Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott.ssa Lidia Greco Giudice
3. dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4550/2024 R.G.V.G. promosso da nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente dom. presso lo studio dell'avv. Domenica Nadia
Trovato che rapp. e dif. per procura in atti.
E
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Domenica Nadia Trovato che rapp.
e dif. per procura in atti.
All'udienza dinnanzi al Giudice relatore-delegato, Cons. dott.
Cannata Baratta, in data 17/12/2024 le parti chiedono l'accoglimento del ricorso congiunto, dichiarando che “i consensi ivi espressi, sono frutto di libera volizione ed in alcun
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Tanto premesso, l'accordo delle parti procede alle seguenti condizioni di cui in ricorso:
1) modificare le condizioni di visita e frequentazione del genitore non collocatario con la Parte_1
figlia minorenne , disponendo che il padre potrà Persona_1
vedere e tenere con sé la minore secondo il gradimento della ragazza (in relazione all'età della stessa), con oneri di eventuale trasferimento a carico del padre (come già da
Decreto del Tribunale per i Minorenni) e tenendo conto delle informazioni riassunte nel seguente
PIANO GENITORIALE
- la minore , oggi di anni 15, risiede presso Per_1
l'abitazione della madre in Catania, via dell'Iris 22;
- all'interno del nucleo familiare sono presenti, oltre alla madre, il marito di quest'ultima, Persona_2
nonché i figli nati dall'unione (fratelli unilaterali della ragazza), ed ovvero i piccoli (di anni 9) e Per_3 PE
(di anni 5);
- è attualmente iscritta alla classe II dell'Istituto Per_1
Gemmellaro;
- è solita uscire con i coetanei, nei fine settimana;
2 - non frequenta corsi extrascolastici e non pratica, al momento, attività sportive.
2) disporre l'aumento del contributo di mantenimento ordinario da 250,00 mensili ad 300,00 € € , da versarsi entro e non oltre giorno 20 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e di altro genere, secondo i protocolli vigenti presso l'intestato Tribunale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque,
configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ex art. 91 cpc.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 21/3/2025
Il presidente
Cannata Baratta
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