Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 456
CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Decadenza dal potere di accertamento

    La Corte rileva che la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 è valida anche per termini che scadono successivamente al 2020, spostando in avanti il decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento non è tardiva.

  • Accolto
    Valutazione del provvedimento di archiviazione penale

    La Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia basato la sua decisione in misura eccessiva sul giudizio penale, senza un'adeguata valutazione degli elementi di accertamento dell'ufficio e trascurando la limitata portata del provvedimento di archiviazione, che riguardava solo uno dei fornitori e un anno d'imposta diverso. La Corte sottolinea che il principio del 'doppio binario' consente un esame indipendente della situazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 456
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 456
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo