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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/02/2024, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Giovanna Sanfratello Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2386/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avvocati FILIPPO MARIA CORBO' e SERGIO PERTILE, domiciliata in Via Giacomo Matteotti n. 15, Fiesso d'Artico
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario ROBERTO CAMPION, con studio in Viale
Cairoli n. 145/147, Treviso
(C.F. ), assistito e difeso CP_2 C.F._2 dagli avvocati domiciliatari NICOLA TELLA, MAURO FERRUZZI e
FRANCESCO FABRIS, con studio in Via Fratelli Rondina n. 6, Venezia -
Mestre
contumace Controparte_3
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso
19.5.22, n. 823 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito ed in via principale, rigettare tutte le domande proposte dalla IG.ra CP_1 in quanto inammissibili, infondate e non provate rigettando, altresì ed in ogni caso, le domande di condanna solidale della con i Parte_1 convenuti Controparte_4 [...]
e e in Controparte_5 Controparte_3 CP_5 quanto non sussistono i presupposti per una condanna solidale con gli stessi con condanna della IG.ra a restituire gli importi CP_1 percepiti in esecuzione della sentenza di I grado a titolo di sorte, interessi per euro 278.187,00 e per spese legali pagate in distrazione per euro 29.544,99, tutti gli importi oltre interessi. In via subordinata, attesa comunque la illeceità delle condotte degli altri convenuti qui appellati, anche sotto il profilo della nullità per causa illecita dei rapporti contrattuali (polizze vita) dedotti in giudizio, anche in concorso con l'attrice IG.ra , ed in ogni caso la grave negligenza a carico CP_1 di quest'ultima, escludere o ridurre il suo diritto al risarcimento dei danni o alla liquidazione di somme derivanti da contratti assicurativi così come richiesti, anche per la sussistenza di un evidente concorso colposo a lei addebitabile con condanna della IG.ra a restituire gli CP_1 importi percepiti in esecuzione e/o comunque in più in virtù della sentenza di I grado a titolo di sorte e interessi pari ad euro 278.187,00
e per spese legali pagate in distrazione per euro 29.544,99, tutti gli importi oltre interessi. Infine, ed in via subordinata in caso di mancato accoglimento delle conclusioni di merito che precedono, ed in relazione al capo di sentenza che ha stabilito la sola condanna del IG. CP_3
e
[...] Controparte_6
a tenere indenne dichiarare in riforma della
[...] Parte_1 sentenza di I grado che tale obbligo deve essere posto anche a carico del IG. sia quale responsabile dell'attività assicurativa CP_5
pag. 2/23 sia quale già socio della
[...]
e poi della Organizzazione_1 [...]
Controparte_6 cancellata dal registro delle Imprese con condanna alla restituzione del
IG. di quanto corrisposto dalla a CP_5 Controparte_7 titolo di spese legali in via antistataria per euro 7.890,95 oltre interessi.
In via ulteriormente subordinata ed istruttoria si chiede il rinnovo della
CTU o quanto meno la convocazione del CTU Dr a chiarimenti in Per_1 ordine alle circostanze che lo hanno visto acquisire documentazione prima del deposito della bozza di CTU di cui ha tenuto conto in ambito presentazione prima bozza di CTU, per poi presentare istanza di autorizzazione all'acquisizione dei documenti stessi solo dopo il deposito della stessa CTU con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'acquisizione. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
CONCLUSIONI DI : in via preliminare e/o CP_1 pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 05.04.2023. Nel merito, in via principale: rigettarsi l'appello avversario e confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 823/2022, pubblicata in data
19.05.2022 e resa nel procedimento n. 1452/2017 R.G. del Tribunale di
Treviso. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta avversaria di rinnovazione della CTU così come alla richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU, per tutti i motivi indicati in narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 05.04.2023; In via subordinata istruttoria: si insiste, in via subordinata, per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse con l'ordinanza 21.07.2018 del
Tribunale di Treviso, che di seguito si ripropongono. Richiesta di prova pag. 3/23 per interpello e per testi sui seguenti capitoli (quanto ai capitoli non ammessi con l'ordinanza del Tribunale di Treviso datata 21/7/2018):1)
Vero che negli anni tra il 1999 ed il 2002 l'attrice investiva presso Contr l'Agenzia di , Via Marconi n. 47, i propri risparmi, Controparte_6 che consegnava al IG. in gran parte a mezzo assegni Controparte_3 bancari o circolari;
2) Vero che la signora sottoscriveva le seguenti polizze vita dette : n. 1154183.04; n. 1149717.71; n. Org_2
1149732.89; n. 1141816.69; n. 1149613.83; n. 1149612.85; n.
1177436.71; n. 580077844/08; 3) Vero che i relativi importi investiti derivavano da disinvestimento di alcuni libretti al portatore e certificati di deposito nonché dal risarcimento del danno per la morte del marito in un incidente stradale avvenuto nel 1980 pari a L. Persona_2
120.000.000 (centoventimilioni di lire) e dall'eredità del padre Per_3
pari ad L. 50.000.000 (cinquantamilioni di lire); 4) Vero che alla
[...] data della scadenza delle polizze ut supra (30/11/09) l'importo complessivo netto a favore dell'attrice risultava pari ad € 21.422,63
(doc. 2 bis –3 bis), € 17.886,84 (doc. 4 bis – 5 bis), € 21.475,06 (doc.
6 bis – 7 bis), € 40.129,60 (doc. 8 bis – 9 bis), € 33.679,32 (doc. 10 bis
– 11 bis), € 21.482,28 (doc. 12 bis – 13 bis), € 36.882,71 (doc. 14 bis
– 15 bis), € 10.345,38 (doc. 16 bis). Totale € 203.312,82; 5) Vero che alla scadenza delle polizze di cui sopra la signora reinvestiva i relativi importi maturati, su consiglio del nelle polizze di cui ai CP_3 documenti 1 bis – 2 bis – 4 bis – 6 bis – 8 bis – 10 bis – 12 bis – 14 bis
– 16 bis con scadenza 30/11/14, 10/9/15 (14 bis), 12/3/16 (16 bis) (si vedano documenti ut supra indicati al n. 4) con scadenza quinquennale;
6) Vero che nel febbraio 2015 la signora si faceva rimettere dalla compagnia di assicurazioni i valori di riscatto alle scadenze degli investimenti (doc. 3-5-7-9-11-13); 7) Vero che alla richiesta di chiarimenti sulle polizze alla si presentavano il Dott. Org_3
pag. 4/23 e la Dott.ssa , i quali le riferivano che le Testimone_1 Tes_2 polizze in suo possesso non risultavano esistere alla e Org_3 che l'agenzia del era oggetto di ispezione per mala gestione;
CP_3
9) Vero che nell'anno 2010 l'attrice veniva operata per la formazione di una neoplasia mammaria sinistra;
10) Vero che l'attrice, appreso dagli ispettori di l'inesistenza delle polizze in sue mani c/o la Org_3 compagnia, cadeva in uno stato di prostrazione : interrompeva le relazioni familiari con i nipoti ed i figli, rifiutava di uscire di casa per andare in ristorante con gli amici, rifiutava di fare acquisti per vestiario e per la propria persona, ripeteva a chi glielo chiedeva che le avevano rubato tutti i suoi risparmi e non le restava che attendere la morte;
11)
Vero che dopo aver conferito l'incarico all'Avv. Roberto Campion per il recupero del proprio denaro di cui alle polizze ut supra, la signora reiteratamente ogni giorno chiede quando potrà recuperare i propri denari investiti. Si indicano a testi: - residente a TI
; residente a [...]della Priula;
Controparte_6 Testimone_4
residente a [...]; - residente a Testimone_5 Testimone_6
Preganziol; residente a [...]; - Dott. Testimone_7 Tes_1
e Dott.ssa , domiciliati presso Si
[...] Tes_2 Org_3 chiede che dimetta in causa copia della querela, con Parte_1 allegati, presentata contro e per i Controparte_3 CP_5 fatti di cui è causa ovvero che il Giudice autorizzi l'acquisizione di tali documenti dal fascicolo penale avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, PM Dott.ssa A. Andreatta – RG 3372/17.In ogni caso: Spese e competenze di lite rifuse anche per il presente grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario avv.
Roberto Campion, il quale dichiara di averle integralmente anticipate.
CONCLUSIONI DI : nel merito: in riforma della CP_5 impugnata sentenza n. 823/2022 pubblicata il 19.05.2022, del pag. 5/23 Tribunale di Treviso nel procedimento R.G. n. 1452/2017, non notificata, ed ogni altra domanda ed eccezione delle controparti respinta e disattesa venga accertata e dichiarata l'insussistenza di alcuna ragione di credito della sig.ra nei confronti del sig. CP_1 [...] per tutte le ragioni esposte in atti ed, altresì vengano CP_5 rigettate tutte le domande avanzate dalla stessa nei confronti dell'odierno appellante con atto di citazione 14.02.2017 in quanto inammissibili, infondate e non provate con ogni conseguente statuizione;
in via subordinata: in caso di mancato accoglimento del proposto appello incidentale adesivo, confermarsi, con ogni statuizione, il capo della sentenza impugnata con cui è stata rigettata la domanda di manleva proposta da nei confronti del sig. e, Parte_1 CP_5 comunque, rigettarsi ogni domanda di condanna e/o garanzia e/o manleva svolta dalla nei confronti del sig. in Parte_1 CP_5 quanto errata e manifestamente infondate in fatto e diritto confronti del sig. in quanto errata e manifestamente infondate in fatto e CP_5 diritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 823/2022 il Tribunale di Treviso 1) ha condannato Parte_1 Controparte_6
, e a pagare alla cliente
[...] Controparte_3 CP_2
la somma di euro 243.675,53, oltre interessi al tasso CP_1 legale da diverse decorrenze e 2) Controparte_6
e a tenere indenne
[...] Controparte_3 [...] di quanto chiamata a pagare ad;
3) ha Parte_1 CP_1 rigettato la domanda di manleva della compagnia di assicurazione verso pag. 6/23 e infine 4)-6) regolato le spese di lite e di una CTU CP_5 contabile.
1.1 NN aveva dedotto – spiega il Tribunale - di aver investito CP_1
i propri risparmi fra il 1999 e il 2001 in certificati assicurativi Org_2
) con scadenza 30.11.09 presso l'agenzia
[...] Controparte_6
rappresentata da Alla scadenza del primo
[...] Controparte_3 investimento, aveva reinvestito il ricavato in polizze vita quinquennali con scadenza 30.11.14, 10.9.15 e 12.3.16. Solo a seguito della nuova scadenza, aveva appreso che per la compagnia di assicurazione le polizze non esistevano. L'agenzia aveva subito un'ispezione ed era stata cancellata dal RU degli intermediari assicurativi mentre CP_3
era stato radiato.
[...]
1.2 La compagnia di assicurazione aveva richiamato un distinto procedimento in cui era stato chiamato in causa il cliente ER
(marito di ) ed era emerso il coinvolgimento in
[...] CP_1 certi affari di (figlio di ). TI CP_1 CP_3 [...]
aveva riferito di un accordo con che aveva l'esigenza CP_3 Per_2
d'investire cospicue somme di denaro proprie e della famiglia, pur non disponendo di un conto corrente. in sede di Persona_4 mediazione innanzi al COA aveva riferito che , al ricevimento CP_3 degli importi pattuiti, predisponeva polizze con nominativi simulati e consegnava al una raccomandata A.R. da spedire all'agenzia, ER con cui l'apparente assicurato designava quale beneficiario una persona della famiglia del . ER
1.3 e si Controparte_6 Controparte_3 erano costituiti unitariamente sostenendo di non aver più accesso alla pag. 7/23 documentazione e quindi non essere in grado di difendersi e negando che avesse ammesso con gli ispettori l'esistenza di un accordo CP_3 con il . L'altro socio, , aveva negato il proprio Per_2 CP_5 coinvolgimento in illeciti ed evidenziato di essere receduto come socio della società in concomitanza con l'ispezione di Parte_1
[...]
1.4 Il Tribunale ha osservato che la domanda di risarcimento riguarda otto polizze: sei polizze sottoscritte il 30.11.2009; una polizza sottoscritta il 10.09.2010 e un'ulteriore sottoscritta il 13.03.2001. Dalle schede contrattuali, predisposte su carta intestata e Parte_2 contenenti sia il timbro dell'Agenzia sia la sottoscrizione dell'allora legale rappresentante, prof. risulta che i premi delle prime Persona_5 sette polizze (pari ad euro 192.958.44) fossero stati corrisposti
“mediante compensazione” con il controvalore, alla scadenza, di altrettante polizze vita sottoscritte in precedenza dalla . Con CP_1 riferimento alle schede contrattuali:
- non era stato dedotto che esse, contenenti la quietanza di pagamento, fossero state falsificate dalla cliente, profilo peraltro da far valere mediante proposizione di querela di falso;
- e non Controparte_6 Controparte_3 ne avevano contestato la provenienza. Solo aveva CP_5 disconosciuto che la sigla apposta sul timbro dell'agenzia fosse a lui riferibile;
- non potevano prendersi in considerazione, perché prodotte tardivamente, le schede contrattuali relative alle polizze “reinvestite”, che il CTP aveva prodotto nel corso delle operazioni peritali, Parte_1 per dimostrare che le polizze non erano in origine intestate alla . CP_1
In ogni caso, le schede non scalfirebbero il valore probatorio delle pag. 8/23 quietanze perché aveva riferito agli ispettori di essere solito CP_3 intestare polizze estranee ai fatti, a loro insaputa;
- non rileva che gli originari premi fossero stati pagati in contanti
(verosimilmente impiegando somme di denaro ricevute “in nero”), non comunicandosi l'illiceità eventualmente sottesa alla raccolta della provvista alla causa dei contratti.
1.5 Per la compagnia di assicurazione si applicano i principi in tema di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. per i danni arrecati a terzi da agenti nello svolgimento delle incombenze loro affidate. Il rapporto tra cliente, agente e compagnia di assicurazione ha struttura analoga a quella tra cliente, intermediario e preponente. Nel corso dell'ispezione era stato accertato un sistema d'irregolarità diffuse nell'espletamento del mandato assicurativo. aveva riconosciuto di aver emesso CP_3 fittiziamente alcune polizze e anche di aver emesso “appendici di cessione” a favore di famigliari propri e dell'ex socio nonché di amici fidati, facendo loro eseguire i riscatti. Aveva anche riferito di un accordo con . L'emissione delle polizze “fantasma” intestate alla Per_2 CP_1 era stata agevolata e resa possibile dalle incombenze affidate al
[...]
dalla compagnia mandante. CP_3
1.6 Sussisteva una responsabilità ex art. 2049 c.c. della società collettiva e dell'altro socio verso la per i fatti illeciti CP_5 CP_1 commessi dal Non era stata invece concretamente CP_3 prospettata una condotta agevolatrice della cliente (o di un suo CP_1 legittimo rappresentante) ed ella era rimasta estranea ai procedimenti penali.
pag. 9/23 1.7 Il danno patrimoniale è pari al valore dei premi complessivamente corrisposti, che ammontano ad euro 203.312,83. Il mancato guadagno, calcolato dal CTU in base ai rendimenti certificati prodotti nel corso delle operazioni peritali da ammontava a euro 40.362,70. Parte_1
1.8 Il aveva adoperato tutti gli accorgimenti necessari CP_3 affinché la gestione delle polizze vita avvenisse in un contesto di apparente correttezza e regolarità, anche nei confronti della Compagnia mandataria, giocoforza ignara dell'emissione di polizze “fantasma”.
1.9 Non era dimostrato il diretto coinvolgimento nell'emissione delle polizze anche dell'ex socio che quindi non era tenuto a CP_5 manlevare, a differenza di e Controparte_3 Controparte_6
Secondo la ricostruzione degli ispettori,
[...] Parte_1 CP_3 operava attraverso “un conto corrente non separato ex art. 117 CdA, e quindi a tutti gli effetti personale, intestato in maniera identica a quella separato presso la Controparte_6 Organizzazione_4
[...]
2. Con l'atto di appello chiede che, in Parte_1 riforma della sentenza, sia esclusa la sua responsabilità e, in subordine, che la domanda di manleva sia accolta anche contro . CP_5
2.1 Con il primo motivo l'assicurazione lamenta che le polizze non risultavano esistenti e che le lettere di rivalutazione non erano genuine.
Le schede di polizza non provano i pagamenti perché a) contenevano espressioni improprie nel campo definito “perfezionamento”; b) le polizze, che avevano formato la provvista, non erano state allegate e non era provato che fossero riconducibili alla;
c) non erano state CP_1
pag. 10/23 rilasciate la nota informativa e la lettera di conferma;
d) l'istruttoria nulla aveva chiarito sulle modalità di conclusione dei contratti e sui pagamenti;
e) la prova dei pagamenti poteva essere data o attraverso lo strumento utilizzato o la produzione delle precedenti polizze;
f) la compagnia aveva contestato l'idoneità e veridicità delle schede a rappresentare i riscatti delle precedenti polizze e i pagamenti dei premi;
g) la compagnia era terzo rispetto ai rapporti fra le parti;
h) nel corso della CTU avrebbero dovuto essere acquisite sette polizze di provenienza, sottoscritte da persone diverse dalla . CP_1
2.2 Con il secondo motivo, la compagnia si duole della mancata valutazione ex art. 1227 c.c. dell'apporto causale della , che era CP_1 stata rappresentata da persone interessate a particolari affari attraverso lo strumento assicurativo. Un ruolo determinante lo aveva avuto il figlio
, tramite delle iniziali denunce agli ispettori della TI compagnia per delle posizioni che si riferivano ad altro presunto assicurato danneggiato. aveva riferito di essersi accordato con CP_3
per investire fondi anche della famiglia . I premi non Per_2 Per_2 erano stati pagati o tracciati nel rispetto delle norme antiriciclaggio.
Nessuna norma prevedeva una modalità di reinvestimento diretto delle provviste. I pagamenti a monte erano stati eseguiti con l'utilizzo di provviste in contanti di non chiara provenienza.
2.3 Con il terzo motivo la compagnia deduce che l'art. 2049 c.c. sia stato applicato con una forzatura illogica, tanto è vero che è stata esclusa la responsabilità solidale di uno dei due soci, che pure era un delegato assicurativo. Ciò significa che l'attività del era Pt_3 abnorme e autonoma rispetto alle mansioni affidategli.
pag. 11/23 2.4 Con l'ultimo motivo la compagnia chiede, in via subordinata, che la responsabilità solidale sia estesa ex art. 2291 c.c. anche a
[...]
Il principio secondo cui la responsabilità solidale e illimitata CP_5 dei soci di una società di persone non si applica nei rapporti fra i soci ma solo a tutela dei terzi non è invocabile rispetto alla compagnia, che è soggetto terzo.
3. ha proposto appello incidentale adesivo CP_5 limitatamente ai primi tre motivi di appello principale.
3.1 La non aveva provato di aver versato alcunché. Non aveva CP_1 depositato documentazione bancaria e le schede di polizza presentano alcune anomalie.
3.2 La sentenza aveva erroneamente equiparato le posizioni dei due ex soci, a maggior ragione se si considera il rigetto della domanda di manleva svolta da Nel farlo, aveva Parte_1 ravvisato una responsabilità ex art. 2291 c.c. facendo riferimento a un precedente (Cass., sez. 3, sent. n. 21066 del 2016) che richiama principi in tema di associazioni non riconosciute, che circoscrivono la responsabilità solidale al solo associato che ha in concreto agito nei confronti dei terzi. non aveva svolto attività nei confronti CP_5 della . È ravvisabile unicamente la responsabilità diretta del socio CP_1 che aveva operato.
3.3 Deve essere conseguentemente rigettata la domanda subordinata della compagnia di assicurazione con riferimento alla richiesta di manleva. Non si tratta di un terzo estraneo ma di una parte del pag. 12/23 rapporto contrattuale di mandato, dotata di poteri ispettivi e di controllo.
4. ha chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile o CP_1 comunque rigettato. Oltre a richiamare le argomentazioni del giudice, ha dedotto che non rileva che gli agenti abbiano agito oltre mandato e che le polizze non esistessero per la compagnia. Non è dato sapere quale sia la “fantomatica” condotta illecita concorrente che le si addebita. Gli agenti della sono stati colti da Controparte_6 una “travolgente amnesia selettiva” pur avendo dirottato il denaro investito dai clienti presso amici e prossimi congiunti. I documenti provenienti dall'appellata non sono stati disconosciuti dalla compagnia di assicurazione. La mancata corrispondenza a modelli standard o la non corretta compilazione delle schede di polizza da parte dell'agente sono circostanze irrilevanti. Non è contestata l'esistenza delle pregresse polizze intestate alla né è dedotto che le stesse siano state CP_1 liquidate alla cliente. Nel corso delle operazioni peritali il CTP attoreo non aveva autorizzato il CTP della controparte a produrre alcunché.
Pur a conoscenza delle condotte delittuose dei propri agenti, la compagnia aveva ritenuto d'incolpare la e il figlio. Quest'ultimo CP_1 ha l'unica colpa di essersi attivato per tutelare i diritti della madre. Non
c'è nulla di inusuale nel fatto che abbia Persona_6 interloquito con la compagnia per la madre e il patrigno . ER [...]
aveva negato di aver rilasciato le dichiarazioni riportate nel CP_3 verbale ispettivo e quanto egli aveva sostenuto non è comunque credibile. La realtà è che ha calunniato terze persone per CP_3 tentare di coinvolgerle in azioni truffaldine solo a lui riferibili.
pag. 13/23 5. Con l'ordinanza 20 aprile 2023 è stata respinta la richiesta di dichiarare inammissibile l'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. La richiesta non è riproponibile dopo la precisazione delle conclusioni.
6. Il secondo motivo di appello principale sul concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c. del danneggiato è fondato e assorbente rispetto alla posizione dell'appellante principale Parte_1 perché esclude la responsabilità della compagnia ex art. 2049
[...]
c.c. verso la cliente dell'agente infedele.
6.1 I fatti che consentono di evidenziare il concorso del fatto colposo sono menzionati anche a pag. 7 della sentenza di primo grado richiamando le dichiarazioni di e . Controparte_3 Persona_4
è il figlio di , sposata con TI CP_1 ER
. Non è contestato1 e risulta anche dall'atto di denuncia –
[...] querela presentato da che sia stato essenzialmente Controparte_8
a interloquire per la madre e il patrigno con la TI compagnia di assicurazione.
6.2 Nel corso dell'ispezione nei confronti della Controparte_6 in data 23 aprile 2015, aveva riferito agli ispettori di Controparte_3 un accordo con , che aveva interesse a investire TI consistenti somme di denaro di “dubbia provenienza”. non Per_2 disponeva di conti correnti temendo accertamenti della Guardia di
Finanza. aveva permesso a di eseguire investimenti CP_3 Per_2 di fondi non solo propri ma anche della famiglia, servendosi di contratti intestati a persone ignare di essere strumentalizzate e conti correnti di persone di fiducia, a cui venivano successivamente ceduti i contratti. I rapporti fra i due si erano deteriorati quando iniziò a Per_2 pretendere la restituzione di consistenti somme di denaro con una certa urgenza e non fu in grado di recuperare la necessaria liquidità. CP_3
6.3 Con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado
[...]
, che ha patteggiato3 altre contestazioni relative alle posizioni di CP_3 diversi clienti, non ha confermato le precedenti dichiarazioni e si è in sostanza lamentato di non essere in grado di difendersi per l'impossibilità di accedere ai documenti dell'agenzia dalla primavera del
2015. Si è limitato a sostenere che sarebbe stato onere della CP_1 dimostrare gli investimenti compiuti. Si tratta di una posizione poco credibile perché non fa chiarezza su nulla.
6.4 È un dato di fatto invece che il patrigno del e marito Per_2 della , , raccontò in sede di mediazione forense4 CP_1 Persona_4 nell'aprile 2016 di essere stato disponibile a investire propri risparmi con , sottoscrivendo polizze intestate a terze persone. Controparte_3 predisponeva polizze indicando come sottoscrittori dei CP_3 prestanome. Successivamente predisponeva e consegnava a ER della documentazione che avrebbe dovuto essere spedita all'agenzia per fare in modo che l'apparente sottoscrittore designasse come beneficiario o un famigliare del . ER ER
6.5 Costituisce un secondo importante dato che non CP_1 sappia fornire alcuna spiegazione sulla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dei certificati assicurativi e della polizza vita n. Org_2 580077844.08. Negli anni 1999-2001 la avrebbe consegnato in CP_1 modo non tracciabile circa euro 200.000,00 a . In assenza di CP_3 alcuna documentazione, il Tribunale conclude che probabilmente si trattava di somme di denaro “ricevute in nero” e quindi frutto di evasione fiscale. Esclude correttamente che l'illiceità della raccolta della provvista si comunichi ai contratti assicurativi ma non tiene conto che la circostanza costituisce un significativo riscontro delle dichiarazioni di riportate nel verbale d'ispezione sui fondi famiglia Controparte_3 investiti dal figlio della per sottrarli ai controlli della Guardia di CP_1
Finanza.
6.6 Non è emerso alcun motivo per cui potesse Controparte_3 aver interesse a rendere delle false dichiarazioni sugli accordi con
. Si tratta di dichiarazioni che non escludono e nemmeno Per_2 riducono le responsabilità del rispetto alla compagnia di CP_3 assicurazione e ai clienti. Con le dichiarazioni richiamate non CP_3 calunnia perché non gli attribuisce alcun reato. Spiega Per_2 piuttosto come il medesimo intendesse investire e nascondere alla
Guardia di Finanza denaro proprio e della propria famiglia. La consapevolezza non solo di ma dei famigliari degli artifici a cui Per_2 ricorreva per consentire gli investimenti emerge dalle CP_3 ammissioni fatte dal marito della , , mentre il CP_1 Persona_7 fatto che il denaro costituiva provento di evasione fiscale è desumibile dall'entità delle somme movimentate in modo non tracciabile, senza fornire nemmeno nel presente processo alcuna spiegazione.
6.7 È inverosimile che il modo di operare di fosse Controparte_3 noto a e e non ad . TI Persona_7 CP_1
, e sono prossimi congiunti, la non Per_2 ER CP_1 CP_1
pag. 16/23 riesce effettivamente a spiegare da dove provenisse il denaro investito e si affidò al figlio nel trattare con la compagnia di assicurazione. È difficile credere che e non informarono la madre e la Per_2 ER moglie degli artifici a cui ricorreva la persona a cui affidavano i risparmi.
6.8 Il Tribunale richiama precedenti secondo cui, ai fini di valutare la responsabilità ex art. 2049 c.c. di una compagnia di assicurazione, per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo
"fantasma" impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore, il giudice di merito è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 18860 del
2015 e Cass., sez. 3, sent. n. 23973 del 2019). Il fondamento della responsabilità riposa nel principio cuius commoda eius et incommoda.
L'imprenditore è il soggetto meglio di altri in grado valutare i rischi connessi a un'attività e meglio di altri è in grado prevederli. La responsabilità della compagnia di assicurazione può tuttavia non solo essere diminuita ma anche esclusa dal fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c.. Nel caso in esame si era CP_1 consapevolmente affidata a un agente sapendo, a differenza della compagnia di assicurazione, che egli operasse illecitamente e ovviamente in contrasto con gli obblighi che aveva verso la mandante.
L'essersi affidata così incautamente a una persona che ricorreva a prestanome e conti correnti fuori dal controllo della compagnia l'ha esposta a un elevato rischio che poi si è concretizzato quando CP_3 ha distratto (o comunque non recuperato) gli investimenti. La compagnia non può rispondere per illeciti del proprio agente verso il pag. 17/23 cliente, posto che il cliente si è esposto volontariamente al pericolo. La funzione di “garanzia” della responsabilità del preponente viene meno.
7. Dato che non risponde solidamente Parte_1 con e Controparte_3 CP_5 Controparte_6 era stata cancellata dal registro delle imprese e quindi si era estinta ancor prima della sentenza di primo grado), rimane assorbita la domanda di manleva della compagnia e la doglianza fatta valere con il quarto motivo di appello principale sui limiti entro cui la domanda di manleva doveva essere accolta.
8. L'appello adesivo a quello principale di Parte_1 contro , proposto dalla difesa di , è
[...] CP_1 CP_5 tardivo.
L'appello principale è stato notificato a il 15 dicembre 2022. CP_5
La comparsa di costituzione e risposta contenente un appello incidentale adesivo è stata depositata il 30 marzo 2023, oltre trenta giorni dalla notifica dell'appello principale. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 17614 del 2020 e Cass., s.u., sent.
n. 23903 del 2020) le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt.
370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325
c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.
pag. 18/23 e sono due debitori Parte_1 CP_5 solidali. L'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti.
L'appello di contro doveva essere CP_5 CP_1 proposto entro trenta giorni dalla notifica dell'appello principale perché veniva presentato non contro l'appellante principale.
Le considerazioni della comparsa di costituzione e risposta di
[...] che non integrano un appello adesivo rimangono assorbite CP_5 perché attengono alla domanda di manleva che di
[...]
domanda che a sua volta presuppone Parte_1
l'accertamento della responsabilità della compagnia di assicurazione.
9. Per effetto dell'accoglimento dell'appello di Parte_1
le statuizioni della sentenza di primo grado vanno modificate
[...] come segue:
- deve essere esclusa la responsabilità di Parte_1
(punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata); dei danni
[...] continuano a rispondere unicamente i soci della Controparte_6
(la posizione di anch'essa richiamata
[...] Controparte_6 al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, verrà esaminata nel paragrafo 10 della presente motivazione);
- tutte le domande di manleva di Parte_1 rimangono assorbite perché presuppongono il previo accertamento della responsabilità della compagnia di assicurazione verso CP_1
(punti 2 e 3 del dispositivo);
- non rientra più fra le parti tenute al Parte_1 pagamento delle spese processuali ad (punto 4 del CP_1 dispositivo); è piuttosto la che deve rifonderle alla compagnia. CP_1
Applicati i parametri medi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 dello scaglione pag. 19/23 di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), i compensi sono liquidati per il giudizio di primo grado in euro 14.103,00 (euro 2.552,00
+ euro 1.628,00 + euro 5.670,00 + euro 4.253,00);
- obbligata a pagare le spese processuali a Parte_1 rimane solo , in quanto non occorre più decidere
[...] CP_1 sulle domande di manleva dell'assicurazione (punto 5 del dispositivo);
- non è obbligata al pagamento delle Parte_1 spese in favore di (punto 6 del dispositivo); CP_5
- rispetto a tutte le domande che rimangono assorbite, le spese vanno compensate mentre le spese della CTU rimangono a carico esclusivamente di e (punto 7 del dispositivo). CP_3 CP_5
10. Non si è tenuto conto della posizione di Controparte_6 perché la società è stata cancellata dal registro delle imprese già prima della pronuncia della sentenza impugnata. La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione, priva la società della capacità di stare in giudizio.
L'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. I due soci della società estinta sono parti del giudizio di appello.
11. Le spese processuali del gravame, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di verso CP_1
e di verso . Parte_1 CP_5 CP_1
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 9.991,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.977,00
pag. 20/23 + euro 1.911,00 + euro 5.103,00) dello scaglione applicabile (euro
52.001,00 – euro 260.000,00).
12. ha documentato5 di aver eseguito, Parte_1 per effetto della sentenza riformata, pagamenti in favore di
[...]
e dell'avvocato distrattario Roberto Campion. In tema di CP_1 distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario (Cass., sez. 3, sent. n. 8215 del 2013), senza che l'impugnazione debba essere rivolta anche nei suoi confronti e che il medesimo debba essere evocato personalmente in giudizio (Cass., sez.
6-3, ord. n. 25247 del 2017).
13. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo CP_5 di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1
e e dell'appello adesivo di Controparte_3 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 19.5.22 CP_2
n. 823/2022, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata: 1.1 condanna in solido e al Controparte_3 CP_5 risarcimento del danno in favore di , liquidato nella CP_1 somma di euro 243.675,53, oltre agli interessi al tasso legale, decorrenti dal 13.03.2001 sulla somma di euro 15.381,82; dal
30.11.2009 sulla somma di euro 182.628,11 e dal 10.09.2010 sull'ulteriore somma di euro 43.036,84;
1.2 rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
nei confronti di CP_1 Parte_1
1.3 pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di CP_3
e ;
[...] CP_5
1.4 condanna in solido e a Controparte_3 CP_5 pagare in favore di le spese di lite del giudizio di primo CP_1 grado, da distrarre in favore dell'avvocato Roberto Campion, liquidate nella somma di euro 759,00 per esborsi e di euro 17.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
1.5 condanna a pagare in favore di CP_1 [...] le spese di lite del giudizio di primo grado, Parte_1 liquidate nella somma di euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
1.6 compensa le spese di lite del giudizio di primo grado fra le altre parti;
2. condanna e il difensore distrattario avvocato CP_1
ROBERTO CAMPION a restituire a le Parte_1 somme rispettivamente ricevute di euro 278.187,00 e di euro
29.544,99 in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione;
3. dichiara inammissibile l'appello incidentale adesivo di
[...]
; CP_5
pag. 22/23 4. condanna al pagamento delle spese processuali CP_1 dell'appello in favore di liquidate Parte_1 nella somma di euro 9.991,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
5. condanna al pagamento delle spese processuali CP_5 dell'appello in favore di , liquidate nella somma di euro CP_1
9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
6. compensa le spese processuali fra le altre parti;
7. è obbligato a versare un ulteriore importo a CP_5 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello adesivo incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n.
115.
Venezia, 31.1.2023
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 23/23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. comparsa di costituzione e risposta di appello di , pag. 4 CP_1 2 Doc.
3.3 appellante pag. 14/23 3 Cfr. consenso del PM a richiesta di applicazione pena nel proc n. 4408/17 RGNR, doc.
3.12 appellante 4 Doc.
3.7 appellante pag. 15/23 5 Doc. 8 appellante pag. 21/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Giovanna Sanfratello Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2386/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avvocati FILIPPO MARIA CORBO' e SERGIO PERTILE, domiciliata in Via Giacomo Matteotti n. 15, Fiesso d'Artico
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario ROBERTO CAMPION, con studio in Viale
Cairoli n. 145/147, Treviso
(C.F. ), assistito e difeso CP_2 C.F._2 dagli avvocati domiciliatari NICOLA TELLA, MAURO FERRUZZI e
FRANCESCO FABRIS, con studio in Via Fratelli Rondina n. 6, Venezia -
Mestre
contumace Controparte_3
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso
19.5.22, n. 823 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito ed in via principale, rigettare tutte le domande proposte dalla IG.ra CP_1 in quanto inammissibili, infondate e non provate rigettando, altresì ed in ogni caso, le domande di condanna solidale della con i Parte_1 convenuti Controparte_4 [...]
e e in Controparte_5 Controparte_3 CP_5 quanto non sussistono i presupposti per una condanna solidale con gli stessi con condanna della IG.ra a restituire gli importi CP_1 percepiti in esecuzione della sentenza di I grado a titolo di sorte, interessi per euro 278.187,00 e per spese legali pagate in distrazione per euro 29.544,99, tutti gli importi oltre interessi. In via subordinata, attesa comunque la illeceità delle condotte degli altri convenuti qui appellati, anche sotto il profilo della nullità per causa illecita dei rapporti contrattuali (polizze vita) dedotti in giudizio, anche in concorso con l'attrice IG.ra , ed in ogni caso la grave negligenza a carico CP_1 di quest'ultima, escludere o ridurre il suo diritto al risarcimento dei danni o alla liquidazione di somme derivanti da contratti assicurativi così come richiesti, anche per la sussistenza di un evidente concorso colposo a lei addebitabile con condanna della IG.ra a restituire gli CP_1 importi percepiti in esecuzione e/o comunque in più in virtù della sentenza di I grado a titolo di sorte e interessi pari ad euro 278.187,00
e per spese legali pagate in distrazione per euro 29.544,99, tutti gli importi oltre interessi. Infine, ed in via subordinata in caso di mancato accoglimento delle conclusioni di merito che precedono, ed in relazione al capo di sentenza che ha stabilito la sola condanna del IG. CP_3
e
[...] Controparte_6
a tenere indenne dichiarare in riforma della
[...] Parte_1 sentenza di I grado che tale obbligo deve essere posto anche a carico del IG. sia quale responsabile dell'attività assicurativa CP_5
pag. 2/23 sia quale già socio della
[...]
e poi della Organizzazione_1 [...]
Controparte_6 cancellata dal registro delle Imprese con condanna alla restituzione del
IG. di quanto corrisposto dalla a CP_5 Controparte_7 titolo di spese legali in via antistataria per euro 7.890,95 oltre interessi.
In via ulteriormente subordinata ed istruttoria si chiede il rinnovo della
CTU o quanto meno la convocazione del CTU Dr a chiarimenti in Per_1 ordine alle circostanze che lo hanno visto acquisire documentazione prima del deposito della bozza di CTU di cui ha tenuto conto in ambito presentazione prima bozza di CTU, per poi presentare istanza di autorizzazione all'acquisizione dei documenti stessi solo dopo il deposito della stessa CTU con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'acquisizione. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
CONCLUSIONI DI : in via preliminare e/o CP_1 pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 05.04.2023. Nel merito, in via principale: rigettarsi l'appello avversario e confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 823/2022, pubblicata in data
19.05.2022 e resa nel procedimento n. 1452/2017 R.G. del Tribunale di
Treviso. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta avversaria di rinnovazione della CTU così come alla richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU, per tutti i motivi indicati in narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 05.04.2023; In via subordinata istruttoria: si insiste, in via subordinata, per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse con l'ordinanza 21.07.2018 del
Tribunale di Treviso, che di seguito si ripropongono. Richiesta di prova pag. 3/23 per interpello e per testi sui seguenti capitoli (quanto ai capitoli non ammessi con l'ordinanza del Tribunale di Treviso datata 21/7/2018):1)
Vero che negli anni tra il 1999 ed il 2002 l'attrice investiva presso Contr l'Agenzia di , Via Marconi n. 47, i propri risparmi, Controparte_6 che consegnava al IG. in gran parte a mezzo assegni Controparte_3 bancari o circolari;
2) Vero che la signora sottoscriveva le seguenti polizze vita dette : n. 1154183.04; n. 1149717.71; n. Org_2
1149732.89; n. 1141816.69; n. 1149613.83; n. 1149612.85; n.
1177436.71; n. 580077844/08; 3) Vero che i relativi importi investiti derivavano da disinvestimento di alcuni libretti al portatore e certificati di deposito nonché dal risarcimento del danno per la morte del marito in un incidente stradale avvenuto nel 1980 pari a L. Persona_2
120.000.000 (centoventimilioni di lire) e dall'eredità del padre Per_3
pari ad L. 50.000.000 (cinquantamilioni di lire); 4) Vero che alla
[...] data della scadenza delle polizze ut supra (30/11/09) l'importo complessivo netto a favore dell'attrice risultava pari ad € 21.422,63
(doc. 2 bis –3 bis), € 17.886,84 (doc. 4 bis – 5 bis), € 21.475,06 (doc.
6 bis – 7 bis), € 40.129,60 (doc. 8 bis – 9 bis), € 33.679,32 (doc. 10 bis
– 11 bis), € 21.482,28 (doc. 12 bis – 13 bis), € 36.882,71 (doc. 14 bis
– 15 bis), € 10.345,38 (doc. 16 bis). Totale € 203.312,82; 5) Vero che alla scadenza delle polizze di cui sopra la signora reinvestiva i relativi importi maturati, su consiglio del nelle polizze di cui ai CP_3 documenti 1 bis – 2 bis – 4 bis – 6 bis – 8 bis – 10 bis – 12 bis – 14 bis
– 16 bis con scadenza 30/11/14, 10/9/15 (14 bis), 12/3/16 (16 bis) (si vedano documenti ut supra indicati al n. 4) con scadenza quinquennale;
6) Vero che nel febbraio 2015 la signora si faceva rimettere dalla compagnia di assicurazioni i valori di riscatto alle scadenze degli investimenti (doc. 3-5-7-9-11-13); 7) Vero che alla richiesta di chiarimenti sulle polizze alla si presentavano il Dott. Org_3
pag. 4/23 e la Dott.ssa , i quali le riferivano che le Testimone_1 Tes_2 polizze in suo possesso non risultavano esistere alla e Org_3 che l'agenzia del era oggetto di ispezione per mala gestione;
CP_3
9) Vero che nell'anno 2010 l'attrice veniva operata per la formazione di una neoplasia mammaria sinistra;
10) Vero che l'attrice, appreso dagli ispettori di l'inesistenza delle polizze in sue mani c/o la Org_3 compagnia, cadeva in uno stato di prostrazione : interrompeva le relazioni familiari con i nipoti ed i figli, rifiutava di uscire di casa per andare in ristorante con gli amici, rifiutava di fare acquisti per vestiario e per la propria persona, ripeteva a chi glielo chiedeva che le avevano rubato tutti i suoi risparmi e non le restava che attendere la morte;
11)
Vero che dopo aver conferito l'incarico all'Avv. Roberto Campion per il recupero del proprio denaro di cui alle polizze ut supra, la signora reiteratamente ogni giorno chiede quando potrà recuperare i propri denari investiti. Si indicano a testi: - residente a TI
; residente a [...]della Priula;
Controparte_6 Testimone_4
residente a [...]; - residente a Testimone_5 Testimone_6
Preganziol; residente a [...]; - Dott. Testimone_7 Tes_1
e Dott.ssa , domiciliati presso Si
[...] Tes_2 Org_3 chiede che dimetta in causa copia della querela, con Parte_1 allegati, presentata contro e per i Controparte_3 CP_5 fatti di cui è causa ovvero che il Giudice autorizzi l'acquisizione di tali documenti dal fascicolo penale avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, PM Dott.ssa A. Andreatta – RG 3372/17.In ogni caso: Spese e competenze di lite rifuse anche per il presente grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario avv.
Roberto Campion, il quale dichiara di averle integralmente anticipate.
CONCLUSIONI DI : nel merito: in riforma della CP_5 impugnata sentenza n. 823/2022 pubblicata il 19.05.2022, del pag. 5/23 Tribunale di Treviso nel procedimento R.G. n. 1452/2017, non notificata, ed ogni altra domanda ed eccezione delle controparti respinta e disattesa venga accertata e dichiarata l'insussistenza di alcuna ragione di credito della sig.ra nei confronti del sig. CP_1 [...] per tutte le ragioni esposte in atti ed, altresì vengano CP_5 rigettate tutte le domande avanzate dalla stessa nei confronti dell'odierno appellante con atto di citazione 14.02.2017 in quanto inammissibili, infondate e non provate con ogni conseguente statuizione;
in via subordinata: in caso di mancato accoglimento del proposto appello incidentale adesivo, confermarsi, con ogni statuizione, il capo della sentenza impugnata con cui è stata rigettata la domanda di manleva proposta da nei confronti del sig. e, Parte_1 CP_5 comunque, rigettarsi ogni domanda di condanna e/o garanzia e/o manleva svolta dalla nei confronti del sig. in Parte_1 CP_5 quanto errata e manifestamente infondate in fatto e diritto confronti del sig. in quanto errata e manifestamente infondate in fatto e CP_5 diritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 823/2022 il Tribunale di Treviso 1) ha condannato Parte_1 Controparte_6
, e a pagare alla cliente
[...] Controparte_3 CP_2
la somma di euro 243.675,53, oltre interessi al tasso CP_1 legale da diverse decorrenze e 2) Controparte_6
e a tenere indenne
[...] Controparte_3 [...] di quanto chiamata a pagare ad;
3) ha Parte_1 CP_1 rigettato la domanda di manleva della compagnia di assicurazione verso pag. 6/23 e infine 4)-6) regolato le spese di lite e di una CTU CP_5 contabile.
1.1 NN aveva dedotto – spiega il Tribunale - di aver investito CP_1
i propri risparmi fra il 1999 e il 2001 in certificati assicurativi Org_2
) con scadenza 30.11.09 presso l'agenzia
[...] Controparte_6
rappresentata da Alla scadenza del primo
[...] Controparte_3 investimento, aveva reinvestito il ricavato in polizze vita quinquennali con scadenza 30.11.14, 10.9.15 e 12.3.16. Solo a seguito della nuova scadenza, aveva appreso che per la compagnia di assicurazione le polizze non esistevano. L'agenzia aveva subito un'ispezione ed era stata cancellata dal RU degli intermediari assicurativi mentre CP_3
era stato radiato.
[...]
1.2 La compagnia di assicurazione aveva richiamato un distinto procedimento in cui era stato chiamato in causa il cliente ER
(marito di ) ed era emerso il coinvolgimento in
[...] CP_1 certi affari di (figlio di ). TI CP_1 CP_3 [...]
aveva riferito di un accordo con che aveva l'esigenza CP_3 Per_2
d'investire cospicue somme di denaro proprie e della famiglia, pur non disponendo di un conto corrente. in sede di Persona_4 mediazione innanzi al COA aveva riferito che , al ricevimento CP_3 degli importi pattuiti, predisponeva polizze con nominativi simulati e consegnava al una raccomandata A.R. da spedire all'agenzia, ER con cui l'apparente assicurato designava quale beneficiario una persona della famiglia del . ER
1.3 e si Controparte_6 Controparte_3 erano costituiti unitariamente sostenendo di non aver più accesso alla pag. 7/23 documentazione e quindi non essere in grado di difendersi e negando che avesse ammesso con gli ispettori l'esistenza di un accordo CP_3 con il . L'altro socio, , aveva negato il proprio Per_2 CP_5 coinvolgimento in illeciti ed evidenziato di essere receduto come socio della società in concomitanza con l'ispezione di Parte_1
[...]
1.4 Il Tribunale ha osservato che la domanda di risarcimento riguarda otto polizze: sei polizze sottoscritte il 30.11.2009; una polizza sottoscritta il 10.09.2010 e un'ulteriore sottoscritta il 13.03.2001. Dalle schede contrattuali, predisposte su carta intestata e Parte_2 contenenti sia il timbro dell'Agenzia sia la sottoscrizione dell'allora legale rappresentante, prof. risulta che i premi delle prime Persona_5 sette polizze (pari ad euro 192.958.44) fossero stati corrisposti
“mediante compensazione” con il controvalore, alla scadenza, di altrettante polizze vita sottoscritte in precedenza dalla . Con CP_1 riferimento alle schede contrattuali:
- non era stato dedotto che esse, contenenti la quietanza di pagamento, fossero state falsificate dalla cliente, profilo peraltro da far valere mediante proposizione di querela di falso;
- e non Controparte_6 Controparte_3 ne avevano contestato la provenienza. Solo aveva CP_5 disconosciuto che la sigla apposta sul timbro dell'agenzia fosse a lui riferibile;
- non potevano prendersi in considerazione, perché prodotte tardivamente, le schede contrattuali relative alle polizze “reinvestite”, che il CTP aveva prodotto nel corso delle operazioni peritali, Parte_1 per dimostrare che le polizze non erano in origine intestate alla . CP_1
In ogni caso, le schede non scalfirebbero il valore probatorio delle pag. 8/23 quietanze perché aveva riferito agli ispettori di essere solito CP_3 intestare polizze estranee ai fatti, a loro insaputa;
- non rileva che gli originari premi fossero stati pagati in contanti
(verosimilmente impiegando somme di denaro ricevute “in nero”), non comunicandosi l'illiceità eventualmente sottesa alla raccolta della provvista alla causa dei contratti.
1.5 Per la compagnia di assicurazione si applicano i principi in tema di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. per i danni arrecati a terzi da agenti nello svolgimento delle incombenze loro affidate. Il rapporto tra cliente, agente e compagnia di assicurazione ha struttura analoga a quella tra cliente, intermediario e preponente. Nel corso dell'ispezione era stato accertato un sistema d'irregolarità diffuse nell'espletamento del mandato assicurativo. aveva riconosciuto di aver emesso CP_3 fittiziamente alcune polizze e anche di aver emesso “appendici di cessione” a favore di famigliari propri e dell'ex socio nonché di amici fidati, facendo loro eseguire i riscatti. Aveva anche riferito di un accordo con . L'emissione delle polizze “fantasma” intestate alla Per_2 CP_1 era stata agevolata e resa possibile dalle incombenze affidate al
[...]
dalla compagnia mandante. CP_3
1.6 Sussisteva una responsabilità ex art. 2049 c.c. della società collettiva e dell'altro socio verso la per i fatti illeciti CP_5 CP_1 commessi dal Non era stata invece concretamente CP_3 prospettata una condotta agevolatrice della cliente (o di un suo CP_1 legittimo rappresentante) ed ella era rimasta estranea ai procedimenti penali.
pag. 9/23 1.7 Il danno patrimoniale è pari al valore dei premi complessivamente corrisposti, che ammontano ad euro 203.312,83. Il mancato guadagno, calcolato dal CTU in base ai rendimenti certificati prodotti nel corso delle operazioni peritali da ammontava a euro 40.362,70. Parte_1
1.8 Il aveva adoperato tutti gli accorgimenti necessari CP_3 affinché la gestione delle polizze vita avvenisse in un contesto di apparente correttezza e regolarità, anche nei confronti della Compagnia mandataria, giocoforza ignara dell'emissione di polizze “fantasma”.
1.9 Non era dimostrato il diretto coinvolgimento nell'emissione delle polizze anche dell'ex socio che quindi non era tenuto a CP_5 manlevare, a differenza di e Controparte_3 Controparte_6
Secondo la ricostruzione degli ispettori,
[...] Parte_1 CP_3 operava attraverso “un conto corrente non separato ex art. 117 CdA, e quindi a tutti gli effetti personale, intestato in maniera identica a quella separato presso la Controparte_6 Organizzazione_4
[...]
2. Con l'atto di appello chiede che, in Parte_1 riforma della sentenza, sia esclusa la sua responsabilità e, in subordine, che la domanda di manleva sia accolta anche contro . CP_5
2.1 Con il primo motivo l'assicurazione lamenta che le polizze non risultavano esistenti e che le lettere di rivalutazione non erano genuine.
Le schede di polizza non provano i pagamenti perché a) contenevano espressioni improprie nel campo definito “perfezionamento”; b) le polizze, che avevano formato la provvista, non erano state allegate e non era provato che fossero riconducibili alla;
c) non erano state CP_1
pag. 10/23 rilasciate la nota informativa e la lettera di conferma;
d) l'istruttoria nulla aveva chiarito sulle modalità di conclusione dei contratti e sui pagamenti;
e) la prova dei pagamenti poteva essere data o attraverso lo strumento utilizzato o la produzione delle precedenti polizze;
f) la compagnia aveva contestato l'idoneità e veridicità delle schede a rappresentare i riscatti delle precedenti polizze e i pagamenti dei premi;
g) la compagnia era terzo rispetto ai rapporti fra le parti;
h) nel corso della CTU avrebbero dovuto essere acquisite sette polizze di provenienza, sottoscritte da persone diverse dalla . CP_1
2.2 Con il secondo motivo, la compagnia si duole della mancata valutazione ex art. 1227 c.c. dell'apporto causale della , che era CP_1 stata rappresentata da persone interessate a particolari affari attraverso lo strumento assicurativo. Un ruolo determinante lo aveva avuto il figlio
, tramite delle iniziali denunce agli ispettori della TI compagnia per delle posizioni che si riferivano ad altro presunto assicurato danneggiato. aveva riferito di essersi accordato con CP_3
per investire fondi anche della famiglia . I premi non Per_2 Per_2 erano stati pagati o tracciati nel rispetto delle norme antiriciclaggio.
Nessuna norma prevedeva una modalità di reinvestimento diretto delle provviste. I pagamenti a monte erano stati eseguiti con l'utilizzo di provviste in contanti di non chiara provenienza.
2.3 Con il terzo motivo la compagnia deduce che l'art. 2049 c.c. sia stato applicato con una forzatura illogica, tanto è vero che è stata esclusa la responsabilità solidale di uno dei due soci, che pure era un delegato assicurativo. Ciò significa che l'attività del era Pt_3 abnorme e autonoma rispetto alle mansioni affidategli.
pag. 11/23 2.4 Con l'ultimo motivo la compagnia chiede, in via subordinata, che la responsabilità solidale sia estesa ex art. 2291 c.c. anche a
[...]
Il principio secondo cui la responsabilità solidale e illimitata CP_5 dei soci di una società di persone non si applica nei rapporti fra i soci ma solo a tutela dei terzi non è invocabile rispetto alla compagnia, che è soggetto terzo.
3. ha proposto appello incidentale adesivo CP_5 limitatamente ai primi tre motivi di appello principale.
3.1 La non aveva provato di aver versato alcunché. Non aveva CP_1 depositato documentazione bancaria e le schede di polizza presentano alcune anomalie.
3.2 La sentenza aveva erroneamente equiparato le posizioni dei due ex soci, a maggior ragione se si considera il rigetto della domanda di manleva svolta da Nel farlo, aveva Parte_1 ravvisato una responsabilità ex art. 2291 c.c. facendo riferimento a un precedente (Cass., sez. 3, sent. n. 21066 del 2016) che richiama principi in tema di associazioni non riconosciute, che circoscrivono la responsabilità solidale al solo associato che ha in concreto agito nei confronti dei terzi. non aveva svolto attività nei confronti CP_5 della . È ravvisabile unicamente la responsabilità diretta del socio CP_1 che aveva operato.
3.3 Deve essere conseguentemente rigettata la domanda subordinata della compagnia di assicurazione con riferimento alla richiesta di manleva. Non si tratta di un terzo estraneo ma di una parte del pag. 12/23 rapporto contrattuale di mandato, dotata di poteri ispettivi e di controllo.
4. ha chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile o CP_1 comunque rigettato. Oltre a richiamare le argomentazioni del giudice, ha dedotto che non rileva che gli agenti abbiano agito oltre mandato e che le polizze non esistessero per la compagnia. Non è dato sapere quale sia la “fantomatica” condotta illecita concorrente che le si addebita. Gli agenti della sono stati colti da Controparte_6 una “travolgente amnesia selettiva” pur avendo dirottato il denaro investito dai clienti presso amici e prossimi congiunti. I documenti provenienti dall'appellata non sono stati disconosciuti dalla compagnia di assicurazione. La mancata corrispondenza a modelli standard o la non corretta compilazione delle schede di polizza da parte dell'agente sono circostanze irrilevanti. Non è contestata l'esistenza delle pregresse polizze intestate alla né è dedotto che le stesse siano state CP_1 liquidate alla cliente. Nel corso delle operazioni peritali il CTP attoreo non aveva autorizzato il CTP della controparte a produrre alcunché.
Pur a conoscenza delle condotte delittuose dei propri agenti, la compagnia aveva ritenuto d'incolpare la e il figlio. Quest'ultimo CP_1 ha l'unica colpa di essersi attivato per tutelare i diritti della madre. Non
c'è nulla di inusuale nel fatto che abbia Persona_6 interloquito con la compagnia per la madre e il patrigno . ER [...]
aveva negato di aver rilasciato le dichiarazioni riportate nel CP_3 verbale ispettivo e quanto egli aveva sostenuto non è comunque credibile. La realtà è che ha calunniato terze persone per CP_3 tentare di coinvolgerle in azioni truffaldine solo a lui riferibili.
pag. 13/23 5. Con l'ordinanza 20 aprile 2023 è stata respinta la richiesta di dichiarare inammissibile l'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. La richiesta non è riproponibile dopo la precisazione delle conclusioni.
6. Il secondo motivo di appello principale sul concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c. del danneggiato è fondato e assorbente rispetto alla posizione dell'appellante principale Parte_1 perché esclude la responsabilità della compagnia ex art. 2049
[...]
c.c. verso la cliente dell'agente infedele.
6.1 I fatti che consentono di evidenziare il concorso del fatto colposo sono menzionati anche a pag. 7 della sentenza di primo grado richiamando le dichiarazioni di e . Controparte_3 Persona_4
è il figlio di , sposata con TI CP_1 ER
. Non è contestato1 e risulta anche dall'atto di denuncia –
[...] querela presentato da che sia stato essenzialmente Controparte_8
a interloquire per la madre e il patrigno con la TI compagnia di assicurazione.
6.2 Nel corso dell'ispezione nei confronti della Controparte_6 in data 23 aprile 2015, aveva riferito agli ispettori di Controparte_3 un accordo con , che aveva interesse a investire TI consistenti somme di denaro di “dubbia provenienza”. non Per_2 disponeva di conti correnti temendo accertamenti della Guardia di
Finanza. aveva permesso a di eseguire investimenti CP_3 Per_2 di fondi non solo propri ma anche della famiglia, servendosi di contratti intestati a persone ignare di essere strumentalizzate e conti correnti di persone di fiducia, a cui venivano successivamente ceduti i contratti. I rapporti fra i due si erano deteriorati quando iniziò a Per_2 pretendere la restituzione di consistenti somme di denaro con una certa urgenza e non fu in grado di recuperare la necessaria liquidità. CP_3
6.3 Con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado
[...]
, che ha patteggiato3 altre contestazioni relative alle posizioni di CP_3 diversi clienti, non ha confermato le precedenti dichiarazioni e si è in sostanza lamentato di non essere in grado di difendersi per l'impossibilità di accedere ai documenti dell'agenzia dalla primavera del
2015. Si è limitato a sostenere che sarebbe stato onere della CP_1 dimostrare gli investimenti compiuti. Si tratta di una posizione poco credibile perché non fa chiarezza su nulla.
6.4 È un dato di fatto invece che il patrigno del e marito Per_2 della , , raccontò in sede di mediazione forense4 CP_1 Persona_4 nell'aprile 2016 di essere stato disponibile a investire propri risparmi con , sottoscrivendo polizze intestate a terze persone. Controparte_3 predisponeva polizze indicando come sottoscrittori dei CP_3 prestanome. Successivamente predisponeva e consegnava a ER della documentazione che avrebbe dovuto essere spedita all'agenzia per fare in modo che l'apparente sottoscrittore designasse come beneficiario o un famigliare del . ER ER
6.5 Costituisce un secondo importante dato che non CP_1 sappia fornire alcuna spiegazione sulla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dei certificati assicurativi e della polizza vita n. Org_2 580077844.08. Negli anni 1999-2001 la avrebbe consegnato in CP_1 modo non tracciabile circa euro 200.000,00 a . In assenza di CP_3 alcuna documentazione, il Tribunale conclude che probabilmente si trattava di somme di denaro “ricevute in nero” e quindi frutto di evasione fiscale. Esclude correttamente che l'illiceità della raccolta della provvista si comunichi ai contratti assicurativi ma non tiene conto che la circostanza costituisce un significativo riscontro delle dichiarazioni di riportate nel verbale d'ispezione sui fondi famiglia Controparte_3 investiti dal figlio della per sottrarli ai controlli della Guardia di CP_1
Finanza.
6.6 Non è emerso alcun motivo per cui potesse Controparte_3 aver interesse a rendere delle false dichiarazioni sugli accordi con
. Si tratta di dichiarazioni che non escludono e nemmeno Per_2 riducono le responsabilità del rispetto alla compagnia di CP_3 assicurazione e ai clienti. Con le dichiarazioni richiamate non CP_3 calunnia perché non gli attribuisce alcun reato. Spiega Per_2 piuttosto come il medesimo intendesse investire e nascondere alla
Guardia di Finanza denaro proprio e della propria famiglia. La consapevolezza non solo di ma dei famigliari degli artifici a cui Per_2 ricorreva per consentire gli investimenti emerge dalle CP_3 ammissioni fatte dal marito della , , mentre il CP_1 Persona_7 fatto che il denaro costituiva provento di evasione fiscale è desumibile dall'entità delle somme movimentate in modo non tracciabile, senza fornire nemmeno nel presente processo alcuna spiegazione.
6.7 È inverosimile che il modo di operare di fosse Controparte_3 noto a e e non ad . TI Persona_7 CP_1
, e sono prossimi congiunti, la non Per_2 ER CP_1 CP_1
pag. 16/23 riesce effettivamente a spiegare da dove provenisse il denaro investito e si affidò al figlio nel trattare con la compagnia di assicurazione. È difficile credere che e non informarono la madre e la Per_2 ER moglie degli artifici a cui ricorreva la persona a cui affidavano i risparmi.
6.8 Il Tribunale richiama precedenti secondo cui, ai fini di valutare la responsabilità ex art. 2049 c.c. di una compagnia di assicurazione, per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo
"fantasma" impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore, il giudice di merito è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 18860 del
2015 e Cass., sez. 3, sent. n. 23973 del 2019). Il fondamento della responsabilità riposa nel principio cuius commoda eius et incommoda.
L'imprenditore è il soggetto meglio di altri in grado valutare i rischi connessi a un'attività e meglio di altri è in grado prevederli. La responsabilità della compagnia di assicurazione può tuttavia non solo essere diminuita ma anche esclusa dal fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c.. Nel caso in esame si era CP_1 consapevolmente affidata a un agente sapendo, a differenza della compagnia di assicurazione, che egli operasse illecitamente e ovviamente in contrasto con gli obblighi che aveva verso la mandante.
L'essersi affidata così incautamente a una persona che ricorreva a prestanome e conti correnti fuori dal controllo della compagnia l'ha esposta a un elevato rischio che poi si è concretizzato quando CP_3 ha distratto (o comunque non recuperato) gli investimenti. La compagnia non può rispondere per illeciti del proprio agente verso il pag. 17/23 cliente, posto che il cliente si è esposto volontariamente al pericolo. La funzione di “garanzia” della responsabilità del preponente viene meno.
7. Dato che non risponde solidamente Parte_1 con e Controparte_3 CP_5 Controparte_6 era stata cancellata dal registro delle imprese e quindi si era estinta ancor prima della sentenza di primo grado), rimane assorbita la domanda di manleva della compagnia e la doglianza fatta valere con il quarto motivo di appello principale sui limiti entro cui la domanda di manleva doveva essere accolta.
8. L'appello adesivo a quello principale di Parte_1 contro , proposto dalla difesa di , è
[...] CP_1 CP_5 tardivo.
L'appello principale è stato notificato a il 15 dicembre 2022. CP_5
La comparsa di costituzione e risposta contenente un appello incidentale adesivo è stata depositata il 30 marzo 2023, oltre trenta giorni dalla notifica dell'appello principale. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 17614 del 2020 e Cass., s.u., sent.
n. 23903 del 2020) le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt.
370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325
c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.
pag. 18/23 e sono due debitori Parte_1 CP_5 solidali. L'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti.
L'appello di contro doveva essere CP_5 CP_1 proposto entro trenta giorni dalla notifica dell'appello principale perché veniva presentato non contro l'appellante principale.
Le considerazioni della comparsa di costituzione e risposta di
[...] che non integrano un appello adesivo rimangono assorbite CP_5 perché attengono alla domanda di manleva che di
[...]
domanda che a sua volta presuppone Parte_1
l'accertamento della responsabilità della compagnia di assicurazione.
9. Per effetto dell'accoglimento dell'appello di Parte_1
le statuizioni della sentenza di primo grado vanno modificate
[...] come segue:
- deve essere esclusa la responsabilità di Parte_1
(punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata); dei danni
[...] continuano a rispondere unicamente i soci della Controparte_6
(la posizione di anch'essa richiamata
[...] Controparte_6 al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, verrà esaminata nel paragrafo 10 della presente motivazione);
- tutte le domande di manleva di Parte_1 rimangono assorbite perché presuppongono il previo accertamento della responsabilità della compagnia di assicurazione verso CP_1
(punti 2 e 3 del dispositivo);
- non rientra più fra le parti tenute al Parte_1 pagamento delle spese processuali ad (punto 4 del CP_1 dispositivo); è piuttosto la che deve rifonderle alla compagnia. CP_1
Applicati i parametri medi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 dello scaglione pag. 19/23 di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), i compensi sono liquidati per il giudizio di primo grado in euro 14.103,00 (euro 2.552,00
+ euro 1.628,00 + euro 5.670,00 + euro 4.253,00);
- obbligata a pagare le spese processuali a Parte_1 rimane solo , in quanto non occorre più decidere
[...] CP_1 sulle domande di manleva dell'assicurazione (punto 5 del dispositivo);
- non è obbligata al pagamento delle Parte_1 spese in favore di (punto 6 del dispositivo); CP_5
- rispetto a tutte le domande che rimangono assorbite, le spese vanno compensate mentre le spese della CTU rimangono a carico esclusivamente di e (punto 7 del dispositivo). CP_3 CP_5
10. Non si è tenuto conto della posizione di Controparte_6 perché la società è stata cancellata dal registro delle imprese già prima della pronuncia della sentenza impugnata. La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione, priva la società della capacità di stare in giudizio.
L'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. I due soci della società estinta sono parti del giudizio di appello.
11. Le spese processuali del gravame, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di verso CP_1
e di verso . Parte_1 CP_5 CP_1
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 9.991,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.977,00
pag. 20/23 + euro 1.911,00 + euro 5.103,00) dello scaglione applicabile (euro
52.001,00 – euro 260.000,00).
12. ha documentato5 di aver eseguito, Parte_1 per effetto della sentenza riformata, pagamenti in favore di
[...]
e dell'avvocato distrattario Roberto Campion. In tema di CP_1 distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario (Cass., sez. 3, sent. n. 8215 del 2013), senza che l'impugnazione debba essere rivolta anche nei suoi confronti e che il medesimo debba essere evocato personalmente in giudizio (Cass., sez.
6-3, ord. n. 25247 del 2017).
13. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo CP_5 di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1
e e dell'appello adesivo di Controparte_3 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 19.5.22 CP_2
n. 823/2022, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata: 1.1 condanna in solido e al Controparte_3 CP_5 risarcimento del danno in favore di , liquidato nella CP_1 somma di euro 243.675,53, oltre agli interessi al tasso legale, decorrenti dal 13.03.2001 sulla somma di euro 15.381,82; dal
30.11.2009 sulla somma di euro 182.628,11 e dal 10.09.2010 sull'ulteriore somma di euro 43.036,84;
1.2 rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
nei confronti di CP_1 Parte_1
1.3 pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di CP_3
e ;
[...] CP_5
1.4 condanna in solido e a Controparte_3 CP_5 pagare in favore di le spese di lite del giudizio di primo CP_1 grado, da distrarre in favore dell'avvocato Roberto Campion, liquidate nella somma di euro 759,00 per esborsi e di euro 17.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
1.5 condanna a pagare in favore di CP_1 [...] le spese di lite del giudizio di primo grado, Parte_1 liquidate nella somma di euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
1.6 compensa le spese di lite del giudizio di primo grado fra le altre parti;
2. condanna e il difensore distrattario avvocato CP_1
ROBERTO CAMPION a restituire a le Parte_1 somme rispettivamente ricevute di euro 278.187,00 e di euro
29.544,99 in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione;
3. dichiara inammissibile l'appello incidentale adesivo di
[...]
; CP_5
pag. 22/23 4. condanna al pagamento delle spese processuali CP_1 dell'appello in favore di liquidate Parte_1 nella somma di euro 9.991,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
5. condanna al pagamento delle spese processuali CP_5 dell'appello in favore di , liquidate nella somma di euro CP_1
9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
6. compensa le spese processuali fra le altre parti;
7. è obbligato a versare un ulteriore importo a CP_5 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello adesivo incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n.
115.
Venezia, 31.1.2023
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 23/23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. comparsa di costituzione e risposta di appello di , pag. 4 CP_1 2 Doc.
3.3 appellante pag. 14/23 3 Cfr. consenso del PM a richiesta di applicazione pena nel proc n. 4408/17 RGNR, doc.
3.12 appellante 4 Doc.
3.7 appellante pag. 15/23 5 Doc. 8 appellante pag. 21/23