Art. 5.
Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie.
La Commissione provinciale e' presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera e), ed e' cosi' composta:
a) sei membri nominati dal prefetto sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale piu' rappresentative;
b) tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni dei venditori ambulanti a carattere provinciale piu' rappresentative;
c) un membro nominato dal prefetto sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale piu' rappresentative;
d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
e) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.
La Commissione provinciale e' costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni. ((1a)) -------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 22 luglio 1966, n. 613 ha disposto (con l'art. 9) che "Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."
Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie.
La Commissione provinciale e' presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera e), ed e' cosi' composta:
a) sei membri nominati dal prefetto sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale piu' rappresentative;
b) tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni dei venditori ambulanti a carattere provinciale piu' rappresentative;
c) un membro nominato dal prefetto sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale piu' rappresentative;
d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
e) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.
La Commissione provinciale e' costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni. ((1a)) -------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 22 luglio 1966, n. 613 ha disposto (con l'art. 9) che "Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."