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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 740/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 399 del 27.3.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Donato e Antonio Parte_1
Murano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Modena – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile e Renato Vestini CP_1 ed elettivamente domiciliato in Bologna presso l'Avvocatura della sede distrettuale – appellato;
CP_1 trattata all'udienza collegiale del 26.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia Parte_1
(civile) proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall' in seguito alla violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del d. l. n. CP_1
463/1983, conv. con mod. nella l. n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, relative all'annualità 2012.
Eccepiva, l'interessato:
a) l'omessa notificazione dell'atto presupposto (negando di aver ricevuto l'avviso di accertamento Prot. .6800.24/04/2017.0088149 del 16.5.2017 CP_1 menzionato nell'atto impugnato);
b) l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione (e ciò sia avendo riguardo al 2012, anno in contestazione, sia a prendere in considerazione la data dell'asserita notificazione dell'avviso di accertamento il 16.5.2017, essendo decorso il quinquennio alla data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione il
28.6.2022);
c) la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per assenza di motivazione
(“L' infatti, con un modellino prestampato dichiara apoditticamente di aver CP_1 comminato la sanzione ritenuta la “gravità” della condotta e valutata la
“personalità” dell'autore, ma non spende alcuna parola per commentare la gravità di che trattasi o il tipo di personalità dell'autore, né sono esplicitate le ragioni sulle basi delle quali la personalità dell'autore abbia potuto influire sull'ammontare della sanzione”), essendo allora indeterminati i criteri di quantificazione della sanzione, da applicare al limite nella misura minima.
Le conclusioni rassegnate erano le seguenti: “1) In via preliminare.
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, al più tardi, nell'ottobre 2017 o subordinatamente in data 16 maggio 2022 delle pretese sanzionatorie oggetto di ricorso pretese dall' nei confronti del sig. con CP_1 Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione impugnata. Per l'effetto annullare l'ordinanza di ingiunzione O.I.-000084359 (per una corretta identificazione allegato al presente ricorso – DOC. 1), contrassegnata al n. Prot. 6800.09/06/2022.0191788, CP_1 relativa all'accertamento Accertamento Prot. CP_1 CP_ 6800.24/04/2017.0088149 del 16.05.2017 emessa dall' di Reggio CP_1
Emilia nei confronti del sig. , per l'intervenuta prescrizione. Parte_1
2) In via subordinata. In caso di mancato accoglimento/rigetto del presente ricorso chiede che venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L.
689/81)”.
2 Il Tribunale, nella resistenza dell' preso atto della rideterminazione CP_1 dell'importo operata dall'Istituto (in € 3.083,71 a seguito delle modifiche normative nelle more intervenute), dichiarava il difetto di legittimazione passiva di e l'appartenenza della controversia alla cognizione del Giudice Controparte_2 civile, venendo in rilievo l'esercizio della potestà sanzionatoria amministrativa. Dato poi atto della normativa applicabile1, il Tribunale osservava che “con l'ordinanza ingiunzione opposta l' ha intimato il pagamento della sanzione CP_1 amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante un illecito amministrativo, per come sopra rilevato.
L'ordinanza ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del Decreto-legge n. 463/1983
- da 10.000 euro a 50.000 euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni, l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981, pari a 16.666,67 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro.
Quindi, l'istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione (in data 16.05.2017 come da avviso di ricevimento 1 “In particolare, l'articolo 2 del Decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 638/1983, dopo avere fissato, al comma 1, l'obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del Decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento, per un importo fino a 10.000,00 euro annui, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del D.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore ad euro 10.000,00 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000,00 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo). Deve, infine, darsi atto della recentissima novella legislativa, introdotta dal D.L.
4.5.2023 n. 48, che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che:
“1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
3 prodotto dall' contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme CP_1 relative alla contribuzione omessa, per le quote a carico, nei flussi UNIEMENS trasmessi dalla società di cui il ricorrente era legale rappresentante, con i relativi avvertimenti”.
Il Giudice escludeva poi che dovesse trovare applicazione l'art. 14 della l. n.
n. 689/1981, trovando spazio la speciale disciplina di cui all'art. 9 del d.lgs. n.
8/2016 nella lettura che ne ha offerto la giurisprudenza di merito, occorrendo quindi affermare che “nei casi in cui, per effetto della depenalizzazione, all'Autorità giudiziaria subentri l'Autorità amministrativa nella competenza ad infliggere la sanzione, l'iniziale decorso del termine di novanta giorni per la notificazione degli estremi della violazione è subordinato al realizzarsi dell'indispensabile “passaggio di consegne”, ed inoltre: “dalla lettura delle sopra riportate norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non trasmette, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, all'Autorità Amministrativa;
pertanto tale termine, ad avviso della Corte, in difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio” (App. Milano, sez. lav.,
14.2.2020, n. 123). Nel caso di specie, peraltro, “non vi era stata alcuna segnalazione all'Autorità Giudiziaria e, dunque, alcuna restituzione di atti da parte del Tribunale”, sulla base di quanto allegato dall' nelle note di CP_1 trattazione scritta del 17.02.2023”.
Il Giudice escludeva poi fosse maturato il quinquennio utile al decorso della prescrizione (v. l'art. 28 della legge n. 689/81, per cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”), decorrente dal momento in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria. Precisava, allora, il
Tribunale che “solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003) ovvero, non constando nella presente fattispecie trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria, dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 che ha configurato l'illecito amministrativo in questione. Ed allora, individuandosi il dies a quo nel 6 febbraio
2016 per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto D.lgs. (trattandosi di violazione commessa nell'anno 2012), il termine quinquennale (art. 28 Legge n. 681/1981) è stato interrotto, dapprima in data
16.05.17 (data di notifica dell'atto di accertamento della violazione) e, poi, in
4 data 28.06.2022, con la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, dovendosi considerare i periodi di sospensione, prima, di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, della Legge n. 638 del 1983, per il versamento delle quote omesse e, poi, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27”.
Accertata la regolare notificazione dell'avviso di accertamento, il Tribunale riteneva assorbita l'eccezione relativa alla determinazione dell'importo applicato nella circostanza della relativa rideterminazione.
Il ricorso era allora respinto, a spese compensate.
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita accogliere integralmente il presente atto e, per l'effetto, riformare e annullare la sentenza n.399/2024 pubblicata in data 27/03/2025 dal Tribunale di Reggio Emilia - Dott.ssa Stefania
Calò, nel giudizio iscritto al n.3186/2022 R.G., per le motivazioni sopra espresse ed in particolare dichiarare:
a) la nullità della sentenza per carenza di motivazione e mancato accoglimento circa la carenza dei presupposti applicativi dell'ordinanza ingiunzione, mai dimostrati da CP_1
b) la nullità della sentenza per mancato accoglimento circa l'eccepita decadenza del diritto di come da motivi esposti in atto;
CP_1
c) la nullità della sentenza per mancato accoglimento dell'eccepita prescrizione del diritto di come da motivi esposti in atto ed in particolare CP_1 per aver il Tribunale di primo grado basato la decisione circa l'interruzione del termine prescrizionale sulla base di un documento contestato, inattendibile ed inutilizzabile relativo a fatti per cui è stata efficacemente sollevata querela di falso;
d) la nullità della sentenza impugnata poiché non ha accolto l'eccepita irregolarità dell'iter procedurale seguito da in seguito a ben due modifiche CP_1 dell'atto opposto che avrebbero reso necessario accogliere il ricorso;
e) la nullità della sentenza in punto di spese così come spiegato nel presente atto sub par. E) ed in particolar modo subordinatamente all'accoglimento del presente ricorso e conseguente rideterminazione delle spese, vorrà l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita in ogni caso stabilire che è rimasta virtualmente CP_1 soccombente in merito all'omessa motivazione, ed in virtù di tanto voglia comunque riformare il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese, attribuendole invece al ricorrente e rinfondendole in favore del difensore anticipatario;
f) In ogni caso annullare la sentenza impugnata ed accogliere il presente
5 ricorso per i motivi indicati nel presente atto g) Subordinatamente voglia rinnovare l'istruttoria.
Vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l' resistendo all'impugnazione. CP_1
3. Con il primo motivo¸ l'appellante censura la sentenza per carenza di motivazione circa i presupposti applicativi dell'ordinanza, evidenziando, “in sentenza, una totale omessa motivazione sul punto nel senso che la sentenza, in nessuna parte, affronta i (presunti, ma invero insussistenti) presupposti fondanti la pretesa sanzionatoria”. Precisamente, l'appellante evidenzia di aver rilevato in prima udienza, in relazione ai 'modelli UNIEMENS' depositati dall' che CP_1 gli stessi erano sprovvisti di apposizione di data, di timbro, di firma e che mancava, inoltre, una qualsivoglia dichiarazione di conformità, trattandosi dunque di “documentazione inutilizzabile poiché di ignota provenienza e dunque inattendibile”.
Con il secondo motivo, la parte censura la sentenza per aver escluso la decadenza dell' dalla possibilità di irrogare la sanzione, compromettendo CP_1 tale opzione interpretativa il diritto alla difesa del cittadino: “Deve, pertanto, ritenersi che non avendo notificato alcunché nei termini di cui all'art. 14 CP_1 della L. 689.1981, debba ritenersi decaduto”.
In merito, poi al fatto che non vi sarebbe stata segnalazione all'Autorità giudiziaria, rileva l'appellante trattarsi di un fatto non provato (e contestato).
L'appellante rileva poi che “ nella comparsa di primo grado afferma CP_1
(pag. 3) afferma che «Ulteriori precisazioni: l'omissione di versamento non è stata trasmessa a suo tempo all' e pertanto non è stata restituita dal CP_3
Tribunale. Il recupero della contribuzione 2012 di cui le quote a carico fanno parte è stato affidato a suo tempo all'Agente della Riscossione(…)» Ne rinviene, secondo la medesima narrazione avversa, tale scansione temporale: I. Nel 2012 avrebbe omesso il versamento di ritenute previdenziali (all'epoca reato Parte_1 punito dall'art. 2 c. 1bis D.L. 463.1983); II. Il 6.2.2016 è entrato in vigore il
D.lgs. che ha depenalizzato il reato. A questo punto occorre comprendere il regime intertemporale tra le due norme. E, dunque, l'art. 9 del D.lgs. che dispone la depenalizzazione ha disposto che nel caso in cui avesse (già) mandato gli CP_1 atti all'Autorità Giudiziaria (penale) ci sarebbe stato un termine per la restituzione. Contrariamente tale termine non si applica. Dunque pur a voler ritenere provate le deduzioni di circa la “mancata trasmissione degli atti CP_1 all'Autorità Giudiziaria” ne rinviene che (per espressa ammissione della controparte) non aveva interessato la Procura della Repubblica, e dunque CP_1 aveva tutti gli atti già a sua disposizione e non ha dovuto attendere nessun
(re)inoltro. Questo sta a significare che era sin da subito soggetta e CP_1
6 sottoposta al termine (decadenziale) di notifica dell'infrazione entro 90 giorni
(cfr. art. 14 L. 689.1981). Da ciò ne rinviene che il dies a quo da cui calcolare la decadenza è proprio il giorno 6 febbraio 2016, giorno in cui –cioè- a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto di depenalizzazione è entrato in vigore: e da tale data, dunque, era tenuta a conoscere che 'scattavano' tutti CP_1
i termini decadenziali. Ne rinviene che la decadenza di 90 giorni (cfr. art. 14 L.
689.1981) è spirato il 6 maggio 2016 (90 giorni dopo il 6.2.2016). Stando alle pur contestate (cfr. infra) cartoline di ricevimento avverse, il primo atto sarebbe stato
(contestatamente) inviato il 16.5.2017 e dunque oltre un anno dallo spirare del termine decadenziale”.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha escluso la maturazione della prescrizione
Precisamente, l'appellante nota che la decisione “si basa su documentazione disconosciuta ed inutilizzabile. Ebbene l'avviso di accertamento asseritamente notificato in data 16.05.2017 è stato “dimostrato” da mediante la CP_1 produzione del contestato doc. 4b). Il Giudice di prime cure in motivazione non ha speso neppure una parola circa la dedotta inattendibiltà del documento e del procedimento notificatorio. Prima ancora che questioni attinenti la 'querela di falso' (su cui si dirà), occorre precisare che il documento è assolutamente inattendibile. Si rimanda a quanto rimarcato supra, ribadendo in questa sede gli elementi più evidenti, e cioè la mancata prova di spedizione della CAN (su cui neppure ha preso posizione né il Tribunale si è pronunziato); l'invisibilità CP_1 del timbro (che rende quindi inattendibile il procedimento documento); la presenza (nell'allegato avverso) di numeri di raccomandata tra loro incompatibili. Il procedimento notificatorio, dunque, non è stato correttamente provato posto che non è stata depositata la CAN, né la prova di invio né quella di ricezione. E in ogni caso il documento è assolutamente inattendibile. Né ha CP_1 mai depositato l'originale. La vicenda che, tuttavia, assume dei contorni processuali grotteschi è quella relativa alla querela di falso. La querela di falso è stata correttamente posta, e (come da unanime giurisprudenza) l' ha Parte_1 richiesto che avvenisse sui documenti originali e pertanto, lo stesso Giudice di primo grado (condividendo la tesi) ne ha ordinato la produzione. Malgrado CP_1 abbia omesso tale produzione il Tribunale di Reggio Emilia ha incredibilmente ritenuto provata la notifica e ciò in particolar modo sulla base delle (errate) motivazioni espresse in sentenza sub. par. 6 (pagg. 9 e 10 della sentenza)”.
L'appellante censura anche la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di aderire a quanto attestato dall'agente postale, con efficacia di fede privilegiata, in ordine alla consegna dell'atto al domicilio del destinatario e alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento dalla persona ivi rinvenuta, ritenendo
7 che non “è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
(…). Da tanto consegue che l'avviso di accertamento, sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, è stato ritualmente notificato”.
Il Tribunale avrebbe anche denegato le richieste istruttorie che miravano a confermare l'errore nell'indirizzo (e invece il Giudice ha apoditticamente ritenuto irrilevante la mancata indicazione dell'INTERNO), senza tener conto del contegno dell' che ha omesso il deposito degli originali, ed ha basato la CP_1 sua decisione su documenti inattendibili.
Con il quarto motivo, la parte, premesso che nel corso del giudizio di primo grado l' ha, per due volte, rideterminato le pretese sanzionatorie Pt_2
(una prima volta riquantificando dal massimo edittale ratione temporis vigente pari ad € 23.000,00 al minimo edittale di € 10.000,00; una seconda volta riquantificando l'importo a seguito di modifica legislativa), censura la sentenza per assenza di motivazione con riferimento alle eccezioni sollevate circa la rideterminazione (in corso di causa) delle pretese da parte dell' Ferma CP_1 restando la necessità di una nuova contestazione, l'Istituto avrebbe dovuto essere ritenuto soccombente per aver rideterminato l'importo dal massimo al minimo edittale, così confermando l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto.
Precisamente, “in virtù della prima rideterminazione sarebbe dovuta CP_1 esser condannata immediatamente. In virtù della seconda rideterminazione CP_1 per evitare le spese processuali avrebbe dovuto chiedere al Giudice di pronunziare una sentenza di cessazione della materia del contendere, poiché
l'atto era stato modificato per intervenuta modifica legislativa. Ne rinviene, in ogni caso, che l'atto impugnato ha cessato di esistere, e pertanto, il ricorso originario andava accolto”.
Tanto consentirebbe, secondo l'appellante, di ritenere fondate le doglianze relative al difetto di motivazione degli atti dell' specie nella misura in cui CP_1
'immotivatamente' o con motivazione apodittica veniva comminata una sanzione pari al massimo edittale (“Il fatto che sia –nelle more- 'corso ai ripari' CP_1 modificando d'ufficio l'atto, non inficia la fondatezza dell'eccezione formulata ed anche in tal senso andava accolto il ricorso”).
Con il quinto motivo, la parte censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice non ha condannato al pagamento delle spese di lite l' , e ciò “sia Pt_2 poiché il ricorso è fondato;
sia perché vi è soccombenza virtuale di che –in CP_1 corso di causa- ha rideterminato la sanzione”.
Con il sesto motivo, la sentenza è impugnata per aver il Giudice con l'ordinanza del 23.2.2024 denegato le tempestive circostanze istruttorie
8 dell'opponente poiché inammissibili e irrilevanti, con diniego del diritto alla prova. Precisamente, “il sig. mediante le capitolazioni istruttorie Parte_1 intendeva provare circa elementi relativi la sua residenza che –peraltro- il
Giudice ha infondatamente e senza supporto probatorio, ritenuto non provati. Si è detto, ad esempio, della rilevanza circa lo stato dei luoghi dell'abitazione dell' laddove il Giudice in via apodittica, senza motivare (e senza Parte_1 fornire elementi probatori da cui avrebbe tratto tale convincimento) ha ritenuto che fosse irrilevante inserire nella cartolina di spedizione anche il numero di
INTERNO, quando invece l' aveva –appunto- dedotto che l'INTERNO Parte_1 differente si riferisce a stabili differenti distanti anche centinaia di metri. Per questo motivo insiste nell'ammissione di tutte le circostanze istruttorie Parte_1 capitolate in primo grado e qui riproposte”.
4. Sono definitive, in mancanza di impugnazione, le statuizioni del Giudice in relazione al difetto di legittimazione passiva di S.C.C.I. e alla propria competenza a conoscere della causa.
5. Il primo motivo è inammissibile.
Nell'opposizione proposta dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, infatti, la parte non ha mai messo in discussione o contestato, neanche in forma di riserva, la sussistenza originaria del credito dell' o i suoi elementi costitutivi, così CP_1 che nel thema decidendum la questione non è mai entrata. La prima eccezione proposta in sede di opposizione, in particolare, riguardava la “OMESSA
NOTIFICA DI QUALSIVOGLIA ATTO PRESUPPOSTO. INCOMPLETEZZA
DELL'ATTO E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA”, la seconda il profilo della prescrizione e la terza la “NULLITÀ DELL'O.I. PER ASSOLUTA CP_1
ASSENZA DI MOTIVAZIONE ED ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLA
SANZIONE”. Nessuna delle tre censure riguardava il tema oggetto del motivo di appello, così che la sentenza non può dirsi viziata nel senso indicato dall'interessato.
È dunque irrituale, per violazione dell'art. 437 c.p.c., l'introduzione di questa eccezione nel presente grado di giudizio.
6. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Nel ricorso introduttivo l'opponente non ha eccepito in alcun modo l'intervenuta decadenza dell'Istituto dalla possibilità di contestare l'illecito, doglianza che costituisce eccezione in senso stretto2 e che deve necessariamente essere prospettata quale specifica ragione di opposizione.
9 L' peraltro, nella memoria difensiva depositata in primo grado si è CP_1 limitata ad accennare all'aspetto della sussistenza del potere sanzionatorio nell'ambito della replica all'eccezione di prescrizione, facendo seguire a un ampio riferimento giurisprudenziale, integralmente riportato, la conclusione, inerente al solo aspetto della prescrizione, secondo cui “Anche nel caso di specie la prescrizione sembra validamente interrotta con gli atti citati … Poiché
l'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 28.6.2022, con accertamento notificato il 16.5.2017, non sembra compiuta prescrizione alcuna”.
Il tema della decadenza non è pertanto entrato a far parte della res controversa, difettando l'indispensabile prospettazione dell'eccezione da parte dell'opponente.
Il riferimento compiuto alla decadenza nel paragrafo n. 4 della sentenza va qualificato, secondo il Collegio, sulla base di quanto appena rilevato, quale insieme di considerazioni compiute ad abundantiam dal Tribunale, in esito al riferito accenno compiuto sul punto dall' nella memoria costitutiva e alla CP_1 successiva replica dell'opponente, trattandosi, quindi, di considerazioni del tutto estranee alla res controversa come delineata da parte opponente nel ricorso introduttivo. Tanto non consente di procedere all'esame della questione in questo grado di giudizio, posto che una statuizione sul punto si porrebbe come pronuncia avente un contenuto incongruo, espressione di una presa di posizione del Collegio su un'eccezione mai proposta.
7. Il terzo motivo è infondato.
Le argomentazioni del Tribunale in relazione all'eccezione di prescrizione prendono le mosse dal rilievo secondo cui, attenendo la vicenda a fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, il dies a quo del termine prescrizionale coincideva con la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016
(6.2.2016, trattandosi di violazione commessa nel 2012), che ha configurato l'illecito amministrativo in questione. Di qui l'irrilevanza, ai fini della prescrizione del credito, di ogni questione inerente al periodo anteriore al momento di insorgenza della pretesa, aspetto che il Giudice non ha, quindi, preso in considerazione, con implicita valutazione di rigetto delle eccezioni relative a tale precedente fase.
Le contestazioni che l'appellante ha argomentatamente avanzato in relazione alle valutazioni compiute dal Tribunale in tema di prescrizione vanno rinvenute con riferimento al solo aspetto della ritualità del procedimento di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.)”.
10 notificazione dell'atto di accertamento della violazione per cui è causa (v. i doc.
4a e 4b dell' , con valore interruttivo della prescrizione. CP_1
Tanto premesso – ed evidenziato, a correzione dell'indicazione presente nella sentenza, che la notifica è avvenuta a mezzo posta quale atto giudiziario, ai sensi della l. n. 890/1982 e non con il servizio postale – si osserva che il riferimento “ 6800.24/04/2017.0088149” contenuto nell'“Accertamento CP_1 della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)”, ovverosia nel doc. 4a, trova corrispondenza nel riferimento “No. RG: 24/04/2017.0088149” presente nell''“Avviso di ricevimento dell'atto giudiziario/amministrativo spedito con raccomandata A.G.”, doc. 4b.
L'atto, diretto a “ Via Prampolini 12/3 42020 San Polo Parte_1
D'Enza”, è stato consegnato alla madre, qualificata nell'avviso come familiare convivente.
Le questioni sollevate dall'appellante con riferimento alla corrispondenza tra l'atto inviato e la relata di notifica, così come con riferimento alla leggibilità del timbro postale o all'appartenenza dei due lati allo stesso documento, restano in realtà sul piano della mera perplessità, in assenza di più pregnanti indicazioni che consentano di mettere in dubbio la genuinità della produzione (cfr. Cass.,
1.4.2025, n. 8604, per cui “In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento”).
Ad altre indicazioni dubitative dell'opponente è possibile poi dare risposta sulla base del contenuto formale della relata di notifica, ove si distingue dal numero della raccomandata cui si riferisce l'avviso (n. 783227955473) e il numero della comunicazione di avvenuta notifica, con data e sottoscrizione dell'addetto.
Il riferimento presente nell'avviso alla qualità di familiare convivente della madre dell'appellante non richiede, per essere smentito, la proposizione di querela di falso, ciò che vale invece per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco. Non sono infatti assistite da pubblica fede “tutte le altre attestazioni (come la dichiarazione del consegnatario di essere convivente col destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale,
11 bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri)3” e la presunzione di veridicità che assiste tali attestazioni può essere vinta soltanto con la prova contraria (v. già Cass., n. 4590/2000)4.
Premesso che l'indicazione nell'avviso in questione della spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuta notificazione dà conto della ritualità della procedura stessa, che richiede la sola spedizione della raccomandata5, senza 3 V. Cass., 24.9.2015 n. 18892. 4 Cfr. Cass., 25.5.2025, n. 13894, secondo cui “In realtà, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il vincolo presuntivo di cui al secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., ritenendo che la notificazione mediante consegna a persona di famiglia richiede che l'atto da notificare sia consegnato a persona che, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legato da vincolo di parentela, che giustifichi la presunzione di sollecita consegna;
presunzione superabile da parte del notificando, che assuma di non avere ricevuto l'atto, con la dimostrazione della presenza occasionale e temporanea del familiare consegnatario (così le pronunce n.n. 187/2000, 5671/1997, 7371997). Ma se tale è la formula adottata, è anche palese che il testo non impone alcuna indicazione, nella formula notificatoria, della convivenza, posto che, come più volte da questa Corte precisato, viene instaurata la presunzione della convivenza temporanea del familiare nella abitazione del destinatario per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa ed abbia preso in consegna l'atto (cfr.: Cass. 1843/98 - 7544/97 - 615/95 - 6100/94 - 2348/94), presunzione certamente superabile da prova contraria fornita dall'interessato (e ad oggetto la carenza di alcuna pur temporanea convivenza) e sulla quale il legislatore ha fondato l'ulteriore presunzione normativa, quella di consegna immediata dell'atto al suo destinatario da parte del ridetto familiare. Ciò posto, risulta evidente come la parte oggi ricorrente sia venuta meno all'onere di dimostrare il carattere solo occasionale della presenza del consegnatario (cognata) in casa propria, non rilevando a tal fine le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo che attestino una diversa residenza del familiare non convivente del destinatario della notificazione. A ciò va aggiunto che - in senso contrario a quanto affermato (e non provato) dal ricorrente, e cioè nel senso della dimostrazione della non "occasionalità" della presenza della cognata nella residenza del - depone l'ulteriore circostanza fattuale, CP_4 neanche controversa tra le parti, secondo cui, nella relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario l'atto risulta consegnato alla residenza del contribuente (via San Giuseppe 96 int.000) in assenza del contribuente”. 5 V. ancora Cass., n. 13894/2025: “Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, e ciò sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) che per la notifica a mezzo posta (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, nel testo novellato dall'art. 36, comma 2- quater, del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). Questa Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (cfr. Cass. 22 maggio 2015, n. 10554; Cass. 16 giugno 2016, n. 12438; Cass. 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass 7 giugno 2018, n. 14722; Cass. 12 luglio 2018, n. 18504; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass. 20 luglio 2021, n. 20736). Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 e 140 cod. proc. civ., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ., e 7, comma 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del
12 necessità di ulteriori adempimenti, osserva il Collegio che l'onere sussistente in capo all'appellante di dimostrare il carattere soltanto occasionale della presenza della madre nella propria (dell'appellante) residenza non è stato osservato, non essendo idonei i capitoli di prova articolati6 a smentire l'indicazione presente perfezionamento del procedimento di notifica debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (cfr. Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012), e non anche nel secondo. La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura di notifica con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 cod. proc. civ. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. «irreperibilità relativa» del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata «semplice» che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (cfr. Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass. 20 luglio 2021, n. 20736; Cass. 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass. 5 gennaio 2022, n. 201). E' opportuno evidenziare, peraltro, anche che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la «ricezione» della raccomandata c.d. informativa, come, invece, previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex artt. 140 cod. proc. civ. e 8, comma 2, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli 14 interventi additivi richiesti dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 14 gennaio 2010, n. 3), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui agli artt. 140 cod. proc. civ. e 8, comma 2, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie di notifica, nella prima ipotesi costituiti dalla sola «spedizione» della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass. 7 giugno 2018, n. 14722; Cass. 20 luglio 2021, n. 20736; Cass. n. 2377 del 27/01/2022; n. 13507/2024; Cass. n. 53/2024) Ciò comporta che, essendo stata eseguita, nella specie, la consegna del plico a mani di persone di famiglia, il notificante aveva l'obbligo di inviare una raccomandata «semplice», senza dover fornire la prova della sua ricezione”. 6 “A. “Lo stabile in cui vive il sig. sito in San Polo D'Enza alla Via Parte_1 Prampolini n. 12/ 3 interno 2 è dotato di servizio di portierato a far data dal 2010” B. “La residenza anagrafica del sig. in San Polo D'Enza Via Parte_1 Prampolini n. 12/ 3 interno 2 corrisponde anche con la sua residenza di fatto” C. “La residenza anagrafica della sig.ra in San Polo D'Enza alla via Persona_1 Prampolini n. 12/ 1 corrisponde anche con la sua residenza di fatto” D. “Il sig. , vive nell'immobile di San Polo D'Enza, Via Prampolini n. Parte_1 12/ 3 interno 2 a far data dal settembre 2010 ” E. “La sig.ra , vive nell'immobile di San Polo D'Enza, Via Prampolini n. Persona_1 12/ 1 a far data dal novembre 2004”
13 sull'avviso (con rigetto anche del sesto motivo di appello). Non è sufficiente, come si è visto (v. la nota a piè di pagina n. 4), invocare le diverse risultanze anagrafiche, né invocare la presenza stabile di altri soggetti nell'abitazione, dato che non esclude che l'atto sia sato ritirato proprio da quel “familiare convivente”,
o riferire genericamente dell'assenza di rapporti interpersonali con lo stesso
“familiare convivente”, tanto più a considerare che questa stessa espressione, così come il riferimento, nello spazio sottostante alla sottoscrizione della madre, alla
“persona abilitata”, rendono evidente che la consegna è avvenuta presso la residenza dell'appellante (con irrilevanza di ogni questione relativa alla presenza nell'atto dell'indicazione dell'interno dell'abitazione; v. Cass., 17.8.2021, n.
22983).
È allora rituale la notificazione dell'atto di accertamento, avvenuta il
16.5.2017, con valore interruttivo della prescrizione (poi interrotta dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta).
8. Il quarto motivo è infondato.
Vale a superare l'eccezione della parte la considerazione che l'opposizione a ordinanza-ingiunzione non dà luogo a un giudizio sull'atto ma a un giudizio sul rapporto cui inerisce la pretesa (in questo caso, dell' ). Non è dunque Pt_2 congruo affermare che la rideterminazione della sanzione vale a smentire i precedenti atti relativi al rapporto contributivo o al procedimento sanzionatorio, dando quindi conto dell'infondatezza della pretesa dell'Istituto e giustificando una lettura della relativa posizione anche processuale in termini di soccombenza.
Le due rideterminazioni, compiute successivamente al 2016 e riferite all'illecito amministrativo istituito dalla previsione normativa, valgono soltanto a ridurre la misura della sanzione, ferma restando la posizione di creditore dell' (non contestata nella sostanza, come rilevato), nell'ambito dello Pt_2 stesso rapporto intercorrente tra le parti, senza alcun mutamento della posizione
F. “L'immobile sito in San Polo D'Enza alla Via Prampolini n. 12/ 3 interno 2 e l'immobile sito in San Polo D'Enza alla Via Prampolini n. 12/ 1 sono due immobili distinti e separati” G. “In corrispondenza del portone dell'immobile sito in San Polo D'Enza alla Via Prampolini n. 12/ 3 interno 2 è presente, a far data dal settembre 2010, una targhetta recante il nominativo di ” Parte_1 H. “In corrispondenza del portone dell'immobile sito in San Polo D'Enza alla Via Prampolini n. 12/ 1 è presente, a far data dal novembre 2004, una targhetta il nominativo di
” Persona_1 I. “Il sig. a far data dal gennaio 2010 ha litigato con sua madre Parte_1
” Persona_1 J. “In seguito al litigio tra e avvenuto nel gennaio Parte_1 Persona_1 2010 i due hanno cessato ogni rapporto omettendo di rivolgersi reciprocamente la parola” Pe Il sig. , convive, solamente con la sua compagna, la sig.ra Parte_1 [...]
, e con le loro due figlie minorenni” Parte_3 L. “Il sig. nello stabile di San Polo D'Enza alla Via Prampolini n. 12/ 3 Parte_1 interno 2 ha collaboratori domestici”.
14 creditoria, di cui in giudizio si è accertata la attuale sussistenza (l'atto opposto è soltanto l'occasione per investire l'organo giudicante della pretesa dell'Ente7).
9. L'appello non merita allora accoglimento, giustificando la soccombenza dell'opponente la valutazione compiuta dal Giudice con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite (e rigetto del quinto motivo).
10. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge;
CP_1 dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 26.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass., 14.1.2022, n. 1056, secondo cui “Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di 7 V. Cass., 7.8.2014, n. 17799. V. anche Cass., 21.5.2018, n. 21503: “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 740/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 399 del 27.3.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Donato e Antonio Parte_1
Murano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Modena – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile e Renato Vestini CP_1 ed elettivamente domiciliato in Bologna presso l'Avvocatura della sede distrettuale – appellato;
CP_1 trattata all'udienza collegiale del 26.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia Parte_1
(civile) proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall' in seguito alla violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del d. l. n. CP_1
463/1983, conv. con mod. nella l. n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, relative all'annualità 2012.
Eccepiva, l'interessato:
a) l'omessa notificazione dell'atto presupposto (negando di aver ricevuto l'avviso di accertamento Prot. .6800.24/04/2017.0088149 del 16.5.2017 CP_1 menzionato nell'atto impugnato);
b) l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione (e ciò sia avendo riguardo al 2012, anno in contestazione, sia a prendere in considerazione la data dell'asserita notificazione dell'avviso di accertamento il 16.5.2017, essendo decorso il quinquennio alla data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione il
28.6.2022);
c) la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per assenza di motivazione
(“L' infatti, con un modellino prestampato dichiara apoditticamente di aver CP_1 comminato la sanzione ritenuta la “gravità” della condotta e valutata la
“personalità” dell'autore, ma non spende alcuna parola per commentare la gravità di che trattasi o il tipo di personalità dell'autore, né sono esplicitate le ragioni sulle basi delle quali la personalità dell'autore abbia potuto influire sull'ammontare della sanzione”), essendo allora indeterminati i criteri di quantificazione della sanzione, da applicare al limite nella misura minima.
Le conclusioni rassegnate erano le seguenti: “1) In via preliminare.
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, al più tardi, nell'ottobre 2017 o subordinatamente in data 16 maggio 2022 delle pretese sanzionatorie oggetto di ricorso pretese dall' nei confronti del sig. con CP_1 Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione impugnata. Per l'effetto annullare l'ordinanza di ingiunzione O.I.-000084359 (per una corretta identificazione allegato al presente ricorso – DOC. 1), contrassegnata al n. Prot. 6800.09/06/2022.0191788, CP_1 relativa all'accertamento Accertamento Prot. CP_1 CP_ 6800.24/04/2017.0088149 del 16.05.2017 emessa dall' di Reggio CP_1
Emilia nei confronti del sig. , per l'intervenuta prescrizione. Parte_1
2) In via subordinata. In caso di mancato accoglimento/rigetto del presente ricorso chiede che venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L.
689/81)”.
2 Il Tribunale, nella resistenza dell' preso atto della rideterminazione CP_1 dell'importo operata dall'Istituto (in € 3.083,71 a seguito delle modifiche normative nelle more intervenute), dichiarava il difetto di legittimazione passiva di e l'appartenenza della controversia alla cognizione del Giudice Controparte_2 civile, venendo in rilievo l'esercizio della potestà sanzionatoria amministrativa. Dato poi atto della normativa applicabile1, il Tribunale osservava che “con l'ordinanza ingiunzione opposta l' ha intimato il pagamento della sanzione CP_1 amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante un illecito amministrativo, per come sopra rilevato.
L'ordinanza ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del Decreto-legge n. 463/1983
- da 10.000 euro a 50.000 euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni, l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981, pari a 16.666,67 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro.
Quindi, l'istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione (in data 16.05.2017 come da avviso di ricevimento 1 “In particolare, l'articolo 2 del Decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 638/1983, dopo avere fissato, al comma 1, l'obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del Decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento, per un importo fino a 10.000,00 euro annui, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del D.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore ad euro 10.000,00 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000,00 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo). Deve, infine, darsi atto della recentissima novella legislativa, introdotta dal D.L.
4.5.2023 n. 48, che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che:
“1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
3 prodotto dall' contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme CP_1 relative alla contribuzione omessa, per le quote a carico, nei flussi UNIEMENS trasmessi dalla società di cui il ricorrente era legale rappresentante, con i relativi avvertimenti”.
Il Giudice escludeva poi che dovesse trovare applicazione l'art. 14 della l. n.
n. 689/1981, trovando spazio la speciale disciplina di cui all'art. 9 del d.lgs. n.
8/2016 nella lettura che ne ha offerto la giurisprudenza di merito, occorrendo quindi affermare che “nei casi in cui, per effetto della depenalizzazione, all'Autorità giudiziaria subentri l'Autorità amministrativa nella competenza ad infliggere la sanzione, l'iniziale decorso del termine di novanta giorni per la notificazione degli estremi della violazione è subordinato al realizzarsi dell'indispensabile “passaggio di consegne”, ed inoltre: “dalla lettura delle sopra riportate norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non trasmette, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, all'Autorità Amministrativa;
pertanto tale termine, ad avviso della Corte, in difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio” (App. Milano, sez. lav.,
14.2.2020, n. 123). Nel caso di specie, peraltro, “non vi era stata alcuna segnalazione all'Autorità Giudiziaria e, dunque, alcuna restituzione di atti da parte del Tribunale”, sulla base di quanto allegato dall' nelle note di CP_1 trattazione scritta del 17.02.2023”.
Il Giudice escludeva poi fosse maturato il quinquennio utile al decorso della prescrizione (v. l'art. 28 della legge n. 689/81, per cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”), decorrente dal momento in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria. Precisava, allora, il
Tribunale che “solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003) ovvero, non constando nella presente fattispecie trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria, dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 che ha configurato l'illecito amministrativo in questione. Ed allora, individuandosi il dies a quo nel 6 febbraio
2016 per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto D.lgs. (trattandosi di violazione commessa nell'anno 2012), il termine quinquennale (art. 28 Legge n. 681/1981) è stato interrotto, dapprima in data
16.05.17 (data di notifica dell'atto di accertamento della violazione) e, poi, in
4 data 28.06.2022, con la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, dovendosi considerare i periodi di sospensione, prima, di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, della Legge n. 638 del 1983, per il versamento delle quote omesse e, poi, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27”.
Accertata la regolare notificazione dell'avviso di accertamento, il Tribunale riteneva assorbita l'eccezione relativa alla determinazione dell'importo applicato nella circostanza della relativa rideterminazione.
Il ricorso era allora respinto, a spese compensate.
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita accogliere integralmente il presente atto e, per l'effetto, riformare e annullare la sentenza n.399/2024 pubblicata in data 27/03/2025 dal Tribunale di Reggio Emilia - Dott.ssa Stefania
Calò, nel giudizio iscritto al n.3186/2022 R.G., per le motivazioni sopra espresse ed in particolare dichiarare:
a) la nullità della sentenza per carenza di motivazione e mancato accoglimento circa la carenza dei presupposti applicativi dell'ordinanza ingiunzione, mai dimostrati da CP_1
b) la nullità della sentenza per mancato accoglimento circa l'eccepita decadenza del diritto di come da motivi esposti in atto;
CP_1
c) la nullità della sentenza per mancato accoglimento dell'eccepita prescrizione del diritto di come da motivi esposti in atto ed in particolare CP_1 per aver il Tribunale di primo grado basato la decisione circa l'interruzione del termine prescrizionale sulla base di un documento contestato, inattendibile ed inutilizzabile relativo a fatti per cui è stata efficacemente sollevata querela di falso;
d) la nullità della sentenza impugnata poiché non ha accolto l'eccepita irregolarità dell'iter procedurale seguito da in seguito a ben due modifiche CP_1 dell'atto opposto che avrebbero reso necessario accogliere il ricorso;
e) la nullità della sentenza in punto di spese così come spiegato nel presente atto sub par. E) ed in particolar modo subordinatamente all'accoglimento del presente ricorso e conseguente rideterminazione delle spese, vorrà l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita in ogni caso stabilire che è rimasta virtualmente CP_1 soccombente in merito all'omessa motivazione, ed in virtù di tanto voglia comunque riformare il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese, attribuendole invece al ricorrente e rinfondendole in favore del difensore anticipatario;
f) In ogni caso annullare la sentenza impugnata ed accogliere il presente
5 ricorso per i motivi indicati nel presente atto g) Subordinatamente voglia rinnovare l'istruttoria.
Vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l' resistendo all'impugnazione. CP_1
3. Con il primo motivo¸ l'appellante censura la sentenza per carenza di motivazione circa i presupposti applicativi dell'ordinanza, evidenziando, “in sentenza, una totale omessa motivazione sul punto nel senso che la sentenza, in nessuna parte, affronta i (presunti, ma invero insussistenti) presupposti fondanti la pretesa sanzionatoria”. Precisamente, l'appellante evidenzia di aver rilevato in prima udienza, in relazione ai 'modelli UNIEMENS' depositati dall' che CP_1 gli stessi erano sprovvisti di apposizione di data, di timbro, di firma e che mancava, inoltre, una qualsivoglia dichiarazione di conformità, trattandosi dunque di “documentazione inutilizzabile poiché di ignota provenienza e dunque inattendibile”.
Con il secondo motivo, la parte censura la sentenza per aver escluso la decadenza dell' dalla possibilità di irrogare la sanzione, compromettendo CP_1 tale opzione interpretativa il diritto alla difesa del cittadino: “Deve, pertanto, ritenersi che non avendo notificato alcunché nei termini di cui all'art. 14 CP_1 della L. 689.1981, debba ritenersi decaduto”.
In merito, poi al fatto che non vi sarebbe stata segnalazione all'Autorità giudiziaria, rileva l'appellante trattarsi di un fatto non provato (e contestato).
L'appellante rileva poi che “ nella comparsa di primo grado afferma CP_1
(pag. 3) afferma che «Ulteriori precisazioni: l'omissione di versamento non è stata trasmessa a suo tempo all' e pertanto non è stata restituita dal CP_3
Tribunale. Il recupero della contribuzione 2012 di cui le quote a carico fanno parte è stato affidato a suo tempo all'Agente della Riscossione(…)» Ne rinviene, secondo la medesima narrazione avversa, tale scansione temporale: I. Nel 2012 avrebbe omesso il versamento di ritenute previdenziali (all'epoca reato Parte_1 punito dall'art. 2 c. 1bis D.L. 463.1983); II. Il 6.2.2016 è entrato in vigore il
D.lgs. che ha depenalizzato il reato. A questo punto occorre comprendere il regime intertemporale tra le due norme. E, dunque, l'art. 9 del D.lgs. che dispone la depenalizzazione ha disposto che nel caso in cui avesse (già) mandato gli CP_1 atti all'Autorità Giudiziaria (penale) ci sarebbe stato un termine per la restituzione. Contrariamente tale termine non si applica. Dunque pur a voler ritenere provate le deduzioni di circa la “mancata trasmissione degli atti CP_1 all'Autorità Giudiziaria” ne rinviene che (per espressa ammissione della controparte) non aveva interessato la Procura della Repubblica, e dunque CP_1 aveva tutti gli atti già a sua disposizione e non ha dovuto attendere nessun
(re)inoltro. Questo sta a significare che era sin da subito soggetta e CP_1
6 sottoposta al termine (decadenziale) di notifica dell'infrazione entro 90 giorni
(cfr. art. 14 L. 689.1981). Da ciò ne rinviene che il dies a quo da cui calcolare la decadenza è proprio il giorno 6 febbraio 2016, giorno in cui –cioè- a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto di depenalizzazione è entrato in vigore: e da tale data, dunque, era tenuta a conoscere che 'scattavano' tutti CP_1
i termini decadenziali. Ne rinviene che la decadenza di 90 giorni (cfr. art. 14 L.
689.1981) è spirato il 6 maggio 2016 (90 giorni dopo il 6.2.2016). Stando alle pur contestate (cfr. infra) cartoline di ricevimento avverse, il primo atto sarebbe stato
(contestatamente) inviato il 16.5.2017 e dunque oltre un anno dallo spirare del termine decadenziale”.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha escluso la maturazione della prescrizione
Precisamente, l'appellante nota che la decisione “si basa su documentazione disconosciuta ed inutilizzabile. Ebbene l'avviso di accertamento asseritamente notificato in data 16.05.2017 è stato “dimostrato” da mediante la CP_1 produzione del contestato doc. 4b). Il Giudice di prime cure in motivazione non ha speso neppure una parola circa la dedotta inattendibiltà del documento e del procedimento notificatorio. Prima ancora che questioni attinenti la 'querela di falso' (su cui si dirà), occorre precisare che il documento è assolutamente inattendibile. Si rimanda a quanto rimarcato supra, ribadendo in questa sede gli elementi più evidenti, e cioè la mancata prova di spedizione della CAN (su cui neppure ha preso posizione né il Tribunale si è pronunziato); l'invisibilità CP_1 del timbro (che rende quindi inattendibile il procedimento documento); la presenza (nell'allegato avverso) di numeri di raccomandata tra loro incompatibili. Il procedimento notificatorio, dunque, non è stato correttamente provato posto che non è stata depositata la CAN, né la prova di invio né quella di ricezione. E in ogni caso il documento è assolutamente inattendibile. Né ha CP_1 mai depositato l'originale. La vicenda che, tuttavia, assume dei contorni processuali grotteschi è quella relativa alla querela di falso. La querela di falso è stata correttamente posta, e (come da unanime giurisprudenza) l' ha Parte_1 richiesto che avvenisse sui documenti originali e pertanto, lo stesso Giudice di primo grado (condividendo la tesi) ne ha ordinato la produzione. Malgrado CP_1 abbia omesso tale produzione il Tribunale di Reggio Emilia ha incredibilmente ritenuto provata la notifica e ciò in particolar modo sulla base delle (errate) motivazioni espresse in sentenza sub. par. 6 (pagg. 9 e 10 della sentenza)”.
L'appellante censura anche la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di aderire a quanto attestato dall'agente postale, con efficacia di fede privilegiata, in ordine alla consegna dell'atto al domicilio del destinatario e alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento dalla persona ivi rinvenuta, ritenendo
7 che non “è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
(…). Da tanto consegue che l'avviso di accertamento, sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, è stato ritualmente notificato”.
Il Tribunale avrebbe anche denegato le richieste istruttorie che miravano a confermare l'errore nell'indirizzo (e invece il Giudice ha apoditticamente ritenuto irrilevante la mancata indicazione dell'INTERNO), senza tener conto del contegno dell' che ha omesso il deposito degli originali, ed ha basato la CP_1 sua decisione su documenti inattendibili.
Con il quarto motivo, la parte, premesso che nel corso del giudizio di primo grado l' ha, per due volte, rideterminato le pretese sanzionatorie Pt_2
(una prima volta riquantificando dal massimo edittale ratione temporis vigente pari ad € 23.000,00 al minimo edittale di € 10.000,00; una seconda volta riquantificando l'importo a seguito di modifica legislativa), censura la sentenza per assenza di motivazione con riferimento alle eccezioni sollevate circa la rideterminazione (in corso di causa) delle pretese da parte dell' Ferma CP_1 restando la necessità di una nuova contestazione, l'Istituto avrebbe dovuto essere ritenuto soccombente per aver rideterminato l'importo dal massimo al minimo edittale, così confermando l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto.
Precisamente, “in virtù della prima rideterminazione sarebbe dovuta CP_1 esser condannata immediatamente. In virtù della seconda rideterminazione CP_1 per evitare le spese processuali avrebbe dovuto chiedere al Giudice di pronunziare una sentenza di cessazione della materia del contendere, poiché
l'atto era stato modificato per intervenuta modifica legislativa. Ne rinviene, in ogni caso, che l'atto impugnato ha cessato di esistere, e pertanto, il ricorso originario andava accolto”.
Tanto consentirebbe, secondo l'appellante, di ritenere fondate le doglianze relative al difetto di motivazione degli atti dell' specie nella misura in cui CP_1
'immotivatamente' o con motivazione apodittica veniva comminata una sanzione pari al massimo edittale (“Il fatto che sia –nelle more- 'corso ai ripari' CP_1 modificando d'ufficio l'atto, non inficia la fondatezza dell'eccezione formulata ed anche in tal senso andava accolto il ricorso”).
Con il quinto motivo, la parte censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice non ha condannato al pagamento delle spese di lite l' , e ciò “sia Pt_2 poiché il ricorso è fondato;
sia perché vi è soccombenza virtuale di che –in CP_1 corso di causa- ha rideterminato la sanzione”.
Con il sesto motivo, la sentenza è impugnata per aver il Giudice con l'ordinanza del 23.2.2024 denegato le tempestive circostanze istruttorie
8 dell'opponente poiché inammissibili e irrilevanti, con diniego del diritto alla prova. Precisamente, “il sig. mediante le capitolazioni istruttorie Parte_1 intendeva provare circa elementi relativi la sua residenza che –peraltro- il
Giudice ha infondatamente e senza supporto probatorio, ritenuto non provati. Si è detto, ad esempio, della rilevanza circa lo stato dei luoghi dell'abitazione dell' laddove il Giudice in via apodittica, senza motivare (e senza Parte_1 fornire elementi probatori da cui avrebbe tratto tale convincimento) ha ritenuto che fosse irrilevante inserire nella cartolina di spedizione anche il numero di
INTERNO, quando invece l' aveva –appunto- dedotto che l'INTERNO Parte_1 differente si riferisce a stabili differenti distanti anche centinaia di metri. Per questo motivo insiste nell'ammissione di tutte le circostanze istruttorie Parte_1 capitolate in primo grado e qui riproposte”.
4. Sono definitive, in mancanza di impugnazione, le statuizioni del Giudice in relazione al difetto di legittimazione passiva di S.C.C.I. e alla propria competenza a conoscere della causa.
5. Il primo motivo è inammissibile.
Nell'opposizione proposta dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, infatti, la parte non ha mai messo in discussione o contestato, neanche in forma di riserva, la sussistenza originaria del credito dell' o i suoi elementi costitutivi, così CP_1 che nel thema decidendum la questione non è mai entrata. La prima eccezione proposta in sede di opposizione, in particolare, riguardava la “OMESSA
NOTIFICA DI QUALSIVOGLIA ATTO PRESUPPOSTO. INCOMPLETEZZA
DELL'ATTO E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA”, la seconda il profilo della prescrizione e la terza la “NULLITÀ DELL'O.I. PER ASSOLUTA CP_1
ASSENZA DI MOTIVAZIONE ED ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLA
SANZIONE”. Nessuna delle tre censure riguardava il tema oggetto del motivo di appello, così che la sentenza non può dirsi viziata nel senso indicato dall'interessato.
È dunque irrituale, per violazione dell'art. 437 c.p.c., l'introduzione di questa eccezione nel presente grado di giudizio.
6. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Nel ricorso introduttivo l'opponente non ha eccepito in alcun modo l'intervenuta decadenza dell'Istituto dalla possibilità di contestare l'illecito, doglianza che costituisce eccezione in senso stretto2 e che deve necessariamente essere prospettata quale specifica ragione di opposizione.
9 L' peraltro, nella memoria difensiva depositata in primo grado si è CP_1 limitata ad accennare all'aspetto della sussistenza del potere sanzionatorio nell'ambito della replica all'eccezione di prescrizione, facendo seguire a un ampio riferimento giurisprudenziale, integralmente riportato, la conclusione, inerente al solo aspetto della prescrizione, secondo cui “Anche nel caso di specie la prescrizione sembra validamente interrotta con gli atti citati … Poiché
l'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 28.6.2022, con accertamento notificato il 16.5.2017, non sembra compiuta prescrizione alcuna”.
Il tema della decadenza non è pertanto entrato a far parte della res controversa, difettando l'indispensabile prospettazione dell'eccezione da parte dell'opponente.
Il riferimento compiuto alla decadenza nel paragrafo n. 4 della sentenza va qualificato, secondo il Collegio, sulla base di quanto appena rilevato, quale insieme di considerazioni compiute ad abundantiam dal Tribunale, in esito al riferito accenno compiuto sul punto dall' nella memoria costitutiva e alla CP_1 successiva replica dell'opponente, trattandosi, quindi, di considerazioni del tutto estranee alla res controversa come delineata da parte opponente nel ricorso introduttivo. Tanto non consente di procedere all'esame della questione in questo grado di giudizio, posto che una statuizione sul punto si porrebbe come pronuncia avente un contenuto incongruo, espressione di una presa di posizione del Collegio su un'eccezione mai proposta.
7. Il terzo motivo è infondato.
Le argomentazioni del Tribunale in relazione all'eccezione di prescrizione prendono le mosse dal rilievo secondo cui, attenendo la vicenda a fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, il dies a quo del termine prescrizionale coincideva con la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016
(6.2.2016, trattandosi di violazione commessa nel 2012), che ha configurato l'illecito amministrativo in questione. Di qui l'irrilevanza, ai fini della prescrizione del credito, di ogni questione inerente al periodo anteriore al momento di insorgenza della pretesa, aspetto che il Giudice non ha, quindi, preso in considerazione, con implicita valutazione di rigetto delle eccezioni relative a tale precedente fase.
Le contestazioni che l'appellante ha argomentatamente avanzato in relazione alle valutazioni compiute dal Tribunale in tema di prescrizione vanno rinvenute con riferimento al solo aspetto della ritualità del procedimento di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.)”.
10 notificazione dell'atto di accertamento della violazione per cui è causa (v. i doc.
4a e 4b dell' , con valore interruttivo della prescrizione. CP_1
Tanto premesso – ed evidenziato, a correzione dell'indicazione presente nella sentenza, che la notifica è avvenuta a mezzo posta quale atto giudiziario, ai sensi della l. n. 890/1982 e non con il servizio postale – si osserva che il riferimento “ 6800.24/04/2017.0088149” contenuto nell'“Accertamento CP_1 della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)”, ovverosia nel doc. 4a, trova corrispondenza nel riferimento “No. RG: 24/04/2017.0088149” presente nell''“Avviso di ricevimento dell'atto giudiziario/amministrativo spedito con raccomandata A.G.”, doc. 4b.
L'atto, diretto a “ Via Prampolini 12/3 42020 San Polo Parte_1
D'Enza”, è stato consegnato alla madre, qualificata nell'avviso come familiare convivente.
Le questioni sollevate dall'appellante con riferimento alla corrispondenza tra l'atto inviato e la relata di notifica, così come con riferimento alla leggibilità del timbro postale o all'appartenenza dei due lati allo stesso documento, restano in realtà sul piano della mera perplessità, in assenza di più pregnanti indicazioni che consentano di mettere in dubbio la genuinità della produzione (cfr. Cass.,
1.4.2025, n. 8604, per cui “In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento”).
Ad altre indicazioni dubitative dell'opponente è possibile poi dare risposta sulla base del contenuto formale della relata di notifica, ove si distingue dal numero della raccomandata cui si riferisce l'avviso (n. 783227955473) e il numero della comunicazione di avvenuta notifica, con data e sottoscrizione dell'addetto.
Il riferimento presente nell'avviso alla qualità di familiare convivente della madre dell'appellante non richiede, per essere smentito, la proposizione di querela di falso, ciò che vale invece per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco. Non sono infatti assistite da pubblica fede “tutte le altre attestazioni (come la dichiarazione del consegnatario di essere convivente col destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale,
11 bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri)3” e la presunzione di veridicità che assiste tali attestazioni può essere vinta soltanto con la prova contraria (v. già Cass., n. 4590/2000)4.
Premesso che l'indicazione nell'avviso in questione della spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuta notificazione dà conto della ritualità della procedura stessa, che richiede la sola spedizione della raccomandata5, senza 3 V. Cass., 24.9.2015 n. 18892. 4 Cfr. Cass., 25.5.2025, n. 13894, secondo cui “In realtà, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il vincolo presuntivo di cui al secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., ritenendo che la notificazione mediante consegna a persona di famiglia richiede che l'atto da notificare sia consegnato a persona che, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legato da vincolo di parentela, che giustifichi la presunzione di sollecita consegna;
presunzione superabile da parte del notificando, che assuma di non avere ricevuto l'atto, con la dimostrazione della presenza occasionale e temporanea del familiare consegnatario (così le pronunce n.n. 187/2000, 5671/1997, 7371997). Ma se tale è la formula adottata, è anche palese che il testo non impone alcuna indicazione, nella formula notificatoria, della convivenza, posto che, come più volte da questa Corte precisato, viene instaurata la presunzione della convivenza temporanea del familiare nella abitazione del destinatario per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa ed abbia preso in consegna l'atto (cfr.: Cass. 1843/98 - 7544/97 - 615/95 - 6100/94 - 2348/94), presunzione certamente superabile da prova contraria fornita dall'interessato (e ad oggetto la carenza di alcuna pur temporanea convivenza) e sulla quale il legislatore ha fondato l'ulteriore presunzione normativa, quella di consegna immediata dell'atto al suo destinatario da parte del ridetto familiare. Ciò posto, risulta evidente come la parte oggi ricorrente sia venuta meno all'onere di dimostrare il carattere solo occasionale della presenza del consegnatario (cognata) in casa propria, non rilevando a tal fine le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo che attestino una diversa residenza del familiare non convivente del destinatario della notificazione. A ciò va aggiunto che - in senso contrario a quanto affermato (e non provato) dal ricorrente, e cioè nel senso della dimostrazione della non "occasionalità" della presenza della cognata nella residenza del - depone l'ulteriore circostanza fattuale, CP_4 neanche controversa tra le parti, secondo cui, nella relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario l'atto risulta consegnato alla residenza del contribuente (via San Giuseppe 96 int.000) in assenza del contribuente”. 5 V. ancora Cass., n. 13894/2025: “Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, e ciò sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) che per la notifica a mezzo posta (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, nel testo novellato dall'art. 36, comma 2- quater, del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). Questa Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (cfr. Cass. 22 maggio 2015, n. 10554; Cass. 16 giugno 2016, n. 12438; Cass. 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass 7 giugno 2018, n. 14722; Cass. 12 luglio 2018, n. 18504; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass. 20 luglio 2021, n. 20736). Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 e 140 cod. proc. civ., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ., e 7, comma 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del
12 necessità di ulteriori adempimenti, osserva il Collegio che l'onere sussistente in capo all'appellante di dimostrare il carattere soltanto occasionale della presenza della madre nella propria (dell'appellante) residenza non è stato osservato, non essendo idonei i capitoli di prova articolati6 a smentire l'indicazione presente perfezionamento del procedimento di notifica debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (cfr. Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012), e non anche nel secondo. La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura di notifica con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 cod. proc. civ. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. «irreperibilità relativa» del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata «semplice» che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (cfr. Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass. 20 luglio 2021, n. 20736; Cass. 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass. 5 gennaio 2022, n. 201). E' opportuno evidenziare, peraltro, anche che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la «ricezione» della raccomandata c.d. informativa, come, invece, previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex artt. 140 cod. proc. civ. e 8, comma 2, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli 14 interventi additivi richiesti dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 14 gennaio 2010, n. 3), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui agli artt. 140 cod. proc. civ. e 8, comma 2, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie di notifica, nella prima ipotesi costituiti dalla sola «spedizione» della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass. 7 giugno 2018, n. 14722; Cass. 20 luglio 2021, n. 20736; Cass. n. 2377 del 27/01/2022; n. 13507/2024; Cass. n. 53/2024) Ciò comporta che, essendo stata eseguita, nella specie, la consegna del plico a mani di persone di famiglia, il notificante aveva l'obbligo di inviare una raccomandata «semplice», senza dover fornire la prova della sua ricezione”. 6 “A. “Lo stabile in cui vive il sig. sito in San Polo D'Enza alla Via Parte_1 Prampolini n. 12/ 3 interno 2 è dotato di servizio di portierato a far data dal 2010” B. “La residenza anagrafica del sig. in San Polo D'Enza Via Parte_1 Prampolini n. 12/ 3 interno 2 corrisponde anche con la sua residenza di fatto” C. “La residenza anagrafica della sig.ra in San Polo D'Enza alla via Persona_1 Prampolini n. 12/ 1 corrisponde anche con la sua residenza di fatto” D. “Il sig. , vive nell'immobile di San Polo D'Enza, Via Prampolini n. Parte_1 12/ 3 interno 2 a far data dal settembre 2010 ” E. “La sig.ra , vive nell'immobile di San Polo D'Enza, Via Prampolini n. Persona_1 12/ 1 a far data dal novembre 2004”
13 sull'avviso (con rigetto anche del sesto motivo di appello). Non è sufficiente, come si è visto (v. la nota a piè di pagina n. 4), invocare le diverse risultanze anagrafiche, né invocare la presenza stabile di altri soggetti nell'abitazione, dato che non esclude che l'atto sia sato ritirato proprio da quel “familiare convivente”,
o riferire genericamente dell'assenza di rapporti interpersonali con lo stesso
“familiare convivente”, tanto più a considerare che questa stessa espressione, così come il riferimento, nello spazio sottostante alla sottoscrizione della madre, alla
“persona abilitata”, rendono evidente che la consegna è avvenuta presso la residenza dell'appellante (con irrilevanza di ogni questione relativa alla presenza nell'atto dell'indicazione dell'interno dell'abitazione; v. Cass., 17.8.2021, n.
22983).
È allora rituale la notificazione dell'atto di accertamento, avvenuta il
16.5.2017, con valore interruttivo della prescrizione (poi interrotta dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta).
8. Il quarto motivo è infondato.
Vale a superare l'eccezione della parte la considerazione che l'opposizione a ordinanza-ingiunzione non dà luogo a un giudizio sull'atto ma a un giudizio sul rapporto cui inerisce la pretesa (in questo caso, dell' ). Non è dunque Pt_2 congruo affermare che la rideterminazione della sanzione vale a smentire i precedenti atti relativi al rapporto contributivo o al procedimento sanzionatorio, dando quindi conto dell'infondatezza della pretesa dell'Istituto e giustificando una lettura della relativa posizione anche processuale in termini di soccombenza.
Le due rideterminazioni, compiute successivamente al 2016 e riferite all'illecito amministrativo istituito dalla previsione normativa, valgono soltanto a ridurre la misura della sanzione, ferma restando la posizione di creditore dell' (non contestata nella sostanza, come rilevato), nell'ambito dello Pt_2 stesso rapporto intercorrente tra le parti, senza alcun mutamento della posizione
F. “L'immobile sito in San Polo D'Enza alla Via Prampolini n. 12/ 3 interno 2 e l'immobile sito in San Polo D'Enza alla Via Prampolini n. 12/ 1 sono due immobili distinti e separati” G. “In corrispondenza del portone dell'immobile sito in San Polo D'Enza alla Via Prampolini n. 12/ 3 interno 2 è presente, a far data dal settembre 2010, una targhetta recante il nominativo di ” Parte_1 H. “In corrispondenza del portone dell'immobile sito in San Polo D'Enza alla Via Prampolini n. 12/ 1 è presente, a far data dal novembre 2004, una targhetta il nominativo di
” Persona_1 I. “Il sig. a far data dal gennaio 2010 ha litigato con sua madre Parte_1
” Persona_1 J. “In seguito al litigio tra e avvenuto nel gennaio Parte_1 Persona_1 2010 i due hanno cessato ogni rapporto omettendo di rivolgersi reciprocamente la parola” Pe Il sig. , convive, solamente con la sua compagna, la sig.ra Parte_1 [...]
, e con le loro due figlie minorenni” Parte_3 L. “Il sig. nello stabile di San Polo D'Enza alla Via Prampolini n. 12/ 3 Parte_1 interno 2 ha collaboratori domestici”.
14 creditoria, di cui in giudizio si è accertata la attuale sussistenza (l'atto opposto è soltanto l'occasione per investire l'organo giudicante della pretesa dell'Ente7).
9. L'appello non merita allora accoglimento, giustificando la soccombenza dell'opponente la valutazione compiuta dal Giudice con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite (e rigetto del quinto motivo).
10. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge;
CP_1 dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 26.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass., 14.1.2022, n. 1056, secondo cui “Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di 7 V. Cass., 7.8.2014, n. 17799. V. anche Cass., 21.5.2018, n. 21503: “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”.