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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri, nella causa iscritta al numero 232 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Napoli, via Vittorio Parte_1 Veneto n.130, presso lo studio dell'Avv.to Elio De Santi che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 luglio 2015 rep. Per_1 CP_ rep.n.80947 ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in Terni, via Bramante n.13
OPPOSTO con sede legale in Gricignano di Aversa (Ce), Controparte_2
Corso Umberto I° n. 4, nella persona del Liquidatore Controparte_3 elettivamente domiciliata in Napoli, via Vittorio Veneto n.130, presso lo studio dell'Avv.to Elio De Santi che la rappresenta e difende come da procura in atti;
TERZO INTERVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 aprile 2022 adiva Parte_1 l'intestato Tribunale al fine di sentir: - accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo dal 12.07.2018 al 24.10.2019 tra la sig.ra e la - per Parte_1 Controparte_2
l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o infondato e/o illegittimo il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato Prot. CP_1
8000.09/03/2021.0045714 e il verbale di accertamento ispettivo n.TR00000/2020-933-01 del 27.11.2020 e nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti;
- adottare ogni opportuno provvedimento comunque connesso ovvero consequenziale, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Parte opponente premetteva: che in data 29.03.2021 l' le notificava CP_1 il provvedimento Prot. 8000.09/03/2021.0045714 di disconoscimento del CP_1 rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società Controparte_2 per il periodo dal 12.07.2018 al 24.10.2019 per carenza dei requisiti
[...] essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. richiamando l'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. TR00000/2020-933- 01 del 27.11.2020; di aver presentato, in data 13.05.2021, ricorso ex art. 42 L.88/1989 al Comitato
Regionale rimasto privo di esito. CP_1 Sosteneva l'illegittimità del citato provvedimento dell' allegando: - CP_1 che la società operante nel settore edilizio con cantieri in Controparte_2 molteplici luoghi, l'aveva assunta come impiegata amministrativa;
- di aver osservato le direttive impartite dal datore di lavoro, nella persona di CP_3 occupandosi della registrazione delle fatture, della tenuta della
[...] contabilità con la prima nota, dei rapporti con i fornitori per l'acquisto del materiale edile, con il commercialista ed il consulente del lavoro per la gestione dei lavoratori dipendenti, sia dal punto di vista amministrativo, che logistico, assicurando ai dipendenti impiegati nei cantieri edili una sistemazione abitativa e l'alloggio; - di aver osservato il seguente orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 occupando una postazione con computer presso la sede legale della società; - di essersi recata in Provincia di Terni per trovare una sistemazione per gli operai edili in trasferta per la
[...]
di essersi occupata della locazione di un immobile nel Controparte_2
Comune di e della pulizia dello stesso, della redazione dei preventivi di Pt_2 spesa riguardanti il materiale edilizio necessario alla e Controparte_2 della ricerca e studio dei bandi di gara per la partecipazione alle gare d'appalto; - di essere in possesso delle credenziali della società essendo autorizzata al pagamento degli stipendi degli operai e dei fornitori per conto della società; - che il rapporto di lavoro predetto si era interrotto per volontà della ricorrente per esigenze familiari;
- che, pertanto, l'esito della verifica ispettiva appariva frutto di erronea valutazione del materiale probatorio sopra indicato. Si costituiva l' contestando in fatto ed in diritto le deduzioni attoree CP_1
e sostenendo la fondatezza degli esiti degli accertamenti ispettivi insisteva per il rigetto del ricorso.
Con atto di intervento di terzo si costituiva in giudizio la società
[...] associandosi alle difese attoree ed, insistendo per Controparte_2 l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate dalla ricorrente, richiedeva, altresì, l'invio della dichiarazione di nullità del verbale o del suo annullamento all' e all' per gli aspetti relativi alle posizioni contributive, CP_1 CP_4 assistenziali e dei premi assicurativi.
La causa veniva istruita con la produzione documentale offerta dalle parti, con l'ammissione dell'ordine di produzione degli esiti dell'indagine penale e della sentenza emessa dal Tribunale di Terni nel processo penale che ha visto imputato il legale rappresentante della Controparte_2 CP_3
e, con l'escussione di testimoni indicati dall' e dalla parte
[...] CP_1 ricorrente.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna controversia nasce da verbale unico di accertamento e notificazione del 27/11/2020, n.TR00000/2020 – 933 - 01 con il quale l' in congiunta con il Parte_3 personale dell' , dopo avere raccolto una serie di dichiarazioni di persone CP_1 informate sui fatti ed avere esaminato una serie di documenti, ha concluso che il rapporto di lavoro subordinato fra la società e Controparte_2 nel periodo dal 12.7.2018 al 24.10.2019 è stato Parte_1 instaurato solo formalmente, senza avere avuto alcun effettivo svolgimento, di qui il disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato in quanto fittizio con il provvedimento impugnato dalla deducente.
Preliminarmente, deve darsi atto che una parte della documentazione afferente l'indagine ispettiva per cui è causa è stata acquisita solo in seguito alla chiusura anche degli accertamenti penali che hanno visto coinvolto e condannato per il reato di cui all'art.8 del D. Lgs.n.74/2000 il liquidatore della
[...]
per avere questi, al fine di consentire a Controparte_2 Controparte_3 terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti, a favore della per l'importo di Controparte_5 euro 499.358,00 relative all'anno d'imposta 2018 ed un importo di euro 798.934,25 relative all'anno di imposta 2019 (commesso in Terni fino al 31 dicembre 2019).
La ricorrente e la società interveniente ad adiuvandum agiscono al fine di ottenere dall'adito Tribunale una pronuncia di accertamento della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato intercorso tra gli stessi. Mette conto evidenziare che il giudizio dinanzi all'Autorità Giudiziaria non è, pacificamente, un giudizio impugnatorio di atti amministrativi.
Non è peregrino in questa sede rammentare che l' è legittimato a CP_1 compiere atti di ricognizione di situazioni giuridiche anche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale – assicurativo, che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (cfr. Cass. Sez. lav. n.
809/2021; 08/02/2000 n. 1399), mentre non è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (v. anche Cass. 09/05/2003 n. 7139). In un processo instaurato da un dipendente e dal datore di lavoro al fine, comune ad entrambi, di accertare positivamente l'esistenza di un rapporto di lavoro e del fascio di situazioni giuridiche soggettive conseguenti, spetta a questi ultimi in base al principio generale previsto dall'art. 2697 c.c.,, quali parti che vogliono fare valere in giudizio un diritto, e, più in generale, ottenere l'accertamento dell'esistenza del rapporto lavorativo, allegare e provare i presupposti costitutivi del diritto vantato.
Ciò non in base al dato occasionale della posizione processuale di attore e convenuto assunta dalle parti, ma in base al dato sostanziale che differenzia chi vanta la titolarità di un diritto da chi ne eccepisce l'inesistenza. L'istruttoria espletata nel presente giudizio ed il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale hanno consentito di ritenere fondato l'accertamento compiuto dagli ispettori dal quale è scaturito il CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra l'odierna ricorrente e la società Controparte_2 L'CE , la quale ha condotto gli accertamenti CP_1 Persona_2 per cui è causa, ha riferito in sede testimoniale: “L'accertamento è iniziato come verifica amministrativa ed ispettiva routinaria con richiesta della documentazione afferente i lavoratori della società … Controparte_2 Posso riferire che la operava in subappalto presso l'AL Controparte_2 per la costruzione di gabbie in ferro ed aveva tre operai di cui uno full time e due part time. L'accertamento che poi ha condotto al disconoscimento del rapporto è iniziato in quanto appariva anomalo che la ditta occupante solo CP_2
3 operai in totale avesse necessità di n.2 impiegati (la ed il figlio PT
) full time. Quindi abbiamo verificato che i due impiegati non avevano Pt_4 un ufficio loro ma si appoggiavano all'ufficio del commercialista della società. Non ricordo se la avesse o meno la sede presso lo studio del CP_2 commercialista. Anche in base al volume d'affari appariva anomala la necessità di due impiegati proprio perché la aveva solo in subappalto il lavoro CP_2 presso l'AL dove occupava impiegava un operaio full time e due part time
… La ricorrente ed il figlio non avevano legami di parentela con soci o Pt_4 amministratori della società” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 22.02.2023 in atti). L'CE dell'ITL di Terni ha dichiarato: “Io ho Testimone_1 effettuato gli accertamenti congiuntamente all'CE dell' di Per_2 CP_1
Terni e sulle indagini condotte posso riferire quanto segue per averne avuto conoscenza diretta … Gli accertamenti sono iniziati in quanto alcuni miei colleghi hanno rinvenuto in un cantiere di un lavoratore non regolarizzato Pt_2 impiegato dalla e quindi il fascicolo è stato passato dai tecnici Controparte_2 all'area amministrativa per condurre ulteriori accertamenti in materia di regolarità dei rapporti di lavoro. Nella verifica è emerso che due impiegati erano stati assunti non per lavori edili ma per disbrigo pratiche amministrative ( ) e per l'accudimento di un appartamento sito in via Tuderte Pt_4 Pt_2 Con destinato ai lavoratori (la ). I funzionari del hanno verificato che PT di tale appartamento non usufruiva nessuno degli operai della i quali CP_2 invece dormivano in altro appartamento insieme ad altri operai di altre aziende e non consumavano i pasti nell'appartamento di bensì in ristoranti della Pt_2 zona con convenzione con la ditta (sono state visionate alcune fatture) … Posso riferire che sia la che il sono stati sentiti dai Carabinieri di PT Pt_4
Aversa, tuttavia non posso riferire altro perché pendono indagini penali …
Dagli accertamenti è emerso che la non prestava alcuna attività PT lavorativa di natura subordinata per la società in Terni e provincia.” (cfr. CP_2 dichiarazione resa all'udienza del 22.02.2023 in atti). Il teste , comandante del nucleo ispettivo presso l'ITL di Testimone_2 Terni, ha riferito per quanto di interesse: “ … su segnalazione degli ispettori civili, che avevano individuato personale non regolarizzato a , in via Parte_5
Tuderte alle dipendenze della ho individuato cantieri Controparte_2 edili dove era possibile rintracciare il personale alle dipendenze della predetta società … Dopo circa due settimane abbiamo individuato un cantiere sito in Narni Scalo (TR) presso lo stabile dove è situato il SERD (di proprietà della ditta in locazione all'ASL di Terni). La stava CP_5 Controparte_2 facendo lavori di ristrutturazione all'interno di questo locale … Per quanto riguarda la abbiamo accertato che la stessa aveva un contratto di PT assunzione full time come impiegata amministrativa alle dipendenze della
[...] e lo stesso il figlio della tale … Sentiti CP_2 PT Persona_3 entrambi i soggetti indicati ed il commercialista della società dichiararono CP_2 di occuparsi della tenuta delle fatture della in particolare la Controparte_2 doveva redigere le fatture e qualche giorno alla settimana doveva PT recarsi a per pulire le stanze e preparare i pasti degli operai impiegati nei Pt_2 cantieri di dalla senza tuttavia ricordare l'indirizzo Pt_2 Controparte_2 esatto dove svolgeva tale ulteriore mansione. Tuttavia, abbiamo verificato un'anomalia consistente nella circostanza che la aveva un contratto CP_2 stipulato con delle società di ristorazione locali che fornivano pasti per tutto il periodo in cui gli operai della avevano lavorato a forniture CP_2 Pt_2 regolarmente fatturate … Inoltre, abbiamo verificato che le fatture emesse dalla
nel periodo in cui la è stata assunta dalla società come impiegata CP_2 PT Con erano circa 20 fatture … Il commercialista della società sentito dal CP_2 riferì di non aver mai dato una postazione dedicata presso il proprio ufficio alla
ed al per svolgere le mansioni amministrative per le quali gli PT Pt_4 stessi erano stati assunti dalla … La dichiarò che andava dal CP_2 PT commercialista della un paio di giorni a settimana per il disbrigo delle CP_2 mansioni amministrative e tre giorni a settimana per le mansioni a sopra Pt_2 descritte … La conclusione cui si è giunti all'esito dell'accertamento è che sia la
che il erano stati assunti al fine di raggiungere un certo PT Pt_4 fatturato, unitamente ad altri operai della , in relazione ad un contratto di CP_2 appalto stipulato tra la e la di circa un Controparte_2 Controparte_7 milione di euro avente ad oggetto lavori di carpenteria all'interno del sito dell'AL mai eseguiti dagli operai della all'interno Controparte_2 dell'AL come accertato dopo aver sentito gli stessi operai della
[...]
… Gli unici due cantieri ispezionati dall'ITL erano relativi a CP_2 lavorazioni con la ditta a che esulavano dal Controparte_5 Parte_5 contratto di appalto presso l'AL … La invece, aveva in essere CP_5 un contratto di appalto con l'AL per l'esecuzione di lavori edili finalizzati alla costruzione di un nuovo sito all'interno dell'AL dove aveva impiegato propri dipendenti;
il contratto di appalto stipulato con la
[...] per l'esecuzione di lavori all'interno dell'AL non è mai stato CP_2 messo in esecuzione ma serviva solo alla per alzare il proprio CP_5 fatturato e ridurre l'imponibile ai fini fiscali con riduzione dell'ammontare delle imposte … In questo contratto di appalto rientravano anche le posizioni della
e del … Gli importi fatturati dalla alla erano PT Pt_4 CP_2 CP_5 di molto superiori all'importo corrispondente alle giornate lavorative dei dipendenti della impiegati nel suddetto appalto … Il commercialista della CP_2
riferì che una volta ogni 15/20 giorni vedeva la CP_8 Tes_3 PT
e/o il e gli metteva a disposizione una postazione per il disbrigo delle Pt_4 pratiche amministrative per qualche ora”. (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 15.05.2024 in atti). Il teste , figlio della ricorrente, anch'egli dipendente Persona_3 della ed attinto da provvedimento di Controparte_2 CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in quanto fittiziamente instaurato, ha riferito in sede testimoniale: “Mia madre ha lavorato alle dipendenze della dal luglio 2018 a novembre 2019, mi sembra Controparte_2 di ricordare, mentre io da ottobre 2018 a novembre 2019, ci siamo dimessi insieme per esigenze familiari mia mamma ed io di studio … Entrambi per la società ci occupavamo della parte amministrativa … In particolare, mia mamma gestiva i rapporti con i fornitori, chiedeva i preventivi del materiale edile (ferro, mattoni, laterizi ecc …) necessario per l'attività della società, mentre degli ordini si occupava l'amministratore , poi disponeva i Controparte_3 bonifici di pagamento ( dava il token o a me o ma mia mamma), CP_3 scaricava le fatture passive (con il programma fatturazione di ARUBA), controllo delle bolle di accompagnamento del materiale ordinato … Mia mamma lavorava dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì … L'ufficio si trovava a Gricignano di Aversa dove si trovava anche la sede legale della società; la stanza poteva cambiare ma comunque si trattava di stanze dotate di computer fissi … Posso riferire perché ho accompagnato mia mamma, quando gli operai andavano in trasferta nei cantieri di mia Pt_2 mamma si occupava di riordinare l'appartamento ed io facevo la spesa e poi tornavamo in giornata a casa o in ufficio. Questo almeno una decina di volte al mese … L'appartamento in l'aveva scelto il così come il Pt_2 CP_3 contratto di affitto, mentre il pagamento dei canoni di locazione lo faceva mia madre con bonifico, l'ho pagato anch'io sempre con bonifico. Sulla pulizia ho già risposto … Mia mamma non si occupava della ricerca dei bandi di gara e partecipazione alle stesse … Confermo che le mansioni sopra indicate venivano svolte dalla ricorrente previe direttive impartite da … Controparte_3
Posso riferire che ci dava contanti per effettuare pagamenti anche CP_3 su e chiedere preventivi a fornitori in zona, ricordo ditta Pettirossi di Pt_2 materiale edile nei pressi di via Tiberina in ” (cfr. dichiarazione resa Pt_2 all'udienza del 7.12.2022 in atti). Il teste , commercialista della società Testimone_4 Controparte_2 dal 2018, ha dichiarato in sede testimoniale: “Sono il commercialista della
[...] dalla costituzione della società nel 2018 e conosco la Controparte_2 ricorrente perché si occupava dell'attività amministrativa. Posso riferire che inizialmente la si limitava a portare documenti per la fatturazione PT attiva nel nostro Ufficio, dove aveva anche a disposizione una stanza e una postazione di computer per scaricare la posta. Quando nel 2019 è entrata in vigore la fatturazione elettronica allora le fatture le scaricava direttamente il nostro studio. La ricorrente portava in Ufficio i documenti per le assunzioni degli operai, i documenti per il pagamento dei SAL inviati dalla ditta appaltatrice alla sub appaltatrice … La società non aveva CP_5 CP_2 CP_2 uffici amministrativi, il mio studio era ed è la sede legale della e come CP_2 cliente avevo messo a disposizione una stanza con computer usato dalla ricorrente e dal figlio . La non veniva tutti i giorni, Persona_3 PT anche perché so che veniva a spesso, altro non so … Nei giorni in cui Pt_2 vedevo la ricorrente in ufficio la vedevo sia di mattina che di pomeriggio, ma non so dire cosa facesse. Io la vedevo solo per la fatturazione attiva (i SAL) ma il mio ufficio era al piano superiore rispetto a quello messo a disposizione alla società Giga per cui altro non so … Non ho mai visto documenti firmati dalla
, tranne il suo contratto di assunzione.” (cfr. dichiarazione resa PT all'udienza del 7.12.2022 in atti). Su richiesta dell' sono stati acquisiti poi i documenti afferenti le CP_1 indagini penali, non disponibili in precedenza in quanto coperti dal segreto istruttorio, nonché la sentenza penale di condanna di prima Controparte_3 legale rappresentante, poi anche liquidatore della Controparte_2 emessa dal Tribunale di Terni in data 20.02.2024 n.44/24 (Dott.ssa Di
Giovannantonio). Con la sentenza de qua, emessa in seguito alla richiesta da parte dell'imputato in questione di giudizio abbreviato, il Controparte_3 unitamente a e quali amministratori della CP_9 CP_10 società è stato condannato per il reato sopra ascritto, Controparte_5 accertata la penale responsabilità, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. Orbene, nel processo penale si è accertato che il , nella sua CP_3 qualità, aveva emesso fatture per operazioni inesistenti in favore della
[...] per l'importo di euro 499.358,00 relative all'anno d'imposta 2018 CP_5 ed un importo di euro 798.934,25 relative all'anno di imposta 2019 al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Dalle indagini penali è emerso, altresì, che la in realtà, Controparte_2 era una società sostanzialmente senza una concreta compagine sociale e priva dell'operatività corrispondente all'ammontare delle fatture emesse;
la stessa, infatti, avrebbe operato in provincia di Terni soltanto un anno, proprio quello dell'emissione delle fatture, funditus da maggio 2018 a giugno 2019, impiegando appena tre operai (due part time e uno full time) circostanza stridente rispetto all'ammontare delle fatture emesse (cfr. dichiarazione ispettore Persona_2 sopra riportata) Gli organi ispettivi accertavano, altresì, che a fronte dell'emissione verso la di fatture di importo così elevato ed afferenti un Controparte_5 subappalto di lavori presso l'azienda AL, di fatto nessun dipendente della era mai stato all'interno dello stabilimento dell'AL (testi Controparte_2 escussi e , mentre il capannone in Testimone_5 Testimone_6 dotazione alla dalla consisteva in un Controparte_2 Controparte_5 deposito dismesso, privo di macchinari per lavorazioni di carpenteria con il contatore dell'energia elettrica staccato. Con particolare riferimento alla posizione della ricorrente e a suo figlio nella sentenza si legge per quanto di interesse: “Sono stati Persona_3 sentiti e il figlio di questa, , i quali Parte_1 Persona_3 hanno rappresentato di venire a Terni, quotidianamente dalla Campania per preparare dei pasti ai lavoratori e poi riandavano via, rappresentando che fossero dipendenti per il resto del tempo presso un commercialista di Salerno, che in realtà è risultata essere solo la sede legale della società” (cfr. sentenza penale in atti). La sentenza penale emessa a seguito di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato non lascia spazio a dubbi circa la penale responsabilità del rispetto alle condotte allo stesso contestate, unitamente agli Controparte_3 altri imputati, avendo nella sostanza simulato l'esistenza di una società attiva ed altamente operativa con commesse di importi elevati, da cui scaturiva la necessità di impiegare soggetti, tra cui la ed il di lei figlio , il PT Pt_4 cui rapporto di lavoro in realtà era fittizio, ciò al fine di raggiungere un certo fatturato nei confronti della e consentire a quest'ultima Controparte_5 l'evasione delle imposte.
Sebbene gli accertamenti svolti in sede penale non siano opponibili ex art.651 c.p.p. verso gli Enti convenuti e terzi diversi dagli imputati (cfr. Cass. sent. n.12115 del 13/06/2016; sent. n.44571 del 10/10/2014), deve al contempo rilevarsi che nel vigente ordinamento, improntato al principio del libero convincimento, al giudice civile è sempre consentito porre a fondamento delle decisioni anche prove non espressamente previste dal codice di rito ovvero tratte da un procedimento penale (cfr. ex multis, SS.UU. sent. n.4667 del 08/05/1998,
Cass., sent. n.20335 del 15/10/2004; Cass. sent.n.5440 del 05/03/2010; Cass.
Civ., sez. III, sent. n.13656 del 16.06.2014; Cass. civ., sez. III, sent. n.15112 del
17.06.2013).
In questa sede lo scrivente Giudice valorizza anche la testimonianza resa dal teste il quale con dovizia di particolari ha spiegato di aver Testimone_2 accertato, mediante esame della documentazione della Controparte_2 che la , assunta quale impiegata amministrativa, per oltre un anno si era PT limitata a redigere solo n.20 fatture in totale (tale è il numero delle fatture emesse nel periodo per cui è causa dalla ed una parte emesse dallo Controparte_2 studio con l'introduzione della fatturazione elettronica). Tes_3
Peraltro, non convince neppure la tesi sostenuta dalla ricorrente, anche durante le indagini penali, e confermata dal figlio , di essere impegnata Pt_4
a nella preparazione dei pasti agli operai distaccati in loco dalla Pt_2 [...]
posto che l' ha depositato in atti numerose fatture di un CP_2 CP_1 ristorante di che forniva agli operai tutti i pasti giornalieri. Pt_2 Altro riscontro convincente rispetto alla tesi attorea è costituito dall'inesistenza di un ufficio dedicato alla ed al di lei figlio presso lo PT studio commerciale del al fine di disimpegnare le mansioni di Tes_3 carattere impiegatizio asseritamente assegnate dal alla ricorrente e CP_3 dal mancato rispetto di un orario tipico impiegatizio, così come riferito dal teste
Tes_3
Ritiene il Giudicante di dover valorizzare quanto dichiarato dal Tes_3 nell'immediatezza delle indagini penali, allorquando sentito dai Carabinieri dell'Ispettorato di Caserta in data 6 dicembre 2019 ha confermato che presso il proprio studio vi era la sede legale e fiscale della e che lo Controparte_2 studio, tenutario delle scritture contabili dell'azienda, era incaricato degli adempimenti contabili e fiscali della società, ad eccezione della consulenza del lavoro svolta da altra professionista;
mentre con riferimento Persona_4 alla messa a disposizione di postazioni fisse al personale della Controparte_2 il ne ha negato l'esistenza, confermando solo che una
[...] Tes_3 postazione veniva concessa a e , quali Parte_1 Persona_3 impiegati amministrativi della società citata, per scaricare file e pec ed effettuarne le stampe, una volta ogni 15/30 giorni (cfr. sit. All.te agli atti ). CP_1
Tale dichiarazione appare a chi scrive particolarmente attendibile, posto che proprio l'immediatezza delle risposte, rese d'impatto durante le indagini la rende particolarmente genuina e significativa perché non ancora filtrata dalle valutazioni opportunistiche o dalle remore difensive legate all'emissione di una sanzione o ad un contenzioso, perciò indicative di fatti/situazioni percepiti come rispondenti all'effettiva realtà operativa della società e Controparte_2 nell'ambito delle stesse della condizione di Parte_1
Non è peregrino richiamare in merito, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 10427 del 2014, che chiarisce, esprimendo un orientamento ormai consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, come le dichiarazioni rese all'ispettore, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, abbiano un'elevata attendibilità, proprio in considerazione della spiccata genuinità che le caratterizza in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali vengono acquisite.
Del resto, sottolinea la Suprema Corte, è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., n. 17774 dell'8 settembre 2015).
Appare, poi, alquanto inverosimile che una società che già si avvale di uno studio di commercialisti e di una consulente del lavoro per gli adempimenti fiscali, contabili ed inerenti i rapporti di lavoro abbia avuto la necessità di assumere la , della cui formazione e specializzazione professionale in PT atti non vi è traccia, per non meglio precisate mansioni amministrative, disimpegnate solo occasionalmente, e per farle tenere in ordine l'abitazione locata nel Comune di posto che i pasti è stato accertato venivano forniti Pt_2 agli operai (2 o 3 in tutto) della da un ristorante in loco (cfr. Controparte_2 fatture in atti).
In ogni caso il teste in sede testimoniale nel presente giudizio Tes_3 nulla ha saputo riferire con specifico riferimento alle mansioni effettivamente svolte dalla confermando solo di aver avuto contatti con la stessa PT incaricata di consegnare allo studio i SAL ed altra documentazione della
[...]
e riferendo che la ricorrente si occupava di controllare la posta in CP_2 una stanza messa a disposizione dal Tes_3
Vieppiù a dirsi che già in punto di allegazione le mansioni assegnate alla sono risultate alquanto eterogenee ed evanescenti, vale a dire prive di PT contenuto specifico (es. emissione di fatture, rapporti con i fornitori e gli operai, pagamenti vari, studio bandi di gara) ed in contrasto tra loro, si pensi alla tenuta della contabilità (prima nota ed emissione fatture) rispetto alla pulizia e preparazione pasti presso l'abitazione locata a dalla Pt_2 Controparte_2 incombenza quest'ultima che prima facie appare sganciata dall'inquadramento della come impiegata. PT
Per giunta la nello svolgere tali attività era affiancata sempre PT dal figlio , circostanza che supporta le conclusioni ispettive Persona_3 di fittizietà del rapporto di lavoro subordinato tra l'istanza e Controparte_2
non essendo necessari due impiegati per svolgere le stesse esigue
[...] mansioni.
In conclusione, come convincentemente ha illustrato il teste , la Tes_2 posizione lavorativa della era stata dal artatamente creata al PT CP_3 solo fine di raggiungere un tetto di fatturato per realizzare la fattispecie delittuosa allo stesso contestata, unitamente agli altri due imputati in concorso. Da tali dichiarazioni è emerso chiaramente che la si limitava a PT consegnare saltuariamente la documentazione (i SAL) della Controparte_2 allo studio per la tenuta della contabilità ovvero, ad effettuare le
[...] Tes_3 pulizie dell'appartamento locato nel Parte_6
Stessa conclusione per quanto concerne la presenza, solo saltuaria, della negli uffici dello studio commerciale, non sufficiente a dare contezza PT dello svolgimento di attività lavorativa subordinata, che il teste ha Tes_3 desunto dal contratto di assunzione della deducente da parte della
[...] e dall'inquadramento come impiegata, circostanza di carattere CP_2 formale che di per sé non assume alcuna valenza probatoria stante i convincenti riscontri istruttori di segno contrario. Neppure risulta dimostrato che la intrattenesse rapporti per PT motivi lavorativi con i fornitori della effettuando gli ordini del Controparte_2 materiale edile, pagando le forniture avendo accesso alle credenziali bancarie della società, non essendo stata depositata alcuna documentazione a supporto dell'allegazione. La conclusione cui sono pervenuti gli organi accertatori è suffragata anche dalla dichiarazione del il quale ha riferito in sede testimoniale Tes_3 di non aver mai visto alcun documento della società a firma Controparte_2 della . PT L'accurato vaglio delle dichiarazioni acquisite durante le indagini e nel presente processo, in uno alle emergenze documentali, evidenzia come la fosse assolutamente libera nella gestione del lavoro, non certo PT subordinato, senza imposizioni di orario o direttive cogenti circa contenuti/modalità e finanche attuativi delle mansioni che, in definitiva, sono state provate soltanto limitatamente alla pulizia occasionale dell'appartamento locato nel Comune ed alla consegna saltuaria di documenti della Pt_6 [...] allo studio tenutario della contabilità della CP_2 Tes_3 [...]
quindi sganciate dall'inquadramento assegnato alla stessa Controparte_2
(impiegata amministrativa CCNL piccole imprese edili) e dal profilo caratterizzante la subordinazione, funditus l'eterodirezione e la continuità della prestazione in uno all'inserimento nell'organizzazione datoriale.
Dalle circostanze fattuali sopra esposte ne consegue la plausibile anti - economicità dell'assunzione della , in uno al figlio , quali PT Pt_4 lavoratori dipendenti, conclusione corroborata dalla circostanza della mancata sostituzione con altra impiegata quando la ed il hanno PT Pt_4 rassegnato le dimissioni.
Il Tribunale ritiene che nella fattispecie al vaglio difettasse l'etero direzione, il potere disciplinare così come il rispetto di orari, l'adempimento delle mansioni previste dall'inquadramento nel profilo professionale assegnato, piuttosto esplicandosi il rapporto in assenza di un impegno costante e definitivo nei suoi caratteri essenziali, nonchè dell'integrazione in una precisa struttura organizzativa, delineandosi al contrario moduli fittizi e simulati antitetici rispetto ai meccanismi rigidi della subordinazione sopra indicati.
In definitiva, l'incoerenza e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali offerte dalla parte ricorrente, con particolare riferimento al Per_3
anche lui attinto da un provvedimento di disconoscimento del
[...] rapporto di subordinazione instaurato con e, comunque, Controparte_2 la mancata prova degli indici della subordinazione tra le parti, non consente di ritenere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, come dedotto dalla difesa attorea e dalla società intervenuta ad adiuvandum
[...]
... Controparte_2 CP_ Avendo, come suo onere, l' ragionevolmente assolto alla prova degli elementi fondativi del suo operato, in particolare del “disconoscimento” del rapporto di lavoro, il ricorso e l'atto di intervento di terzo devo essere respinti. Opina il Giudicante che nel contesto sopra esposto, va da sé che non solo la parte ricorrente e la terza intervenuta non hanno assolto l'onere probatorio che competeva loro, ma anche che risulta positivamente dimostrato che la relazione lavorativa subordinata aveva carattere fittizio, trattandosi di una simulazione finalizzata, anche in base ad un inquadramento con relativo trattamento retributivo palesemente incongrui, proprio a realizzare la condotta delittuosa contestata al amministratore della società Controparte_3 [...] ed accertata in sede penale. Controparte_2
Dalle considerazioni che precedono ne discende il rigetto del ricorso, restando assorbite per il principio della ragione più liquida tutte le questioni non espressamente esaminate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della causa e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso e l'atto di intervento di terzo per le ragioni di cui alla parte motiva in quanto infondati;
- Condanna e la società in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre contributo forfettario, IVA e CPA come per legge.
Lì, 13 marzo 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri, nella causa iscritta al numero 232 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Napoli, via Vittorio Parte_1 Veneto n.130, presso lo studio dell'Avv.to Elio De Santi che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 luglio 2015 rep. Per_1 CP_ rep.n.80947 ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in Terni, via Bramante n.13
OPPOSTO con sede legale in Gricignano di Aversa (Ce), Controparte_2
Corso Umberto I° n. 4, nella persona del Liquidatore Controparte_3 elettivamente domiciliata in Napoli, via Vittorio Veneto n.130, presso lo studio dell'Avv.to Elio De Santi che la rappresenta e difende come da procura in atti;
TERZO INTERVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 aprile 2022 adiva Parte_1 l'intestato Tribunale al fine di sentir: - accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo dal 12.07.2018 al 24.10.2019 tra la sig.ra e la - per Parte_1 Controparte_2
l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o infondato e/o illegittimo il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato Prot. CP_1
8000.09/03/2021.0045714 e il verbale di accertamento ispettivo n.TR00000/2020-933-01 del 27.11.2020 e nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti;
- adottare ogni opportuno provvedimento comunque connesso ovvero consequenziale, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Parte opponente premetteva: che in data 29.03.2021 l' le notificava CP_1 il provvedimento Prot. 8000.09/03/2021.0045714 di disconoscimento del CP_1 rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società Controparte_2 per il periodo dal 12.07.2018 al 24.10.2019 per carenza dei requisiti
[...] essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. richiamando l'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. TR00000/2020-933- 01 del 27.11.2020; di aver presentato, in data 13.05.2021, ricorso ex art. 42 L.88/1989 al Comitato
Regionale rimasto privo di esito. CP_1 Sosteneva l'illegittimità del citato provvedimento dell' allegando: - CP_1 che la società operante nel settore edilizio con cantieri in Controparte_2 molteplici luoghi, l'aveva assunta come impiegata amministrativa;
- di aver osservato le direttive impartite dal datore di lavoro, nella persona di CP_3 occupandosi della registrazione delle fatture, della tenuta della
[...] contabilità con la prima nota, dei rapporti con i fornitori per l'acquisto del materiale edile, con il commercialista ed il consulente del lavoro per la gestione dei lavoratori dipendenti, sia dal punto di vista amministrativo, che logistico, assicurando ai dipendenti impiegati nei cantieri edili una sistemazione abitativa e l'alloggio; - di aver osservato il seguente orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 occupando una postazione con computer presso la sede legale della società; - di essersi recata in Provincia di Terni per trovare una sistemazione per gli operai edili in trasferta per la
[...]
di essersi occupata della locazione di un immobile nel Controparte_2
Comune di e della pulizia dello stesso, della redazione dei preventivi di Pt_2 spesa riguardanti il materiale edilizio necessario alla e Controparte_2 della ricerca e studio dei bandi di gara per la partecipazione alle gare d'appalto; - di essere in possesso delle credenziali della società essendo autorizzata al pagamento degli stipendi degli operai e dei fornitori per conto della società; - che il rapporto di lavoro predetto si era interrotto per volontà della ricorrente per esigenze familiari;
- che, pertanto, l'esito della verifica ispettiva appariva frutto di erronea valutazione del materiale probatorio sopra indicato. Si costituiva l' contestando in fatto ed in diritto le deduzioni attoree CP_1
e sostenendo la fondatezza degli esiti degli accertamenti ispettivi insisteva per il rigetto del ricorso.
Con atto di intervento di terzo si costituiva in giudizio la società
[...] associandosi alle difese attoree ed, insistendo per Controparte_2 l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate dalla ricorrente, richiedeva, altresì, l'invio della dichiarazione di nullità del verbale o del suo annullamento all' e all' per gli aspetti relativi alle posizioni contributive, CP_1 CP_4 assistenziali e dei premi assicurativi.
La causa veniva istruita con la produzione documentale offerta dalle parti, con l'ammissione dell'ordine di produzione degli esiti dell'indagine penale e della sentenza emessa dal Tribunale di Terni nel processo penale che ha visto imputato il legale rappresentante della Controparte_2 CP_3
e, con l'escussione di testimoni indicati dall' e dalla parte
[...] CP_1 ricorrente.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna controversia nasce da verbale unico di accertamento e notificazione del 27/11/2020, n.TR00000/2020 – 933 - 01 con il quale l' in congiunta con il Parte_3 personale dell' , dopo avere raccolto una serie di dichiarazioni di persone CP_1 informate sui fatti ed avere esaminato una serie di documenti, ha concluso che il rapporto di lavoro subordinato fra la società e Controparte_2 nel periodo dal 12.7.2018 al 24.10.2019 è stato Parte_1 instaurato solo formalmente, senza avere avuto alcun effettivo svolgimento, di qui il disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato in quanto fittizio con il provvedimento impugnato dalla deducente.
Preliminarmente, deve darsi atto che una parte della documentazione afferente l'indagine ispettiva per cui è causa è stata acquisita solo in seguito alla chiusura anche degli accertamenti penali che hanno visto coinvolto e condannato per il reato di cui all'art.8 del D. Lgs.n.74/2000 il liquidatore della
[...]
per avere questi, al fine di consentire a Controparte_2 Controparte_3 terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti, a favore della per l'importo di Controparte_5 euro 499.358,00 relative all'anno d'imposta 2018 ed un importo di euro 798.934,25 relative all'anno di imposta 2019 (commesso in Terni fino al 31 dicembre 2019).
La ricorrente e la società interveniente ad adiuvandum agiscono al fine di ottenere dall'adito Tribunale una pronuncia di accertamento della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato intercorso tra gli stessi. Mette conto evidenziare che il giudizio dinanzi all'Autorità Giudiziaria non è, pacificamente, un giudizio impugnatorio di atti amministrativi.
Non è peregrino in questa sede rammentare che l' è legittimato a CP_1 compiere atti di ricognizione di situazioni giuridiche anche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale – assicurativo, che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (cfr. Cass. Sez. lav. n.
809/2021; 08/02/2000 n. 1399), mentre non è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (v. anche Cass. 09/05/2003 n. 7139). In un processo instaurato da un dipendente e dal datore di lavoro al fine, comune ad entrambi, di accertare positivamente l'esistenza di un rapporto di lavoro e del fascio di situazioni giuridiche soggettive conseguenti, spetta a questi ultimi in base al principio generale previsto dall'art. 2697 c.c.,, quali parti che vogliono fare valere in giudizio un diritto, e, più in generale, ottenere l'accertamento dell'esistenza del rapporto lavorativo, allegare e provare i presupposti costitutivi del diritto vantato.
Ciò non in base al dato occasionale della posizione processuale di attore e convenuto assunta dalle parti, ma in base al dato sostanziale che differenzia chi vanta la titolarità di un diritto da chi ne eccepisce l'inesistenza. L'istruttoria espletata nel presente giudizio ed il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale hanno consentito di ritenere fondato l'accertamento compiuto dagli ispettori dal quale è scaturito il CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra l'odierna ricorrente e la società Controparte_2 L'CE , la quale ha condotto gli accertamenti CP_1 Persona_2 per cui è causa, ha riferito in sede testimoniale: “L'accertamento è iniziato come verifica amministrativa ed ispettiva routinaria con richiesta della documentazione afferente i lavoratori della società … Controparte_2 Posso riferire che la operava in subappalto presso l'AL Controparte_2 per la costruzione di gabbie in ferro ed aveva tre operai di cui uno full time e due part time. L'accertamento che poi ha condotto al disconoscimento del rapporto è iniziato in quanto appariva anomalo che la ditta occupante solo CP_2
3 operai in totale avesse necessità di n.2 impiegati (la ed il figlio PT
) full time. Quindi abbiamo verificato che i due impiegati non avevano Pt_4 un ufficio loro ma si appoggiavano all'ufficio del commercialista della società. Non ricordo se la avesse o meno la sede presso lo studio del CP_2 commercialista. Anche in base al volume d'affari appariva anomala la necessità di due impiegati proprio perché la aveva solo in subappalto il lavoro CP_2 presso l'AL dove occupava impiegava un operaio full time e due part time
… La ricorrente ed il figlio non avevano legami di parentela con soci o Pt_4 amministratori della società” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 22.02.2023 in atti). L'CE dell'ITL di Terni ha dichiarato: “Io ho Testimone_1 effettuato gli accertamenti congiuntamente all'CE dell' di Per_2 CP_1
Terni e sulle indagini condotte posso riferire quanto segue per averne avuto conoscenza diretta … Gli accertamenti sono iniziati in quanto alcuni miei colleghi hanno rinvenuto in un cantiere di un lavoratore non regolarizzato Pt_2 impiegato dalla e quindi il fascicolo è stato passato dai tecnici Controparte_2 all'area amministrativa per condurre ulteriori accertamenti in materia di regolarità dei rapporti di lavoro. Nella verifica è emerso che due impiegati erano stati assunti non per lavori edili ma per disbrigo pratiche amministrative ( ) e per l'accudimento di un appartamento sito in via Tuderte Pt_4 Pt_2 Con destinato ai lavoratori (la ). I funzionari del hanno verificato che PT di tale appartamento non usufruiva nessuno degli operai della i quali CP_2 invece dormivano in altro appartamento insieme ad altri operai di altre aziende e non consumavano i pasti nell'appartamento di bensì in ristoranti della Pt_2 zona con convenzione con la ditta (sono state visionate alcune fatture) … Posso riferire che sia la che il sono stati sentiti dai Carabinieri di PT Pt_4
Aversa, tuttavia non posso riferire altro perché pendono indagini penali …
Dagli accertamenti è emerso che la non prestava alcuna attività PT lavorativa di natura subordinata per la società in Terni e provincia.” (cfr. CP_2 dichiarazione resa all'udienza del 22.02.2023 in atti). Il teste , comandante del nucleo ispettivo presso l'ITL di Testimone_2 Terni, ha riferito per quanto di interesse: “ … su segnalazione degli ispettori civili, che avevano individuato personale non regolarizzato a , in via Parte_5
Tuderte alle dipendenze della ho individuato cantieri Controparte_2 edili dove era possibile rintracciare il personale alle dipendenze della predetta società … Dopo circa due settimane abbiamo individuato un cantiere sito in Narni Scalo (TR) presso lo stabile dove è situato il SERD (di proprietà della ditta in locazione all'ASL di Terni). La stava CP_5 Controparte_2 facendo lavori di ristrutturazione all'interno di questo locale … Per quanto riguarda la abbiamo accertato che la stessa aveva un contratto di PT assunzione full time come impiegata amministrativa alle dipendenze della
[...] e lo stesso il figlio della tale … Sentiti CP_2 PT Persona_3 entrambi i soggetti indicati ed il commercialista della società dichiararono CP_2 di occuparsi della tenuta delle fatture della in particolare la Controparte_2 doveva redigere le fatture e qualche giorno alla settimana doveva PT recarsi a per pulire le stanze e preparare i pasti degli operai impiegati nei Pt_2 cantieri di dalla senza tuttavia ricordare l'indirizzo Pt_2 Controparte_2 esatto dove svolgeva tale ulteriore mansione. Tuttavia, abbiamo verificato un'anomalia consistente nella circostanza che la aveva un contratto CP_2 stipulato con delle società di ristorazione locali che fornivano pasti per tutto il periodo in cui gli operai della avevano lavorato a forniture CP_2 Pt_2 regolarmente fatturate … Inoltre, abbiamo verificato che le fatture emesse dalla
nel periodo in cui la è stata assunta dalla società come impiegata CP_2 PT Con erano circa 20 fatture … Il commercialista della società sentito dal CP_2 riferì di non aver mai dato una postazione dedicata presso il proprio ufficio alla
ed al per svolgere le mansioni amministrative per le quali gli PT Pt_4 stessi erano stati assunti dalla … La dichiarò che andava dal CP_2 PT commercialista della un paio di giorni a settimana per il disbrigo delle CP_2 mansioni amministrative e tre giorni a settimana per le mansioni a sopra Pt_2 descritte … La conclusione cui si è giunti all'esito dell'accertamento è che sia la
che il erano stati assunti al fine di raggiungere un certo PT Pt_4 fatturato, unitamente ad altri operai della , in relazione ad un contratto di CP_2 appalto stipulato tra la e la di circa un Controparte_2 Controparte_7 milione di euro avente ad oggetto lavori di carpenteria all'interno del sito dell'AL mai eseguiti dagli operai della all'interno Controparte_2 dell'AL come accertato dopo aver sentito gli stessi operai della
[...]
… Gli unici due cantieri ispezionati dall'ITL erano relativi a CP_2 lavorazioni con la ditta a che esulavano dal Controparte_5 Parte_5 contratto di appalto presso l'AL … La invece, aveva in essere CP_5 un contratto di appalto con l'AL per l'esecuzione di lavori edili finalizzati alla costruzione di un nuovo sito all'interno dell'AL dove aveva impiegato propri dipendenti;
il contratto di appalto stipulato con la
[...] per l'esecuzione di lavori all'interno dell'AL non è mai stato CP_2 messo in esecuzione ma serviva solo alla per alzare il proprio CP_5 fatturato e ridurre l'imponibile ai fini fiscali con riduzione dell'ammontare delle imposte … In questo contratto di appalto rientravano anche le posizioni della
e del … Gli importi fatturati dalla alla erano PT Pt_4 CP_2 CP_5 di molto superiori all'importo corrispondente alle giornate lavorative dei dipendenti della impiegati nel suddetto appalto … Il commercialista della CP_2
riferì che una volta ogni 15/20 giorni vedeva la CP_8 Tes_3 PT
e/o il e gli metteva a disposizione una postazione per il disbrigo delle Pt_4 pratiche amministrative per qualche ora”. (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 15.05.2024 in atti). Il teste , figlio della ricorrente, anch'egli dipendente Persona_3 della ed attinto da provvedimento di Controparte_2 CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in quanto fittiziamente instaurato, ha riferito in sede testimoniale: “Mia madre ha lavorato alle dipendenze della dal luglio 2018 a novembre 2019, mi sembra Controparte_2 di ricordare, mentre io da ottobre 2018 a novembre 2019, ci siamo dimessi insieme per esigenze familiari mia mamma ed io di studio … Entrambi per la società ci occupavamo della parte amministrativa … In particolare, mia mamma gestiva i rapporti con i fornitori, chiedeva i preventivi del materiale edile (ferro, mattoni, laterizi ecc …) necessario per l'attività della società, mentre degli ordini si occupava l'amministratore , poi disponeva i Controparte_3 bonifici di pagamento ( dava il token o a me o ma mia mamma), CP_3 scaricava le fatture passive (con il programma fatturazione di ARUBA), controllo delle bolle di accompagnamento del materiale ordinato … Mia mamma lavorava dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì … L'ufficio si trovava a Gricignano di Aversa dove si trovava anche la sede legale della società; la stanza poteva cambiare ma comunque si trattava di stanze dotate di computer fissi … Posso riferire perché ho accompagnato mia mamma, quando gli operai andavano in trasferta nei cantieri di mia Pt_2 mamma si occupava di riordinare l'appartamento ed io facevo la spesa e poi tornavamo in giornata a casa o in ufficio. Questo almeno una decina di volte al mese … L'appartamento in l'aveva scelto il così come il Pt_2 CP_3 contratto di affitto, mentre il pagamento dei canoni di locazione lo faceva mia madre con bonifico, l'ho pagato anch'io sempre con bonifico. Sulla pulizia ho già risposto … Mia mamma non si occupava della ricerca dei bandi di gara e partecipazione alle stesse … Confermo che le mansioni sopra indicate venivano svolte dalla ricorrente previe direttive impartite da … Controparte_3
Posso riferire che ci dava contanti per effettuare pagamenti anche CP_3 su e chiedere preventivi a fornitori in zona, ricordo ditta Pettirossi di Pt_2 materiale edile nei pressi di via Tiberina in ” (cfr. dichiarazione resa Pt_2 all'udienza del 7.12.2022 in atti). Il teste , commercialista della società Testimone_4 Controparte_2 dal 2018, ha dichiarato in sede testimoniale: “Sono il commercialista della
[...] dalla costituzione della società nel 2018 e conosco la Controparte_2 ricorrente perché si occupava dell'attività amministrativa. Posso riferire che inizialmente la si limitava a portare documenti per la fatturazione PT attiva nel nostro Ufficio, dove aveva anche a disposizione una stanza e una postazione di computer per scaricare la posta. Quando nel 2019 è entrata in vigore la fatturazione elettronica allora le fatture le scaricava direttamente il nostro studio. La ricorrente portava in Ufficio i documenti per le assunzioni degli operai, i documenti per il pagamento dei SAL inviati dalla ditta appaltatrice alla sub appaltatrice … La società non aveva CP_5 CP_2 CP_2 uffici amministrativi, il mio studio era ed è la sede legale della e come CP_2 cliente avevo messo a disposizione una stanza con computer usato dalla ricorrente e dal figlio . La non veniva tutti i giorni, Persona_3 PT anche perché so che veniva a spesso, altro non so … Nei giorni in cui Pt_2 vedevo la ricorrente in ufficio la vedevo sia di mattina che di pomeriggio, ma non so dire cosa facesse. Io la vedevo solo per la fatturazione attiva (i SAL) ma il mio ufficio era al piano superiore rispetto a quello messo a disposizione alla società Giga per cui altro non so … Non ho mai visto documenti firmati dalla
, tranne il suo contratto di assunzione.” (cfr. dichiarazione resa PT all'udienza del 7.12.2022 in atti). Su richiesta dell' sono stati acquisiti poi i documenti afferenti le CP_1 indagini penali, non disponibili in precedenza in quanto coperti dal segreto istruttorio, nonché la sentenza penale di condanna di prima Controparte_3 legale rappresentante, poi anche liquidatore della Controparte_2 emessa dal Tribunale di Terni in data 20.02.2024 n.44/24 (Dott.ssa Di
Giovannantonio). Con la sentenza de qua, emessa in seguito alla richiesta da parte dell'imputato in questione di giudizio abbreviato, il Controparte_3 unitamente a e quali amministratori della CP_9 CP_10 società è stato condannato per il reato sopra ascritto, Controparte_5 accertata la penale responsabilità, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. Orbene, nel processo penale si è accertato che il , nella sua CP_3 qualità, aveva emesso fatture per operazioni inesistenti in favore della
[...] per l'importo di euro 499.358,00 relative all'anno d'imposta 2018 CP_5 ed un importo di euro 798.934,25 relative all'anno di imposta 2019 al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Dalle indagini penali è emerso, altresì, che la in realtà, Controparte_2 era una società sostanzialmente senza una concreta compagine sociale e priva dell'operatività corrispondente all'ammontare delle fatture emesse;
la stessa, infatti, avrebbe operato in provincia di Terni soltanto un anno, proprio quello dell'emissione delle fatture, funditus da maggio 2018 a giugno 2019, impiegando appena tre operai (due part time e uno full time) circostanza stridente rispetto all'ammontare delle fatture emesse (cfr. dichiarazione ispettore Persona_2 sopra riportata) Gli organi ispettivi accertavano, altresì, che a fronte dell'emissione verso la di fatture di importo così elevato ed afferenti un Controparte_5 subappalto di lavori presso l'azienda AL, di fatto nessun dipendente della era mai stato all'interno dello stabilimento dell'AL (testi Controparte_2 escussi e , mentre il capannone in Testimone_5 Testimone_6 dotazione alla dalla consisteva in un Controparte_2 Controparte_5 deposito dismesso, privo di macchinari per lavorazioni di carpenteria con il contatore dell'energia elettrica staccato. Con particolare riferimento alla posizione della ricorrente e a suo figlio nella sentenza si legge per quanto di interesse: “Sono stati Persona_3 sentiti e il figlio di questa, , i quali Parte_1 Persona_3 hanno rappresentato di venire a Terni, quotidianamente dalla Campania per preparare dei pasti ai lavoratori e poi riandavano via, rappresentando che fossero dipendenti per il resto del tempo presso un commercialista di Salerno, che in realtà è risultata essere solo la sede legale della società” (cfr. sentenza penale in atti). La sentenza penale emessa a seguito di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato non lascia spazio a dubbi circa la penale responsabilità del rispetto alle condotte allo stesso contestate, unitamente agli Controparte_3 altri imputati, avendo nella sostanza simulato l'esistenza di una società attiva ed altamente operativa con commesse di importi elevati, da cui scaturiva la necessità di impiegare soggetti, tra cui la ed il di lei figlio , il PT Pt_4 cui rapporto di lavoro in realtà era fittizio, ciò al fine di raggiungere un certo fatturato nei confronti della e consentire a quest'ultima Controparte_5 l'evasione delle imposte.
Sebbene gli accertamenti svolti in sede penale non siano opponibili ex art.651 c.p.p. verso gli Enti convenuti e terzi diversi dagli imputati (cfr. Cass. sent. n.12115 del 13/06/2016; sent. n.44571 del 10/10/2014), deve al contempo rilevarsi che nel vigente ordinamento, improntato al principio del libero convincimento, al giudice civile è sempre consentito porre a fondamento delle decisioni anche prove non espressamente previste dal codice di rito ovvero tratte da un procedimento penale (cfr. ex multis, SS.UU. sent. n.4667 del 08/05/1998,
Cass., sent. n.20335 del 15/10/2004; Cass. sent.n.5440 del 05/03/2010; Cass.
Civ., sez. III, sent. n.13656 del 16.06.2014; Cass. civ., sez. III, sent. n.15112 del
17.06.2013).
In questa sede lo scrivente Giudice valorizza anche la testimonianza resa dal teste il quale con dovizia di particolari ha spiegato di aver Testimone_2 accertato, mediante esame della documentazione della Controparte_2 che la , assunta quale impiegata amministrativa, per oltre un anno si era PT limitata a redigere solo n.20 fatture in totale (tale è il numero delle fatture emesse nel periodo per cui è causa dalla ed una parte emesse dallo Controparte_2 studio con l'introduzione della fatturazione elettronica). Tes_3
Peraltro, non convince neppure la tesi sostenuta dalla ricorrente, anche durante le indagini penali, e confermata dal figlio , di essere impegnata Pt_4
a nella preparazione dei pasti agli operai distaccati in loco dalla Pt_2 [...]
posto che l' ha depositato in atti numerose fatture di un CP_2 CP_1 ristorante di che forniva agli operai tutti i pasti giornalieri. Pt_2 Altro riscontro convincente rispetto alla tesi attorea è costituito dall'inesistenza di un ufficio dedicato alla ed al di lei figlio presso lo PT studio commerciale del al fine di disimpegnare le mansioni di Tes_3 carattere impiegatizio asseritamente assegnate dal alla ricorrente e CP_3 dal mancato rispetto di un orario tipico impiegatizio, così come riferito dal teste
Tes_3
Ritiene il Giudicante di dover valorizzare quanto dichiarato dal Tes_3 nell'immediatezza delle indagini penali, allorquando sentito dai Carabinieri dell'Ispettorato di Caserta in data 6 dicembre 2019 ha confermato che presso il proprio studio vi era la sede legale e fiscale della e che lo Controparte_2 studio, tenutario delle scritture contabili dell'azienda, era incaricato degli adempimenti contabili e fiscali della società, ad eccezione della consulenza del lavoro svolta da altra professionista;
mentre con riferimento Persona_4 alla messa a disposizione di postazioni fisse al personale della Controparte_2 il ne ha negato l'esistenza, confermando solo che una
[...] Tes_3 postazione veniva concessa a e , quali Parte_1 Persona_3 impiegati amministrativi della società citata, per scaricare file e pec ed effettuarne le stampe, una volta ogni 15/30 giorni (cfr. sit. All.te agli atti ). CP_1
Tale dichiarazione appare a chi scrive particolarmente attendibile, posto che proprio l'immediatezza delle risposte, rese d'impatto durante le indagini la rende particolarmente genuina e significativa perché non ancora filtrata dalle valutazioni opportunistiche o dalle remore difensive legate all'emissione di una sanzione o ad un contenzioso, perciò indicative di fatti/situazioni percepiti come rispondenti all'effettiva realtà operativa della società e Controparte_2 nell'ambito delle stesse della condizione di Parte_1
Non è peregrino richiamare in merito, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 10427 del 2014, che chiarisce, esprimendo un orientamento ormai consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, come le dichiarazioni rese all'ispettore, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, abbiano un'elevata attendibilità, proprio in considerazione della spiccata genuinità che le caratterizza in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali vengono acquisite.
Del resto, sottolinea la Suprema Corte, è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., n. 17774 dell'8 settembre 2015).
Appare, poi, alquanto inverosimile che una società che già si avvale di uno studio di commercialisti e di una consulente del lavoro per gli adempimenti fiscali, contabili ed inerenti i rapporti di lavoro abbia avuto la necessità di assumere la , della cui formazione e specializzazione professionale in PT atti non vi è traccia, per non meglio precisate mansioni amministrative, disimpegnate solo occasionalmente, e per farle tenere in ordine l'abitazione locata nel Comune di posto che i pasti è stato accertato venivano forniti Pt_2 agli operai (2 o 3 in tutto) della da un ristorante in loco (cfr. Controparte_2 fatture in atti).
In ogni caso il teste in sede testimoniale nel presente giudizio Tes_3 nulla ha saputo riferire con specifico riferimento alle mansioni effettivamente svolte dalla confermando solo di aver avuto contatti con la stessa PT incaricata di consegnare allo studio i SAL ed altra documentazione della
[...]
e riferendo che la ricorrente si occupava di controllare la posta in CP_2 una stanza messa a disposizione dal Tes_3
Vieppiù a dirsi che già in punto di allegazione le mansioni assegnate alla sono risultate alquanto eterogenee ed evanescenti, vale a dire prive di PT contenuto specifico (es. emissione di fatture, rapporti con i fornitori e gli operai, pagamenti vari, studio bandi di gara) ed in contrasto tra loro, si pensi alla tenuta della contabilità (prima nota ed emissione fatture) rispetto alla pulizia e preparazione pasti presso l'abitazione locata a dalla Pt_2 Controparte_2 incombenza quest'ultima che prima facie appare sganciata dall'inquadramento della come impiegata. PT
Per giunta la nello svolgere tali attività era affiancata sempre PT dal figlio , circostanza che supporta le conclusioni ispettive Persona_3 di fittizietà del rapporto di lavoro subordinato tra l'istanza e Controparte_2
non essendo necessari due impiegati per svolgere le stesse esigue
[...] mansioni.
In conclusione, come convincentemente ha illustrato il teste , la Tes_2 posizione lavorativa della era stata dal artatamente creata al PT CP_3 solo fine di raggiungere un tetto di fatturato per realizzare la fattispecie delittuosa allo stesso contestata, unitamente agli altri due imputati in concorso. Da tali dichiarazioni è emerso chiaramente che la si limitava a PT consegnare saltuariamente la documentazione (i SAL) della Controparte_2 allo studio per la tenuta della contabilità ovvero, ad effettuare le
[...] Tes_3 pulizie dell'appartamento locato nel Parte_6
Stessa conclusione per quanto concerne la presenza, solo saltuaria, della negli uffici dello studio commerciale, non sufficiente a dare contezza PT dello svolgimento di attività lavorativa subordinata, che il teste ha Tes_3 desunto dal contratto di assunzione della deducente da parte della
[...] e dall'inquadramento come impiegata, circostanza di carattere CP_2 formale che di per sé non assume alcuna valenza probatoria stante i convincenti riscontri istruttori di segno contrario. Neppure risulta dimostrato che la intrattenesse rapporti per PT motivi lavorativi con i fornitori della effettuando gli ordini del Controparte_2 materiale edile, pagando le forniture avendo accesso alle credenziali bancarie della società, non essendo stata depositata alcuna documentazione a supporto dell'allegazione. La conclusione cui sono pervenuti gli organi accertatori è suffragata anche dalla dichiarazione del il quale ha riferito in sede testimoniale Tes_3 di non aver mai visto alcun documento della società a firma Controparte_2 della . PT L'accurato vaglio delle dichiarazioni acquisite durante le indagini e nel presente processo, in uno alle emergenze documentali, evidenzia come la fosse assolutamente libera nella gestione del lavoro, non certo PT subordinato, senza imposizioni di orario o direttive cogenti circa contenuti/modalità e finanche attuativi delle mansioni che, in definitiva, sono state provate soltanto limitatamente alla pulizia occasionale dell'appartamento locato nel Comune ed alla consegna saltuaria di documenti della Pt_6 [...] allo studio tenutario della contabilità della CP_2 Tes_3 [...]
quindi sganciate dall'inquadramento assegnato alla stessa Controparte_2
(impiegata amministrativa CCNL piccole imprese edili) e dal profilo caratterizzante la subordinazione, funditus l'eterodirezione e la continuità della prestazione in uno all'inserimento nell'organizzazione datoriale.
Dalle circostanze fattuali sopra esposte ne consegue la plausibile anti - economicità dell'assunzione della , in uno al figlio , quali PT Pt_4 lavoratori dipendenti, conclusione corroborata dalla circostanza della mancata sostituzione con altra impiegata quando la ed il hanno PT Pt_4 rassegnato le dimissioni.
Il Tribunale ritiene che nella fattispecie al vaglio difettasse l'etero direzione, il potere disciplinare così come il rispetto di orari, l'adempimento delle mansioni previste dall'inquadramento nel profilo professionale assegnato, piuttosto esplicandosi il rapporto in assenza di un impegno costante e definitivo nei suoi caratteri essenziali, nonchè dell'integrazione in una precisa struttura organizzativa, delineandosi al contrario moduli fittizi e simulati antitetici rispetto ai meccanismi rigidi della subordinazione sopra indicati.
In definitiva, l'incoerenza e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali offerte dalla parte ricorrente, con particolare riferimento al Per_3
anche lui attinto da un provvedimento di disconoscimento del
[...] rapporto di subordinazione instaurato con e, comunque, Controparte_2 la mancata prova degli indici della subordinazione tra le parti, non consente di ritenere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, come dedotto dalla difesa attorea e dalla società intervenuta ad adiuvandum
[...]
... Controparte_2 CP_ Avendo, come suo onere, l' ragionevolmente assolto alla prova degli elementi fondativi del suo operato, in particolare del “disconoscimento” del rapporto di lavoro, il ricorso e l'atto di intervento di terzo devo essere respinti. Opina il Giudicante che nel contesto sopra esposto, va da sé che non solo la parte ricorrente e la terza intervenuta non hanno assolto l'onere probatorio che competeva loro, ma anche che risulta positivamente dimostrato che la relazione lavorativa subordinata aveva carattere fittizio, trattandosi di una simulazione finalizzata, anche in base ad un inquadramento con relativo trattamento retributivo palesemente incongrui, proprio a realizzare la condotta delittuosa contestata al amministratore della società Controparte_3 [...] ed accertata in sede penale. Controparte_2
Dalle considerazioni che precedono ne discende il rigetto del ricorso, restando assorbite per il principio della ragione più liquida tutte le questioni non espressamente esaminate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della causa e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso e l'atto di intervento di terzo per le ragioni di cui alla parte motiva in quanto infondati;
- Condanna e la società in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre contributo forfettario, IVA e CPA come per legge.
Lì, 13 marzo 2025
Il giudice
Manuela Olivieri