TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3155/2023, promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Parte_1 C.F._1
UR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Lorenzo Il
Magnifico, n. 54,
OPPONENTE
contro
(P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Cipolla ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, al Corso Umberto I, n. 133
OPPOSTA
e nei confronti
, (C.F. , P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
dall'Avv. Umberto Buiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via
Venti Settembre n. 60,
ER IG
Oggetto: OPPOSIZONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 C.P.C. Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“In via principale annullare e/o dichiarare inefficace, nulla e di nessun effetto (o comunque annullare) l'Ordinanza di assegnazione del 28.10.2022 del Tribunale di Firenze emessa nel giudizio RGE 2384/2022; in ogni caso, accertare che , è tenuta a Controparte_3
versare al creditore la somma di Euro 107,57 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso disporre lo svincolo della somma di euro 1.400,00 di cui agli assegni familiari versati dall a favore del Signor in data 14/06/2022 per un importo di € 350,00, CP_4 Parte_1
in data 14/07/2022 per un importo di € 350,00; in data 11.08.2022 per un importo di € 350,00; in data 14.09.2022 per un importo di € 350,00;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, nel caso in cui ritenesse impignorabili le somme dovute a titolo di assegno Unico e Universale – a modifica dell'ordinanza impugnata – assegnare la somma di euro 107,57 in favore della a fronte del maggior credito vantato. Il tutto CP_1
con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite. Salvezze illimitate”
Per Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Firenze: annullare e/o dichiarare inefficace, nulla e di nessun effetto (o comunque annullare) l'Ordinanza di assegnazione del 28.10.2022 del Tribunale di Firenze;
in ogni caso, accertare che per tutti i motivi esposti in narrativa nella Controparte_3
comparsa di costituzione, è tenuta a versare al creditore la somma di € 107,57 o quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso disporre lo svincolo della somma di € 1.400,00 di cui agli assegni familiari versati dall a favore del Signor n data 14.06.2022 CP_4 Parte_1
per un importo di € 350,00, in data 14.07.2022 per un importo di € 350,00; in data 11.08.2022 per un importo di € 350,00; in data 14.09.2022 per un importo di € 350,00. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2023, Parte_2
introduceva la presente fase di merito dell'opposizione contro l'ordinanza di assegnazione resa all'udienza del 28 ottobre 2022 nell'ambito dell'esecuzione mobiliare presso terzi n.
2384/2022 RGE.
L'ordinanza impugnata, comunicata in data 2 novembre 2022, assegnava “al creditore
[...]
- in conto del maggiore avere - il credito del debitore verso il CP_1 Parte_1
terzo pignorato ichiarato in complessivi €. 1.507,75[…]” Controparte_2
Avverso detta ordinanza il terzo pignorato promuoveva ricorso in Parte_3
opposizione chiedendo di sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione poiché erano state assegnate somme impignorabili.
In particolare, deduceva che nelle dichiarazioni di terzo trasmesse, Parte_3
una prima in data 22 luglio 2022 e una seconda in data 4 ottobre 2022, aveva riferito che, su uno dei due conti intestati al debitore, erano presenti somme pervenute dall' a titolo di CP_4
Assegno Unico Universale e che, a parere della Banca, tali somme fossero impignorabili avendo natura alimentare perché destinate al mantenimento dei figli.
Il tenore letterale della dichiarazione di terzo del 4 ottobre 2022 era il seguente: “Presso la filiale sono in essere: - Un conto corrente intestato a sul quale CP_5 Parte_1
alla data della notifica non vi erano giacenze attive. La dichiara comunque che nel periodo CP_3
successivo alla notifica del pignoramento e sino alla data della presente dichiarazione, sul rapporto in questione non si sono mai create disponibilità. - Un conto corrente intestato a
sul quale non pervengono accrediti di stipendi / pensioni, con un saldo Parte_1
a credito di € 1.507,57 (millecinquecentosette/57); si precisa che sul rapporto pignorato successivamente alla notifica e ricompresi nel suddetto importo, risultano pervenuti accrediti relativi all'erogazione in favore dell'esecutato da parte dell del c.d. “Assegno Unico CP_4
Universale” e precisamente: - in data 14.06.2022 per un importo di € 350,00; - in data 14.07.2022 per un importo di € 350,00; - in data 11.08.2022 per un importo di € 350,00;- in data 14.09.2022 per un importo di € 350,00; Al riguardo la scrivente Banca evidenzia come l'Assegno Unico
Universale abbia natura alimentare in quanto destinato al mantenimento dei figli (ex multis,
Cass. n. 9686/2020) e che, di conseguenza, le somme pervenute al debitore esecutato a tale titolo dopo la notifica del pignoramento debbano ritenersi impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. Ci si rimette comunque alla valutazione dell'Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione in ordine alla pignorabilità di tali accrediti”.
Nel subprocedimento di opposizione si costituivano il debitore chiedendo a sua volta l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione e l'accertamento che la era tenuta a CP_3 versare solo la minor somma di € 107,57. Si costituiva in giudizio anche il creditore procedente chiedendo, nel caso in cui venisse ritenuta l'impignorabilità delle somme dovute a titolo di
Assegno Unico Universale, l'assegnazione della minor somma di € 107,57.
Il G.E., con ordinanza emessa all'udienza del 31 gennaio 2023, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione fino alla concorrenza della somma di 1.400 €, confermandola per la restante cifra di € 107, 57, e compensava tra le parti le spese della fase cautelare assegnando alla parte interessata termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il debitore esecutato nell'introdurre il presente giudizio chiedeva la definitiva riforma dell'ordinanza di assegnazione per il mancato riconoscimento dell'impignorabilità della somma di 1.400,00 €.
In data 15 maggio 2023, si costituiva il creditore procedente non avanzando obiezioni in merito all'impignorabilità delle somme riconducibili all'Assegno Unico Universale ma limitandosi a sostenere che l'errore nell'assegnazione sarebbe dipeso dal tenore della dichiarazione della Banca che non avrebbe chiaramente specificato quali somme presenti sul conto fossero state erogate dall' nonché dal comportamento processuale del debitore CP_4
che, seppure regolarmente citato, non si era costituito nella procedura esecutiva.
In data 1° giugno 2023 si costituiva anche il terzo pignorato asserendo Parte_3
che, a differenza di quanto affermato dal procedente, nella propria dichiarazione era scritto chiaramente che gli importi versati per l'Assegno Unico Universale erano “ricompresi” nel saldo totale di 1.507,57 €; riferiva, inoltre, che che la somma residua di € 107,57, rispetto alla quale l'ordinanza di assegnazione aveva mantenuto la sua efficacia esecutiva, era già stata versata al creditore.
La controversia, meramente documentale, non richiedeva lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e, in data 16 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Anzitutto, va sottolineato che le parti convengono sull'impignorabilità delle somme riconducibili all'Assegno Unico fatto da ritenersi, perciò, pacifico. CP_4
L'art. 22 del DPR 797/1955, infatti, stabilisce che “gli assegni famigliari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti”. Con la Legge Delega n. 46 del 1° aprile 2021 gli assegni familiari, quale sostegno economico delle famiglie con figli a carico, sono stati sostituiti dall'Assegno Unico Universale con lo scopo di semplificare ed unificare le diverse forme di sostegno precedentemente esistenti.
Tale nuova forma di sussidio, quindi, mantiene il requisito dell'impignorabilità riconosciuto dalla legge agli assegni familiari.
D'altronde anche l'art. 545 c.p.c., al primo comma, dispone che " Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto”.
Nel caso di specie, quindi, come disposto dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di sospensione del 31 gennaio 2023, le somme oggetto di assegnazione sono da considerarsi parzialmente impignorabili sino alla concorrenza di € 1.400,00 in quanto riconducibili all'assegno unico universale corrisposto dall' e vanno definitivamente svincolate dal CP_4
pignoramento.
Secondo il creditore procedente l'erronea assegnazione sarebbe stata determinata dal fatto che la dichiarazione del terzo non fosse chiara nello specificare quali Parte_3
somme giacenti sul conto derivassero dal contributo dell' CP_4
In realtà, dalla documentazione versata in atti, si evince che nella dichiarazione di terzo era specificato che gli accrediti derivanti dall'Assegno Unico Universale erano ricompresi nel saldo totale di € 1.507,57 e non ulteriori rispetto ad esso.
Il comportamento processuale del debitore che non si è costituito nella procedura, poi, rientra perfettamente nelle facoltà concesse alla parte e non può essere considerato causa dell'instaurazione del giudizio di opposizione.
Per tali considerazioni, si può affermare che non è stato il comportamento delle parti oggi costituite a dare causa al giudizio di opposizione e al presente giudizio di merito essendo derivato unicamente da un'erronea interpretazione del giudice dell'esecuzione di quanto dichiarato dalla Banca terza pignorata.
Tale particolare situazione giustifica, a parere di questo giudicante, la compensazione delle spese di lite anche della presente fase di merito
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda istanza ed eccezione così provvede:
- ACCERTATA la parziale impignorabilità delle somme detenute dal terzo, DICHIARA
l'ordinanza di assegnazione del 28/10/2022 emessa dal Tribunale di Firenze nell'esecuzione mobiliare presso terzi n. 2384/2022 RGE parzialmente nulla, confermandola limitatamente alla somma di € 107,57;
- ORDINA lo svincolo della somma di € 1.400,00 accreditata sul conto intestato al debitore a titolo di Assegno Unico Universale;
- COMPENSA tra le parti le spese della presente fase di merito.
Firenze, 16 dicembre 2025
Il Giudice Dr.ssa Mariateresa Vitiello