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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/04/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio Angelo
Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 56/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Manzari come da mandato in atti
ATTRICE- OPPOSTA
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli Avv.ti Giuseppe Adeo Ostillio e Andrea Ostillio
CONVENUTO-OPPONENTE
Controparte_2
CONVENUTA-TERZA ONTUMACE CP_3
- Controparte_4
TERZA CHIAMATA-CONTUMACE
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 04.02.2025, la Pt_1
premetteva: di aver promosso atto di pignoramento dei crediti verso terzi Parte_1
ex art.72 bis del D.P.R. 602/1973, codice procedura esecutiva n.10684202400002189001 e codice fascicolo n.106/2024/000063645, relativo alla cartella di pagamento n.10620220009527639, dell'importo complessivo di €.18.816,84, per conto del quale Ente creditore, in Controparte_4
danno della esecutata e presso la terza pignorata Banca di Credito Cooperativo di Controparte_1
Bari SO PE;
che la detta esecutata proponeva opposizione alla esecuzione ex art. 615
1 co. 2 c.p.c., a definizione della quale il G.E., con ordinanza del 13.12.2024, dichiarava “estinta l'azione esecutiva azionata” per precedente intervenuto pagamento, concedendo i termini di cui all'art. 616/618 c.p.c.. A seguito di ciò, la introduceva quindi il presente giudizio di merito, CP_5
eccependo la inammissibilità e il difetto di legittimazione passiva di essa Riscossione in relazione al motivo dell'opposizione proposto avverso l'atto di pignoramento, concernente il merito del debito iscritto a ruolo, per aver essa agito nell'interesse del Ente impositore, al quale Controparte_4
soltanto avrebbe dovuto essere eccepita ogni questione in ordine alla sussistenza del debito, invocando conseguentemente la legittimità dell'atto di pignoramento impugnato. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) revocare la sospensione per l'insussistenza dei gravi motivi;
2) dichiarare l'inammissibilità dell'unico motivo dell'opposizione concernente il merito del debito iscritto a ruolo;
3) in via gradata, rigettare l'opposizione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art.72 bis del
D.P.R. 602/1973 codice procedura esecutiva n.10684202400002189001 e codice fascicolo
n.106/2024/000063645, relativo alla cartella di pagamento n.10620220009527639, dell'importo complessivo di €.18.816,84, comprensivo di €.17.693,99 per tributi/entrate, di €.940,33 per interessi di mora, di €.176,64 per spese esecutive, di €.5,88 per diritti di notifica”. Con vittoria delle spese.
Si costituiva la rilevando la inammissibilità e la improponibilità della avversa Controparte_1
domanda, avendo il G.E. dichiarato non la sospensione, bensì la estinzione della procedura esecutiva, con conseguente irrevocabilità del provvedimento reso il 13.12.2024. Ad ogni buon conto, ribadiva l'intervenuto pagamento della debitoria, comunicata alla pignorante ed all'Ente Impositore già anteriormente alla azione esecutiva, perciò palesemente illegittima. Concludeva quindi chiedendo: dichiarare inammissibile il ricorso di subordinatamente, accogliere comunque la opposizione CP_5
e dichiarare la inesistenza del credito azionato per intervenuto anteriore pagamento. Con rifusione delle spese processuali.
Per entrambi così come da rispettive conclusioni che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte ed alle quali si fa più puntuale riferimento.
Pur ritualmente evocati, il (ente impositore) e la Banca di Credito Cooperativo di Controparte_4
Bari SO PE (terzo pignorato) non si costituivano e restavano contumaci.
Non essendovi mezzi istruttori da assumere, trattandosi di questione meramente documentale, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda qui proposta dall è del tutto ingiustificata oltre che inammissibile ed infondata. CP_5
Innanzitutto, appare assolutamente incomprensibile la richiesta di revoca della sospensione (sub 1
2 delle conclusioni), posto che, con la ordinanza del 13.12.2024, il G.E. non ha disposto alcuna sospensione, bensì dichiarato la estinzione della azione esecutiva. Cosa ben diversa.
Privo di alcun fondamento giuridico sono poi i due successivi motivi oggetto delle ulteriori richieste conclusive. Deve osservarsi che, a seguito della opposizione alla esecuzione, il G.E. di ciò investito ha il compito e dovere di verificare la sussistenza dei presupposti della azione esecutiva: quindi, non solo la esistenza del titolo, ma anche del credito vantato. Questo perché, seppur possa esservi un titolo esecutivo, ove il credito con esso preteso sia stato estinto, quel titolo stesso, in quanto già soddisfatto, non può più essere azionato, venendo meno il diritto a procedere con esso in via esecutiva.
Così, ad esempio, posso pur possedere una sentenza contenente una pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro, ma se quanto dovuto è già stato pagato, non potrò più porre in esecuzione quel titolo.
E questo è quanto è avvenuto nel caso di specie, avendo il G.E., investito della opposizione alla esecuzione, accertato l'avvenuto antecedente pagamento del dovuto in virtù di quanto richiesto con la cartella di pagamento n.10620220009527639. Tant'è, a conferma, che né il Controparte_4
quale Ente impositore, né la stessa esecutante hanno sostenuto o dimostrato il contrario. Ne CP_5
consegue che, correttamente e giustamente, il G.E. ha dichiarato, nel contraddittorio tra le parti, anche del chiamato in causa, la estinzione del debito/credito e della esecuzione, con la Controparte_4
nota ordinanza del 13.12.2024.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' , quindi, il pignoramento da essa eseguito è CP_5
assolutamente illegittimo, considerato che il pagamento del dovuto era stato completato con i vari bonifici in data 27.01.2023, quindi ben anteriormente (circa 6 mesi) alla notifica del pignoramento stesso, eseguita il successivo 24.07.2024.
Tanto più che di tale adempimento la aveva dato pronta comunicazione sia al Controparte_1
che alla stessa con pec del proprio difensore Avv. Ostillio del 02.08.2024. Controparte_4 CP_5
esecutante ed Ente impositore hanno infatti il dovere di dialogare tra loro e, ove risulti la CP_5
inesistenza del preteso credito (per avvenuta estinzione o per mero errore), di astenersi dal compiere illegittimi atti esecutivi.
Sicchè, la insistenza di entrambi nell'intraprendere e proseguire in una azione esecutiva per un credito inesistente (che gli era stato già comunicato essere stato pagato) appare assolutamente ingiustificata ed ingiustificabile. Così come ingiustificata ed ingiustificabile appare la introduzione del presente giudizio di merito da parte della , successivamente alla accertata e dichiarata estinzione della CP_5
debitoria e della azione esecutiva.
Per cui, illegittimo il pignoramento, inammissibile ed infondato quanto preteso con il presente
3 giudizio di merito, ovvero “confermare l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art.72 bis del
D.P.R. 602/1973” (sub 3 delle conclusioni).
La domanda proposta dall' va dichiarata inammissibile e rigettata. Alla soccombenza consegue CP_5
inevitabilmente la condanna alle spese di lite, liquidate pressocchè nel minimo, tenuto conto della concreta estrema esiguità della materia del contendere, senza fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_6
nonché del e della Banca di Credito Cooperativo di Bari, nella rispettiva qualità, Controparte_4
ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile e rigetta la domanda proposta dalla ricorrente-opposta , per quanto CP_5
esposto in motivazione.
2) Condanna la medesima al pagamento delle spese di lite in favore della CP_5 Controparte_1 che liquida nella misura di € 2.000,00 oltre RSG del 15%, CAP ed IVA se e come per legge dovuta, da distrarsi in favore degli avvocati Andrea Ostillio e Giuseppe Adeo Ostillio, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Taranto, in data 28.04.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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