Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 22/05/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di omologazione di accordo di separazione nella causa promossa con ricorso congiunto da nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_1
Località Alevragi, snc interno 3, codice fiscale , rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'Avv. Luigi Manca del Foro di Milano (codice fiscale – PEC CodiceFiscale_2
, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Milano, Email_1
alla via Albricci n. 9, in forza di procura speciale ad litem ex art. 83, n.3 c.p.c.,
e nata a [...] il [...] ed ivi residente nel vico IV Don Bosco n. 2, CP_1
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Gemma Demuro del Foro CodiceFiscale_3
di NU (codice fiscale – PEC , ed CodiceFiscale_4 Email_2
Oggetto: ricorso congiunto per separazione ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Svolgimento del processo
I ricorrenti, con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., iscritto in data 24.12.2024, premesso che:
a) e si sono uniti in matrimonio con rito concordatario il 26 ottobre Parte_1 CP_1
2013 in NU. L'unione è stata annotata nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune
al n. 9, Parte 2, Serie A, Anno 2013. Allegato 1.
b) Dall'unione è nato il figlio che alla data di redazione del ricorso ha 11 anni ed Persona_1
è iscritto all'Istituto Comprensivo di NU, prima classe della scuola secondaria di primo grado
(scuola media) per l'a.s. 2024/2025.
c) I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
d) Ormai da tempo i coniugi non vivono più un'unione affettiva e sentimentale, essendo venuta totalmente meno la affectio maritalis necessaria per continuare la convivenza. Entrambi sono pervenuti alla decisione di separarsi definendo ogni rapporto personale ed economico, nonché
disciplinando l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore . Per_1
e) è socio (lavoratore) di una piccola società, la OR UL F. & C. Sas, e Parte_1
gestisce un piccolo B&B nell'abitato di DE IL. Come emerge dalle dichiarazioni dei redditi allegate, guadagna circa euro 21.000,00 all'anno. è dipendente di CP_1 CP_2
con contratto a tempo pieno e indeterminato e percepisce una retribuzione mensile di circa €
1.700,00, oltre la tredicesima mensilità. Entrambi sono, quindi, percettori di un reddito che li rende economicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altra e viceversa. Ognuno provvede e continuerà a provvedere al proprio sostentamento autonomamente senza nulla avere a che pretendere dall'altro.
Tanto premesso, e hanno chiesto a questo Tribunale, ai sensi degli Parte_1 CP_1
artt. 150 – 158 cod. civ. e 473-bis.51 c.p.c., di fissare l'udienza di comparizione davanti al Giudice relatore, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione e, all'esito negativo dello stesso,
di pronunciare la sentenza di separazione personale consensuale, omologando le seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Quanto all'affidamento del figlio minore . Il figlio minore è affidato Per_1 Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a vivere stabilmente in NU con la Madre
CP_1
3) Quanto al diritto/dovere di visita del Padre. Il Padre eserciterà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario. Per_1
Quanto al periodo scolastico. starà con il figlio a settimane alterne Parte_1 Per_1
dall'uscita di scuola del sabato (o dalle ore 13.30 qualora non vi sia scuola) sino alle ore 21.00
della domenica, quando riaccompagnerà il bambino nella casa materna. Nella settimana in cui il IO trascorrerà il week end con la madre, starà con il IO un giorno durante la settimana
(martedì) dall'uscita di scuola sino al dopo cena, allorquando lo riaccompagnerà nella casa materna.
Quanto alle vacanze natalizie. Il Bambino trascorrerà con un genitore il periodo dalle ore 16.00
del 23 dicembre alle ore 16.00 del 30 dicembre, e con l'altro genitore il periodo dalle ore 16.00
del 30 dicembre alle ore 16.00 del 06 gennaio. Con alternanza di un genitore all'altro di anno in anno.
Quanto alle vacanze pasquali. Il Bambino trascorrerà con un genitore il periodo dalle ore 09.00
del sabato sino alle ore 9.00 del lunedì di Pasquetta, e con l'altro genitore il periodo dalle ore
9.00 del lunedì di pasquetta alle ore 21.00 del martedì. Con alternanza di un genitore all'altro di anno in anno;
Quanto al periodo estivo (cioè dalla fine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo). Il Bambino trascorrerà con il padre due settimane – non consecutive – da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno. E così con la madre. Durante queste citate due settimane rimarrà sospeso il regime di visita ordinario, che riprenderà al cessare del periodo di vacanza continuativo con il padre. E così con la madre.
Quanto a tutto l'anno solare. Il regime del diritto/dovere di visita del padre sarà comunque attuato tenendo primieramente conto delle esigenze scolastiche e amicali del Bambino.
Il genitore che terrà con sé il IO garantirà il contatto telefonico di quest'ultimo con l'altro genitore una volta al giorno ed ogni qual volta il Bambino ne faccia richiesta.
Il genitore che terrà con sé il IO avrà cura che svolga i compiti assegnati dagli Per_1
insegnanti.
Quanto al giorno del compleanno del genitore.
Il Bambino trascorrerà la giornata con il genitore che compie gli anni. Ciò a prescindere ed in deroga alle giornate di visita stabilite secondo il calendario che precede, calendario che per il resto non subirà modifica alcuna.
I genitori possano modificare il regime di visita del IO in presenza di eccezionali esigenze lavorative degli stessi, sempre previo accordo anche telefonico.
4) Le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore verranno prese concordemente da entrambi i genitori nell'esclusivo interesse dello stesso e, con particolare riguardo alla scuola, alla religione e allo sport, secondo le inclinazioni del figlio stesso.
5) Quanto al mantenimento economico del figlio minore . contribuirà Per_1 Parte_1
al mantenimento del figlio corrispondendo a euro 300,00 (trecento//00) Per_1 CP_1
mensili. Ciò farà entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico sul conto bancario della signora dalle seguenti coordinate IBAN IT 88 T 01015 85330 000000021923. L'assegno CP_1
si rivaluterà di anno in anno secondo gli indici Istat. e Parte_1 CP_1
individuano la decorrenza del mantenimento al 1° settembre 2024. L'importo del mantenimento per il periodo settembre 2024 – dicembre 2024 verrà corrisposto da a Parte_1
in 12 rate da € 100,00 ciascuna a decorrere dal 1° gennaio 2025, da versarsi CP_1
unitamente all'assegno mensile di mantenimento. e ripartiranno le spese straordinarie per il figlio in Parte_1 CP_1 Per_1
ragione della metà ciascuno, spese che saranno tra gli stessi concordate e documentate, salvo l'urgenza. Essi sono concordi nel considerare spese straordinarie quelle per viaggi di istruzione,
campus estivi, visite mediche, medicinali e ausili non coperti dal SSN, trasporto da e per la scuola, libri scolastici, mensa scolastica, attività sportiva (visita e relativo certificato medico per idoneità allo sport, retta annuale, abbigliamento sportivo), salvo se altro. Sono concordi nell'escludere, invece, le spese per i medicinali da banco, l'abbigliamento e la biancheria personale, il materiale scolastico (quaderni, penne, ecc.). Le spese straordinarie, qualora anticipate da uno dei genitori, verranno rimborsate prontamente dall'altro su richiesta. E
comunque le spese straordinarie dovranno sempre essere concordate dalle parti anche sulla base delle reali possibilità economiche di ciascuna.
Per quanto non espressamente previsto in questo ricorso, i coniugi si rifanno al Protocollo CNF
29.11.2017 denominato “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei Figli nelle causa di diritto familiare”.
La decorrenza della contribuzione alle spese straordinarie è da individuarsi, per concorde volontà delle parti, alla data di cessazione della convivenza e cioè al mese di aprile 2024. Le
spese straordinarie anticipate da per il periodo aprile 2024 – novembre 2024 CP_1
sono pari ad € 600,00. si impegna a restituirne € 300,00 entro il 31 dicembre Parte_1
2024 ed € 300,00 entro il 31 gennaio 2025.
I coniugi concordano sul rilascio/rinnovo della carta di identità, della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto in favore del figlio e di ciascuno di loro. E si impegnano Per_1
a partecipare al rilascio delle relative autorizzazioni su semplice chiamata dell'altro genitore.
6) Quanto all'assegno unico e universale erogato dall' continuerà a percepire CP_3 CP_1
per intero l'assegno unico universale erogato da CP_3
7) Statuizioni economiche. e dichiarano di essere Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti e, pertanto, di non pretendere nulla l'uno dall'altra e viceversa a titolo di mantenimento. I coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere, quanto a CP_1
sull'appartamento in DE IL nella località Alevragi, piano secondo del
[...]
maggiore stabile dove la famiglia ha vissuto sino al mese di aprile 2024 e dove tutt'oggi vive
Ella riconosce, infatti, che l'immobile è di esclusiva proprietà del coniuge Parte_1
così come quanto nello stesso contenuto. Quanto a sull'appartamento in Parte_1
NU con ingresso dal vico IV Don Bosco n. 2 dove vive attualmente con il CP_1
figlio . Egli riconosce, infatti, che l'immobile è di esclusiva proprietà del coniuge così Per_1
come quanto nello stesso contenuto e che il denaro utilizzato per acquistato è della sola ricorrente.
dichiara di nulla avere da pretendere da con riguardo al mutuo Parte_1 CP_1
dallo stesso contratto per la ristrutturazione dell'appartamento, mutuo che continuerà a restituire con denaro suo proprio sino alla completa estinzione.
I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra, e viceversa, con riguardo all'acquisto, alla manutenzione, al pagamento della tassa di circolazione e della assicurazione delle rispettive autovetture di cui essi godono.
8) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per sé e per il figlio minore
, nonché della carta di identità valida anche per l'espatrio. Per_1
9) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
I ricorrenti hanno chiesto di volersi avvalere della facoltà di depositare note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione davanti al Giudice relatore, con conseguente espressa rinuncia a comparire e hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra specificate.
Con decreto del 03/01/2025, RG n. 517/2024, il presidente, nominando sé stesso quale giudice relatore, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere, fissando l'udienza del 13.3.2015, sostituita da note scritte.
In data 28.1.2025, il Pubblico Ministero in sede ha espresso nulla osta all'omologazione. All'udienza del 13.3.2015, sostituita da note scritte, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso, chiedendo che il Tribunale trattenesse la causa in decisione per la pronuncia della sentenza di separazione ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
Ritiene il collegio sussistenti i presupposti per la omologazione dell'accordo di separazione.
Il ricorso è stato sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 - bis.12,
primo e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio. Al ricorso sono stati allegati i documenti inerenti alla situazione economico-patrimoniale,
ed in particolare le ultime tre dichiarazioni reddituali.
Le parti nell'accordo hanno compiutamente definito i rapporti patrimoniali ed economici, indicando gli oneri a carico e la assegnazione dei beni mobili e immobili a favore di ciascuna delle parti, nonché
le condizioni inerenti alla prole.
Ad avviso del Tribunale, gli accordi come sopra riportati non sono in contrasto con gli interessi del figlio minore.
Pertanto, la domanda proposta deve essere accolta
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto,
1) pronuncia la separazione tra i coniugi nato a [...] il 22 Parte_1
dicembre 1973, codice fiscale , e nata a [...]_1 CP_1
il 3 aprile 1970, codice fiscale;
CodiceFiscale_3
2) omologa gli accordi di separazione alle condizioni proposte;
3) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NU, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in NU, il giorno 21.5.2025 Il Presidente rel. est.
Nicola Caschili