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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 562/2018 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto, n° 78 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Contartese Pasquale Michele (PEC: certificata
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/03/2018, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, al fine di ottenere il ripristino della rendita in misura del 23%, in precedenza goduta a titolo di malattia professionale ed infortunio sul lavoro, poi revocata dall' a far data dal CP_1
01/02/2016. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che le patologie “ipoacusia mista, con preponderante componente percettiva grado 18%” (M.P. n° 506270355 del 19/06/2006); 2) “neuropatia da compressione del nervo mediano bilateralmente, più accentuata a dx grado 7% ( M.P. n° 506271961
1 del 4/2007; 3) “esiti frattura 5° mtc dx grado 2% (inf. N. 511963448 del 19.11.2014); devono essere riconosciute come derivanti da malattia professionale da infortunio sul lavoro, con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica intesa come danno biologico assunta ai sensi dell'articolo 13 D.L. 38/2000, pari al 23%, previa applicazione della formula a scalare, con caso numero 511963448 del 19/11/2014; 2) conseguentemente per l'effetto, ai sensi dell'articolo 13 del DL 38/2000 condannare l , in persona Controparte_1 del presidente suo legale rappresentante pro tempore, e per esso il Direttore pro tempore della sede di Vibo Valentia a corrispondere tutti i conseguenti e relativi benefici economici in favore del ricorrente;
3) conseguentemente e per l'effetto, ordinare all di procedere alla valutazione CP_1 complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita ed a riliquidare la posizione assicurativa del ricorrente, e previa applicazione della formula scalare, liquidare e pagare virgola in favore del ricorrente, la rendita in relazione al grado di danno biologico comportante invalidità accertato virgola in misura non inferiore al 23%, ovvero alla diversa misura che dovesse risultare in corso di causa e/o diversa misura di legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla detta somma;
4) in subordine qualora il danno biologico, accertato all'esito del presente giudizio, non dovesse raggiungere la percentuale che costituisce diritto alla rendita, liquidare in capitale l'indennizzo relativo al grado di danno biologico accertato;
5) condannare l al pagamento CP_1 delle spese e compensi professionali del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex articolo 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime non riscosso i secondi;
6) emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e insistendo per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
2 “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << Sulla base di quanto sopra mi è possibile così rispondere ai quesiti postimi dal sig. Giudice:
1) Il sig. risulta affetto da: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità Parte_1 grave. Neuropatia compressiva del nervo mediano bilateralmente di grado severo. Esiti di frattura del 5° osso metacarpale di destra.”
2) Le malattie denunciate sono chiaramente di origine professionale.
3) L'epoca d'insorgenza della menomazione “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità grave” è da far risalire alla data del 9/05/2006; quella della menomazione “Neuropatia compressiva del nervo mediano bilateralmente di grado severo” è da far risalire alla data del 23/03/2007 mentre quella della menomazione “Esiti di frattura del 5° osso metacarpale di destra” è da far risalire alla data del 13/11/2014.
4) La natura delle lesioni descritte è, senza dubbio, etiologicamente compatibile con le dinamiche dell'attività lavorativa svolta e quindi risulta certamente soddisfatto il nesso di causalità.
5) I postumi di natura permanente derivati da tali lesioni causano riduzione permanente della integrità psico – fisica (danno biologico) che deve essere quantificato nella misura del 23% (ventitrepercento) calcolata secondo le tabelle delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000 usando il metodo riduzionistico. In merito alle osservazioni inviatemi in data 09/03/2020 a firma dell'Avv. Pasquale Contartese, per la parte ricorrente, fa presente quanto segue: Il sottoscritto ritiene di aver esaurientemente risposto a tutti i quesiti posti dal Sig. Giudice, comunque, a scanso di equivoci, ritiene di poter precisare che: 1) Dalla data del 09/05/2006 deve essere corrisposta una rendita commisurata ad una percentuale d'invalidità del 16% derivante dalla “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità grave”.
3 2) Dalla data del 23/03/2007 deve essere corrisposta una rendita commisurata ad una percentuale d'invalidità del 22% derivante dall'aggiunta della patologia “Neuropatia compressiva del nervo mediano bilateralmente di grado severo”.
3) Dalla data del 13/11/2014 deve essere corrisposta una rendita commisurata ad una percentuale d'invalidità del 23% derivante dall'aggiunta della patologia “Esiti di frattura del 5° osso metacarpale di destra”.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica determinatasi, da sola sufficiente a determinare l'exitus del soggetto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita vitalizia in favore del ricorrente.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente , la rendita vitalizia in misura Parte_1 pari al 16% per il periodo compreso tra il 09/05/2006 e il 23/03/2007, nella misura del 22% per il periodo compreso tra il 23/03/2007 e il 13/11/2014 e del 23% con decorrenza dal 13/11/2014, calcolata secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000, con detrazione di quanto al medesimo eventualmente già corrisposto, nei suddetti periodi, allo stesso titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, fino al saldo;
- condanna , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
[...]
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso Parte_1 forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore del procuratore avv. Contartese Pasquale Michele in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna , Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto, n° 78 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Contartese Pasquale Michele (PEC: certificata
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/03/2018, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, al fine di ottenere il ripristino della rendita in misura del 23%, in precedenza goduta a titolo di malattia professionale ed infortunio sul lavoro, poi revocata dall' a far data dal CP_1
01/02/2016. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che le patologie “ipoacusia mista, con preponderante componente percettiva grado 18%” (M.P. n° 506270355 del 19/06/2006); 2) “neuropatia da compressione del nervo mediano bilateralmente, più accentuata a dx grado 7% ( M.P. n° 506271961
1 del 4/2007; 3) “esiti frattura 5° mtc dx grado 2% (inf. N. 511963448 del 19.11.2014); devono essere riconosciute come derivanti da malattia professionale da infortunio sul lavoro, con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica intesa come danno biologico assunta ai sensi dell'articolo 13 D.L. 38/2000, pari al 23%, previa applicazione della formula a scalare, con caso numero 511963448 del 19/11/2014; 2) conseguentemente per l'effetto, ai sensi dell'articolo 13 del DL 38/2000 condannare l , in persona Controparte_1 del presidente suo legale rappresentante pro tempore, e per esso il Direttore pro tempore della sede di Vibo Valentia a corrispondere tutti i conseguenti e relativi benefici economici in favore del ricorrente;
3) conseguentemente e per l'effetto, ordinare all di procedere alla valutazione CP_1 complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita ed a riliquidare la posizione assicurativa del ricorrente, e previa applicazione della formula scalare, liquidare e pagare virgola in favore del ricorrente, la rendita in relazione al grado di danno biologico comportante invalidità accertato virgola in misura non inferiore al 23%, ovvero alla diversa misura che dovesse risultare in corso di causa e/o diversa misura di legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla detta somma;
4) in subordine qualora il danno biologico, accertato all'esito del presente giudizio, non dovesse raggiungere la percentuale che costituisce diritto alla rendita, liquidare in capitale l'indennizzo relativo al grado di danno biologico accertato;
5) condannare l al pagamento CP_1 delle spese e compensi professionali del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex articolo 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime non riscosso i secondi;
6) emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e insistendo per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
2 “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << Sulla base di quanto sopra mi è possibile così rispondere ai quesiti postimi dal sig. Giudice:
1) Il sig. risulta affetto da: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità Parte_1 grave. Neuropatia compressiva del nervo mediano bilateralmente di grado severo. Esiti di frattura del 5° osso metacarpale di destra.”
2) Le malattie denunciate sono chiaramente di origine professionale.
3) L'epoca d'insorgenza della menomazione “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità grave” è da far risalire alla data del 9/05/2006; quella della menomazione “Neuropatia compressiva del nervo mediano bilateralmente di grado severo” è da far risalire alla data del 23/03/2007 mentre quella della menomazione “Esiti di frattura del 5° osso metacarpale di destra” è da far risalire alla data del 13/11/2014.
4) La natura delle lesioni descritte è, senza dubbio, etiologicamente compatibile con le dinamiche dell'attività lavorativa svolta e quindi risulta certamente soddisfatto il nesso di causalità.
5) I postumi di natura permanente derivati da tali lesioni causano riduzione permanente della integrità psico – fisica (danno biologico) che deve essere quantificato nella misura del 23% (ventitrepercento) calcolata secondo le tabelle delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000 usando il metodo riduzionistico. In merito alle osservazioni inviatemi in data 09/03/2020 a firma dell'Avv. Pasquale Contartese, per la parte ricorrente, fa presente quanto segue: Il sottoscritto ritiene di aver esaurientemente risposto a tutti i quesiti posti dal Sig. Giudice, comunque, a scanso di equivoci, ritiene di poter precisare che: 1) Dalla data del 09/05/2006 deve essere corrisposta una rendita commisurata ad una percentuale d'invalidità del 16% derivante dalla “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità grave”.
3 2) Dalla data del 23/03/2007 deve essere corrisposta una rendita commisurata ad una percentuale d'invalidità del 22% derivante dall'aggiunta della patologia “Neuropatia compressiva del nervo mediano bilateralmente di grado severo”.
3) Dalla data del 13/11/2014 deve essere corrisposta una rendita commisurata ad una percentuale d'invalidità del 23% derivante dall'aggiunta della patologia “Esiti di frattura del 5° osso metacarpale di destra”.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica determinatasi, da sola sufficiente a determinare l'exitus del soggetto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita vitalizia in favore del ricorrente.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente , la rendita vitalizia in misura Parte_1 pari al 16% per il periodo compreso tra il 09/05/2006 e il 23/03/2007, nella misura del 22% per il periodo compreso tra il 23/03/2007 e il 13/11/2014 e del 23% con decorrenza dal 13/11/2014, calcolata secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000, con detrazione di quanto al medesimo eventualmente già corrisposto, nei suddetti periodi, allo stesso titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, fino al saldo;
- condanna , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
[...]
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso Parte_1 forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore del procuratore avv. Contartese Pasquale Michele in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna , Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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