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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Guido Marzella Consigliere dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 720 del Ruolo Generale dell'anno 2024, che porta riunito il procedimento R.G. n. 745/2024, promossa da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia presso i cui uffici, siti a Venezia, piazza San Marco n. 63, è domiciliata;
parte riassumente contro
1) (C.F. ); Controparte_1 C.F._1
2) (C.F. ; CP_2 C.F._2
3) (C.F. , CP_3 C.F._3
4) (C.F. ), Controparte_4 C.F._4
5) (C.F. ), Controparte_5 C.F._5
6) (C.F. , Controparte_6 C.F._6
7) (C.F. , CP_7 C.F._7
8) (C.F. , Controparte_8 C.F._8
9) (C.F. ), Controparte_9 C.F._9
10) (C.F. ), Parte_2 C.F._10 pagina 1 di 17 11) (C.F. ), Parte_3 C.F._11
12) (C.F. , Parte_4 C.F._12
13) (C.F. ), Parte_5 C.F._13
14) (C.F. , Parte_6 C.F._14
15) (C.F. ), Parte_7 C.F._15
16) (C.F. ), Parte_8 C.F._16
17) (C.F. ), Parte_9 C.F._17
18) (C.F. ), Parte_10 C.F._18
19) (C.F. , Parte_11 C.F._19
20) (C.F. ), Parte_12 C.F._20
21) (C.F. ), Parte_13 C.F._21
22) (C.F. ), Parte_14 C.F._21
23) (C.F. ), Parte_15 C.F._22
24) (C.F. ), Parte_16 C.F._23
25) (C.F. ), Parte_17 C.F._24
26) (C.F. ), Parte_18 C.F._25
27) (C.F. ), Parte_19 C.F._26
28) (C.F. , Parte_20 C.F._27
29) (C.F. , Parte_21 C.F._28
30) (C.F. , Parte_22 C.F._29
31) (C.F. , Parte_23 C.F._30
32) (C.F. ), Parte_24 C.F._31
33) (C.F. ), Parte_25 C.F._32
34) (C.F. ), Parte_26 C.F._33
35) (C.F. Parte_27 C.F._34
36) (C.F. ), Parte_28 C.F._35
37) (C.F. ), Parte_29 C.F._36
38) (C.F. ), Parte_30 C.F._37
39) (C.F. , Parte_31 C.F._38
40) (C.F. , Parte_32 C.F._39
41) (C.F. , Parte_33 C.F._40
pagina 2 di 17 42) (C.F. , Parte_34 C.F._41
43) (C.F. ), (C.F. Parte_35 C.F._42 Parte_36
, (C.F. ) e C.F._43 Parte_37 C.F._44 Parte_38
(C.F. ), quali eredi di
[...] C.F._45 Persona_1
44) (C.F. ), Parte_39 C.F._46
45) (C.F. ), Parte_40 C.F._47
46) (C.F. , Parte_41 C.F._48
47) (C.F. ), Parte_42 C.F._49
48) (C.F. ), Parte_43 C.F._50
49) (C.F. ), Parte_44 C.F._51
50) (C.F. , Parte_45 C.F._52
51) (C.F. ), Parte_46 C.F._53
52) (C.F. ), Parte_47 C.F._54
53) (C.F. , Parte_48 C.F._55
54) (C.F. ), Parte_49 C.F._56
55) (C.F. ), Parte_50 C.F._57
56) (C.F. , Parte_51 C.F._58
57) (C.F. , Parte_52 C.F._59
58) (C.F. ), Parte_53 C.F._60
59) (C.F. Parte_54 C.F._61
60) (C.F. ), Parte_55 C.F._62
61) (C.F. , Parte_56 C.F._63
62) (C.F. ), Parte_57 C.F._64
63) (C.F. ), Parte_58 C.F._65
64) (C.F. ), Parte_59 C.F._66
65) (C.F. , Parte_60 C.F._67
66) (C.F. ), Parte_61 C.F._68
67) (C.F. ), Parte_62 C.F._69
68) (C.F. ), Parte_63 C.F._70
69) (C.F. , Parte_64 C.F._71
70) (C.F. ), Parte_65 C.F._72
pagina 3 di 17 71) (C.F. ), Parte_66 C.F._73
72) (C.F. ), (C.F. Parte_67 C.F._74 Parte_68
, (C.F. e C.F._75 Parte_69 C.F._76 [...]
(C.F. ) in qualità di eredi di Pt_70 C.F._77 Persona_2
73) (C.F. ) e (C.F. Parte_71 C.F._78 Parte_72
) in qualità di eredi di;
C.F._79 Persona_3 parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 2809/2024, pubblicata il 30 gennaio
2024
Conclusioni
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri
In riforma della Sentenza n. 1052/14 del Tribunale di Venezia provvedersi sulle domande originariamente proposte secondo quanto statuito dalla ordinanza di
Cassazione n. 2809/24 e per l'effetto, rigettata ogni contraria o diversa istanza, riconoscere che il ristoro dovuto per il primo anno di frequenza per gli iscritti nel corso dell'anno accademico 1982 – 1983, dovrà calcolarsi con riferimento alla sola frazione di anno accademico decorrente dal 1° gennaio 1983; la conferma che
l'importo dovuto è di euro 6713,94 per ogni anno di corso successivo a tale data con il rigetto di ogni altra domanda e la condanna di tutti -ivi compresi gli eredi dei medici già attori in primo grado e deceduti nelle more del giudizio dr. dr. e dr.ssa - alla Persona_1 Persona_2 Persona_3 restituzione di quanto percepito in più per effetto della sentenza impugnata e quella successiva della Corte sia a titolo di remunerazione che di spese legali liquidate.
Spese rifuse o compensate dei precedenti gradi di giudizio e spese rifuse del presente grado a carico dei resistenti.
Per i convenuti in riassunzione
1) Accertarsi il diritto degli odierni appellati al risarcimento dei danni loro arrecati
a causa della mancata ottemperanza dello Stato italiano all'obbligo ad esso imposto dalla normativa comunitaria di prevedere, entro il 31 dicembre 1983, che la frequenza dei corsi di specializzazione comporti il diritto a un'adeguata pagina 4 di 17 remunerazione, risarcimento quantificabile in L. 13.000.000 (ora € 6.713,94) annue, ovvero nella diversa misura che dovesse risultare congrua, per gli interi anni accademici 1983 – 1984 e successivi, fino alla conclusione del corso o dei corsi da ciascuno frequentati, nonché per un periodo di sette mesi per l'anno accademico 1982 – 1983, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, quanto meno dalla data della costituzione in mora dell'amministrazione;
2) condannarsi, conseguentemente, la alla Parte_1 corresponsione, in favore di ciascuno degli odierni appellati, della somma di L.
13.000.000 (ora € 6.713,94), per ciascun anno di corso, per gli interi anni accademici 1983 – 1984 e successivi, fino alla conclusione del corso o dei corsi da ciascuno frequentati, nonché per un periodo di sette mesi per l'anno accademico
1982 – 1983, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, quanto meno dalla data della costituzione in mora dell'amministrazione;
3) spese, anche generali, e compensi di lite dei diversi gradi di giudizio integralmente rifusi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I sopra indicati convenuti in riassunzione (oltre al dott. che CP_10 rinunciò agli atti nel corso del giudizio) convennero dinanzi al Tribunale di Venezia la il , il Parte_1 Controparte_11 [...]
e il esponendo che: CP_12 Controparte_13
- dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
- durante il periodo di specializzazione (tra il 1982 ed il 1991) non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
- le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
- l'Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con il decreto legislativo n. 257/1991.
pagina 5 di 17 Conclusero, pertanto, chiedendo la condanna della Amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
1.1 Con sentenza n. 1052/2014 il Tribunale di Venezia accolse le domande, liquidando a ciascuno degli attori la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione, oltre interessi e rivalutazione.
2. La sentenza fu appellata dalla in via principale e dagli Parte_1 attori in primo grado in via incidentale.
2.1 Con l'appello principale la deduceva che la sentenza Parte_1 di primo grado:
- aveva erroneamente ritenuto sussistente la sua legittimazione passiva;
- aveva erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione;
- aveva erroneamente liquidato il danno in misura pari alla remunerazione prevista dal d.lgs. 257/1991 a favore degli iscritti alle scuole di specializzazione;
- aveva erroneamente riconosciuto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
2.2 Con l'appello incidentale si chiedeva la condanna delle Amministrazioni al pagamento a ciascun appellato – appellante incidentale di una somma pari a euro
11.103,82 per ogni singolo anno di durata della rispettiva specializzazione, corrispondente all'ammontare indicato nella motivazione della sentenza impugnata, con rivalutazione e interessi.
2.3 Con sentenza n. 2280/2020 la Corte di appello di Venezia rigettava l'appello principale e accoglieva quello incidentale ritenendo che:
- la prescrizione del credito vantato dagli attori fosse decennale e decorresse dal
27.10.1999;
- il Tribunale fosse incorso in una “svista”, poiché nella motivazione della sentenza aveva stimato il danno in misura pari a euro 11.103,82 per ogni anno di frequenza della scuola di specializzazione (e cioè la misura prevista dal d.lgs. 257/1991), mentre nel dispositivo aveva indicato la diversa cifra di euro
6.713,94 (e cioè la misura indennitaria prevista dalla legge 370/1999 a favore pagina 6 di 17 degli specializzandi che, iscrittisi prima del 1991, avevano vittoriosamente esperito dinanzi al giudice amministrativo l'azione di annullamento dei provvedimenti amministrativi di attuazione della suddetta legge);
- il risarcimento del danno non potesse “essere subordinato alla prova da parte degli specializzandi che i corsi frequentati dal 1983 al 1991 abbiano avuto le stesse caratteristiche di quelli indetti a partire dal decreto legislativo 257/91”;
- fosse dovuta anche la rivalutazione monetaria non avendo la Presidenza concluso chiedendo con specifica domanda la riforma della sentenza nella parte in cui aveva concesso anche la rivalutazione monetaria.
3. Detta sentenza veniva impugnata per Cassazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con ricorso affidato a cinque motivi, per avere la Corte territoriale:
- accordato il risarcimento del danno anche a coloro che si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982, ai quali, secondo la ricorrente, nulla era dovuto;
- in subordine, per avere liquidato il danno patito dagli iscritti prima del 1983 tenendo conto dell'intera durata del corso, e non solo del periodo successivo al
1° gennaio 1983;
- per avere liquidato il danno nella misura di euro 11.103,00 invece che di euro
6.713,94;
- per avere rigettato il motivo di gravame concernente la rivalutazione monetaria, sul presupposto che esso non era stato reiterato nel precisare le conclusioni.
Con il quinto motivo veniva chiesta la decisione della causa nel merito, in punto di liquidazione del danno da mora.
3.1 Con ordinanza n. 2809/2024 la Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ha dichiarato assorbito il quarto e ha cassato la sentenza in relazione ai motivi accolti rinviando la causa alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.
In particolare, la Corte, dando atto che la ricorrente aveva ammesso che le questioni poste con i primi due motivi non erano state discusse in primo grado, né in appello, ma riteneva che le stesse non fossero precluse nel giudizio di pagina 7 di 17 legittimità in quanto “connesse” con la questione della prescrizione, e quindi non coperte dal giudicato interno, affermava che i primi due motivi erano fondati nella parte in cui sostenevano che a quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982, il risarcimento è dovuto solo per gli anni di frequentazione della scuola di specializzazione successivi al 1982. A tal fine, richiamava il principio espresso nella sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo
2022, in causa C-590/20, e la sentenza n. 20278/2022 delle Sezioni Unite che avevano stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. In tal caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio
1983 e la conclusione della scuola di specializzazione.
Precisava la Corte che sulla questione prospettata dalla Presidenza del Consiglio con i primi due motivi non si era formato alcun giudicato interno ostativo al loro esame.
Parimenti fondato era il terzo motivo con il quale si censurava la sentenza di appello nella parte in cui ha aveva liquidato il danno nella misura di euro
11.103,00 invece che di euro 6.713,94, alla luce del principio già espresso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il legislatore, con l'"aestimatio" del danno effettuata dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del
d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione,
a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (Sez. U - ,
Sentenza n. 30649 del 27/11/2018)”.
Il quarto motivo, con il quale si censurava la sentenza d'appello nella parte in cui aveva rigettato il motivo di gravame concernente la liquidazione del danno da mora, sul presupposto che tale doglianza non era stata reiterata nel precisare le conclusioni, restava assorbito dall'accoglimento del terzo, tenuto conto che la pagina 8 di 17 cassazione della sentenza in punto di liquidazione del danno avrebbe imposto al giudice di rinvio di provvedere ex novo alla stima di esso, dunque sia con riferimento alla qualificazione del credito come obbligazione di valuta o di valore, sia con riferimento alla aestimatio, sia con riferimento alla taxatio.
Il quinto motivo, con il quale veniva chiesta la decisione della causa nel merito, in punto di liquidazione del danno mora, trattandosi di una istanza e non di una censura rimaneva assorbita dall'accoglimento degli altri motivi.
4. Con distinti atti di citazione in riassunzione sia la Parte_1
(R.G. n. 720/2024), sia gli originari attori in primo grado (R.G. 745/2024)
[...] hanno riassunto il giudizio avanti a questa Corte formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4.1 Disposta la riunione dei giudizi, all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
4.2 La Presidenza del Consiglio dei ministri chiede, per quanto riguarda gli iscritti nel corso dell'anno accademico 1982 – 1983, che il ristoro dovuto per il primo anno di frequenza si calcoli con riferimento alla sola frazione di anno accademico decorrente dal 1° gennaio 1983; che per gli anni successivi l'importo vada rideterminato sulla base del compenso annuo di euro 6.713,94 senza rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non di valore, con interessi nella misura legale a partire dalla data dell'atto introduttivo ovvero del diverso e anteriore atto di costituzione in mora dell'Amministrazione debitrice. Chiede, infine, la condanna dei convenuti in riassunzione alla restituzione di quanto loro corrisposto in eccedenza rispetto a quello che sarà statuito con la presente decisione.
4.3 I convenuti in riassunzione convengono con la circa l'importo Parte_1 dovuto a ciascuno di essi nella misura di euro 6.713,94 per ogni anno del corso di specializzazione da essi frequentato, ritengono, invece, che sia dovuta la rivalutazione monetaria e gli interessi, come espressamente stabilito dalla sentenza cassata, n. 2280/2020, nella quale si osservava, in particolare, che,
“poiché parte appellante non ha concluso chiedendo con specifica domanda la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui ha concesso anche la
pagina 9 di 17 rivalutazione monetaria, la stessa va confermata fissando la data della decorrenza dal 27.10.1999 (entrata in vigore dell'art. 11 l. 370/1999 che ha dato attuazione alla normativa comunitaria) fino alla data della sentenza, mentre gli interessi legali spettano dalla data della sentenza al saldo”. I convenuti in riassunzione ritengono che la statuizione della sentenza di appello, sul punto, sia corretta e affermano che la stessa Amministrazione, nel ricorso per cassazione, avrebbe espressamente riconosciuto che la censura concernente il riconoscimento del diritto alla rivalutazione non era stata riportata nelle conclusioni dell'atto di appello, né risulterebbe che la stessa domanda sia stata successivamente formulata dalla nell'ulteriore corso del giudizio di appello. Dovrebbero, Parte_1 in ogni caso, riconoscersi gli interessi, ai sensi dell'art. 1224 c.c., quanto meno dalla data della costituzione in mora.
Precisano, inoltre, che per quanto riguarda la posizione dei medici che hanno iniziato il corso di specializzazione in un momento antecedente all'anno 1982 e per i quali la Presidenza aveva censurato la sentenza di appello nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
Parte_50 [...]
limitatamente alla specializzazione in Clinica pediatrica;
Pt_13 [...]
, Pt_59 Parte_23 Parte_2 Parte_43 limitatamente alla specializzazione in Nefrologia;
Parte_12 CP_2
,
[...] Parte_10 Parte_46 Parte_9 Parte_21
, ,
[...] CP_3 Parte_28 Controparte_5 Parte_45 Pt_40
e , sostenendo che gli stessi non avrebbero avuto diritto al
[...] Parte_16 risarcimento, avendo iniziato i rispettivi corsi di specializzazione in epoca antecedente al 1° gennaio 1982, vale a dire prima della scadenza del termine stabilito per il recepimento da parte dello Stato italiano della disciplina comunitaria sulla quale si basa il diritto alla remunerazione, nonché per gli stessi medici e per quelli che si erano iscritti nel corso dell'anno 1982 Parte_42
; Parte_65 Parte_25 Parte_27 Parte_56 Controparte_9
; ), stante Parte_57 Parte_66 Parte_15 Persona_1 quanto affermato nell'ordinanza di rinvio, sarebbe dovuto il risarcimento seppur
“solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione
pagina 10 di 17 della scuola di specializzazione” (punto 1.1 dell'ordinanza). Pertanto, per tutti i medici che risultano avere iniziato la scuola di specializzazione anteriormente al
1° gennaio 1983 spetterebbe per intero il risarcimento per gli anni accademici
1983 – 1984 e successivi, fino alla conclusione del corso da ciascuno frequentato, mentre, in ordine all'anno accademico 1982 – 1983, sarebbe ragionevole fare riferimento al criterio utilizzato, in fattispecie analoghe, dalla Corte di appello di
Roma, che ha determinato in sette mesi la frazione temporale di tale anno per la quale deve ritenersi spettante il ristoro.
Rilevano, infine, in relazione alla domanda di condanna dei medici alla restituzione di quanto percepito in più rispetto a quanto verrà liquidato all'esito del presente giudizio, che la sentenza alla quale è stata data esecuzione con riserva è quella di primo grado, che aveva condannato le Amministrazioni convenute al pagamento dell'importo di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, corrispondente a quello che è stato ritenuto dovuto dalla Corte di cassazione e ciò escluderebbe che i medici abbiano percepito un importo superiore a quello loro effettivamente spettante.
5. Tanto premesso in ordine alle questioni oggetto del contendere e allo svolgimento dei processi, in applicazione del decisum della Cassazione al quale questa Corte, quale giudice del rinvio, è obbligata ad attenersi, occorre:
- determinare la misura del risarcimento spettante ai medici per la tardiva trasposizione della normativa comunitaria;
- determinare la misura del risarcimento per quanto riguarda coloro che si erano iscritti antecedentemente al 1° dicembre 1982, cioè prima della scadenza del termine stabilito per il recepimento della direttiva, e a coloro che si erano iscritti all'anno accademico 1982 – 1983;
- stabilire se sulle somme dovute spettino ai medici la rivalutazione e gli interessi.
5.1 Alla luce dei principi richiamati dalla Suprema Corte, l'ordinanza di rinvio ha chiaramente indicato il percorso da intraprendere, tanto che gli stessi convenuti in riassunzione convengono che l'importo dovuto a ciascuno di loro debba essere pagina 11 di 17 determinato nella misura di euro 6.713,94 per ogni anno del corso di specializzazione da essi frequentato dal 1983.
5.1.1 Pertanto, atteso che la liquidazione del danno patito dai medici specializzandi deve avvenire sul piano equitativo, dovendo utilizzarsi come parametro di riferimento le indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999 n.
370, con cui lo Stato italiano ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle citate direttive comunitarie senza però essere ricomprese nel d.lgs. n. 257/1991, il risarcimento degli specializzandi deve essere quantificato alla stregua della legge n. 370/1999, in ragione, cioè, di euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in lire di cui all'art. 11 della legge n. 370/1999) per ciascuno degli anni di durata del corso di specializzazione frequentato in costanza di inadempimento dello Stato italiano alle direttive comunitarie per gli anni accademici successivi a quello 1982-1983.
5.2 Sussiste anche il diritto al risarcimento del danno ai c.d. medici specializzandi
«a cavallo», ovverosia a quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982, o in anni anteriori, e terminando in data successiva al gennaio 1983, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass., Sez. U, 31.7.2018,
n. 20348; Cass., Sez. U, 23.6.2022 n. 20278)), seppur soltanto a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, risarcimento che deve essere commisurato non all'intero periodo di durata dell'anno accademico
1982-1983, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento.
5.2.1 Pertanto, ai professionisti sopra indicati (pag. 10) il ristoro compete solo a far data dal 1° gennaio 1983 e tale indennizzo non può essere riconosciuto per intero, ma solo per sette mesi, ossia per il periodo da gennaio a luglio 1983, con proporzionale frazionamento dell'importo risarcitorio (euro 6.713,94:12X7=euro
3.916,46), come richiesto dagli stessi medici convenuti in riassunzione.
pagina 12 di 17 6. Quanto alla spettanza della rivalutazione sui crediti azionati, occorre preliminarmente precisare che la suddetta pretesa è stata riproposta nel presente giudizio e che è rimasta impregiudicata all'esito del giudizio di cassazione, poiché dichiarata assorbita e non esaminata.
6.1 Non può essere accolta la tesi sostenuta dai professionisti secondo cui la statuizione della sentenza di appello sul punto sarebbe corretta, in quanto la stessa Amministrazione, nel ricorso per cassazione, avrebbe espressamente riconosciuto che la censura concernente il riconoscimento del diritto alla rivalutazione non era stata riportata nelle conclusioni dell'atto di appello, e che non risulterebbe che la stessa sia stata successivamente formulata dalle amministrazioni nell'ulteriore corso del giudizio di appello.
In primo luogo, nella stessa ordinanza di rinvio viene espressamente demandato a questa Corte di provvedere ex novo alla stima del danno e, quindi, sia alla qualificazione del credito come obbligazione di valuta o di valore, sia con riferimento alla aestimatio, sia con riferimento alla taxatio.
Inoltre, come osservato da parte riassumente, non può intendersi rinunciato un motivo di appello espressamente proposto per effetto della mancata esplicita citazione dello stesso nelle conclusioni contenute nel medesimo atto di appello.
Se è vero che nelle conclusioni dell'atto di appello veniva chiesto genericamente di rigettare le domande degli attori (in primo grado), senza una specifica richiesta in ordine alla rivalutazione monetaria, è altrettanto vero che nella sua illustrazione l'atto di appello articolava tre motivi. Nel terzo motivo (C), rubricato
“DEGLI INTERESSI LEGALI E LA RIVALUTAZIONE”, in modo specifico e parametrato alla decisione impugnata, si censurava il riconoscimento della rivalutazione monetaria facendo espresso riferimento all'art. 11 della legge
370/1999.
Dovendosi l'atto introduttivo del giudizio essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda, nella fattispecie la mancata riproduzione delle conclusioni relative allo specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto di impugnazione (Cass. n. 41438/2021), essere causa della nullità di essa o espressione di una rinuncia, atteso che dal contesto pagina 13 di 17 dell'atto di appello risulta una univoca manifestazione di volontà da parte dell'appellante di proporre impugnazione per Parte_1 lo specifico motivo relativo agli interessi e alla rivalutazione.
Tanto precisato, la Suprema Corte ha affermato che il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991 è oggetto di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora
(o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale), in quanto, con la monetizzazione effettuata da detta legge, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (Cass. n. 1641/2020; Cass. n. 9324/2021).
Appare, pertanto, infondata la pretesa dei medici attinente al riconoscimento della rivalutazione monetaria, in difetto di prova del maggior danno, non fornita e neppure allegata, atteso che negli atti difensivi è solo genericamente prospettata la sua debenza in considerazione della asserita natura di credito di valore del risarcimento richiesto e ottenuto, tesi infondata alla luce del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
6.2 Sono, invece, dovuti gli interessi legali dal giorno della prima messa in mora dell'Amministrazione che nei casi in esame coincide con le date specificatamente indicate nella comparsa di costituzione dei professionisti, da pag. 25 a pag. 29, non contestate dalla controparte, fino al saldo.
6.3 Conclusivamente, sussiste il diritto degli odierni convenuti in riassunzione al risarcimento dei danni subiti, in relazione agli anni accademici successivi a quello
1982-1983, quantificato, per ciascuno di essi, in euro 6.713,94 annue, per l'intera durata dei corsi di specializzazione rispettivamente frequentati, oltre interessi legali come sopra specificato.
In relazione all'anno accademico 1982 – 1983, ai dottori , Parte_50
(limitatamente alla specializzazione in “Clinica pediatrica”), Parte_13
Parte_59 Parte_23 Parte_2 Parte_43
pagina 14 di 17 (limitatamente alla specializzazione in “Nefrologia”), Parte_12 CP_2
,
[...] Parte_10 Parte_46 Parte_9 Parte_21
, ,
[...] CP_3 Parte_28 Controparte_5 Parte_45 Pt_40
[...] Parte_16 Parte_42 Parte_65 Parte_25 Parte_27
, , , Parte_56 Controparte_9 Parte_57 Parte_66 Parte_15
e , spetta il risarcimento quantificato, per ciascuno di essi, Persona_1 in euro 3.916,46, oltre interessi legali come sopra indicato.
Per l'effetto la va condannata al pagamento Parte_1 in favore degli odierni convenuti delle somme sopra indicate, oltre interessi legali, come sopra precisato.
6.4 Deve essere disposta la condanna degli odierni convenuti in riassunzione a restituire alla quanto dalla stessa Parte_1 eventualmente corrisposto loro in esecuzione della sentenza di primo grado in eccedenza rispetto a quanto disposto con la presente pronuncia. Ciò in quanto dalla documentazione dimessa da parte riassumente non è possibile evincere con certezza quali siano gli importi esattamente corrisposti e a chi siano stati corrisposti.
7. Considerato l'esito della lite, la complessità delle questioni trattate e l'evoluzione della giurisprudenza, anche unionale, in materia, si ravvisano sussistenti i presupposti (cfr. Corte Cost. n. 77/2018) per disporre la compensazione parziale, per metà, delle spese di lite di tutti i gradi, mentre è posta a carico della la residua metà, liquidata per tale Parte_1 frazione come in dispositivo (scaglione di valore da euro 5.201,00 a 26.000,00 -
Cass. n. 10367/2024–, tariffa media - ex art. 4, II e IV comma DM 55/2014 aggiornato al 2022, aumento del 30% per la difesa di ciascuna parte, quindi complessivamente del 470%, e riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per i vari soggetti patrocinati, solo tre fasi, ossia esclusa quella istruttoria, per il giudizio d'appello e per il presente;
precisamente: per il giudizio di primo grado euro 20.257,23:2=euro 10.128,61; per il giudizio d'appello euro 15.824,34:2=euro 7.912,17; per il giudizio di pagina 15 di 17 cassazione euro 12.297,18:2=euro 6.148,59; per il giudizio di rinvio euro
15.824,34:2=euro 7.912,17).
8. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice del rinvio nella presente causa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. accerta, in relazione agli anni accademici successivi a quello 1982-1983, il diritto degli odierni convenuti in riassunzione al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata ottemperanza dello Stato italiano all'obbligo imposto dalla normativa comunitaria di prevedere, entro il 31 dicembre 1982, un'adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi di specializzazione, risarcimento quantificato, per ciascuno di essi, in euro 6.713,94 annue, per l'intera durata dei corsi di specializzazione rispettivamente frequentati, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora dell'Amministrazione fino al saldo effettivo;
2. accerta, in relazione all'anno accademico 1982 – 1983, che ai dottori
, (limitatamente alla specializzazione in Parte_50 Parte_13
Clinica pediatrica), Parte_59 Parte_23 Parte_2
(limitatamente alla specializzazione in Nefrologia), Parte_43 Parte_12
,
[...] CP_2 Parte_10 Parte_46 [...]
Parte_9 Parte_21 CP_3 Parte_28 [...]
, CP_5 Parte_45 Parte_40 Parte_16 Parte_42 [...]
, Pt_65 Parte_25 Parte_27 Parte_56 Controparte_9
, , e spetta il Parte_57 Parte_66 Parte_15 Persona_1 risarcimento quantificato, per ciascuno di essi, in euro 3.916,46, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora fino al saldo effettivo;
3. condanna la al pagamento in favore dei Parte_1 convenuti in riassunzione degli importi indicati ai precedenti punti 1. e 2.;
pagina 16 di 17 4. condanna i convenuti in riassunzione, ciascuno per l'importo di rispettiva spettanza, a restituire alla quanto Parte_1 eventualmente già percepito in eccesso rispetto a quanto statuito con la presente sentenza;
5. compensa per metà le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna la alla rifusione della residua metà, liquidata Parte_1 per tale frazione, quanto al primo grado in euro 10.128,61, quanto al giudizio d'appello in euro 7.912,17, quanto al giudizio di cassazione in euro 6.148,59 e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 7.912,17 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, e oneri accessori come per legge;
6. ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Guido Marzella Consigliere dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 720 del Ruolo Generale dell'anno 2024, che porta riunito il procedimento R.G. n. 745/2024, promossa da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia presso i cui uffici, siti a Venezia, piazza San Marco n. 63, è domiciliata;
parte riassumente contro
1) (C.F. ); Controparte_1 C.F._1
2) (C.F. ; CP_2 C.F._2
3) (C.F. , CP_3 C.F._3
4) (C.F. ), Controparte_4 C.F._4
5) (C.F. ), Controparte_5 C.F._5
6) (C.F. , Controparte_6 C.F._6
7) (C.F. , CP_7 C.F._7
8) (C.F. , Controparte_8 C.F._8
9) (C.F. ), Controparte_9 C.F._9
10) (C.F. ), Parte_2 C.F._10 pagina 1 di 17 11) (C.F. ), Parte_3 C.F._11
12) (C.F. , Parte_4 C.F._12
13) (C.F. ), Parte_5 C.F._13
14) (C.F. , Parte_6 C.F._14
15) (C.F. ), Parte_7 C.F._15
16) (C.F. ), Parte_8 C.F._16
17) (C.F. ), Parte_9 C.F._17
18) (C.F. ), Parte_10 C.F._18
19) (C.F. , Parte_11 C.F._19
20) (C.F. ), Parte_12 C.F._20
21) (C.F. ), Parte_13 C.F._21
22) (C.F. ), Parte_14 C.F._21
23) (C.F. ), Parte_15 C.F._22
24) (C.F. ), Parte_16 C.F._23
25) (C.F. ), Parte_17 C.F._24
26) (C.F. ), Parte_18 C.F._25
27) (C.F. ), Parte_19 C.F._26
28) (C.F. , Parte_20 C.F._27
29) (C.F. , Parte_21 C.F._28
30) (C.F. , Parte_22 C.F._29
31) (C.F. , Parte_23 C.F._30
32) (C.F. ), Parte_24 C.F._31
33) (C.F. ), Parte_25 C.F._32
34) (C.F. ), Parte_26 C.F._33
35) (C.F. Parte_27 C.F._34
36) (C.F. ), Parte_28 C.F._35
37) (C.F. ), Parte_29 C.F._36
38) (C.F. ), Parte_30 C.F._37
39) (C.F. , Parte_31 C.F._38
40) (C.F. , Parte_32 C.F._39
41) (C.F. , Parte_33 C.F._40
pagina 2 di 17 42) (C.F. , Parte_34 C.F._41
43) (C.F. ), (C.F. Parte_35 C.F._42 Parte_36
, (C.F. ) e C.F._43 Parte_37 C.F._44 Parte_38
(C.F. ), quali eredi di
[...] C.F._45 Persona_1
44) (C.F. ), Parte_39 C.F._46
45) (C.F. ), Parte_40 C.F._47
46) (C.F. , Parte_41 C.F._48
47) (C.F. ), Parte_42 C.F._49
48) (C.F. ), Parte_43 C.F._50
49) (C.F. ), Parte_44 C.F._51
50) (C.F. , Parte_45 C.F._52
51) (C.F. ), Parte_46 C.F._53
52) (C.F. ), Parte_47 C.F._54
53) (C.F. , Parte_48 C.F._55
54) (C.F. ), Parte_49 C.F._56
55) (C.F. ), Parte_50 C.F._57
56) (C.F. , Parte_51 C.F._58
57) (C.F. , Parte_52 C.F._59
58) (C.F. ), Parte_53 C.F._60
59) (C.F. Parte_54 C.F._61
60) (C.F. ), Parte_55 C.F._62
61) (C.F. , Parte_56 C.F._63
62) (C.F. ), Parte_57 C.F._64
63) (C.F. ), Parte_58 C.F._65
64) (C.F. ), Parte_59 C.F._66
65) (C.F. , Parte_60 C.F._67
66) (C.F. ), Parte_61 C.F._68
67) (C.F. ), Parte_62 C.F._69
68) (C.F. ), Parte_63 C.F._70
69) (C.F. , Parte_64 C.F._71
70) (C.F. ), Parte_65 C.F._72
pagina 3 di 17 71) (C.F. ), Parte_66 C.F._73
72) (C.F. ), (C.F. Parte_67 C.F._74 Parte_68
, (C.F. e C.F._75 Parte_69 C.F._76 [...]
(C.F. ) in qualità di eredi di Pt_70 C.F._77 Persona_2
73) (C.F. ) e (C.F. Parte_71 C.F._78 Parte_72
) in qualità di eredi di;
C.F._79 Persona_3 parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 2809/2024, pubblicata il 30 gennaio
2024
Conclusioni
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri
In riforma della Sentenza n. 1052/14 del Tribunale di Venezia provvedersi sulle domande originariamente proposte secondo quanto statuito dalla ordinanza di
Cassazione n. 2809/24 e per l'effetto, rigettata ogni contraria o diversa istanza, riconoscere che il ristoro dovuto per il primo anno di frequenza per gli iscritti nel corso dell'anno accademico 1982 – 1983, dovrà calcolarsi con riferimento alla sola frazione di anno accademico decorrente dal 1° gennaio 1983; la conferma che
l'importo dovuto è di euro 6713,94 per ogni anno di corso successivo a tale data con il rigetto di ogni altra domanda e la condanna di tutti -ivi compresi gli eredi dei medici già attori in primo grado e deceduti nelle more del giudizio dr. dr. e dr.ssa - alla Persona_1 Persona_2 Persona_3 restituzione di quanto percepito in più per effetto della sentenza impugnata e quella successiva della Corte sia a titolo di remunerazione che di spese legali liquidate.
Spese rifuse o compensate dei precedenti gradi di giudizio e spese rifuse del presente grado a carico dei resistenti.
Per i convenuti in riassunzione
1) Accertarsi il diritto degli odierni appellati al risarcimento dei danni loro arrecati
a causa della mancata ottemperanza dello Stato italiano all'obbligo ad esso imposto dalla normativa comunitaria di prevedere, entro il 31 dicembre 1983, che la frequenza dei corsi di specializzazione comporti il diritto a un'adeguata pagina 4 di 17 remunerazione, risarcimento quantificabile in L. 13.000.000 (ora € 6.713,94) annue, ovvero nella diversa misura che dovesse risultare congrua, per gli interi anni accademici 1983 – 1984 e successivi, fino alla conclusione del corso o dei corsi da ciascuno frequentati, nonché per un periodo di sette mesi per l'anno accademico 1982 – 1983, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, quanto meno dalla data della costituzione in mora dell'amministrazione;
2) condannarsi, conseguentemente, la alla Parte_1 corresponsione, in favore di ciascuno degli odierni appellati, della somma di L.
13.000.000 (ora € 6.713,94), per ciascun anno di corso, per gli interi anni accademici 1983 – 1984 e successivi, fino alla conclusione del corso o dei corsi da ciascuno frequentati, nonché per un periodo di sette mesi per l'anno accademico
1982 – 1983, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, quanto meno dalla data della costituzione in mora dell'amministrazione;
3) spese, anche generali, e compensi di lite dei diversi gradi di giudizio integralmente rifusi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I sopra indicati convenuti in riassunzione (oltre al dott. che CP_10 rinunciò agli atti nel corso del giudizio) convennero dinanzi al Tribunale di Venezia la il , il Parte_1 Controparte_11 [...]
e il esponendo che: CP_12 Controparte_13
- dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
- durante il periodo di specializzazione (tra il 1982 ed il 1991) non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
- le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
- l'Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con il decreto legislativo n. 257/1991.
pagina 5 di 17 Conclusero, pertanto, chiedendo la condanna della Amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
1.1 Con sentenza n. 1052/2014 il Tribunale di Venezia accolse le domande, liquidando a ciascuno degli attori la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione, oltre interessi e rivalutazione.
2. La sentenza fu appellata dalla in via principale e dagli Parte_1 attori in primo grado in via incidentale.
2.1 Con l'appello principale la deduceva che la sentenza Parte_1 di primo grado:
- aveva erroneamente ritenuto sussistente la sua legittimazione passiva;
- aveva erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione;
- aveva erroneamente liquidato il danno in misura pari alla remunerazione prevista dal d.lgs. 257/1991 a favore degli iscritti alle scuole di specializzazione;
- aveva erroneamente riconosciuto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
2.2 Con l'appello incidentale si chiedeva la condanna delle Amministrazioni al pagamento a ciascun appellato – appellante incidentale di una somma pari a euro
11.103,82 per ogni singolo anno di durata della rispettiva specializzazione, corrispondente all'ammontare indicato nella motivazione della sentenza impugnata, con rivalutazione e interessi.
2.3 Con sentenza n. 2280/2020 la Corte di appello di Venezia rigettava l'appello principale e accoglieva quello incidentale ritenendo che:
- la prescrizione del credito vantato dagli attori fosse decennale e decorresse dal
27.10.1999;
- il Tribunale fosse incorso in una “svista”, poiché nella motivazione della sentenza aveva stimato il danno in misura pari a euro 11.103,82 per ogni anno di frequenza della scuola di specializzazione (e cioè la misura prevista dal d.lgs. 257/1991), mentre nel dispositivo aveva indicato la diversa cifra di euro
6.713,94 (e cioè la misura indennitaria prevista dalla legge 370/1999 a favore pagina 6 di 17 degli specializzandi che, iscrittisi prima del 1991, avevano vittoriosamente esperito dinanzi al giudice amministrativo l'azione di annullamento dei provvedimenti amministrativi di attuazione della suddetta legge);
- il risarcimento del danno non potesse “essere subordinato alla prova da parte degli specializzandi che i corsi frequentati dal 1983 al 1991 abbiano avuto le stesse caratteristiche di quelli indetti a partire dal decreto legislativo 257/91”;
- fosse dovuta anche la rivalutazione monetaria non avendo la Presidenza concluso chiedendo con specifica domanda la riforma della sentenza nella parte in cui aveva concesso anche la rivalutazione monetaria.
3. Detta sentenza veniva impugnata per Cassazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con ricorso affidato a cinque motivi, per avere la Corte territoriale:
- accordato il risarcimento del danno anche a coloro che si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982, ai quali, secondo la ricorrente, nulla era dovuto;
- in subordine, per avere liquidato il danno patito dagli iscritti prima del 1983 tenendo conto dell'intera durata del corso, e non solo del periodo successivo al
1° gennaio 1983;
- per avere liquidato il danno nella misura di euro 11.103,00 invece che di euro
6.713,94;
- per avere rigettato il motivo di gravame concernente la rivalutazione monetaria, sul presupposto che esso non era stato reiterato nel precisare le conclusioni.
Con il quinto motivo veniva chiesta la decisione della causa nel merito, in punto di liquidazione del danno da mora.
3.1 Con ordinanza n. 2809/2024 la Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ha dichiarato assorbito il quarto e ha cassato la sentenza in relazione ai motivi accolti rinviando la causa alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.
In particolare, la Corte, dando atto che la ricorrente aveva ammesso che le questioni poste con i primi due motivi non erano state discusse in primo grado, né in appello, ma riteneva che le stesse non fossero precluse nel giudizio di pagina 7 di 17 legittimità in quanto “connesse” con la questione della prescrizione, e quindi non coperte dal giudicato interno, affermava che i primi due motivi erano fondati nella parte in cui sostenevano che a quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982, il risarcimento è dovuto solo per gli anni di frequentazione della scuola di specializzazione successivi al 1982. A tal fine, richiamava il principio espresso nella sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo
2022, in causa C-590/20, e la sentenza n. 20278/2022 delle Sezioni Unite che avevano stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. In tal caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio
1983 e la conclusione della scuola di specializzazione.
Precisava la Corte che sulla questione prospettata dalla Presidenza del Consiglio con i primi due motivi non si era formato alcun giudicato interno ostativo al loro esame.
Parimenti fondato era il terzo motivo con il quale si censurava la sentenza di appello nella parte in cui ha aveva liquidato il danno nella misura di euro
11.103,00 invece che di euro 6.713,94, alla luce del principio già espresso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il legislatore, con l'"aestimatio" del danno effettuata dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del
d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione,
a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (Sez. U - ,
Sentenza n. 30649 del 27/11/2018)”.
Il quarto motivo, con il quale si censurava la sentenza d'appello nella parte in cui aveva rigettato il motivo di gravame concernente la liquidazione del danno da mora, sul presupposto che tale doglianza non era stata reiterata nel precisare le conclusioni, restava assorbito dall'accoglimento del terzo, tenuto conto che la pagina 8 di 17 cassazione della sentenza in punto di liquidazione del danno avrebbe imposto al giudice di rinvio di provvedere ex novo alla stima di esso, dunque sia con riferimento alla qualificazione del credito come obbligazione di valuta o di valore, sia con riferimento alla aestimatio, sia con riferimento alla taxatio.
Il quinto motivo, con il quale veniva chiesta la decisione della causa nel merito, in punto di liquidazione del danno mora, trattandosi di una istanza e non di una censura rimaneva assorbita dall'accoglimento degli altri motivi.
4. Con distinti atti di citazione in riassunzione sia la Parte_1
(R.G. n. 720/2024), sia gli originari attori in primo grado (R.G. 745/2024)
[...] hanno riassunto il giudizio avanti a questa Corte formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4.1 Disposta la riunione dei giudizi, all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
4.2 La Presidenza del Consiglio dei ministri chiede, per quanto riguarda gli iscritti nel corso dell'anno accademico 1982 – 1983, che il ristoro dovuto per il primo anno di frequenza si calcoli con riferimento alla sola frazione di anno accademico decorrente dal 1° gennaio 1983; che per gli anni successivi l'importo vada rideterminato sulla base del compenso annuo di euro 6.713,94 senza rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non di valore, con interessi nella misura legale a partire dalla data dell'atto introduttivo ovvero del diverso e anteriore atto di costituzione in mora dell'Amministrazione debitrice. Chiede, infine, la condanna dei convenuti in riassunzione alla restituzione di quanto loro corrisposto in eccedenza rispetto a quello che sarà statuito con la presente decisione.
4.3 I convenuti in riassunzione convengono con la circa l'importo Parte_1 dovuto a ciascuno di essi nella misura di euro 6.713,94 per ogni anno del corso di specializzazione da essi frequentato, ritengono, invece, che sia dovuta la rivalutazione monetaria e gli interessi, come espressamente stabilito dalla sentenza cassata, n. 2280/2020, nella quale si osservava, in particolare, che,
“poiché parte appellante non ha concluso chiedendo con specifica domanda la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui ha concesso anche la
pagina 9 di 17 rivalutazione monetaria, la stessa va confermata fissando la data della decorrenza dal 27.10.1999 (entrata in vigore dell'art. 11 l. 370/1999 che ha dato attuazione alla normativa comunitaria) fino alla data della sentenza, mentre gli interessi legali spettano dalla data della sentenza al saldo”. I convenuti in riassunzione ritengono che la statuizione della sentenza di appello, sul punto, sia corretta e affermano che la stessa Amministrazione, nel ricorso per cassazione, avrebbe espressamente riconosciuto che la censura concernente il riconoscimento del diritto alla rivalutazione non era stata riportata nelle conclusioni dell'atto di appello, né risulterebbe che la stessa domanda sia stata successivamente formulata dalla nell'ulteriore corso del giudizio di appello. Dovrebbero, Parte_1 in ogni caso, riconoscersi gli interessi, ai sensi dell'art. 1224 c.c., quanto meno dalla data della costituzione in mora.
Precisano, inoltre, che per quanto riguarda la posizione dei medici che hanno iniziato il corso di specializzazione in un momento antecedente all'anno 1982 e per i quali la Presidenza aveva censurato la sentenza di appello nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
Parte_50 [...]
limitatamente alla specializzazione in Clinica pediatrica;
Pt_13 [...]
, Pt_59 Parte_23 Parte_2 Parte_43 limitatamente alla specializzazione in Nefrologia;
Parte_12 CP_2
,
[...] Parte_10 Parte_46 Parte_9 Parte_21
, ,
[...] CP_3 Parte_28 Controparte_5 Parte_45 Pt_40
e , sostenendo che gli stessi non avrebbero avuto diritto al
[...] Parte_16 risarcimento, avendo iniziato i rispettivi corsi di specializzazione in epoca antecedente al 1° gennaio 1982, vale a dire prima della scadenza del termine stabilito per il recepimento da parte dello Stato italiano della disciplina comunitaria sulla quale si basa il diritto alla remunerazione, nonché per gli stessi medici e per quelli che si erano iscritti nel corso dell'anno 1982 Parte_42
; Parte_65 Parte_25 Parte_27 Parte_56 Controparte_9
; ), stante Parte_57 Parte_66 Parte_15 Persona_1 quanto affermato nell'ordinanza di rinvio, sarebbe dovuto il risarcimento seppur
“solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione
pagina 10 di 17 della scuola di specializzazione” (punto 1.1 dell'ordinanza). Pertanto, per tutti i medici che risultano avere iniziato la scuola di specializzazione anteriormente al
1° gennaio 1983 spetterebbe per intero il risarcimento per gli anni accademici
1983 – 1984 e successivi, fino alla conclusione del corso da ciascuno frequentato, mentre, in ordine all'anno accademico 1982 – 1983, sarebbe ragionevole fare riferimento al criterio utilizzato, in fattispecie analoghe, dalla Corte di appello di
Roma, che ha determinato in sette mesi la frazione temporale di tale anno per la quale deve ritenersi spettante il ristoro.
Rilevano, infine, in relazione alla domanda di condanna dei medici alla restituzione di quanto percepito in più rispetto a quanto verrà liquidato all'esito del presente giudizio, che la sentenza alla quale è stata data esecuzione con riserva è quella di primo grado, che aveva condannato le Amministrazioni convenute al pagamento dell'importo di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, corrispondente a quello che è stato ritenuto dovuto dalla Corte di cassazione e ciò escluderebbe che i medici abbiano percepito un importo superiore a quello loro effettivamente spettante.
5. Tanto premesso in ordine alle questioni oggetto del contendere e allo svolgimento dei processi, in applicazione del decisum della Cassazione al quale questa Corte, quale giudice del rinvio, è obbligata ad attenersi, occorre:
- determinare la misura del risarcimento spettante ai medici per la tardiva trasposizione della normativa comunitaria;
- determinare la misura del risarcimento per quanto riguarda coloro che si erano iscritti antecedentemente al 1° dicembre 1982, cioè prima della scadenza del termine stabilito per il recepimento della direttiva, e a coloro che si erano iscritti all'anno accademico 1982 – 1983;
- stabilire se sulle somme dovute spettino ai medici la rivalutazione e gli interessi.
5.1 Alla luce dei principi richiamati dalla Suprema Corte, l'ordinanza di rinvio ha chiaramente indicato il percorso da intraprendere, tanto che gli stessi convenuti in riassunzione convengono che l'importo dovuto a ciascuno di loro debba essere pagina 11 di 17 determinato nella misura di euro 6.713,94 per ogni anno del corso di specializzazione da essi frequentato dal 1983.
5.1.1 Pertanto, atteso che la liquidazione del danno patito dai medici specializzandi deve avvenire sul piano equitativo, dovendo utilizzarsi come parametro di riferimento le indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999 n.
370, con cui lo Stato italiano ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle citate direttive comunitarie senza però essere ricomprese nel d.lgs. n. 257/1991, il risarcimento degli specializzandi deve essere quantificato alla stregua della legge n. 370/1999, in ragione, cioè, di euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in lire di cui all'art. 11 della legge n. 370/1999) per ciascuno degli anni di durata del corso di specializzazione frequentato in costanza di inadempimento dello Stato italiano alle direttive comunitarie per gli anni accademici successivi a quello 1982-1983.
5.2 Sussiste anche il diritto al risarcimento del danno ai c.d. medici specializzandi
«a cavallo», ovverosia a quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982, o in anni anteriori, e terminando in data successiva al gennaio 1983, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass., Sez. U, 31.7.2018,
n. 20348; Cass., Sez. U, 23.6.2022 n. 20278)), seppur soltanto a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, risarcimento che deve essere commisurato non all'intero periodo di durata dell'anno accademico
1982-1983, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento.
5.2.1 Pertanto, ai professionisti sopra indicati (pag. 10) il ristoro compete solo a far data dal 1° gennaio 1983 e tale indennizzo non può essere riconosciuto per intero, ma solo per sette mesi, ossia per il periodo da gennaio a luglio 1983, con proporzionale frazionamento dell'importo risarcitorio (euro 6.713,94:12X7=euro
3.916,46), come richiesto dagli stessi medici convenuti in riassunzione.
pagina 12 di 17 6. Quanto alla spettanza della rivalutazione sui crediti azionati, occorre preliminarmente precisare che la suddetta pretesa è stata riproposta nel presente giudizio e che è rimasta impregiudicata all'esito del giudizio di cassazione, poiché dichiarata assorbita e non esaminata.
6.1 Non può essere accolta la tesi sostenuta dai professionisti secondo cui la statuizione della sentenza di appello sul punto sarebbe corretta, in quanto la stessa Amministrazione, nel ricorso per cassazione, avrebbe espressamente riconosciuto che la censura concernente il riconoscimento del diritto alla rivalutazione non era stata riportata nelle conclusioni dell'atto di appello, e che non risulterebbe che la stessa sia stata successivamente formulata dalle amministrazioni nell'ulteriore corso del giudizio di appello.
In primo luogo, nella stessa ordinanza di rinvio viene espressamente demandato a questa Corte di provvedere ex novo alla stima del danno e, quindi, sia alla qualificazione del credito come obbligazione di valuta o di valore, sia con riferimento alla aestimatio, sia con riferimento alla taxatio.
Inoltre, come osservato da parte riassumente, non può intendersi rinunciato un motivo di appello espressamente proposto per effetto della mancata esplicita citazione dello stesso nelle conclusioni contenute nel medesimo atto di appello.
Se è vero che nelle conclusioni dell'atto di appello veniva chiesto genericamente di rigettare le domande degli attori (in primo grado), senza una specifica richiesta in ordine alla rivalutazione monetaria, è altrettanto vero che nella sua illustrazione l'atto di appello articolava tre motivi. Nel terzo motivo (C), rubricato
“DEGLI INTERESSI LEGALI E LA RIVALUTAZIONE”, in modo specifico e parametrato alla decisione impugnata, si censurava il riconoscimento della rivalutazione monetaria facendo espresso riferimento all'art. 11 della legge
370/1999.
Dovendosi l'atto introduttivo del giudizio essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda, nella fattispecie la mancata riproduzione delle conclusioni relative allo specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto di impugnazione (Cass. n. 41438/2021), essere causa della nullità di essa o espressione di una rinuncia, atteso che dal contesto pagina 13 di 17 dell'atto di appello risulta una univoca manifestazione di volontà da parte dell'appellante di proporre impugnazione per Parte_1 lo specifico motivo relativo agli interessi e alla rivalutazione.
Tanto precisato, la Suprema Corte ha affermato che il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991 è oggetto di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora
(o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale), in quanto, con la monetizzazione effettuata da detta legge, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (Cass. n. 1641/2020; Cass. n. 9324/2021).
Appare, pertanto, infondata la pretesa dei medici attinente al riconoscimento della rivalutazione monetaria, in difetto di prova del maggior danno, non fornita e neppure allegata, atteso che negli atti difensivi è solo genericamente prospettata la sua debenza in considerazione della asserita natura di credito di valore del risarcimento richiesto e ottenuto, tesi infondata alla luce del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
6.2 Sono, invece, dovuti gli interessi legali dal giorno della prima messa in mora dell'Amministrazione che nei casi in esame coincide con le date specificatamente indicate nella comparsa di costituzione dei professionisti, da pag. 25 a pag. 29, non contestate dalla controparte, fino al saldo.
6.3 Conclusivamente, sussiste il diritto degli odierni convenuti in riassunzione al risarcimento dei danni subiti, in relazione agli anni accademici successivi a quello
1982-1983, quantificato, per ciascuno di essi, in euro 6.713,94 annue, per l'intera durata dei corsi di specializzazione rispettivamente frequentati, oltre interessi legali come sopra specificato.
In relazione all'anno accademico 1982 – 1983, ai dottori , Parte_50
(limitatamente alla specializzazione in “Clinica pediatrica”), Parte_13
Parte_59 Parte_23 Parte_2 Parte_43
pagina 14 di 17 (limitatamente alla specializzazione in “Nefrologia”), Parte_12 CP_2
,
[...] Parte_10 Parte_46 Parte_9 Parte_21
, ,
[...] CP_3 Parte_28 Controparte_5 Parte_45 Pt_40
[...] Parte_16 Parte_42 Parte_65 Parte_25 Parte_27
, , , Parte_56 Controparte_9 Parte_57 Parte_66 Parte_15
e , spetta il risarcimento quantificato, per ciascuno di essi, Persona_1 in euro 3.916,46, oltre interessi legali come sopra indicato.
Per l'effetto la va condannata al pagamento Parte_1 in favore degli odierni convenuti delle somme sopra indicate, oltre interessi legali, come sopra precisato.
6.4 Deve essere disposta la condanna degli odierni convenuti in riassunzione a restituire alla quanto dalla stessa Parte_1 eventualmente corrisposto loro in esecuzione della sentenza di primo grado in eccedenza rispetto a quanto disposto con la presente pronuncia. Ciò in quanto dalla documentazione dimessa da parte riassumente non è possibile evincere con certezza quali siano gli importi esattamente corrisposti e a chi siano stati corrisposti.
7. Considerato l'esito della lite, la complessità delle questioni trattate e l'evoluzione della giurisprudenza, anche unionale, in materia, si ravvisano sussistenti i presupposti (cfr. Corte Cost. n. 77/2018) per disporre la compensazione parziale, per metà, delle spese di lite di tutti i gradi, mentre è posta a carico della la residua metà, liquidata per tale Parte_1 frazione come in dispositivo (scaglione di valore da euro 5.201,00 a 26.000,00 -
Cass. n. 10367/2024–, tariffa media - ex art. 4, II e IV comma DM 55/2014 aggiornato al 2022, aumento del 30% per la difesa di ciascuna parte, quindi complessivamente del 470%, e riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per i vari soggetti patrocinati, solo tre fasi, ossia esclusa quella istruttoria, per il giudizio d'appello e per il presente;
precisamente: per il giudizio di primo grado euro 20.257,23:2=euro 10.128,61; per il giudizio d'appello euro 15.824,34:2=euro 7.912,17; per il giudizio di pagina 15 di 17 cassazione euro 12.297,18:2=euro 6.148,59; per il giudizio di rinvio euro
15.824,34:2=euro 7.912,17).
8. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice del rinvio nella presente causa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. accerta, in relazione agli anni accademici successivi a quello 1982-1983, il diritto degli odierni convenuti in riassunzione al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata ottemperanza dello Stato italiano all'obbligo imposto dalla normativa comunitaria di prevedere, entro il 31 dicembre 1982, un'adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi di specializzazione, risarcimento quantificato, per ciascuno di essi, in euro 6.713,94 annue, per l'intera durata dei corsi di specializzazione rispettivamente frequentati, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora dell'Amministrazione fino al saldo effettivo;
2. accerta, in relazione all'anno accademico 1982 – 1983, che ai dottori
, (limitatamente alla specializzazione in Parte_50 Parte_13
Clinica pediatrica), Parte_59 Parte_23 Parte_2
(limitatamente alla specializzazione in Nefrologia), Parte_43 Parte_12
,
[...] CP_2 Parte_10 Parte_46 [...]
Parte_9 Parte_21 CP_3 Parte_28 [...]
, CP_5 Parte_45 Parte_40 Parte_16 Parte_42 [...]
, Pt_65 Parte_25 Parte_27 Parte_56 Controparte_9
, , e spetta il Parte_57 Parte_66 Parte_15 Persona_1 risarcimento quantificato, per ciascuno di essi, in euro 3.916,46, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora fino al saldo effettivo;
3. condanna la al pagamento in favore dei Parte_1 convenuti in riassunzione degli importi indicati ai precedenti punti 1. e 2.;
pagina 16 di 17 4. condanna i convenuti in riassunzione, ciascuno per l'importo di rispettiva spettanza, a restituire alla quanto Parte_1 eventualmente già percepito in eccesso rispetto a quanto statuito con la presente sentenza;
5. compensa per metà le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna la alla rifusione della residua metà, liquidata Parte_1 per tale frazione, quanto al primo grado in euro 10.128,61, quanto al giudizio d'appello in euro 7.912,17, quanto al giudizio di cassazione in euro 6.148,59 e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 7.912,17 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, e oneri accessori come per legge;
6. ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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