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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5395 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] - Idaho (Stati Parte_1 C.F._1
Uniti D'America) il 26/08/1984, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Alessio Dessì, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Erminia Alias, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/07/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Goni, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La residenza coniugale, sita in Dolianova, strada Comunale da Ussana a San Pantaleo n. 26, con tutti gli arredi e gli elettrodomestici ivi presenti, sarà assegnata alla SI la quale vi abiterà con il figlio CP_1 Per_1
3) Il figlio viene affidato congiuntamente ai genitori che, pertanto, Per_1 continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale e tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti il minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta dell'attività sportiva e ricreativa, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, verranno previamente discusse e quindi adottate di comune accordo dai genitori nell'esclusivo e preminente interesse del minore figlio.
4) Il minore avrà la residenza con la madre presso l'abitazione familiare sita in Dolianova, strada Comunale da Ussana a San Pantaleo n. 26.
5) Il figlio dividerà il suo tempo settimanale tra il padre e la madre, salvo diversi accordi, secondo il seguente schema settimanale: il padre prenderà il bimbo da casa della madre il lunedì mattina alle ore 7,30 e lo porterà a scuola. Pag. 2 di 4 Lo riprenderà lo stesso giorno al termine delle lezioni, starà con il figlio fino a giovedì sera, e riporterà il bambino a casa della madre intorno alle 18,00; dal giovedì sera il bambino starà con la madre fino al lunedì mattina.
È ricompreso nel seguente schema il pernottamento e l'adempimento di accompagnare e riprendere il figlio da scuola nei giorni di rispettiva spettanza.
Nei periodi di vacanza da scuola si seguirà lo stesso schema salvo diversi accordi.
6) Il Signor corrisponderà alla SI , entro il giorno 15 di Pt_1 CP_1 ciascun mese, quale contributo per il mantenimento del minore Per_1
l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per i mesi da settembre a maggio ed € 650,00 (seicentocinquanta/00) per i mesi di giugno, luglio e agosto, somme da adeguarsi annualmente in misura pari agli indici ISTAT di variazione del costo della vita, ed alla SI spetteranno, qualora dovute, tutte le CP_1 provvidenze economiche a favore della famiglia (assegno unico, assegni familiari etc.) che dovranno essere corrisposte alla stessa direttamente da parte degli enti preposti a cui il Signor si impegna a comunicare il proprio Pt_1 consenso in tal senso.
7) Il Signor si impegna a pagare integralmente l'iscrizione annuale e la Pt_1 retta mensile della scuola frequentata da (l'Istituto Salesiano Don Bosco Per_1 di Cagliari o altra scuola privata che verrà scelta in futuro in accordo tra le parti), il costo della mensa e del doposcuola e il costo per la frequenza di uno sport e/o di una attività ricreativa, comprese spese di iscrizione, retta mensile, attrezzatura ed escursioni.
8) Il padre e la madre sosterranno rispettivamente il 60% e il 40%, delle spese straordinarie per il minore figlio, di cui concorderanno preventivamente l'opportunità se non necessarie ed urgenti, specificando fin d'ora di voler far riferimento alle spese mediche specialistiche, all'acquisto di libri e materiale scolastico di inizio anno, alle tasse di iscrizione universitaria, ai viaggi d'istruzione, alle eventuali spese per campo estivo, alle spese per l'acquisto di abbigliamento e calzature ad ogni cambio di stagione estivo ed invernale.
9) Nelle vacanze estive il bambino trascorrerà quindici giorni consecutivamente sia con la madre che con il padre.
Tali giorni, previo accordo tra le parti, potranno eventualmente essere ripartiti anche in due settimane non consecutive nei mesi di luglio e agosto.
I genitori avranno cura di individuare e comunicarsi le settimane prescelte da trascorrere con il figlio entro il mese di giugno.
10) Alternativamente con il padre e salvo diverso accordo tra le parti, il bambino trascorrerà con la madre il giorno di Natale o il Capodanno e, a Pasqua, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo così come per il ponte del 1° maggio, di Ognissanti e nelle altre occasioni che i genitori riterranno opportune, così da avere una equa ripartizione delle giornate di festa, mentre i genitori di
Pag. 3 di 4 comune accordo decideranno per la giornata del compleanno del minore, eventualmente da festeggiare insieme, così come per i loro rispettivi compleanni che ciascuno di loro vorrà festeggiare con il figlio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5395 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] - Idaho (Stati Parte_1 C.F._1
Uniti D'America) il 26/08/1984, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Alessio Dessì, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Erminia Alias, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/07/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Goni, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La residenza coniugale, sita in Dolianova, strada Comunale da Ussana a San Pantaleo n. 26, con tutti gli arredi e gli elettrodomestici ivi presenti, sarà assegnata alla SI la quale vi abiterà con il figlio CP_1 Per_1
3) Il figlio viene affidato congiuntamente ai genitori che, pertanto, Per_1 continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale e tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti il minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta dell'attività sportiva e ricreativa, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, verranno previamente discusse e quindi adottate di comune accordo dai genitori nell'esclusivo e preminente interesse del minore figlio.
4) Il minore avrà la residenza con la madre presso l'abitazione familiare sita in Dolianova, strada Comunale da Ussana a San Pantaleo n. 26.
5) Il figlio dividerà il suo tempo settimanale tra il padre e la madre, salvo diversi accordi, secondo il seguente schema settimanale: il padre prenderà il bimbo da casa della madre il lunedì mattina alle ore 7,30 e lo porterà a scuola. Pag. 2 di 4 Lo riprenderà lo stesso giorno al termine delle lezioni, starà con il figlio fino a giovedì sera, e riporterà il bambino a casa della madre intorno alle 18,00; dal giovedì sera il bambino starà con la madre fino al lunedì mattina.
È ricompreso nel seguente schema il pernottamento e l'adempimento di accompagnare e riprendere il figlio da scuola nei giorni di rispettiva spettanza.
Nei periodi di vacanza da scuola si seguirà lo stesso schema salvo diversi accordi.
6) Il Signor corrisponderà alla SI , entro il giorno 15 di Pt_1 CP_1 ciascun mese, quale contributo per il mantenimento del minore Per_1
l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per i mesi da settembre a maggio ed € 650,00 (seicentocinquanta/00) per i mesi di giugno, luglio e agosto, somme da adeguarsi annualmente in misura pari agli indici ISTAT di variazione del costo della vita, ed alla SI spetteranno, qualora dovute, tutte le CP_1 provvidenze economiche a favore della famiglia (assegno unico, assegni familiari etc.) che dovranno essere corrisposte alla stessa direttamente da parte degli enti preposti a cui il Signor si impegna a comunicare il proprio Pt_1 consenso in tal senso.
7) Il Signor si impegna a pagare integralmente l'iscrizione annuale e la Pt_1 retta mensile della scuola frequentata da (l'Istituto Salesiano Don Bosco Per_1 di Cagliari o altra scuola privata che verrà scelta in futuro in accordo tra le parti), il costo della mensa e del doposcuola e il costo per la frequenza di uno sport e/o di una attività ricreativa, comprese spese di iscrizione, retta mensile, attrezzatura ed escursioni.
8) Il padre e la madre sosterranno rispettivamente il 60% e il 40%, delle spese straordinarie per il minore figlio, di cui concorderanno preventivamente l'opportunità se non necessarie ed urgenti, specificando fin d'ora di voler far riferimento alle spese mediche specialistiche, all'acquisto di libri e materiale scolastico di inizio anno, alle tasse di iscrizione universitaria, ai viaggi d'istruzione, alle eventuali spese per campo estivo, alle spese per l'acquisto di abbigliamento e calzature ad ogni cambio di stagione estivo ed invernale.
9) Nelle vacanze estive il bambino trascorrerà quindici giorni consecutivamente sia con la madre che con il padre.
Tali giorni, previo accordo tra le parti, potranno eventualmente essere ripartiti anche in due settimane non consecutive nei mesi di luglio e agosto.
I genitori avranno cura di individuare e comunicarsi le settimane prescelte da trascorrere con il figlio entro il mese di giugno.
10) Alternativamente con il padre e salvo diverso accordo tra le parti, il bambino trascorrerà con la madre il giorno di Natale o il Capodanno e, a Pasqua, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo così come per il ponte del 1° maggio, di Ognissanti e nelle altre occasioni che i genitori riterranno opportune, così da avere una equa ripartizione delle giornate di festa, mentre i genitori di
Pag. 3 di 4 comune accordo decideranno per la giornata del compleanno del minore, eventualmente da festeggiare insieme, così come per i loro rispettivi compleanni che ciascuno di loro vorrà festeggiare con il figlio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4