Sentenza 2 marzo 2026
Decreto cautelare 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03895/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13036/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13036 del 2025, proposto da -OMISSIS- in proprio e in qualità di mandataria del costituendo Rti, -OMISSIS- in proprio e in qualità di mandante del Costituendo Rti, -OMISSIS- in proprio e in qualità di mandante del costituendo Rti, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autostrade per L’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante, Adriano Cavina, Donato Caterino, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Po, n.2;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Maria Ida Leonardo, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Giliberti, Virginia Finocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
- del provvedimento di Autostrade per l’Italia avente ad oggetto: Procedura Aperta di gara ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale di competenza di tutte le Direzioni di Tronco. Lotto C1 CIG-OMISSIS- -OMISSIS- Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023;
- della nota di Autostrade per l’Italia avente ad oggetto: COMUNICAZIONE N. 3 Verifica documentazione amministrativa – Busta A OGGETTO: Procedura Aperta di gara ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale di competenza di tutte le Direzioni di Tronco. Lotto A1 -OMISSIS-, Lotto A2-OMISSIS-, Lotto B1 -OMISSIS-, Lotto B2 -OMISSIS-, Lotto B3 -OMISSIS-, Lotto C1 CIG-OMISSIS-, Lotto C2 -OMISSIS-, Lotto D1 CIG -OMISSIS-, Lotto D2 -OMISSIS- -OMISSIS-;
- della nota di Autostrade per l’Italia avente ad oggetto: COMUNICAZIONE N.4 APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA E CONCLUSIONE OPERAZIONI DI GARA – LOTTO C1 OGGETTO: Procedura Aperta di gara ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale di competenza di tutte le Direzioni di Tronco. Lotto A1 -OMISSIS-, Lotto A2-OMISSIS-, Lotto B1 -OMISSIS-, Lotto B2 -OMISSIS-, Lotto B3 -OMISSIS-, Lotto C1 CIG-OMISSIS-, Lotto C2 -OMISSIS-, Lotto D1 CIG -OMISSIS-, Lotto D2 -OMISSIS- -OMISSIS-;
- della nota di Autostrade per l’Italia avente ad oggetto: COMUNICAZIONE N.5 RETTIFICA GRADUATORIA OGGETTO: Procedura Aperta di gara ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale di competenza di tutte le Direzioni di Tronco. Lotto A1 -OMISSIS-, Lotto A2-OMISSIS-, Lotto B1 -OMISSIS-, Lotto B2 -OMISSIS-, Lotto B3 -OMISSIS-, Lotto C1 CIG-OMISSIS-, Lotto C2 -OMISSIS-, Lotto D1 CIG -OMISSIS-, Lotto D2 -OMISSIS- -OMISSIS-;
- del disciplinare di gara europea a procedura aperta per l’appalto di lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale di competenza di tutte le direzioni di tronco tender: 71289;
- del Bando -OMISSIS-- Gara Italia – Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE AUTOSTRADALE -OMISSIS- Bando di gara o di concessione – regime ordinario - Avviso di rettifica Lavori;
- della nota del 15.10.2025 con oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE AUTOSTRADALE DI COMPETENZA DI TUTTE LE DIREZIONI DI TRONCO -OMISSIS-, Lotto C.1. - CIG -OMISSIS- Riscontro alla Vs. istanza di accesso agli atti del 09/10/2025;
- dell’intervenuta aggiudicazione a favore del -OMISSIS- per il lotto C1;
- del contratto eventualmente stipulato tra il controinteressato e la stazione appaltante per il lotto C1;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso;
- della nota di Autostrade per l’Italia con oggetto COMUNICAZIONE N.2 PUNTEGGI TECNICI ED ECONOMICI OGGETTO: Procedura Aperta di gara ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale di competenza di tutte le Direzioni di Tronco. Lotto A1 -OMISSIS-, Lotto A2-OMISSIS-, Lotto B1 -OMISSIS-, Lotto B2 -OMISSIS-, Lotto B3 -OMISSIS-, Lotto C1 CIG-OMISSIS-, Lotto C2 -OMISSIS-, Lotto D1 CIG -OMISSIS-, Lotto D2 -OMISSIS- -OMISSIS-;
per la condanna
- dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore del costituendo RTI di cui fanno parte la mandataria e le mandanti ricorrenti, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex artt. 121, 122 e 123 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per L’Italia S.p.A., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. PE NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato da Autostrade per l’Italia s.p.a. (AS) con il quale è stata esclusa dalla procedura di gara - Lotto C1 - per l’affidamento, mediante accordo quadro multi-operatore ai primi due graduati, dei “ lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale di competenza di tutte le Direzioni di Tronco di Autostrade per l’Italia S.p.A. ”, sulla base della seguente motivazione:
“ la mandante -OMISSIS- srl risulta iscritta nella categoria prevalente OG10 per la classifica V (Euro 5.165.000,00), che – con l’incremento di un quinto di cui all’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36 /2023 - consente di potere eseguire lavori fino all’importo di Euro 6.198.000,00. Tale iscrizione risulta insufficiente rispetto alla quota di lavori in tale categoria OG10 che l’impresa -OMISSIS- srl eseguirebbe secondo quanto dichiarato nella dichiarazione di RTI costituente parte della documentazione di gara, pari al 29,80% dell’importo di Euro 20.800.000,00 (categoria OG10 prevalente) e per un importo pari quindi ad Euro 6.198.400,00 ”.
2. A fondamento del gravame, con il quale ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la conseguente aggiudicazione della commessa controversa in proprio favore, la parte ricorrente ha articolato quattro motivi di ricorso, come di seguito rubricati:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 68, 94 E 95 D.LGS. N. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISCRIMINAZIONE, ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 94 E 95 D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 2 ALL. II.12 D.LGS. N. 36/2023 ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISCRIMINAZIONE, ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 94 E 95 D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 101 D.LGS. N. 36/2023 E ART. 6 L. N. 241/1990 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEL FATTO.
IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. L. N. 241/1990, ART. 5 E SS. D.LGS. N. 33/2013, ARTT 35 E 36 D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST. 21 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA’ MANIFESTE.
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso AS e i controinteressati utilmente collocati in graduatoria -OMISSIS- s.c.a.r.l. e -OMISSIS-.
Si è altresì costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, considerato che la richiesta di annullamento non riguarda atti o provvedimenti emanati dal Ministero, né è stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti, tanto più ove si consideri che la ricorrente, anche dopo la formulazione dell’eccezione, non ha chiarito le ragioni per le quali abbia chiamato in causa la parte.
6. Con il primo motivo di ricorso la parte deduce che la “ discrepanza tra requisiti per l’esecuzione dei lavori e la percentuale di prestazione che la mandante -OMISSIS- si è impegnata a realizzare è frutto di un mero errore materiale derivante da un arrotondamento del programma Excel che ha trasformato per eccesso il dato puro di 29,7980769% nella percentuale del 29,80 … la marginalità dello scostamento – appena 400 euro rispetto a 6.198.000,00 – avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a richiedere chiarimenti o, comunque, ad attivare il soccorso istruttorio ”.
In proposito va premesso che risulta incontroverso tra le parti che la mandante del RTI ricorrente possiede una qualificazione SOA che le consente di eseguire lavori della categoria OG10 per un importo, incrementato di un quinto, pari a euro 6.198.000,00 e che la medesima si sia impegnata ad eseguire una quota di lavorazioni nella categoria OG10 pari a euro 6.198.400,00, un importo, quindi, superiore di euro 400,00 rispetto all’importo di lavori eseguibili sulla scorta del requisito di qualificazione posseduto.
Ciò posto, la censura si rivela infondata alla luce delle coordinate interpretative elaborate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza del 27 marzo 2019, n. 6, che ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui cui la mancanza del requisito di qualificazione, in misura corrispondente alla quota di lavori cui si era impegnata, in sede di presentazione dell’offerta, la singola impresa associata, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche laddove lo scostamento del requisito di qualificazione dalla quota di lavori sia minimo, come nel caso di specie, ove lo scostamento è pari, in termini percentuali, allo 0,006%. (cft. TAR Roma, sez. I, 31/01/2026 n. 1890).
Va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, nella presente vicenda:
- non risulta configurabile l’ipotesi dell’errore materiale suscettibile di correzione posto che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’errore materiale può essere corretto solo se emendabile senza l’intermediazione di atti integrativi dell’offerta presentata in gara, diversamente dalla vicenda in esame ove la correzione avrebbe richiesto una modifica delle dichiarazioni relative alle quote di esecuzione;
- non ricorrevano i presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio, che non può essere utilizzato per consentire al concorrente di alterare il contenuto dell’offerta e la consistenza dell’impegno negoziale assunto dai componenti del raggruppamento e, conseguentemente, non è esperibile per consentire la rettifica delle dichiarazioni sulla ripartizione delle quote di esecuzione dei lavori tra i membri dei raggruppamenti temporanei di imprese (cft. TAR Parma, sez. I, 17/04/2024, n. 88).
7. Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta che “ l’esclusione è illegittima, in quanto l’importo da tenere in considerazione nel calcolo della percentuale di prestazioni eseguibili dalla società -OMISSIS- non è di Euro 20.800.000,00, corrispondente al 100% del lotto, bensì ed Euro 12.480.000,00 (cioè il 60% dell’importo totale del lotto C1) o Euro 8.320.000,00 (cioè il 40% dell’importo totale del lotto C1) ”.
In altre parole, la stazione appaltante avrebbe dovuto fare “ riferimento all'importo … che il partecipante può nel concreto aggiudicarsi: nel caso di specie corrispondente al 60% dei lavori, in caso di aggiudicazione in prima posizione, o corrispondente al 40% dei lavori laddove il concorrente fosse arrivato in seconda posizione ”.
La doglianza non coglie nel segno.
La lex specialis - che la ricorrente ha impugnato solo formalmente, senza articolare alcuna censura ad esso specificamente riferita - con riferimento al Lotto C.1:
- richiede, per le lavorazioni rientranti nella categoria OG10, il possesso dell’attestazione SOA in classifica VIII – “ oltre euro 15.494.000 ” – (pag. 10 del disciplinare), il che smentisce l’interpretazione prospettata dalla parte ricorrente (secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto fare riferimento all’importo di euro 12.480.000,00 ovvero a quello di euro 8.320.000,00);
- dopo aver previsto che “ gli Accordi Quadro verranno stipulati … con un numero massimo di due Operatori economici ”, precisa che “ nel caso di unico aggiudicatario … la Stazione Appaltante potrà affidare allo stesso contratti attuativi fino all’intero importo a base di gara (100%) ” (premesse del disciplinare di gara): se, dunque, sussiste la possibilità dei concorrenti di aggiudicarsi l’intero lotto, ne consegue che la classifica dell’attestazione SOA richiesta ai fini della partecipazione dovesse essere parametrata - come avvenuto nel caso di specie - al valore complessivo del lotto medesimo, pari ad euro 20.800.000,00.
La censura non può, dunque, trovare accoglimento.
8. Con il terzo motivo di ricorso la parte censura il provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che “ inoltre, la mandante -OMISSIS- srl invia la dichiarazione di cui al DGUE, in cui non conferma di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni (Sezione “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”); si ritiene di non attivare la procedura di soccorso istruttorio per approfondimenti su tale circostanza, stante la causa di esclusione del concorrente per le motivazioni di cui in precedenza ”.
La censura è improcedibile per carenza di interesse al suo esame in base al principio secondo cui è sufficiente la legittimità anche di una sola delle ragioni poste alla base della decisione dell’Amministrazione per impedirne l’annullamento giurisdizionale: secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa (costituita, nel caso di specie, dalla mancanza di qualificazione della ricorrente), per condurre al rigetto dell’intero ricorso in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice risultata valida.
9. Con il quarto motivo di ricorso la parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale la stazione appaltante, riscontrando l’istanza di accesso agli atti presentata dalla stessa ricorrente, ha disposto che “ con riferimento alla procedura in oggetto e alla istanza di accesso agli atti formulata, l’esercizio del diritto di accesso è differito, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino all’aggiudicazione, allo stato non ancora intervenuta ”.
La parte lamenta in particolare che “ l’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, consente sì di differire l’accesso, ma il differimento non riguarda i verbali che dispongono le esclusioni laddove la loro conoscenza sia fondamentale per la tutela degli interessi degli “esclusi” ”.
La doglianza è divenuta improcedibile a seguito del deposito in giudizio, da parte di AS (alleato n. 6 al fascicolo di parte resistente), del verbale della seduta in cui la Commissione di gara ha adottato il gravato provvedimento di esclusione.
10. In conclusione il ricorso va in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente, il Ministero e la stazione appaltante e sono liquidate come da dispositivo.
In considerazione dell’assenza di attività difensiva sostanziale delle parti controinteressate, sussistono i presupposti per compensare le spese processuali nei rapporti tra la ricorrente e queste ultime.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e, per la restante parte, lo dichiara improcedibile.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori in favore di AS, ed in € 1.500,00, oltre accessori, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; per il resto le compensa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES LE, Presidente
AR Scali, Primo Referendario
PE NC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE NC | ES LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.