Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/06/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3779/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito del- la comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione con modalità cartolare dell'udienza del 19.6.25;
considerato che
l'udienza del 19.06.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo ap- plicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di no- tifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo com- ma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3779/2024 R.G., avente ad oggetto:appello sen- tenza giudice di pace – risarcimento del danno a cose e da lesione personale, vertente tra
(P. IVA Parte_1
), rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Malatesta (C.F. P.IVA_1
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Roma, Viale XXI Aprile n. 26, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. ), rapp.ta e difesa in Controparte_1 C.F._2 primo grado dall'avv. Arturo De Sibio (C.F. ) ed eletti- C.F._3 vamente domiciliata presso il suo studio in Trentola Ducenta (CE), alla via G.
Galilei n. 20;
-Appellata contumace- nonché
(C.F. ),rapp.to e difeso Controparte_2 C.F._4 in primo grado dall'avv. Maria Cioce ( ) ed elettiva- CodiceFiscale_5 mente domiciliato presso il suo studio in S. Maria C.V. (CE), alla via Albana n.
50;
-Appellato contumace-
Nonché
(C.F. , rapp.ta e difesa in primo CP_3 C.F._6 grado dall'avv. Michele Zagaria (CF. ), ed elettivamente C.F._7 domiciliata presso il suo studio in Casapesenna (CE), alla via A. Petrillo n. 127;
-Appellata contumace-
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Nonché
QUALE DOMICILIATARIO EX Parte_1
LEGE DI IVAILO con sede in Milano (MI) al Corso Sempione, n. CP_4
39, (C.F. , Partita IVA: ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore;
-Appellato contumace in entrambi i gradi di giudizio-
E
Controparte_5
, con sede in Milano (MI) al Cor-
[...] so Sempione, n. 39, (C.F. , Partita IVA: ), in persona P.IVA_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore;
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo del presente giudizio e note relative all'udienza del 19.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, la IG ha convenuto in giudizio, da- Controparte_1 vanti al giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, l'ufficio centrale italiano, sia in proprio sia quale domiciliatario per legge del sig. , della Persona_1 sig.ra e della società , rispettiva- Controparte_6 Controparte_7 mente proprietario conducente e compagnia assicurativa per la responsabilità civile del veicolo Controparte_8
Ha chiesto che l' venisse condannato al risarcimento dei danni subiti dal- Pt_1 la sua bicicletta in seguito a un sinistro avvenuto il 25.11.2021, alle 12:15, in corso Aldo Moro, a Santa Maria Capua Vetere. A sostegno della sua richiesta, la sig.ra ha dichiarato che in quelle circostanze di tempo e di luogo la CP_1 sua bicicletta è stata colpita e danneggiata da un veicolo che sopraggiungeva da dietro.
All'udienza di prima comparizione sono intervenuti volontariamente la IG in qualità di conducente della bicicletta della IG , il CP_3 CP_1
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signor conducente di un'altra bicicletta, per chiedere il ri- Controparte_2 sarcimento delle lesioni fisiche subite nel sinistro.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via prelimi- Parte_1 nare la nullità della notifica nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo con targa estera, l'improcedibilità, inammissibilità e improponibilità del- le domande per violazione degli articoli 148 co.3 e, 145 co.1, 325 co.
5-bis del codice delle assicurazioni private.
Ha anche contestato la richiesta di condanna in solido del responsabile civile.
Nel merito, l'Ufficio ha contestato le richieste degli attori sia quanto alla respon- sabilità che all'ammontare del danno ritenendole, infondate e non provate.
Nel corso del procedimento, è stato escusso il testimone e si Testimone_1 svolta la consulenza tecnica medico- legale. CP_ Il dott. ha ritenuto che le lesioni denunciate dalla IG Persona_2 siano state effettivamente causate dal sinistro in questione.
Il giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto provato il sinistro e ha accertato l'esclusiva responsabilità del conducente e del veicolo convenuto, sulla base dell'istruttoria orale e condividendo le conclusioni del consulente tec- nico di ufficio.
Ha quindi condannato la compagnia assicurativa al pagamento delle seguenti somme:
-16.405,1 alla IG CP_3
-1.061,51 alla IG;
CP_1
-14.847,47 al signor;
CP_2
Contr L ropone appello avverso la sentenza n.751\2023 in quanto ritenuta nulla, errata, ingiusta, illegittima e lesiva degli interessi della compagnia, emessa in violazione delle norme di legge è viziata da errore in fatto.
La compagnia assicurativa ha contestato un vizio di motivazione ex art.132
c.p.c e un'erronea valutazione delle prove.
Ha rilevato che il giudice ha fondato l'accoglimento della domanda attorea esclusivamente sulla deposizione di un unico testimone di parte attrice, ritenuto inattendibile, e sulle fotografie della bicicletta prodotte dalla IG . CP_1
A suo dire, il testimone non è stato indicato nell'atto di citazione né negli atti di intervento, ed è comparso soltanto in corso di causa.
Ha sostenuto che lo stesso, nonostante fossero trascorsi oltre 2 anni dal fatto, ha descritto con eccessiva precisione giorno, ora, luogo, dinamica, direzione di
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marcia e persino le caratteristiche fisiche dei ciclisti, senza però chiarire cosa lo avesse condotto sul posto né specificare con precisione il punto del sinistro.
Ha inoltre evidenziato come il testimone abbia riferito che la conducente dell'auto si era scusata parlando in una lingua straniera, senza tuttavia indicare la lingua né elementi certi sull'identità della persona. Inoltre, ha ritenuto poco plausibile che egli, dopo l'urto, si sia limitato a lasciare le generalità e sia andato via, senza prestare soccorso o contattare le autorità.
La compagnia ha anche osservato che non è mai intervenuta alcuna pattuglia o ambulanza sul luogo del sinistro, nonostante si siano lamentate lesioni persona- li, e che i danneggiati siano rivolti a medici privati, anziché recarsi in pronto soccorso.
Ha poi contestato il contenuto della CTU medico-legale, sostenendo che il con- sulente ha ricondotto le lesioni a un trauma complesso mai accertato con esami ospedalieri, rilevando dunque un difetto di nesso causale tra il sinistro e le me- nomazioni descritte, riscontrate solo con ecografia.
In merito ai danni materiali, ha sostenuto che la richiesta avanzata dalla IG
si sia basata su un semplice preventivo privo di valore probatorio e non CP_1 idoneo a dimostrare né la riferibilità al sinistro né la congruità degli importi.
Inoltre, ha ritenuto non motivata l'attribuzione di una personalizzazione del danno non patrimoniale, pari ad euro 1.000 per il signor ed euro CP_2
1.200 per la IG CP_3
Con riguardo al secondo motivo di appello, la compagnia ha eccepito che il giu- dice avrebbe erroneamente ritenuto procedibile le domande attoree, sebbene non fosse stata inviata alcuna preventiva messa in mora. Ha sottolineato di aver avu- to conoscenza dell'esistenza del sinistro solo con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in data 2 Marzo 2023. Secondo la compagnia, l'omessa costituzio- ne in mora avrebbe dovuto comportare la declaratoria di improcedibilità delle domande ai sensi dell'articolo 145 del codice delle assicurazioni.
Pur a fronte della regolare notificazione dell'atto introduttivo, le signore
[...]
, nonché il signor rimanevano CP_1 CP_11 Controparte_2 contumaci nel presente giudizio.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione,
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in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel- la valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434
c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda ri- volta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla rico- struzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suf- ficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite ha precisato che gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contene- re, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da con- trapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “re- visio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversi- tà rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017).
I motivi di appello
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio proces- suale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di as- sicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiu- diziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
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Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di econo- mia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazione del sinistro e, più in particolare, della dinamica con cui lo stesso si sarebbe verificato.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va considerato che la testimonianza resa dall'unico teste escus- so nel primo grado del giudizio ( ) appare intrinsecamente inat- Testimone_1 tendibile ed irrilevante tale da non fornire un quadro probatorio valido ai fini dell'accertamento della dinamica del sinistro. A ciò si aggiunge che il testimone non è in grado di circoscrivere il luogo del sinistro, infatti, si limita a riferire di essersi trovato sul corso Aldo Moro, “fuori da un negozio ivi situato” senza for- nire alcun ulteriore dettaglio (ad esempio, la denominazione dell'esercizio commerciale, la descrizione dell'area, il numero civico) che consenta di localiz- zare con certezza il punto in cui si sarebbe verificato l'evento.
Una simile vaghezza tende ad indebolire ulteriormente il valore della deposizio- ne, soprattutto considerando che corso Aldo Moro si estende per circa almeno 1 km ed è caratterizzato da moltissime attività commerciali. In tale contesto, l'as- senza di riferimenti puntuali rende la testimonianza generica e priva di quella precisione che sola può garantire la reale efficacia probatoria (Cfr.Cass.
Civ.,sez.III, 5.2.2019, n.3340).
Parimenti generica appare la descrizione dell'ambiente circostante: il teste non riferisce se lungo la strada fossero presenti i veicoli in sosta, segnaletica, altri passanti o condizioni di traffico, limitandosi a riferire : “io mi trovavo in corso
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Aldo Moro fuori ad un negozio ivi situato e ho visto due bici che percorrevano suddetto corso Aldo Moro con direzione di marcia verso Casagiove, le due bici procedevano una davanti all'altra in fila indiana quasi attaccate e tenevano strettamente il margine destro della strada, quando improvvisamente ho visto un veicolo di colore grigio tipo che sopraggiungeva da dietro le CP_8 bici urtandole e le stesse rovinavano a terra.”.
Di maggiore rilevanza, poi, è la parte della testimonianza relativa alla condotta della presunta responsabile del sinistro. Il teste riferisce che la conducente del veicolo “donna di nazionalità straniera” avrebbe chiesto scusa, ammettendo la propria responsabilità e spiegando di aver perso il controllo del mezzo. A tal proposito riferiva “senti che la conducente del veicolo investitore, donna di na- zionalità straniera poiché la stessa non parlava correttamente l'italiano si scu- sava con i malcapitati e si assumeva la responsabilità dell'accaduto dicendo di aver perso il controllo del mezzo”.
Tuttavia, il teste non è stato in grado di precisare alcun elemento identificativo della donna, né ha saputo riferire quale lingua parlasse, pur affermando di averla ascoltata interloquire con i soggetti coinvolti.
Del pari, appare scarsamente plausibile la condotta che il teste dichiara di aver avuto successivamente al fatto. Lo stesso infatti riferiva “io mi trovavo circa 15-
20 m dall'impatto e ho potuto ben vedere la dinamica del sinistro, dopo pochi minuti dopo aver lasciato le mie generalità agli infortunati ancora doloranti a terra ripresi il mio cammino.” Un simile comportamento risulta del tutto incoe- rente con quello di un testimone realmente presente specie a fronte della presun- ta presenza di persone ferite a terra.
Secondo la consolidata giurisprudenza, la valutazione della prova testimoniale deve tener conto non solo del contenuto dichiarativo, ma anche della vero somi- glianza e della coerenza del contesto narrativo (Cass. Civ.,sezIII, 15 Marzo
2016,n.5065).
Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e impe- discono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifica dinamica del sinistro.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano esse- re intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato ri- chiesto l'intervento del 118, nonostante l'investimento abbia provocato lesioni, coinvolgendo due ciclisti contemporaneamente.
Tali elementi inducono a ritenere non adeguatamente provata l'effettiva verifi-
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cazione del sinistro.
L'ulteriore elemento in grado di generare incertezza in merito alla verificazione del sinistro va individuato dalla circostanza per cui, pur in presenza delle lesioni asseritamente riportate, i due ciclisti non si sono rivolti a una struttura ospeda- liera pubblica per le cure del caso, preferendo invece ricorrere all'assistenza di un professionista sanitario privato.
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso, l'as- senza dell'intervento dei vigili o carabinieri o ambulanza, nonché la circostanza che pur avendo riportato lesioni, i soggetti danneggiati non hanno ritenuto op- portuno recarsi presso una struttura sanitaria per accertamenti, inducono a rite- nere non adeguatamente provata in giudizio la verificazione del fatto storico e, in ogni caso, non possono dirsi adeguatamente provate le specifiche modalità di verificazione dello stesso, nonché i profili di responsabilità delle parti che sa- rebbero state coinvolte.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisio- ne.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere ac- colto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande di risarci- mento proposte nel primo grado del giudizio.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese pro- cessuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessi- vo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963). Va pertanto ri- formata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni tratta- te.
Le spese occorse per la consulenza medico-legale vanno poste a carico degli odierni appellati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente
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le domande di risarcimento avanzate nel primo grado del giudizio;
- condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi ed € 500,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00 per compensi per spese, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU a carico degli odierni appellati;
- condanna gli appellati a restituire, in favore dell'appellante, gli importi perce- piti in ragione della pronuncia impugnata;
Santa Maria Capua Vetere,27.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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