Articolo 16 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 gennaio 1976
Art. 16.
Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 , e' autorizzato il limite di impegno di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1976.
Le annualita' occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate al capitolo n. 5930 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1976 e fino al 2005.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976