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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/09/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 245/2023 r.g. e vertente tra
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
NI XO (ME), elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'avv. Claudio Fiume che la rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliati in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , CP_3 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fiorentino del ruolo professionale per procura in atti,
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti del ruolo professionale per procura in atti,
(p.i. ), con sede in Roma, in persona Controparte_5 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Tusa presso lo studio dell'avv.
Angelo Tudisca che la rappresenta e difende per procura in atti, opposti oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 17 gennaio 2023 la ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29520229009328204 notificatale dall Controparte_5 il 14 dicembre 2022, limitatamente all'importo di 408.685,80 euro dovuto a titolo di contributi CP_6
e premi , nonché le presupposte cartelle di pagamento nn. 29520060016707749,
[...] CP_4
29520070016198050, 29520140025110858, 29520180022137517 e gli avvisi di addebito nn.
59520170002756729, 59520180003549131, 59520180003911124, 59520190000175133,
59520190000392669, 59520190000635883, 59520190002541777, 59520190002868388,
59520190003090376, 59520190003323785, 59520190005589147, 59520200000087469,
59520210000556702 e 59520210001247730.
Nella resistenza dell'esattore, dell' e dell' , costituitosi in proprio e quale mandatario CP_4 CP_1 della sostituita l'udienza dell'11 settembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai CP_2 sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va preliminarmente respinta l'eccezione sollevata da di inammissibilità dell'azione CP_7 per difetto di interesse di agire dell'opponente.
Si rammenta, infatti, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs.
n. 46/1999 ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per
l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (v. tra le altre Cass. n.
18256/2020).
In particolare, la S.C. ha precisato che ove “il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine di prescrizione in epoca successiva alla, sia pur contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art.
615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e la seconda volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse”.
E nella specie, l'opponente ha lamentato tanto la sussistenza di vizi propri dell'intimazione
(presunta mancata notifica dei titoli presupposti che invaliderebbe il procedimento esecutivo e inesistenza della notifica dell'intimazione poiché eseguita via pec), quanto, in funzione recuperatoria della mancata opposizione alle cartelle asseritamente mai notificate, il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito e l'intimazione stessa, oltre che, in ogni caso, tra la data della presunta notifica delle cartelle e l'atto impugnato.
Trattasi, dunque, di due distinte domande delle quali, tuttavia, solo l'ultima risulta tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione, ex art. 24 d.lgs. n.
46/1999; sono, invece, inammissibili le doglianze relative ai vizi di forma dell'atto, poiché promosse oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., richiamato dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999.
3.- Nel merito, va anzitutto dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento alla cartella n. 29520140025110858, il cui ruolo è stato interamente azzerato (cfr. estratti allegati da CP_4 CP_7
e aggiornati all'8 febbraio 2023) sebbene non ne siano state chiarite le ragioni.
4.- Per il resto, dalla documentazione allegata dall' e dall'esattore risulta che: CP_1
- le cartelle nn. 29520060016707749 e 29520070016198050 portanti ruoli sono state CP_1 notificate rispettivamente in data 9 agosto 2006 e 19 giugno 2007, mediante raccomandata AR consegnata a mani di socio amministratore;
Persona_1
- gli avvisi di addebito nn. 59520180003549131 e 59520180003911124 sono stati notificati via pec rispettivamente in data 13 novembre e 4 dicembre 2018 all'indirizzo “ ; Email_1
- gli avvisi di addebito nn. 59520190000175133, 59520190000392669 sono stati entrambi notificati via pec al medesimo indirizzo in data 26 marzo 2019;
- gli avvisi di addebito nn. 59520190000635883, 59520190003090376, 59520200000087469,
59520210000556702 e 59520210001247730 sono stati notificati, con le medesime modalità, rispettivamente in data 27 aprile 2019, 2 ottobre 2019, 13 febbraio 2020, 5 novembre 2021 e 20 novembre 2021.
Sulla validità di tali notifiche nulla è stato specificamente eccepito dall'opponente, sicché devono dirsi tardive le doglianze relative alla presunta prescrizione del credito maturata prima della notifica dei suddetti titoli e alla decadenza degli enti dal potere di iscrivere a ruolo le relative somme, in quanto motivi di merito e forma che avrebbero dovuto essere proposti nei successivi quaranta e venti giorni, con l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi. La mancata impugnazione dell'avviso determina una decadenza sostanziale che rende definitivo il titolo e incontrovertibile la pretesa creditoria vantata dall'ente impositore, precludendo la possibilità di contestarne la sussistenza (v. tra le tante Cass. n.
9784/2020).
Nulla è stato, invece, allegato e provato dall' quanto all'avvenuta notifica degli altri avvisi CP_3 di addebito nn. 59520190002541777, 59520190002868388, 59520190003323785, 59520190005589147 e 59520170002756729, né dall'esattore in relazione alla cartella n. CP_4
29520180022137517.
Ciò determina, però, solo l'invalidità derivata dei successivi atti qui opposti, ma non incide sull'esistenza del credito.
Invero, va chiarito in proposito che ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 se non
è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo. Per ius receptum la funzione di tale atto è quella che nel gergo dell'esecuzione ordinaria si attribuisce al c.d. precetto “in rinnovazione”, ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace (Cass. n. 6833/2021).
Dunque, il vizio riscontrato rileva solo ai fini della maturazione o meno del termine di prescrizione (v. Cass. n. 30542/2022) e dell'avvio della esecuzione.
E la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nel senso di ritenere che con l'opposizione all'intimazione di pagamento di oneri contributivi si instaura un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e gli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, comportante per il giudice, nonostante la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo, l'obbligo di accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi o dei contributi (v. Cass. n. 1558/2020).
Fondatezza qui non contestata.
4.1.- Ebbene, quanto all'eccepita prescrizione successiva alla notifica occorre premettere che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio
1996, anche se maturati e scaduti in precedenza, con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie va applicato il nuovo regime, trattandosi di contribuzione relativa agli anni 2002-
2019.
Quanto al dies a quo della prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decorrenza del termine dipende dal momento in cui la contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, ex art. 55 r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi devono essere versati (così Cass. n. 27950/2018). In particolare, i contributi dei lavoratori dipendenti (mod. DM 10) devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, ossia il periodo in cui è stata svolta la prestazione lavorativa;
il premio va versato o in un'unica soluzione, normalmente entro il 16 febbraio di CP_4 ciascun anno, ovvero in quattro rate (16 febbraio, 16 maggio, 20/21 agosto e 16 novembre).
Gli enti non hanno dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi in relazione ai crediti portati dalle cartelle nn. 29520060016707749 (contributi DM 10 mensilità di ottobre 2002, ottobre 2004, CP_1 maggio-agosto 2005) e 29520070016198050 (contributi DM 10 mensilità di luglio - settembre 2002, giugno - agosto 2006) e dall'avviso di addebito n. 59520170002756729 (contributi mod. DM 10 mensilità aprile-giugno 2017). L'esattore si è, infatti, limitato ad allegare copia delle relate di notifica di alcune intimazioni di pagamento, senza tuttavia produrre i relativi atti e rendendo così impossibile ricondurli ai titoli qui impugnati;
solo l'avviso di ricevimento n. 1520463671-4, relativo all'intimazione n. 29520169000513429 reca, tra gli altri, il riferimento alla cartella n. 29520070016198050, ma trattasi di atto notificato ex art. 139 c.p.c. in data 11 luglio 2016 sicché, pur applicando la sospensione dei termini di cui agli artt. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 (termine ultimo al
18 maggio 2022) all'epoca di notifica dell'opposta intimazione di pagamento, 14 dicembre 2022, la pretesa era ormai definitivamente prescritta.
Essa ha, invece, impedito l'estinzione dei crediti portati dalla cartella n. CP_4
29520180022137517 (rate premio anni 2017 e 2018, con scadenza fissata rispettivamente al 16 febbraio e 25 dicembre 2018), nonché di quelli di cui agli avvisi nn. 59520190002541777 (DM 10 CP_1 rettificativo periodi da aprile a settembre 2018), 59520190002868388 (DM 10 mensilità gennaio-marzo
2019), 59520190003323785 (DM 19 mensilità aprile-giugno 2019), 59520190005589147 (DM 10 periodi luglio e agosto 2019); la notifica è, inoltre, intervenuta entro il quinquennio successivo alla notifica degli ulteriori avvisi nn. 59520180003549131, 59520180003911124, 59520190000175133,
59520190000392669, 59520190000635883, 59520190003090376, 59520200000087469,
59520210000556702 e 59520210001247730.
5.- In ordine alla regolamentazione delle spese processuali va precisato che nelle opposizioni all'esecuzione concernenti l'accertamento negativo del debito contributivo anche per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, quale la prescrizione, e attinenti quindi al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, titolare della situazione sostanziale contestata, e non all'esattore, sebbene sia stata la negligente conduzione da parte di quest'ultimo della procedura esecutiva di sua competenza a determinare l'estinzione del diritto di credito vantato dal primo. Del resto, l'eventuale accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 7514/2022).
E' giusto, quindi, che l' risponda delle spese processuali sostenute dall'opponente CP_1 parzialmente vittorioso (v. Cass. n. 24678/2018 e n. 15390/2018) che, tuttavia, considerato l'esito della lite e l'ammontare del debito residuo (159.508,73 euro come da estratti aggiornati all'8 febbraio 2023), vanno compensate in ragione di due terzi;
la restante parte segue la soccombenza e ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i. si liquida, tenuto conto della natura e del valore, in 3.168 euro, di cui 15 euro per esborsi, oltre accessori da distrarre ex art. 93 c.p.c. Nei rapporti con la l'agente della CP_2 riscossione e l' , tenuto conto delle ragioni della decisione, della mera natura processuale della CP_4 pronuncia per e dello ius superveniens per l'Istituto assicuratore, esse possono essere CP_7 interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella n. CP_4
29520140025110858, il cui ruolo è stato interamente azzerato;
2) dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520229009328204 limitatamente al credito portato dagli avvisi di addebito nn. 59520190002541777, 59520190002868388, CP_1
59520190003323785, 59520190005589147 e 59520170002756729 e al credito portato dalla CP_4 cartella n. 29520180022137517, non ritualmente notificati;
3) dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito incorporato nelle cartelle nn. CP_1
29520060016707749 e 29520070016198050 e nell'avviso di addebito n. 59520170002756729;
4) condanna l' a rimborsare all'opponente un terzo delle spese del giudizio, liquidato in CP_1
3.168 euro, oltre spese generali, iva e cpa che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa le spese per il resto.
Messina, 12.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro