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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14871 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35322/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 35322/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentato e difeso come in atti. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La chiedeva dichiararsi l'illegittimità della Parte_1 revoca delle agevolazioni concesse dal Controparte_1 nell'ambito del Fondo per le agevolazioni alla ricerca ai sensi del d.lgs. n. 297 del 1999, assumendo l'insussistenza di alcun inadempimento colpevole.
Si è costituita l'Amministrazione chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è infondata.
Risulta dagli atti che a) con decreto del 5.10.2004 il ammetteva al finanziamento il CP_1 progetto di ricerca della Ditta Individuale Costruzioni Meccaniche di GE e altri Pt_1 soggetti (n. 7980) b) il 26.4.2005 veniva stipulato il relativo contratto con la Monte dei Paschi di
Siena – AN per l'impresa spa c) il 10.7.2014 il decretava la parziale revoca CP_1 dell'agevolazione per l'importo del credito agevolato in misura pari ad euro 180907,50, con attivazione della procedura di recupero delle somme erogate atteso che l'Impresa era stata cancellata a seguito del conferimento alla dei f.lli e e che la Pt_1 Parte_1 Pt_1 Pt_1
pagina1 di 3 stessa risultava insolvente (n. 2330) d) il 4.12.2014 la Società formulava la richiesta di un piano di rientro in 36 mesi per le rate scadute, non accolta dall'Amministrazione a cagione della revoca delle agevolazioni il 30.6.2015 (n. 1358) e) il disponeva la rettifica del precedente decreto del CP_1
10.7.2014 determinando l'importo del credito agevolato soggetto a revoca in euro 223.834,50.
Ciò stante La società riconosce e deduce che il 27.10.2015 l'Amministrazione le ha notificato il decreto di rettifica del 30.6.2015 (n. 1358) (cfr. atto di citazione); che essa ammette che il
28.12.2015 le ha trasmesso quello di revoca (memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., pag. 2); che l'1.4.2019 le ha inviato a mezzo PEC la nota con la quale le ha comunicato il decreto di revoca e quello di rettifica chiedendole la restituzione della somma di € 102.946,17, oltre interessi giornalieri di € 17,08 (n. 6388).
Per cui comunque considerato che l'invio tramite PEC equivale ad una notificazione essendo idonea ad assicurare la conoscibilità dell'atto la Società ha avuto conoscenza della revoca del finanziamento ed è stata in grado di difendersi compiutamente anche nella sede giudiziale.
Non sussiste alcun giudicato invocabile nel presente giudizio in primo luogo perché esso non è provato (Cass., n. 36258 del 2023) e inoltre considerato che Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa (Cass., n. 211 del
2024) mentre nel caso in esame la sentenza del Tribunale di Cosenza (n. 1528/2018) riguarda il diverso giudizio di opposizione alla cartella di pagamento.
L'Impresa non risulta aver correttamente adempiuto all'obbligo di comunicazione della variazione societaria.
Il contratto prevede che di essa debba esser data comunicazione al e alla AN (art. 3). CP_1
La possibilità di comunicazione tramite la piattaforma “Arianna” non è prevista dal contratto.
Essa non è preposta alle comunicazioni inerenti al rapporto.
L'anagrafe Nazionale delle Ricerche è istituita al fine di raccogliere le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici (d.P.R. n. 382 del 1980; art. 64).
Per cui l'asserita mancata acquisizione da parte del sistema informatico non esonera l'Impresa da responsabilità considerato che avrebbe dovuto o in ogni caso ben potuto effettuare la comunicazione in altro modo (raccomandata o PEC).
In ogni caso non è configurabile alcuna “oggettiva impossibilità” di pagare il dovuto atteso che l'obbligo dell'Impresa di versare le rate alle scadenze pattuite deriva dallo stipulato contratto di finanziamento e che come è noto In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera pagina2 di 3 difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso (Cass., n.
25777 del 2013).
Del resto l'Impresa era a conoscenza dell'obbligo di pagamento e della morosità accumulata come dimostra il fatto che il 4.12.2014 formulava la richiesta di un piano di rientro in 36 mesi per le rate scadute.
Il contratto (art. 7) stabilisce che “il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al Ministero di revocare l'agevolazione con le conseguenze di cui all'art. 13”.
Inoltre con la nota dell'1.4.2019 ha inviato all'Impresa in allegato il Riepilogo del calcolo delle somme dovute nel quale viene dato conto anche dei versamenti effettuati.
Il versamento di euro 75442,46, è stato regolarmente computato dall'Amministrazione (cfr. nota
28.12.2015).
Per cui L'Amministrazione ha provato l'esistenza dei presupposti per la revoca e del credito ricadendo sull'attore l'onere di dimostrarne l'estinzione.
La prova testimoniale richiesta dalla parte attrice non è ammissibile per le ragioni già esplicitate
(17.2.2022) palesandosi altresì del tutto irrilevante nel delineato quadro di fatto e di diritto.
La richiesta CTU contabile non può accogliersi essendo diretta a sovvertire il regime dell'onus probandi.
Come noto le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova (Cass., n.
34450 del 2022; Cass., n. 5362 del 2025).
Esse sono comunque superate dalle risultanze processuali.
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla , nei confronti Parte_1 Parte_1 del condannandola al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 10600,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 25 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 35322/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentato e difeso come in atti. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La chiedeva dichiararsi l'illegittimità della Parte_1 revoca delle agevolazioni concesse dal Controparte_1 nell'ambito del Fondo per le agevolazioni alla ricerca ai sensi del d.lgs. n. 297 del 1999, assumendo l'insussistenza di alcun inadempimento colpevole.
Si è costituita l'Amministrazione chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è infondata.
Risulta dagli atti che a) con decreto del 5.10.2004 il ammetteva al finanziamento il CP_1 progetto di ricerca della Ditta Individuale Costruzioni Meccaniche di GE e altri Pt_1 soggetti (n. 7980) b) il 26.4.2005 veniva stipulato il relativo contratto con la Monte dei Paschi di
Siena – AN per l'impresa spa c) il 10.7.2014 il decretava la parziale revoca CP_1 dell'agevolazione per l'importo del credito agevolato in misura pari ad euro 180907,50, con attivazione della procedura di recupero delle somme erogate atteso che l'Impresa era stata cancellata a seguito del conferimento alla dei f.lli e e che la Pt_1 Parte_1 Pt_1 Pt_1
pagina1 di 3 stessa risultava insolvente (n. 2330) d) il 4.12.2014 la Società formulava la richiesta di un piano di rientro in 36 mesi per le rate scadute, non accolta dall'Amministrazione a cagione della revoca delle agevolazioni il 30.6.2015 (n. 1358) e) il disponeva la rettifica del precedente decreto del CP_1
10.7.2014 determinando l'importo del credito agevolato soggetto a revoca in euro 223.834,50.
Ciò stante La società riconosce e deduce che il 27.10.2015 l'Amministrazione le ha notificato il decreto di rettifica del 30.6.2015 (n. 1358) (cfr. atto di citazione); che essa ammette che il
28.12.2015 le ha trasmesso quello di revoca (memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., pag. 2); che l'1.4.2019 le ha inviato a mezzo PEC la nota con la quale le ha comunicato il decreto di revoca e quello di rettifica chiedendole la restituzione della somma di € 102.946,17, oltre interessi giornalieri di € 17,08 (n. 6388).
Per cui comunque considerato che l'invio tramite PEC equivale ad una notificazione essendo idonea ad assicurare la conoscibilità dell'atto la Società ha avuto conoscenza della revoca del finanziamento ed è stata in grado di difendersi compiutamente anche nella sede giudiziale.
Non sussiste alcun giudicato invocabile nel presente giudizio in primo luogo perché esso non è provato (Cass., n. 36258 del 2023) e inoltre considerato che Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa (Cass., n. 211 del
2024) mentre nel caso in esame la sentenza del Tribunale di Cosenza (n. 1528/2018) riguarda il diverso giudizio di opposizione alla cartella di pagamento.
L'Impresa non risulta aver correttamente adempiuto all'obbligo di comunicazione della variazione societaria.
Il contratto prevede che di essa debba esser data comunicazione al e alla AN (art. 3). CP_1
La possibilità di comunicazione tramite la piattaforma “Arianna” non è prevista dal contratto.
Essa non è preposta alle comunicazioni inerenti al rapporto.
L'anagrafe Nazionale delle Ricerche è istituita al fine di raccogliere le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici (d.P.R. n. 382 del 1980; art. 64).
Per cui l'asserita mancata acquisizione da parte del sistema informatico non esonera l'Impresa da responsabilità considerato che avrebbe dovuto o in ogni caso ben potuto effettuare la comunicazione in altro modo (raccomandata o PEC).
In ogni caso non è configurabile alcuna “oggettiva impossibilità” di pagare il dovuto atteso che l'obbligo dell'Impresa di versare le rate alle scadenze pattuite deriva dallo stipulato contratto di finanziamento e che come è noto In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera pagina2 di 3 difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso (Cass., n.
25777 del 2013).
Del resto l'Impresa era a conoscenza dell'obbligo di pagamento e della morosità accumulata come dimostra il fatto che il 4.12.2014 formulava la richiesta di un piano di rientro in 36 mesi per le rate scadute.
Il contratto (art. 7) stabilisce che “il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al Ministero di revocare l'agevolazione con le conseguenze di cui all'art. 13”.
Inoltre con la nota dell'1.4.2019 ha inviato all'Impresa in allegato il Riepilogo del calcolo delle somme dovute nel quale viene dato conto anche dei versamenti effettuati.
Il versamento di euro 75442,46, è stato regolarmente computato dall'Amministrazione (cfr. nota
28.12.2015).
Per cui L'Amministrazione ha provato l'esistenza dei presupposti per la revoca e del credito ricadendo sull'attore l'onere di dimostrarne l'estinzione.
La prova testimoniale richiesta dalla parte attrice non è ammissibile per le ragioni già esplicitate
(17.2.2022) palesandosi altresì del tutto irrilevante nel delineato quadro di fatto e di diritto.
La richiesta CTU contabile non può accogliersi essendo diretta a sovvertire il regime dell'onus probandi.
Come noto le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova (Cass., n.
34450 del 2022; Cass., n. 5362 del 2025).
Esse sono comunque superate dalle risultanze processuali.
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla , nei confronti Parte_1 Parte_1 del condannandola al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 10600,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 25 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
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