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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1713/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.3.2025, assunto in decisione in data 7.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Valeria Lunghi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesano Maderno (MB), via Corso Libertà n. 93;
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
Emanuela Bettini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arosio (CO), Via Oberdan n.20;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. i figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con modalità Per_1 Persona_2 paritetica di collocamento presso gli stessi, i quali pattuiscono sin da ora che la responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
2. i genitori pattuiscono altresì che anche le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere assunte disgiuntamente dal genitore presso cui i minori si trovino nel momento in cui la decisione dovrà essere assunta;
3. e verranno collocati in via paritetica presso ciascun genitore e continueranno Per_1 Persona_2
a frequentare i medesimi istituti scolastici attuali;
4. Affido e Collocamento dei figli e Per_1 Per_2
A - i genitori pattuiscono che i figli minori saranno collocati presso ciascun genitore secondo tempi di permanenza omogenei e paritetici, i genitori nei giorni delle rispettive competenze, si occuperanno dei figli, portandoli a scuola la mattina, andandoli a riprendere, portali presso i luoghi di sport o svago, anche con l'ausilio di famigliari delegati, e di seguirli nello studio, nelle modalità di seguito indicate:
A) settimanalmente:
Prima settimana: lunedì papà con pernotto martedì mamma con pernotto mercoledì papà con pernotto giovedì papà con pernotto venerdì mamma con pernotto sabato mamma con pernotto domenica mamma con pernotto
Seconda settimana lunedì papà fino alle h. 21.00 con pernotto mamma martedì mamma con pernotto mercoledì papà con pernotto giovedì mamma con pernotto venerdì papà con pernotto sabato papà con pernotto domenica papà fino alle h. 21.00 terza settimana lunedì papà con pernotto martedì mamma con pernotto mercoledì papà con pernotto giovedì papà con pernotto venerdì mamma con pernotto sabato mamma con pernotto domenica mamma con pernotto quarta settimana lunedì papà con pernotto martedì mamma con pernotto mercoledì papà con pernotto giovedì mamma con pernotto venerdì papà con pernotto sabato papà con pernotto domenica papà fino alle h. 21.00
- i lunedì e i mercoledì, durante il periodo scolastico, il papà prenderà i figli dalle ore 15.00;
(B) weekend alternati come sopra indicato.
(C) durante le vacanze di Natale i genitori pattuiscono che, ad anni alterni, i figli staranno con un genitore:
- il 24.12 fino al 25.12 intorno alle h. 17/18 circa, per l'anno 2025 staranno con la madre e poi ad anni alterni con ciascun genitore;
- dalle h. 17/18 del 25.12 andranno, per l'anno 2025 con il padre col quale rimarranno sino alle 17/18 del
26.12, da tale orario poi andranno con la madre e così anni alterni con ciascun genitore;
- poi verrà seguito il calendario ordinario, il Capodanno lo passeranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra le parti, in ogni caso ciascun genitore dovrà passare il medesimo tempo di vacanze con i figli. Per l'anno 2025 i figli passeranno il Capodanno con il padre;
(D) Per i compleanni dei figli i genitori pattuiscono che, indipendentemente dalla spettanza della permanenza in quel giorno, ciascun genitore potrà passare il compleanno con i figli a pranzo e l'altro a cena, ad anni alterni, ferma in ogni caso la possibilità di organizzare la feste di compleanno insieme, previo accordo con l'altro genitore;
(E) - durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni, i figli staranno con un genitore il giorno di Pasqua e a Pasquetta con l'altro, salvo diverso accordo tra i genitori in base alle loro esigenze ed a quelle del figlio.
Per il 2025 i figli staranno con la madre il giorno di Pasqua;
(F) - durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, che i genitori stabiliranno preventivamente entro il 30.05 di ogni anno e in ogni alternando la scelta dei periodi di vacanza, se coincidenti. Per il 2025 la detta scelta spetterà al papà;
5. I genitori convengono in ogni caso la possibilità di trascorrere, ulteriormente a quanto sopra, altri ed ulteriori 15 giorni non consecutivi, di vacanza con i figli, nel corso dell'anno ed anche di fare week lunghi
(ovvero il venerdì o il lunedì oltre al sabato e la domenica di spettanza), previa comunicazione all'altro genitore, ed in accordo con esso, in modalità assolutamente reciproca;
6. ferma restando la regolamentazione sopra indicata, i genitori potranno comunque prendere accordi diversi, nel rispetto delle esigenze lavorative di entrambi e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli, con congruo preavviso;
Gestione dei figli
7. il padre e la madre potranno contattare telefonicamente i figli, quando staranno con l'altro genitore che si impegna a rispondere alle chiamate dell'altro in orari consoni;
8. i genitori si rendono disponibili a comunicare reciprocamente, in merito alle questioni rilevanti della vita scolastica ed extrascolastica di e e la loro situazione sanitaria;
Per_1 Persona_2
9. i due figli minori saranno accompagnati alle varie attività sportive dal genitore che ne avrà la permanenza in quel giorno, impegnandosi a riconsegnare all'altro genitore borsone, attrezzatura sportiva pronta all'uso (ciò solo al fine di evitare di pagare doppia attrezzatura);
10. ciascun genitore seguirà i figli nei compiti e nella scuola nei giorni di propria competenza, con l'indicazione per l'weekend di svolgere i compiti assegnati per la settimana;
11. tenuto conto degli impegni lavorativi del sig. che comprendono anche le trasferte con pernotto di Pt_1 più di due giorni, i figli staranno con la madre con facoltà della stessa di avvalersi in egual modo sia dei nonni materni che quelli paterni per la gestione dei figli. Le parti convengono in ogni caso che, il mercoledì pomeriggio per quest'anno scolastico, i figli dopo la scuola staranno con i nonni paterni in considerazione del fatto che ha ripetizioni preso la casa dei nonni paterni, poi questi ultimi Per_1 accompagneranno i ragazzi alle rispettive attività sportive e la madre andrà a riprenderli;
12. si precisa che il genitore in caso di impossibilità a tenere i figli deve preferire l'altro genitore rispetto a terze persone;
Mantenimento dei figli
13. i genitori pattuiscono che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento dei figli, l'importo mensile pari ad euro 300,00 (ovvero euro 150,00 mensili per ciascun figlio) a partire dal 28 novembre 2024 con rivalutazione Istat;
14. i ricorrenti pattuiscono che ciascun genitore provveda alla corresponsione delle spese straordinarie dei figli minori nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del Tribunale di Monza sottoscritto in data 7/05/2018, prevedendo in ogni caso nel dettaglio quanto segue:
a-in merito alla frequentazione del campo estivo, i genitori pattuiscono che le spese degli stessi saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, ad eccezione delle settimane di vacanza di spettanza di un genitore, se i figli frequenteranno comunque il campo estivo, le relative spese saranno interamente a carico del genitore col quale i figli devono trascorrere tale periodo.
Si precisa altresì che la scelta del campo estivo se comunale o oratoriale non necessita di consenso dell'altro genitore, sarà invece necessario il consenso di entrambi i genitori in merito alla località ove ubicato il campo estivo prescelto e in caso di campo estivo privato si rende parimenti necessario il consenso dell'altro genitore, ai fini di valutare il relativo costo in base alle possibilità economiche di ciascun genitore;
b- i genitori rilevano che ad oggi non sussiste la necessità di rivolgersi ad una babysitter, ma convengono che qualora in futuro fosse necessario avvalersi di una figura simile, ciascun genitore provvederà direttamente al pagamento della babysitter per i servizi che quest'ultimo richiederà alla stessa nei giorni di propria spettanza;
d-il corredo scolastico di inizio anno verrà diviso al 50% a carico di ciascun genitore, mentre le ulteriori spese che nel corso dell'anno scolastico si renderanno necessarie per acquisti scolastici (es. bisogni dei figli di minuteria scolastica) rientrano nelle spese ordinarie;
eventuali regali per feste di compleanno di amici verranno divise al 50% tra i due genitori;
e- i genitori pattuiscono in tale sede, che l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra il sig. si dichiara disponibile ad adoperarsi in tal senso;
Pt_2 Pt_1
f- eventuali dispositivi tecnologici necessari per la scuola saranno acquistati nella misura del 50% a carico di ciascun genitore e seguiranno i bambini nei collocamenti genitoriali;
g- i genitori pattuiscono sin da ora di acconsentire a che e pratichino almeno Per_1 Persona_2 uno sport all'anno, obbligandosi a corrispondere, nella misura del 50%, i costi di partecipazione allo sport, per l'attrezzatura, eventuale tesseramento, eventuali costi per gare o quant'altro legato allo sport, visita e certificato medico etc...);
15. i genitori autorizzano sin da ora l'espatrio dei figli e con uno dei genitori, per Persona_2 Per_1 ragioni di vacanza e studio e in ogni caso a condizione che i paesi di destinazione non siano coinvolti da sommosse, guerre o situazioni politiche o naturali di pericolo, sia direttamente che indirettamente;
16. i ricorrenti si danno sin da ora l'assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti identificativi (carta identità
e tessera sanitaria) per sé e per i figli, precisando che i documenti dei minori seguiranno i minori stessi nei vari spostamenti tra i genitori;
Abitazioni Genitori
17. i ricorrenti convengono che la casa sita in Misinto (MB), via M. Biagi n. 24, in comproprietà agli stessi, verrà assegnata alla sig.ra affinchè vi risieda esclusivamente con i figli e Parte_2 Per_1
; Persona_2
18. gli arredi, di proprietà della sig.ra rimarranno all'interno della casa familiare, ad eccezione dei Pt_2 beni personali del sig. e di alcuni accessori di proprietà esclusiva di quest'ultimo, i figli potranno Pt_1 portare i propri beni nei vari spostamenti tra i genitori;
19. il sig. ha già trasferito altrove la propria residenza, in Rovello Porro via Marchese Pagani n. 31/A Pt_1 ove ha stipulato un contratto di locazione per il quale versa un canone mensile pari ad euro 500,00 (doc.
12);
20. i signori e si obbligano a corrispondere il 50% della rata mensile di mutuo pari, ad oggi, Pt_1 Pt_2 ad euro 1.051,63 alla Banca mutuante entro il 28 del mese antecedente l'addebito che cade il primo giorno di ogni mese, salvo ulteriori aumenti o conguagli della rata stessa. In considerazione del fatto che il mutuo
è addebitato sul c/c n.001/02383216/00 presso la , agenzia di Basilio (doc. 11), i Controparte_1 signori e si obbligano a versare la propria quota di rata del mutuo mensile, sino al saldo Pt_1 Pt_2 dello stesso, sul suindicato conto corrente entro il 28 del mese antecedente a quello dell'addebito;
21. il residuo del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, ad oggi, ammonta ad euro 112.997,15;
22. relativamente ai costi della Tari, i ricorrenti hanno convenuto che la sig.ra che è sempre vissuta Pt_2 nella casa familiare, provvederà a pagare tutti gli importi arretrati sino al 2024 e il sig. poi le Pt_1 rimborserà l'importo di euro 139,23. Dal 2025 la Tari sarà a carico esclusivo della sig.ra Pt_2
23. la sig.ra ha già volturato tutte le utenze della casa familiare a proprio nome;
Pt_2
24. in considerazione dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra tutte le spese condominiali, Pt_2 relative alla predetta abitazione sita in Misinto via M. Biagi n. 24, sono a carico esclusivo della sig.ra
Pt_2
25. il sig. provvederà a corrispondere l'importo relativo alla fattura del giardiniere relativa all'anno Pt_1
2024;
26. i genitori convengono altresì che la casa familiare, assegnata alla madre affinchè vi risieda con i due figli minori, sarà destinata esclusivamente alla residenza della madre e dei figli minori e di nessun altro.
Pertanto, nell'interesse prioritario dei minori, della loro stabilità e serenità all'interno della casa familiare a loro assegnata, in essa non potrà convivere o dimorare nessun altro nè alcun nuovo partner della sig.
e così pure nell'abitazione del sig. ; Pt_2 Pt_1
27. Spese legali compensate tra le parti. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono nati Parte_1 Parte_2 in data 16.12.2011 e in data 23.11.2015. Per_1 Persona_2
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 16.12.2011 e 23.11.2015) e, per le Per_1 Persona_2 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 12.3.2025, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.3.2025, assunto in decisione in data 7.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Valeria Lunghi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesano Maderno (MB), via Corso Libertà n. 93;
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
Emanuela Bettini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arosio (CO), Via Oberdan n.20;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. i figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con modalità Per_1 Persona_2 paritetica di collocamento presso gli stessi, i quali pattuiscono sin da ora che la responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
2. i genitori pattuiscono altresì che anche le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere assunte disgiuntamente dal genitore presso cui i minori si trovino nel momento in cui la decisione dovrà essere assunta;
3. e verranno collocati in via paritetica presso ciascun genitore e continueranno Per_1 Persona_2
a frequentare i medesimi istituti scolastici attuali;
4. Affido e Collocamento dei figli e Per_1 Per_2
A - i genitori pattuiscono che i figli minori saranno collocati presso ciascun genitore secondo tempi di permanenza omogenei e paritetici, i genitori nei giorni delle rispettive competenze, si occuperanno dei figli, portandoli a scuola la mattina, andandoli a riprendere, portali presso i luoghi di sport o svago, anche con l'ausilio di famigliari delegati, e di seguirli nello studio, nelle modalità di seguito indicate:
A) settimanalmente:
Prima settimana: lunedì papà con pernotto martedì mamma con pernotto mercoledì papà con pernotto giovedì papà con pernotto venerdì mamma con pernotto sabato mamma con pernotto domenica mamma con pernotto
Seconda settimana lunedì papà fino alle h. 21.00 con pernotto mamma martedì mamma con pernotto mercoledì papà con pernotto giovedì mamma con pernotto venerdì papà con pernotto sabato papà con pernotto domenica papà fino alle h. 21.00 terza settimana lunedì papà con pernotto martedì mamma con pernotto mercoledì papà con pernotto giovedì papà con pernotto venerdì mamma con pernotto sabato mamma con pernotto domenica mamma con pernotto quarta settimana lunedì papà con pernotto martedì mamma con pernotto mercoledì papà con pernotto giovedì mamma con pernotto venerdì papà con pernotto sabato papà con pernotto domenica papà fino alle h. 21.00
- i lunedì e i mercoledì, durante il periodo scolastico, il papà prenderà i figli dalle ore 15.00;
(B) weekend alternati come sopra indicato.
(C) durante le vacanze di Natale i genitori pattuiscono che, ad anni alterni, i figli staranno con un genitore:
- il 24.12 fino al 25.12 intorno alle h. 17/18 circa, per l'anno 2025 staranno con la madre e poi ad anni alterni con ciascun genitore;
- dalle h. 17/18 del 25.12 andranno, per l'anno 2025 con il padre col quale rimarranno sino alle 17/18 del
26.12, da tale orario poi andranno con la madre e così anni alterni con ciascun genitore;
- poi verrà seguito il calendario ordinario, il Capodanno lo passeranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra le parti, in ogni caso ciascun genitore dovrà passare il medesimo tempo di vacanze con i figli. Per l'anno 2025 i figli passeranno il Capodanno con il padre;
(D) Per i compleanni dei figli i genitori pattuiscono che, indipendentemente dalla spettanza della permanenza in quel giorno, ciascun genitore potrà passare il compleanno con i figli a pranzo e l'altro a cena, ad anni alterni, ferma in ogni caso la possibilità di organizzare la feste di compleanno insieme, previo accordo con l'altro genitore;
(E) - durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni, i figli staranno con un genitore il giorno di Pasqua e a Pasquetta con l'altro, salvo diverso accordo tra i genitori in base alle loro esigenze ed a quelle del figlio.
Per il 2025 i figli staranno con la madre il giorno di Pasqua;
(F) - durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, che i genitori stabiliranno preventivamente entro il 30.05 di ogni anno e in ogni alternando la scelta dei periodi di vacanza, se coincidenti. Per il 2025 la detta scelta spetterà al papà;
5. I genitori convengono in ogni caso la possibilità di trascorrere, ulteriormente a quanto sopra, altri ed ulteriori 15 giorni non consecutivi, di vacanza con i figli, nel corso dell'anno ed anche di fare week lunghi
(ovvero il venerdì o il lunedì oltre al sabato e la domenica di spettanza), previa comunicazione all'altro genitore, ed in accordo con esso, in modalità assolutamente reciproca;
6. ferma restando la regolamentazione sopra indicata, i genitori potranno comunque prendere accordi diversi, nel rispetto delle esigenze lavorative di entrambi e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli, con congruo preavviso;
Gestione dei figli
7. il padre e la madre potranno contattare telefonicamente i figli, quando staranno con l'altro genitore che si impegna a rispondere alle chiamate dell'altro in orari consoni;
8. i genitori si rendono disponibili a comunicare reciprocamente, in merito alle questioni rilevanti della vita scolastica ed extrascolastica di e e la loro situazione sanitaria;
Per_1 Persona_2
9. i due figli minori saranno accompagnati alle varie attività sportive dal genitore che ne avrà la permanenza in quel giorno, impegnandosi a riconsegnare all'altro genitore borsone, attrezzatura sportiva pronta all'uso (ciò solo al fine di evitare di pagare doppia attrezzatura);
10. ciascun genitore seguirà i figli nei compiti e nella scuola nei giorni di propria competenza, con l'indicazione per l'weekend di svolgere i compiti assegnati per la settimana;
11. tenuto conto degli impegni lavorativi del sig. che comprendono anche le trasferte con pernotto di Pt_1 più di due giorni, i figli staranno con la madre con facoltà della stessa di avvalersi in egual modo sia dei nonni materni che quelli paterni per la gestione dei figli. Le parti convengono in ogni caso che, il mercoledì pomeriggio per quest'anno scolastico, i figli dopo la scuola staranno con i nonni paterni in considerazione del fatto che ha ripetizioni preso la casa dei nonni paterni, poi questi ultimi Per_1 accompagneranno i ragazzi alle rispettive attività sportive e la madre andrà a riprenderli;
12. si precisa che il genitore in caso di impossibilità a tenere i figli deve preferire l'altro genitore rispetto a terze persone;
Mantenimento dei figli
13. i genitori pattuiscono che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento dei figli, l'importo mensile pari ad euro 300,00 (ovvero euro 150,00 mensili per ciascun figlio) a partire dal 28 novembre 2024 con rivalutazione Istat;
14. i ricorrenti pattuiscono che ciascun genitore provveda alla corresponsione delle spese straordinarie dei figli minori nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del Tribunale di Monza sottoscritto in data 7/05/2018, prevedendo in ogni caso nel dettaglio quanto segue:
a-in merito alla frequentazione del campo estivo, i genitori pattuiscono che le spese degli stessi saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, ad eccezione delle settimane di vacanza di spettanza di un genitore, se i figli frequenteranno comunque il campo estivo, le relative spese saranno interamente a carico del genitore col quale i figli devono trascorrere tale periodo.
Si precisa altresì che la scelta del campo estivo se comunale o oratoriale non necessita di consenso dell'altro genitore, sarà invece necessario il consenso di entrambi i genitori in merito alla località ove ubicato il campo estivo prescelto e in caso di campo estivo privato si rende parimenti necessario il consenso dell'altro genitore, ai fini di valutare il relativo costo in base alle possibilità economiche di ciascun genitore;
b- i genitori rilevano che ad oggi non sussiste la necessità di rivolgersi ad una babysitter, ma convengono che qualora in futuro fosse necessario avvalersi di una figura simile, ciascun genitore provvederà direttamente al pagamento della babysitter per i servizi che quest'ultimo richiederà alla stessa nei giorni di propria spettanza;
d-il corredo scolastico di inizio anno verrà diviso al 50% a carico di ciascun genitore, mentre le ulteriori spese che nel corso dell'anno scolastico si renderanno necessarie per acquisti scolastici (es. bisogni dei figli di minuteria scolastica) rientrano nelle spese ordinarie;
eventuali regali per feste di compleanno di amici verranno divise al 50% tra i due genitori;
e- i genitori pattuiscono in tale sede, che l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra il sig. si dichiara disponibile ad adoperarsi in tal senso;
Pt_2 Pt_1
f- eventuali dispositivi tecnologici necessari per la scuola saranno acquistati nella misura del 50% a carico di ciascun genitore e seguiranno i bambini nei collocamenti genitoriali;
g- i genitori pattuiscono sin da ora di acconsentire a che e pratichino almeno Per_1 Persona_2 uno sport all'anno, obbligandosi a corrispondere, nella misura del 50%, i costi di partecipazione allo sport, per l'attrezzatura, eventuale tesseramento, eventuali costi per gare o quant'altro legato allo sport, visita e certificato medico etc...);
15. i genitori autorizzano sin da ora l'espatrio dei figli e con uno dei genitori, per Persona_2 Per_1 ragioni di vacanza e studio e in ogni caso a condizione che i paesi di destinazione non siano coinvolti da sommosse, guerre o situazioni politiche o naturali di pericolo, sia direttamente che indirettamente;
16. i ricorrenti si danno sin da ora l'assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti identificativi (carta identità
e tessera sanitaria) per sé e per i figli, precisando che i documenti dei minori seguiranno i minori stessi nei vari spostamenti tra i genitori;
Abitazioni Genitori
17. i ricorrenti convengono che la casa sita in Misinto (MB), via M. Biagi n. 24, in comproprietà agli stessi, verrà assegnata alla sig.ra affinchè vi risieda esclusivamente con i figli e Parte_2 Per_1
; Persona_2
18. gli arredi, di proprietà della sig.ra rimarranno all'interno della casa familiare, ad eccezione dei Pt_2 beni personali del sig. e di alcuni accessori di proprietà esclusiva di quest'ultimo, i figli potranno Pt_1 portare i propri beni nei vari spostamenti tra i genitori;
19. il sig. ha già trasferito altrove la propria residenza, in Rovello Porro via Marchese Pagani n. 31/A Pt_1 ove ha stipulato un contratto di locazione per il quale versa un canone mensile pari ad euro 500,00 (doc.
12);
20. i signori e si obbligano a corrispondere il 50% della rata mensile di mutuo pari, ad oggi, Pt_1 Pt_2 ad euro 1.051,63 alla Banca mutuante entro il 28 del mese antecedente l'addebito che cade il primo giorno di ogni mese, salvo ulteriori aumenti o conguagli della rata stessa. In considerazione del fatto che il mutuo
è addebitato sul c/c n.001/02383216/00 presso la , agenzia di Basilio (doc. 11), i Controparte_1 signori e si obbligano a versare la propria quota di rata del mutuo mensile, sino al saldo Pt_1 Pt_2 dello stesso, sul suindicato conto corrente entro il 28 del mese antecedente a quello dell'addebito;
21. il residuo del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, ad oggi, ammonta ad euro 112.997,15;
22. relativamente ai costi della Tari, i ricorrenti hanno convenuto che la sig.ra che è sempre vissuta Pt_2 nella casa familiare, provvederà a pagare tutti gli importi arretrati sino al 2024 e il sig. poi le Pt_1 rimborserà l'importo di euro 139,23. Dal 2025 la Tari sarà a carico esclusivo della sig.ra Pt_2
23. la sig.ra ha già volturato tutte le utenze della casa familiare a proprio nome;
Pt_2
24. in considerazione dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra tutte le spese condominiali, Pt_2 relative alla predetta abitazione sita in Misinto via M. Biagi n. 24, sono a carico esclusivo della sig.ra
Pt_2
25. il sig. provvederà a corrispondere l'importo relativo alla fattura del giardiniere relativa all'anno Pt_1
2024;
26. i genitori convengono altresì che la casa familiare, assegnata alla madre affinchè vi risieda con i due figli minori, sarà destinata esclusivamente alla residenza della madre e dei figli minori e di nessun altro.
Pertanto, nell'interesse prioritario dei minori, della loro stabilità e serenità all'interno della casa familiare a loro assegnata, in essa non potrà convivere o dimorare nessun altro nè alcun nuovo partner della sig.
e così pure nell'abitazione del sig. ; Pt_2 Pt_1
27. Spese legali compensate tra le parti. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono nati Parte_1 Parte_2 in data 16.12.2011 e in data 23.11.2015. Per_1 Persona_2
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 16.12.2011 e 23.11.2015) e, per le Per_1 Persona_2 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 12.3.2025, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi