Articolo 1473 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1482Articolo 1470
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Art. 1473. Autorita' competente al rilascio della autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed e' rilasciata:
a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;
e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;
((e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;)) f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ((, e) ed e-bis)) ), dall'autorita' piu' elevata in grado dalla quale essi dipendono.
2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sara' contenuta. La risposta dell'autorita' competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.
Entrata in vigore il 23 giugno 2023
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