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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1275/2023 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( p iva e per essa Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ottavio BALDUCCI del Parte_2 foro di Isernia ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
LUCCI del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta
procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(cf ) rappresentata e difesa in primo grado Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Massimo ZAMBELLI del foro di Sulmona;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 127/23 del 23 maggio 2023 del Tribunale di Sulmona
in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1Il Tribunale di Sulmona ha accolto l'opposizione che ha proposto al decreto n. Controparte_1
79/20 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_2
60.000,00 corrispondente al limite massimo della garanzia dallo stesso prestata in favore della società
1 relativamente all'esposizione debitoria maturata sul rapporto di conto corrente n. 40/232406 CP_3
(con apertura di credito inizialmente di € 50.000,00 successivamente aumentata ad € 250.000,00).
Le censure si sono rivolte essenzialmente su due versanti;
un primo, ha riguardato la validità della fideiussione per il richiamo alla clausola derogatoria rispetto alla ipotesi di nullità disciplinata dall'art. 1957 cod civ.
Muovendo, da tale premessa il ha sostenuto che l'azione giudiziale è stata coltivata dalla CP_1
banca ben oltre il termine decadenziale previsto dalla norma (e decorrente dal 5 dicembre 2018 ovvero dalla scadenza dell'obbligazione con revoca affidamento) non potendo a tal fine valere l'atto stragiudiziale.
Un secondo argomento di doglianza ha intercettato il tema della nullità, per indeterminatezza della commissione di messa a disposizione.
1.2.L'istituto di credito ha contestato la rappresentazione della controparte facendo leva (quanto alla garanzia) che il non può certamente qualificarsi consumatore e sostenendo l'assenza di prova CP_1
della nullità della stessa perché in contrasto con la normativa anticoncorrenziale, certamente non evincibile dal semplice inserimento della deroga contenuta all'art. 1957 cod civ nel testo dell'accordo.
Per quanto riguarda, invece, la commissione di messa a disposizione anche ove fossero accolte le censure della controparte, la invalidità comporterebbe essenzialmente una decurtazione del credito della banca peraltro per un importo che resterebbe superiore al limite massimo della garanzia prestata.
1.3.Le principali argomentazioni poste a fondamento della pronunzia del giudice di prime cure possono di seguito essere così sintetizzate:
- la garanzia prestata dall'opponente va qualificata come fideiussione omnibus e pertanto non si verte in un'ipotesi di contratto autonomo di garanzia né di fideiussione specifica;
- a supportare tale opzione interpretativa vi è il contenuto chiaro delle condizioni negoziali ed in particolare il fatto che è stato previsto per il garante il pagamento a prima richiesta ma senza alcun cenno alla possibilità per lo stesso di sollevare eccezioni;
- la suddetta fideiussione (va assunta a riferimento quella sottoscritta in data 25 giugno 2015 atteso che le successive, sulle quali meglio si dirà nel prosieguo, hanno inciso, senza quindi alcuna novazione, unicamente sull'ammontare della garanzia) deve ritenersi nulla;
- pur trattandosi di una nullità parziale (in aderenza con quanto stabilito dalle Sezioni Unite della S.C. nella nota sentenza n. 41994/21), essa consegue direttamente dall'inserimento, nel testo del contratto di fideiussione, della clausola che ha riproposto la deroga all'art. 1957 cod civ prevista nello schema
ABI del 2002 sanzionato dalla CA d'IA (provvedimento n. 55 del 2005);
2 - in altri termini, la prova della violazione della normativa anticoncorrenziale deve farsi discendere dalla presenza della suddetta clausola;
- il tratto assorbente delle considerazioni esposte ha portato a non vagliare nel merito il secondo profilo di doglianza sulla indeterminatezza della commissione di messa a disposizione (e la questione non è stata riproposta, ai sensi dell'art. 346 cpc, dall'appellato);
1.4. La decisione del tribunale ovidiano è stata tempestivamente e ritualmente impugnata da
[...]
(di seguito, e per brevità che invero era già Parte_1 Pt_1
intervenuta in primo grado richiamandosi integralmente alle conclusioni della banca.
Sono stati, in definitiva, sollevati quattro motivi.
Il primo, ha riguardato la violazione dell'art. 112 cpc in quanto, secondo la prospettazione dell'appellante il primo giudice avrebbe dichiarato la nullità della fideiussione del 25 marzo 2016, quando, al contrario, in sede di opposizione il aveva insistito per la declaratoria di invalidità CP_1
della garanzia sottoscritta il 25 giugno 2015.
Con il secondo, il terzo motivo ed il quarto motivo (che invero afferiscono al merito della controversia), ha lamentato l'errata qualificazione giuridica della garanzia assumendo che, Pt_1
dal contenuto delle stesse condizioni previste, si è al cospetto di una fideiussione specifica.
La prima conseguenza che ne deriva è l'impossibilità di dichiarare la nullità, ancorchè parziale, dovendosi ritenere pienamente valida la deroga rispetto all'art. 1957 cod civ.
Inoltre, un ulteriore vulnus del percorso logico ed argomentativo della sentenza impugnata deve ravvisarsi nella carenza probatoria circa la nullità della fideiussione non potendosi essa desumere, anche alla luce del lasso temporale esistente rispetto al provvedimento della CA d'IA del 2005.
Il che ha resistito all'interposto gravame eccependo, preliminarmente (o meglio, e più CP_1 correttamente reiterando) il difetto di legittimazione di e deducendone l'infondatezza nel Pt_1
merito così insistendo per il rigetto, mentre ha deciso di non costituirsi. Controparte_2
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2.1. In limine litis, non avendovi provveduto in corso di causa va dichiarata la contumacia di
[...]
che, sebbene regolarmente citata mediante la notifica dell'atto di citazione all'indirizzo di CP_2
posta certificata dal procuratore, non ha inteso costituirsi in giudizio.
3 2.2. Sempre in via preliminare, qualche cenno si rende necessario sulla questione relativa al difetto di legittimazione (rectius di titolarità della situazione giuridica fatta valere in giudizio) di Pt_1
nella sua veste di cessionaria del credito derivante dal rapporto di conto corrente acceso a nome di presso ed oggetto della garanzia pacificamente prestata dal CP_3 Controparte_2 CP_1
(peraltro allo stesso tempo anche legale rappresentante della predetta società).
L'eccezione (sebbene tempestivamente proposta in primo grado all'udienza del 29 marzo 2021 e quindi nella prima difesa utile successiva all'intervento ex art 111 cpc di è infondata nel Pt_1
merito.
Secondo la prospettazione del a difettare è la prova dell'inserimento della posizione debitoria CP_1
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 27 giugno 2020.
L'assunto, però, non coglie nel segno in quanto nel suddetto documento (alla pagina 2) risulta riportato il credito con il numero NDG 7205076 e tale identificativo è presente anche nell'elenco prodotto da in allegato alla seconda memoria ex art 183 cpc e quindi tempestivamente. Pt_1
Peraltro, non è fuor d'opera osservare ulteriormente che:
- Nell'elenco citato a fianco del codice numerico risulta riportata la CP_3
- Già nelle premesse della Gazzetta Ufficiale è stato specificato che la cessione avrebbe riguardato i crediti per i quali è intervenuta la comunicazione del passaggio a sofferenza entro il 15 giugno 2020;
- Non vi è alcun dubbio sul passaggio a sofferenza molto tempo prima addirittura a far tempo dal 5 dicembre 2018;
- La comunicazione è stata inviata nella suddetta all'indirizzo di posta certificata dalla società
pertanto le contestazioni sollevate dall'appellante, in assenza di elementi in grado CP_3
di consentire un diverso inquadramento dei fatti, non possono trovare accoglimento;
3.1.Venendo al merito, l'appello è fondato e di conseguenza deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Per ragioni di ordine logico e sistematico, occorre (assumendone il tratto dirimente) procedere allo scrutinio del secondo, del terzo e del quarto motivo che, in quanto strettamente connessi fra loro, devono essere esaminati congiuntamente.
Ai fini della ricostruzione della cornice probatoria, di chiara connotazione documentale al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa va evidenziato che:
- La fideiussione del 25 giugno 2015 è stata prestata per l'importo di € 60.000,00 per le obbligazioni derivanti dal c/c n 40/232406;
4 - Tuttavia, è stata (come in effetti rilevato anche dal primo giudice) prevista l'estensione della garanzia a tutte le altre obbligazioni comunque assunte da CP_3
- I documenti sottoscritti il 12 agosto 2015 ed il 25 marzo 2016 non possono essere intesi alla stregua di nuove autonome garanzie fideiussorie essendo in esse previste un aumento della somma nella prima e la riconduzione dell'impegno del fideiussore all'importo indicato nell'atto del giugno 2015;
3.2. Il quadro probatorio così tratteggiato deve indurre ragionevolmente a ritenere condivisibile la soluzione data anche dal primo giudice sull'inquadramento della garanzia nello schema tipico della fideiussione omnibus (piuttosto che di quella specifica).
A supportare ed in maniera tale opzione vi è sicuramente il chiaro contenuto letterale della fideiussione in particolare nella parte in cui risulta specificato (dopo aver fatto cenno all'apertura di credito a valere sul rapporto di conto corrente n. 01/40/232406) “La fideiussione garantisce inoltre ogni altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento verso la
[...]
in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore in favore CP_2 della nell'interesse di terzi..”. Controparte_2
Nonostante la sentenza vada condivisa su tale profilo, le altre doglianze sollevate dall'appellante si appalesano fondate in diritto prima ancora che in fatto.
3.3.1. Come già anticipato, l'assunto sostenuto in sentenza è che la semplice riproduzione nella fideiussione della clausola derogatoria rispetto alla decadenza prevista dall'art. 1957 cod civ comporta, trattandosi di adeguamento allo schema ABI del 2002, comporta la nullità, seppur parziale, della garanzia.
La prova in tal senso deve desumersi direttamente dal provvedimento della CA d'IA n. 55 del
2005.
Tale percorso motivazionale, però, non può essere condiviso per una pluralità di ragioni.
Invero, la questione relativa la nullità delle fideiussioni riproducenti lo schema ABI è stata (ed invero, lo è ancora a tutt'oggi) argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità (peraltro espressamente menzionata) precedente alla pubblicazione della sentenza qui impugnata, componendo un contrasto venutosi a creare, ha stabilito il seguente principio di diritto: “Sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea.
Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce
5 l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti”.
A tale conclusione giungono le sezioni Unite dirimendo così i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie, emesse sulla base dello schema standard predisposto nel 2003 dall'Abi, che contiene alcune clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel 2005 da IT come Garante, prima del passaggio dei poteri all'Agcom”(cfr Cass Civ, Sez Un, 31.12.2021 n. 41994).
Parimenti, risulta altrettanto acclarato che anche la presenza di clausole riproducenti quelle dello schema ABI ritenute vietate, non determina in maniera automatica la nullità del rapporto di garanzia
(cfr Corte Appello Venezia, Sez II, 13.12.2021 n. 3041).
Tale soluzione risulta ancora più corretta allorquando risulti l'esistenza di un considerevole divario temporale tra lo schema e la conclusione del rapporto di garanzia.
In simili casi, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di merito prevalente, a cui questo Collegio ritiene di dover aderire condividendone i principi ispiratori, si verte in un'ipotesi di fideiussione
“stand alone”.
Cercando, anche in tal caso, di fare opera di sintesi dell'articolato percorso argomentativo seguito, i punti salienti della decisione possono essere così sintetizzati:
- Il modello delle fideiussioni omnibus elaborato dall'Abi nell'oramai lontano 2002, si pone in chiara antitesi con l'art. 2 L. 286/90;
- Tale impianto normativo prevede espressamente in simili casi la sanzione della nullità che pertanto rappresenta la forma di tutela da preferirsi rispetto a quella risarcitoria;
- Sulle conseguenze derivanti da tale nullità, si è aderito alla soluzione interpretativa (che in effetti sino alla pronunzia in esame era risultata senza dubbio prevalente all'interno del panorama giurisprudenziale) della nullità relativa;
- È dunque certo che la nullità va a colpire esclusivamente la clausola ritenuta in contrasto con la normativa antitrust;
- Sussistono le condizioni per la declaratoria di nullità totale del contratto allorquando è fornita la dimostrazione che senza l'inserimento della clausola viziata nel testo dell'accordo l'istituto di credito non avrebbe provveduto alla sottoscrizione;
- Trattasi, a bene vedere, di una nullità definita “speciale” che, in quanto tale, ben può essere rilevata (ma non dichiarata) in via officiosa dal giudice e può essere espressamente invocata dalla parte anche in deroga al regime delle preclusioni proprie del rito e pure di quello di appello;
6 Nonostante tali approdi ermeneutici, restano ancora aperte alcune questioni soprattutto in ordine al perimetro dell'onere probatorio.
Su tale versante, può affermarsi, passando in rassegna la posizione sinora assunta dalla prevalente giurisprudenza di merito, che:
- “Il fideiussore deve dimostrare l'applicazione delle clausole specifiche clausole ABI delle quali vuole far valere la nullità, producendo tempestivamente il modello su cui si fonda
l'eccezione e provare l'appartenenza della banca alle intese vietate, nonché l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate” (cfr Corte Appello Venezia,
13.9.2021 n. 2356);
- “La produzione dei soli contratti contenenti clausole analoghe non consente, difatti, di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla CA d'IA nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni, né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata dalla CA d'IA piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto”
(cfr Trib Pordenone, 12.1.2021 n. 28);
- Occorre fornire la dimostrazione della concreta applicazione nel caso di specie della clausola vietata;
3.3.2.Tali principi vanno trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Vi è stato il deposito, da parte del già in primo grado (e quindi trattasi di documentazione CP_1
pienamente utilizzabile ai fini della decisione), dello schema ABI del 2002 e soprattutto del provvedimento della CA d'IA n. 55 del 2005.
Tuttavia, lo stesso ( e la sentenza di prime cure si è in definitiva allineata su tale linea interpretativa) si è genericamente limitato ad indicare la nullità della clausola di rinunzia (contenuta all'art. 6 della fideiussione).
In sede poi di seconda memoria ex art 183 comma VI cpc ha prodotto un numero in effetti considerevole di fideiussioni (in prevalenza omnibus) riproducenti la clausola derogatoria rispetto all'art. 1957 cod civ e ritenendo in tal modo assolto il proprio onere probatorio ed assumendo allo stesso tempo che, opinando in senso contrario, la dimostrazione risulterebbe estremamente complicata se non addirittura “diabolica”.
7 Ciò nondimeno, il (nei propri scritti difensivi ad iniziare da quelli depositati in primo grado) CP_1 ha sostenuto la tesi della tardività dell'iniziativa (con la notifica in data 3 giugno 2020) del provvedimento monitorio.
A fronte del quadro così tratteggiato merita osservare quanto segue.
Secondo l'art. 2 L. 287/90 “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”).
Risulta pacifico che in ipotesi di garanzia (di gran lunga) successiva (perché oltre il decennio circa) rispetto al provvedimento citato, in difetto di un'istruttoria svolta dalla competente autorità
(AGCOM), spetta alla parte che invoca la nullità dimostrare l'illecito concorrenziale.
3.3.3.Ne deriva, in conclusione, che in assenza di elementi di riscontro probatorio ulteriori (che certamente era onere, secondo i principi di portata generale, del allegare prima e dimostrare CP_1
poi) non può essere dichiarata la nullità parziale della fideiussione omnibus.
Tali profili devono, inoltre, riguardare anche la tardività dell'iniziativa e quindi il decorso del termine di cui all'art. 1957 cod civ poiché la nullità postula, facendo buon governo dei principi codificati dalle
Sezioni Unite, la sussistenza in concreto dell'ipotesi di nullità lamentata (aspetto sul quale invero neppure il primo giudice si è pronunziato)
Non possono rivelarsi particolarmente persuasive le argomentazioni svolte dall'appellato in sede di comparsa di costituzione.
Egli, innanzitutto, ha operato un richiamo a precedenti giurisprudenziali di merito che hanno riconosciuto la valenza di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale al già più volte citato provvedimento della CA d'IA.
8 Ha aggiunto di aver allegato una serie corposa di fideiussioni omnibus in favore anche di altri istituti di credito successivamente al 2005, ma tutte fedelmente riproducenti sempre la stessa clausola di rinunzia.
Ha specificato che, opinando in senso contrario, si verrebbe di fatto a rendere diabolica la prova a carico del garante.
Procedendo con ordine, merita osservare quanto segue.
Quanto ai precedenti citati, va evidenziato la loro non rilevanza ai fini della decisione in quanto:
- La sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1988 del 2022 ha esaminato il diverso aspetto del tempestivo esercizio dell'azione giudiziaria (mediante deposito del decreto ingiuntivo) della banca successivamente alla revoca degli affidamenti;
- La pronunzia della medesima Corte Territoriale n. 198 del 2020 ha parimenti rigettato l'appello proposto motivando essenzialmente sul fatto che il contratto non fosse una fideiussione bensì un contratto autonomo di garanzia;
- La sentenza della sezione imprese del Tribunale di Roma n. 10184 del 2023 è comunque riferita ad una fideiussione del 2009 (e quindi di ben sei anni anteriore a quella in esame) e non risulta essere passata in giudicato (nulla avendo rilevato sul punto l'appellato); nella parte motiva ha chiaramente evidenziato che la generalizzata riproduzione della clausola di deroga non può rappresentare un elemento di prova decisivo della violazione della normativa antitrust;
- I due precedenti di questa Corte Territoriale indicati nelle note conclusive riguardano: a) la sentenza n. 752/24 il caso di una fideiussione del 1996 e comunque la nullità è stata dichiarata dopo che è stato verificato il mancato rispetto del termine decadenziale;
b) la decisione recentissima n. 41/25 ha per una fideiussione del 2008 escluso la rilevanza di prova privilegiata al provvedimento della CA d'IA così rigettando il motivo di gravame proposto sul punto dall'appellante (cfr pagg. 31-33 della motivazione);
Deve, di contro, ravvisarsi, passando in rassegna la posizione assunta dalla giurisprudenza di merito
(peraltro prevalente) che la stessa Corte di Appello di Roma, recentemente (cfr sentenza n. 6285 del
7 ottobre 2024), ha ribadito (seppur nella specie si trattasse di fideiussione anteriore al 2002) il principio secondo cui il fideiussore che assume la violazione della legge 287/90 ha l'onere di provare dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche nel periodo in cui la garanzia risulta prestata.
Ai fini dell'assolvimento di tale onere probatorio (che può anche arrestarsi al livello meramente indiziario) è indispensabile (non essendo necessaria l'esistenza di un'intesa scritta) che comunque sia fornita la dimostrazione di uno scambio di informazioni.
9 A corroborare inoltre tale opzione interpretativa vi è quanto riportato al punto 94 del provvedimento della CA d'IA n. 55/05 “La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
E' pertanto confermata l'indispensabilità allegazione e dimostrazione di un quid pluris e quindi per tali ragioni la semplice produzione (verificatasi nel caso di specie) di modelli di fideiussione omnibus utilizzati fra più istituti di credito non può valere a ritenere assolto l'onere probatorio in quanto insufficiente anche per quanto concerne l'effettiva partecipazione di all'intesa Controparte_2
anticoncorrenziale.
3.3.4. Anche ove, infine, si volesse opinare in senso contrario (quindi ritenere assolto l'onere probatori), sulla decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod civ è sufficiente considerare che:
-esclusa la nullità della clausola derogatoria per le ragioni sin qui esposte, va rilevato che la previsione suddetta è stata oggetto di specifica pattuizione (peraltro neppure specificatamente richiesta secondo la giurisprudenza-cfr Cass Civ 9245/2007);
- alcun dubbio può sussistere, inoltre, sulla piena operatività nei confronti del della predetta CP_1
deroga in quanto certamente egli non può considerarsi un consumatore in ragione del ruolo di legale rappresentante della società CP_3
- sulla scorta pertanto di tali essenziali argomentazioni non possono essere condivise le reiterate doglianze dell'appellato sulla violazione dell'art. 1957 cod civ;
- trattandosi pacificamente di garanzia a prima richiesta (non incompatibile con la fideiussione omnibus) deve condividersi la posizione assunta dalla più recente giurisprudenza di merito secondo cui “La CA d'IA (quale autorità garante) ha ritenuto legittima la previsione dello schema ABI relativa all'obbligo, per il fideiussore, di 'pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta del creditore', clausola che deve essere interpretata quale legittima deroga non totale, ma parziale all'art. 1957 c.c. e conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia rispettato con la proposizione di una domanda giudiziale” (cfr Corte Appello Firenze, Sez Imprese,
25.9.2024 n. 1622;
- nella fattispecie, è pacifica la revoca degli affidamenti e contestuale messa in mora con la comunicazione in via stragiudiziale inviata al debitore principale ed al garante (a quest'ultimo a
10 mezzo posta inviata allo stesso indirizzo di Sulmona,Via Verdi 7 indicato nella comparsa di costituzione nel presente giudizio);
- a tale atto, pertanto, ed in forza di quanto sin qui esposto, va riconosciuta certamente la valenza di atto idoneo ad escludere la decadenza prevista dall'art. 1957 cod civ;
4.Conclusivamente, pertanto, l'appello deve essere accolto con conseguente rigetto dell'opposizione proposta.
Tuttavia, avendo il giudice di prime cure revocato il decreto ingiuntivo e non potendosene disporre in questa sede la riviviscenza, deve essere condannato al pagamento, nella qualità Controparte_1 di garante di della somma di € 60.000 oltre interessi come indicati nel ricorso monitorio. CP_3
All'accoglimento del gravame consegue, come peraltro richiesto, anche la restituzione di quanto corrisposto dalla CA a titolo di spese legali maggiorate degli interessi al tasso legale dal versamento al saldo.
5.1. L'esito del giudizio è poi, chiaramente destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del primo grado che devono pertanto seguire la soccombenza ma unicamente nel rapporto tra ed il (non avendo impugnato la sentenza) per essere liquidate Pt_1 CP_1 Controparte_2
come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 7.052,00 per compensi professionali attenendosi ai valori Pt_1
minimi atteso il valore della lite di poco superiore allo scaglione di riferimento della controversia da
€ 52.000,01 a € 260.000, oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.2. Analogamente, seguono la soccombenza le spese del presente grado relativamente al rapporto tra e da liquidarsi, come da dispositivo, secondo i medesimi parametri Pt_1 Controparte_1
11 del primo grado (anche per quanto concerne i valori minimi), con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria non dovuta.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 127/23 del Tribunale di Sulmona così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'appello e per l'effetto condanna CP_1
al pagamento, in favore di della somma di somma di € 60.000 oltre
[...] Pt_1
interessi come indicati nel ricorso monitorio.
c) Condanna alla restituzione delle somme percepite (a titolo di spese legali) Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado oltre accessori come in parte motiva;
d) Condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite del primo Controparte_1 Pt_1 grado che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
e) Condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 Pt_1 presente grado che liquida in € 1.138,50 per spese ed in € 4.997,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
f) Nulla sulle spese nel rapporto tra l'appellante e;
Controparte_2
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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