CA
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/12/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere,
3) dott. Onofrio AR Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1525/2023 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco P. Di C.F._1
AR e CO UG, elett.te dom.to in Palermo, via Magg. P. Toselli n. 66, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Dante, elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Sciuti 108, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'esito dell'udienza di discussione del 21 ottobre 2025 - sostituita, su richiesta delle parti, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c. - lette le note scritte depositate dalle parti stesse, la Corte ha posto la causa in decisione e pronunciato dispositivo, con contestuale deposito telematico dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 settembre 2023, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1989/2023 Reg. Sent., pubblicata il 26 aprile 2023, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 3883/2022 R.G..
Con comparsa depositata il 03 gennaio 2024, si costituiva in giudizio CP_1
, il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
[...]
In occasione dell'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita come sopra, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha pronunciato il dispositivo, depositando telematicamente lo stesso.
*****
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
5616/2021, emesso dal Tribunale di Palermo il 17 dicembre 2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di Controparte_1
€4.281,70, in relazione al rapporto di locazione ad uso non abitativo, riguardante l'immobile sito in Palermo, via Ruggiero Settimo n. 55, intercorso con il predetto.
In sintesi, l'opponente riferiva: di avere rilasciato l'immobile, libero, vuoto e ripulito, nel mese di luglio 2020, mediante la consegna delle chiavi al portiere dello stabile, e che di tale accadimento il locatore aveva avuto contezza nel mese
2 di settembre 2020, prima della convalida dello sfratto successivamente intimato (intervenuta il 18 gennaio 2021); di avere, comunque, corrisposto i canoni e gli oneri condominiali fino a dicembre 2020, insieme alle spese processuali liquidate nel giudizio di convalida.
Affermava, quindi, di non dovere nulla per il periodo successivo.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione, condannando il al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Il primo giudice rileva che il contratto sottoscritto dalle parti non prevedeva la possibilità di recesso in capo al conduttore e che non si era perfezionato il recesso per gravi motivi previsto dall'ultimo comma dell'art. 27 L. n. 392/1978.
Esclude, quindi, esaminando le prove in atti, che sia stata fornita idonea dimostrazione di un consenso espresso dal locatore all'anticipata cessazione del rapporto.
Nega che il giudicato formatosi sulla ordinanza di convalida dello sfratto per morosità si estenda ai debiti maturati successivamente.
*****
Proponendo impugnazione, censura la sentenza per non Parte_1 avere correttamente individuato il thema decidendum, non avendo egli invocato l'esistenza di un benestare al rilascio anticipato dell'immobile, bensì denunciato l'ingiustificato rifiuto del locatore, a rapporto risolto, di ricevere le chiavi dell'appartamento, già consegnate al portiere.
A tal fine, ripercorre le testimonianze acquisite e la corrispondenza incorsa fra le parti.
Ribadisce, quindi, di aver corrisposto tutto quanto dovuto fino alla risoluzione del contratto e di nulla dovere, al preteso titolo di indennità per indebita occupazione, riguardo al periodo successivo al gennaio 2021.
L'appello è fondato.
3 L'oggetto del contendere è l'importo di €4.281,70, che Controparte_1 rivendica, sostanzialmente, quale indennità di occupazione del bene nel periodo gennaio – aprile 2021, fino all'avvenuto formale rilascio giusta verbale del 14 aprile 2021, nonché degli oneri condominiali maturati nello stesso lasso temporale.
Tanto, avendo il conduttore pagato, mediante il versamento di €6.500,00, in data 28 settembre 2021, l'importo, di €4.800,00, corrispondente ai canoni di locazione dal luglio al dicembre 2020 (precedenti alla convalida dello sfratto per morosità, avvenuta il 18 gennaio 2021), quello, pari ad €1.001,70, corrispondente alle spese liquidate in sede di procedura di sfratto, nonché l'ammontare degli oneri condominiali maturati fino al dicembre 2020 (pari ad
€504,00, come da ricevuta in atti).
L'appellante contesta che quanto richiesto sia dovuto, eccependo che nessuna occupazione dell'immobile si era verificata da parte sua nel periodo in questione, avendolo egli, di fatto, rilasciato nella piena disponibilità del proprietario sin dal mese di luglio 2020.
L'assunto, a parere della Corte, trova conferma nelle emergenze istruttorie.
Il teste , amico e collega del ha riferito di avere Testimone_1 Parte_1 personalmente assistito all'incontro, avvenuto, nel periodo giugno-luglio 2020, nei pressi della portineria dello stabile in cui si trova l'immobile oggetto di causa, fra l'odierno appellante ed il (che frequentava i luoghi in quanto, in CP_1 altro appartamento, vi abitava suo padre), nel corso del quale il primo aveva comunicato al secondo l'intenzione di rilasciargli l'appartamento.
Il teste ha poi ricordato che i locali condotti in locazione erano stati effettivamente sgomberati e che ciò era avvenuto nell'ultima settimana di agosto. Lo stesso infatti, aveva personalmente consegnato le chiavi Tes_1 dell'appartamento - trattenute dopo il trasloco per qualche giorno per effettuare le pulizie - a tale uno dei tre portieri, nel mese di settembre, come Per_1 peraltro comunicato per telefono dal al , accadimento, Parte_1 CP_1 quest'ultimo, cui egli aveva personalmente assistito.
Il testimone ha altresì dichiarato di aver usufruito di una postazione nello studio del frequentato anche da altri collaboratori, ma di non aver mai Parte_1
4 versato somme a titolo di canone a chicchessia, ivi compreso lo stesso conduttore.
La deposizione, risultata chiara e circostanziata e resa da soggetto, peraltro al corrente dei fatti per conoscenza diretta, sulla cui credibilità non può fondatamente dubitarsi per il solo fatto di aver intrattenuto un rapporto di amicizia e colleganza con l'appellante, trova conforto nelle ulteriori fonti di prova.
Così, il teste , uno dei portieri dello stabile, premesso che le Testimone_2 chiavi non erano state consegnate a lui, ha però ricordato di aver rinvenuto le stesse nella guardiola, in tal modo confermando le affermazioni del Tes_1
Ulteriore riscontro si trae dal messaggio inviato al in data 07 ottobre Parte_1
2020, dall'avv. Dante, con cui il procuratore del ammetteva che le CP_1 chiavi fossero state messe a disposizione del suo assistito, il quale però non aveva inteso sino a quel momento ritirarle (“…mi permetto di suggerirle, se ritiene, di telefonare al Suo ex amico…chiedendogli perché non abbia ancora ripreso le chiavi. Credo si tratti solo di una questione di principio, spero superabile”).
Ancora, il successivo 13 novembre, lo stesso procuratore ribadiva che il locatario non aveva “intenzione di prendere le chiavi”.
A quanto detto si aggiunga che ha dichiarato di non sapere Testimone_2 nulla del prelievo, da parte del di un grosso macchinario Parte_1 dall'appartamento solo pochi giorni prima del 14 aprile 2021.
In virtù degli elementi indicati, può, dunque, ritenersi dimostrato che il rilascio avvenuto nella suddetta data avesse natura soltanto formale, avendo, di fatto, il conduttore liberato l'immobile dalle sue cose già a fine agosto 2020, rimettendone la totale disponibilità in capo al proprietario sin dal successivo mese di settembre, attraverso il comunicato deposito delle relative chiavi presso la portineria dello stabile (del tutto vaga ed indimostrata è rimasta la circostanza in ordine alla mancata consegna delle chiavi della cassaforte).
Ne deriva, che nessuna pretesa può accampare il quanto ad una CP_1 occupazione dell'appartamento nei mesi successivi a quello di dicembre 2020,
5 in cui indubbiamente il non godeva più della materiale detenzione del Parte_1 bene.
Va, infine, evidenziato, per quanto possa rilevare, che, avendo il giudice di primo grado espressamente escluso la formazione di un giudicato sulle questioni oggetto di causa in forza della intervenuta convalida dello sfratto per morosità, l'assenza di impugnazione sul punto preclude alla Corte un differente apprezzamento.
Per le ragioni esposte, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dell'opposizione, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A tale statuizione consegue, inoltre, la condanna di a restituire, Controparte_1 in favore di , quanto da questi corrisposto in esecuzione del Parte_1 decreto ingiuntivo stesso.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di tali principi, , soccombente, è tenuto al pagamento, Controparte_1 in favore di , delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Parte_1 liquidano – sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa – per il giudizio di primo grado, in complessivi €2.1760,00, di cui
€2.100,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €400,00 per la fase di studio della controversia, €400,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€700,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €600,00 per la fase decisionale) ed €76,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, cpa e iva, e, per il giudizio di appello, in complessivi €2.174,00, di cui €2.000,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €500,00 per la fase di studio della controversia, €500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase di
6 trattazione/istruttoria ed €500,00 per la fase decisionale) ed €174,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, cpa e iva.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1989/2023 Reg. Sent., Parte_1 pubblicata il 26 aprile 2023, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 3883/2022 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 5616/2021, emesso dal Tribunale di Palermo il 17 dicembre 2021 nel procedimento n. 15018/2021 R.G.;
- condanna a restituire, in favore di , Controparte_1 Parte_1 quanto da questi corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €2.176,00, di cui €2.100,00 per compensi ed
€76,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il giudizio di appello, in complessivi €2.174,00, di cui
€2.000,00 per compensi ed €174,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Palermo, 22/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio AR Laudadio dott. Giuseppe Lupo
7
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere,
3) dott. Onofrio AR Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1525/2023 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco P. Di C.F._1
AR e CO UG, elett.te dom.to in Palermo, via Magg. P. Toselli n. 66, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Dante, elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Sciuti 108, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'esito dell'udienza di discussione del 21 ottobre 2025 - sostituita, su richiesta delle parti, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c. - lette le note scritte depositate dalle parti stesse, la Corte ha posto la causa in decisione e pronunciato dispositivo, con contestuale deposito telematico dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 settembre 2023, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1989/2023 Reg. Sent., pubblicata il 26 aprile 2023, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 3883/2022 R.G..
Con comparsa depositata il 03 gennaio 2024, si costituiva in giudizio CP_1
, il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
[...]
In occasione dell'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita come sopra, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha pronunciato il dispositivo, depositando telematicamente lo stesso.
*****
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
5616/2021, emesso dal Tribunale di Palermo il 17 dicembre 2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di Controparte_1
€4.281,70, in relazione al rapporto di locazione ad uso non abitativo, riguardante l'immobile sito in Palermo, via Ruggiero Settimo n. 55, intercorso con il predetto.
In sintesi, l'opponente riferiva: di avere rilasciato l'immobile, libero, vuoto e ripulito, nel mese di luglio 2020, mediante la consegna delle chiavi al portiere dello stabile, e che di tale accadimento il locatore aveva avuto contezza nel mese
2 di settembre 2020, prima della convalida dello sfratto successivamente intimato (intervenuta il 18 gennaio 2021); di avere, comunque, corrisposto i canoni e gli oneri condominiali fino a dicembre 2020, insieme alle spese processuali liquidate nel giudizio di convalida.
Affermava, quindi, di non dovere nulla per il periodo successivo.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione, condannando il al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Il primo giudice rileva che il contratto sottoscritto dalle parti non prevedeva la possibilità di recesso in capo al conduttore e che non si era perfezionato il recesso per gravi motivi previsto dall'ultimo comma dell'art. 27 L. n. 392/1978.
Esclude, quindi, esaminando le prove in atti, che sia stata fornita idonea dimostrazione di un consenso espresso dal locatore all'anticipata cessazione del rapporto.
Nega che il giudicato formatosi sulla ordinanza di convalida dello sfratto per morosità si estenda ai debiti maturati successivamente.
*****
Proponendo impugnazione, censura la sentenza per non Parte_1 avere correttamente individuato il thema decidendum, non avendo egli invocato l'esistenza di un benestare al rilascio anticipato dell'immobile, bensì denunciato l'ingiustificato rifiuto del locatore, a rapporto risolto, di ricevere le chiavi dell'appartamento, già consegnate al portiere.
A tal fine, ripercorre le testimonianze acquisite e la corrispondenza incorsa fra le parti.
Ribadisce, quindi, di aver corrisposto tutto quanto dovuto fino alla risoluzione del contratto e di nulla dovere, al preteso titolo di indennità per indebita occupazione, riguardo al periodo successivo al gennaio 2021.
L'appello è fondato.
3 L'oggetto del contendere è l'importo di €4.281,70, che Controparte_1 rivendica, sostanzialmente, quale indennità di occupazione del bene nel periodo gennaio – aprile 2021, fino all'avvenuto formale rilascio giusta verbale del 14 aprile 2021, nonché degli oneri condominiali maturati nello stesso lasso temporale.
Tanto, avendo il conduttore pagato, mediante il versamento di €6.500,00, in data 28 settembre 2021, l'importo, di €4.800,00, corrispondente ai canoni di locazione dal luglio al dicembre 2020 (precedenti alla convalida dello sfratto per morosità, avvenuta il 18 gennaio 2021), quello, pari ad €1.001,70, corrispondente alle spese liquidate in sede di procedura di sfratto, nonché l'ammontare degli oneri condominiali maturati fino al dicembre 2020 (pari ad
€504,00, come da ricevuta in atti).
L'appellante contesta che quanto richiesto sia dovuto, eccependo che nessuna occupazione dell'immobile si era verificata da parte sua nel periodo in questione, avendolo egli, di fatto, rilasciato nella piena disponibilità del proprietario sin dal mese di luglio 2020.
L'assunto, a parere della Corte, trova conferma nelle emergenze istruttorie.
Il teste , amico e collega del ha riferito di avere Testimone_1 Parte_1 personalmente assistito all'incontro, avvenuto, nel periodo giugno-luglio 2020, nei pressi della portineria dello stabile in cui si trova l'immobile oggetto di causa, fra l'odierno appellante ed il (che frequentava i luoghi in quanto, in CP_1 altro appartamento, vi abitava suo padre), nel corso del quale il primo aveva comunicato al secondo l'intenzione di rilasciargli l'appartamento.
Il teste ha poi ricordato che i locali condotti in locazione erano stati effettivamente sgomberati e che ciò era avvenuto nell'ultima settimana di agosto. Lo stesso infatti, aveva personalmente consegnato le chiavi Tes_1 dell'appartamento - trattenute dopo il trasloco per qualche giorno per effettuare le pulizie - a tale uno dei tre portieri, nel mese di settembre, come Per_1 peraltro comunicato per telefono dal al , accadimento, Parte_1 CP_1 quest'ultimo, cui egli aveva personalmente assistito.
Il testimone ha altresì dichiarato di aver usufruito di una postazione nello studio del frequentato anche da altri collaboratori, ma di non aver mai Parte_1
4 versato somme a titolo di canone a chicchessia, ivi compreso lo stesso conduttore.
La deposizione, risultata chiara e circostanziata e resa da soggetto, peraltro al corrente dei fatti per conoscenza diretta, sulla cui credibilità non può fondatamente dubitarsi per il solo fatto di aver intrattenuto un rapporto di amicizia e colleganza con l'appellante, trova conforto nelle ulteriori fonti di prova.
Così, il teste , uno dei portieri dello stabile, premesso che le Testimone_2 chiavi non erano state consegnate a lui, ha però ricordato di aver rinvenuto le stesse nella guardiola, in tal modo confermando le affermazioni del Tes_1
Ulteriore riscontro si trae dal messaggio inviato al in data 07 ottobre Parte_1
2020, dall'avv. Dante, con cui il procuratore del ammetteva che le CP_1 chiavi fossero state messe a disposizione del suo assistito, il quale però non aveva inteso sino a quel momento ritirarle (“…mi permetto di suggerirle, se ritiene, di telefonare al Suo ex amico…chiedendogli perché non abbia ancora ripreso le chiavi. Credo si tratti solo di una questione di principio, spero superabile”).
Ancora, il successivo 13 novembre, lo stesso procuratore ribadiva che il locatario non aveva “intenzione di prendere le chiavi”.
A quanto detto si aggiunga che ha dichiarato di non sapere Testimone_2 nulla del prelievo, da parte del di un grosso macchinario Parte_1 dall'appartamento solo pochi giorni prima del 14 aprile 2021.
In virtù degli elementi indicati, può, dunque, ritenersi dimostrato che il rilascio avvenuto nella suddetta data avesse natura soltanto formale, avendo, di fatto, il conduttore liberato l'immobile dalle sue cose già a fine agosto 2020, rimettendone la totale disponibilità in capo al proprietario sin dal successivo mese di settembre, attraverso il comunicato deposito delle relative chiavi presso la portineria dello stabile (del tutto vaga ed indimostrata è rimasta la circostanza in ordine alla mancata consegna delle chiavi della cassaforte).
Ne deriva, che nessuna pretesa può accampare il quanto ad una CP_1 occupazione dell'appartamento nei mesi successivi a quello di dicembre 2020,
5 in cui indubbiamente il non godeva più della materiale detenzione del Parte_1 bene.
Va, infine, evidenziato, per quanto possa rilevare, che, avendo il giudice di primo grado espressamente escluso la formazione di un giudicato sulle questioni oggetto di causa in forza della intervenuta convalida dello sfratto per morosità, l'assenza di impugnazione sul punto preclude alla Corte un differente apprezzamento.
Per le ragioni esposte, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dell'opposizione, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A tale statuizione consegue, inoltre, la condanna di a restituire, Controparte_1 in favore di , quanto da questi corrisposto in esecuzione del Parte_1 decreto ingiuntivo stesso.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di tali principi, , soccombente, è tenuto al pagamento, Controparte_1 in favore di , delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Parte_1 liquidano – sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa – per il giudizio di primo grado, in complessivi €2.1760,00, di cui
€2.100,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €400,00 per la fase di studio della controversia, €400,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€700,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €600,00 per la fase decisionale) ed €76,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, cpa e iva, e, per il giudizio di appello, in complessivi €2.174,00, di cui €2.000,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €500,00 per la fase di studio della controversia, €500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase di
6 trattazione/istruttoria ed €500,00 per la fase decisionale) ed €174,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, cpa e iva.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1989/2023 Reg. Sent., Parte_1 pubblicata il 26 aprile 2023, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 3883/2022 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 5616/2021, emesso dal Tribunale di Palermo il 17 dicembre 2021 nel procedimento n. 15018/2021 R.G.;
- condanna a restituire, in favore di , Controparte_1 Parte_1 quanto da questi corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €2.176,00, di cui €2.100,00 per compensi ed
€76,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il giudizio di appello, in complessivi €2.174,00, di cui
€2.000,00 per compensi ed €174,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Palermo, 22/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio AR Laudadio dott. Giuseppe Lupo
7