Articolo 2262 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2262 bisArticolo 2262 quater
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28 agosto 2022
Art. 2262-ter. (( (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma). )) (( 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale:
a) fino al 31 dicembre 2022, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle seguenti misure percentuali riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente:
1) pari al 64 per cento, per i volontari in ferma prefissata di un anno;
2) pari al 74 per cento, per i volontari in rafferma annuale;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2023, e' attribuito il trattamento economico di cui agli articoli 1791, comma 1, e 1792, comma 1;
c) si applica l'articolo 1791, comma 2, se prestano servizio nei reparti alpini;
d) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennita' di impiego operativo;
e) durante la licenza straordinaria di convalescenza, se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga e' dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il mese successivo e, a decorrere dal quarto mese, non e' piu' dovuta.
2. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni. ))
Entrata in vigore il 28 agosto 2022