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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
NA UR, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 16/07/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3789/2019 R.G.; nella causa pendente tra:
(CF: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Sergio Russo e dall'Avv. Elena Uccelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Livorno Piazza Benamozegh 17, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede legale in Roma alla Via Savoia nn. 43/47, cod. fisc. e P.IVA n.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Perrotta ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Santa Costanza n. 39, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di accertamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_1 ha citato in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la al Controparte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale, ogni contraria
1 istanza disattesa, accertare l'esatto ammontare del debito dell'attrice verso la convenuta e comunque nella misura massima di € 942.750,76. Con vittoria di spese ed onorari”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di aver stipulato, in data 15/12/2016, con la società un contratto di CP_1 appalto per la fornitura di energia elettrica per l'annualità 2017, in esecuzione dell'aggiudicazione, in favore di della procedura di gara gestita da CP_1 [...]
per conto delle aziende mandanti che operano nel settore dei servizi CP_2 pubblici;
- di essere stata informata, con comunicazione datata 26/06/2017, ricevuta il
4/07/2017, dall'Acquirente Unico spa, gestrice del sistema informativo integrato ed incaricata del processo di variazione delle forniture di energia elettrica, che a causa di inadempienza contrattuale della era stato risolto il contratto di trasporto CP_1 con la , soggetto veicolante l'effettiva erogazione della energia e di Controparte_3 conseguenza la non era più in condizione di adempiere alla fornitura, con CP_1 Part decorrenza dal 18/07/2017, ma la Acquirente Unico spa rassicurava sul fatto che la fornitura del servizio di energia sarebbe stata comunque garantita tramite il
Servizio di Salvaguardia;
- di aver provveduto in data 13/07/2017, in conseguenza di quanto sopra, stante anche la propria natura di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 del contratto di appalto, in virtù del palese inadempimento nell'esecuzione del servizio e della chiara violazione di informativa da parte di di cui agli artt. 8 e 10 del contratto CP_1 medesimo, ed intimarne la risoluzione con effetto immediato, con riserva di quantificazione degli ingenti danni a cui l'inadempienza contrattuale altrui la andava esponendo;
- la ha richiesto il pagamento delle competenze maturate fino al CP_1
18/07/2017 pari ad € 1.442.777,62;
- tale somma deve essere parzialmente compensata con i danni subiti a seguito dell'inadempimento di controparte quantificabili nella somma minima di €
500.026,86, come da relazione depositata in atti.
Alla luce di tali fatti, la ha introdotto il presente giudizio rassegnando le Pt_1 conclusioni come innanzi riportate.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, rappresentando come l'interruzione della fornitura di energia elettrica non sia dipesa da inadempimento alla medesima imputabile ma ad una
2 causa esterna e sopravvenuta, costituita dalla risoluzione del contratto di trasporto tra e , che ha reso impossibile continuare ad adempiere la CP_1 Controparte_3 prestazione di cui al contratto di appalto con la parte attrice, evidenziando altresì la pendenza di diversi giudizi tesi proprio ad accertare la responsabilità per la risoluzione del contratto di trasporto. Alla luce di tali fatti, la ha chiesto in CP_1 via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la per Controparte_3 far valere nei suoi confronti il diritto ad essere manlevata e tenuta indenne dall'eventuale pregiudizio che dovesse derivarle dal presente giudizio, e ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, previo accoglimento delle seguenti eccezioni e domande anche riconvenzionali: a) accertare e dichiarare che la prestazione a carico di Part (fornitura di energia elettrica in favore di ) è divenuta impossibile a CP_1 causa della sopravvenuta risoluzione del contratto di trasporto già in vigore tra
[...]
e la società di distribuzione b) accertare e dichiarare che CP_1 Controparte_3 la risoluzione della presente controversia, con riferimento alla generica domanda Part risarcitoria svolta da , ai fini dell'accertamento della imputabilità a della CP_1 causa (la risoluzione del contratto di trasporto) che ha reso impossibile la prestazione Part (la fornitura di energia elettrica in favore di ) è dipendente, in termini di pregiudizialità e consequenzialità, dalla definizione del giudizio civile Trib. Roma
r.g.a.c. n. 18337/2018 pendente tra e (+ altri), che CP_1 Controparte_3 ha ad oggetto (fra le altre domande) la illegittimità della risoluzione del Contratto di
Trasporto esercitata da c) per effetto dell'accoglimento del capo Controparte_3
b) che precede, disporre la sospensione della domanda risarcitoria svolta da parte attrice nel presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio civile Trib. Roma r.g.a.c. n. 18337/2018 pendente tra e CP_1 Controparte_3
(+ altri), che ne costituisce indispensabile antecedente logico-giuridico; d)
[...] Part rigettare le domande svolte da , in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto;
e) accertare e dichiarare che Part la prestazione a carico di (fornitura di energia elettrica in favore di ) è CP_1 divenuta impossibile a seguito della sopravvenuta illegittima risoluzione del contratto di trasporto (già in vigore tra e la società di distribuzione CP_1 Controparte_3
; che dunque la prestazione a carico di è divenuta impossibile per
[...] CP_1 causa non imputabile a per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate CP_1
Part da;
f) in via subordinata, nella non creduta ipotesi che dal presente giudizio possa comunque discendere un qualsivoglia pregiudizio in danno di CP_1 accertare e dichiarare il diritto di ad essere manlevata e tenuta indenne CP_1
3 da e, per l'effetto, condannare a Controparte_3 Controparte_3 manlevare e tenere indenne dall'eventuale pregiudizio che dovesse derivare dal CP_1 presente giudizio;
g) in relazione alla domanda subordinata di cui al superiore capo f), si formula rispettosa istanza per essere autorizzati a chiamare in causa di
[...]
con sede in Roma alla Via Ombrone, n. 2 (p.i. ), con Controparte_4 P.IVA_3 richiesta, ai sensi dell'art. 269, co. 2, c.p.c., di spostamento della udienza di prima comparizione fissata per il 12 marzo 2020 allo scopo di consentire la citazione della stessa , nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; h) in Controparte_3 ogni caso, rigettare la domanda di rideterminazione del credito vantato da;
i) in CP_1 via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di credito vantato da verso CP_1
Part
, a titolo di corrispettivi di fornitura maturati per prestazioni rese in forza del rapporto contrattuale intercorso, per l'importo di € 1.445.608,57 (Euro unmilione- quattrocentoquarantacinquemila-seicentootto/57), oltre interessi di mora ex d.lgs.
231/2002 dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo. l) ai sensi dell'art. 186- ter c.p.c., emettere ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva nei confronti Part di per l'importo di € 1.445.608,57 (Euro unmilione- quattrocentoquarantacinquemila-seicentootto/57), oltre interessi di mora ex d.lgs.
231/2002 dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo;
m) In via subordinata rispetto al capo l) che precede, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., emettere ordinanza di Part ingiunzione provvisoriamente esecutiva nei confronti di per l'importo non contestato di € 942.750,76, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle rispettive scadenze di tutte le fatture azionate nel presente giudizio sino all'effettivo soddisfo;
n) Part condannare al pagamento delle spese del giudizio e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidare anche in via equitativa, per aver la stessa agito in giudizio con mala fede e colpa grave. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del difensore antistatario”.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Controparte_3
, la quale ha domandato il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi
[...] confronti in quanto infondate e comunque di disporre la sospensione ex art. 295
c.p.c. del giudizio fino alla definizione del giudizio pendente innanzi il Tribunale di
Roma, R.G. 18337/2018 pregiudiziale rispetto al presente.
Il giudice precedentemente assegnatario del presente fascicolo, con ordinanza del
30/6/2020, ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., non ritenendone Parte sussistenti i presupposti, e ha ingiunto ad , con ordinanza provvisoriamente
4 esecutiva ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., di pagare a la CP_1 Controparte_1 somma di € 945.581,71.
All'udienza del 4/12/2020 il medesimo giudice ha rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, in quanto inammissibili, e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudice assegnatario del fascicolo, quest'ultimo, all'udienza tenutasi in data 15/7/2021, ritenendone sussistenti i presupposti, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del giudizio in attesa della definizione del processo pendente tra la e la presso il Tribunale di Roma (RG CP_1 Controparte_3
18337/2018).
Con istanza depositata in data 22/1/2025, la ha domandato l'estinzione CP_1 del presente giudizio, rappresentando come il giudizio pendente presso il Tribunale di Roma si era concluso con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7553/2023 pubblicata il 23/11/2023, non impugnata, e passata in giudicato il 27/5/2024, per cui era già decorso il termine di tre mesi di cui all'art. 297 c.p.c. per riassumere il presente giudizio sospeso. Part
Con ricorso depositato il 24/1/2025, la , canto suo, ha chiesto la riassunzione del giudizio, rappresentato di avere avuto la conoscenza legale della definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma e, dunque, della cessazione della causa di sospensione, solo con il deposito dell'istanza di estinzione da parte della controparte, non essendo parte di quel giudizio.
In data 24/1/2025, il presente fascicolo è stato assegnato allo scrivente giudice, ed è stata fissata udienza al 5/3/2025 al fine di decidere su entrambe le istanze depositate dalle parti
Con ordinanza del 2/4/2025, ritenuta l'ammissibilità dell'istanza di riassunzione,
è stata disposta la prosecuzione del giudizio e fissata nuovamente l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con la medesima ordinanza, vista la rinuncia depositata da e la relativa CP_1 accettazione della , è stata dichiarata l'estinzione parziale del Controparte_3 presente giudizio con riguardo alle domande formulate da nei confronti di CP_1
. Controparte_3
All'udienza del 16/7/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposto di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito specificate.
5 In via preliminare, va evidenziato come costituiscono circostanze pacifiche e non contestate che tra le parti sia stato concluso, in data 15/12/2016, un contratto di appalto in virtù del quale la si è obbligata a fornire l'energia elettrica in CP_1 favore di per l'anno 2017. Tale contratto si è risolto, a decorrere dal Pt_1
18/7/2017, a causa dell'interruzione della fornitura dell'energia elettrica da parte della . CP_1
Ciò che è in contestazione tra le parti è l'imputabilità dell'inadempimento alla odierna convenuta, avendo quest'ultima contestato la dedotta imputabilità a sé di tale inadempimento, evidenziando la illegittimità della risoluzione del Contratto di
Trasporto subìta da parte della società di distribuzione che Controparte_3 Part avrebbe reso impossibile la prestazione in favore di .
In punto di diritto merita di essere sottolineato che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la parte che deduce l'inadempimento della controparte deve solo provare la fonte del rapporto obbligatorio e l'inesatto adempimento, mentre incombe sulla controparte l'onere di dimostrare l'esatto adempimento o la causa non imputabile dell'inadempimento.
Nel caso in esame, la convenuta non è riuscita a fornire la prova che l'inadempimento, che costituisce fatto pacifico, sia dipeso da causa a lei non imputabile.
Al contrario, il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Roma tra la e CP_1 la , in attesa del quale era stato sospeso il presente giudizio, ha Controparte_3 accertato la legittimità della risoluzione del contratto di trasporto tra le due parti, al contrario di quanto eccepito dalla odierna convenuta.
Ed invero, la sentenza n. 3461/2022 del Tribunale di Roma ha rigettato tutte le domande proposte da nei confronti di , accertando CP_1 Controparte_3
l'inadempimento della e la legittima risoluzione del contratto di trasporto CP_1 intercorso tra le parti. Tale sentenza è stata confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Roma, con la pronuncia n. 7553/2023, che ha rigettato l'appello proposto da . CP_1
Ciò posto, è evidente come l'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento formulata dalla parte convenuta nel presente giudizio è rimasta del tutto sfornita di prova e, anzi, è risultata in toto infondata, proprio alla luce delle pronunce del
Tribunale e della Corte di Appello di Roma.
Alla luce di ciò, accertata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della , va analizzata la domanda di risarcimento dei danni CP_1
6 formulata da parte attrice, come presupposto per la compensazione richiesta rispetto al credito vantato da controparte.
Va, infatti, precisato che costituisce circostanza pacifica che per il periodo in cui il contratto di fornitura di energia elettrica intercorso tra le parti ha avuto regolare esecuzione, la ha maturato un credito complessivo pari ad € 1.442.777,62, CP_1 Part somma che la non ha mai contestato.
Ciononostante, l'odierna attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di far accertare che il suddetto credito in favore della controparte sia ricalcolato nel minor importo pari ad € 942.750,76, dopo aver detratto la somma di € 500.026,86, dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della controparte.
L'art. 1453 c.c. statuisce che nei contratti a prestazioni corrispettive, se uno dei contraenti non adempie alla sua prestazione, l'altro può scegliere se domandare l'esatto adempimento o la risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Nella fattispecie in esame, dunque, risolto il contratto per inadempimento della
, l'odierna parte attrice ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti CP_1 per esclusiva colpa della controparte.
In ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente, compreso il rimborso delle spese affrontate in vista del proprio adempimento (Cass. n. 17562 del 2005), con la precisazione che la parte che allega il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, sempre se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt.1453 e ss. c.c. (Cass. n. 11356 del 2006; Cass. n. 8571 del
2019).
In altri termini, la risoluzione del contratto comporta, a norma dell'art. 1453, comma 1°, c.c., l'obbligo della parte inadempiente di risarcire il danno sofferto, secondo un criterio di regolarità causale (e tale, cioè, da comprendere non solo quel danno che consegue direttamente ed immediatamente dall'inadempimento, ma anche quello che in via mediata ed indiretta si presenti come conseguenza normale dell'inadempimento stesso: Cass. n. 4202 del 1987) dall'altra parte, costituito dalla lesione dell'interesse (positivo) che quest'ultima aveva all'esecuzione del contratto e comprensivo innanzitutto, del lucro cessante, costituito dall'incremento patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito,
7 pari alla differenza di valore tra la prestazione rimasta inadempiuta e il valore della prestazione dovuto dalla parte non inadempiente al netto delle spese.
Onere della prova dei danni subiti spetta alla parte che agisce in giudizio. Part
Nel caso in esame, si ritiene che sia riuscita a fornire la prova dei danni subiti, mediante la documentazione depositata in atti, costituiti nello specifico dai maggiori oneri sopportati per essersi dovuta rivolgere ad una nuova partner contrattuale per la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 18/7/2017 al
31/12/2017, applicando tra l'altro quanto previsto nelle clausole del contratto stipulato con la controparte
Alla luce delle allegazioni di parte attrice, come supportate anche dai documenti Part depositati, può ritenersi provato, con sufficiente grado di certezza, che l ha subito un danno quantificabile nell'importo complessivo di € 500.026,86.
Tale importo può sicuramente essere portato in compensazione rispetto al maggior credito vantato dalla che, dunque, deve essere ricalcolato nel CP_1 minor importo pari ad € 942.750,76, che tra l'altro è stato già oggetto dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nel corso del giudizio, e regolarmente pagato dalla Pt_1
.
[...]
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, la domanda attorea deve essere accolta.
Conseguentemente vanno rigettate le domande formulate dalla parte convenuta in quanto in toto infondate e non provate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
• Accerta nella somma di € 942.750,76 la somma dovuta dalla in Pt_1 favore della in virtù del contratto di appalto del Controparte_1
15/12/2016,
• Condanna la al rimborso in favore della delle spese del CP_1 Pt_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed €
8 17.728,30 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 04/12/2025
Il giudice
Dott.ssa NA UR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
NA UR, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 16/07/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3789/2019 R.G.; nella causa pendente tra:
(CF: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Sergio Russo e dall'Avv. Elena Uccelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Livorno Piazza Benamozegh 17, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede legale in Roma alla Via Savoia nn. 43/47, cod. fisc. e P.IVA n.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Perrotta ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Santa Costanza n. 39, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di accertamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_1 ha citato in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la al Controparte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale, ogni contraria
1 istanza disattesa, accertare l'esatto ammontare del debito dell'attrice verso la convenuta e comunque nella misura massima di € 942.750,76. Con vittoria di spese ed onorari”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di aver stipulato, in data 15/12/2016, con la società un contratto di CP_1 appalto per la fornitura di energia elettrica per l'annualità 2017, in esecuzione dell'aggiudicazione, in favore di della procedura di gara gestita da CP_1 [...]
per conto delle aziende mandanti che operano nel settore dei servizi CP_2 pubblici;
- di essere stata informata, con comunicazione datata 26/06/2017, ricevuta il
4/07/2017, dall'Acquirente Unico spa, gestrice del sistema informativo integrato ed incaricata del processo di variazione delle forniture di energia elettrica, che a causa di inadempienza contrattuale della era stato risolto il contratto di trasporto CP_1 con la , soggetto veicolante l'effettiva erogazione della energia e di Controparte_3 conseguenza la non era più in condizione di adempiere alla fornitura, con CP_1 Part decorrenza dal 18/07/2017, ma la Acquirente Unico spa rassicurava sul fatto che la fornitura del servizio di energia sarebbe stata comunque garantita tramite il
Servizio di Salvaguardia;
- di aver provveduto in data 13/07/2017, in conseguenza di quanto sopra, stante anche la propria natura di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 del contratto di appalto, in virtù del palese inadempimento nell'esecuzione del servizio e della chiara violazione di informativa da parte di di cui agli artt. 8 e 10 del contratto CP_1 medesimo, ed intimarne la risoluzione con effetto immediato, con riserva di quantificazione degli ingenti danni a cui l'inadempienza contrattuale altrui la andava esponendo;
- la ha richiesto il pagamento delle competenze maturate fino al CP_1
18/07/2017 pari ad € 1.442.777,62;
- tale somma deve essere parzialmente compensata con i danni subiti a seguito dell'inadempimento di controparte quantificabili nella somma minima di €
500.026,86, come da relazione depositata in atti.
Alla luce di tali fatti, la ha introdotto il presente giudizio rassegnando le Pt_1 conclusioni come innanzi riportate.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, rappresentando come l'interruzione della fornitura di energia elettrica non sia dipesa da inadempimento alla medesima imputabile ma ad una
2 causa esterna e sopravvenuta, costituita dalla risoluzione del contratto di trasporto tra e , che ha reso impossibile continuare ad adempiere la CP_1 Controparte_3 prestazione di cui al contratto di appalto con la parte attrice, evidenziando altresì la pendenza di diversi giudizi tesi proprio ad accertare la responsabilità per la risoluzione del contratto di trasporto. Alla luce di tali fatti, la ha chiesto in CP_1 via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la per Controparte_3 far valere nei suoi confronti il diritto ad essere manlevata e tenuta indenne dall'eventuale pregiudizio che dovesse derivarle dal presente giudizio, e ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, previo accoglimento delle seguenti eccezioni e domande anche riconvenzionali: a) accertare e dichiarare che la prestazione a carico di Part (fornitura di energia elettrica in favore di ) è divenuta impossibile a CP_1 causa della sopravvenuta risoluzione del contratto di trasporto già in vigore tra
[...]
e la società di distribuzione b) accertare e dichiarare che CP_1 Controparte_3 la risoluzione della presente controversia, con riferimento alla generica domanda Part risarcitoria svolta da , ai fini dell'accertamento della imputabilità a della CP_1 causa (la risoluzione del contratto di trasporto) che ha reso impossibile la prestazione Part (la fornitura di energia elettrica in favore di ) è dipendente, in termini di pregiudizialità e consequenzialità, dalla definizione del giudizio civile Trib. Roma
r.g.a.c. n. 18337/2018 pendente tra e (+ altri), che CP_1 Controparte_3 ha ad oggetto (fra le altre domande) la illegittimità della risoluzione del Contratto di
Trasporto esercitata da c) per effetto dell'accoglimento del capo Controparte_3
b) che precede, disporre la sospensione della domanda risarcitoria svolta da parte attrice nel presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio civile Trib. Roma r.g.a.c. n. 18337/2018 pendente tra e CP_1 Controparte_3
(+ altri), che ne costituisce indispensabile antecedente logico-giuridico; d)
[...] Part rigettare le domande svolte da , in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto;
e) accertare e dichiarare che Part la prestazione a carico di (fornitura di energia elettrica in favore di ) è CP_1 divenuta impossibile a seguito della sopravvenuta illegittima risoluzione del contratto di trasporto (già in vigore tra e la società di distribuzione CP_1 Controparte_3
; che dunque la prestazione a carico di è divenuta impossibile per
[...] CP_1 causa non imputabile a per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate CP_1
Part da;
f) in via subordinata, nella non creduta ipotesi che dal presente giudizio possa comunque discendere un qualsivoglia pregiudizio in danno di CP_1 accertare e dichiarare il diritto di ad essere manlevata e tenuta indenne CP_1
3 da e, per l'effetto, condannare a Controparte_3 Controparte_3 manlevare e tenere indenne dall'eventuale pregiudizio che dovesse derivare dal CP_1 presente giudizio;
g) in relazione alla domanda subordinata di cui al superiore capo f), si formula rispettosa istanza per essere autorizzati a chiamare in causa di
[...]
con sede in Roma alla Via Ombrone, n. 2 (p.i. ), con Controparte_4 P.IVA_3 richiesta, ai sensi dell'art. 269, co. 2, c.p.c., di spostamento della udienza di prima comparizione fissata per il 12 marzo 2020 allo scopo di consentire la citazione della stessa , nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; h) in Controparte_3 ogni caso, rigettare la domanda di rideterminazione del credito vantato da;
i) in CP_1 via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di credito vantato da verso CP_1
Part
, a titolo di corrispettivi di fornitura maturati per prestazioni rese in forza del rapporto contrattuale intercorso, per l'importo di € 1.445.608,57 (Euro unmilione- quattrocentoquarantacinquemila-seicentootto/57), oltre interessi di mora ex d.lgs.
231/2002 dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo. l) ai sensi dell'art. 186- ter c.p.c., emettere ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva nei confronti Part di per l'importo di € 1.445.608,57 (Euro unmilione- quattrocentoquarantacinquemila-seicentootto/57), oltre interessi di mora ex d.lgs.
231/2002 dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo;
m) In via subordinata rispetto al capo l) che precede, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., emettere ordinanza di Part ingiunzione provvisoriamente esecutiva nei confronti di per l'importo non contestato di € 942.750,76, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle rispettive scadenze di tutte le fatture azionate nel presente giudizio sino all'effettivo soddisfo;
n) Part condannare al pagamento delle spese del giudizio e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidare anche in via equitativa, per aver la stessa agito in giudizio con mala fede e colpa grave. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del difensore antistatario”.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Controparte_3
, la quale ha domandato il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi
[...] confronti in quanto infondate e comunque di disporre la sospensione ex art. 295
c.p.c. del giudizio fino alla definizione del giudizio pendente innanzi il Tribunale di
Roma, R.G. 18337/2018 pregiudiziale rispetto al presente.
Il giudice precedentemente assegnatario del presente fascicolo, con ordinanza del
30/6/2020, ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., non ritenendone Parte sussistenti i presupposti, e ha ingiunto ad , con ordinanza provvisoriamente
4 esecutiva ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., di pagare a la CP_1 Controparte_1 somma di € 945.581,71.
All'udienza del 4/12/2020 il medesimo giudice ha rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, in quanto inammissibili, e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudice assegnatario del fascicolo, quest'ultimo, all'udienza tenutasi in data 15/7/2021, ritenendone sussistenti i presupposti, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del giudizio in attesa della definizione del processo pendente tra la e la presso il Tribunale di Roma (RG CP_1 Controparte_3
18337/2018).
Con istanza depositata in data 22/1/2025, la ha domandato l'estinzione CP_1 del presente giudizio, rappresentando come il giudizio pendente presso il Tribunale di Roma si era concluso con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7553/2023 pubblicata il 23/11/2023, non impugnata, e passata in giudicato il 27/5/2024, per cui era già decorso il termine di tre mesi di cui all'art. 297 c.p.c. per riassumere il presente giudizio sospeso. Part
Con ricorso depositato il 24/1/2025, la , canto suo, ha chiesto la riassunzione del giudizio, rappresentato di avere avuto la conoscenza legale della definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma e, dunque, della cessazione della causa di sospensione, solo con il deposito dell'istanza di estinzione da parte della controparte, non essendo parte di quel giudizio.
In data 24/1/2025, il presente fascicolo è stato assegnato allo scrivente giudice, ed è stata fissata udienza al 5/3/2025 al fine di decidere su entrambe le istanze depositate dalle parti
Con ordinanza del 2/4/2025, ritenuta l'ammissibilità dell'istanza di riassunzione,
è stata disposta la prosecuzione del giudizio e fissata nuovamente l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con la medesima ordinanza, vista la rinuncia depositata da e la relativa CP_1 accettazione della , è stata dichiarata l'estinzione parziale del Controparte_3 presente giudizio con riguardo alle domande formulate da nei confronti di CP_1
. Controparte_3
All'udienza del 16/7/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposto di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito specificate.
5 In via preliminare, va evidenziato come costituiscono circostanze pacifiche e non contestate che tra le parti sia stato concluso, in data 15/12/2016, un contratto di appalto in virtù del quale la si è obbligata a fornire l'energia elettrica in CP_1 favore di per l'anno 2017. Tale contratto si è risolto, a decorrere dal Pt_1
18/7/2017, a causa dell'interruzione della fornitura dell'energia elettrica da parte della . CP_1
Ciò che è in contestazione tra le parti è l'imputabilità dell'inadempimento alla odierna convenuta, avendo quest'ultima contestato la dedotta imputabilità a sé di tale inadempimento, evidenziando la illegittimità della risoluzione del Contratto di
Trasporto subìta da parte della società di distribuzione che Controparte_3 Part avrebbe reso impossibile la prestazione in favore di .
In punto di diritto merita di essere sottolineato che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la parte che deduce l'inadempimento della controparte deve solo provare la fonte del rapporto obbligatorio e l'inesatto adempimento, mentre incombe sulla controparte l'onere di dimostrare l'esatto adempimento o la causa non imputabile dell'inadempimento.
Nel caso in esame, la convenuta non è riuscita a fornire la prova che l'inadempimento, che costituisce fatto pacifico, sia dipeso da causa a lei non imputabile.
Al contrario, il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Roma tra la e CP_1 la , in attesa del quale era stato sospeso il presente giudizio, ha Controparte_3 accertato la legittimità della risoluzione del contratto di trasporto tra le due parti, al contrario di quanto eccepito dalla odierna convenuta.
Ed invero, la sentenza n. 3461/2022 del Tribunale di Roma ha rigettato tutte le domande proposte da nei confronti di , accertando CP_1 Controparte_3
l'inadempimento della e la legittima risoluzione del contratto di trasporto CP_1 intercorso tra le parti. Tale sentenza è stata confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Roma, con la pronuncia n. 7553/2023, che ha rigettato l'appello proposto da . CP_1
Ciò posto, è evidente come l'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento formulata dalla parte convenuta nel presente giudizio è rimasta del tutto sfornita di prova e, anzi, è risultata in toto infondata, proprio alla luce delle pronunce del
Tribunale e della Corte di Appello di Roma.
Alla luce di ciò, accertata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della , va analizzata la domanda di risarcimento dei danni CP_1
6 formulata da parte attrice, come presupposto per la compensazione richiesta rispetto al credito vantato da controparte.
Va, infatti, precisato che costituisce circostanza pacifica che per il periodo in cui il contratto di fornitura di energia elettrica intercorso tra le parti ha avuto regolare esecuzione, la ha maturato un credito complessivo pari ad € 1.442.777,62, CP_1 Part somma che la non ha mai contestato.
Ciononostante, l'odierna attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di far accertare che il suddetto credito in favore della controparte sia ricalcolato nel minor importo pari ad € 942.750,76, dopo aver detratto la somma di € 500.026,86, dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della controparte.
L'art. 1453 c.c. statuisce che nei contratti a prestazioni corrispettive, se uno dei contraenti non adempie alla sua prestazione, l'altro può scegliere se domandare l'esatto adempimento o la risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Nella fattispecie in esame, dunque, risolto il contratto per inadempimento della
, l'odierna parte attrice ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti CP_1 per esclusiva colpa della controparte.
In ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente, compreso il rimborso delle spese affrontate in vista del proprio adempimento (Cass. n. 17562 del 2005), con la precisazione che la parte che allega il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, sempre se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt.1453 e ss. c.c. (Cass. n. 11356 del 2006; Cass. n. 8571 del
2019).
In altri termini, la risoluzione del contratto comporta, a norma dell'art. 1453, comma 1°, c.c., l'obbligo della parte inadempiente di risarcire il danno sofferto, secondo un criterio di regolarità causale (e tale, cioè, da comprendere non solo quel danno che consegue direttamente ed immediatamente dall'inadempimento, ma anche quello che in via mediata ed indiretta si presenti come conseguenza normale dell'inadempimento stesso: Cass. n. 4202 del 1987) dall'altra parte, costituito dalla lesione dell'interesse (positivo) che quest'ultima aveva all'esecuzione del contratto e comprensivo innanzitutto, del lucro cessante, costituito dall'incremento patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito,
7 pari alla differenza di valore tra la prestazione rimasta inadempiuta e il valore della prestazione dovuto dalla parte non inadempiente al netto delle spese.
Onere della prova dei danni subiti spetta alla parte che agisce in giudizio. Part
Nel caso in esame, si ritiene che sia riuscita a fornire la prova dei danni subiti, mediante la documentazione depositata in atti, costituiti nello specifico dai maggiori oneri sopportati per essersi dovuta rivolgere ad una nuova partner contrattuale per la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 18/7/2017 al
31/12/2017, applicando tra l'altro quanto previsto nelle clausole del contratto stipulato con la controparte
Alla luce delle allegazioni di parte attrice, come supportate anche dai documenti Part depositati, può ritenersi provato, con sufficiente grado di certezza, che l ha subito un danno quantificabile nell'importo complessivo di € 500.026,86.
Tale importo può sicuramente essere portato in compensazione rispetto al maggior credito vantato dalla che, dunque, deve essere ricalcolato nel CP_1 minor importo pari ad € 942.750,76, che tra l'altro è stato già oggetto dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nel corso del giudizio, e regolarmente pagato dalla Pt_1
.
[...]
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, la domanda attorea deve essere accolta.
Conseguentemente vanno rigettate le domande formulate dalla parte convenuta in quanto in toto infondate e non provate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
• Accerta nella somma di € 942.750,76 la somma dovuta dalla in Pt_1 favore della in virtù del contratto di appalto del Controparte_1
15/12/2016,
• Condanna la al rimborso in favore della delle spese del CP_1 Pt_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed €
8 17.728,30 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 04/12/2025
Il giudice
Dott.ssa NA UR
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