Sentenza 2 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, incorre nel divieto di svolgere "ricorrenti prestazioni" presso terzi o organizzazioni o studi professionali, in violazione dell'art. 147, primo comma, lett. b), l. n. 89 del 1913 e dell'art. 31 lett. f) del codice deontologico approvato dal consiglio nazionale del notariato, il professionista che abbia rogato fuori dalla propria sede istituzionale un consistente numero di atti, pari ad una percentuale rilevante della totalità degli atti dallo stesso notaio rogati in un ragionevole arco di tempo, non inferiore all'anno solare.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/12/2024, n. 30799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30799 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |