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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 19/02/2026, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1084/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ON, Presidente BRIGUORI PAOLA, Relatore RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5758/2022 depositato il 09/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 - Difensore_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma N.1 04011 Aprilia LT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 394/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 11/04/2022 Atti impositivi:
- RUOLO n. 107815 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza n. 394/6/22 della CTP di Latina, con cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso presentato dalla società contro il ruolo TARI 2019 n. 107815 emesso dal Comune di Aprilia. Il ruolo richiedeva il pagamento complessivo di € 60.574,00, suddivisi in:
– € 26.344,19 per la superficie destinata a negozio, non contestata;
– € 34.229,63 per le superfici destinate a parcheggio coperto e scoperto, con riferimento ai soli stalli di sosta. Ricorrente_1 aveva presentato reclamo/ricorso, deducendo l'illegittimità della tassazione delle aree destinate a parcheggio e richiamando gli artt. 36 e 38 del Regolamento IUC del Comune di Aprilia, che prevedevano l'esclusione delle aree che, per natura o uso, non producevano rifiuti in misura apprezzabile, con espressa menzione, all'art. 38, comma 1, lett. h), delle aree destinate al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Il Comune di Aprilia si costituiva sostenendo la piena legittimità del ruolo, affermando che le aree in questione erano operative e funzionali all'attività d'impresa e che la contribuente non aveva fornito prova sufficiente dell'inidoneità delle superfici a produrre rifiuti, come richiesto dall'art. 38, comma 2, del Regolamento IUC. La CTP di Latina, con sentenza n. 394/6/22, oggetto dell'odierna impugnazione, dopo aver richiamato la precedente giurisprudenza formatasi in materia di AR (art. 62 D.Lgs. 507/1993) e in particolare la Cassazione nn. 17484/2017, 5047/2015 e 8908/2018, nonché una pronuncia della CTR Lombardia, affermava che le aree adibite a parcheggio di un supermercato siano, secondo comune esperienza, suscettibili di produrre rifiuti e che, dunque, la prova dell'assenza di produzione di rifiuti gravava sul contribuente e che Ricorrente_1 non aveva fornito tale prova. Per questo motivo aveva, quindi, respinto il ricorso, con compensazione delle spese.
Ricorrente_1Con l'odierno appello deduceva, in sintesi, che:
-la sentenza sarebbe nulla o comunque errata, poiché richiama una sentenza n. 520/2020 asseritamente non esistente o comunque favorevole ad Ricorrente_1 (per l'anno 2015), limitandosi a riportare massime di legittimità su AR, senza esaminare la disciplina specifica della TARI e del Regolamento comunale;
-i giudici di primo grado non avevano considerato gli artt. 36 e 38 del Regolamento IUC del Comune di Aprilia, che prevedono l'esclusione dal tributo delle aree che, per natura e uso, non producono rifiuti in misura apprezzabile, con espressa tipizzazione, alla lett. h) dell'art. 38, delle aree destinate al transito o alla sosta gratuita dei veicoli (parcheggi); -il Comune, nel proprio Regolamento, avrebbe introdotto un'esenzione più ampia rispetto a quella minima prevista dall'art. 1, comma 641, L. 147/2013, in linea con la facoltà riconosciuta ai Comuni dai commi 659 e 660 della medesima legge;
-Ricorrente_1 avrebbe comunque assolto l'onere probatorio, avendo indicato fin dal 2014, nella denuncia TARES/TARI, le superfici e la loro destinazione a parcheggio, allegando la planimetria degli spazi;
-la scelta del Comune di tassare solo gli stalli di sosta ed esentare le aree di sola viabilità costituirebbe una irragionevole disparità di trattamento, poiché la norma regolamentare (art. 38, lett. h) equipara entrambe le superfici (transito e sosta) ai fini dell'esclusione;
-a sostegno della propria tesi, l'appellante richiama le sentenze CTP Latina favorevoli per le annualità precedenti e, soprattutto, le ordinanze Cass. nn. 21703/2022 e 25437/2022, Ricorrente_1relative a controversie analoghe che coinvolgono e altri Comuni, nelle quali la Suprema Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dalla TARI, in base al regolamento comunale, delle aree destinate alla mera viabilità interna di parcheggi interrati.
Il Comune di Aprilia si costituiva eccependo la correttezza della sentenza di primo grado che avrebbe correttamente applicato la normativa e la giurisprudenza;
in particolare, precisava
• l'art. 1, comma 641, L. 147/2013 richiede, per l'esclusione, che le aree scoperte pertinenziali siano “non operative”, mentre le aree di parcheggio del supermercato sono pienamente operative e funzionali all'impresa;
• il regolamento comunale non esonera il contribuente dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, l'inidoneità a produrre rifiuti;
Ricorrente_1• la planimetria prodotta da è una mera indicazione di superfici e destinazioni e non prova l'assenza di rifiuti;
• le ordinanze Cass. 21703/2022 e 25437/2022 confermerebbero in realtà la correttezza del criterio seguito dal Comune, che ha escluso da tassazione le sole aree di viabilità interna, assoggettando a TARI le superfici destinate alla sosta, in quanto maggiormente esposte a produzione di rifiuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
1. Priva di fondamento è la censura di vizio di motivazione della sentenza impugnata.
L'errore nel richiamo del numero di una precedente sentenza della CTP (520/2020 anziché 581/2020) integra un evidente refuso materiale, che non determina, di per sé, la nullità della decisione, purché il percorso argomentativo risulti comunque ricostruibile.
Inoltre, pur potendosi riconoscere, come dedotto dall'appellante, che la CTP ha fondato la propria decisione esclusivamente su principi elaborati in materia di AR (art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993), omettendo di confrontarsi con la disciplina specifica della TARI di cui all'art. 1, commi 639 e ss., della L. n. 147/2013, nonché con gli artt. 36 e 38 del Regolamento IUC del Comune di Aprilia puntualmente richiamati dalla contribuente, tale carenza non assume portata tale da incidere sull'esito del presente giudizio. La parziale lacuna motivazionale risulta infatti superata in questa sede, dove il Collegio, procedendo a un pieno riesame del Banca_1merito della controversia, e completa il percorso argomentativo della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992, disposizione che consente al giudice d'appello di integrare o correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo risulti comunque confermabile sulla base degli elementi di fatto già acquisiti.
2. L'art. 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013 individua il presupposto impositivo della TARI nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di locali e di aree scoperte, indipendentemente dall'uso cui essi siano adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani. La medesima disposizione stabilisce, nel contempo, che restano escluse dal tributo le aree scoperte aventi natura pertinenziale o accessoria rispetto a locali tassabili, qualora esse risultino non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. I successivi commi 659 e 660 dello stesso articolo attribuiscono ai Comuni la facoltà di disciplinare, mediante regolamento, ulteriori ipotesi di riduzione o esenzione, ampliando così l'ambito delle esclusioni oltre quanto previsto direttamente dal legislatore statale.
In questo quadro normativo si inserisce il Regolamento IUC del Comune di Aprilia, il quale, per quanto rileva nella presente controversia, all'art. 36, comma 3, riproduce un'impostazione analoga a quella già prevista dall'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, escludendo dal tributo alcune tipologie di aree scoperte pertinenziali o accessorie. Ancor più significativa è, tuttavia, la previsione dell'art. 38, rubricato “Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti”, che introduce una specifica categoria di superfici non soggette a imposizione in ragione della loro natura o del particolare uso cui sono stabilmente destinate. Tale disposizione, al comma 1, chiarisce che non sono assoggettabili a TARI i locali e le aree che, secondo la comune esperienza, non possono produrre rifiuti o che non ne comportano la produzione in misura apprezzabile. Tra le ipotesi esemplificative, la lettera h) ricomprende espressamente le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, un onere dichiarativo e documentale a carico del contribuente ai fini del riconoscimento dell'esclusione.
Dalla formulazione della norma regolamentare emerge chiaramente come il Comune abbia operato una valutazione preventiva e tipizzata, fondata su criteri di “comune esperienza”, circa l'inidoneità di determinate categorie di superfici a produrre rifiuti in misura apprezzabile. Tra queste, rientrano proprio le aree destinate esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, quali i parcheggi utilizzati dagli utenti di un esercizio commerciale.
3. Dagli atti non emerge alcuna contestazione tra le parti circa la destinazione funzionale delle superfici oggetto di imposizione, le quali risultavano destinate al parcheggio gratuito della clientela, articolandosi in un parcheggio coperto, ubicato al piano interrato per mq 6.601, e in un parcheggio scoperto in superficie per mq 1.603. Tali aree erano ulteriormente distinte, come si evinceva dalla planimetria allegata alla denuncia, in stalli di sosta e aree di viabilità interna, con applicazione del tributo unicamente ai primi.
Ricorrente_1La planimetria prodotta da , pur consentendo di individuare la conformazione delle aree e la loro destinazione d'uso, non conteneva però elementi idonei a dimostrare l'asserita inidoneità delle superfici alla produzione di rifiuti. Al contrario, dagli atti risultavano acquisiti elementi che deponevano per la sussistenza di una effettiva produzione di rifiuti nelle aree di parcheggio, come dimostrava la presenza di cestini portarifiuti installati nelle zone destinate alla sosta della clientela, circostanza che confermava la prevedibilità – secondo comune esperienza – del conferimento di rifiuti da parte degli utenti durante la sosta.
L'utilizzo stesso della planimetria da parte del Comune quale parametro operativo accertava unicamente la ripartizione spaziale delle superfici, ma non costituiva prova dell'inidoneità delle medesime alla produzione di rifiuti. Di conseguenza, la riconduzione delle aree alla nozione generale di “transito o sosta gratuita dei veicoli” non era sufficiente, di per sé, a integrare il presupposto dell'esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. h), del Regolamento IUC, dovendosi comunque verificare – alla luce del comma 2 – la sussistenza degli elementi probatori richiesti.
Nel caso di specie, l'appellante si era limitata a dichiarare la destinazione d'uso delle superfici e a produrre una planimetria priva di elementi specifici, senza fornire prova che tali aree fossero, in concreto, strutturalmente e funzionalmente inidonee alla produzione di rifiuti. L'esistenza di cestini portarifiuti collocati nelle aree di parcheggio costituiva, anzi, un indice significativo della necessità di gestire rifiuti generati dagli utenti, e quindi della concreta suscettibilità delle superfici a produrre rifiuti urbani. Ne derivava che l'onere della prova imposto dal regolamento comunale non poteva dirsi assolto.
La scelta del Comune di assoggettare a TARI i soli stalli di sosta, escludendo invece le aree di mera viabilità, risultava pertanto coerente con la ratio dell'imposizione e con il dato esperienziale secondo cui la produzione di rifiuti avviene in misura apprezzabile proprio nelle zone in cui i veicoli sostano e gli utenti effettuano attività collegate alla permanenza, e non in quelle di mero transito. Non poteva pertanto ritenersi arbitraria la distinzione operata dall'ente impositore, la quale trovava giustificazione nella concreta funzionalità delle superfici e nella valutazione, ancorata a dati oggettivi, della loro attitudine a produrre rifiuti.
Alla luce di tali circostanze, non risultava applicabile l'esclusione invocata dall'appellante e la determinazione comunale doveva ritenersi pienamente legittima.
4. Si aggiunga che di recente la Suprema Corte ha ribadito che non esiste un principio generale di esenzione dal tributo per tali superfici. La Corte ha ribadito che le aree di parcheggio annesse ai supermercati sono soggette a TARI salvo che il contribuente dimostri che si tratta di superfici dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, smaltiti a proprie spese, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013. In assenza di tale prova, le aree di parcheggio restano imponibili ai fini TARI. La Corte richiama inoltre la necessità di una interpretazione restrittiva delle esclusioni, in linea con la normativa vigente e la prassi amministrativa (Cass. Civ. 11/06/2024, n. 16265; art. 1, comma 649, L. n. 147/2013).
Alla luce di tale indirizzo, non può attribuirsi alcun valore dirimente alla mera inclusione, nel Regolamento IUC del Comune di Aprilia, delle aree destinate al transito o alla sosta gratuita dei veicoli tra quelle astrattamente escludibili dal tributo. Tale previsione, infatti, non opera in modo automatico, ma presuppone comunque — come espressamente stabilito dall'art. 38, comma 2, del regolamento — la presentazione da parte del contribuente di una documentazione idonea a dimostrare l'effettiva inidoneità delle superfici a produrre rifiuti. L'appellante non ha assolto tale onere, avendo prodotto la sola planimetria delle aree, del tutto inidonea a fornire indicazioni sulla loro reale capacità o meno di generare rifiuti urbani.
Non assumono, inoltre, rilevanza decisiva le ordinanze della Cassazione nn. 21703/2022 e 25437/2022, invocate da Ricorrente_1. Tali pronunce si riferiscono a regolamenti comunali strutturalmente differenti da quello del Comune di Aprilia, e la Corte, in quelle occasioni, si è limitata a confermare una valutazione di merito svolta dal giudice regionale, senza enunciare un principio di diritto di portata generale. Non possono dunque essere considerate come indicazioni vincolanti in ordine all'automatica esclusione dalla TARI delle aree di parcheggio, tanto più in presenza di elementi concreti che depongono per la produzione di rifiuti, come nel caso in esame.
Invero, nel caso odierno, l'ente impositore ha correttamente differenziato le aree di mera viabilità interna — non suscettibili, secondo comune esperienza, di produrre rifiuti in modo apprezzabile — dagli stalli di sosta, rispetto ai quali risultava comprovata dagli atti la presenza di cestini portarifiuti appositamente installati, indice inequivoco dell'esigenza di gestire i rifiuti generati dagli utenti durante la sosta. Tale circostanza conferma l'operatività effettiva delle aree e la loro concreta attitudine alla produzione di rifiuti urbani, escludendo ogni possibilità di ricaduta automatica nell'ipotesi di non imponibilità.
Quanto alla nozione di “operatività” richiamata dall'art. 1, comma 641, L. 147/2013, essa costituisce una soglia minima di esclusione prevista direttamente dal legislatore statale e non impedisce ai Comuni di ampliare, mediante regolamento, le ipotesi di esenzione. Tuttavia, tale facoltà non può essere interpretata nel senso di privare di efficacia l'onere probatorio imposto al contribuente dall'art. 38, comma 2, del Regolamento IUC. La tipizzazione contenuta nel comma 1 non esonera dalla necessità di una verifica concreta dell'inidoneità delle superfici, e non può essere invocata per eludere la dimostrazione di un fatto che, per la sua natura, richiede un accertamento oggettivo. Ricorrente_1Nel caso concreto, si ribadisce che si era limitata a dichiarare le superfici e la loro destinazione a parcheggio, allegando una planimetria utilizzata dal Comune unicamente come strumento di ripartizione spaziale delle superfici, ma priva di ogni elemento idoneo a comprovare l'asserita mancata produzione di rifiuti. Al contrario, la presenza documentata dei cestini portarifiuti nelle aree di sosta confermava la piena operatività delle superfici e la loro concreta suscettibilità alla produzione di rifiuti, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esclusione invocata.
Ne consegue che la scelta del Comune di assoggettare a TARI i soli stalli di sosta e di escludere invece le aree di mera viabilità interna risulta pienamente coerente con la disciplina normativa e regolamentare, nonché conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e non presenta alcun profilo di illogicità o arbitrarietà.
5.In conclusione, l'appello deve essere respinto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere confermata. Le spese sono compensate in considerazione della particolarità della materia trattata che investe profili eminentemente interpretativi.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado tra le parti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ON, Presidente BRIGUORI PAOLA, Relatore RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5758/2022 depositato il 09/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 - Difensore_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma N.1 04011 Aprilia LT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 394/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 11/04/2022 Atti impositivi:
- RUOLO n. 107815 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza n. 394/6/22 della CTP di Latina, con cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso presentato dalla società contro il ruolo TARI 2019 n. 107815 emesso dal Comune di Aprilia. Il ruolo richiedeva il pagamento complessivo di € 60.574,00, suddivisi in:
– € 26.344,19 per la superficie destinata a negozio, non contestata;
– € 34.229,63 per le superfici destinate a parcheggio coperto e scoperto, con riferimento ai soli stalli di sosta. Ricorrente_1 aveva presentato reclamo/ricorso, deducendo l'illegittimità della tassazione delle aree destinate a parcheggio e richiamando gli artt. 36 e 38 del Regolamento IUC del Comune di Aprilia, che prevedevano l'esclusione delle aree che, per natura o uso, non producevano rifiuti in misura apprezzabile, con espressa menzione, all'art. 38, comma 1, lett. h), delle aree destinate al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Il Comune di Aprilia si costituiva sostenendo la piena legittimità del ruolo, affermando che le aree in questione erano operative e funzionali all'attività d'impresa e che la contribuente non aveva fornito prova sufficiente dell'inidoneità delle superfici a produrre rifiuti, come richiesto dall'art. 38, comma 2, del Regolamento IUC. La CTP di Latina, con sentenza n. 394/6/22, oggetto dell'odierna impugnazione, dopo aver richiamato la precedente giurisprudenza formatasi in materia di AR (art. 62 D.Lgs. 507/1993) e in particolare la Cassazione nn. 17484/2017, 5047/2015 e 8908/2018, nonché una pronuncia della CTR Lombardia, affermava che le aree adibite a parcheggio di un supermercato siano, secondo comune esperienza, suscettibili di produrre rifiuti e che, dunque, la prova dell'assenza di produzione di rifiuti gravava sul contribuente e che Ricorrente_1 non aveva fornito tale prova. Per questo motivo aveva, quindi, respinto il ricorso, con compensazione delle spese.
Ricorrente_1Con l'odierno appello deduceva, in sintesi, che:
-la sentenza sarebbe nulla o comunque errata, poiché richiama una sentenza n. 520/2020 asseritamente non esistente o comunque favorevole ad Ricorrente_1 (per l'anno 2015), limitandosi a riportare massime di legittimità su AR, senza esaminare la disciplina specifica della TARI e del Regolamento comunale;
-i giudici di primo grado non avevano considerato gli artt. 36 e 38 del Regolamento IUC del Comune di Aprilia, che prevedono l'esclusione dal tributo delle aree che, per natura e uso, non producono rifiuti in misura apprezzabile, con espressa tipizzazione, alla lett. h) dell'art. 38, delle aree destinate al transito o alla sosta gratuita dei veicoli (parcheggi); -il Comune, nel proprio Regolamento, avrebbe introdotto un'esenzione più ampia rispetto a quella minima prevista dall'art. 1, comma 641, L. 147/2013, in linea con la facoltà riconosciuta ai Comuni dai commi 659 e 660 della medesima legge;
-Ricorrente_1 avrebbe comunque assolto l'onere probatorio, avendo indicato fin dal 2014, nella denuncia TARES/TARI, le superfici e la loro destinazione a parcheggio, allegando la planimetria degli spazi;
-la scelta del Comune di tassare solo gli stalli di sosta ed esentare le aree di sola viabilità costituirebbe una irragionevole disparità di trattamento, poiché la norma regolamentare (art. 38, lett. h) equipara entrambe le superfici (transito e sosta) ai fini dell'esclusione;
-a sostegno della propria tesi, l'appellante richiama le sentenze CTP Latina favorevoli per le annualità precedenti e, soprattutto, le ordinanze Cass. nn. 21703/2022 e 25437/2022, Ricorrente_1relative a controversie analoghe che coinvolgono e altri Comuni, nelle quali la Suprema Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dalla TARI, in base al regolamento comunale, delle aree destinate alla mera viabilità interna di parcheggi interrati.
Il Comune di Aprilia si costituiva eccependo la correttezza della sentenza di primo grado che avrebbe correttamente applicato la normativa e la giurisprudenza;
in particolare, precisava
• l'art. 1, comma 641, L. 147/2013 richiede, per l'esclusione, che le aree scoperte pertinenziali siano “non operative”, mentre le aree di parcheggio del supermercato sono pienamente operative e funzionali all'impresa;
• il regolamento comunale non esonera il contribuente dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, l'inidoneità a produrre rifiuti;
Ricorrente_1• la planimetria prodotta da è una mera indicazione di superfici e destinazioni e non prova l'assenza di rifiuti;
• le ordinanze Cass. 21703/2022 e 25437/2022 confermerebbero in realtà la correttezza del criterio seguito dal Comune, che ha escluso da tassazione le sole aree di viabilità interna, assoggettando a TARI le superfici destinate alla sosta, in quanto maggiormente esposte a produzione di rifiuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
1. Priva di fondamento è la censura di vizio di motivazione della sentenza impugnata.
L'errore nel richiamo del numero di una precedente sentenza della CTP (520/2020 anziché 581/2020) integra un evidente refuso materiale, che non determina, di per sé, la nullità della decisione, purché il percorso argomentativo risulti comunque ricostruibile.
Inoltre, pur potendosi riconoscere, come dedotto dall'appellante, che la CTP ha fondato la propria decisione esclusivamente su principi elaborati in materia di AR (art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993), omettendo di confrontarsi con la disciplina specifica della TARI di cui all'art. 1, commi 639 e ss., della L. n. 147/2013, nonché con gli artt. 36 e 38 del Regolamento IUC del Comune di Aprilia puntualmente richiamati dalla contribuente, tale carenza non assume portata tale da incidere sull'esito del presente giudizio. La parziale lacuna motivazionale risulta infatti superata in questa sede, dove il Collegio, procedendo a un pieno riesame del Banca_1merito della controversia, e completa il percorso argomentativo della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992, disposizione che consente al giudice d'appello di integrare o correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo risulti comunque confermabile sulla base degli elementi di fatto già acquisiti.
2. L'art. 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013 individua il presupposto impositivo della TARI nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di locali e di aree scoperte, indipendentemente dall'uso cui essi siano adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani. La medesima disposizione stabilisce, nel contempo, che restano escluse dal tributo le aree scoperte aventi natura pertinenziale o accessoria rispetto a locali tassabili, qualora esse risultino non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. I successivi commi 659 e 660 dello stesso articolo attribuiscono ai Comuni la facoltà di disciplinare, mediante regolamento, ulteriori ipotesi di riduzione o esenzione, ampliando così l'ambito delle esclusioni oltre quanto previsto direttamente dal legislatore statale.
In questo quadro normativo si inserisce il Regolamento IUC del Comune di Aprilia, il quale, per quanto rileva nella presente controversia, all'art. 36, comma 3, riproduce un'impostazione analoga a quella già prevista dall'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, escludendo dal tributo alcune tipologie di aree scoperte pertinenziali o accessorie. Ancor più significativa è, tuttavia, la previsione dell'art. 38, rubricato “Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti”, che introduce una specifica categoria di superfici non soggette a imposizione in ragione della loro natura o del particolare uso cui sono stabilmente destinate. Tale disposizione, al comma 1, chiarisce che non sono assoggettabili a TARI i locali e le aree che, secondo la comune esperienza, non possono produrre rifiuti o che non ne comportano la produzione in misura apprezzabile. Tra le ipotesi esemplificative, la lettera h) ricomprende espressamente le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, un onere dichiarativo e documentale a carico del contribuente ai fini del riconoscimento dell'esclusione.
Dalla formulazione della norma regolamentare emerge chiaramente come il Comune abbia operato una valutazione preventiva e tipizzata, fondata su criteri di “comune esperienza”, circa l'inidoneità di determinate categorie di superfici a produrre rifiuti in misura apprezzabile. Tra queste, rientrano proprio le aree destinate esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, quali i parcheggi utilizzati dagli utenti di un esercizio commerciale.
3. Dagli atti non emerge alcuna contestazione tra le parti circa la destinazione funzionale delle superfici oggetto di imposizione, le quali risultavano destinate al parcheggio gratuito della clientela, articolandosi in un parcheggio coperto, ubicato al piano interrato per mq 6.601, e in un parcheggio scoperto in superficie per mq 1.603. Tali aree erano ulteriormente distinte, come si evinceva dalla planimetria allegata alla denuncia, in stalli di sosta e aree di viabilità interna, con applicazione del tributo unicamente ai primi.
Ricorrente_1La planimetria prodotta da , pur consentendo di individuare la conformazione delle aree e la loro destinazione d'uso, non conteneva però elementi idonei a dimostrare l'asserita inidoneità delle superfici alla produzione di rifiuti. Al contrario, dagli atti risultavano acquisiti elementi che deponevano per la sussistenza di una effettiva produzione di rifiuti nelle aree di parcheggio, come dimostrava la presenza di cestini portarifiuti installati nelle zone destinate alla sosta della clientela, circostanza che confermava la prevedibilità – secondo comune esperienza – del conferimento di rifiuti da parte degli utenti durante la sosta.
L'utilizzo stesso della planimetria da parte del Comune quale parametro operativo accertava unicamente la ripartizione spaziale delle superfici, ma non costituiva prova dell'inidoneità delle medesime alla produzione di rifiuti. Di conseguenza, la riconduzione delle aree alla nozione generale di “transito o sosta gratuita dei veicoli” non era sufficiente, di per sé, a integrare il presupposto dell'esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. h), del Regolamento IUC, dovendosi comunque verificare – alla luce del comma 2 – la sussistenza degli elementi probatori richiesti.
Nel caso di specie, l'appellante si era limitata a dichiarare la destinazione d'uso delle superfici e a produrre una planimetria priva di elementi specifici, senza fornire prova che tali aree fossero, in concreto, strutturalmente e funzionalmente inidonee alla produzione di rifiuti. L'esistenza di cestini portarifiuti collocati nelle aree di parcheggio costituiva, anzi, un indice significativo della necessità di gestire rifiuti generati dagli utenti, e quindi della concreta suscettibilità delle superfici a produrre rifiuti urbani. Ne derivava che l'onere della prova imposto dal regolamento comunale non poteva dirsi assolto.
La scelta del Comune di assoggettare a TARI i soli stalli di sosta, escludendo invece le aree di mera viabilità, risultava pertanto coerente con la ratio dell'imposizione e con il dato esperienziale secondo cui la produzione di rifiuti avviene in misura apprezzabile proprio nelle zone in cui i veicoli sostano e gli utenti effettuano attività collegate alla permanenza, e non in quelle di mero transito. Non poteva pertanto ritenersi arbitraria la distinzione operata dall'ente impositore, la quale trovava giustificazione nella concreta funzionalità delle superfici e nella valutazione, ancorata a dati oggettivi, della loro attitudine a produrre rifiuti.
Alla luce di tali circostanze, non risultava applicabile l'esclusione invocata dall'appellante e la determinazione comunale doveva ritenersi pienamente legittima.
4. Si aggiunga che di recente la Suprema Corte ha ribadito che non esiste un principio generale di esenzione dal tributo per tali superfici. La Corte ha ribadito che le aree di parcheggio annesse ai supermercati sono soggette a TARI salvo che il contribuente dimostri che si tratta di superfici dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, smaltiti a proprie spese, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013. In assenza di tale prova, le aree di parcheggio restano imponibili ai fini TARI. La Corte richiama inoltre la necessità di una interpretazione restrittiva delle esclusioni, in linea con la normativa vigente e la prassi amministrativa (Cass. Civ. 11/06/2024, n. 16265; art. 1, comma 649, L. n. 147/2013).
Alla luce di tale indirizzo, non può attribuirsi alcun valore dirimente alla mera inclusione, nel Regolamento IUC del Comune di Aprilia, delle aree destinate al transito o alla sosta gratuita dei veicoli tra quelle astrattamente escludibili dal tributo. Tale previsione, infatti, non opera in modo automatico, ma presuppone comunque — come espressamente stabilito dall'art. 38, comma 2, del regolamento — la presentazione da parte del contribuente di una documentazione idonea a dimostrare l'effettiva inidoneità delle superfici a produrre rifiuti. L'appellante non ha assolto tale onere, avendo prodotto la sola planimetria delle aree, del tutto inidonea a fornire indicazioni sulla loro reale capacità o meno di generare rifiuti urbani.
Non assumono, inoltre, rilevanza decisiva le ordinanze della Cassazione nn. 21703/2022 e 25437/2022, invocate da Ricorrente_1. Tali pronunce si riferiscono a regolamenti comunali strutturalmente differenti da quello del Comune di Aprilia, e la Corte, in quelle occasioni, si è limitata a confermare una valutazione di merito svolta dal giudice regionale, senza enunciare un principio di diritto di portata generale. Non possono dunque essere considerate come indicazioni vincolanti in ordine all'automatica esclusione dalla TARI delle aree di parcheggio, tanto più in presenza di elementi concreti che depongono per la produzione di rifiuti, come nel caso in esame.
Invero, nel caso odierno, l'ente impositore ha correttamente differenziato le aree di mera viabilità interna — non suscettibili, secondo comune esperienza, di produrre rifiuti in modo apprezzabile — dagli stalli di sosta, rispetto ai quali risultava comprovata dagli atti la presenza di cestini portarifiuti appositamente installati, indice inequivoco dell'esigenza di gestire i rifiuti generati dagli utenti durante la sosta. Tale circostanza conferma l'operatività effettiva delle aree e la loro concreta attitudine alla produzione di rifiuti urbani, escludendo ogni possibilità di ricaduta automatica nell'ipotesi di non imponibilità.
Quanto alla nozione di “operatività” richiamata dall'art. 1, comma 641, L. 147/2013, essa costituisce una soglia minima di esclusione prevista direttamente dal legislatore statale e non impedisce ai Comuni di ampliare, mediante regolamento, le ipotesi di esenzione. Tuttavia, tale facoltà non può essere interpretata nel senso di privare di efficacia l'onere probatorio imposto al contribuente dall'art. 38, comma 2, del Regolamento IUC. La tipizzazione contenuta nel comma 1 non esonera dalla necessità di una verifica concreta dell'inidoneità delle superfici, e non può essere invocata per eludere la dimostrazione di un fatto che, per la sua natura, richiede un accertamento oggettivo. Ricorrente_1Nel caso concreto, si ribadisce che si era limitata a dichiarare le superfici e la loro destinazione a parcheggio, allegando una planimetria utilizzata dal Comune unicamente come strumento di ripartizione spaziale delle superfici, ma priva di ogni elemento idoneo a comprovare l'asserita mancata produzione di rifiuti. Al contrario, la presenza documentata dei cestini portarifiuti nelle aree di sosta confermava la piena operatività delle superfici e la loro concreta suscettibilità alla produzione di rifiuti, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esclusione invocata.
Ne consegue che la scelta del Comune di assoggettare a TARI i soli stalli di sosta e di escludere invece le aree di mera viabilità interna risulta pienamente coerente con la disciplina normativa e regolamentare, nonché conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e non presenta alcun profilo di illogicità o arbitrarietà.
5.In conclusione, l'appello deve essere respinto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere confermata. Le spese sono compensate in considerazione della particolarità della materia trattata che investe profili eminentemente interpretativi.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado tra le parti.