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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO CARMINE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 578/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Enrico Fermi 63 37136 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. T5RCOMK20060/2025 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni della parte ricorrente: accogliere totalmente ed integralmente il ricorso e, per l'effetto, annullare l'atto di Contestazione impugnato n. T5RCOMK00260 2025; accertarsi e dichiararsi non dovuti gli importi richiesti con l'atto di contestazione n. T5RCOMK00260 2025 in riferimento alle sanzioni, interessi e spese;
Conclusioni della parte resistente: rigetto del ricorso. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società ricorrente ha impugnato l'atto di intimazione n. T5RCOMK 260 2025 emesso da Agenzia delle
Entrate, riferito a sanzioni anno di imposta 2025.
La ricorrente è una società che gestisce un bar in Verona Indirizzo_1 ed un bar in Verona Indirizzo_2. Il 19. 5. 2025 i militari della Guardia di Finanza di Verona hanno fatto accesso presso l'esercizio commerciale della ricorrente per eseguirvi un controllo sugli obblighi di certificazione dei corrispettivi, in particolare in materia di memorizzazione elettronica, e sono emerse discrasie tra i conti chiusi sul portale cassa in cloud ed i corrispettivi memorizzati sul giornale di fondo elettronico, con riferimento alle giornate del 15, 16, 17 e 18 maggio 2025, in cui era stata omessa la memorizzazione di n. 21 corrispettivi a fronte della somministrazione di vari prodotti a clienti.
Motivi del ricorso:
1. Violazione dell'art. 2 D. Lgs 127/2015
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha controdedotto e chiesto il rigetto del ricorso.
Nella camera di consiglio del 21. 1. 2026 fissata per la discussione dell'istanza di sospensiva, il giudice ha proposto alle parti di definire la controversia con decisione in forma semplificata ex art. 47-ter d. lgs. n. 546 del 1992. Le parti hanno accettato di discutere il merito del ricorso.
All'esito della discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il ricorso deduce, anzitutto, che non vi è stata alcuna violazione perchè nei n. 21 episodi in cui è stata contestata la mancata memorizzazione elettronica dei corrispettivi, per i complessivi euro 316,90 oggetto del provvedimento impugnato, vi è stata una prestazione di un servizio da parte del bar senza, però, l'incasso di un corrispettivo.
Il ricorso spiega, infatti, che nel gestionale di cassa sezione “conti chiusi” vengono annotati i buoni pasto che vengono poi fatturati alla società emittente, i clienti abituali che effettuano il pagamento delle consumazioni nei giorni successivi, i clienti che lasciano il locale omettendo di corrispondere il pagamento delle consumazioni, oppure le consumazioni dei soci della società che non corrispondono alcun pagamento, ovvero i clienti ai quali viene offerta gratuitamente la consumazione, o anche eventuali errori nelle ordinazioni quali, ad esempio, l'aver annotato due volte i prodotti su vari tavoli senza eliminarli. In tutti tali casi, per eliminare l'errore, nel gestionale si chiude il tavolo tramite la funzione “conto chiuso”.
Nei 21 casi in esame si sarebbero verificate le ipotesi sopra elencate e, pertanto, nessuna omissione di memorizzazione della ricezione di corrispettivi vi sarebbe stata da parte della ricorrente.
L'argomento è infondato, perché, come nota l'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni, manca del tutto la prova di quanto affermato, ossia che i 21 corrispettivi mancanti siano riconducibili ad una delle casistiche ipotizzate.
Pur se l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni (…)”, nel caso in esame, però, l'amministrazione finanziaria ha fornito la prova (sul valore probatorio del processo verbale di accertamento v., per tutte, Cass. Sez. 5, 05/07/2024, n. 18420, Rv.
671441 – 01) della sfasatura tra le annotazioni del gestionale del bar ed il registro dei corrispettivi.
A fronte di questa prova spettava al contribuente dimostrare, con i mezzi di prova ammessi nel giudizio tributario, che nei 21 episodi oggetto dell'atto impositivo vi era stato un mancato incasso del corrispettivo.
Il contribuente si è, invece, limitato soltanto ad allegare la circostanza, ma non l'ha provata in alcun modo, limitandosi a riferire cosa succede di regola con la funzione “conto chiuso” del gestionale, ma non cosa è accaduto in concreto.
1.2. Il ricorso deduce, poi, che la norma che è alla base dell'atto di intimazione, ovvero l'art 2, comma 1, d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del
1972 (…)”, sarebbe di incerta interpretazione in quanto non è dato comprendere che cosa si intenda per
“effettuazione dell'operazione”.
La deduzione è proposta in ricorso nei termini in cui è stata riportata sopra, ovvero senza una critica articolata che consenta di comprendere esattamente quale sia il profilo di dubbio che la norma avrebbe ingenerato nel contribuente.
Se la questione dedotta nel ricorso è che in caso di mancato incasso del corrispettivo non si verserebbe in presenza dell'“effettuazione dell'operazione” ai sensi dell'art. 22 d.p.r. n. 633 del 1972 che fa scattare l'obbligo di registrazione, va osservato, però, che si tratta di una lettura non sostenibile, posto che l'art. 22 citato non parla mai di operazioni di incasso di corrispettivi, ma di “effettuazione dell'operazione” di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
Ne consegue che, in base alla lettera della legge, già per effetto della cessione di beni o prestazioni di servizi scatta l'obbligo di memorizzazione di cui all'art. 2 d. lgs. n. 127 del 2015, che nel caso in esame è stato violato.
1.3. Non si può, pertanto, accedere alla domanda della parte di dichiarare non applicabili le sanzioni non penali per le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito delle disposizioni cui si riferisce la norma fiscale, perché tale ambito di incertezza, come detto, non sussiste, anche atteso che, come ha precisato più volte la Suprema Corte, “in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d'inevitabile "incertezza normativa tributaria" sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (Sez. 5, Sentenza n. 13076 del 24/06/2015).
In definitiva, il ricorso è infondato.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, quantificate in euro 420, oltre accessori, se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO CARMINE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 578/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Enrico Fermi 63 37136 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. T5RCOMK20060/2025 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni della parte ricorrente: accogliere totalmente ed integralmente il ricorso e, per l'effetto, annullare l'atto di Contestazione impugnato n. T5RCOMK00260 2025; accertarsi e dichiararsi non dovuti gli importi richiesti con l'atto di contestazione n. T5RCOMK00260 2025 in riferimento alle sanzioni, interessi e spese;
Conclusioni della parte resistente: rigetto del ricorso. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società ricorrente ha impugnato l'atto di intimazione n. T5RCOMK 260 2025 emesso da Agenzia delle
Entrate, riferito a sanzioni anno di imposta 2025.
La ricorrente è una società che gestisce un bar in Verona Indirizzo_1 ed un bar in Verona Indirizzo_2. Il 19. 5. 2025 i militari della Guardia di Finanza di Verona hanno fatto accesso presso l'esercizio commerciale della ricorrente per eseguirvi un controllo sugli obblighi di certificazione dei corrispettivi, in particolare in materia di memorizzazione elettronica, e sono emerse discrasie tra i conti chiusi sul portale cassa in cloud ed i corrispettivi memorizzati sul giornale di fondo elettronico, con riferimento alle giornate del 15, 16, 17 e 18 maggio 2025, in cui era stata omessa la memorizzazione di n. 21 corrispettivi a fronte della somministrazione di vari prodotti a clienti.
Motivi del ricorso:
1. Violazione dell'art. 2 D. Lgs 127/2015
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha controdedotto e chiesto il rigetto del ricorso.
Nella camera di consiglio del 21. 1. 2026 fissata per la discussione dell'istanza di sospensiva, il giudice ha proposto alle parti di definire la controversia con decisione in forma semplificata ex art. 47-ter d. lgs. n. 546 del 1992. Le parti hanno accettato di discutere il merito del ricorso.
All'esito della discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il ricorso deduce, anzitutto, che non vi è stata alcuna violazione perchè nei n. 21 episodi in cui è stata contestata la mancata memorizzazione elettronica dei corrispettivi, per i complessivi euro 316,90 oggetto del provvedimento impugnato, vi è stata una prestazione di un servizio da parte del bar senza, però, l'incasso di un corrispettivo.
Il ricorso spiega, infatti, che nel gestionale di cassa sezione “conti chiusi” vengono annotati i buoni pasto che vengono poi fatturati alla società emittente, i clienti abituali che effettuano il pagamento delle consumazioni nei giorni successivi, i clienti che lasciano il locale omettendo di corrispondere il pagamento delle consumazioni, oppure le consumazioni dei soci della società che non corrispondono alcun pagamento, ovvero i clienti ai quali viene offerta gratuitamente la consumazione, o anche eventuali errori nelle ordinazioni quali, ad esempio, l'aver annotato due volte i prodotti su vari tavoli senza eliminarli. In tutti tali casi, per eliminare l'errore, nel gestionale si chiude il tavolo tramite la funzione “conto chiuso”.
Nei 21 casi in esame si sarebbero verificate le ipotesi sopra elencate e, pertanto, nessuna omissione di memorizzazione della ricezione di corrispettivi vi sarebbe stata da parte della ricorrente.
L'argomento è infondato, perché, come nota l'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni, manca del tutto la prova di quanto affermato, ossia che i 21 corrispettivi mancanti siano riconducibili ad una delle casistiche ipotizzate.
Pur se l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni (…)”, nel caso in esame, però, l'amministrazione finanziaria ha fornito la prova (sul valore probatorio del processo verbale di accertamento v., per tutte, Cass. Sez. 5, 05/07/2024, n. 18420, Rv.
671441 – 01) della sfasatura tra le annotazioni del gestionale del bar ed il registro dei corrispettivi.
A fronte di questa prova spettava al contribuente dimostrare, con i mezzi di prova ammessi nel giudizio tributario, che nei 21 episodi oggetto dell'atto impositivo vi era stato un mancato incasso del corrispettivo.
Il contribuente si è, invece, limitato soltanto ad allegare la circostanza, ma non l'ha provata in alcun modo, limitandosi a riferire cosa succede di regola con la funzione “conto chiuso” del gestionale, ma non cosa è accaduto in concreto.
1.2. Il ricorso deduce, poi, che la norma che è alla base dell'atto di intimazione, ovvero l'art 2, comma 1, d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del
1972 (…)”, sarebbe di incerta interpretazione in quanto non è dato comprendere che cosa si intenda per
“effettuazione dell'operazione”.
La deduzione è proposta in ricorso nei termini in cui è stata riportata sopra, ovvero senza una critica articolata che consenta di comprendere esattamente quale sia il profilo di dubbio che la norma avrebbe ingenerato nel contribuente.
Se la questione dedotta nel ricorso è che in caso di mancato incasso del corrispettivo non si verserebbe in presenza dell'“effettuazione dell'operazione” ai sensi dell'art. 22 d.p.r. n. 633 del 1972 che fa scattare l'obbligo di registrazione, va osservato, però, che si tratta di una lettura non sostenibile, posto che l'art. 22 citato non parla mai di operazioni di incasso di corrispettivi, ma di “effettuazione dell'operazione” di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
Ne consegue che, in base alla lettera della legge, già per effetto della cessione di beni o prestazioni di servizi scatta l'obbligo di memorizzazione di cui all'art. 2 d. lgs. n. 127 del 2015, che nel caso in esame è stato violato.
1.3. Non si può, pertanto, accedere alla domanda della parte di dichiarare non applicabili le sanzioni non penali per le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito delle disposizioni cui si riferisce la norma fiscale, perché tale ambito di incertezza, come detto, non sussiste, anche atteso che, come ha precisato più volte la Suprema Corte, “in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d'inevitabile "incertezza normativa tributaria" sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (Sez. 5, Sentenza n. 13076 del 24/06/2015).
In definitiva, il ricorso è infondato.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, quantificate in euro 420, oltre accessori, se dovuti.