Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 12/01/2026, n. 423
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa o irregolare notificazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancata attestazione di conformità delle copie informatiche dei documenti depositati, come richiesto dall'art. 25 bis comma 5 bis del D.Lgs. n. 546/1992. Tale omissione impedisce l'esame del ricorso e degli atti, assorbendo ogni altra doglianza.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione del diritto a rivendicare la pretesa

    La dichiarazione di inammissibilità per motivi formali preclude ogni valutazione nel merito, inclusa l'eccezione di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 12/01/2026, n. 423
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 423
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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