvedimenti giudiziari la SC ha ripetutamente affermato che l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass., 27 marzo 2006, n. 6969; Cass., 7 dicembre 2004, n. 22933; Cass., 26 novembre 2008, n. 29189; Cass., 11 settembre 2009, n. 19668;
Cass. Ordinanza 10 marzo 2020, n. 6764).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed assorbita ogni altra doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in favore delle resistenti costituite, secondo i parametri di cui al DM 147/22 e succ. mod. (III scaglione, valori minimi in considerazione della modestia della questione trattata).
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando sulla opposizione alla stima proposta da e Parte_1 [...]
contro il e l Parte_2 CP_1 Controparte_2 dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, a favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese processuali, che liquida in E 1.984,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre iva, cna e ulteriori accessori.
Così deciso in Bari 15.07.2025.
Il Presidente est.
(Maria Mitola)