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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti,
in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2221/2024 R.G., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Briuglia, giusto C.F._1
mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Torregrotta, via Prof. Sfameni n. 21;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fazio Marco giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente –
e tra con sede in Contrada Randi, Tortorici Controparte_2
(Me), in persona del legale rappresentante pro tempore;
-Resistente contumace-
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, Parte_1 conveniva in giudizio l' e la CP_1 Controparte_2
premettendo di essere bracciante agricola e di aver svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze della nell'anno 2011 per Controparte_2
102 giornate lavorative.
Lamentava che l' , sede di Messina, con nota del 13.03.2024, CP_1
notificata in data 22.03.2024, comunicava alla stessa il disconoscimento di 102 giorni di lavoro agricolo per l'anno 2011.
La ricorrente evidenziava, inoltre, di aver lavorato per la predetta ditta, con sede in Tortorici Contrada Randi, con contratto a tempo determinato nell'anno
2011 per il periodo 29.08.2011 – 31.12.2011, come si evince dalle dichiarazioni
Unilav.
Il disconoscimento di tali giornate causava enormi ripercussioni sulla stessa sia per quanto riguarda la disoccupazione agricola sia per quanto attiene il futuro aspetto pensionistico, e tutte le altre forme di indennità e prestazioni (come la malattia).
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché al fine di ottenere i benefici previdenziali previsti ex lege, eccependo l'intervenuto termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 c.c., nonché la carenza di motivazione del provvedimento di cancellazione impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 10.01.2025, in cui contestava la fondatezza della domanda e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi di causa.
La ditta individuale rimaneva contumace, seppur Controparte_2
regolarmente citata.
La causa veniva istruita documentalmente.
2 All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c. chiede l'accertamento del proprio diritto alla Parte_1
reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della ditta
[...]
. CP_2
In via preliminare, va vagliata l'eccezione di prescrizione del termine decennale ex art. 2946 c.c. avanzata da parte ricorrente, in quanto l'ente resistente ha contestato la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'annualità del 2011, solo con nota del 13.03.2024, notificata in data 22.03.2024.
Ciò che deve affrontarsi, in questa sede, non è un'eventuale richiesta di restituzione di somme indebitamente erogate ma il mero disconoscimento, effettuato dall' , in merito all'iscrizione negli elenchi anagrafici di CP_1
riferimento nonché il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il proprio lavoro in agricoltura.
D'altronde, la lettera del 22 marzo 2024 impugnata fa proprio riferimento solo alla cancellazione delle giornate agricole, non potendosi procedere ad analizzare domande su eventuali condanne e/o inibitorie future o relative a indebiti non ancora contestati.
Sul punto, l'art. 2946 c.c. espressamente prevede che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
L'art. 2935 c.c. prevede che La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Inoltre, la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto
(art. 2941 c.c.).
Nel caso di specie, dunque, l'azione dell' non avrebbe potuto avere CP_1 altra data di inizio se non all'esito dell'accertamento ispettivo che è stato posto in
3 essere. D'Altronde, è solo con detto accertamento che è stato possibile per l'istituto verificare la non correttezza di quanto dichiarato.
Né, sul punto, parte ricorrente si è offerta di provare alcunché in merito alle circostanze che legittimavano il riconoscimento del proprio lavoro in agricoltura, nonostante – come da giurisprudenza costante – fosse suo onere procedere in tal senso.
Nel caso di specie, parte ricorrente sostiene che la nota dell' del CP_1
13.03.2024nella quale la stessa apprendeva di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'annualità 2011, sia carente e/o priva di motivazione in contrasto con gli artt. 97, comma 2, della Costituzione e 3 della legge 241/1990.
Tale eccezione, alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte non può trovare accoglimento per i motivi sopra esposti, in quanto i provvedimenti in materia di obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Parte ricorrente contesta anche la legittimità dei futuri indebiti : sul CP_1
punto, tuttavia, non si può aver alcuna pronuncia.
In mancanza di una specifica richiesta dall' , infatti, si giungerebbe a CP_1 vagliare una generica richiesta di inibizione dell'attività amministrativa dell'ente, in questa sede non possibile.
In ultimo, in merito alla citazione in giudizio della ditta individuale
[...]
da parte della ricorrente va dedotto che la ditta, seppur non CP_2
costituitasi in giudizio anche se regolarmente citata, non è legittimata a stare in giudizio in quanto difetta di legittimazione passiva, essendo titolare in materia di cancellazione dagli elenchi agricoli solo l' . CP_1
Invero, la giurisprudenza di legittimità– nel caso in cui era stato citato l'assessorato al Lavoro in materia di iscrizioni dei lavoratori agricoli - ha affermato pacificamente che “la legittimazione passiva in relazione alle iscrizione
4 dei lavoratori agricoli, dipendenti ed autonomi, era riservata all'ente preposto alla tenuta dei relativi elenchi, ossia allo Scau, come previsto anche dalla legge invocata dalla ricorrente, fino all'entrata in vigore della L. n. 724 del 1994, art.
19 che ne ha stabilito la soppressione, con passaggio delle relative competenze
CP_ all' Quindi l'Assessorato al lavoro, qualunque sia l'epoca del passaggio di funzioni dall'uno all'altro ente, è sempre rimasto estraneo alla materia della iscrizione nei predetti elenchi” (Cassazione, sentenza 28.06.2011 n. 14296).
Inoltre, la Corte in una recente pronuncia statuisce che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cassazione , ordinanza 26.07.2017 n. 18606; Cass. 19 maggio 2003, n. 7845; Cass. 11 gennaio
2011, n. 493; Cass. 28 giugno 2011, n. 14296; Cass. 2 agosto 2012; Cass. 23 aprile 2015, n. 8281; Cass. 11 febbraio 2016).
Alla luce dei motivi sopra esposti, il ricorso va rigettato.
Ogni altra questione rimane assorbita, anche con riferimento all'eventuale riconoscimento della disoccupazione ordinaria, in assenza di prova dei relativi presupposti.
Si applica, al caso di specie, l'esonero ex art. 152 disp att c.p.c. come da dichiarazione in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
contro l' con ricorso depositato il 16.07.2024, disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
5 - Dichiara la carenza di legittimazione passiva della ditta individuale
[...]
; CP_2
- Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 4 dicembre 2025
Il Giudice
(Dott. Carmelo Proiti)
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