Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/06/2025, n. 12464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12464 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12464/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12118/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12118 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Christian Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero dell’interno, prot. -OMISSIS-di rigetto dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in epigrafe impugnato, unitamente ad ogni atto presupposto, anticipatorio, conseguente e connesso per i motivi di cui in narrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) l. 5 febbraio 1992, n. 91 (c.d. acquisto per naturalizzazione ).
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.
3. All’esito dell’udienza straordinaria del 9 maggio 2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
4. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare l’illustrazione dei motivi di ricorso (quasi difettanti del requisito della specificità ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a., non essendo numerati né in altro modo separati i varî paragrafi).
5. Con la prima censura viene evidenziato come la condanna riportata dal ricorrente sia di minima offensività (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p.), come inferibile anche dalla pena comminata (due mesi). Viepiú, l’amministrazione avrebbe dovuto escludere dalla valutazione la vicenda conclusasi con la sentenza di non luogo a procedere per l’importazione di sostanza stupefacente, non avendo il giudice ravvisato alcuna responsabilità.
6. Tramite la seconda doglianza, invece, si descrive l’inserimento sociale dello straniero che lavorerebbe da anni, si sarebbe sposato ed avrebbe acquistato un immobile con i proventi della propria professione.
7. Con l’ultimo motivo, invece, si rappresenta l’erroneità della valutazione dell’amministrazione che avrebbe illogicamente considerato non inserito socialmente il ricorrente.
8. Tutte le ragioni di gravame, essendo strettamente connesse tra loro, possono essere trattate unitariamente: esse sono infondate per le ragioni appresso esposte.
9. Preliminarmente, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, Tar Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
10. Nel caso di specie, il Ministero ha motivato il diniego evidenziando la mancanza dei requisiti per la concessione, valorizzando la sussistenza di una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 483 c.p. pronunciata dal Tribunale di Novare irrevocabile il 29 novembre 2019. Inoltre, nel medesimo diniego si evidenzia come l’esponente fosse stato coinvolto in una vicenda afferente all’importo di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, precisando come il giudice competente lo prosciogliesse dall’accusa ai sensi dell’art. 56, comma 3 c.p. (desistenza).
11. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’amministrazione abbia fatto buon uso del potere discrezionale, dovendosi rilevare che il provvedimento risulta adeguatamente motivato in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Difatti, se è vero che la presenza di precedenti penali non è di per sé ostativa alla concessione della cittadinanza, va comunque osservato che si tratta di una condotta offensiva che si inserisce in un contesto assai preoccupante: il tentativo di derubricare la questione a mero favore per un concittadino non appare riscontrata dalla lettura della sentenza penale che evidenzia l’illecito commesso dall’interessato.
12. Non colgono nel segno le doglianze secondo cui il reato sarebbe risalente nel tempo e comunque di natura bagatellare . Infatti, da un lato il delitto rientra appieno nel c.d. periodo di osservazione , ossia entro il decennio antecedente alla presentazione della domanda di cittadinanza (nel caso di specie avanzata nel 3 dicembre 2016), durante il quale devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status , compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (recentemente, Cons. Stato, sez. I, par., 10 luglio 2023 n. 1007); dall’altro, esso è indicativo della tendenza dell’esponente ad invischiarsi in affari altrui.
13. Viepiú, per costante orientamento giurisprudenziale, anche fatti antecedenti al decennio di osservazione, soprattutto laddove costituiscano indici di mancata integrazione del richiedente nella comunità, possono rientrare nella valutazione complessiva svolta dall’amministrazione (cfr. Tar Lazio, V- bis , 12 aprile 2022, n. 4469).
14. Quanto alla pronuncia di proscioglimento, va rilevato come anche essa costituisca circostanza che l’amministrazione deve valorizzare: difatti, per costante giurisprudenza, « le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano del tutto diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali » (cosí, Tar Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2943). Ed anzi, nel caso di specie, la pronuncia conferma quanto esposto al § 12 circa la partecipazione – anche se abortita prima del superamento della soglia di rilevanza penale – del ricorrente a traffici illeciti.
15. Infine, sono da ritenere inconsistenti le osservazioni sulla mancata valutazione del grado di inserimento socio-economico, trattandosi solo di un prerequisito della richiesta di cittadinanza, ossia di un presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno (Tar Lazio, sez. V- bis , 15 marzo 2022, n. 2945).
16. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è definitivamente respinto.
17. Resta comunque salva la possibilità per il ricorrente di presentare una nuova istanza per la concessione della cittadinanza, nel caso di ulteriori fatti sopravvenuti.
18. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.