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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16/12/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2130 / 2025 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Oggi 16.12.25 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 23.9.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- dato atto dell'ammissibilità di tale forma di trattazione non solo con riferimento al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 19/12/2022, n. 37137) ma anche in riferimento alla fase decisoria per il rito lavoro/locatizio (cfr. ex multis e da ultimo
Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 26/06/2024, n. 17587, Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 21/11/2023, n. 32358 Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/06/2024, n.
15993 e da ultimo Cass. Sez. Unite17603/2025);
- viste le note difensive depositate da parte attrice/ricorrente nei termini assegnati;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
Osserva: parte attrice , con l'avv. STRACUZZI GIANCARLO, ha Parte_1 discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 1.12.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 9.12.25; parte convenuta, , già contumace, non è comparsa;
CP_1
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2130/2025 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. STRACUZZI GIANCARLO,
ATTRICE
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
contumace
In punto a Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte ricorrente ha discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss. depositato in data 25.3.25, abbia ad oggetto la domanda di parte ricorrente,
, n.q. di proprietaria e locatrice dell'immobile sito in Verona, Parte_1
via Santini n. 27 (censito al NCEU di Verona al Foglio 112 part. 33 sub 11 e 33 sub
71), di:
- accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto stipulato con la resistente, , in data 31.7.23, per effetto di recesso Controparte_1
comunicato a mezzo racc. ar dalla conduttrice medesima in data 6-20.12.24 e,
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25 pertanto, a decorrere dal 20.3.25 ex art. 7 del contratto;
- condanna della convenuta al rilascio dell'immobile ancora detenuto e al pagamento degli importi dovuti a titolo di canone sino alla risoluzione, di indennità ex art. 1591 cc. e degli oneri condominiali non versati sino al rilascio;
- dato atto di come la convenuta, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, per effetto di rituali notifiche a mezzo posta perfezionatesi per compiuta giacenza presso l'immobile di residenza e presso l'immobile locato, in data
16.6 e 9.6.25, sia rimasta contumace;
- dato atto di come parte attrice abbia allegato e documentato, all'udienza del 23.9.25,
l'intervenuto pagamento delle indennità (ciascuna dell'importo di € 650 mensili) di occupazione da parte della resistente fino al mese di settembre 2025 compreso;
- ritenuto come risultino, in particolare, in atti le seguenti circostanze di fatto:
1. in data 31.07.2023 le parti sottoscrivevano contratto di locazione ad uso abitativo (debitamente registrato in data 04.03.2018 al n. 002821 – serie 3T) ex art. 2 comma 3 L. 431/98 (3+2), per effetto del quale , Parte_1 concedeva in locazione a , l'unità immobiliare Controparte_1
sita in Verona Via Santini n. 27, con estremi catastali identificati da foglio 112, particella 33, sub. 11, cat. A/2 (Abitazione di tipo civile) e foglio 112, particella 33, sub. 71, cat. C/6 (Rimesse e Autorimesse) (cfr. doc. 2 e 3 parte ricorrente);
2. tale contratto prevedeva inoltre, l'obbligo di pagamento di un canone mensile di € 650 (cfr. art. 2), la dazione di una cauzione di € 1950 (cfr. art. 3), l'obbligo di pagamento da parte della conduttrice di oneri condominiali per € 100 mensili salvo conguaglio (art. 3) e la facoltà di recesso della conduttrice, ma con preavviso da recapitarsi almeno 3 mesi prima (art. 7);
3. con racc AR spediata in data 06 dicembre 2024 e ricevuta il 20.12.2024 (cfr. doc.4 parte ricorrente) parte conduttrice inviava alla locatrice lettera di recesso dal contratto di locazione per motivi attinenti il suo trasferimento,
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25 comunicando che avrebbe lasciato l'appartamento entro il 31.12.2024;
4. parte attrice ha dedotto e documentato l'intervenuto pagamento delle mensilità dovute a titolo di canone e di indennità di occupazione ex art. 1591, I comma,
c.c. sino a settembre 2025 compreso (cfr. documento 15 parte ricorrente);
5. parte attrice ha dedotto e documentato che il bilancio condominiale per l'anno corrente prevedesse un onere di pagamento a carico della conduttrice di € 1950 che sono stati integralmente corrisposti dalla locatrice (cfr. doc. 13-14 parte ricorrente);
- ritenuto come a tali premesse in fatto ne segua, in diritto, l'accoglimento della domanda attorea nei limiti che seguono;
- ritenuto in particolare che il contratto debba certamente ritenersi cessato per effetto dell'intervenuto recesso della conduttrice alla data del 20.3.25, ovvero decorsi 3 mesi dalla comunicazione di recesso e ciò ai sensi dell'art. 7 contratto inter partes stipulato e dell'art. 4 L. 392/78;
- ritenuto come da tale momento siano dovute al locatore le indennità ex art. 1591, I comma c.c. corrispondenti all'importo del canone mensile di € 650 oltre agli oneri accessori;
- dato atto di come ad oggi parte conduttrice risulti aver corrisposto tali somme sino a settembre 2025, per come confermato dalla stessa, e residuino pertanto 3 mensilità pari ad € 1950 complessive, a titolo di canoni oltre ad € 1950 a titolo di oneri condominiali;
- ritenuto come, in presenza di domanda sul punto, possa disporsi la compensazione tra l'obbligazione restitutoria della cauzione da parte della locatrice (per € 1950) con l'obbligazione relativa al pagamento degli oneri condominiali dovuti dalla stessa conduttrice per pari importo (1950);
- ritenuto come, in assenza di particolari motivi, possa essere fissata la data per il rilascio come da dispositivo ex art. 56 L. locaz. e che il titolo possa valere anche nei confronti di eventuali terzi o aventi causa della conduttrice, ivi
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25 compresa tale indicata come occupante l'immobile sine Parte_2
titulo per volontà della stessa conduttrice convenuta;
- ritenuto come le spese, liquidate come in dispositivo ex DM 127/22 e s.m.i., tenuto conto della natura contumaciale della lite e dell'assenza di istruttoria, seguano la soccombenza di parte convenuta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
2130 /2025 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione, per esercizio del diritto di recesso unilaterale, a far data dal 20 marzo 2025, del contratto di locazione intercorso tra le parti, sottoscritto in data 31.07.2023, e registrato in data 04.03.2018 al n.
002821 – serie 3T.
2. Accerta e dichiara l'occupazione sine titulo degli immobili per cui è causa e indicati in parte motiva da parte della resistente a far data dal 20 marzo 2025;
3. Condanna, per l'effetto, la stessa parte resistente;
CP_1
, al rilascio degli stessi, liberi da cose e persone anche interposte;
[...]
4. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a conseguire dalla parte resistente l'indennità di mancato preavviso per i canoni relativi alle mensilità di gennaio- febbraio e marzo 2025 per complessivi € 1.950,00, dandosi atto del già avvenuto pagamento;
5. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a conseguire un'indennità di occupazione, in misura pari ad € 650 mensili, per la detenzione sine titulo dell'immobile dal mese di ottobre 2025 (dandosi atto del già avvenuto pagamento sino al mese di settembre 2025) e sino alla data dell'effettivo rilascio:
6. condanna e, per l'effetto, la parte resistente al pagamento delle somme indicate al punto precedente, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo ed a
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25 rivalutazione monetaria;
7. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a conseguire il rimborso delle somme corrisposte per oneri condominiali di spettanza della conduttrice, pari a
€ 1.950,00, e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della detta somma in suo favore.
8. Dispone, in favore della ricorrente, l'attribuzione ovvero l'autorizzazione a trattenere l'importo di € 1.950,00, versato dalla conduttrice a titolo di deposito cauzionale, compensando tale importo con quello, anch'esso pari a € 1.950,00; corrisposto dalla sig.ra per il pagamento degli oneri condominiali di Pt_1
spettanza della conduttrice e dalla stessa non corrisposti;
9. Accerta e dichiara che la conduttrice è tenuta a corrispondere le somme ulteriori che saranno dovute per oneri condominiali sulla base dei successivi preventivi e rendiconti condominiali sino all'effettivo rilascio dell'immobile e, per, l'effetto, condannarla a rimborsare alla sig.ra tutte le somme che, Pt_1
a tal titolo, quest'ultima dovrà corrispondere a causa dell'inadempimento della conduttrice.
10. Fissa per il rilascio ex art. 56 L. Locaz. la data del 7.1.26;
11. Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 157,50 per esborsi ed in € 2500 per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge e oltre contributo spese generali al
15%
Così deciso in Verona il 16/12/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
7
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16/12/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2130 / 2025 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Oggi 16.12.25 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 23.9.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- dato atto dell'ammissibilità di tale forma di trattazione non solo con riferimento al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 19/12/2022, n. 37137) ma anche in riferimento alla fase decisoria per il rito lavoro/locatizio (cfr. ex multis e da ultimo
Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 26/06/2024, n. 17587, Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 21/11/2023, n. 32358 Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/06/2024, n.
15993 e da ultimo Cass. Sez. Unite17603/2025);
- viste le note difensive depositate da parte attrice/ricorrente nei termini assegnati;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
Osserva: parte attrice , con l'avv. STRACUZZI GIANCARLO, ha Parte_1 discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 1.12.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 9.12.25; parte convenuta, , già contumace, non è comparsa;
CP_1
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2130/2025 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. STRACUZZI GIANCARLO,
ATTRICE
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
contumace
In punto a Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte ricorrente ha discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss. depositato in data 25.3.25, abbia ad oggetto la domanda di parte ricorrente,
, n.q. di proprietaria e locatrice dell'immobile sito in Verona, Parte_1
via Santini n. 27 (censito al NCEU di Verona al Foglio 112 part. 33 sub 11 e 33 sub
71), di:
- accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto stipulato con la resistente, , in data 31.7.23, per effetto di recesso Controparte_1
comunicato a mezzo racc. ar dalla conduttrice medesima in data 6-20.12.24 e,
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25 pertanto, a decorrere dal 20.3.25 ex art. 7 del contratto;
- condanna della convenuta al rilascio dell'immobile ancora detenuto e al pagamento degli importi dovuti a titolo di canone sino alla risoluzione, di indennità ex art. 1591 cc. e degli oneri condominiali non versati sino al rilascio;
- dato atto di come la convenuta, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, per effetto di rituali notifiche a mezzo posta perfezionatesi per compiuta giacenza presso l'immobile di residenza e presso l'immobile locato, in data
16.6 e 9.6.25, sia rimasta contumace;
- dato atto di come parte attrice abbia allegato e documentato, all'udienza del 23.9.25,
l'intervenuto pagamento delle indennità (ciascuna dell'importo di € 650 mensili) di occupazione da parte della resistente fino al mese di settembre 2025 compreso;
- ritenuto come risultino, in particolare, in atti le seguenti circostanze di fatto:
1. in data 31.07.2023 le parti sottoscrivevano contratto di locazione ad uso abitativo (debitamente registrato in data 04.03.2018 al n. 002821 – serie 3T) ex art. 2 comma 3 L. 431/98 (3+2), per effetto del quale , Parte_1 concedeva in locazione a , l'unità immobiliare Controparte_1
sita in Verona Via Santini n. 27, con estremi catastali identificati da foglio 112, particella 33, sub. 11, cat. A/2 (Abitazione di tipo civile) e foglio 112, particella 33, sub. 71, cat. C/6 (Rimesse e Autorimesse) (cfr. doc. 2 e 3 parte ricorrente);
2. tale contratto prevedeva inoltre, l'obbligo di pagamento di un canone mensile di € 650 (cfr. art. 2), la dazione di una cauzione di € 1950 (cfr. art. 3), l'obbligo di pagamento da parte della conduttrice di oneri condominiali per € 100 mensili salvo conguaglio (art. 3) e la facoltà di recesso della conduttrice, ma con preavviso da recapitarsi almeno 3 mesi prima (art. 7);
3. con racc AR spediata in data 06 dicembre 2024 e ricevuta il 20.12.2024 (cfr. doc.4 parte ricorrente) parte conduttrice inviava alla locatrice lettera di recesso dal contratto di locazione per motivi attinenti il suo trasferimento,
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25 comunicando che avrebbe lasciato l'appartamento entro il 31.12.2024;
4. parte attrice ha dedotto e documentato l'intervenuto pagamento delle mensilità dovute a titolo di canone e di indennità di occupazione ex art. 1591, I comma,
c.c. sino a settembre 2025 compreso (cfr. documento 15 parte ricorrente);
5. parte attrice ha dedotto e documentato che il bilancio condominiale per l'anno corrente prevedesse un onere di pagamento a carico della conduttrice di € 1950 che sono stati integralmente corrisposti dalla locatrice (cfr. doc. 13-14 parte ricorrente);
- ritenuto come a tali premesse in fatto ne segua, in diritto, l'accoglimento della domanda attorea nei limiti che seguono;
- ritenuto in particolare che il contratto debba certamente ritenersi cessato per effetto dell'intervenuto recesso della conduttrice alla data del 20.3.25, ovvero decorsi 3 mesi dalla comunicazione di recesso e ciò ai sensi dell'art. 7 contratto inter partes stipulato e dell'art. 4 L. 392/78;
- ritenuto come da tale momento siano dovute al locatore le indennità ex art. 1591, I comma c.c. corrispondenti all'importo del canone mensile di € 650 oltre agli oneri accessori;
- dato atto di come ad oggi parte conduttrice risulti aver corrisposto tali somme sino a settembre 2025, per come confermato dalla stessa, e residuino pertanto 3 mensilità pari ad € 1950 complessive, a titolo di canoni oltre ad € 1950 a titolo di oneri condominiali;
- ritenuto come, in presenza di domanda sul punto, possa disporsi la compensazione tra l'obbligazione restitutoria della cauzione da parte della locatrice (per € 1950) con l'obbligazione relativa al pagamento degli oneri condominiali dovuti dalla stessa conduttrice per pari importo (1950);
- ritenuto come, in assenza di particolari motivi, possa essere fissata la data per il rilascio come da dispositivo ex art. 56 L. locaz. e che il titolo possa valere anche nei confronti di eventuali terzi o aventi causa della conduttrice, ivi
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25 compresa tale indicata come occupante l'immobile sine Parte_2
titulo per volontà della stessa conduttrice convenuta;
- ritenuto come le spese, liquidate come in dispositivo ex DM 127/22 e s.m.i., tenuto conto della natura contumaciale della lite e dell'assenza di istruttoria, seguano la soccombenza di parte convenuta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
2130 /2025 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione, per esercizio del diritto di recesso unilaterale, a far data dal 20 marzo 2025, del contratto di locazione intercorso tra le parti, sottoscritto in data 31.07.2023, e registrato in data 04.03.2018 al n.
002821 – serie 3T.
2. Accerta e dichiara l'occupazione sine titulo degli immobili per cui è causa e indicati in parte motiva da parte della resistente a far data dal 20 marzo 2025;
3. Condanna, per l'effetto, la stessa parte resistente;
CP_1
, al rilascio degli stessi, liberi da cose e persone anche interposte;
[...]
4. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a conseguire dalla parte resistente l'indennità di mancato preavviso per i canoni relativi alle mensilità di gennaio- febbraio e marzo 2025 per complessivi € 1.950,00, dandosi atto del già avvenuto pagamento;
5. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a conseguire un'indennità di occupazione, in misura pari ad € 650 mensili, per la detenzione sine titulo dell'immobile dal mese di ottobre 2025 (dandosi atto del già avvenuto pagamento sino al mese di settembre 2025) e sino alla data dell'effettivo rilascio:
6. condanna e, per l'effetto, la parte resistente al pagamento delle somme indicate al punto precedente, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo ed a
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25 rivalutazione monetaria;
7. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a conseguire il rimborso delle somme corrisposte per oneri condominiali di spettanza della conduttrice, pari a
€ 1.950,00, e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della detta somma in suo favore.
8. Dispone, in favore della ricorrente, l'attribuzione ovvero l'autorizzazione a trattenere l'importo di € 1.950,00, versato dalla conduttrice a titolo di deposito cauzionale, compensando tale importo con quello, anch'esso pari a € 1.950,00; corrisposto dalla sig.ra per il pagamento degli oneri condominiali di Pt_1
spettanza della conduttrice e dalla stessa non corrisposti;
9. Accerta e dichiara che la conduttrice è tenuta a corrispondere le somme ulteriori che saranno dovute per oneri condominiali sulla base dei successivi preventivi e rendiconti condominiali sino all'effettivo rilascio dell'immobile e, per, l'effetto, condannarla a rimborsare alla sig.ra tutte le somme che, Pt_1
a tal titolo, quest'ultima dovrà corrispondere a causa dell'inadempimento della conduttrice.
10. Fissa per il rilascio ex art. 56 L. Locaz. la data del 7.1.26;
11. Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 157,50 per esborsi ed in € 2500 per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge e oltre contributo spese generali al
15%
Così deciso in Verona il 16/12/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
7
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2130/25