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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 12/01/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 423/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9532/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250013710210000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19497/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_1, con ricorso, ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, notificato, a mezzo PEC del 15/05/2025 e depositato, in data 21/05/2025, innanzi codesta adita Giustizia, in composizione monocratica, successivamente iscritto a ruolo RGR n. 9532/2025, impugnava, con il ministro del suo procuratore e difensore, meglio specificato in rubrica, la cartella di pagamento n. 07120250013710210000, per l'importo di € 205,44 notificatagli il 27/03/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per la Provincia di Napoli, per conto della Regione Campania, avente ad oggetto Tassa Auto anno 2019, gravata sul veicolo di sua proprietà, targato Targa_1 ed involucrata nel ruolo esecutivo n. 2025/002464, reso esecutivo in data 09/12/2025 dal suindicato Ente Impositore e consegnato alla prefata Concessionaria addì 25/01/2025; titolo, donde scaturiva la stessa.
Sostanziava - come unico motivo di doglianza - l'impugnativa sull' omessa ovvero irregolare notificazione, in dispregio della relata di notifica dell'avviso di accertamento n. 964035836576, sebbene risultasse, nel dettaglio degli importi dovuti, asseritamente notificato, in data 08/11/2022.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto a rivendicare la pretesa de qua, per decorrenza dei termini di legge e, per l'effetto, la decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione.
Deduceva che l'opposto atto, viziato in radice, era da intendersi il primo atto di impugnazione;
onde - a suo dire - essa era da annullarsi, essendosi estinto l'intimato credito, oggetto della pretesa tributaria.
Ciò posto, evocava in giudizio, per quanto di ragione, le suindicate parti, per sentirsi dichiarare la sua nullità, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva, tramite il difensore costituito, soltanto l'ADER che- previa legittima conferma del suo operato – eccepiva , preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle impugnative inerenti al rapporto sostanziale tributario, la cui competenza era esclusivamente dell'Ente Impositore e, di conseguenza, dichiarava di non accettare il contraddittorio, a riguardo;
nel merito, invece contestava l'assunto ex adverso, infondato in punto di fatto e di diritto, deducendo l'infondatezza della formulata eccezione di prescrizione, attesa l'irretrattabilità del credito intimato, divenuto definitivo, per omessa impugnazione, ex art. 21 co 1 Dlgs n. 546/1992; da qui, l'esecutività del ruolo, con la conseguente ininfluenza della postulata contestazione.
Concludeva, per il rigetto del ricorso, con il governo delle spese di giudizio a carico del ricorrente, ex art. 15
Dlgs n. 546/1992.
Il difensore del contribuente, nelle more del procedimento. depositava, nel proprio fascicolo telematico, memorie illustrative, con le quali - attesa l'omessa prova delle notificazioni, eseguite, nell'osservanza del principio della sequela procedimentale degli atti presupposti - reiterava la fondatezza delle doglianze, formulate nel ricorso introduttivo, invocandone l'accoglimento, unitamente alle rassegnate conclusioni, ivi postulate.
All'udienza odierna, la Corte nella spiegata composizione, si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in data 15/12/2025, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, la contumacia della Regione Campania, ritualmente, evocata in giudizio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per quanto di seguito, sarà argomentato.
Osserva che il primo accertamento di questo Giudicante è quello di verificare la conformità dei documenti, versati in atti a quelli originali, ex art. 25 bis comma 5 bis Dlgs. n. 546/1992, in base al quale non si considerano validi i documenti depositati, senza l'attestazione di conformità all'originale.
La suddetta norma prevede che il giudice non deve tener conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, muniti di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore ovvero dalle parti resistenti.
Al riguardo, la difesa del ricorrente l'ha depositata, formulandola in dispregio della surrichiamata norma, precisamente: ex artt. 18 D.L.132/2014 e 22 del Dlgs n. 82/2005.
Alla luce di quanto detto, la rilevata omissione preclude la disamina del ricorso e degli atti, eventualmente, versati nel fascicolo telematico processuale.
Di conseguenza, la violazione del prefato precetto normativo, entrato in vigore a far data dal 1° settembre
2024, impedisce la disamina dell'incarto documentale, versato nel fascicolo telematico processuale ed ha effetto assorbente rispetto ad ogni altra impugnativa.
Ne discende che tale omissione - costituente presupposto indefettibile, per la validità dei documenti depositati, telematicamente - determina l'inutilizzabilità dello stesso, nel presente giudizio.
Sicché, in assenza della prescritta certificazione tanto le doglianze, postulate nel ricorso, quanto qualsiasi rilievo documentale versato, non possono acquisire alcuna valenza giuridico - processuale, essendo irrilevante la mera allegazione, priva delle garanzie formali, richieste dalla norma.
Tale rigore si fonda sull'esigenza di assicurare la certezza e la genuinità degli atti processuali, nell'ambito del giudizio che - soggiacendo alla declinazione telematica - è tenuto all'osservanza di puntuali condizioni di validità, per la tutela dell'affidamento delle parti e dell'interesse pubblico alla regolarità del processo.
Pertanto, la carenza dell'attestazione di conformità travolge l'intero impianto difensivo e probatorio delle parti, impedendo qualsivoglia analisi, nel merito, sia delle doglianze ex adverso con le conseguenti sollevate impugnative, sia la documentazione depositata.
Da qui, l'inammissibilità del gravame!
In definitiva, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al citato articolo non può essere sanata in questa sede, né in quello di appello, stante l'effetto preclusivo delle parti medesime, nei giudizi di merito.
Sotto il profilo del diritto, va altresì evidenziato che la digitalizzazione del processo, con la conseguente adozione del deposito telematico degli atti e dei documenti, risponde non solo a esigenze di efficienza e speditezza, ma anche e soprattutto alla necessità di garantire l'autenticità, la provenienza e l'integrità dei documenti prodotti dalla partie
In tale ottica, la previsione di un'attestazione di conformità non costituisce un mero formalismo, bensì un presidio di legalità, volto a tutelare la genuinità delle risultanze processuali e la parità delle parti nel contraddittorio.
La normativa processuale tributaria, come integrata dalle disposizioni sulla digitalizzazione del processo, impone, dunque, il rispetto di specifici adempimenti che non possono essere derogati neppure in ragione di esigenze di economicità o di celerità dell'azione giudiziaria.
Il legislatore, disciplinando in modo puntuale le forme e le modalità di deposito digitale, ha inteso assicurare un livello elevato di affidabilità del procedimento, evitando che possano introdursi elementi di incertezza ovvero di manipolabilità degli atti.
È pacifico, pertanto, che la mancanza della prescritta attestazione di conformità si traduca in una preclusione assoluta all'utilizzabilità dei documenti medesimi, in piena conformità al principio di legalità processuale, sancito ex art. 111 Cost. e riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento ai procedimenti tributari.
La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte ribadito che la disciplina processuale in materia tributaria, pur presentando alcune peculiarità, resta comunque ancorata al rispetto delle forme previste dal legislatore, laddove queste costituiscano garanzia essenziale dell'effettività del diritto di difesa e del regolare svolgimento del processo. Onde, il mancato rispetto delle cautele imposte dalle norme sulla digitalizzazione, tra cui l'attestazione di conformità, determina l'invalidità e l'inammissibilità degli atti, senza possibilità di sanatoria successiva.
In conclusione, il sistema processuale attuale, anche alla luce dell'introduzione delle tecnologie digitali, esige la rigorosa osservanza dei precetti normativi, a presidio dell'ordine pubblico processuale e della tutela dei diritti delle parti.
In assenza di tali presupposti, ogni ulteriore valutazione nel merito si arresta, imponendosi la declaratoria di inammissibilità quale corollario inevitabile della violazione della disciplina vigente.
Alla stregua di quanto fin qui dedotto, risulta parimenti preclusa ogni possibilità di impugnativa in sede di gravame, atteso che la pronuncia di inammissibilità, riguardante tanto il ricorso, quanto gli atti processuali della parte resistente, riveste carattere definitivo ed è insuscettibile di sanatoria, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha infatti ribadito che la dichiarazione di inammissibilità per vizi formali insanabili, quali la mancanza dell'attestazione di conformità in tema di digitalizzazione, produce effetti irreversibili sul processo, precludendo ogni futura valutazione del merito (tra le altre, Cass. civ.,
Sez. Trib. nn. 25960/2023 / 12485/2022).
Tale orientamento si fonda sul principio secondo cui la fase di gravame non può sanare vizi che incidono sulla validità stessa dell'instaurazione del contraddittorio e sulla regolare costituzione delle parti, trattandosi di difetti originari che inibiscono la prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. Sez. Trib., n. 10438/2019).
Ciò posto, la definitività della pronuncia d'inammissibilità non lascia spazio ad una rinnovazione degli atti, ovvero ad una loro rimessione in termini, neppure laddove vi fossero istanze di parte oppure motivazioni di carattere equitativo e/ o di speditezza processuale.
Quanto alle spese di lite, la natura della materia del contendere trattata giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
Tale soluzione risulta anche conforme al principio dettato dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Suprema Corte, secondo cui la compensazione può essere disposta laddove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali rientra la declaratoria di inammissibilità per motivi formali che non consentono alcun accertamento sul merito (Cass. Civ. Sez. Trib. nn. 39445/2021 / 31691/2018).
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,
SEZIONE XXIX, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 9532/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e rigettata, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio, tra le parti in contesa.
Così deciso, in Napoli, in data 15 dicembre 2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9532/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250013710210000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19497/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_1, con ricorso, ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, notificato, a mezzo PEC del 15/05/2025 e depositato, in data 21/05/2025, innanzi codesta adita Giustizia, in composizione monocratica, successivamente iscritto a ruolo RGR n. 9532/2025, impugnava, con il ministro del suo procuratore e difensore, meglio specificato in rubrica, la cartella di pagamento n. 07120250013710210000, per l'importo di € 205,44 notificatagli il 27/03/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per la Provincia di Napoli, per conto della Regione Campania, avente ad oggetto Tassa Auto anno 2019, gravata sul veicolo di sua proprietà, targato Targa_1 ed involucrata nel ruolo esecutivo n. 2025/002464, reso esecutivo in data 09/12/2025 dal suindicato Ente Impositore e consegnato alla prefata Concessionaria addì 25/01/2025; titolo, donde scaturiva la stessa.
Sostanziava - come unico motivo di doglianza - l'impugnativa sull' omessa ovvero irregolare notificazione, in dispregio della relata di notifica dell'avviso di accertamento n. 964035836576, sebbene risultasse, nel dettaglio degli importi dovuti, asseritamente notificato, in data 08/11/2022.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto a rivendicare la pretesa de qua, per decorrenza dei termini di legge e, per l'effetto, la decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione.
Deduceva che l'opposto atto, viziato in radice, era da intendersi il primo atto di impugnazione;
onde - a suo dire - essa era da annullarsi, essendosi estinto l'intimato credito, oggetto della pretesa tributaria.
Ciò posto, evocava in giudizio, per quanto di ragione, le suindicate parti, per sentirsi dichiarare la sua nullità, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva, tramite il difensore costituito, soltanto l'ADER che- previa legittima conferma del suo operato – eccepiva , preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle impugnative inerenti al rapporto sostanziale tributario, la cui competenza era esclusivamente dell'Ente Impositore e, di conseguenza, dichiarava di non accettare il contraddittorio, a riguardo;
nel merito, invece contestava l'assunto ex adverso, infondato in punto di fatto e di diritto, deducendo l'infondatezza della formulata eccezione di prescrizione, attesa l'irretrattabilità del credito intimato, divenuto definitivo, per omessa impugnazione, ex art. 21 co 1 Dlgs n. 546/1992; da qui, l'esecutività del ruolo, con la conseguente ininfluenza della postulata contestazione.
Concludeva, per il rigetto del ricorso, con il governo delle spese di giudizio a carico del ricorrente, ex art. 15
Dlgs n. 546/1992.
Il difensore del contribuente, nelle more del procedimento. depositava, nel proprio fascicolo telematico, memorie illustrative, con le quali - attesa l'omessa prova delle notificazioni, eseguite, nell'osservanza del principio della sequela procedimentale degli atti presupposti - reiterava la fondatezza delle doglianze, formulate nel ricorso introduttivo, invocandone l'accoglimento, unitamente alle rassegnate conclusioni, ivi postulate.
All'udienza odierna, la Corte nella spiegata composizione, si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in data 15/12/2025, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, la contumacia della Regione Campania, ritualmente, evocata in giudizio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per quanto di seguito, sarà argomentato.
Osserva che il primo accertamento di questo Giudicante è quello di verificare la conformità dei documenti, versati in atti a quelli originali, ex art. 25 bis comma 5 bis Dlgs. n. 546/1992, in base al quale non si considerano validi i documenti depositati, senza l'attestazione di conformità all'originale.
La suddetta norma prevede che il giudice non deve tener conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, muniti di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore ovvero dalle parti resistenti.
Al riguardo, la difesa del ricorrente l'ha depositata, formulandola in dispregio della surrichiamata norma, precisamente: ex artt. 18 D.L.132/2014 e 22 del Dlgs n. 82/2005.
Alla luce di quanto detto, la rilevata omissione preclude la disamina del ricorso e degli atti, eventualmente, versati nel fascicolo telematico processuale.
Di conseguenza, la violazione del prefato precetto normativo, entrato in vigore a far data dal 1° settembre
2024, impedisce la disamina dell'incarto documentale, versato nel fascicolo telematico processuale ed ha effetto assorbente rispetto ad ogni altra impugnativa.
Ne discende che tale omissione - costituente presupposto indefettibile, per la validità dei documenti depositati, telematicamente - determina l'inutilizzabilità dello stesso, nel presente giudizio.
Sicché, in assenza della prescritta certificazione tanto le doglianze, postulate nel ricorso, quanto qualsiasi rilievo documentale versato, non possono acquisire alcuna valenza giuridico - processuale, essendo irrilevante la mera allegazione, priva delle garanzie formali, richieste dalla norma.
Tale rigore si fonda sull'esigenza di assicurare la certezza e la genuinità degli atti processuali, nell'ambito del giudizio che - soggiacendo alla declinazione telematica - è tenuto all'osservanza di puntuali condizioni di validità, per la tutela dell'affidamento delle parti e dell'interesse pubblico alla regolarità del processo.
Pertanto, la carenza dell'attestazione di conformità travolge l'intero impianto difensivo e probatorio delle parti, impedendo qualsivoglia analisi, nel merito, sia delle doglianze ex adverso con le conseguenti sollevate impugnative, sia la documentazione depositata.
Da qui, l'inammissibilità del gravame!
In definitiva, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al citato articolo non può essere sanata in questa sede, né in quello di appello, stante l'effetto preclusivo delle parti medesime, nei giudizi di merito.
Sotto il profilo del diritto, va altresì evidenziato che la digitalizzazione del processo, con la conseguente adozione del deposito telematico degli atti e dei documenti, risponde non solo a esigenze di efficienza e speditezza, ma anche e soprattutto alla necessità di garantire l'autenticità, la provenienza e l'integrità dei documenti prodotti dalla partie
In tale ottica, la previsione di un'attestazione di conformità non costituisce un mero formalismo, bensì un presidio di legalità, volto a tutelare la genuinità delle risultanze processuali e la parità delle parti nel contraddittorio.
La normativa processuale tributaria, come integrata dalle disposizioni sulla digitalizzazione del processo, impone, dunque, il rispetto di specifici adempimenti che non possono essere derogati neppure in ragione di esigenze di economicità o di celerità dell'azione giudiziaria.
Il legislatore, disciplinando in modo puntuale le forme e le modalità di deposito digitale, ha inteso assicurare un livello elevato di affidabilità del procedimento, evitando che possano introdursi elementi di incertezza ovvero di manipolabilità degli atti.
È pacifico, pertanto, che la mancanza della prescritta attestazione di conformità si traduca in una preclusione assoluta all'utilizzabilità dei documenti medesimi, in piena conformità al principio di legalità processuale, sancito ex art. 111 Cost. e riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento ai procedimenti tributari.
La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte ribadito che la disciplina processuale in materia tributaria, pur presentando alcune peculiarità, resta comunque ancorata al rispetto delle forme previste dal legislatore, laddove queste costituiscano garanzia essenziale dell'effettività del diritto di difesa e del regolare svolgimento del processo. Onde, il mancato rispetto delle cautele imposte dalle norme sulla digitalizzazione, tra cui l'attestazione di conformità, determina l'invalidità e l'inammissibilità degli atti, senza possibilità di sanatoria successiva.
In conclusione, il sistema processuale attuale, anche alla luce dell'introduzione delle tecnologie digitali, esige la rigorosa osservanza dei precetti normativi, a presidio dell'ordine pubblico processuale e della tutela dei diritti delle parti.
In assenza di tali presupposti, ogni ulteriore valutazione nel merito si arresta, imponendosi la declaratoria di inammissibilità quale corollario inevitabile della violazione della disciplina vigente.
Alla stregua di quanto fin qui dedotto, risulta parimenti preclusa ogni possibilità di impugnativa in sede di gravame, atteso che la pronuncia di inammissibilità, riguardante tanto il ricorso, quanto gli atti processuali della parte resistente, riveste carattere definitivo ed è insuscettibile di sanatoria, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha infatti ribadito che la dichiarazione di inammissibilità per vizi formali insanabili, quali la mancanza dell'attestazione di conformità in tema di digitalizzazione, produce effetti irreversibili sul processo, precludendo ogni futura valutazione del merito (tra le altre, Cass. civ.,
Sez. Trib. nn. 25960/2023 / 12485/2022).
Tale orientamento si fonda sul principio secondo cui la fase di gravame non può sanare vizi che incidono sulla validità stessa dell'instaurazione del contraddittorio e sulla regolare costituzione delle parti, trattandosi di difetti originari che inibiscono la prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. Sez. Trib., n. 10438/2019).
Ciò posto, la definitività della pronuncia d'inammissibilità non lascia spazio ad una rinnovazione degli atti, ovvero ad una loro rimessione in termini, neppure laddove vi fossero istanze di parte oppure motivazioni di carattere equitativo e/ o di speditezza processuale.
Quanto alle spese di lite, la natura della materia del contendere trattata giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
Tale soluzione risulta anche conforme al principio dettato dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Suprema Corte, secondo cui la compensazione può essere disposta laddove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali rientra la declaratoria di inammissibilità per motivi formali che non consentono alcun accertamento sul merito (Cass. Civ. Sez. Trib. nn. 39445/2021 / 31691/2018).
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,
SEZIONE XXIX, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 9532/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e rigettata, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio, tra le parti in contesa.
Così deciso, in Napoli, in data 15 dicembre 2025.