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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1046 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Moccia Parte_1 C.F._1
), giusta procura in atti. C.F._2
[...]
[..
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Albanese Filippo , giusta delega Controparte_1 P.IVA_1
in atti.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 33/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
05.01.2021.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza: A) in via preliminare, ex artt. 283 e 351 cod. proc. civ., sospendere la provvisoria esecutorietà e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
B) nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto n. 7229/17 R.G., emesso dal Tribunale di Napoli in data 09.09.2017, rigettando la pretesa azionata dalla soc. nei confronti del Sig. con ogni Controparte_1 Parte_1
conseguenza di legge;
C) in via istruttoria: ammettersi prova orale per testi;
D) con il conforto delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio;
Per l'appellata: “si conclude per il rigetto dell'istanza di sospensione e per il rigetto dell'appello con vittoria di spese diritti ed onorai”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato il 17.11.2017, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo 7229/2017 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza della società con il Controparte_1 quale gli si ingiungeva di pagare senza dilazione la somma di € 255.440,00, oltre spese e competenze, concesso sulla scorta dell'allegazione di effetti cambiari emessi per il pagamento della fornitura di merci effettuate dalla favore dell'opponente (titolare della ditta individuale CP_1
BELTS). Il esponeva: 1) che, la pretesa creditoria era destituita di qualsiasi fondamento per Pt_1 aver l'opponente, e rispettivamente i di lui garanti ( e , provveduto a Parte_2 CP_2
saldare integralmente il debito contratto con la convenuta opposta;
2) che, invero, negli anni 2015 e
2016, la BELTS aveva provveduto a rendere parte della merce acquistata presso la CP_1 perché non conforme, peraltro richiedendo più volte a quest'ultima l'emissione delle relative note di accredito per l'importo complessivo di € 15.892,45 (€ 5.315,05 per il 2015 ed € 10.577,40 per il
2016), tuttavia mai pervenute;
3) che, da marzo 2016 a giugno 2016 erano state pagate 8 cambiali, per un importo complessivo pari ad € 48.380,28; 4) che, a seguito della chiusura della BELTS, segnatamente da ottobre 2016 a marzo 2017, la riceveva ulteriori € 74.000,00. mediante CP_1
n. 5 assegni, di cui tre di € 18.000,00 e due di € 10.000,00, tratti sul conto Unicredit della ditta della garante e dalla medesima sottoscritti a pagamento del debito del CP_2 Pt_1
rispettivamente in data 15.10.2016, 15.11.2016, 15.12.2016, 15.01.2016, 15.02.2017; 5) che, da aprile 2016 ad agosto 2017, venivano altresì consegnati personalmente dalla stessa a tale Pt_3
(marito della amministratrice della ulteriori 18 assegni per un Persona_1 CP_1 importo complessivo pari ad € 64.472,00, assegni tutti tratti sul conto privato della ed CP_2 intestati a soggetti specificatamente indicati dalla 6) che, dal giugno 2016 all'agosto del CP_1
2017, segnatamente in data 27.06.2016, 06.07.2016, 04.08.2016, 24.08.2016, 06.09.2016 e
07.03.2017, venivano effettuati dal conto della ditta della n. 6 bonifici alla per CP_2 CP_1 un importo complessivo pari ad € 52.850,00; 7) che, pertanto, l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'opponente e dalla garante per conto di quest'ultimo, ammontava ad € 239.702,28, somma che, aumentata del controvalore della merce resa (€ 15.892,45), era pari ad € 255.594,73, importo anche superiore a quello ex adverso azionato (€ 255.440,00); 8) che, la non CP_1
provvedeva alla restituzione delle cambiali, malgrado venissero regolarmente richieste ad ogni pagamento;
9) che, in conseguenza di quanto esposto, il decreto ingiuntivo n. 7229/17 R.G. doveva essere revocato e/o dichiarato nullo e/o inefficace;
Si costituiva in giudizio la società contestando la ricostruzione dei rapporti Controparte_1
commerciali e della contabilità intercorsa, effettuata da parte opposta, sostenendo che i pagamenti menzionati nell'atto di opposizione, andassero riferiti non al credito azionato in via monitoria sulla base delle cambiali (in suo possesso perché impagate) bensì al debito totale nascente dalle forniture effettuate in favore del , dall'anno 2013 (anno di inizio del rapporto commerciale) fino Pt_1 all'anno 2016, pari a complessivi € 808.542,28. Pertanto, in quanto infondata, la Controparte_1
chiedeva il rigetto della opposizione.
Con sentenza n. 33/2021, pubblicata il 5.01.2021, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione per mancata prova dell'estinzione del debito, confermando l'esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il
Giudice di primo grado, dava atto preliminarmente del principio generale, in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 1193 e 2697 cod. civ., secondo cui, ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione. Soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, quindi, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.
Quando però, come sostenuto da giurisprudenza delle Suprema Corte, il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali (come nel caso de quo), che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), si verifica un ulteriore ribaltamento dell'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, allorché esso sia contestato dal creditore (c.f.r. Cass. ord.. 26275 del 6 novembre 2017). Secondo il Giudice di prime cure, nel caso in esame, il debitore non avrebbe provato di aver estinto l'obbligazione, sussistendo discordanza tra i pagamenti effettuati e l'importo delle cambiali, difettando quindi un sicuro collegamento tra i titoli e crediti vantati. Pertanto, il Tribunale rigettava l'opposizione perché infondata, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.03.2021, il proponeva appello avverso Pt_1
la sentenza, deducendo in sintesi - secondo quanto sarà successivamente analizzato – l'insussistenza ed errata applicazione dell'art 115 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto non contestate dal Pt_1 alcune circostanze indicate da parte appellata;
l'errata applicazione delle norme che regolano il riparto dell'onere probatorio, per aver il Giudice ritenuto assolto dal creditore l'onere di documentare l'esistenza del titolo e di allegare l'inadempienza del debitore, e di contro non provata dal debitore, l'estinzione della dedotta obbligazione.
Sulla base di tali elementi, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la parte appellante ha richiesto in riforma della sentenza impugnata, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto n.
7229/17 R.G., emesso dal Tribunale di Napoli in data 09.09.2017, rigettando la pretesa azionata dalla soc. nei confronti del , con conseguente condanna delle parti appellate Controparte_1 Pt_1
al pagamento delle spese e dei compensi relativi al doppio grado di giudizio.
Costituitasi, l'appellata si opponeva alle argomentazioni proposte in appello CP_1
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con provvedimento del 07.07.2021 la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
23.06.2021, rigettava l'istanza di sospensione della pronuncia impugnata e rinviava per conclusioni all'udienza del 25 ottobre 2023. All'udienza del 20.11.2024, la Corte assegnava la causa a sentenza, con termine per comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
L'odierno appellante propone le seguenti due censure avverso la sentenza impugnata;
1) la errata applicazione dell'art 115 c.p.c.: Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non contestate dal e pertanto provate alcune circostanze di fatto ex adverso Pt_1
narrate, che avrebbero di conseguenza indotto il Tribunale ad errare nella successiva decisione. Segnatamente, il censura la sentenza nella parte in cui afferma che: “il Pt_1
pagamento di tali forniture veniva in parte effettuato mediante la emissione di titoli cambiari con scadenze successive, che sino al 2016 venivano onorati dal debitore”. Invero, il avrebbe sempre puntualmente evidenziato di aver onorato tutti i titoli cambiari Pt_1
emessi e tutte le forniture effettuate dalla anche successivamente al 2016, non CP_1
avendo pertanto mai ammesso, in ragione della non contestazione, di aver onorato i proprio debiti solo sino al 2016;
2) l'errata applicazione delle norme che regolano il riparto dell'onere probatorio: il Tribunale avrebbe errato nell'applicare al caso in esame, la giurisprudenza richiamata in motivazione.
Ed infatti, se è vero che l'onere della prova – solo quando il pagamento venga eccepito mediante assegni o cambiali - torna a gravare in capo al debitore che deve provare il collegamento tra i pagamenti ed i singoli crediti qualora questo venga contestato dal creditore, sarebbe del tutto evidente, che nel caso di specie, l'inversione dell'onere della prova in capo al debitore non avrebbe dovuto operare, avendo il debitore eccepito di aver adempiuto a buona parte del credito avversario mediante bonifici (aventi pacifica efficacia estintiva) e non certo mediante assegni, nonché l'inesistenza di altra parte del credito in ragione della pregressa effettuazione di resi di merce e di controcrediti fatturati dalla società opponente. Di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio generale, pur correttamente richiamato in motivazione, secondo cui è l'attore, che controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, a dover provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione. Invero, anche con riferimento ai pagamenti intervenuti con cambiali e assegni, e sotto diversa prospettiva, il ragionamento logico- giuridico da condurre per pervenire alla corretta decisione sarebbe dovuto essere del tutto diverso e ciò proprio in virtù della citata giurisprudenza, secondo cui il debitore «deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, là dove esso sia contestato dal creditore». Nel caso de quo, la a dire dell'appellante, non CP_1
avrebbe mai specificamente contestato i pagamenti effettuati mediante assegni, ammettendo financo espressamente di aver contabilizzato i pagamenti ricevuti. Pertanto, il Tribunale non avrebbe dovuto ribaltare l'onere della prova in capo al debitore, bensì prendere atto delle operazioni in entrata ed in uscita come documentate dall'opponente e dichiarare estinto il credito azionato. Il primo motivo di appello – relativo all'errata applicazione dell'art 115 c.p.c – prospetta invero un'errata interpretazione del di quanto statuito dal Giudice di prime cure che, con tutta Pt_1 evidenza, in sentenza nella parte in cui prevede “Il creditore ha allegato di aver intrattenuto rapporti commerciali con la ditta Belts di e di aver fornito all'ingrosso Parte_1
semilavorati in pelle e che il pagamento di tali forniture veniva in parte effettuato mediante la emissione di titoli cambiari con scadenze successive, che sino al 2016 venivano onorati dal debitore”, non ha inteso ritenere ammesso, in ragione della non contestazione, che il avesse Pt_1
onerato i propri debiti SOLO sino al 2016, quanto piuttosto che non ci fosse contestazione sul fatto che sino al 2016 i debiti venissero regolarmente pagati, residuando, pertanto, in quanto controversi gli asseriti pagamenti dal 2016 in avanti. È un dato logico quello per cui affermare l'esistenza di un dato fatto fino ad uno specifico anno non esclude che, da quello stesso anno in poi, il dato fatto esista ancora o sia venuto invece meno. Insomma, affermare che sino al 2016 venissero onorati dal debitore i titoli cambiari, non contiene in sé null'altro che quanto espresso, nulla dicendo rispetto alle sorti degli asseriti pagamenti dal 2016 in avanti. È senz'altro dirimente, a tal riguardo, il dato letterale della statuizione effettuata dal giudice, che, ictu oculi, non prevede la parola “solo”.
D'altronde, non potrebbe essere diversamente, atteso che il thema decidendum del caso in esame, risulta proprio essere costituito dai presunti mancati pagamenti dal 2016 in poi. Se il giudice avesse ritenuto provato, in ragione della non contestazione, che il avesse ammesso di non aver più Pt_1
adempiuto a far data dal 2016, di ciò non sarebbe stato dato atto in via preliminare, ma avrebbe costituito proprio decisione del merito della controversia, rendendo del tutto inutili e superflue le successive statuizioni.
Il motivo di appello è dunque infondato, e va rigettato.
Quanto al secondo motivo di appello - relativo alla presunta errata applicazione delle norme che regolano il riparto dell'onere probatorio e dei principi elaborati al riguardo dalla stessa giurisprudenza citata in sentenza – la Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente, va dato atto che, a più riprese, tanto la giurisprudenza di legittimità che di merito, abbiano confermato l'orientamento espresso dal giudice di prime cure, secondo cui “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cass. n.
27247/2023; Corte appello di Bologna n.1482/2024). Tanto premesso, se un'inversione dell'onere della prova in capo al debitore può verificarsi quando il pagamento venga eccepito mediante assegni o cambiali (nel caso in cui sia contestato dal creditore il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati), tanto non avviene in ipotesi di comprovata esistenza di un pagamento avente invece efficacia estintiva, gravando nuovamente l'onere della prova sul creditore, il quale eccepisca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ciò posto, e secondo quanto sostenuto da parte appellante, sarebbe agevole avvedersi di come, nel caso di specie, il debitore avesse eccepito l'intervenuto pagamento di buona parte del credito avversario mediante bonifici e non certo mediante assegni, di talché la ritenuta necessità di invertire nuovamente l'onere della prova a fronte dell'eccezione di pagamento mediante bonifici, aventi pacifica efficacia estintiva, non avrebbe motivo di sussistere, in ossequio proprio ai principi espressi dalla giurisprudenza riportata dal
Tribunale.
L'assunto è errato. Ed infatti, deve preliminarmente osservarsi che il significato da attribuire all'espressione “pagamenti aventi efficacia estintiva” risulta un tema di particolare rilievo, atteso che, solo in riferimento a questi ultimi, l'onere della prova verrebbe nuovamente a gravare sul creditore che controdeduca che il pagamento debba imputarsi ad un credito diverso. La questione è presto risolta dalla giurisprudenza citata in sentenza, così come in quella pocanzi richiamata, che ne ha chiarito gli estremi, descrivendo questi pagamenti come quelli “puntualmente eseguiti con riferimento ad un determinato credito”. Alla luce di quanto premesso, risulta di tutta evidenza che mai si possa parlare tout court, in astratto, di pagamenti con efficacia estintiva, prescindendo dal verificare le modalità concrete, attraverso le quali questi vengano effettivamente posti in essere. A differenza di quanto erroneamente sostenuto da parte appellante, invero, i bonifici non hanno di per sé una automatica efficacia estintiva, bensì presentano una mera attitudine ad assolvere a tale funzione, atteso che, in assenza di una specifica causale, capace di renderli puntualmente eseguiti con riferimento ad un determinato credito, risultano essere titoli non caratterizzati da una immediata riferibilità al credito estinto, proprio al pari di assegni e cambiali. Nel caso di specie, i bonifici allegati da parte appellante, risultano essere tutti caratterizzati da estrema genericità della causale, al punto da rendere del tutto impossibile la loro riferibilità a specifici crediti, anche in ragione del lungo, complesso e articolato rapporto commerciale intercorso tra le parti, ed alle dinamiche cronologicamente confusive e mai sincrone tra le forniture ed i pagamenti, così come chiarito dalle stesse parti nella descrizione del loro lungo rapporto commerciale.
Al contempo destituita di fondamento è l'eccezione di estinzione parziale del debito in ragione della pregressa effettuazione di resi di merce e di controcrediti fatturati dalla società opponente. Invero, in riferimento a quella parte di resi di merce per i quali la ha ammesso la ricezione, deve CP_1
essere rilevato che allo stesso tempo ne abbia però contestato il collegamento con i crediti azionati, osservando che avesse “già provveduto a decurtare dal credito vantato la somma di € 10.577,40 imputandola ai resi dell'anno 2016”. Per le alte operazioni di “reso merce”, la Corte evidenzia invece che tale circostanza non indica, in esecuzione della giurisprudenza richiamata, una modalità di pagamento avente efficacia estintiva, ragion per cui restano immutate le considerazioni sin qui effettuate circa l'inversione dell'onere della prova, con conseguente giudizio negativo sul debitore in relazione al mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Deve essere rilevato infine, in merito ai controcrediti fatturati dalla società opponente per presunte forniture di merci alla che tali documenti (cfr. in atti) non recano alcuna indicazione circa CP_1
la loro ricezione, così come non recano le firme di ricezione sui documenti di trasporto;
manca, insomma, qualsivoglia prova scritta, proveniente dallo spedizioniere, che la merce sia stata realmente consegnata alla Parimenti infondata è la tesi sostenuta dal , in CP_1 Pt_1 riferimento ai pagamenti intervenuti con assegni, secondo cui l'inversione dell'onere probatorio in capo al debitore, non avrebbe avuto ragione di sussistere, in virtù della mancata contestazione dei pagamenti da parte del creditore, che anzi avrebbe financo ammesso di averli contabilizzati. Invero, tale tesi si fonda su di un'errata interpretazione della giurisprudenza richiamata in sentenza, secondo cui il debitore «deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, là dove esso sia contestato dal creditore» (cfr, pag. 2 della sentenza impugnata); per contestazione del creditore, non si intende far riferimento, come invece sostenuto da parte appellante, ad una specifica contestazione dei pagamenti effettuati mediante assegno, quanto piuttosto, con ogni evidenza, alla contestazione in merito al collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, questione, invero, sollevata dalla già a pag. 2 della comparsa di CP_1 costituzione in primo grado (“i pagamenti , di cui si fa menzione nell'atto di opposizione, vanno riferiti al debito totale nascente dalle forniture effettuate in favore di sin dall'inizio Parte_1 del rapporto e quindi sin dal 2013 e non al credito residuo azionato con il decreto ingiuntivo”).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il motivo di appello è infondato, avendo il Tribunale correttamente applicato al caso di specie, le norme che regolano il riparto dell'onere probatorio ed i principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza, tanto in riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifici e assegni, quanto rispetto agli asseriti resi e controcrediti.
Tali considerazioni inducono al rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite .
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri poco superiori a quelli minimi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore tra € 52.000,00 ed €
260.000,00.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1046/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 33/2021 emessa dal Tribunale di Napoli.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 8.500,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 19.02.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1046 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Moccia Parte_1 C.F._1
), giusta procura in atti. C.F._2
[...]
[..
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Albanese Filippo , giusta delega Controparte_1 P.IVA_1
in atti.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 33/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
05.01.2021.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza: A) in via preliminare, ex artt. 283 e 351 cod. proc. civ., sospendere la provvisoria esecutorietà e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
B) nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto n. 7229/17 R.G., emesso dal Tribunale di Napoli in data 09.09.2017, rigettando la pretesa azionata dalla soc. nei confronti del Sig. con ogni Controparte_1 Parte_1
conseguenza di legge;
C) in via istruttoria: ammettersi prova orale per testi;
D) con il conforto delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio;
Per l'appellata: “si conclude per il rigetto dell'istanza di sospensione e per il rigetto dell'appello con vittoria di spese diritti ed onorai”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato il 17.11.2017, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo 7229/2017 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza della società con il Controparte_1 quale gli si ingiungeva di pagare senza dilazione la somma di € 255.440,00, oltre spese e competenze, concesso sulla scorta dell'allegazione di effetti cambiari emessi per il pagamento della fornitura di merci effettuate dalla favore dell'opponente (titolare della ditta individuale CP_1
BELTS). Il esponeva: 1) che, la pretesa creditoria era destituita di qualsiasi fondamento per Pt_1 aver l'opponente, e rispettivamente i di lui garanti ( e , provveduto a Parte_2 CP_2
saldare integralmente il debito contratto con la convenuta opposta;
2) che, invero, negli anni 2015 e
2016, la BELTS aveva provveduto a rendere parte della merce acquistata presso la CP_1 perché non conforme, peraltro richiedendo più volte a quest'ultima l'emissione delle relative note di accredito per l'importo complessivo di € 15.892,45 (€ 5.315,05 per il 2015 ed € 10.577,40 per il
2016), tuttavia mai pervenute;
3) che, da marzo 2016 a giugno 2016 erano state pagate 8 cambiali, per un importo complessivo pari ad € 48.380,28; 4) che, a seguito della chiusura della BELTS, segnatamente da ottobre 2016 a marzo 2017, la riceveva ulteriori € 74.000,00. mediante CP_1
n. 5 assegni, di cui tre di € 18.000,00 e due di € 10.000,00, tratti sul conto Unicredit della ditta della garante e dalla medesima sottoscritti a pagamento del debito del CP_2 Pt_1
rispettivamente in data 15.10.2016, 15.11.2016, 15.12.2016, 15.01.2016, 15.02.2017; 5) che, da aprile 2016 ad agosto 2017, venivano altresì consegnati personalmente dalla stessa a tale Pt_3
(marito della amministratrice della ulteriori 18 assegni per un Persona_1 CP_1 importo complessivo pari ad € 64.472,00, assegni tutti tratti sul conto privato della ed CP_2 intestati a soggetti specificatamente indicati dalla 6) che, dal giugno 2016 all'agosto del CP_1
2017, segnatamente in data 27.06.2016, 06.07.2016, 04.08.2016, 24.08.2016, 06.09.2016 e
07.03.2017, venivano effettuati dal conto della ditta della n. 6 bonifici alla per CP_2 CP_1 un importo complessivo pari ad € 52.850,00; 7) che, pertanto, l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'opponente e dalla garante per conto di quest'ultimo, ammontava ad € 239.702,28, somma che, aumentata del controvalore della merce resa (€ 15.892,45), era pari ad € 255.594,73, importo anche superiore a quello ex adverso azionato (€ 255.440,00); 8) che, la non CP_1
provvedeva alla restituzione delle cambiali, malgrado venissero regolarmente richieste ad ogni pagamento;
9) che, in conseguenza di quanto esposto, il decreto ingiuntivo n. 7229/17 R.G. doveva essere revocato e/o dichiarato nullo e/o inefficace;
Si costituiva in giudizio la società contestando la ricostruzione dei rapporti Controparte_1
commerciali e della contabilità intercorsa, effettuata da parte opposta, sostenendo che i pagamenti menzionati nell'atto di opposizione, andassero riferiti non al credito azionato in via monitoria sulla base delle cambiali (in suo possesso perché impagate) bensì al debito totale nascente dalle forniture effettuate in favore del , dall'anno 2013 (anno di inizio del rapporto commerciale) fino Pt_1 all'anno 2016, pari a complessivi € 808.542,28. Pertanto, in quanto infondata, la Controparte_1
chiedeva il rigetto della opposizione.
Con sentenza n. 33/2021, pubblicata il 5.01.2021, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione per mancata prova dell'estinzione del debito, confermando l'esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il
Giudice di primo grado, dava atto preliminarmente del principio generale, in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 1193 e 2697 cod. civ., secondo cui, ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione. Soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, quindi, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.
Quando però, come sostenuto da giurisprudenza delle Suprema Corte, il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali (come nel caso de quo), che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), si verifica un ulteriore ribaltamento dell'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, allorché esso sia contestato dal creditore (c.f.r. Cass. ord.. 26275 del 6 novembre 2017). Secondo il Giudice di prime cure, nel caso in esame, il debitore non avrebbe provato di aver estinto l'obbligazione, sussistendo discordanza tra i pagamenti effettuati e l'importo delle cambiali, difettando quindi un sicuro collegamento tra i titoli e crediti vantati. Pertanto, il Tribunale rigettava l'opposizione perché infondata, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.03.2021, il proponeva appello avverso Pt_1
la sentenza, deducendo in sintesi - secondo quanto sarà successivamente analizzato – l'insussistenza ed errata applicazione dell'art 115 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto non contestate dal Pt_1 alcune circostanze indicate da parte appellata;
l'errata applicazione delle norme che regolano il riparto dell'onere probatorio, per aver il Giudice ritenuto assolto dal creditore l'onere di documentare l'esistenza del titolo e di allegare l'inadempienza del debitore, e di contro non provata dal debitore, l'estinzione della dedotta obbligazione.
Sulla base di tali elementi, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la parte appellante ha richiesto in riforma della sentenza impugnata, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto n.
7229/17 R.G., emesso dal Tribunale di Napoli in data 09.09.2017, rigettando la pretesa azionata dalla soc. nei confronti del , con conseguente condanna delle parti appellate Controparte_1 Pt_1
al pagamento delle spese e dei compensi relativi al doppio grado di giudizio.
Costituitasi, l'appellata si opponeva alle argomentazioni proposte in appello CP_1
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con provvedimento del 07.07.2021 la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
23.06.2021, rigettava l'istanza di sospensione della pronuncia impugnata e rinviava per conclusioni all'udienza del 25 ottobre 2023. All'udienza del 20.11.2024, la Corte assegnava la causa a sentenza, con termine per comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
L'odierno appellante propone le seguenti due censure avverso la sentenza impugnata;
1) la errata applicazione dell'art 115 c.p.c.: Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non contestate dal e pertanto provate alcune circostanze di fatto ex adverso Pt_1
narrate, che avrebbero di conseguenza indotto il Tribunale ad errare nella successiva decisione. Segnatamente, il censura la sentenza nella parte in cui afferma che: “il Pt_1
pagamento di tali forniture veniva in parte effettuato mediante la emissione di titoli cambiari con scadenze successive, che sino al 2016 venivano onorati dal debitore”. Invero, il avrebbe sempre puntualmente evidenziato di aver onorato tutti i titoli cambiari Pt_1
emessi e tutte le forniture effettuate dalla anche successivamente al 2016, non CP_1
avendo pertanto mai ammesso, in ragione della non contestazione, di aver onorato i proprio debiti solo sino al 2016;
2) l'errata applicazione delle norme che regolano il riparto dell'onere probatorio: il Tribunale avrebbe errato nell'applicare al caso in esame, la giurisprudenza richiamata in motivazione.
Ed infatti, se è vero che l'onere della prova – solo quando il pagamento venga eccepito mediante assegni o cambiali - torna a gravare in capo al debitore che deve provare il collegamento tra i pagamenti ed i singoli crediti qualora questo venga contestato dal creditore, sarebbe del tutto evidente, che nel caso di specie, l'inversione dell'onere della prova in capo al debitore non avrebbe dovuto operare, avendo il debitore eccepito di aver adempiuto a buona parte del credito avversario mediante bonifici (aventi pacifica efficacia estintiva) e non certo mediante assegni, nonché l'inesistenza di altra parte del credito in ragione della pregressa effettuazione di resi di merce e di controcrediti fatturati dalla società opponente. Di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio generale, pur correttamente richiamato in motivazione, secondo cui è l'attore, che controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, a dover provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione. Invero, anche con riferimento ai pagamenti intervenuti con cambiali e assegni, e sotto diversa prospettiva, il ragionamento logico- giuridico da condurre per pervenire alla corretta decisione sarebbe dovuto essere del tutto diverso e ciò proprio in virtù della citata giurisprudenza, secondo cui il debitore «deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, là dove esso sia contestato dal creditore». Nel caso de quo, la a dire dell'appellante, non CP_1
avrebbe mai specificamente contestato i pagamenti effettuati mediante assegni, ammettendo financo espressamente di aver contabilizzato i pagamenti ricevuti. Pertanto, il Tribunale non avrebbe dovuto ribaltare l'onere della prova in capo al debitore, bensì prendere atto delle operazioni in entrata ed in uscita come documentate dall'opponente e dichiarare estinto il credito azionato. Il primo motivo di appello – relativo all'errata applicazione dell'art 115 c.p.c – prospetta invero un'errata interpretazione del di quanto statuito dal Giudice di prime cure che, con tutta Pt_1 evidenza, in sentenza nella parte in cui prevede “Il creditore ha allegato di aver intrattenuto rapporti commerciali con la ditta Belts di e di aver fornito all'ingrosso Parte_1
semilavorati in pelle e che il pagamento di tali forniture veniva in parte effettuato mediante la emissione di titoli cambiari con scadenze successive, che sino al 2016 venivano onorati dal debitore”, non ha inteso ritenere ammesso, in ragione della non contestazione, che il avesse Pt_1
onerato i propri debiti SOLO sino al 2016, quanto piuttosto che non ci fosse contestazione sul fatto che sino al 2016 i debiti venissero regolarmente pagati, residuando, pertanto, in quanto controversi gli asseriti pagamenti dal 2016 in avanti. È un dato logico quello per cui affermare l'esistenza di un dato fatto fino ad uno specifico anno non esclude che, da quello stesso anno in poi, il dato fatto esista ancora o sia venuto invece meno. Insomma, affermare che sino al 2016 venissero onorati dal debitore i titoli cambiari, non contiene in sé null'altro che quanto espresso, nulla dicendo rispetto alle sorti degli asseriti pagamenti dal 2016 in avanti. È senz'altro dirimente, a tal riguardo, il dato letterale della statuizione effettuata dal giudice, che, ictu oculi, non prevede la parola “solo”.
D'altronde, non potrebbe essere diversamente, atteso che il thema decidendum del caso in esame, risulta proprio essere costituito dai presunti mancati pagamenti dal 2016 in poi. Se il giudice avesse ritenuto provato, in ragione della non contestazione, che il avesse ammesso di non aver più Pt_1
adempiuto a far data dal 2016, di ciò non sarebbe stato dato atto in via preliminare, ma avrebbe costituito proprio decisione del merito della controversia, rendendo del tutto inutili e superflue le successive statuizioni.
Il motivo di appello è dunque infondato, e va rigettato.
Quanto al secondo motivo di appello - relativo alla presunta errata applicazione delle norme che regolano il riparto dell'onere probatorio e dei principi elaborati al riguardo dalla stessa giurisprudenza citata in sentenza – la Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente, va dato atto che, a più riprese, tanto la giurisprudenza di legittimità che di merito, abbiano confermato l'orientamento espresso dal giudice di prime cure, secondo cui “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cass. n.
27247/2023; Corte appello di Bologna n.1482/2024). Tanto premesso, se un'inversione dell'onere della prova in capo al debitore può verificarsi quando il pagamento venga eccepito mediante assegni o cambiali (nel caso in cui sia contestato dal creditore il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati), tanto non avviene in ipotesi di comprovata esistenza di un pagamento avente invece efficacia estintiva, gravando nuovamente l'onere della prova sul creditore, il quale eccepisca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ciò posto, e secondo quanto sostenuto da parte appellante, sarebbe agevole avvedersi di come, nel caso di specie, il debitore avesse eccepito l'intervenuto pagamento di buona parte del credito avversario mediante bonifici e non certo mediante assegni, di talché la ritenuta necessità di invertire nuovamente l'onere della prova a fronte dell'eccezione di pagamento mediante bonifici, aventi pacifica efficacia estintiva, non avrebbe motivo di sussistere, in ossequio proprio ai principi espressi dalla giurisprudenza riportata dal
Tribunale.
L'assunto è errato. Ed infatti, deve preliminarmente osservarsi che il significato da attribuire all'espressione “pagamenti aventi efficacia estintiva” risulta un tema di particolare rilievo, atteso che, solo in riferimento a questi ultimi, l'onere della prova verrebbe nuovamente a gravare sul creditore che controdeduca che il pagamento debba imputarsi ad un credito diverso. La questione è presto risolta dalla giurisprudenza citata in sentenza, così come in quella pocanzi richiamata, che ne ha chiarito gli estremi, descrivendo questi pagamenti come quelli “puntualmente eseguiti con riferimento ad un determinato credito”. Alla luce di quanto premesso, risulta di tutta evidenza che mai si possa parlare tout court, in astratto, di pagamenti con efficacia estintiva, prescindendo dal verificare le modalità concrete, attraverso le quali questi vengano effettivamente posti in essere. A differenza di quanto erroneamente sostenuto da parte appellante, invero, i bonifici non hanno di per sé una automatica efficacia estintiva, bensì presentano una mera attitudine ad assolvere a tale funzione, atteso che, in assenza di una specifica causale, capace di renderli puntualmente eseguiti con riferimento ad un determinato credito, risultano essere titoli non caratterizzati da una immediata riferibilità al credito estinto, proprio al pari di assegni e cambiali. Nel caso di specie, i bonifici allegati da parte appellante, risultano essere tutti caratterizzati da estrema genericità della causale, al punto da rendere del tutto impossibile la loro riferibilità a specifici crediti, anche in ragione del lungo, complesso e articolato rapporto commerciale intercorso tra le parti, ed alle dinamiche cronologicamente confusive e mai sincrone tra le forniture ed i pagamenti, così come chiarito dalle stesse parti nella descrizione del loro lungo rapporto commerciale.
Al contempo destituita di fondamento è l'eccezione di estinzione parziale del debito in ragione della pregressa effettuazione di resi di merce e di controcrediti fatturati dalla società opponente. Invero, in riferimento a quella parte di resi di merce per i quali la ha ammesso la ricezione, deve CP_1
essere rilevato che allo stesso tempo ne abbia però contestato il collegamento con i crediti azionati, osservando che avesse “già provveduto a decurtare dal credito vantato la somma di € 10.577,40 imputandola ai resi dell'anno 2016”. Per le alte operazioni di “reso merce”, la Corte evidenzia invece che tale circostanza non indica, in esecuzione della giurisprudenza richiamata, una modalità di pagamento avente efficacia estintiva, ragion per cui restano immutate le considerazioni sin qui effettuate circa l'inversione dell'onere della prova, con conseguente giudizio negativo sul debitore in relazione al mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Deve essere rilevato infine, in merito ai controcrediti fatturati dalla società opponente per presunte forniture di merci alla che tali documenti (cfr. in atti) non recano alcuna indicazione circa CP_1
la loro ricezione, così come non recano le firme di ricezione sui documenti di trasporto;
manca, insomma, qualsivoglia prova scritta, proveniente dallo spedizioniere, che la merce sia stata realmente consegnata alla Parimenti infondata è la tesi sostenuta dal , in CP_1 Pt_1 riferimento ai pagamenti intervenuti con assegni, secondo cui l'inversione dell'onere probatorio in capo al debitore, non avrebbe avuto ragione di sussistere, in virtù della mancata contestazione dei pagamenti da parte del creditore, che anzi avrebbe financo ammesso di averli contabilizzati. Invero, tale tesi si fonda su di un'errata interpretazione della giurisprudenza richiamata in sentenza, secondo cui il debitore «deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, là dove esso sia contestato dal creditore» (cfr, pag. 2 della sentenza impugnata); per contestazione del creditore, non si intende far riferimento, come invece sostenuto da parte appellante, ad una specifica contestazione dei pagamenti effettuati mediante assegno, quanto piuttosto, con ogni evidenza, alla contestazione in merito al collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, questione, invero, sollevata dalla già a pag. 2 della comparsa di CP_1 costituzione in primo grado (“i pagamenti , di cui si fa menzione nell'atto di opposizione, vanno riferiti al debito totale nascente dalle forniture effettuate in favore di sin dall'inizio Parte_1 del rapporto e quindi sin dal 2013 e non al credito residuo azionato con il decreto ingiuntivo”).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il motivo di appello è infondato, avendo il Tribunale correttamente applicato al caso di specie, le norme che regolano il riparto dell'onere probatorio ed i principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza, tanto in riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifici e assegni, quanto rispetto agli asseriti resi e controcrediti.
Tali considerazioni inducono al rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite .
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri poco superiori a quelli minimi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore tra € 52.000,00 ed €
260.000,00.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1046/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 33/2021 emessa dal Tribunale di Napoli.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 8.500,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 19.02.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano