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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5903 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Genna Marco Consigliere
all'udienza del 16/10/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7238 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte 1 P.IVA 1
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
CP 1 C.F. 1 ) e [...]
Controparte 2 in persona del rappresentante pro tempore (già denominata [...]
, incorporante per fusione della Controparte_3
[...]
rappresentati e difesi, Controparte 4
disgiuntamente, dagli Avv.ti MAIMERI FABRIZIO congiuntamente e
) e CA
), AN IO ( C.F. 2 C.F. 3
1) ed elettivamente domiciliati in Roma, Via EMANUELE ( C.F. 4
Postumia 1 presso lo studio dell'Avv. Maimeri;
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8765/21 emessa dal Tribunale di Roma in data 21.05.2021. FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Ritenuto in fatto: - che il sig. CP 1 e la Banca di credito cooperativo di
Cittanova soc. coop. hanno proposto opposizione al decreto n. 402182/A emesso il
17.6.2020 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha irrogato loro, nelle rispettive qualifiche di trasgres- 2 sore e di obbligata in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 21.716,00 per violazione dell'art. 21 d. lgs. n. 231/2007 per omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette riconducibili alla CP_5
e ai suoi soci Parte 2 Parte 3 ; - che i ricorrenti deducono i seguenti e motivi: (a) mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 l. n. 689/1981 per la notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione; (b) mancato rispetto del termine previsto dall'art. 69, comma 2, d. lgs. n. 231/2007 per la conclusione del procedimento sanzionatorio;
(c) insussistenza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni accertate;
(d) carenza dei cd. indici di anomalia di dette operazioni;
(e) Contr illegittimo richiamo del decreto opposto a circolare del in contrasto con il d.lgs. n. Contr 231/2007; che il resiste all'opposizione, contestandone specificamente i motivi, e- si è opposto alla richiesta di sospensione del decreto».
All'esito del giudizio il tribunale ha accolto l'opposizione proposta da
[...]
Contr contro il decreto delCP 1 e dalla Controparte 4 e,
per l'effetto, ha annullato il decreto opposto compensando le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
ha ritenuto fondato il primo motivo di opposizione, relativo alla violazione del termine per la notificazione del verbale di contestazione previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, sebbene per una ragione diversa da quella indicata dai ricorrenti. Il tribunale ha rilevato che anche considerando la data indicata dal
MEF (4 ottobre 2017) come momento di conclusione dell'accertamento, la notifica del verbale - avvenuta il 4 gennaio 2018 per la banca e l'8 gennaio
2018 per il sig. CP_1 - risultava oltre il termine di 90 giorni previsto dalla norma. Il giudice ha dichiarato che il mancato rispetto del termine determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione, con conseguente annullamento del decreto impugnato. L'accoglimento di tale motivo ha assorbito gli altri motivi di ricorso, e le spese di lite sono state compensate tra le parti, poiché la decisione è stata fondata su una diversa ragione rispetto a quella dedotta dai ricorrenti.
ha proposto appello al quale Il Parte 1
resistono CP 1 e Controparte_2
[...]
All'udienza del giorno 16/10/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello contiene i seguenti motivi:
I) con il primo motivo il Parte 1 contesta la statuizione del primo giudice che ha ritenuto tardiva la notificazione del verbale di contestazione, sostenendo che la notifica alla CP_2 risulta effettuata il 29 dicembre 2017, come comprovato dal timbro postale apposto sulla ricevuta di ritorno della raccomandata (doc. 2 fascicolo di parte di primo grado), e dunque nel rispetto del termine di novanta giorni decorrente dal 4 ottobre 2017, Con data di conclusione dell'attività istruttoria dell' L'appellante richiama inoltre il
.
principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. n.
13332/2017) secondo cui, ai fini del notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale.;
II) con il secondo motivo, relativamente al dies a quo dal quale decorrono i termini previsti dall'art 14 della legga n. 689/81, il Parte_1 ribadisce la tesi secondo cui
l'attività di accertamento non può ritenersi conclusa con la materiale attività di ispezione presso la Banca (6 aprile 2017), ma solo con l'acquisizione da parte dell'UIF della nota di riscontro alla richiesta di chiarimenti trasmessa il 4 ottobre 2017 dai Commissari
Straordinari dell'istituto bancario, che hanno integrato il quadro informativo necessario per la contestazione. Pertanto, il Tribunale avrebbe omesso di considerare il tempo necessario all'UIF per la valutazione complessiva dei dati acquisiti, in violazione della giurisprudenza costante (Cass. n. 3043/2009); III) II Parte 1 ribadisce altresì le difese già svolte in prime cure, per l'ipotesi in cui la controparte insista, in via incidentale, nei motivi di ricorso dichiarati assorbiti o respinti dal Tribunale:
Circa l'asserita estinzione del procedimento per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 69 d.lgs. 231/2007, il Ministero deduce che il termine decorre dalla ricezione da parte del MEF della contestazione notificata dall'UIF alla Banca, avvenuta il 21 febbraio 2018, come attestato dalla protocollazione informatica.
Pertanto, applicandosi nel caso di specie il termine di estinzione di due anni e sei mesi, ai sensi dell'art. 69 il termine ultimo per la conclusione del procedimento è il 21 agosto 2020. Sia il decreto sanzionatorio emesso il 17 giugno 2020 che la relativa notifica a mezzo pec al CP 1 (18 giugno 2020) rispetterebbero detto termine.
Sulla violazione dell'art. 41 D.lgs. n. 231/2007, il Parte 1 ribadisce la sussistenza della violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, richiamando i molteplici indici di anomalia riscontrati (ingiustificati prelievi in contanti, giri di fondi in un ristretto arco temporale e di rilevanti importi e assegni circolari a favore della stessa società, nonché precedenti giudiziari dei titolari). Tali elementi, oggettivi e soggettivi, avrebbero dovuto indurre i Con soggetti obbligati a procedere a tempestiva segnalazione all'
Circa l'infondatezza della censura relativa alla circolare MEF del 6 luglio 2017, il Parte 1 precisa che la circolare ministeriale ha natura meramente interpretativa e non vincolante, sicché il suo richiamo nel decreto non determina alcuna violazione di legge.
Il Parte 1 contesta l'istanza di riduzione della sanzione al minimo edittale,
osservando che la violazione presenta carattere grave e plurimo ai sensi dell'art. 58, co. 2 del d.Lgs. n. 231/2007, in ragione della reiterazione e della rilevanza economica delle operazioni omesse.
IV) Da ultimo, il Parte 1 chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
e dell'art. 65, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007.
Solo gli appellati hanno depositato la memoria difensiva autorizzata in vista dell'udienza di discussione;
con tale memoria hanno reiterato e puntualizzato le difese già svolte in sede di costituzione.
In particolare tacciando di inammissibilità il motivo di appello col quale la difesa Contr sostiene, per la prima volta, che notifica alla CP 2 sarebbe avvenuta il 29 del dicembre 2017, qualificandola come fatto nuovo inammissibile in appello dato che nel Contr processo di primo grado il aveva fondato l'intero impianto difensivo sul fatto, introdotto e sostenuto reiteratamente dinanzi al Tribunale, per cui la notifica della contestazione è avvenuta nelle date del 04.01.2018 e 08.01.2018. Pertanto, allegare, per la prima volta in sede di gravame, che la notifica sarebbe stata eseguita in data 29.12.2017 costituisce un fatto nuovo, che non può, come è noto, trovare ingresso nel presente grado di giudizio ex art. 345 cpc.
In ogni caso alla notifica diretta da parte dell'Amministrazione tramite servizio postale si applicano le norme del servizio postale ordinario e non il principio della scissione degli effetti della notificazione (applicabile solo agli atti processuali notificati tramite Ufficiale Giudiziario), per cui il termine decorre dal momento in cui il destinatario ha conoscenza legale dell'atto
Nulla ha replicato l'appellante a tali argomentazioni degli appellati. Contr Che appaiono fondate alla luce dello scrutinio delle difese del in prime cure. Contr Alla pagina 7 della memoria difensiva del in primo grado si legge, infatti, quanto segue: "Alla luce di tali chiarimenti, appare ragionevole il tempo impiegato dalla Con per acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari alla configurazione della fattispecie e, quindi, alla contestazione dell'illecito L'accertamento definitivo si è concluso, perciò, il giorno 4 ottobre 2017, a seguito dell'esame dell'ultima nota inviata dalla CP 2 e in tale data bisogna individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 cit. Segue che la notifica del verbale, effettuata in data 4 gennaio 2018 risulta tempestiva in quanto effettuata nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della
1. 689/81.".
La retrodatazione della data della notifica rispetto alla tesi sostenuta in primo grado risulta inammissibile poiché altera - tardivamente - i termini della controversia come impostata in primo grado e non sottopone a critica il ragionamento che il tribunale aveva Contr svolto proprio assecondando la stessa impostazione del circa il termine di decorrenza rilevante ai fini dell'art. 14 della 1. 689/81, vale a dire il compimento dell'attività accertativa.
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore della controversia dato dall'importo della sanzione opposta (21.716 euro).
Non si fa luogo al recupero del CU poiché l'impugnante è un'amministrazione statale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna il Parte 1 appellante al rimborso, in favore delle controparti costituite con unica difesa, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 16/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Genna Marco Consigliere
all'udienza del 16/10/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7238 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte 1 P.IVA 1
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
CP 1 C.F. 1 ) e [...]
Controparte 2 in persona del rappresentante pro tempore (già denominata [...]
, incorporante per fusione della Controparte_3
[...]
rappresentati e difesi, Controparte 4
disgiuntamente, dagli Avv.ti MAIMERI FABRIZIO congiuntamente e
) e CA
), AN IO ( C.F. 2 C.F. 3
1) ed elettivamente domiciliati in Roma, Via EMANUELE ( C.F. 4
Postumia 1 presso lo studio dell'Avv. Maimeri;
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8765/21 emessa dal Tribunale di Roma in data 21.05.2021. FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Ritenuto in fatto: - che il sig. CP 1 e la Banca di credito cooperativo di
Cittanova soc. coop. hanno proposto opposizione al decreto n. 402182/A emesso il
17.6.2020 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha irrogato loro, nelle rispettive qualifiche di trasgres- 2 sore e di obbligata in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 21.716,00 per violazione dell'art. 21 d. lgs. n. 231/2007 per omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette riconducibili alla CP_5
e ai suoi soci Parte 2 Parte 3 ; - che i ricorrenti deducono i seguenti e motivi: (a) mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 l. n. 689/1981 per la notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione; (b) mancato rispetto del termine previsto dall'art. 69, comma 2, d. lgs. n. 231/2007 per la conclusione del procedimento sanzionatorio;
(c) insussistenza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni accertate;
(d) carenza dei cd. indici di anomalia di dette operazioni;
(e) Contr illegittimo richiamo del decreto opposto a circolare del in contrasto con il d.lgs. n. Contr 231/2007; che il resiste all'opposizione, contestandone specificamente i motivi, e- si è opposto alla richiesta di sospensione del decreto».
All'esito del giudizio il tribunale ha accolto l'opposizione proposta da
[...]
Contr contro il decreto delCP 1 e dalla Controparte 4 e,
per l'effetto, ha annullato il decreto opposto compensando le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
ha ritenuto fondato il primo motivo di opposizione, relativo alla violazione del termine per la notificazione del verbale di contestazione previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, sebbene per una ragione diversa da quella indicata dai ricorrenti. Il tribunale ha rilevato che anche considerando la data indicata dal
MEF (4 ottobre 2017) come momento di conclusione dell'accertamento, la notifica del verbale - avvenuta il 4 gennaio 2018 per la banca e l'8 gennaio
2018 per il sig. CP_1 - risultava oltre il termine di 90 giorni previsto dalla norma. Il giudice ha dichiarato che il mancato rispetto del termine determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione, con conseguente annullamento del decreto impugnato. L'accoglimento di tale motivo ha assorbito gli altri motivi di ricorso, e le spese di lite sono state compensate tra le parti, poiché la decisione è stata fondata su una diversa ragione rispetto a quella dedotta dai ricorrenti.
ha proposto appello al quale Il Parte 1
resistono CP 1 e Controparte_2
[...]
All'udienza del giorno 16/10/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello contiene i seguenti motivi:
I) con il primo motivo il Parte 1 contesta la statuizione del primo giudice che ha ritenuto tardiva la notificazione del verbale di contestazione, sostenendo che la notifica alla CP_2 risulta effettuata il 29 dicembre 2017, come comprovato dal timbro postale apposto sulla ricevuta di ritorno della raccomandata (doc. 2 fascicolo di parte di primo grado), e dunque nel rispetto del termine di novanta giorni decorrente dal 4 ottobre 2017, Con data di conclusione dell'attività istruttoria dell' L'appellante richiama inoltre il
.
principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. n.
13332/2017) secondo cui, ai fini del notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale.;
II) con il secondo motivo, relativamente al dies a quo dal quale decorrono i termini previsti dall'art 14 della legga n. 689/81, il Parte_1 ribadisce la tesi secondo cui
l'attività di accertamento non può ritenersi conclusa con la materiale attività di ispezione presso la Banca (6 aprile 2017), ma solo con l'acquisizione da parte dell'UIF della nota di riscontro alla richiesta di chiarimenti trasmessa il 4 ottobre 2017 dai Commissari
Straordinari dell'istituto bancario, che hanno integrato il quadro informativo necessario per la contestazione. Pertanto, il Tribunale avrebbe omesso di considerare il tempo necessario all'UIF per la valutazione complessiva dei dati acquisiti, in violazione della giurisprudenza costante (Cass. n. 3043/2009); III) II Parte 1 ribadisce altresì le difese già svolte in prime cure, per l'ipotesi in cui la controparte insista, in via incidentale, nei motivi di ricorso dichiarati assorbiti o respinti dal Tribunale:
Circa l'asserita estinzione del procedimento per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 69 d.lgs. 231/2007, il Ministero deduce che il termine decorre dalla ricezione da parte del MEF della contestazione notificata dall'UIF alla Banca, avvenuta il 21 febbraio 2018, come attestato dalla protocollazione informatica.
Pertanto, applicandosi nel caso di specie il termine di estinzione di due anni e sei mesi, ai sensi dell'art. 69 il termine ultimo per la conclusione del procedimento è il 21 agosto 2020. Sia il decreto sanzionatorio emesso il 17 giugno 2020 che la relativa notifica a mezzo pec al CP 1 (18 giugno 2020) rispetterebbero detto termine.
Sulla violazione dell'art. 41 D.lgs. n. 231/2007, il Parte 1 ribadisce la sussistenza della violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, richiamando i molteplici indici di anomalia riscontrati (ingiustificati prelievi in contanti, giri di fondi in un ristretto arco temporale e di rilevanti importi e assegni circolari a favore della stessa società, nonché precedenti giudiziari dei titolari). Tali elementi, oggettivi e soggettivi, avrebbero dovuto indurre i Con soggetti obbligati a procedere a tempestiva segnalazione all'
Circa l'infondatezza della censura relativa alla circolare MEF del 6 luglio 2017, il Parte 1 precisa che la circolare ministeriale ha natura meramente interpretativa e non vincolante, sicché il suo richiamo nel decreto non determina alcuna violazione di legge.
Il Parte 1 contesta l'istanza di riduzione della sanzione al minimo edittale,
osservando che la violazione presenta carattere grave e plurimo ai sensi dell'art. 58, co. 2 del d.Lgs. n. 231/2007, in ragione della reiterazione e della rilevanza economica delle operazioni omesse.
IV) Da ultimo, il Parte 1 chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
e dell'art. 65, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007.
Solo gli appellati hanno depositato la memoria difensiva autorizzata in vista dell'udienza di discussione;
con tale memoria hanno reiterato e puntualizzato le difese già svolte in sede di costituzione.
In particolare tacciando di inammissibilità il motivo di appello col quale la difesa Contr sostiene, per la prima volta, che notifica alla CP 2 sarebbe avvenuta il 29 del dicembre 2017, qualificandola come fatto nuovo inammissibile in appello dato che nel Contr processo di primo grado il aveva fondato l'intero impianto difensivo sul fatto, introdotto e sostenuto reiteratamente dinanzi al Tribunale, per cui la notifica della contestazione è avvenuta nelle date del 04.01.2018 e 08.01.2018. Pertanto, allegare, per la prima volta in sede di gravame, che la notifica sarebbe stata eseguita in data 29.12.2017 costituisce un fatto nuovo, che non può, come è noto, trovare ingresso nel presente grado di giudizio ex art. 345 cpc.
In ogni caso alla notifica diretta da parte dell'Amministrazione tramite servizio postale si applicano le norme del servizio postale ordinario e non il principio della scissione degli effetti della notificazione (applicabile solo agli atti processuali notificati tramite Ufficiale Giudiziario), per cui il termine decorre dal momento in cui il destinatario ha conoscenza legale dell'atto
Nulla ha replicato l'appellante a tali argomentazioni degli appellati. Contr Che appaiono fondate alla luce dello scrutinio delle difese del in prime cure. Contr Alla pagina 7 della memoria difensiva del in primo grado si legge, infatti, quanto segue: "Alla luce di tali chiarimenti, appare ragionevole il tempo impiegato dalla Con per acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari alla configurazione della fattispecie e, quindi, alla contestazione dell'illecito L'accertamento definitivo si è concluso, perciò, il giorno 4 ottobre 2017, a seguito dell'esame dell'ultima nota inviata dalla CP 2 e in tale data bisogna individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 cit. Segue che la notifica del verbale, effettuata in data 4 gennaio 2018 risulta tempestiva in quanto effettuata nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della
1. 689/81.".
La retrodatazione della data della notifica rispetto alla tesi sostenuta in primo grado risulta inammissibile poiché altera - tardivamente - i termini della controversia come impostata in primo grado e non sottopone a critica il ragionamento che il tribunale aveva Contr svolto proprio assecondando la stessa impostazione del circa il termine di decorrenza rilevante ai fini dell'art. 14 della 1. 689/81, vale a dire il compimento dell'attività accertativa.
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore della controversia dato dall'importo della sanzione opposta (21.716 euro).
Non si fa luogo al recupero del CU poiché l'impugnante è un'amministrazione statale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna il Parte 1 appellante al rimborso, in favore delle controparti costituite con unica difesa, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 16/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino