Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di AGRIGENTO
Verbale di udienza
Il giorno 20 gennaio 2025, alle ore 11,00 innanzi al G.O. P. dott.ssa Sonia
Spallitta, viene chiamata la causa R.G. n. 3437 dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Francesco Carrubba in sostituzione dell'avv.
BOTTIGLIERI ALESSANDRO per la parte attrice e l'avv. VAJANA MARINA per la parte convenuta, l'avv Zaira Picone in sostituzione degli avvti Manzo e Anzalone per la l'avv. Vincenzo Sica in sostituzione dell'avv. Vaiana CP_2 per la ader.
L'avv Carrubba si riporta all'atto di opposizione e alle note conclusive;
chiede che sia dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale;
deduce che l'ordinanza della cassazione del 10.10.2024 non rileva nel presente giudizio avendo altro oggetto.
L'avv Picone si riporta alle note conclusive depositate il 10.01.2025, insistendo sulla infondatezza dei quattro motivi di opposizione, insiste nel difetto di legittimazione dell' rispetto al quinto motivo e in ogni caso insiste nel CP_3 nuovo motivo di opposizione dedotto dall'opponente in memoria integrativa. In subordine, ove il giudice ritenesse di accogliere uno o più motivi di opposizione, si insiste per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e replica a quanto dedotto dall'opponente in ordine alla domanda riconvenzionale evidenziando che è pacifico che la consob abbia spontaneamente eseguito la sentenza di I grado n
34309.2004 , come ammesso dalla controparte e comunque provato dalla consob
(dov 3.5. e 16). Inoltre il diritto di credito è oggi definitivo giusta ordinanza della cassazione n 26832/24 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'opponente, divenendo definitiva e irretrattabile la sentenza impugnata.
Ed ancora sulla ammissibilità della riconvenzionale si evidenzia che è già stata affermata in tutte le sentenze depositate con le note conclusive e in particolare si precisa che il rapporto tra la sentenza di appello del Tribunale di i nell'atto di costituzione e nella memoria ex art 183 VI co n 3 sia per i rilievi preliminari , sia per il merito.
Il Giudice
Pone la causa in decisione .
Verbale chiuso alle ore 11,10.il GO.P. dott.ssa Sonia Spallitta
Tribunale di Agrigento sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 12,00 all'udienza del 20.01.2025 al termine della stessa alle ore 19,00, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e pubblicato, la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 3437 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2022
TRA
, nato a [...], il [...] e residente in Parte_1
Canicattì (AG), Via E. Montale n. 26, pal. A2, (CF
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro C.F._1
Bottiglieri del Foro di Bologna (pec:
, ed elettivamente Email_1 domiciliato in Bologna, Via Barberia n. 14 presso lo studio del detto
Avvocato, giusta procura in atti;
(ATTORE OPPPONENTE)
CONTRO
, con sede in Roma, Controparte_1 alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 (codice fiscale/partita IVA n.
Tribunale di Agrigento sez. civile
), ente pubblico economico, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Marina Vajana, del Foro di Palermo, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Palermo Via Gioacchino Ventura n. 15, giusta procura in atti;
(CONVENUTA)
CONTRO
Controparte_4
c.f. con sede in Roma, via G. B. Martini n. 3, in
[...] P.IVA_2 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore pro tempore, prof. (c.f. ), rappresentata e CP_5 C.F._2 difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giuliana Manto (c.f.
PEC: Giovanni C.F._3 Email_2
Anzalone (c.f. ; PEC: C.F._4
e Francesco Nazzaro (c.f. Email_3
; PEC: , tutti C.F._5 Email_4 della Consulenza Legale interna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Vitello (PEC :
in Favara (AG), via Aldo Moro, 89, Email_5 giusta procura in atti
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO EX ART 615, I CO. , CPC
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e iscritto a ruolo l'attore articola una opposizione alla esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. con richiesta inaudita altera parte anche ex art. 624 c.p.c. di sospensione del procedimento esecutivo, della cartella e dell'efficacia esecutiva del titolo, avverso la Cartella di Pagamento n. 291 2022 00236800 13 000 di € 21.833,69 notificata a mezzo PEC in data 28 novembre 2022, emessa dalla
Agenzia delle Entrate-Riscossione Agente della riscossione - prov. Di
Agrigento, su incarico di Controparte_4
,
[...]
Premette l'attore che la detta cartella impugnata è stata predisposta a seguito di iscrizione a ruolo da parte di di un credito di natura CP_2 privatistica vantato in base a sentenza della Corte di Appello di Roma n.
6993/2018, r.g. 3211/2005, rep. 9504/2018, resa in data 10/01/2018 e pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 5/11/2018; che CP_2
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ha iscritto a ruolo il credito agendo al di fuori del perimetro normativo che lo consente;
che la detta sentenza non è mai stata notificata all' attore e che avverso essa pende ricorso per Cassazione;
che nella Cartella di pagamento sono richiesti interessi -senza dettagliarne la modalità formativa.
L'attore articola in diritto i motivi di opposizione per chiedere in via preliminare di sospendere l'esecutorietà della Cartella impugnata;
accertare e dichiarare la nullità della notifica della Cartella di pagamento e/o la inesistenza della medesima a fronte di notifica effettuata da mittente notificante con PEC non iscritta nei Pubblici Registri;
nel merito accertare e dichiarare l'annullamento e/o la nullità e/o la illegittimità e/o la inefficacia del titolo esecutivo e/o della Cartella di pagamento e/o della pretesa creditoria di e quindi il diritto della convenuta CP_2 [...]
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_1 dell'attore; dichiarare la inesistenza del diritto alla riscossione per i motivi di cui alla narrativa della presente citazione, per nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o illegittimità della Cartella di pagamento oggetto del presente giudizio;
dichiarare e/o disporre la cancellazione del ruolo opposto indicato in Cartella, con ordine di ottemperanza al Concessionario in ogni CP_2 caso revocare la Cartella di pagamento con ogni conseguenza di legge.
Con comparsa di costituzione depositata in data 04.04.2023 si è costituita l' impugnando integralmente quanto ex adverso Controparte_1 sostenuto, perché inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto.
Eccepisce il difetto di legittimazione passiva e la totale estraneità dell' , in merito alla dedotta inesistenza Controparte_1 del diritto a iscrivere a ruolo ed in genere a quanto attiene alla pretesa impositiva ed alla attività posta in essere dall'Ente Impositore o intervenuta fra questi ed il contribuente/ricorrente, ivi compresi eventuali giudizio cui è rimasto del tutto estraneo. Contesta il contenuto della opposizione e della sospensione e chiede In via preliminare Dichiarare inammissibile e comunque rigettare le domande tutte proposte nei confronti della con l'atto introduttivo, Controparte_1 dichiarando il difetto di legittimazione passiva. Nel merito Accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e, comunque, pienamente valida, legittima e adeguatamente motivata la cartella di pagamento da questi notificata, e per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte nei confronti dell' . Rigettare, Controparte_1 in ogni caso, l'odierna opposizione perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto o con qualsiasi altra statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In linea subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare la parte che risulterà
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soccombente al rimborso delle spese e competenze, che l'
[...]
dovrà sopportare per l'obbligata ex lege partecipazione Controparte_1 al giudizio. In via di ulteriore, subordine nella ipotesi di accoglimento relativamente al quantum della pretesa e/o della fondatezza delle ulteriori censure avanzate dal ricorrente sulla stessa, accertare e dichiarare le somme effettivamente esigibili e/o dovute, con riferimento a quelle riportate negli estratti di ruolo impugnati, con ogni conseguente statuizione e pronuncia, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 06.04.2023 si è costituita la per chiedere, in via cautelare, il rigetto dell'istanza del sig. CP_2
di sospensione dell'esecuzione per difetto dei presupposti di legge Pt_1 per il suo accoglimento, ,e, nel merito, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della con riguardo al primo ed al quinto CP_2 motivo di opposizione (poiché riferiti a pretesi vizi di atti/attività di esclusiva competenza dell'agente della riscossione pure convenuto CP_6 nell'odierno giudizio), il rigetto dell'opposizione in quanto del tutto infondata;
in via riconvenzionale, subordinatamente all'accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la Consob chiede la condanna del sig. al pagamento in suo favore della Pt_1 somma di euro 17.932,32, oltre accessori, a titolo di restituzione di quanto da questi percepito in esecuzione della sentenza n. 34309/2004 del
Tribunale di Roma, poi caducata dalla sentenza n. 6993/2018 della Corte d'Appello di Roma.
Narra le vicende dalle quali trae origine il credito vantato dalla nei CP_2 confronti del e posto a fondamento della procedura esecutiva in Pt_1 contestazione. E invero che con sentenza n. 34309 del 29.12.2004 il
Tribunale di Roma, definendo in primo grado un giudizio civile risarcitorio per omessa vigilanza sulla instaurato nei confronti della Parte_2 con atto di citazione notificato il 30.4.1999 da 116 investitori, tra i CP_2 quali l'attore, ritenuta sussistente la responsabilità dell'Istituto, ha accolto le domande risarcitorie, condannando la al risarcimento del danno CP_2 in loro favore oltre interessi legali, calcolati dal 12.5.1994, data del fallimento della , al soddisfo. Sulla base della predetta sentenza, Parte_2 in atti, la è stata dunque condannata a pagare al , a titolo di CP_2 Pt_1 risarcimento del danno, la somma di euro 10.558,19 oltre interessi calcolati nella misura (tasso di legge). La sentenza è versata in atti. Con atto di appello notificato in data 19.4.2005 la ha proposto appello avverso CP_2 la sentenza di primo grado n. 34309/2004, formulando istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. A seguito del rigetto da parte della Corte di appello di Roma, con ordinanza
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del 30.9.2005, dell'istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 34309/2004, la vi ha dato esecuzione, CP_2 corrispondendo all'avv. Alessandro Bottiglieri, procuratore anche all'incasso quanto a lui dovuto in forza di detta sentenza e, segnatamente:
a) in data 23.3.2006, euro 16.408,58 di cui euro 10.558,19 per sorte capitale ed euro
5.850,39 per interessi legali sulla sorte capitale maturati dal 12.5.1994 al
19.10.2005;
b) in data 28.3.2006, euro 704,29 a titolo di rimborso pro quota delle spese legali del giudizio di primo grado;
c) in data 19.9.2006, euro 819,45 a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di registro dovuta per la sentenza di primo grado n.
34309/2004 per un totale complessivo corrisposto al sig. , dunque, Pt_1 di euro 17.932,43.
Con sentenza n. 6993 del 5.11.2018 la Corte di Appello di Roma, ha accolto l'appello proposto da avverso la sentenza definitiva n. CP_2
34309/2004 condannando i risparmiatori, tra i quali figura il , “alla Pt_1 restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi di legge”
Con ricorso notificato il 30.4.2019, la sentenza n. 6993/2018 è stata gravata per cassazione, pendente al momento della iscrizione a ruolo del processo. Con lettera del 12.05.2020, ricevuta il 15.07.2020, la ha CP_2 formalmente costituito in mora il sig. , intimandogli, in forza della Pt_1 sentenza della Corte di appello di Roma n. 6993/2018, di pagare la complessiva somma di euro 21.663,08 a titolo di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado maggiorate degli interessi legali maturati dal pagamento al 3.3.2020.
Non avendo il spontaneamente adempiuto, la ha avviato Pt_1 CP_2 nei suoi confronti un procedimento per il recupero coattivo del credito restitutorio mediante trasmissione del ruolo al competente agente della riscossione, nel caso di specie che ha quindi emesso la cartella di CP_6 pagamento n. 29120220023680013000, notificata al in data Pt_1
28.11.2022.
In data 3.10.2022 l'avv. Bottiglieri, difensore dell'attore, ha notificato alla istanza di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 volta ad CP_2 ottenere dall'Istituto una moratoria della procedura esecutiva avviata per la
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riscossione coattiva del credito derivante dalla sentenza n. 6993/2018, procedura cui non ha aderito la CP_2
***
All'esito dell'udienza riservata svoltasi ex art 127 ter cpc in data 08/05/2023, il Giudice, rilevata l'insussistenza del periculum in mora dedotto da parte attrice non essendo ancora iniziata l'esecuzione e non ravvisandosi circostanze specifiche di danno grave e irreparabile e l'applicabilità del regime pre-cartabia, rigettava l' istanza di sospensione e concedeva alle parti i termini per il deposito di memorie ex art 183 VI co cpc. La predetta ordinanza è stata reclamata.
Rigettati i mezzi istruttori in quanto documentale, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc.
E infine è stata decisa.
***
Con atto di citazione notificato alla il 13.12.2022 CP_2 Parte_1 ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e
617 c.p.c. nei confronti della e della CP_2 Controparte_1
avverso la procedura di riscossione coattiva del credito
[...] restitutorio vantato dall'Istituto nei suoi confronti in forza della sentenza della Corte di appello di Roma n. 6993 del 5.11.2018.
Preliminarmente si deve rilevare che nelle more dello svolgimento del presente giudizio il processo incoato nel merito dai correntisti è giunto a definizione con la ordinanza della Corte di Cassazione con ordinanza n. 26832/2024 che ha confermato la pronuncia della Corte d'appello di Roma, riconducendo in buona sostanza il danno lamentato dai risparmiatori alla condotta fraudolenta e dissimulatrice del presidente della contestualmente escludendo, in assenza di idonea Parte_3 dimostrazione in tal senso, che le perdite finanziarie degli investitori siano dipese da una colpevole omessa vigilanza e verifica, da parte della
CP_2
Premessi i fatti, la domanda di parte attrice può ritenersi parzialmente fondata nei limiti delle motivazioni che seguono.
Entrando nel merito dei motivi di opposizione sollevati dall'attore in primo luogo rileva la doglianza relativa alla “NULLITÀ DELLA NOTIFICA
DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO. INESISTENZA DELLA
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CARTELLA DI PAGAMENTO.NULLITÀ NON SUSCETTIBILE DI SANATORIA”.
Deduce l'opponente che le PEC comunicate dall'
[...] ai Pubblici Registri sono solamente tre ed Controparte_7 esattamente: 1) t (da INIpec e Email_6
Indice PA) 2) t (da Email_7
Indice PA) 3) t (da Reginde)”, mentre “la Email_8
PEC dalla quale è stata notificata all'attore la Cartella di pagamento non risulta tra le tre indicate, essendo
t. Le PEC quali Email_9 notifica.acc.(regione di riferimento)@pec.agenziariscossione.gov.it non sono iscritte in pubblici registri”; ciò determinerebbe la nullità/inesistenza della cartella di pagamento opposta come statuito dalla sentenza” della Cassazione “n. 1346/2019” che “espressamente afferma -per i casi come quello odierno- che la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica del notificante risultante dai Pubblici Registri”, per cui “ la notifica è inesistente e non suscettibile di sanatoria neppure ex art. 165 c.p.c. a seguito della impugnazione da parte del contribuente”. Sulla stessa linea anche la Controparte_8
(con sentenza n. 9275/2020) che ha ribadito la
[...] invalidità della notifica e inesistenza della Cartella di pagamento effettuata da un indirizzo PEC non risultante dai registri ufficiali.
Sul punto la eccepisce anzitutto il difetto di legittimazione passiva CP_2 dell' trattandosi di atto/attività di competenza dell'agente della CP_3 riscossione e comunque ne contesta la fondatezza;
allo stesso modo l' CP_6 invece controdeduce che l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede la possibilità di eseguire la notifica della cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC).
Dunque, tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, senza dire alcunché in ordine all'indirizzo del mittente.
Al fine di esaminare la eccezione posta da parte attrice occorre prendere le mosse dall'art.
3-bis della L. 53/1994, rubricato “notificazione in modalità telematica”, al comma 1, che prevede che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita
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esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”
In materia di “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, l'art. 16-ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L.
17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012), dispone che: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
Si tratta dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3093/2020, ha sostenuto che: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, pena la invalidità della stessa notifica. Nello stesso senso si sono espresse le Corti di Giustizia Tributaria che in numerose pronunce hanno definito “inesistente” la notifica pec di una cartella esattoriale se proveniente da un indirizzo pec dell' CP_9
non ufficiale e non presente nei pubblici registri motivando
[...] con la circostanza che “deve essere assicurato al destinatario di poter verificare che l'indirizzo pec dal quale proviene un atto della Pubblica Amministrazione sia riconducibile effettivamente a quest'ultima e, quindi, ricompreso in pubblici elenchi” In tal senso ad esempio la CTR della
Toscana con SENTENZA N. 1526/2021.
Invero anche la , Controparte_10
(SENTENZA N. 1468/2021) ha stabilito che: “la cartella di pagamento impugnata è stata notificata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata “ , che non si Email_10 rinviene nei pubblici registri mentre l'unico indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblico registro è
….secondo Email_11
l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito più consolidato è da ritenersi inesistente la notifica telematica ove effettuata utilizzando indirizzi pec non inseriti nei Pubblici Registri …”statuendo che “va escluso qualsiasi effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art.
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156 cpc … perché utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile”
Il suddetto orientamento che sembrava uniforme sia in sede di
Giurisdizione Ordinaria sia in sede di Giurisdizione Tributaria, è stato tuttavia di recente superato dalla Corte di Cassazione che con recente ordinanza n 26682/2024 ha statuito la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricati della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
Pertanto, sulla base dell'ultimo orientamento della Cassazione testè citato il primo motivo di opposizione va respinto, anche nella considerazione della circostanza rassegnata da secondo cui l'art. 26 del d.p.r. n. 602 CP_6 del 1973 prevede la possibilità di eseguire la notifica della cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), nulla disponendo in ordine all'indirizzo del mittente.
Quanto al II motivo di opposizione relativo alla “MANCANZA DEL TITOLO ESECUTIVO”, si osserva che nel sistema della riscossione esattoriale, la notifica della cartella assolve alle funzioni previste dagli artt.
479 e 480 c.p.c. e deve quindi essere equiparata alla notifica del titolo esecutivo e del precetto (Cass. sez. III, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass. sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3021). Il concetto è stato ribadito di recente dalla Corte di Cassazione secondo cui “La cartella di pagamento, in quanto atto che assolve la duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è privo di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto con il quale inizia la procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento” (in tal senso Corte di Cassazione ord. n. 5637/2024).
Pertanto anche il suddetto motivo non può essere accolto.
Come terzo motivo di opposizione l'attore eccepisce che non CP_2 poteva iscrivere a ruolo la somma che chiede all'attore a cagione della natura della medesima che non lo consente e a cagione del fatto che non può essere Ente Impositore per quella somma. CP_2
La detta contestazione è infondata alla luce del fatto che la quale CP_2 autorità amministrativa indipendente è istituita con legge e dotata di poteri regolamentari e autoritativi;
è altresì sottoposta al controllo della Corte dei
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Conti. Da ciò ne discende la natura di ente pubblico e in quanto tale, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, in base al quale “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici” è legittimata ad avvalersi di tale forma di riscossione con riguardo ai crediti derivanti dall'esercizio dei suoi poteri autoritativi. La legittimazione della a ricorrere allo CP_2 strumento della iscrizione a ruolo è estesa, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, anche ai crediti di natura privatistica dall'art. 21 del d.lgs. 46/1999 che stabilisce che “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Nella fattispecie che occupa il credito di natura privatistica risulta dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma che era dotata di provvisoria efficacia esecutiva, sicché ricorrono i presupposti per l'applicazione della disposizione citata. A quanto detto va aggiunto che anche l'art. 21-ter comma 2 della legge 241/90 stabilisce che, ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro nei confronti delle pubbliche amministrazioni, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Pertanto anche il terzo motivo di opposizione si appalesa infondato.
Risultano invece fondati il quarto e il quinto motivo di opposizione, relativi all'indeterminatezza del credito azionato in sede esecutiva per capitale e per interessi, i quali possono essere trattati congiuntamente.
Per l'attore difetterebbe la determinazione del credito, perché la sentenza d'appello avrebbe pronunciato solo sull'an, mentre, secondo l'opposta, la liquidità del provvedimento giudiziale costituente titolo esecutivo deriverebbe dall'integrazione della sentenza per relationem con elementi extra testuali acquisiti nel procedimento in cui lo stesso titolo si è formato.
È comunque accertato che la sentenza d'appello non ha determinato il credito, perché non ha quantificato l'importo capitale dovuto in restituzione, né ha specificato tasso e decorrenza degli interessi dovuti, come d'altro canto, è stata la stessa Corte d'Appello di Roma a precisare, nel rigettare l'istanza di correzione della sentenza, avanzata sotto il suddetto profilo da come da ordinanza agli atti, l'omessa CP_2 pronuncia nel merito sul quantum della pretesa restitutoria.
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Se è vero che il provvedimento giudiziario può essere integrato e precisato da altri elementi acquisiti nello stesso procedimento, va rilevato che, nel caso in esame, anche l'integrazione proposta nelle difese della convenuta non consente una soddisfacente determinazione. e della quota capitale.
Invero, a fronte di un titolo giudiziario che non ha pronunciato sull'ammontare del credito, l'iscrizione a ruolo è stata effettuata per importi che non sembrano corrispondere a tale credito, cioè all'importo capitale dovuto a titolo restitutorio (“quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado”), né agli interessi liquidabili su tale importo capitale, dei quali non sono stati chiariti i criteri e i dati indispensabili per la liquidazione.
Nella riscossione mediante ruolo, il titolo esecutivo su cui si fonda la riscossione esattoriale è per l'appunto il ruolo, il quale, nel caso in esame, proprio perché si fonda a sua volta su un titolo giudiziale indeterminato, ancorché astrattamente determinabile, risente di tale indeterminatezza perché indica un credito che, per ripartizione tra importo capitale e accessori, non corrisponde agli altri elementi extra testuali invocati, non consentendo al debitore intimato, in definitiva, un compiuto esercizio del proprio diritto di difesa. Infatti, leggendo la cartella impugnata il credito è descritto nel modo seguente “ - recupero somme liquidate in provv. CP_2 dell' autorita' giudiziaria 12.081,93; - recupero somme liquidate CP_2 in provv. dell' autorita' giudiziaria 9.745,88”; dunque non vi è distinzione tra credito e interessi, non consentendo al debitore intimato, in definitiva, un compiuto esercizio del proprio diritto di difesa, confermando l'insufficiente determinazione del credito e l'incertezza derivatane, con pregiudizio per i diritti difensivi del debitore.
Da ciò si fa discendere l'inidoneità della sentenza e del ruolo a costituire titolo esecutivo, per indeterminatezza del credito, con conseguente declaratoria della nullità della cartella opposta, in accoglimento dei relativi motivi della opposizione.
Infine occorre pronunciarsi sulla domanda riconvezionale articolata dalla convenuta/opposta la quale, nel caso di dichiarazione di CP_2 invalidità della cartella, ha chiesto la formazione di un nuovo titolo esecutivo avente a oggetto lo stesso credito genericamente riconosciuto dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ha condannato l'attore a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
Sul punto può dirsi accertato che la Corte d'appello di Roma nel riformare la sentenza di primo grado ha condannato i risparmiatori alla restituzione
Tribunale di Agrigento sez. civile
di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi.
Risulta non contestato che la ha versato all'attore la somma di € CP_2
16.408,58 per sorte capitale ed interessi legali maturati dal 12.5.1994 al 19.10.2005; di € 704,29 a titolo di rimborso pro quota delle spese legali del giudizio di primo grado;
di € 819,45 a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di registro della sentenza di primo grado, per un totale complessivo di € 17.932,32, come da note dispositive e fatture depositate agli atti dalla somma cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla CP_2 corresponsione al soddisfo.
Parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, tuttavia l'eccezione è priva di pregio. Infatti, nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. la riconvenzionale del creditore è ammissibile, perché,
“…trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria.” (Cass. 12436/2021). Il creditore è legittimato, con tale domanda, a “… precostituirsi un nuovo titolo esecutivo che, in caso di accoglimento tanto dell'opposizione, quanto della domanda riconvenzionale, gli consenta di iniziare ex novo una seconda esecuzione forzata (in tal senso, diffusamente Sez. 3, Ordinanza n. 12436 del 11.5.2021)…”
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale l'attore è condannato alla restituzione alla della somma di € 17.932,32, oltre CP_2 interessi legali dalla corresponsione al soddisfo.
L'annullamento della cartella per la ragione più liquida esime questo Tribunale dalla analisi degli altri vizi evidenziati dall'attore negli ulteriori atti del giudizio, motivi che restano assorbiti dall'accoglimento delle eccezioni principali.
L'accoglimento della domanda dell'attore e della domanda riconvenzionale della convenuta determina reciproca soccombenza e comporta l'integrale compensazione delle spese di lite, che va estesa anche all' CP_6
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza,
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accerta e dichiara la nullità della cartella di pagamento n. n. 291 2022 00236800 13 000 di € 21.833,69 notificata a mezzo PEC in data 28 novembre 2022, emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione Agente della riscossione - prov. Di Agrigento, su incarico di
[...]
; Controparte_4 Controparte_4
Condanna a pagare alla Parte_1 [...]
, in persona del commissario Controparte_4
e legale rappresentante pro tempore, la capital somma di 17.932,32 euro, oltre agli interessi legali con decorrenza dal momento della corresponsione delle somme al soddisfo.
Compensa le spese tra tutte le parti del giudizio.
Agrigento, 20/01/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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