Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2195/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2195/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOTERA MICHELE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FINA MARCO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
PERSONA DEL PRES.PRO-TEMPORE (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_2
SALVO RICCARDO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 15.11.2022 presso il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio la società con sede in Castel Parte_1 CP_1
Maggiore (Bologna).
Preliminarmente, il ricorrente chiedeva la riunione ex art. 274 c.p.c. del presente procedimento ad altri due contenziosi pendenti davanti al medesimo Tribunale (ma diverso Giudice persona fisica): il contenzioso n.
CP_1
Sul punto, il ricorrente ha allegato che le tre società citate svolgono tutte la medesima attività di rivendita auto e che egli ha prestato continuatamente attività lavorativa alle dipendenze di tutte le società, con la mansione di addetto alle vendite dal 25 luglio 2015 al 9 giugno 2016 e dal 1° dicembre 2016 al 26 febbraio
2021. Tale connessione risulterebbe chiaramente dalle visure camerali depositate in atti, da cui si evince identico oggetto sociale, la titolarità e la partecipazione “incrociata” alle quote sociali delle tre diverse società e, nel caso di e identica sede legale. CP_4 CP_1
Con riferimento al merito del presente ricorso, invece, il ricorrente ha allegato che la famiglia Morini, a cui fa capo il predetto “Gruppo Morini”, ha posto in essere condotte illegittime nell'ambito dei rapporti lavorativi instaurati con il ricorrente.
Nello specifico, quest'ultimo ha allegato che egli era legato da un rapporto di lavoro subordinato unico e continuativo al “Gruppo Morini”, celato dietro lo schermo di plurimi rapporti di lavoro instaurati in capo alle tre diverse società del Gruppo.
Il ricorrente, inoltre, ha allegato che detto rapporto di lavoro subordinato, unico e continuativo, è stato caratterizzato da ulteriori irregolarità.
In primo luogo, con riferimento al rapporto con la convenuta il ricorrente ha contestato la CP_1 formale qualificazione del rapporto di lavoro di tirocinio nella mansione di addetto alle attività amministrative, non corrispondenti a quelle realmente svolte che, a suo dire, sarebbero state sempre quelle di operatore commerciale addetto alla vendita. In particolare, parte ricorrente ha allegato che, dal 09.09.2015 al
09.06.2016, risultava formalmente essere tirocinante presso la ma che detto tirocinio non era CP_1 effettivo, in quanto aveva già compiuto il predetto tirocinio nel periodo temporale immediatamente Pt_1 precedente e contiguo a quello di cui è causa, cioè dal 23.07.2014 al 22.07.2015, presso Controparte_3
[...
altra società del “Gruppo Morini”. Le mansioni svolte in quel periodo, inoltre, erano quelle di Impiegato di secondo livello addetto alle vendite.
In secondo luogo, il ricorrente ha allegato che nei periodi compresi tra l'1.12.2016 e l'8.02.2017 e tra il
9.2.2018 e il 26.3.2018 aveva prestato attività lavorativa dipendente a favore della società resistente, sempre in qualità di addetto alle vendite, senza tuttavia essere formalmente assunto, come, a suo dire, dimostrato dagli estratti di c.c. bancario del ricorrente, da cui risultano diversi pagamenti da parte di CP_1
Allegava che, anche con riferimento ai successivi mesi di marzo e aprile 2018, risultano diversi bonifici disposti dalle società riconducibili alla famiglia Morini, a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in quel periodo. Sulla base di tali allegazioni, il ricorrente chiedeva al Giudice adito di: accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente tra e la società per tutti i periodi indicati, Parte_1 CP_1 in sostanziale continuità con gli altri rapporti di lavoro intercorsi con e accertare la CP_4 CP_3 qualifica in capo al ricorrente di Impiegato di secondo livello addetto alle vendite in luogo di quella formale di tirocinante e, di conseguenza, accertare la mancata corresponsione in favore del ricorrente della somma, comprensiva di differenze retributive, TFR e omesso versamento contributivo, così come risultante dagli atti allegati al ricorso, pari ad Euro 18.828,71.
Chiedeva quindi che il Tribunale condannasse la società in persona del rappresentante legale CP_1 pro tempore, al pagamento della somma indicata, oltre a interessi dovuti per legge e rivalutazione monetaria,
e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Ritualmente costituitasi, la società convenuta contestava integralmente quanto ex adverso dedotto.
In primo luogo, contestava l'esistenza di un unico rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di e rilevando che le tre distinte società non erano legate da Controparte_3 CP_4 CP_1 CP_1 alcun contratto di rete (per cui è richiesta la forma dell'atto pubblico), né da alcun rapporto giuridico sottostante che consentisse di ritenerle un unico soggetto.
Al contrario, le tre società erano distinti soggetti giuridici, indipendenti l'uno dall'altro, seppure operanti nel medesimo settore merceologico. Specificava la resistente che commercializzava automobili a CP_1 marchio Lexus /Toyota, commercializzava vetture a marchio mentre Controparte_3 CP_5 CP_4 commercializzava auto a Marchio . CP_6
Precisava, inoltre, che il ricorrente aveva svolto un tirocinio retribuito avente ad oggetto attività di segreteria, con adibizione alle attività amministrative nel settore economico, commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di veicoli leggeri dal 09.09.2015 al 23.04.2016, data in cui lo stesso rassegnava le dimissioni.
Con riferimento, poi, ai pagamenti relativi ai periodi successivi, quelli cioè avvenuti a dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2018 e marzo 2018, la convenuta allegava che si trattava di pagamenti a titolo di prestazione occasionale, come dimostrato dalle stesse ricevute rilasciate dal ricorrente. Contestava quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente relativo al periodo successivo al tirocinio.
La società resistente, pertanto, chiedeva il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente, con vittoria delle spese di giudizio.
Il processo si è svolto alle udienze del 08.02.2023, 19.02.2023, 09.11.2023, 17.04.2024, 02.10.2024,
30.01.2025.
L'istanza di riunione ex art. 274 c.p.c. sollevata dal ricorrente veniva rimessa al Presidente della Sezione
Lavoro, che, con Ordinanza, accertata la sussistenza di connessione soggettiva parziale tra le controversie proposte dal signor contro e rilevato che le suddette Pt_1 Controparte_3 CP_4 CP_1 diverse società avevano ciascuna una propria soggettività giuridica distinta, e rilevata l'assenza di domanda di accertamento di un unico centro di imputazione di interessi, respingeva l'istanza del ricorrente.
Le cause proseguivano pertanto a trattazione distinta e il Giudice, all'udienza del 19.09.2023, ammetteva le prove richieste dalle parti come da relativo verbale. All'udienza del 19.11.2023 venivano sentiti i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 veniva nominato CTU contabile il Dott. . Persona_1
Alla successiva udienza del 17.04.2024, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, veniva chiesta CP_ l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in giudizio dell' Con separata ordinanza, il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , che si costituiva con memoria del CP_8
19.09.2024, chiedendo, in caso di riconoscimento di differenze retributive a favore del ricorrente, la condanna della società resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale, limitatamente ai periodi non prescritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla domanda di parte ricorrente circa l'accertamento della sussistenza di un asserito unitario e continuativo rapporto di lavoro dipendente tra il ricorrente e le società e CP_4 Controparte_3
si osserva che tale domanda non può essere accolta. CP_1
Sul punto si richiama la costante giurisprudenza di legittimità, univoca nell'affermare che l'esistenza di un
“collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. Sez. L. -
Ordinanza n. 2014 del 24/01/2022).
Con riferimento al caso concreto, si osserva, innanzitutto, che parte ricorrente non ha proposto domanda di accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi, presupposto logico per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato unico e continuativo con tutte le società citate.
Si osserva, inoltre, che il ricorrente non solo non ha proposto formale domanda, ma non ha neppure allegato alcun elemento da cui sarebbe stato possibile desumere la presenza di quegli indicatori che la Cassazione ritiene sintomatici e rivelatori dell'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi, non essendo a tal fine sufficiente la mera produzione delle visure camerali delle società. La domanda, pertanto, risulta infondata e deve essere respinta.
Deve altresì essere respinta la domanda del ricorrente di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'1.12.2016 e l'8.2.2017 e tra il 9.2.2018 e il 26.3.2018, periodi nell'arco dei quali egli avrebbe svolto per la società convenuta attività lavorativa non regolarizzata, non essendo dalla stessa formalmente assunto quale lavoratore dipendente. A dimostrazione di tale circostanza, il ricorrente ha prodotto documentazione bancaria dimostrativa di alcuni bonifici ricevuti dalla convenuta e ha chiesto l'escussione dei testi indicati. Tuttavia, le produzioni attoree non hanno soddisfatto l'onus probandi che grava in capo al ricorrente. Sotto tale profilo, si osserva che, affinché possa ritenersi dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, è necessario accertare l'esistenza di tutti gl'indici rivelatori che caratterizzano la subordinazione, e cioè l'esercizio del potere di etero-direzione datoriale. Tale potere non può, tuttavia, esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi “con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale” (cfr. Cass. n. 29646 del 16 novembre 2018; Cass. n. 7024 dell'8 aprile 2015).
Nel caso in oggetto, nulla di tutto ciò è emerso nel corso dell'istruttoria. Le dichiarazioni dei testimoni escussi, infatti, non hanno fornito elementi a supporto delle pretese di parte ricorrente, essendosi costoro limitati ad affermare genericamente di aver visto il signor presso la sede dell'azienda e di non sapere Pt_1
“se fosse dipendente o per quale società del gruppo lavorasse” e di non avere “… mai visto il suo contratto di lavoro” (si vedano le dichiarazioni del teste, citato dal ricorrente, . Resta insuperata, Testimone_2 pertanto, la prova documentale costituita dalle ricevute per prestazioni occasionali prodotte dalla convenuta quali giustificativi dei pagamenti effettuati nei periodi compresi tra l'1.12.2016 e l'8.02.2017 e tra il
9.02.2018 e il 26.03.2018 (v. doc. n. 3 conv.).
Merita, invece, accoglimento la domanda relativa all'accertamento del carattere fittizio della qualifica di tirocinante ricoperta dal ricorrente dal 09.09.2015 al 23.04.2016, data in cui egli si è dimesso.
Dalla documentazione in atti emerge che, in detto periodo, assunto con contratto di tirocinio “nella Pt_1 mansione di segreteria addetto alle attività amministrative”, ha in concreto svolto attività di lavoro subordinato, come è emerso dalle risultanze probatorie: i testi escussi, infatti, hanno infatti riferito di averlo sempre visto svolgere attività di vendita delle autovetture, del tutto estranea a quelle ricomprese nell'ambito del tirocinio. Sul punto, rilevano tanto le dichiarazioni di , il quale ha riferito di essere stato Testimone_1 assunto quando il ricorrente era già dipendente della società e svolgeva attività di addetto alle vendite, quanto quelle di , il quale ha affermato che “io ho visto il lavorare prima presso la sede Testimone_2 Pt_1 di San Lazzaro come addetto alla vendita di autovetture questo nel 2016 quando sono arrivato”, CP_5
sottintendendo dunque che tale attività fosse svolta dal ricorrente non solo come prestazione occasionale, ma anche nel periodo precedente, durante il quale risultava quale tirocinante. Ciò è altresì confermato dalla documentazione prodotta dal ricorrente (Doc. n. 8 ric.), dalla quale risulta che diversi contratti di vendita erano stati posti in essere proprio da quest'ultimo per la CP_1 Tali elementi dimostrano, pertanto, che il ricorrente, se pur formalmente in tirocinio, nel periodo tra il
09.09.2015 e il 23.04.2016, data in cui egli stesso rassegnava le dimissioni, era titolare di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, alle dipendenze della quale svolgeva l'attività di addetto alle vendite. Con riferimento a tale periodo, la CTU contabile ha accertato che al ricorrente è stata corrisposta la somma di € 6.504,68, in luogo di quella dovuta in ragione della qualifica effettivamente ricoperta di Impiegato di secondo livello addetto alle vendite, pari a € 13.672,64; si deve quindi riconoscere una differenza retributiva pari ad € 7.167,96 per il suddetto periodo.
Per le ragioni sopra esposte, viene accertato che ha lavorato alle dipendenze della società Parte_1 dal 09.09.2015 al 24.04.2016 svolgendo le mansioni di Impiegato di Secondo Livello Addetto CP_1 alle Vendite, ed è rimasto creditore della somma complessiva di € 7.167,96 lordi a titolo di residue competenze retributive;
per l'effetto, la società è condannata alla corresponsione di detta CP_1 somma, con interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla mora al saldo effettivo, in favore del ricorrente, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.
Le restanti domande del ricorrente vengono respinte.
Vista la reciproca soccombenza parziale tra parte ricorrente e parte resistente, in quanto è stata respinta la domanda del ricorrente di accertamento di continuità e unicità del rapporto di lavoro e la differenza retributiva accertata dal C.T.U. è inferiore a quella prospettata dal ricorrente, le spese processuali sono compensate in misura pari al 50%; per l'effetto viene condannata al pagamento in favore del CP_1 ricorrente del restante 50% delle spese processuali, che si liquidano in € 2.694,00 per compensi di avvocato, oltre € 118,50 per C.U., oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie ex lege.
Le spese processali vengono compensante nei confronti dell' . CP_7
Le spese della C.T.U. contabile, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 09.09.2015 al 23.04.2016, con diritto del ricorrente all'inquadramento nelle mansioni di
Impiegato di secondo livello Addetto alle vendite:
• accerta e dichiara che il ricorrente è rimasto creditore per differenze retributive maturate e non versate nel periodo suddetto pari a € 7.167,96; per l'effetto,
• condanna , nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente della somma di € 7.167,96, con interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla mora al saldo effettivo oltre al versamento all' della contribuzione omessa. CP_7
• Respinge le restanti domande. • Compensate le spese di lite nella misura del 50%, condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali nella misura del restante 50% in favore del ricorrente che si liquidano in € 2.694,00 per compensi di avvocato, oltre € 118,50 per C.U., oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie ex lege.
• Compensa le spese processuali nei confronti dell' ; CP_7
• Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 30.1.2025
Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese