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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/04/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 1256/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), con i proc. dom. Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Simone DI DIO e Giuseppe DI DIO, Via Divisione Julia, n. 5, Bergamo
- parte attrice - contro
(C.F.: ), con i proc. dom. Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Roberto BELLONI e Paolo VALT, Via Cesare Balbo, n. 4, Barlassina
- parte convenuta -
OGGETTO: bancario.
Alla volta della decisione ex art. 281 sexies c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per parte attrice:
In via principale e di merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni praticate dal nei Controparte_1 confronti di con specifico riferimento al tasso di interesse Parte_1 ultralegale debitorio non validamente pattuito, CMS, CDF e CIV, spese di tenuta conto, accertare l'usurarietà delle pattuizioni e l'usurarietà del tasso effettivo applicato per le ragioni esposte in atto, quantificando gli addebiti illegittimi al 20.03.2018, in relazione al c/c 132900, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dall'attrice;
- per l'effetto, condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 46.647,88 o la diversa somma, anche maggiore, accertata all'esito del giudizio per le causali descritte agli atti.
In via istruttoria:
…. omissis …. In ogni caso: con vittoria di competenze, spese anche peritali ed anticipazioni del presente procedimento, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie.
Per parte convenuta:
Nel merito in via principale: respingere tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti di Controparte_1 in quanto prescritte con riferimento alle competenze addebitate in conto corrente e
[...] pagate in data antecedente al 14/11/2013 e, comunque, infondate in fatto ed in diritto e non supportate sotto il profilo probatorio;
in via istruttoria:
…. omissis ….
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione datato 20.2.2024, notificato in pari data, Parte_1
(nel prosieguo, per brevità, ha convenuto in giudizio
[...] Pt_2 [...] nel prosieguo, per brevità, ), lamentando l'illegittima Controparte_1 CP_1 applicazione di interessi ultralegali non pattuiti in forma scritta sino al 20.6.2011, di interessi usurari (sotto il profilo oggettivo e soggettivo), di spese applicate sino al 27.12.2012 in assenza di pattuizione, di CMS (nulle perché non pattuite, nonché per difetto di causa) e di CDF-CIV
(invalidamente introdotte nel corso del rapporto).
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza in fatto e diritto di quanto CP_1 dedotto e argomentato da controparte, concludendo per il rigetto delle pretese avversarie.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott.ssa Chiara BINETTI); riassegnato il giudizio allo scrivente;
non percorribile la via bonaria (cfr. verbale udienza 11.7.2024); superflua attività istruttoria e fissata data per assumere la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (ordinanza riservata 25.11.2024); il 24.4.2025, il procedimento – previo deposito di note conclusive e su conclusioni rassegnate come in atti a PCT – è deciso ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
**************
Si premette che:
i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass.,
Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019);
ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo
(circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive / probatorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio pure in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del
18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti
(quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n.
7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass.,
Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
Prescrizione.
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione estintiva per l'arco di tempo sino al 14.11.2013
(essendo il primo atto interruttivo la domanda di mediazione depositata il 14.11.2023).
Parte attrice ha contestato la fondatezza dell'eccezione avversaria in base all'esistenza di un c.d. fido di fatto dal 2005.
Come risulta anche dalle argomentazioni delle difese delle parti, i precedenti di legittimità di interesse sul tema sono i seguenti:
- in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., Sez. U., Sent. n.
15895 del 13.6.2019);
- l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass., Sez. U., Sent. n. 24418 del 2.12.2010).
Quindi, in via di sintesi,
i) i versamenti possono essere considerati quali pagamenti, potendo così essere oggetto di ripetizione, qualora abbiano avuto lo scopo / effetto di uno spostamento patrimoniale a favore dell'Istituto di credito, vale a dire, in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo a cui non acceda un'apertura di credito a favore del correntista, ovvero in caso di versamenti che vadano a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; nelle ipotesi de quibus ai versamenti eseguiti dal cliente è da attribuire natura di pagamento, in quanto restituiscono alla importi di cui il cliente non aveva la legittima disponibilità, potendo così l'Istituto CP_2 di credito chiedere in ogni momento il ripianamento del passivo ex art. 1183 c.c.; da ciò, in relazione a rimesse di denaro di tal fatta, il cliente – lamentandone l'illegittimità – può avanzare immediatamente richiesta di ripetizione, cosicché la prescrizione inizia a decorrere sin dal momento del versamento;
ii) se il passivo non supera il limite dell'affidamento, i versamenti sono atti ripristinatori della provvista nella disponibilità del cliente;
cosicché essi non hanno lo scopo di soddisfare la pretesa della di ottenere la restituzione di somme utilizzate dal cliente, ma quello di CP_2 ampliare / ripristinare la misura del fido utilizzabile in futuro dal correntista;
da ciò consegue che vi può essere pagamento solo dopo che, conclusosi il rapporto, l'Istituto di credito chiede al correntista la restituzione del saldo finale (nel cui computo risultino ricompresi gli interessi ritenuti, in tesi, non dovuti), cosicché la prescrizione inizierà a decorrere solo dalla chiusura del rapporto;
iii) visto che la decorrenza della prescrizione è condizionata dal carattere solutorio (e non meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati dal cliente), essa matura sempre dalla data del pagamento qualora il conto sia in passivo senza concessione al cliente di un'apertura di credito, oppure i versamenti vadano a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne consegue che, eccepita dall'Istituto di credito la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito per decorso del termine decennale del pagamento, è onere del cliente provare la esistenza di un contratto di apertura di credito capace di qualificare il versamento in termini di ripristino della disponibilità accordata [sul punto, cfr. altresì Cass. Ord. n. 34997/2023: “Parimenti infondato è quanto sostenuto nel motivo con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere dalla prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927;
Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, l'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedono il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto”].
Nel caso di specie, come visto, la decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto è contestata sulla base della (riferita) esistenza di c.d. fido di fatto dal 2005 (cfr. pagg. 1 e ss. della memoria ex art. 171 ter c.p.c. . Pt_2
Al riguardo, ferma la genericità della deduzione circa l'esistenza di “affidamento di fatto”, ad avviso del giudicante è il concetto stesso ad essere inidoneo allo scopo: infatti, ai fini della individuazione delle rimesse aventi natura ripristinatoria, l'esistenza di affidamenti va provata per iscritto e non con elementi indiretti (estratti conto, saldo di conto corrente, CMS, etc.).
Infatti, come fatto presente da precedenti giurisprudenziali, condivisi dal giudicante:
- “Eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale di pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata … e che sposti per quel versamento l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto(Cass. n.9462 del 22/5/2020;Cass. n.27704 del 30/10/2018).
L'esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali spese di gestione fido o revisione fido” (Corte App. Torino n. 184/2021);
- “Tale affermazione si fonda, invero, su un presupposto non condivisibile, e cioè l'esistenza di uno stabile affidamento a valere su detto conto (per importi, oltretutto, necessariamente variabili, corrispondenti al massimo valore di volta in volta raggiunto dall'esposizione) si ricaverebbe in via di fatto dalla disamina degli estratti conto. Deve al riguardo ritenersi, in senso contrario, che la prova del fido debba essere fornita tramite il documento costitutivo, ossia il contratto di apertura di credito, e non anche con prove indirette, ossia quegli indizi utili a dare comunque contezza dell'esistenza e dell'entità dell'affidamento. L'irrilevanza del c.d. fido di fatto è stata, d'altra parte, affermata più volte dalla Corte di Cassazione, che a più riprese ha avuto modo di osservare come la tolleranza degli sconfinamenti da parte della banca non integri una manifestazione di volontà idonea a superare le clausole pattuite dalle parti, perché
l'aspettativa originata dal fatto che l'istituto di credito paghi anche quando l'esposizione creditoria superi il limite del fido concesso, non è di diritto, ma di mero fatto, ed è pertanto priva di giuridica rilevanza (cfr. Cass. civ., sez. 1, 10.2.2024, n. 2477; cfr. altresì Cassazione sez. 1, sentenza n. 8160 del 28.7.1999, Rv. 529036 - 01: L'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario che, solo, può giustificare la non immediata esigibilità, da parte della banca, del saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto, come i precedenti pagamenti di assegni, che sono da considerare, in linea di principio, alla stregua di concessioni discrezionalmente accordate caso per caso)” (Corte App. Venezia n. 14/2023). Né, in senso contrario alla tesi di parte attrice, si può ritenere che il saldo contabile su cui verificare il carattere (solutorio o rispristinatorio) delle rimesse debba essere epurato dagli addebiti illegittimi per nullità della relativa pattuizione (cfr. pagg. 5 e ss. della memoria ex art. 171 ter c.p.c. . Pt_2
Infatti, come fatto presente da precedenti giurisprudenziali, condivisi dal giudicante:
- “ … diversamente ragionando, si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato, ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più – cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile – ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto, inammissibilmente, l'operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e l'effettivamente dovuto” (Corte App. Torino 17/11/2020);
- “ … va ancora rilevato che il saldo iniziale dal quale effettuare il ricalcolo del conto va individuato … nel saldo esposto dalla e non già nel saldo rettificato con espunzione di CP_2 tutti gli addebiti illegittimi intervenuti nel periodo prescritto;
assumere, infatti, quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi e relativi al periodo precedente verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo” (Corte App. Torino n. 205/2017);
- “… il Tribunale ribadisce, pur prendendo atto della recentissima pronuncia Cass. civ. 9141/2020, di continuare a ritenere preferibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica della prescrizione debba essere effettuata sul saldo banca e non sul saldo rettificato;
come rilevato dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza 27 febbraio 2014 n. 401, la prescrizione del credito ha per oggetto il pagamento indebito, con la conseguenza che nel caso in cui i conteggi vengano effettuati sui saldi ricalcolati, cioè depurati delle competenze illegittimamente addebitate dalla si verrebbe di fatto a rendere inoperante l'istituto della CP_2 prescrizione la cui finalità è appunto quella di impedire la ripetizione del pagamento indebito prescritto” (Trib. Torino n. 205/2017);
- “… va osservato che l'ipotesi ricostruttiva prospettata dall'attrice, volta ad utilizzare un saldo depurato dalle competenze illegittime nella verifica in ordine al carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse, comporta una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime e si risolve, pertanto, in una modifica del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritturate dalla Banca nel tempo. Operando in tal modo si verrebbe a creare una realtà apparente ed artificiale – corrispondente a come il conto avrebbe dovuto essere senza le annotazioni illegittime – che tuttavia mai è esistita;
e si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla CP_2
e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione”
(Trib. Padova n. 318/2021);
- “ … quanto alla questione del saldo banca / saldo ricalcolato anche nel periodo coperto da prescrizione, l'orientamento già espresso da questa Corte in precedenti pronunce (per es. Corte Appello Venezia, sentenza 3074/2019) è a favore dell'utilizzo del saldo banca;
in effetti, depone a favore di tale soluzione la considerazione che la prescrizione precluderebbe ogni valutazione in ordine al periodo da lei coperto, per dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici;
depurare in prima battuta il conto delle annotazioni illegittime (anche se in forza del principio per cui un atto nullo non produce effetti) corrisponderebbe a riscriverlo, con elusione del limite della prescrizione dell'azione di ripetizione. Tuttavia, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata nel senso di riconoscere valore al saldo ricalcolato (Cass.
Ordinanza n.9141 del 19/05/2020), con una pronuncia che, invero, non ha dato compiutamente conto delle ragioni di tale scelta rispetto ai diffusi orientamenti di merito a favore del saldo banca” (Corte App. Venezia n. 2680/2020).
D'altro canto, anche la Corte di Cassazione ha evidenziato quanto segue:
“… Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (Cass., Sez. 1, Ord. n. 9756 dell'11.4.2024).
Tassi debitori ultralegali.
La voce de qua è relativa all'arco temporale sino al 20.6.2011, avendo videnziato Pt_2 che “la regolarità di pattuizione contrattuale per i tassi a debito per le aperture di credito si ha solamente a far data dal 20.06.2011” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). Quindi, sono in contestazione unicamente i tassi debitori applicati in conto corrente dall'avvio del rapporto (11.10.2205) al 20.6.2011; cosicché, richiamato quanto sopra esposto in punto di prescrizione, la domanda in esame ricade integralmente nel lasso di tempo della maturata prescrizione, con conseguente rigetto di ogni pretesa vantata a tale titolo da Pt_2
RA (oggettiva e soggettiva). ha invocato il superamento oggettivo del tasso soglia di usura in 19 trimestri (tra il Pt_2
31.3.2009 ed il 31.12.2013); l'usura soggettiva, invece, si sarebbe integrata in 13 trimestri
(tra il 31.3.2006 ed il 30.9.2015).
Al riguardo, in primis, va evidenziato che – già in comparsa di costituzione e CP_1 risposta (cfr. pagg. 8 e ss.) – ha fatto presente che la formula matematica utilizzata per la verifica dell'usurarietà non è conforme a quella risultante dalle Istruzioni della Banca d'Italia.
A fronte della specifica contestazione di parte convenuta (avendo pure trascritto CP_1 in comparsa la formula matematica utilizzata da diversa da quella delle predette Pt_2
Istruzioni: cfr. pagg. 8 e 9 cit.), la società attrice ha semplicemente ribadito di aver applicato la “formula di Banca d'Italia” (cfr. pag. 9 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), senza però fornire alcuna spiegazione circa l'obiettiva differenza della formula utilizzata dal proprio consulente rispetto a quella di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia; da ciò, la genericità della controdeduzione, dovendosi così concludere nel senso che la relazione tecnica di parte ha utilizzato una metodologia di calcolo difforme da quella delle Istruzioni della Banca centrale. Quanto al fatto che la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata muovendo dalla formula di calcolo di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia, in tal senso si è espressa la Corte di legittimità (“… Al riguardo, infatti, pur senza voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della Banca d'Italia, rimane comunque il fatto che criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che la Banca d'Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro / Banca d'Italia per rilevare trimestralmente il Tegm applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente. Ed infatti, il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il
TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso (per il principio cfr. Cass. 12965/2016; Cass. 22270/16)” [Cass.,
Sez. 3, Ord. 25.6-19.11.2024]).
Stante il fatto che la consulenza tecnica di parte muove da presupposti errati, il profilo relativo all'applicazione di tassi usurari è privo di qualsiasi concreto elemento di riscontro (anche indiziario) e da ciò l'inammissibilità della richiesta di ammissione di CTU, avente carattere c.d. “esplorativo”. Quanto, poi, all'usura “soggettiva”, fanno difetto – sul piano della deduzione, prima ancora della pur necessaria prova (con relativo onere gravante sul soggetto che afferma la natura usuraria degli interessi) – i presupposti di tale figura, vale a dire:
i) la sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri in modo significativo il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari);
ii) la condizione di difficoltà economica / finanziaria in cui si sarebbe trovata di cui Pt_2
avrebbe in mala fede approfittato. CP_1
Spese di tenuta del conto corrente.
Detta voce è relativa all'arco temporale sino al 27.12.2012 (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione); cosicché, richiamato quanto sopra esposto in punto di prescrizione, la domanda in esame ricade integralmente nel lasso di tempo di maturata prescrizione, con conseguente rigetto di ogni pretesa vantata a tale titolo da Pt_2
Commissione di massimo scoperto.
Circa la c.m.s., parte attrice ha lamentato l'assenza di pattuizione contrattuale scritta e il difetto di causa.
Fermi gli effetti di cui alla prescrizione estintiva per l'arco temporale sopra indicato (al riguardo, si rileva che la relazione tecnica di parte attrice evidenzia addebiti per c.m.s. dal 31.12.2005 al 30.6.2009), entrambi i profili di doglianza invocati dalla difesa attorea sono comunque infondati.
Infatti, in punto di previsione per iscritto, dall'art. 7 del contratto di conto corrente prodotto agli atti risulta l'applicazione di una commissione di massimo scoperto per utilizzo in assenza di fido in misura dell'1,000%, precisato altresì che “viene applicata a condizione che, nel trimestre in esame, si registri uno scoperto (saldo liquido dare del conto) di almeno tre giorni consecutivi e calcolata, comunque, sulla punta massima di scoperto rilevata, anche per un solo giorno, nello stesso trimestre”; quanto, poi, alla (invocata) nullità per assenza di “causa”, come già fatto presente nella giurisprudenza di merito, la c.m.s. è il “corrispettivo che la riceve CP_2 per il fatto di tenere a disposizione del cliente per un certo periodo una certa somma, indipendentemente dal fatto che il cliente la prelevi effettivamente o meno” (Corte d'Appello Milano n. 55/2016); nonché, “è infondata, altresì, la contestazione degli addebiti per CMS per mancanza di causa in quanto, anche prima della riforma attuata col DL n. 185/2008 e legge di conversione n. 2/2009, la previsione della CMS trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo” (Trib.
Milano n. 11710/2016).
Commissione di disponibilità fondi e commissione di istruttoria veloce.
Al riguardo, è sufficiente osservare che nell'atto di citazione i è limitata a richiamare Pt_2 genericamente la disciplina legislativa che ha introdotto tali commissioni, concludendo – in modo parimenti del tutto generico – nel senso che “nel caso di specie, la CDF e la CIV non sono state correttamente pattuite né introdotte” (cfr. pagg. 10-12 dello scritto introduttivo). Né, a fronte dell'articolata replica sul punto specifico di (cfr. pagg. 14-15 della CP_1 comparsa di costituzione e risposta), ha precisato alcunché, leggendosi a pag. 11 Pt_2 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. solo: “ ha applicato illegittimamente CP_1 anche la Commissione di Disponibilità Fondi e la Commissione di Istruttoria Veloce”. L'assoluta genericità e l'assenza di qualsiasi argomentazione riferita specificatamente al rapporto dedotto in giudizio conducono al rigetto della domanda attorea pure con riferimento alla CDF ed alla CIV.
**************
Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna di parte attrice a rifonderle a quella convenuta per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, il fatto che si è tenuta una sola udienza in presenza e l'attività processuale svolta, precisato che, ex art. 4, c.
1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 cit. sia la fase “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione e al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. senza svolgimento di attività istruttoria), sia per la “fase decisionale” (stante l'obiettiva semplificazione della fase de qua dovuta alla superfluità di attività istruttoria, con giudizio definibile allo stato degli atti, semplificazione confermata pure dal fatto che la causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e che gli scritti conclusivi si sono rivelati ripetitivi di tesi e argomentazioni già esposte negli atti introduttivi e nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti;
- rigetta tutte le domande azionate da parte attrice nei confronti di quella convenuta;
- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite a quella convenuta, liquidando a tale titolo l'importo di € 5.260,50 per compensi professionali, oltre oneri / accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 24 aprile 2025 il Giudice
Nicola GRECO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 1256/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), con i proc. dom. Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Simone DI DIO e Giuseppe DI DIO, Via Divisione Julia, n. 5, Bergamo
- parte attrice - contro
(C.F.: ), con i proc. dom. Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Roberto BELLONI e Paolo VALT, Via Cesare Balbo, n. 4, Barlassina
- parte convenuta -
OGGETTO: bancario.
Alla volta della decisione ex art. 281 sexies c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per parte attrice:
In via principale e di merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni praticate dal nei Controparte_1 confronti di con specifico riferimento al tasso di interesse Parte_1 ultralegale debitorio non validamente pattuito, CMS, CDF e CIV, spese di tenuta conto, accertare l'usurarietà delle pattuizioni e l'usurarietà del tasso effettivo applicato per le ragioni esposte in atto, quantificando gli addebiti illegittimi al 20.03.2018, in relazione al c/c 132900, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dall'attrice;
- per l'effetto, condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 46.647,88 o la diversa somma, anche maggiore, accertata all'esito del giudizio per le causali descritte agli atti.
In via istruttoria:
…. omissis …. In ogni caso: con vittoria di competenze, spese anche peritali ed anticipazioni del presente procedimento, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie.
Per parte convenuta:
Nel merito in via principale: respingere tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti di Controparte_1 in quanto prescritte con riferimento alle competenze addebitate in conto corrente e
[...] pagate in data antecedente al 14/11/2013 e, comunque, infondate in fatto ed in diritto e non supportate sotto il profilo probatorio;
in via istruttoria:
…. omissis ….
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione datato 20.2.2024, notificato in pari data, Parte_1
(nel prosieguo, per brevità, ha convenuto in giudizio
[...] Pt_2 [...] nel prosieguo, per brevità, ), lamentando l'illegittima Controparte_1 CP_1 applicazione di interessi ultralegali non pattuiti in forma scritta sino al 20.6.2011, di interessi usurari (sotto il profilo oggettivo e soggettivo), di spese applicate sino al 27.12.2012 in assenza di pattuizione, di CMS (nulle perché non pattuite, nonché per difetto di causa) e di CDF-CIV
(invalidamente introdotte nel corso del rapporto).
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza in fatto e diritto di quanto CP_1 dedotto e argomentato da controparte, concludendo per il rigetto delle pretese avversarie.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott.ssa Chiara BINETTI); riassegnato il giudizio allo scrivente;
non percorribile la via bonaria (cfr. verbale udienza 11.7.2024); superflua attività istruttoria e fissata data per assumere la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (ordinanza riservata 25.11.2024); il 24.4.2025, il procedimento – previo deposito di note conclusive e su conclusioni rassegnate come in atti a PCT – è deciso ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
**************
Si premette che:
i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass.,
Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019);
ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo
(circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive / probatorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio pure in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del
18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti
(quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n.
7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass.,
Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
Prescrizione.
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione estintiva per l'arco di tempo sino al 14.11.2013
(essendo il primo atto interruttivo la domanda di mediazione depositata il 14.11.2023).
Parte attrice ha contestato la fondatezza dell'eccezione avversaria in base all'esistenza di un c.d. fido di fatto dal 2005.
Come risulta anche dalle argomentazioni delle difese delle parti, i precedenti di legittimità di interesse sul tema sono i seguenti:
- in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., Sez. U., Sent. n.
15895 del 13.6.2019);
- l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass., Sez. U., Sent. n. 24418 del 2.12.2010).
Quindi, in via di sintesi,
i) i versamenti possono essere considerati quali pagamenti, potendo così essere oggetto di ripetizione, qualora abbiano avuto lo scopo / effetto di uno spostamento patrimoniale a favore dell'Istituto di credito, vale a dire, in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo a cui non acceda un'apertura di credito a favore del correntista, ovvero in caso di versamenti che vadano a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; nelle ipotesi de quibus ai versamenti eseguiti dal cliente è da attribuire natura di pagamento, in quanto restituiscono alla importi di cui il cliente non aveva la legittima disponibilità, potendo così l'Istituto CP_2 di credito chiedere in ogni momento il ripianamento del passivo ex art. 1183 c.c.; da ciò, in relazione a rimesse di denaro di tal fatta, il cliente – lamentandone l'illegittimità – può avanzare immediatamente richiesta di ripetizione, cosicché la prescrizione inizia a decorrere sin dal momento del versamento;
ii) se il passivo non supera il limite dell'affidamento, i versamenti sono atti ripristinatori della provvista nella disponibilità del cliente;
cosicché essi non hanno lo scopo di soddisfare la pretesa della di ottenere la restituzione di somme utilizzate dal cliente, ma quello di CP_2 ampliare / ripristinare la misura del fido utilizzabile in futuro dal correntista;
da ciò consegue che vi può essere pagamento solo dopo che, conclusosi il rapporto, l'Istituto di credito chiede al correntista la restituzione del saldo finale (nel cui computo risultino ricompresi gli interessi ritenuti, in tesi, non dovuti), cosicché la prescrizione inizierà a decorrere solo dalla chiusura del rapporto;
iii) visto che la decorrenza della prescrizione è condizionata dal carattere solutorio (e non meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati dal cliente), essa matura sempre dalla data del pagamento qualora il conto sia in passivo senza concessione al cliente di un'apertura di credito, oppure i versamenti vadano a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne consegue che, eccepita dall'Istituto di credito la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito per decorso del termine decennale del pagamento, è onere del cliente provare la esistenza di un contratto di apertura di credito capace di qualificare il versamento in termini di ripristino della disponibilità accordata [sul punto, cfr. altresì Cass. Ord. n. 34997/2023: “Parimenti infondato è quanto sostenuto nel motivo con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere dalla prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927;
Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, l'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedono il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto”].
Nel caso di specie, come visto, la decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto è contestata sulla base della (riferita) esistenza di c.d. fido di fatto dal 2005 (cfr. pagg. 1 e ss. della memoria ex art. 171 ter c.p.c. . Pt_2
Al riguardo, ferma la genericità della deduzione circa l'esistenza di “affidamento di fatto”, ad avviso del giudicante è il concetto stesso ad essere inidoneo allo scopo: infatti, ai fini della individuazione delle rimesse aventi natura ripristinatoria, l'esistenza di affidamenti va provata per iscritto e non con elementi indiretti (estratti conto, saldo di conto corrente, CMS, etc.).
Infatti, come fatto presente da precedenti giurisprudenziali, condivisi dal giudicante:
- “Eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale di pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata … e che sposti per quel versamento l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto(Cass. n.9462 del 22/5/2020;Cass. n.27704 del 30/10/2018).
L'esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali spese di gestione fido o revisione fido” (Corte App. Torino n. 184/2021);
- “Tale affermazione si fonda, invero, su un presupposto non condivisibile, e cioè l'esistenza di uno stabile affidamento a valere su detto conto (per importi, oltretutto, necessariamente variabili, corrispondenti al massimo valore di volta in volta raggiunto dall'esposizione) si ricaverebbe in via di fatto dalla disamina degli estratti conto. Deve al riguardo ritenersi, in senso contrario, che la prova del fido debba essere fornita tramite il documento costitutivo, ossia il contratto di apertura di credito, e non anche con prove indirette, ossia quegli indizi utili a dare comunque contezza dell'esistenza e dell'entità dell'affidamento. L'irrilevanza del c.d. fido di fatto è stata, d'altra parte, affermata più volte dalla Corte di Cassazione, che a più riprese ha avuto modo di osservare come la tolleranza degli sconfinamenti da parte della banca non integri una manifestazione di volontà idonea a superare le clausole pattuite dalle parti, perché
l'aspettativa originata dal fatto che l'istituto di credito paghi anche quando l'esposizione creditoria superi il limite del fido concesso, non è di diritto, ma di mero fatto, ed è pertanto priva di giuridica rilevanza (cfr. Cass. civ., sez. 1, 10.2.2024, n. 2477; cfr. altresì Cassazione sez. 1, sentenza n. 8160 del 28.7.1999, Rv. 529036 - 01: L'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario che, solo, può giustificare la non immediata esigibilità, da parte della banca, del saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto, come i precedenti pagamenti di assegni, che sono da considerare, in linea di principio, alla stregua di concessioni discrezionalmente accordate caso per caso)” (Corte App. Venezia n. 14/2023). Né, in senso contrario alla tesi di parte attrice, si può ritenere che il saldo contabile su cui verificare il carattere (solutorio o rispristinatorio) delle rimesse debba essere epurato dagli addebiti illegittimi per nullità della relativa pattuizione (cfr. pagg. 5 e ss. della memoria ex art. 171 ter c.p.c. . Pt_2
Infatti, come fatto presente da precedenti giurisprudenziali, condivisi dal giudicante:
- “ … diversamente ragionando, si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato, ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più – cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile – ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto, inammissibilmente, l'operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e l'effettivamente dovuto” (Corte App. Torino 17/11/2020);
- “ … va ancora rilevato che il saldo iniziale dal quale effettuare il ricalcolo del conto va individuato … nel saldo esposto dalla e non già nel saldo rettificato con espunzione di CP_2 tutti gli addebiti illegittimi intervenuti nel periodo prescritto;
assumere, infatti, quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi e relativi al periodo precedente verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo” (Corte App. Torino n. 205/2017);
- “… il Tribunale ribadisce, pur prendendo atto della recentissima pronuncia Cass. civ. 9141/2020, di continuare a ritenere preferibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica della prescrizione debba essere effettuata sul saldo banca e non sul saldo rettificato;
come rilevato dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza 27 febbraio 2014 n. 401, la prescrizione del credito ha per oggetto il pagamento indebito, con la conseguenza che nel caso in cui i conteggi vengano effettuati sui saldi ricalcolati, cioè depurati delle competenze illegittimamente addebitate dalla si verrebbe di fatto a rendere inoperante l'istituto della CP_2 prescrizione la cui finalità è appunto quella di impedire la ripetizione del pagamento indebito prescritto” (Trib. Torino n. 205/2017);
- “… va osservato che l'ipotesi ricostruttiva prospettata dall'attrice, volta ad utilizzare un saldo depurato dalle competenze illegittime nella verifica in ordine al carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse, comporta una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime e si risolve, pertanto, in una modifica del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritturate dalla Banca nel tempo. Operando in tal modo si verrebbe a creare una realtà apparente ed artificiale – corrispondente a come il conto avrebbe dovuto essere senza le annotazioni illegittime – che tuttavia mai è esistita;
e si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla CP_2
e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione”
(Trib. Padova n. 318/2021);
- “ … quanto alla questione del saldo banca / saldo ricalcolato anche nel periodo coperto da prescrizione, l'orientamento già espresso da questa Corte in precedenti pronunce (per es. Corte Appello Venezia, sentenza 3074/2019) è a favore dell'utilizzo del saldo banca;
in effetti, depone a favore di tale soluzione la considerazione che la prescrizione precluderebbe ogni valutazione in ordine al periodo da lei coperto, per dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici;
depurare in prima battuta il conto delle annotazioni illegittime (anche se in forza del principio per cui un atto nullo non produce effetti) corrisponderebbe a riscriverlo, con elusione del limite della prescrizione dell'azione di ripetizione. Tuttavia, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata nel senso di riconoscere valore al saldo ricalcolato (Cass.
Ordinanza n.9141 del 19/05/2020), con una pronuncia che, invero, non ha dato compiutamente conto delle ragioni di tale scelta rispetto ai diffusi orientamenti di merito a favore del saldo banca” (Corte App. Venezia n. 2680/2020).
D'altro canto, anche la Corte di Cassazione ha evidenziato quanto segue:
“… Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (Cass., Sez. 1, Ord. n. 9756 dell'11.4.2024).
Tassi debitori ultralegali.
La voce de qua è relativa all'arco temporale sino al 20.6.2011, avendo videnziato Pt_2 che “la regolarità di pattuizione contrattuale per i tassi a debito per le aperture di credito si ha solamente a far data dal 20.06.2011” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). Quindi, sono in contestazione unicamente i tassi debitori applicati in conto corrente dall'avvio del rapporto (11.10.2205) al 20.6.2011; cosicché, richiamato quanto sopra esposto in punto di prescrizione, la domanda in esame ricade integralmente nel lasso di tempo della maturata prescrizione, con conseguente rigetto di ogni pretesa vantata a tale titolo da Pt_2
RA (oggettiva e soggettiva). ha invocato il superamento oggettivo del tasso soglia di usura in 19 trimestri (tra il Pt_2
31.3.2009 ed il 31.12.2013); l'usura soggettiva, invece, si sarebbe integrata in 13 trimestri
(tra il 31.3.2006 ed il 30.9.2015).
Al riguardo, in primis, va evidenziato che – già in comparsa di costituzione e CP_1 risposta (cfr. pagg. 8 e ss.) – ha fatto presente che la formula matematica utilizzata per la verifica dell'usurarietà non è conforme a quella risultante dalle Istruzioni della Banca d'Italia.
A fronte della specifica contestazione di parte convenuta (avendo pure trascritto CP_1 in comparsa la formula matematica utilizzata da diversa da quella delle predette Pt_2
Istruzioni: cfr. pagg. 8 e 9 cit.), la società attrice ha semplicemente ribadito di aver applicato la “formula di Banca d'Italia” (cfr. pag. 9 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), senza però fornire alcuna spiegazione circa l'obiettiva differenza della formula utilizzata dal proprio consulente rispetto a quella di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia; da ciò, la genericità della controdeduzione, dovendosi così concludere nel senso che la relazione tecnica di parte ha utilizzato una metodologia di calcolo difforme da quella delle Istruzioni della Banca centrale. Quanto al fatto che la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata muovendo dalla formula di calcolo di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia, in tal senso si è espressa la Corte di legittimità (“… Al riguardo, infatti, pur senza voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della Banca d'Italia, rimane comunque il fatto che criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che la Banca d'Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro / Banca d'Italia per rilevare trimestralmente il Tegm applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente. Ed infatti, il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il
TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso (per il principio cfr. Cass. 12965/2016; Cass. 22270/16)” [Cass.,
Sez. 3, Ord. 25.6-19.11.2024]).
Stante il fatto che la consulenza tecnica di parte muove da presupposti errati, il profilo relativo all'applicazione di tassi usurari è privo di qualsiasi concreto elemento di riscontro (anche indiziario) e da ciò l'inammissibilità della richiesta di ammissione di CTU, avente carattere c.d. “esplorativo”. Quanto, poi, all'usura “soggettiva”, fanno difetto – sul piano della deduzione, prima ancora della pur necessaria prova (con relativo onere gravante sul soggetto che afferma la natura usuraria degli interessi) – i presupposti di tale figura, vale a dire:
i) la sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri in modo significativo il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari);
ii) la condizione di difficoltà economica / finanziaria in cui si sarebbe trovata di cui Pt_2
avrebbe in mala fede approfittato. CP_1
Spese di tenuta del conto corrente.
Detta voce è relativa all'arco temporale sino al 27.12.2012 (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione); cosicché, richiamato quanto sopra esposto in punto di prescrizione, la domanda in esame ricade integralmente nel lasso di tempo di maturata prescrizione, con conseguente rigetto di ogni pretesa vantata a tale titolo da Pt_2
Commissione di massimo scoperto.
Circa la c.m.s., parte attrice ha lamentato l'assenza di pattuizione contrattuale scritta e il difetto di causa.
Fermi gli effetti di cui alla prescrizione estintiva per l'arco temporale sopra indicato (al riguardo, si rileva che la relazione tecnica di parte attrice evidenzia addebiti per c.m.s. dal 31.12.2005 al 30.6.2009), entrambi i profili di doglianza invocati dalla difesa attorea sono comunque infondati.
Infatti, in punto di previsione per iscritto, dall'art. 7 del contratto di conto corrente prodotto agli atti risulta l'applicazione di una commissione di massimo scoperto per utilizzo in assenza di fido in misura dell'1,000%, precisato altresì che “viene applicata a condizione che, nel trimestre in esame, si registri uno scoperto (saldo liquido dare del conto) di almeno tre giorni consecutivi e calcolata, comunque, sulla punta massima di scoperto rilevata, anche per un solo giorno, nello stesso trimestre”; quanto, poi, alla (invocata) nullità per assenza di “causa”, come già fatto presente nella giurisprudenza di merito, la c.m.s. è il “corrispettivo che la riceve CP_2 per il fatto di tenere a disposizione del cliente per un certo periodo una certa somma, indipendentemente dal fatto che il cliente la prelevi effettivamente o meno” (Corte d'Appello Milano n. 55/2016); nonché, “è infondata, altresì, la contestazione degli addebiti per CMS per mancanza di causa in quanto, anche prima della riforma attuata col DL n. 185/2008 e legge di conversione n. 2/2009, la previsione della CMS trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo” (Trib.
Milano n. 11710/2016).
Commissione di disponibilità fondi e commissione di istruttoria veloce.
Al riguardo, è sufficiente osservare che nell'atto di citazione i è limitata a richiamare Pt_2 genericamente la disciplina legislativa che ha introdotto tali commissioni, concludendo – in modo parimenti del tutto generico – nel senso che “nel caso di specie, la CDF e la CIV non sono state correttamente pattuite né introdotte” (cfr. pagg. 10-12 dello scritto introduttivo). Né, a fronte dell'articolata replica sul punto specifico di (cfr. pagg. 14-15 della CP_1 comparsa di costituzione e risposta), ha precisato alcunché, leggendosi a pag. 11 Pt_2 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. solo: “ ha applicato illegittimamente CP_1 anche la Commissione di Disponibilità Fondi e la Commissione di Istruttoria Veloce”. L'assoluta genericità e l'assenza di qualsiasi argomentazione riferita specificatamente al rapporto dedotto in giudizio conducono al rigetto della domanda attorea pure con riferimento alla CDF ed alla CIV.
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Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna di parte attrice a rifonderle a quella convenuta per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, il fatto che si è tenuta una sola udienza in presenza e l'attività processuale svolta, precisato che, ex art. 4, c.
1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 cit. sia la fase “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione e al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. senza svolgimento di attività istruttoria), sia per la “fase decisionale” (stante l'obiettiva semplificazione della fase de qua dovuta alla superfluità di attività istruttoria, con giudizio definibile allo stato degli atti, semplificazione confermata pure dal fatto che la causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e che gli scritti conclusivi si sono rivelati ripetitivi di tesi e argomentazioni già esposte negli atti introduttivi e nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti;
- rigetta tutte le domande azionate da parte attrice nei confronti di quella convenuta;
- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite a quella convenuta, liquidando a tale titolo l'importo di € 5.260,50 per compensi professionali, oltre oneri / accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 24 aprile 2025 il Giudice
Nicola GRECO