Art. 1473. Autorita' competente al rilascio della autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed e' rilasciata:
a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;
e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;
((e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;)) f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ((, e) ed e-bis)) ), dall'autorita' piu' elevata in grado dalla quale essi dipendono.
2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sara' contenuta. La risposta dell'autorita' competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.
a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;
e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;
((e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;)) f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ((, e) ed e-bis)) ), dall'autorita' piu' elevata in grado dalla quale essi dipendono.
2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sara' contenuta. La risposta dell'autorita' competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.