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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/07/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1490/2006 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Cosenza, alla piazza Loreto n. 35, presso CodiceFiscale_1 lo studio dell'Avv. Greco Pietro e in Catanzaro, alla via Pugliese n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Cellini Rita, i quali li rappresentano e li difendano giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione alla stima del 21.07.2006;
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(p. iva e c.f. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore Ing. , giusta procura per Notaio di Roma rep. n.46.547 CP_2 Persona_1 del 30.09.2021 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianfranco Squillace e dagli Avv.ti Antonio Iacono e Barbara Bossone in sostituzione degli Avv.ti Giancarlo Bruno,
Maurizio Carbone e Filippo Di Stefano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Nonché
, già Controparte_3 [...]
, (C.F. ) e la Controparte_4 P.IVA_2 [...]
[...] , (C.F. , in persona dei Controparte_5 P.IVA_3 rispettivi legali rappresentanti in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla Via Gioacchino da Fiore, n. 34 domiciliano ope legis;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI:
Per e : “ Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello , contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione formulata dalle parti attrici con atto di citazione notificato il 31.7.2006 , ritenuta la irrisorietà dell' indennizzo espropriativo/asservitivo offerto agli opponenti in via amministrativa con decreto prefettizio del 3.4.2006 , e rideterminatolo in coerenza con i valori espressi nella relazione di ctu dell'ing. da ritenersi corretti, attendibili e congrui , accertare il diritto della nuda Persona_2 propriataria signora ( e ,se del caso, all'usufrutturario , ) all'equo Parte_1 Parte_2 indennizzo per i pregiudizi diretti ed indiretti determinati dalla costituita servitù di elettrodotto inamovibile sui terreni in proprietà oggetto dell' asservimento e Controparte_6 dall'edificazione dell'opera pubblica, nella misura determinata in ctu di € 67.393,57 ( di cui €
60.830,00 per danni indiretti ) e, per l'effetto, condannare e/o chi altri di ragione in CP_1 solido ( convenuti e , se per legge obbligati) al pagamento in CP_5 Controparte_3 favore della nuda proprietaria ( ed, ove dovuti, dell'usufruttuario) del ridetto Parte_1 importo di € 67.393,57 , oltre interessi legali e -quanto ad € 60.830,00 - rivalutazione monetaria secondo indici istat dal 3.4.2006 sino all'effettivo soddisfo, ovvero dell'altra somma che l'Ecc.ma
Corte riterra determinare come spettante per legge giustizia , previa detrazione dell'importo depositato in via aministrativa;
ovvero ordinando il deposito della ridetta somma indennitaria oltre interessi e rivalutazione e detratto quanto già versato, presso Cassa Depositi e Prestiti .Con vittoria di spese e compensi di giudizio .”
Per Controparte_1
Voglia l'adita Corte di Appello respingere l'opposizione alla stima proposta da controparte in quanto del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Vinte le spese di lite.
Per Controparte_7
: “chiedono che la Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni
[...] contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva
2 delle convenute Amministrazioni statali e/o ritenere inammissibile, improponibile o infondata ogni avversa pretesa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione alla stima del 21.07.2006, ritualmente notificato, Parte_1
(in qualità di nuda proprietaria) e (in qualità di usufruttuario) hanno proposto Parte_2 opposizione al decreto del Prefetto della Provincia di Cosenza di asservimento definitivo n. 16144 del 3.04.2006, con cui:
➢ è stata pronunciata l'imposizione della servitù permanente di elettrodotto inamovibile a
380kV favore di relativa alla linea elettrica a 380 kV – – CP_1 Pt_3 Pt_4
(costituito da nove conduttori, oltre alle corde di guardia, su pali in profili di CP_8 acciaio e ferro, occupanti alla base una superficie variabile) sugli immobili di proprietà di e individuati nel catasto Terreni del Comune di Montalto Parte_1 Parte_2
Uffugo (CS), alla frazione Lucchetta, al foglio 4 particelle 518 per superficie asservita di mq 1453, foglio 4 part. 519 superficie asservita mq 20, particella 232 per superficie asservita mq 3.059, particella 235 di mq 518 e 236 per superficie asservita di mq 122;
➢ è stata determinata e liquidata ex art 123 TUA e art. 40 L. 1965/2359 – l'indennità spettante per le proprietà asservite nella somma complessiva di euro 1.385,00, di cui euro 1.339,94 per indennità di servitù di elettrodotto permanente e inamovibile ed euro 44,36 per indennità per occupazione temporanea dall'8.09.2005.
A fondamento dell'opposizione, gli attori in riassunzione hanno ricostruito la vicenda nei termini che seguono:
➢ con decreto n. 6102 del 7.10.2002 del Ministero , Controparte_4 si è autorizzato in via definitiva a costruire e a porre in esercizio la linea elettrica a 380 kV
Laino – – Pt_4 CP_8
➢ con medesimo decreto (avente efficacia di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, è stato previsto che i lavori e le espropriazioni sarebbero dovuti iniziare entro 6 mesi dalla data del decreto e portati a termine entro 36 mesi dalla stessa (dunque entro il 7.10.2005);
➢ con successivo decreto n. DEC/DDS/2005/00482 del 5.10.2005, è stata prevista una proroga ma siffatto provvedimento non è mai stato notificato agli attori;
➢ con decreto del prefetto di Cosenza del 26.07.2005, regolarmente notificato, è stata disposta l'occupazione in via d'urgenza degli immobili di proprietà degli opponenti e la durata dell'occupazione temporanea e urgente sino al 6.10.2005, nonché è stato disposto
3 che entro il suddetto termine siffatta occupazione doveva essere convertita in espropriazione definitiva;
➢ tuttavia, in data 8.09.2005, senza alcuna notifica dell'occupazione temporanea, CP_1 ha provveduto all'immissione in possesso dei terreni degli opponenti e a “energizzare”
l'impianto ormai realizzato in modo irreversibile;
➢ dall'assenza di una notifica della proroga discenderebbe, pertanto, l'illegittimità dell'occupazione temporanea prolungata nel tempo.
Infine, hanno ulteriormente specificato che l'opera pubblica per cui è causa ha inciso negativamente sia sui terreni interessati e limitrofi perché hanno perso ogni vocazione edificatoria,
e, sia, sulle condizioni di salute degli abitanti residenti nelle zone vicino l'elettrodotto.
Con comparsa depositata il 22.01.2007, si è costituita in giudizio si è costituita in CP_1 persona dell'Ing. per eccepire in via preliminare il difetto di giurisdizione e/o CP_9 competenza della Corte adita in merito alla richiesta di nullità, invalidità ed illegittimità del decreto definitivo di asservimento del 03.04.2006 n. 16127 del Prefetto di Cosenza. Ha, poi, chiesto di dichiarare il rigetto dell'opposizione e di confermare la misura dell'indennità determinata nel suddetto decreto.
Con comparsa depositata in data 23.02.2007, si sono costituiti in giudizio il
[...]
Controparte_10 Controparte_11
in persona dei loro rispettivi rappresentanti pro tempore, contestando il difetto di
[...] legittimazione passiva delle convenute amministrazioni e, in subordine, la inammissibilità ed infondatezza delle domande ex adverso formulate.
Alla prima udienza del 27.2.2007, il Collegio ha rinviato la causa all'udienza del 15.05.2007 per concedere alle parti il termine necessario per controdedurre sulla documentazione proposta dagli opponenti.
In questa sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. e dopo alcuni rinvii intermedi, con ordinanza del 30.1.2009 la Corte, rilevata la pregiudizialità della controversia amministrativa rispetto a quella indennitaria, ha disposto la sospensione del processo ex art 295 c.p.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza decisoria del giudizio amministrativo nelle more azionato e avviato innanzi al anche da parte opponente (processo N° 1160/2006 RR), avente a Parte_5 oggetto l'illegittimità del decreto di asservimento definitivo e di costituzione di servitù.
Con successivo ricorso ex art. 297 c.p.c. depositato il 14.11.2023, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la prosecuzione del giudizio sospeso, dopo il passaggio in giudicato avvenuto in
4 data 26.9.2023 della sentenza del Lazio -sezione Terza- n. 8917 del 26.5.2023 con cui è Pt_5 stato definito il giudizio originariamente introdotto innanzi al T.A.R. n° 1160/2006. Pt_5
Con provvedimento del 16.11.2023, la prosecuzione del giudizio è stata fissata per l'udienza del
24.1.2024 e con provvedimento del 3.01.2024, le parti sono state autorizzate a ricostruire i loro fascicoli.
In data 5.01.2024, con comparsa in riassunzione si sono costituiti in giudizio il
[...]
(già Controparte_3 Controparte_4
) e la , in persona dei rispettivi
[...] Controparte_5 legali rappresentanti in carica pro tempore, riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi e insistendo nella preliminare eccezione sul loro difetto di legittimazione passiva.
In data 22.01.2024, si è costituita in persona del suo Controparte_1 procuratore Ing. , evidenziando di essere rappresentata e difesa anche CP_2 disgiuntamente dagli Avv.ti Gianfranco Squillace e dagli Avv.ti Antonio Iacono e Barbara
Bossone, in sostituzione degli Avv.ti Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e Filippo Di Stefano. Si
è riportata integralmente al contenuto di tutti i precedenti scritti difensivi.
All'udienza in presenza del 17.04.2024, il difensore degli appellanti (Avv. Greco) ha esibito copia dei documenti già depositati telematicamente con nota del 16 aprile 2024 e tanto al fine di dimostrare la tempestività dell'opposizione proposta nel 2006 avverso l'indennità di asservimento.
Inoltre, ha insistito nella richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
All'udienza del 22.05.2024, con ordinanza del 24.05.2024 il Collegio ha disposto la CTU nominando l'Ing. e formulando i seguenti quesiti: “accerti il ctu l'indennità di Persona_2 asservimento spettante a e sulla base dei criteri di cui all'art. 123 Parte_1 Parte_2
r.d. 1775/1933 avendo cura di accertare con il metodo sintetico comparativo il valore di mercato dei terreni alla data del decreto di asservimento e di verificare, sulla base di dati oggettivi da specificare nella relazione se, ed eventualmente in che misura, l'elettrodotto abbia diminuito il valore della parte residua dei terreni per cui è causa, tenendo presente la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore della totalità o di parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico”.
Con ordinanza del ½ luglio 2024 la Corte ha integrato il quesito chiedendo al ctu anche la determinazione della indennità di occupazione temporanea.
Dopo il deposito telematico del giuramento del nominato consulente e dopo una richiesta di proroga per il deposito dell'elaborato peritale, in data 7.11.2024 l'Ing. ha depositato la Per_2 relazione finale con contestuale istanza di liquidazione del compenso professionale.
5 All'udienza del 27.11.2024, con provvedimento del 13.12.2024 il Collegio ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.03.2025, dopo aver rilevato che non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della CTU e che non sussiste la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti dal consulente.
Con separato provvedimento del 13.12.2024, è stato liquidato il compenso dell'Ing. per Per_2
l'attività espletata e posto a carico delle parti in solido tra loro.
All'udienza del 12.03.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 14.03.2025 depositato il
17.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
, e hanno depositato anche Parte_1 Parte_2 Controparte_1 la comparsa conclusionale.
Le determinazioni della Corte
. In via preliminare deve essere accolta l'eccezione difetto di legittimazione passiva dolle delle convenute Controparte_7
.
[...]
Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri” (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 6841/2025; Cass. civ., Sez. I, n. 4584/2025; Cass. civ., Sez. I, n. 7374/2021; Cass. civ., Sez. I, n.10530/2016).
Peraltro, come correttamente rilevato dalle resistenti nella comparsa conclusionale, costituisce principio ormai consolidato in materia di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l'indennità di esproprio, anche nei casi in cui ci sia stata delega, non solo al compimento dei lavori, ma anche degli atti procedimentali, che “parte del rapporto espropriativo è il soggetto
6 espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di esproprio” (nel caso in oggetto CP_1
. Non assume, invece, alcuna legittimazione “l'autorità o l'ente munito del potere di
[...] emettere atti della procedura ablativa […] atteso che detto giudizio ha, come oggetto, unicamente la controversia circa il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo” (Cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 11768/2010).
Ed allora, risulta evidente, quindi, che sono da considerarsi estranei al presente giudizio tanto il
Prefetto, quanto il , il quale si è limitato a Controparte_4 dichiarare la pubblica utilità dell'opera, senza beneficiare in alcun modo delle opere elettriche oggetto del presente giudizio.
Di conseguenza, in accoglimento delle specifiche deduzioni articolate nella comparsa di costituzione, deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni convenute.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità, in questa sede, per evidente difetto di giurisdizione e di competenza dell'adita Corte delle questioni e censure afferenti la validità e legittimità dei provvedimenti amministrativi impositivi della servitù di elettrodotto e, in particolare, del decreto n. 16127 del 03.04.2006 del Prefetto di Cosenza.
Trattasi di profili già devoluti alla cognizione del giudice amministrativo (circostanza chiaramente evincibile dal tenore delle sentenze versate in atti) e ampiamente scrutinati all'esito del complesso e articolato giudizio conclusosi con la sentenza del T.A.R. Lazio -sezione Terza- n° 8917 del
26.5.2023 con cui è stato deciso, in via definitiva, il giudizio originariamente introdotto innanzi al
T.A.R. Calabria n° 1160/2006.
Oggetto del presente giudizio è l'entità dell'indennità di servitù coattiva e di occupazione spettante a e in virtù della imposizione di servitù permanente di elettrodotto Parte_1 Parte_2 inamovibile a 380 kV a favore di , relativa alla linea elettrica a 380 Kv CP_1 Parte_6
sui terreni di proprietà della stessa.
[...]
La controversia, in particolare - essendo pacifico l'an del diritto vantato dalla ricorrente, ossia la sussistenza dei presupposti della suddetta indennità e, precisamente, l'essere intervenuto un provvedimento amministrativo di imposizione di servitù di elettrodotto - concerne il quantum del diritto in questione, ossia la concreta determinazione dell'indennità.
Deve poi rilevarsi che è emerso dalla ctu e non è oggetto di contestazione tra le parti che il decreto di asservimento ha riguardato le particelle 232,235,236, 518 e 519 del foglio 4 del catasto terreni del comune di Montalto Uffugo e che le particelle 232,235 e 236 ricadono, secondo le prescrizioni urbanistiche vigenti al momento dell'imposizione del vincolo, in zona agricola, la particella 519 (
7 asservita per soli mq 20 ) in zona edificabile e la 518 in parte in zona edificabile e in parte in zona agricola.
Il consulente tecnico ha poi verificato che tutti i terreni degli opponenti si trovano ad una distanza inferiore a 50 metri dai conduttori e da tale premessa ha fatto discendere due diverse conseguenze a seconda della natura edificabile o agricola del terreno: per i terreni edificabili la vicinanza ai conduttori ha determinato la perdita di appetibilità edificatoria, mentre per quelli di natura agricola l'impossibilità di destinarli a qualsiasi coltivazione. Secondo l'apprezzamento del consulente tecnico questo si è risolto in una diminuzione di valore dei terreni che per quelli edificabili ha stimato consistere nella differenza tra il valore al mq di 36 euro - determinato con il metodo sintetico comparativo – ante asservimento e quello di 15 euro al mq risultante dalla tabella IMU mentre per quelli agricoli nella dequalificazione della destinazione da uliveto a bosco ceduo o pascolo e tanto in ragione della impossibilità della coltivazione derivante dalla impossibilità di coltivare conseguente al limite della permanenza di quattro ore di cui all'art. 4 DPCM 9 luglio
2003.
Sulla base di tali premesse il consulente ha così determinato gli importi dovuti agli opponenti: indennità asservimento, calcolata secondo il criterio di cui all'art. 123 r.d. n. 1775 del 1933, €
6.246,83, indennità di occupazione legittima € 298,74, danni indiretti ai fondi € 60.830 di cui €
38.283 per i terreni di natura edificatoria.
Ciò premesso deve qui darsi atto del fatto che gli importi riconosciuti dal consulente per indennità di asservimento e indennità di occupazione legittima non hanno costituito oggetto di contestazione tra le parti e, pertanto, possono essere senz'altro recepiti dalla Corte.
Ciò che invece ha animato il dibattito processuale costituendo, in particolare, oggetto di aspra critica da parte della è la modalità di determinazione del danno indiretto da diminuzione di CP_1 valore dei fondi.
La principale obiezione sollevata sul punto dalla Terna è rappresentata dalla inapplicabilità al caso di specie del DPCM del 2003 cui il ctu ha fatto riferimento per valutare l'impatto dell'elettrodotto sui fondi: sebbene il consulente abbia risposto alle contestazioni mosse sul punto chiarendo che la aveva assunto un preciso impegno a recepire qualsiasi disciplina più cautelativa nel CP_1 frattempo intervenuta, la evidenzia che detto impegno trova un limite temporale nel CP_1 momento dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, non essendo esigibili adeguamenti successivi a quel momento. In realtà la Corte deve qui rilevare che il dibattito si è svolto su una premessa di fondo erronea: la questione della vincolatività del DPCM del 2003 afferisce evidentemente a profili di legittimità della procedura che qui non possono essere presi in alcun
8 modo in considerazione, non solo perché rispetto ad essi c'è un difetto assoluto di giurisdizione della Corte adita in sede di opposizione alla stima ma anche perché tutti i profili afferente alla legittimità della procedura di imposizione della servitù sono stati già affrontati e superati dalle pronunce. Quello che invece viene qui in rilievo è la valutazione dell'impatto che l'asservimento comporta sui fondi e la consequenziale eventuale incidenza sul valore dei medesimi. In detta prospettiva le indicazioni contenute nel DPCM assumono un indubbio rilievo di criterio orientativo per detta valutazione: non può infatti negarsi che se il legislatore, sia pure di rango secondario qual
è indubbiamente la fonte del decreto della presidenza del consiglio dei ministri, ha ritenuto di imporre nella progettazione dei nuovi elettrodotti determinate misure a salvaguardia della salute pubblica è perché ha valutato l'impatto di quelle installazioni e tale impatto evidentemente esiste anche per gli elettrodotti già realizzati.
Peraltro, con specifico riferimento ai terreni edificatori la diminuzione di valore presunta dalla vicinanza ai conduttori è suffragata dalle risultanze delle tabelle IMU che indicano valori diversi appunto a seconda della distanza dall'elettrodotto, il che vale altresì a superare l'obiezione della
Terna in ordine alla violazione, da parte del CTU, del principio costantemente affermato dalla
Cassazione che impone di accertare in concreto detta diminuzione di valore.
Deve peraltro qui evidenziarsi che sebbene nella premessa il consulente affermi che trovandosi i terreni edificatori all'interno dei cinquanta metri della proiezione dei conduttori su di essi non è più possibile alcuna edificazione, nella determinazione del pregiudizio riconosce comunque loro un valore residuo di 15 euro al mq che è di molto superiore al valore agricolo e che, quindi, esprime in termini assolutamente ragionevoli il verosimile decremento del valore del fondo in dipendenza della sua minore appetibilità attesa la vicinanza all'elettrodotto.
Le obiezioni della colgono invece nel segno in relazione alla ritenuta diminuzione dei valore CP_1 dei fondi a vocazione agricola. Rispetto a tali fondi la riduzione di valore è stata calcolata sul presupposto che la presenza dell'elettrodotto preclude qualsiasi tipo di coltivazione e che pertanto il valore post intervento dei fondi sia da parametrare a quello dei fondi destinati al pascolo e tanto perché qualsiasi tipo di coltura richiederebbe comunque una permanenza consecutiva giornaliera superiore alle quattro ore con consequenziale esposizione al rischio individuato del già citato
DPCM del 2003. Sul punto la consulenza non supera le obiezioni della relative alle ore di CP_1 lavoro annue richieste per la singole qualità colturali al contrario, tenendo conto anche nella tabella riportata nella comparsa conclusionale di ed estratta dal B.u.r.c. 79 del 2012 CP_1
(in cui sono riportate le ore stimate per colture ad ettaro), deve osservarsi che, per nessuno dei terreni agricoli in oggetto, risulta necessaria un'attività lavorativa, complessivamente, superiore
9 alle quattro ore giornaliere e che, anche ove, in determinati periodi dell'anno, legati alla stagionalità delle colture, fosse astrattamente necessaria la permanenza dei lavoratori per un periodo superiore alla quattro ore giornaliere (come evidenziato dal consulente tecnico di ufficio in replica alle osservazioni della società convenuta), ciò, comunque, non giustificherebbe l'impossibilità di conservare la destinazione dei fondi ad uliveto e soprattutto a bosco ceduo per il quale è ancora più sporadica la necessità di presenza dei lavoratori, atteso che, comunque, si tratterebbe di evenienze temporalmente circoscritte ed alle quali, comunque, potrebbe porsi rimedio con una adeguata organizzazione e programmazione dell'attività agricola nel rispetto dei limiti orari indicati (ad esempio, con l'impiego di un maggiore numero di giorni di lavorazione con lavoratori assunti a tempo parziale oppure con una turnazione dei lavoratori assunti a tempo pieno per periodi non superiori a quattro ore consecutive).
In definitiva, richiamati i dati contenuti nella relazione del consulente tecnico di ufficio (v., in particolare, la tabella riepilogativa a pag. 25), l'indennizzo spettante a e Parte_2 Parte_1
in conseguenza dell'imposizione della servitù di elettrodotto a carico dei fondi di cui sono
[...] rispettivamente proprietario ed usufruttuaria deve essere determinato in euro 44547,83, di cui euro
6264,83 a titolo di indennità di asservimento ed euro 38283 per il deprezzamento dei terreni edificabili. L'indennità di occupazione legittima è ed € 298.74.
Il debito avente ad oggetto il pagamento delle indennità in questione costituisce un'obbligazione di valuta e sulla somma dovuta devono essere corrisposti - fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale (e, cioè, fino al pagamento dell'indennità o del deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti) - gli interessi legali, di natura compensativa, che decorrono dalla data di emissione del provvedimento di esproprio, ossia dal 3.4.2006 (v. Cass. sez. I, n. 3274/2021;
n. 20178/2017; n. 13456/2011).
Nulla spetta invece, a titolo di rivalutazione monetaria, in quanto, ribadito che si tratta di una obbligazione di valuta, non è stato allegato e neppure provato il “maggior danno”, ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, c.c. (v., ad esempio, Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. 5743/2015; Cass. civ., sentenza n. 22273/2010).
3) Le spese processuali
L'accoglimento dell'opposizione, nei limiti sopra precisati, determina la soccombenza di CP_1 nei confronti degli opponenti.
[...]
Le spese del giudizio possono liquidarsi in complessivi euro 9.991,00, applicando i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 e 52.000,00 (euro 2.058,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 3.045,00 per la fase di
10 trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisoria), oltre spese vive documentate per euro 806,85 ed accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste, definitivamente, a carico di CP_1
[...]
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio nei rapporti processuali tra l'attore e le convenute Controparte_7
tenuto conto dell'epoca di iscrizione a ruolo della causa (2006) e della
[...] circostanza che il difetto di legittimazione passiva è stato definitivamente consacrato da successive pronunce della giurisprudenza di legittimità, le stesse possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da e avverso il decreto di asservimento Parte_1 Parte_2 definitivo del Prefetto della provincia di Cosenza n. 16144 del 3.04.2006, così provvede:
- determina in euro 44547,83l'indennizzo spettante a per l'imposizione, con Parte_2 decreto n. 16144 del 3.4.2006, della servitù di elettrodotto in favore di sui terreni di CP_1 proprietà dell'attore, di cui € 6264,83 a titolo di indennità di asservimento ed euro 38283 per il deprezzamento determina in euro 298,74 l'indennità di occupazione;
- ordina a di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, in Controparte_1 favore dell'avente diritto, le somme sopra riportate, dedotto quanto già versato allo stesso titolo, oltre interessi legali calcolati dal 3.4.2006 alla data del deposito delle somme stesse;
- condanna al rimborso delle spese di giudizio nei confronti Controparte_1 di e , liquidate in euro 9.991,00 per onorari ed euro 806,85 per spese vive Parte_2 Pt_1 documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
- compensa interamente le spese di lite nei rapporti processuali tra l'attore e le convenute
[...]
e Controparte_3 Controparte_5
[...]
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico di CP_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 16.7.2025
11 La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
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