TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5920 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2019/2018 R.G., avente per oggetto:
“azione revocatoria ordinaria”;
TRA
(c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
in proprio e nella qualità di erede di (c.f.: Persona_1 [...]
) e (c.f.: C.F._2 Parte_2 [...]
), tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti. Antonino Paolo C.F._3
RU e DR FO, giusta procura in atti;
PARTI ATTRICI
CONTRO
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._4
(c.f.: ) entrambi Controparte_2 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Cassone, giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE all'udienza del 14 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con atto di citazione ex art. 2901 c.c. Persona_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2
dinanzi a questo Tribunale, e Controparte_1 Controparte_3
al fine di sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale istituito a rogito Notaio del Persona_2
08/02/2013, Rep. n. 34.003 e Racc. n. 17.521, trascritto in data
22.2.2013, avente ad oggetto le seguenti unità immobiliari, tutte meglio identificate in citazione:
- abitazione sita in Randazzo, via Carmine nn. 80 e 82, di proprietà di entrambi i convenuti;
- abitazione costituente ampliamento dell'immobile di cui sopra sita in Randazzo P.zza Sacro Cuore 4, di proprietà di Controparte_1
- la quota di un terzo indiviso del terreno agricolo sito in Randazzo, contrada Allegracuore, di proprietà di Controparte_1
- abitazione sita in Castiglione di Sicilia, frazione Verzella, c.da
Pietramarina n° 58/A, di proprietà di;
Controparte_3
- tratto di terreno agricolo sito in Mojo Alcantara (ME) contrada
Sopra Trazzera, di proprietà di . Controparte_3
Con comparsa depositata telematicamente in data 30.7.2018, si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione nei confronti di CP_1
per tardività della notifica dell'atto introduttivo nei suoi
[...]
confronti nonché la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 bis, c.p.c., e contestando, nel merito, la pretesa attorea ritenuta infondata in fatto e diritto poiché carente dei requisiti previsti dall'art. 2901 c.c.
Hanno chiesto, dunque, il rigetto della domanda con il favore delle spese e compensi di causa.
2 Disposta la rinnovazione della citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, in data 22.4.2025, attesa la dichiarazione della morte dell'attrice resa dal procuratore costituito, il giudizio Persona_1
è stato dichiarato interrotto.
A seguito di riassunzione del giudizio, in data 14 ottobre 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa convenuta formulata nell'esclusivo interesse di . Controparte_1
A sostegno della propria tesi difensiva, la parte ha dedotto l'irregolarità del processo notificatorio dell'atto di citazione azionato in data 19.1.2018, data in cui l'ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto alcuno all'indirizzo della ha proceduto al deposito dell'atto CP_1
alla casa comunale e al contestuale invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito in data 22.1.2018, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Detta eccezione appare infondata e va, di conseguenza, rigettata.
Ed infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza a sezioni unite n.
24822/2015 ha esaminato il problema relativo all'estensione del principio della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario e, con particolare riferimento all'azione revocatoria, ha statuito che «Poiché il principio di scissione
(degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario) si applica nei casi in cui il diritto non può essere esercitato se non
3 attraverso l'inizio del giudizio, la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è interrotta dalla consegna dell'atto (introduttivo del relativo giudizio) all'ufficiale giudiziario per la notifica».
Principio, questo, ribadito recentissimamente ribadito dalla S.C., secondo cui «L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale» (Cass. civ., sez. III, 29/06/2025, n. 17477).
Ed invero, poiché in relazione all'azione revocatoria deve reputarsi che ricorra un'ipotesi in cui il diritto alla declaratoria d'inefficacia dell'atto non possa farsi valere se non con l'esercizio dell'azione in sede giudiziale, essendo esclusa la possibilità di un diverso esercizio del diritto, è sicuramente applicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato dalle sezioni unite (sentenza n. 24822/2015 sopra cit.), che ha esteso, con una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2943
c.c., la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. Di conseguenza, la prescrizione è interrotta, per il notificante, dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre, in ogni altra
4 ipotesi, tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.
Applicando i suddetti principi, deve confermarsi la tempestività dell'azione esercitata dagli attori in quanto il termine quinquennale di prescrizione, con effetto dalla data di trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (22.2.2013), è stato correttamente interrotto in data 19.1.2018, o al più in data 22.1.2018, a fronte della decorrenza del quinquennio stabilita per la data del 22.2.2018.
Passando all'esame del merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, nessun dubbio può sorgere in ordine alla possibilità di assoggettare ad azione revocatoria l'atto di costituzione di fondo patrimoniale atteso che detto atto, da considerare a titolo gratuito, pone un vincolo alla espropriabilità dei beni ivi contenuti, così come stabilito dall'art. 170 c.c., riducendo la garanzia generale spettante ai creditori e determinando la variazione qualitativa della garanzia patrimoniale che
è presupposto dell'esercizio dell'azione de qua (Cass. civ. sez. III, n.
27178/2025).
Chiarita, pertanto, l'assoggettabilità del negozio giuridico in esame all'azione in questa sede intrapresa occorre verificarne la sussistenza dei presupposti.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, postula, sotto il profilo oggettivo,
l'accertamento della sussistenza di una ragione di credito, anche solo eventuale, in capo al soggetto revocante e dell'eventus damni derivante dall'atto dispositivo, il quale non deve essere necessariamente rappresentato dall'insolvenza del debitore, ben potendosi concretizzare
5 anche in una modifica dell'assetto patrimoniale tale da rendere solo più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo e, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento in capo al debitore della generica ma effettiva consapevolezza del danno arrecato agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale dell'ultimo. Nel caso, poi, di atti dispositivi a titolo oneroso, è richiesto anche l'accertamento della conoscenza, ancorché generica, da parte del terzo, dell'esposizione debitoria del disponente nei confronti di altri.
La prova di tali elementi, secondo la giurisprudenza, può essere fornita anche attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi, quali, ad esempio, rapporti di amicizia o parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto/donazione con un unico atto di una pluralità di beni etc.
Orbene, la ragione di credito è pacifica e provata.
Risultano versate in atti le molteplici pronunce di condanna emesse in favore degli odierni attori (cfr. all.ti nn. 2, 4 e 5) con cui il Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Bronte ed il Tribunale di Catania, in funzione monocratica e collegiale, decidendo in sede di reclamo, ha ordinato a l'esecuzione delle opere di messa in Controparte_1
sicurezza e/o demolizione delle opere realizzate in spregio della normativa vigente nonché la refusione, in favore di Persona_1
e , delle spese di lite e di Parte_2 Parte_1
c.t.u.. (cfr. all. 2, 4 e 5 allegati all'atto di citazione).
A ciò si aggiungano, da ultimo, le sentenze emesse da questo
Tribunale a seguito di due differenti giudizi di merito introdotti da Lo
6 Giudice Gaetana conseguenti alla fase cautelare espletata nei procedimenti conclusi con i sopra citati provvedimenti, i quali hanno definitivamente acclarato la comproprietà in capo alla medesima e al marito , dell'immobile sito in Randazzo, Piazza Controparte_3
Sacro Cuore n. 4, oggetto dei lavori avviati nel febbraio del 2009 di ristrutturazione con sopraelevazione del detto fabbricato, e confermato le statuizioni di condanna in loro danno (cfr. sentenza n. 4804/2024 sub. all. 1 e 2 comparsa conclusionale parte attrice).
Il credito, dunque, risulta provato e sorto in epoca anteriore alla stipula dell'atto impugnato e ritenuto lesivo della garanzia patrimoniale generica dei debitori.
Nessun rilievo assume, peraltro, la circostanza assunta dalla difesa convenuta per cui il preteso credito scaturirebbe da provvedimenti non definitivi e, con riguardo alle ordinanze emesse in sede cautelari, non suscettibili di divenire definitivi.
È lapalissiano, infatti, che “poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito
– l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295
c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto
l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile
7 antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. civ., sez. III, 28/08/2023, n. 25331).
Parimenti sussistono, altresì, gli ulteriori presupposti per l'esercizio dell'azione de qua, integrati dall'eventus damni, quale pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore nonché il consilium fraudis ossia la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio.
L'eventus damni della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito (Cass. civ., Sez. I, n. 3462/2024).
Ora, è innegabile che la costituzione di un fondo patrimoniale, determinando la separazione dei beni in esso conferiti dal resto del patrimonio del debitore nonché l'impossibilità per i creditori i cui crediti sono contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia di essere garantiti, costituisce atto che rende più difficile la soddisfazione del credito con evidente integrazione del requisito esaminato.
Sul punto, parte attrice risulta avere chiarito con sufficiente precisione il mutamento qualitativo e/o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto dispositivo compiuto di talché incombe su quest'ultimo, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria,
l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo
8 patrimonio conservi una consistenza tale da garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie (Cass. 15257/2004).
Nella specie, tale onere non è stato assolto giacché le parti convenuta si sono limitate ad asserire la proprietà di ulteriori immobili in capo alla società Alcantara Costruzioni, di cui il convenuto
è socio, circostanza, quest'ultima ininfluente e superflua ai CP_3
fini del decidere, atteso che detta impresa è soggetto estraneo al presente giudizio oltreché sottoposta alla procedura di liquidazione, come ammesso espressamente dall'ultimo.
Essendo rimasta indimostrata la sufficienza del patrimonio residuo dei debitori a soddisfare le ragioni creditorie, ben può affermarsi la coscienza dell'attitudine pregiudizievole dell'atto impugnato sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo.
In merito al requisito del consilium fraudis, in astratto, può dirsi che per aversi frode non è necessaria la specifica conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, rivelandosi sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori.
In sostanza, dunque, non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, cagionando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del medesimo.
9 Nel caso in esame, senza subbio, può dirsi ricorrente la generica conoscenza dell'attitudine pregiudizievole del negozio oggetto di revocatoria, potendosi ragionevolmente ritenere che i debitori abbiano inteso spogliarsi, con conseguente totale compromissione dell'assetto immobiliare, dei beni appartenenti al proprio patrimonio al fine di vanificare ed eludere la loro legittima destinazione a garanzia generica delle ragioni creditorie attoree.
La certezza circa la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato, invero, si può desumere da circostanze temporali
(l'atto risulta stipulato successivamente alla pronuncia delle statuizioni contenute nelle ordinanze cautelari in favore della parte attrice) e personali (l'atto risulta stipulato dai coniugi, entrambi a conoscenza dei loro debiti;
l'atto risulta stipulato a distanza di molteplici anni dal matrimonio contratto nel 1989; la Alcantara costruzioni, di cui
è socio, è in crisi economica). Controparte_3
In linea con i principi normativi ed esegetici, pertanto, può dirsi provata la consapevole volontà, di entrambi i convenuti, di stipulare l'atto in contestazione allo scopo pregiudicare le ragioni creditorie.
Alla stregua di quanto sopra asserito, la domanda attorea va accolta e va dichiarata, ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di in proprio e nella qualità, e Parte_1 [...]
dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, a rogito Parte_2
Notaio , del 08/02/2013, Rep. n. 34.003 e Racc. n. Persona_2
17.521, trascritto in data 22.2.2013.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale dei convenuti nella misura indicata in dispositivo e tenuto conto del valore della causa, della complessità media delle
10 questioni affrontate e dei parametri medi del D.M. 147/2022 e a tal fine va osservato che il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza, si stabilisce non in base al valore dei beni che formano oggetto dell'atto impugnato, ma in base a quello del credito per cui si agisce, in ragione del fatto che l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità bensì conservativo, per assicurare al creditore l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili al debitore (cfr. in questo senso Cass. n.
3697/2020).
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2019/2018 R.G.: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di e Parte_2
, in proprio e nella qualità di erede di Angela Parte_1
Camarda, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale a rogito Notaio
, del 08/02/2013, Rep. n. 34.003 e Racc. n. 17.521, Persona_2
trascritto in data 22.2.2013.
Condanna, in solido, e al Controparte_1 Controparte_3
rimborso delle spese processuali, che liquida, in favore di
[...]
e , in complessivi euro 8.161,00 Parte_2 Parte_1
di cui 545,00 per spese vive ed euro 7.616,00 per compensi, di cui euro
1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria -trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
11 Così deciso in Catania il 5 dicembre 2025.
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2019/2018 R.G., avente per oggetto:
“azione revocatoria ordinaria”;
TRA
(c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
in proprio e nella qualità di erede di (c.f.: Persona_1 [...]
) e (c.f.: C.F._2 Parte_2 [...]
), tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti. Antonino Paolo C.F._3
RU e DR FO, giusta procura in atti;
PARTI ATTRICI
CONTRO
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._4
(c.f.: ) entrambi Controparte_2 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Cassone, giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE all'udienza del 14 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con atto di citazione ex art. 2901 c.c. Persona_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2
dinanzi a questo Tribunale, e Controparte_1 Controparte_3
al fine di sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale istituito a rogito Notaio del Persona_2
08/02/2013, Rep. n. 34.003 e Racc. n. 17.521, trascritto in data
22.2.2013, avente ad oggetto le seguenti unità immobiliari, tutte meglio identificate in citazione:
- abitazione sita in Randazzo, via Carmine nn. 80 e 82, di proprietà di entrambi i convenuti;
- abitazione costituente ampliamento dell'immobile di cui sopra sita in Randazzo P.zza Sacro Cuore 4, di proprietà di Controparte_1
- la quota di un terzo indiviso del terreno agricolo sito in Randazzo, contrada Allegracuore, di proprietà di Controparte_1
- abitazione sita in Castiglione di Sicilia, frazione Verzella, c.da
Pietramarina n° 58/A, di proprietà di;
Controparte_3
- tratto di terreno agricolo sito in Mojo Alcantara (ME) contrada
Sopra Trazzera, di proprietà di . Controparte_3
Con comparsa depositata telematicamente in data 30.7.2018, si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione nei confronti di CP_1
per tardività della notifica dell'atto introduttivo nei suoi
[...]
confronti nonché la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 bis, c.p.c., e contestando, nel merito, la pretesa attorea ritenuta infondata in fatto e diritto poiché carente dei requisiti previsti dall'art. 2901 c.c.
Hanno chiesto, dunque, il rigetto della domanda con il favore delle spese e compensi di causa.
2 Disposta la rinnovazione della citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, in data 22.4.2025, attesa la dichiarazione della morte dell'attrice resa dal procuratore costituito, il giudizio Persona_1
è stato dichiarato interrotto.
A seguito di riassunzione del giudizio, in data 14 ottobre 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa convenuta formulata nell'esclusivo interesse di . Controparte_1
A sostegno della propria tesi difensiva, la parte ha dedotto l'irregolarità del processo notificatorio dell'atto di citazione azionato in data 19.1.2018, data in cui l'ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto alcuno all'indirizzo della ha proceduto al deposito dell'atto CP_1
alla casa comunale e al contestuale invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito in data 22.1.2018, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Detta eccezione appare infondata e va, di conseguenza, rigettata.
Ed infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza a sezioni unite n.
24822/2015 ha esaminato il problema relativo all'estensione del principio della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario e, con particolare riferimento all'azione revocatoria, ha statuito che «Poiché il principio di scissione
(degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario) si applica nei casi in cui il diritto non può essere esercitato se non
3 attraverso l'inizio del giudizio, la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è interrotta dalla consegna dell'atto (introduttivo del relativo giudizio) all'ufficiale giudiziario per la notifica».
Principio, questo, ribadito recentissimamente ribadito dalla S.C., secondo cui «L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale» (Cass. civ., sez. III, 29/06/2025, n. 17477).
Ed invero, poiché in relazione all'azione revocatoria deve reputarsi che ricorra un'ipotesi in cui il diritto alla declaratoria d'inefficacia dell'atto non possa farsi valere se non con l'esercizio dell'azione in sede giudiziale, essendo esclusa la possibilità di un diverso esercizio del diritto, è sicuramente applicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato dalle sezioni unite (sentenza n. 24822/2015 sopra cit.), che ha esteso, con una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2943
c.c., la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. Di conseguenza, la prescrizione è interrotta, per il notificante, dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre, in ogni altra
4 ipotesi, tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.
Applicando i suddetti principi, deve confermarsi la tempestività dell'azione esercitata dagli attori in quanto il termine quinquennale di prescrizione, con effetto dalla data di trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (22.2.2013), è stato correttamente interrotto in data 19.1.2018, o al più in data 22.1.2018, a fronte della decorrenza del quinquennio stabilita per la data del 22.2.2018.
Passando all'esame del merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, nessun dubbio può sorgere in ordine alla possibilità di assoggettare ad azione revocatoria l'atto di costituzione di fondo patrimoniale atteso che detto atto, da considerare a titolo gratuito, pone un vincolo alla espropriabilità dei beni ivi contenuti, così come stabilito dall'art. 170 c.c., riducendo la garanzia generale spettante ai creditori e determinando la variazione qualitativa della garanzia patrimoniale che
è presupposto dell'esercizio dell'azione de qua (Cass. civ. sez. III, n.
27178/2025).
Chiarita, pertanto, l'assoggettabilità del negozio giuridico in esame all'azione in questa sede intrapresa occorre verificarne la sussistenza dei presupposti.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, postula, sotto il profilo oggettivo,
l'accertamento della sussistenza di una ragione di credito, anche solo eventuale, in capo al soggetto revocante e dell'eventus damni derivante dall'atto dispositivo, il quale non deve essere necessariamente rappresentato dall'insolvenza del debitore, ben potendosi concretizzare
5 anche in una modifica dell'assetto patrimoniale tale da rendere solo più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo e, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento in capo al debitore della generica ma effettiva consapevolezza del danno arrecato agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale dell'ultimo. Nel caso, poi, di atti dispositivi a titolo oneroso, è richiesto anche l'accertamento della conoscenza, ancorché generica, da parte del terzo, dell'esposizione debitoria del disponente nei confronti di altri.
La prova di tali elementi, secondo la giurisprudenza, può essere fornita anche attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi, quali, ad esempio, rapporti di amicizia o parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto/donazione con un unico atto di una pluralità di beni etc.
Orbene, la ragione di credito è pacifica e provata.
Risultano versate in atti le molteplici pronunce di condanna emesse in favore degli odierni attori (cfr. all.ti nn. 2, 4 e 5) con cui il Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Bronte ed il Tribunale di Catania, in funzione monocratica e collegiale, decidendo in sede di reclamo, ha ordinato a l'esecuzione delle opere di messa in Controparte_1
sicurezza e/o demolizione delle opere realizzate in spregio della normativa vigente nonché la refusione, in favore di Persona_1
e , delle spese di lite e di Parte_2 Parte_1
c.t.u.. (cfr. all. 2, 4 e 5 allegati all'atto di citazione).
A ciò si aggiungano, da ultimo, le sentenze emesse da questo
Tribunale a seguito di due differenti giudizi di merito introdotti da Lo
6 Giudice Gaetana conseguenti alla fase cautelare espletata nei procedimenti conclusi con i sopra citati provvedimenti, i quali hanno definitivamente acclarato la comproprietà in capo alla medesima e al marito , dell'immobile sito in Randazzo, Piazza Controparte_3
Sacro Cuore n. 4, oggetto dei lavori avviati nel febbraio del 2009 di ristrutturazione con sopraelevazione del detto fabbricato, e confermato le statuizioni di condanna in loro danno (cfr. sentenza n. 4804/2024 sub. all. 1 e 2 comparsa conclusionale parte attrice).
Il credito, dunque, risulta provato e sorto in epoca anteriore alla stipula dell'atto impugnato e ritenuto lesivo della garanzia patrimoniale generica dei debitori.
Nessun rilievo assume, peraltro, la circostanza assunta dalla difesa convenuta per cui il preteso credito scaturirebbe da provvedimenti non definitivi e, con riguardo alle ordinanze emesse in sede cautelari, non suscettibili di divenire definitivi.
È lapalissiano, infatti, che “poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito
– l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295
c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto
l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile
7 antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. civ., sez. III, 28/08/2023, n. 25331).
Parimenti sussistono, altresì, gli ulteriori presupposti per l'esercizio dell'azione de qua, integrati dall'eventus damni, quale pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore nonché il consilium fraudis ossia la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio.
L'eventus damni della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito (Cass. civ., Sez. I, n. 3462/2024).
Ora, è innegabile che la costituzione di un fondo patrimoniale, determinando la separazione dei beni in esso conferiti dal resto del patrimonio del debitore nonché l'impossibilità per i creditori i cui crediti sono contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia di essere garantiti, costituisce atto che rende più difficile la soddisfazione del credito con evidente integrazione del requisito esaminato.
Sul punto, parte attrice risulta avere chiarito con sufficiente precisione il mutamento qualitativo e/o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto dispositivo compiuto di talché incombe su quest'ultimo, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria,
l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo
8 patrimonio conservi una consistenza tale da garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie (Cass. 15257/2004).
Nella specie, tale onere non è stato assolto giacché le parti convenuta si sono limitate ad asserire la proprietà di ulteriori immobili in capo alla società Alcantara Costruzioni, di cui il convenuto
è socio, circostanza, quest'ultima ininfluente e superflua ai CP_3
fini del decidere, atteso che detta impresa è soggetto estraneo al presente giudizio oltreché sottoposta alla procedura di liquidazione, come ammesso espressamente dall'ultimo.
Essendo rimasta indimostrata la sufficienza del patrimonio residuo dei debitori a soddisfare le ragioni creditorie, ben può affermarsi la coscienza dell'attitudine pregiudizievole dell'atto impugnato sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo.
In merito al requisito del consilium fraudis, in astratto, può dirsi che per aversi frode non è necessaria la specifica conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, rivelandosi sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori.
In sostanza, dunque, non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, cagionando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del medesimo.
9 Nel caso in esame, senza subbio, può dirsi ricorrente la generica conoscenza dell'attitudine pregiudizievole del negozio oggetto di revocatoria, potendosi ragionevolmente ritenere che i debitori abbiano inteso spogliarsi, con conseguente totale compromissione dell'assetto immobiliare, dei beni appartenenti al proprio patrimonio al fine di vanificare ed eludere la loro legittima destinazione a garanzia generica delle ragioni creditorie attoree.
La certezza circa la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato, invero, si può desumere da circostanze temporali
(l'atto risulta stipulato successivamente alla pronuncia delle statuizioni contenute nelle ordinanze cautelari in favore della parte attrice) e personali (l'atto risulta stipulato dai coniugi, entrambi a conoscenza dei loro debiti;
l'atto risulta stipulato a distanza di molteplici anni dal matrimonio contratto nel 1989; la Alcantara costruzioni, di cui
è socio, è in crisi economica). Controparte_3
In linea con i principi normativi ed esegetici, pertanto, può dirsi provata la consapevole volontà, di entrambi i convenuti, di stipulare l'atto in contestazione allo scopo pregiudicare le ragioni creditorie.
Alla stregua di quanto sopra asserito, la domanda attorea va accolta e va dichiarata, ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di in proprio e nella qualità, e Parte_1 [...]
dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, a rogito Parte_2
Notaio , del 08/02/2013, Rep. n. 34.003 e Racc. n. Persona_2
17.521, trascritto in data 22.2.2013.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale dei convenuti nella misura indicata in dispositivo e tenuto conto del valore della causa, della complessità media delle
10 questioni affrontate e dei parametri medi del D.M. 147/2022 e a tal fine va osservato che il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza, si stabilisce non in base al valore dei beni che formano oggetto dell'atto impugnato, ma in base a quello del credito per cui si agisce, in ragione del fatto che l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità bensì conservativo, per assicurare al creditore l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili al debitore (cfr. in questo senso Cass. n.
3697/2020).
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2019/2018 R.G.: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di e Parte_2
, in proprio e nella qualità di erede di Angela Parte_1
Camarda, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale a rogito Notaio
, del 08/02/2013, Rep. n. 34.003 e Racc. n. 17.521, Persona_2
trascritto in data 22.2.2013.
Condanna, in solido, e al Controparte_1 Controparte_3
rimborso delle spese processuali, che liquida, in favore di
[...]
e , in complessivi euro 8.161,00 Parte_2 Parte_1
di cui 545,00 per spese vive ed euro 7.616,00 per compensi, di cui euro
1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria -trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
11 Così deciso in Catania il 5 dicembre 2025.
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
12