Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/05/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, nella persona del dott. Giuseppe Laghezza,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 186 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025 a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., vertente tra
(C.F. ), (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
, (C.F. ) e (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
, tutti in proprio e nella qualità di eredi e/o congiunti del de cuius , nato C.F._5 Persona_1
a Castagneto Carducci il 06.09.1939 e deceduto in data 04.01.2020, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Franco Di Maria (C.F. ed elettivamente domiciliati presso e nello studio C.F._6 di questo in Roma via Arno n. 38
- RICORRENTI
e
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Silvia Carli (C.F.
, Luca Cei (C.F. , Serena Spizzamiglio (C.F. , C.F._7 C.F._8 C.F._9
Matteo Orlandini (C.F. e Marco Di Bisceglie (C.F. ) ed C.F._10 C.F._11 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente ( ) in Pisa Controparte_2 CP_3 via Cocchi n.1
-RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità colposa nell'esercizio della professione sanitaria.
Conclusioni delle parti: come da ricorso (quanto ai ricorrenti) e da comparsa di costituzione e risposta
(quanto alla resistente)
*****************************
PROCESSUALE CP_4
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, in una con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in data 29.01.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio, dinanzi a
), in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Via Antonio Cocchi, 7/9 - 56121 P.IVA_1
Pisa (PI), con riferimento a tutti i danni da porsi in relazione ai titoli e alle causali di cui in narrativa e, per
l'effetto, condannarla al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme tutte indicate in narrativa, ovvero di quelle minori o maggiori stabilite dal Giudice;
- in subordine e a puro titolo prudenziale, nell'ipotesi di incertezza eventistica, si chiede venga liquidato un danno da perdita di chances nella misura equitativa ritenuta di giustizia, ma comunque, non inferiore al 50% di quanto richiesto in via principale. - Oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data dei fatti per cui è causa fino all'avvenuto soddisfo. -
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, rifusione spese contributo unificato, di CTP, CTU, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale CP_1
Civile di Pisa, adversis rejectis - dichiarare la domanda risarcitoria di parte ricorrente infondata in fatto e indiritto e per l'effetto dichiararne il rigetto;
- in ipotesi, ridurre l'entità delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno per la motivazione di cui al corpo dell'atto; In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza del 30.05.2024 questo giudice fissava, per la discussione ex art 281 sexies c.p.c., l'udienza del
20.3.2025, in esito alla quale, previa precisazione delle conclusioni e discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, a fondamento dell'avanzata richiesta risarcitoria, assumono quanto segue:
- nell'autunno del 2018 , stante la presenza di tracce ematiche nelle proprie urine, ebbe Persona_1 ad effettuare -su consiglio del medico curante- una serie di accertamenti. L'esame delle urine, eseguito in data 26.11.2018, era risultato “negativo per cellule neoplastiche. . Categoria C2 negativo” (doc. 002); Pt_6
- stante la persistenza dell'ematuria, in data 08.01.2019 il aveva effettuato un nuovo esame Pt_1 delle urine e del sangue (doc.003), da cui era emersa l'elevata presenza di emazie e leucociti, con diagnosi di
“rare cellule uroteliali displasiche n.a.s., numerose emazie” e quadro citologico “categoria C4, sospetto”;
- in data 17.01.2019 lo stesso era stato sottoposto a un approfondimento diagnostico, Pt_1 mediante ecografia dell'addome (doc. 004), il cui referto aveva palesato “distensione vescicale con formazione diverticolare disposta a livello della parete laterale destra al cui interno si apprezza una formazione papillomatosa solida di circa 3.3 x 2.5 cm che necessita di valutazione specialistica. Evidente incremento dimensionale della ghiandola prostatica con diametro laterale valutabile in circa 6 cm, ipertrofia mediana che aggetta in regione trigonale”;
- a fronte degli esiti dell'esame ecografico, in data 30.01.2019 il i era recato in visita presso il Pt_1 presidio ospedaliero di Cecina, ove il dottor aveva suggerito l'esecuzione di uretrocistoscopia (doc. Per_2
005, 005bis), che era stata, di fatto, effettuata presso l'Ospedale di Piombino il 20.02.2019 con esito anamnestico di “sospetta lesione vescicale intradiverticolare”: talché il sanitario aveva esortato il paziente ad eseguire resezione endoscopica trans uretrale (doc. 006, 006bis);
- pertanto, in data 21.02.2019, il attenendosi alle indicazioni mediche, aveva effettuato ogni Pt_1 adempimento necessario ed era stato inserito -con “priorità A massima”- in lista d'attesa per effettuare una
“resezione transuretrale di lesione vescicale” (doc. 007); - malgrado l'urgenza conclamata, lo svolgimento della routine preoperatoria era iniziata ben tre settimane dopo, presso l'Ospedale di Piombino: in particolare era stata effettuata sul paziente, in data
16.03.2019, una radiografia del torace (doc. 008), dal cui referto era risultato “torace con diffuso rinforzo della trama interstiziale caratterizzato da ipodiafania ilo-perilare medio inferiore a sinistra e a cavaliere tra l'apice del campo medio a destra. Non si escludono consolidamenti flogistici. Fenomeni disventilativi alle basi. Lieve obliterazione gli sfondati costofrenici. Cuore ai limiti superiori. Aortosclerosi”;
- nonostante la chiarezza del referto sopra richiamato, il medico anestesista aveva interpretato il risultato della RX torace come associato a un quadro di polmonite in atto, tale da non permettere l'intervento chirurgico, che era stato pertanto rinviato e il paziente, medio tempore, era stato sottoposto a terapia farmacologica al fine di risolvere l'asserita polmonite riscontrata;
- in data 17.04.2019, e quindi a distanza di un mese dall'ultimo controllo, il aveva ripetuto la Pt_1 radiografia toracica (doc. 008bis, doc. 009) i cui referti, anche in questa occasione, erano stati interpretati,
“erroneamente”, come suggestivi di una polmonite, che di fatto aveva reso inoperabile il paziente;
- in data 29.04.2019 il ra stato sottoposto a vista pneumologica da parte del dott. resso Pt_1 Per_3 lo stesso Ospedale di Piombino (doc. 0010), da cui era emerso come, in realtà, non vi fossero
“controindicazioni in atto alla anestesia proposta”;
- quindi, in data il 28.05.2019, il era stato sottoposto a intervento chirurgico di “resezione di Pt_1 voluminoso ETP vescica in diverticolo posterolaterale destro fino a base d'impianto senza ottenere bonifica completa” (doc.0012);
- l'esame istopatologico che ne era conseguito, refertato in data 10.06.2019, aveva riscontrato
“carcinoma uroteliale non papillare, di alto grado, con diffusa differenziazione squamosa, infiltrante il tessuto suburoteliale, invasione indenne da neoplasia” (doc. 0013);
- il paziente era stato dimesso il 31.05.2019, in attesa di essere convocato per concordare il piano terapeutico;
- tuttavia, nonostante l'evidente urgenza della condizione del lo stesso era stato convocato dai Pt_1 sanitari a distanza di un mese dall'intervento (26.06.2019) (doc.0014), e solo in data 11.07.2019 gli era stato consigliato di procedere ad intervento di cistectomia radicale (asportazione totale della vescica), talché era stato inserito, in data 20.07.2019, in lista d'attesa con priorità MASSIMA;
- In data 22.07.2029 il paziente, causa forti addominali associati ad ematuria – (doc. 0018, 0019), era stato costretto a recarsi d'urgenza presso il PS dell'Ospedale di Piombino;
- malgrado la massima priorità indicata dai sanitari e la gravità delle condizioni in cui versava il Pt_1 solo in data 09.09.2019, ossia ben due mesi dopo dall'inserimento in lista d'attesa, lo stesso era stato ricoverato presso l'U.O. di urologia dell'Ospedale di Livorno (doc. 0023), per effettuare l'intervento di cistectomia radicale;
- frattanto il paziente aveva subito un progressivo peggioramento, come si evinceva dal referto rilasciato dopo la visita specialistica del 23.08.2019 (doc. 0022).
- al momento dell'intervento i sanitari avevano ritenuto opportuno praticare, in sostituzione dell'intervento previsto, una “ureterocutaneostomia bilaterale per congelamento pelvico da n. vescicale”
(doc. 0024). Il successivo esame istologico, effettuato sui campioni prelevati durante l'intervento, aveva attestato la presenza di “due linfonodi con iperplasia reattiva” (doc. 0025);
- il era stato dimesso il 17.09.2019 (docc. 0026, 0027), con l'indicazione di accertamenti Pt_1 periodici e di terapia del dolore che avrebbe dovuto effettuare;
- nelle settimane successive alle dimissioni il paziente aveva manifestato un progressivo decadimento psicofisico tanto che, nella notte tra il 27.11.2019 ed il 28.11.2019, un episodio di emorragia uretrale lo aveva costretto a recarsi d'urgenza presso il PS dell'Ospedale di Cecina, ove accedeva con diagnosi di “shock emorragico secondario ad ematuria” (p.23 e seguenti, doc. 0028);
- i sanitari avevano quindi deciso di effettuare, a distanza di poche ore dall'arrivo del paziente, una tc addome con e senza mezzo di contrasto (p. 26, doc. 0028), da cui era emersa la presenza di “grossolana tumefazione a livello dello scavo pelvico dai diametri massimi sul piano assiale di circa 17x13 cm ed estensione cranio – caudale di circa 17 cm. […] Il referto è riferibile a lesione espansiva vescicale complicata da sanguinamento. […] Dopo somministrazione di MdC la tumefazione mostra disomogeneo enhancement con dubbio spandimento di mdc a livello di un ramo dell'iliaca interna ds. La tumefazione comprime e disloca postero – lateralmente il sigma – retto e caudalmente non mostra piano di clivaggio con la prostata che appare marcatamente ingrandita con calcificazioni intraghiandolari”;
- visti i risultati degli accertamenti di cui sopra e la gravità della condizione in cui versava il si Pt_1 era deciso di trasportarlo immediatamente presso l'Ospedale di Livorno (p.30, doc. 0028), ove aveva fatto ingresso con diagnosi di “sanguinamento dell'arteria iliaca dx”;
- giunto nel reparto di Medicina d'Urgenza, era stato sottoposto a intervento di embolizzazione dell'arteria, per poi essere nuovamente trasferito nel reparto di Medicina Generale dell'Ospedale di Cecina;
- in data 02.12.2019 il paziente, stante il peggioramento delle condizioni già compromesse, era stato sottoposto a ecodoppler venoso degli arti inferiori, con diagnosi di TVP non occludente a livello della vena Con femorale comune di destra estesa alle crosse SF ed al tratto prossimale della on altri segni di TVP” (doc.
0028);
- pochi giorni dopo, il 09.12.2019, i sanitari avevano predisposto le dimissioni del paziente -ormai in condizioni terminali- prescrivendo cure palliative (doc. 0039) e, in data 04.01.2020, il era deceduto Pt_1 presso il proprio domicilio (doc. 0034).
- a seguito del decesso del proprio congiunto, i suoi familiari promuovevano, innanzi all'intestato
Tribunale, procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. di cui al n. 4531/2022 R.G..
Premesso quanto sopra, rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che nell'instaurare quest'ultima gli odierni istanti hanno chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti, sia iure proprio sia iure hereditatis, in conseguenza del decesso del loro prossimo congiunto imputabile, a loro dire, a malpractice dei sanitari dell'Azienda convenuta.
In particolare, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, la vicenda oggetto di causa sarebbe stata caratterizzata da un ingiustificato ritardo nella gestione clinica della persona di da parte dei sanitari che lo Persona_1 hanno avuto in cura (“A causa di una sequenza di errori, il paziente- il cui quadro clinico suggeriva un intervento risolutivo ed immediato già in data 21.02.2019- ha dovuto attendere oltre 9 mesi prima di poter essere sottoposto all'intervento chirurgico che sarebbe stato necessario e risolutivo”).
Essi evidenziano, inoltre, come nessuna terapia sia stata prescritta, al paziente, per la cura della lesione tumorale, talché il tumore è passato dalla stadiazione T 1 a quella T3, con ineluttabile esito infausto.
L' convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito non esservi stato “alcun errore nel CP_1 comportamento dei medici che ebbero in cura il sig. i quali a buon ragione ritardarono Persona_1
l'intervento per le motivazioni sopra descritte. Purtroppo, infatti, nel caso di specie il decesso non è stato determinato dall'asserito ritardo ma dalla malattia dalla quale era affetto il paziente. Per le predette motivazioni i danni lamentati dai ricorrenti non possono essere imputati a responsabilità della resistente non sussistendo alcun nesso causale tra la morte del paziente e le cure Controparte_5 ricevute. A questa conclusione è giunta anche la CTU che ha escluso il nesso causale ma ha riconosciuto solo una perdita di chance di sopravvivenza”
Ciò posto, è da rilevare in primo luogo come in tema di danno da colpa medica, quale è quello lamentato nella specie, la responsabilità della struttura ospedaliera (che è parte convenuta nel presente giudizio) deve essere qualificata quale responsabilità contrattuale ex art 1218 c.c., stante l'esistenza del contratto “atipico” di spedalità (cfr., Cass. n. 8826/2007).
Ne discende, sotto il profilo dell'onere probatorio, che spetta al danneggiato provare, secondo il criterio del
"più probabile che non", il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario;
mentre, una volta che il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla controparte dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al medico (avendo questi eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che la lesione lamentata non è causalmente ricollegabile all'operato di quest'ultimo o che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 10050/2022; Cass.
13872/2020).
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, dell'esito degli accertamenti compendiati nella relazione depositata dal Collegio peritale nel procedimento di istruzione preventiva ante causam R.G. n.
4531/2022 radicato dinanzi a questo Tribunale, ritiene questo giudice che i ricorrenti abbiano pienamente assolto all'onere probatorio a loro carico, fornendo riscontro certo e incontestabile sia della responsabilità dei sanitari che hanno interagito con il de cuius nelle circostanze sopra descritte sia del nesso causale tra i comportamenti negligenti e imperiti dagli stessi tenuti e il prematuro decesso del loro congiunto.
Per contro, l' convenuta non ha fornito elementi atti ad escludere la propria responsabilità in ordine CP_1 all'accaduto.
E, invero, in esito alle approfondite indagini medico-legali effettuate i CCTTUU incaricati hanno rassegnato conclusioni le quali consentono di concludere nel senso dell'effettiva sussistenza di una condotta colposa dei medici che hanno avuto in cura il paziente, cui il prematuro decesso di quest'ultimo deve ritenersi causalmente ricollegabile.
Infatti gli ausiliari, nel rispondere ai quesiti loro sottoposti, hanno evidenziato che: “Nel caso in esame, considerando i rilievi di parte ricorrente e le risposte di parte convenuta, si ravvisano elementi di consumabilità alla luce delle evidenze scientifiche, della storia clinica, delle tempistiche e del percorso diagnostico terapeutico (PDTA) del Sig. ricostruito dalla prima manifestazione emorragica dell'autunno Persona_1 del 2018 alla accertata impossibilità di eradicazione del 09.09.2019”……. “Mal si comprende un'attesa di 97 giorni dalla cistoscopia del 20.02.2019 alla resezione endoscopica del 28.05.2019, come mal si comprende un'ulteriore attesa di 104 giorni da quest'ultima all'intervento con finalità radicale. È provato che la malattia sia evoluta (ulteriormente) in quegli altri 104 giorni di attesa, passando dalla fase T1 ancora curabile (esame istopatologico n. 2019/8809 del 10.06.2019) a quella T3 risultata inoperabile per la sola diffusione locale
(referto operatorio n. 292/2019 del 09.09.2019) senza riscontri metastatici sistemici né linfonodali locoregionali (esame istologico a cura della di Anatomia patologica di Livorno: Materiale inviato: CP_2
Linfonodi iliaci sinistri. Macroscopia: Due linfonodi di 1,8 e 2 cm di asse maggiore. Prelievi A1-A2: linfonodo minore, A3-A4: linfonodo maggiore. Diagnosi: Due linfonodi con iperplasia reattiva (CD20+, CD3+, Ciclina D1,
BCL2+, BCL6+, CD23+)”.
I CCTTUU hanno, in particolare, sottolineato quanto segue: “In dettaglio le criticità evitabili da noi rilevate:
1. una lentezza nelle varie fasi diagnostiche dal momento dell'inserimento in lista di attesa (21/2/19) all'intervento del 9/9/19 nonostante la quasi certezza di trovarsi di fronte a una patologia neoplastica nella quale abbiamo già detto e dimostrato come la precocità della terapia sia fondamentale per indirizzare la prognosi. - 2. Il dubbio/errore diagnostico causato dall'esame radiologico del 16/3/19 avrebbe significato poco se il paziente fosse stato gestito in ambito ospedaliero con immediata terapia AB e controllo rx dopo 7- 10 giorni;
- 3. Dopo la visita anestesiologica dell'8/5 che arruolò il paziente come operabile si arrivò a una programmazione chirurgica in data 28/5 che portò alla resezione di un voluminoso ETP vescicale senza bonifica completa.
4. Il paziente fu riconvocato il 26/6 e l'11/7 fu proposta la “cistectomia radicale” che è stata effettuata il 9/9 a distanza di 2 mesi” …” In conclusione, un più tempestivo percorso diagnostico- terapeutico assistenziale avrebbe potuto offrire al Sig. igliori chance di sopravvivenza. Nelle Persona_1 more di questi mesi la neoplasia è passata dalla stadiazione T1 non muscolo invasiva alla stadiazione T3 muscolo invasiva che presentano percentuali di sopravvivenza a 5 anni molto diverse l'una dall'altra. Questa velocissima evoluzione della neoplasia assolutamente prevedibile e nota per questo tipo di tumori fa sì, come abbiamo già detto, che il passaggio dalla fase non invasiva CIS-T1 a quella invasiva T3-T4 di solito avviene in
9-12 mesi. Ecco perché la tempestività della diagnosi e del trattamento chirurgico acquistano una notevole rilevanza. La perdita di chance si può quantificare nella misura del 45%.”.
In tal senso, il Collegio peritale ha concluso ritenendo che “le probabilità di sopravvivenza a 5 anni sarebbero state del 95% se si fosse intervenuti quando la neoplasia non era invasiva, probabilità che si sono ridotte al
50% quando la neoplasia era in fase T3” (pag. 51 dell'elaborato peritale).
Appurata, pertanto, la sussistenza -nei termini sopra indicati- del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'anticipato decesso del paziente, va evidenziato come l' convenuta, contrattualmente responsabile CP_1 in virtù del contratto di spedalità, non abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 1176 c.c., non avendo offerto elementi dai quali poter desumere che la prestazione dovuta è stata eseguita con la diligenza richiesta dall'attività esercitata (chè, anzi, dalle risultanze degli atti sopra passate in rassegna appare emergere, con certezza, il contrario).
Venendo, quindi, all'individuazione dei danni di cui i ricorrenti devono essere ristorati in conseguenza dell'accaduto nonché alla loro quantificazione, è da rilevare che gli odierni istanti (rispettivamente fratelli e nipoti del de cuius) adducono, in primis, l'esistenza di patimenti e di sofferenze loro derivati dalla prematura perdita del rapporto parentale, in relazione ai quali domandano il risarcimento, iure proprio, dei danni non patrimoniali.
Ora, giova richiamare, al riguardo, quanto statuito, dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 28993/2019, la quale ha individuato, tra le diverse ipotesi di danno ipotizzabili in materia di responsabilità medica, quella per cui "La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata". In tal caso, secondo la Suprema Corte, "il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance -senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla
"possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali".
Con tale pronuncia, pertanto, la Suprema Corte ha chiaramente distinto ipotesi quali quella in esame, in cui la malpractice medica ha negativamente inciso, con certezza, sulla durata della vita del paziente, da quella in cui tale condotta colpevole del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto, ipotesi quest'ultima che è integrata nel caso in cui le risultanze di causa lascino residuare un' insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo.
Pertanto, ha concluso la Corte di cassazione, "ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale)".
Tali principi sono stati ribaditi, ancor più recentemente, da Cass. n. 35998/2023, secondo cui “quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future (…)
è possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto “iure proprio” degli eredi, rappresentato dal minor tempo vissuto dal congiunto (Cass., n. 26851 del
2023, cit.); - in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde “in toto” dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass., n. 26851 del 2023, cit., in cui si richiama l'ormai costante giurisprudenza sul punto) (…) la perdita anticipata della vita per un periodo determinato a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti, nei termini prima chiariti, quale che sia la durata del “segmento” di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare”
E, poiché nel caso sottoposto all'attenzione dello scrivente deve ritenersi provato, alla luce delle accurate indagini effettuate dai CCTTUU componenti il Collegio peritale nominato in sede di procedimento di istruzione preventiva, che la condotta imperita dei sanitari ha cagionato la morte anticipata del paziente, che altrimenti sarebbe sopravvissuto più a lungo , nella specie non può parlarsi di "maggiori chance di sopravvivenza", bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita del paziente stesso.
Di conseguenza, alla luce dei principi testé indicati, la limitata aspettativa di vita (rispetto alla media) che sarebbe residuata al congiunto degli odierni ricorrenti in caso di intervento corretto dei sanitari non può rilevare ai fini del riconoscimento di un danno da perdita di chance -termine, quest'ultimo, impropriamente utilizzato dai CCTTUU incaricati-, bensì esclusivamente ai fini della liquidazione equitativa del danno da anticipata perdita del rapporto parentale derivato dal decesso, atteso che l'evento lesivo, per come avvenuto,
è stato determinato dalla negligente condotta degli operatori della struttura.
In ordine al danno non patrimoniale, quindi, è configurabile un danno da perdita anticipata del rapporto parentale e la quantificazione dello stesso deve avvenire, in via equitativa, sulla base dello scarto temporale
-nella specie notevolissimo- tra quella che sarebbe stata la presumibile durata della vita della paziente e la durata della vita da quest'ultimo in concreto vissuta.
Tale tipologia di danno è stato definito, dalla costante giurisprudenza sia di legittimità che di merito, quale danno non patrimoniale derivato dalla lesione del vincolo parentale e, quindi, quale diritto della persona costituzionalmente riconosciuto e fondato sul disposto degli artt. 2, 29, 30 della Costituzione ( sentenza
11.11.2008 n. 26972 della Cassazione a Sezioni Unite), e come la sua sussistenza sia da ritenersi presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (Cass. n. 5452/2020).
In particolare, la morte di una persona fa presumere essa stessa, ai sensi dell'art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo agli stretti congiunti, a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che i luoghi di rispettiva dimora fossero più o meno distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass., sez. III, 15/07/2022 n.
22397).
In sintesi, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un “danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva ed è integrato non solo dallo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto ma anche dalla sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso” (Tribunale di Torino sent. n. 4176/21).
La Cassazione ha infatti puntualizzato che il danno parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, consistente nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dell'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente.
Già con precedenti pronunce la Suprema Corte aveva, in effetti, evidenziato trattarsi di un danno non patrimoniale iure proprio del congiunto che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza e al fatto notorio, dato che
“l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare” (cfr., ex multis, Cass. n.
25541 del 22 agosto 2022; Cass. n. 9010 del 20 dicembre 2022).
Circa l'entità del ristoro consolatorio liquidabile, occorre avere riguardo alle tabelle milanesi (nella specie l'edizione 2024 delle stesse), le quali, in conformità all'orientamento espresso, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7770/2021, 26300/2021, 10579/2021, 11719/2021, 33005/2021), hanno adottato il c.d. sistema a punti, basato sull'attribuzione, al danneggiato, di un punteggio numerico e nella moltiplicazione di esso per una somma di denaro costituente il valore ideale di ogni punto.
In tema, si rammenta che la condizione di convivenza non può in alcun modo assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali o a presupposto dell'esistenza del diritto, potendo, al più, rappresentare un elemento probatorio da valutare ai fini della quantificazione del risarcimento (cfr. da ultimo, Cass. sez. III, n.10335/2023).
Giova, altresì, ricordare che in base alle tabelle milanesi i parametri alla stregua dei quali attribuire i punteggi, con variazione della forbice attribuibile e del punto base, a seconda del legame tra vittima e superstiti, sono:
a) età della vittima primaria: b) età della vittima secondaria c) convivenza: d) sopravvivenza di altro congiunto al de cuius; e) qualità e intensità della relazione affettiva.
In applicazione, quindi, dei suddetti parametri, allo stato degli atti e delle allegazioni documentali, appare congrua una quantificazione del danno nella misura che segue:
In favore di (sorella) Parte_1
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 73 anni, è sorella della vittima e non era convivente
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8 Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 12
IMPORTO del RISARCIMENTO € 71.316,00
NOTA:
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può variare da un minimo di € 20.376,00 ad un massimo di € 71.316,00, con un valore medio pari a € 45.846,00, che si ritiene quello liquidabile nella specie e sul quale non si ritiene di dover operare alcuna decurtazione, tenuto conto del fatto che l'essersi il decesso del paziente verificato a breve distanza di tempo -pochi mesi- dall'errore sanitario che ha innescato il processo esitato nella sua dipartita e che l'aspettativa di vita del de cuius a cinque anni era prossima al 100%, nella specie la perdita di tale notevole aspettativa deve ritenersi pressochè totale.
In favore di (sorella) Parte_2
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 71 anni, è sorella della vittima e non era convivente
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 12
IMPORTO del RISARCIMENTO € 71.316,00
NOTA:
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può variare da un minimo di € 20.376,00 ad un massimo di € 71.316,00 con un valore medio pari a € 45.846,00, che si ritiene quello liquidabile nella specie e sul quale non si ritiene di dover operare alcuna decurtazione per le ragioni illustrate in sede di liquidazione dell'analoga voce di danno da riconoscersi in favore di
[...]
. Parte_1
In favore di (fratello) Parte_3
QUADRO di (dati anagrafici e status familiare) CP_8
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 69 anni, è fratello della vittima e non era convivente
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CP_9
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 10
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 14
IMPORTO del RISARCIMENTO € 74.712,00
NOTA:
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può variare da un minimo di € 23.772,00 ad un massimo di € 74.712,00 con un valore medio pari a € 49.242,00, che si ritiene quello liquidabile nella specie e sul quale non si ritiene di dover operare alcuna decurtazione per le ragioni illustrate in sede di liquidazione dell'analoga voce di danno da riconoscersi in favore di
[...]
. Parte_1
In favore di (fratello) Parte_4
QUADRO di (dati anagrafici e status familiare) CP_8
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 79 anni, è fratello della vittima e non era convivente
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 12
IMPORTO del RISARCIMENTO € 71.316,00
NOTA:
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può variare da un minimo di € 20.376,00 ad un massimo di € 71.316,00 con un valore medio pari a € 45.846,00, che si ritiene quello liquidabile nella specie e sul quale non si ritiene di dover operare alcuna decurtazione per le ragioni illustrate in sede di liquidazione dell'analoga voce di danno da riconoscersi in favore di
[...]
. Parte_1
In favore di (nipote) Parte_5 QUADRO di (dati anagrafici e status familiare) CP_8
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 40 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 20
IMPORTO del RISARCIMENTO € 84.900,00
NOTA:
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può variare da un minimo di € 33.960,00 ad un massimo di € 84.900,00 con un valore medio pari a € 59.430,00, che si ritiene quello liquidabile nella specie e sul quale non si ritiene di dover operare alcuna decurtazione per le ragioni illustrate in sede di liquidazione dell'analoga voce di danno da riconoscersi in favore di
[...]
. Parte_1
Tutte le somme così riconosciute in favore degli attori dovranno essere maggiorate della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 (data di riferimento dei valori contenuti nelle tabelle di Milano 2024, sulla cui base la determinazione del quantum dovuto agli attori è stata effettuata) fino alla data della presente decisione e degli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 04.01.2020 (cioè al dì dell'evento), delle somme de quibus- rivalutato anno per anno, dal 4.1.2020 fino al saldo effettivo.
Venendo al danno morale terminale (catastrofale) e biologico terminale richiesti, iure hereditatis, dai ricorrenti diversi da , deve preliminarmente notarsi che la morte cagionata da un fatto illecito Parte_5 costituisce un evento dal quale possono originare una serie di specifiche voci di danno.
In particolare, rientrano nel novero dei diritti acquisibili iure hereditatis i diritti risarcitori derivanti dalla dimostrazione dell'esistenza di un danno biologico terminale e/o morale catastrofale (anche detto “da lucida agonia”).
Al fine di qualificare tali voci di danno giova richiamare quanto statuito, in subiecta materia, della Suprema
Corte, là dove ha avuto modo di chiarire che “In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita,
a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n.3557).
E ancora, sul punto la Suprema Corte , ha avuto modo di puntualizzare che in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte - oltre all'eventualità del danno biologico terminale (ossia al danno biologico stricto sensu)- può accompagnarsi, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, il danno morale (detto danno morale terminale), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", ossia in una condizione tale da consentire la percezione della propria situazione e, in particolare, l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019).
Orbene, riguardo al danno morale terminale, deve evidenziarsi come dalle risultane istruttorie non sia emersa prova alcuna della c.d. “lucidità agonica” richiamata dalla giurisprudenza e, dunque, la consapevolezza, da parte di , dell'imminenza della propria dipartita, non essendo stati allegati Persona_1 elementi, neppure presuntivi, idonei a dimostrare che al momento del decesso -e, prima ancora, durante il periodo di malattia- il paziente abbia avuto detta lucida consapevolezza della propria imminente fine.
Nulla può, quindi, essere quindi liquidato, in favore dei richiedenti, per la causale in argomento.
Quanto, invece, all'invocato danno biologico terminale, è da rilevare che nel caso in esame, tra il primo accesso del resso l'Ospedale di Cecina -ove egli ebbe a recarsi a visita a seguito degli esiti dell'esame Pt_1 ecografico e dove, accertata l'esistenza di un quadro clinico connotato da notevole gravità, gli fu suggerita l'esecuzione, con urgenza, di uretrocistoscopia (doc. 005, 005bis), successivamente effettuata presso l'Ospedale di Piombino il 20.02.2019 con esito “sospetta lesione vescicale intradiverticolare”- e il decesso dell'uomo, intervenuto il successivo 04.01.2020 è intercorso un lasso temporale di quasi un anno, ampiamente sufficiente ai fini della risarcibilità del c.d. danno biologico terminale, anche alla luce di quanto statuito, dalla Suprema Corte, in ordine al fatto che il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona vittima dell'altrui condotta illecita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. civ. sez. III, 05/07/2019, n.
18056).
Circa la quantificazione di tale pregiudizio, la giurisprudenza di legittimità ha statuito, con ordinanza della
Sez. 3 n. 4658 del 21.2.2024, che “Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale
(Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019). Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità: l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass.
n. 35416 del 2022)”.
Tale voce di danno, la cui risarcibilità prescinde dallo stato di coscienza del leso, va liquidata negli importi previsti dalle tabelle redatte dal Tribunale di Milano relative all'invalidità temporanea assoluta, tenuto conto dei giorni di inabilità temporanea assoluta, secondo il criterio oggetto di maggioritaria condivisione da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Nel caso di specie, stante il lasso di tempo intercorso tra la sospensione della preparazione dell'intervento chirurgico e il decesso del paziente (16.3.2019 -4.01.2020), possono essere calcolati 294 giorni da liquidarsi in termini di inabilità temporanea assoluta al 100%.
Dunque, tenuto conto di tale periodo di inabilità assoluta, dell'età della vittima e del punto base da applicare nella misura massima (euro 173,00) in considerazione dell'esito infausto, vanno liquidati agli aventi diritto, a titolo di danno biologico terminale, complessivi € 50.862,00 (e, quindi, € 12.715,50 per ciascuno dei quattro eredi), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 (data di riferimento dei valori contenuti nelle tabelle di Milano 2024, sulla cui base la determinazione del dovuto agli è stata effettuata) fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 04.01.2020 (cioè al dì dell'evento), delle somme de quibus- rivalutato anno per anno, dal 4.01.2020 fino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite sia del procedimento di istruzione preventiva ante causam che del presente giudizio di cognizione ordinaria, le stesse -liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata, e di cui deve essere disposta la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario- seguono la soccombenza dell' convenuta. CP_1
Farà, inoltre, definitivamente carico all' convenuta l'intero ammontare del compenso spettante ai CP_1
CC.TT.UU. nominati nel suindicato procedimento di istruzione preventiva, come in atti già liquidato.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
I) DICHIARA la responsabilità dell' per le causali Controparte_1
e nei termini meglio precisati in motivazione, in ordine al decesso di;
Persona_1
II) CONDANNA, per l'effetto, la stessa in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante, a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme:
a Parte_1
- € 45.846,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 4.1.2020 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 4.1.2020 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno morale iure proprio da perdita anticipata del rapporto parentale;
- € 12.715,50, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 4.1.2020 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 4.1.2020 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno biologico terminale iure hereditatis
a Parte_2
- € 45.846,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 4.1.2020 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 4.1.2020 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno morale iure proprio da perdita anticipata del rapporto parentale;
- € 12.715,50, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 4.1.2020 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 4.1.2020 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno biologico terminale iure hereditatis
a Parte_3
- € 49.242,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 4.1.2020 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 4.1.2020 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno morale iure proprio da perdita anticipata del rapporto parentale;
- € 12.715,50, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 4.1.2020 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 4.1.2020 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno biologico terminale iure hereditatis
a Parte_4
- € 45.846,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 4.1.2020 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 4.1.2020 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno morale iure proprio da perdita anticipata del rapporto parentale;
- € 12.715,50, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 4.1.2020 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 4.1.2020 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno biologico terminale iure hereditatis
a Parte_5
- € 59.430,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 4.1.2020 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 4.1.2020 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno morale iure proprio da perdita anticipata del rapporto parentale;
III) CONDANNA l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite sia del procedimento di istruzione preventiva ante causam, che liquida in € 3.442,00 per competenze ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, sia del presente procedimento, che liquida in € 12.046,00 per competenze ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
IV) PONE definitivamente a carico dell' convenuta l'intero ammontare del compenso spettante ai CP_1
CC.TT.UU. nominati nel suindicato procedimento di istruzione preventiva, come in atti già liquidato;
V) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. Così deciso in Pisa, in data 23.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza