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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 843/2022 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. A. Spinello
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. G. A. Marchese
Appellato
OGGETTO: appello – disoccupazione agricola – decadenza ex art. 22
D.L. n.7/1970.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.3.2013 innanzi al Tribunale di Caltagirone,
premetteva di aver svolto nell'anno 2011 la mansione di Parte_1 bracciante agricolo per 156 giorni alle dipendenze dall'azienda agricola di
UG Giuseppe.
Lamentava che l' con nota del 5.7.2012 aveva la domanda di CP_1
disoccupazione agricola per mancanza di iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli.
Il ricorrente chiedeva, quindi, previo accertamento del rapporto di lavoro svolto, il riconoscimento del diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e per l'effetto la corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011 nonché il trattamento di famiglia.
Il primo giudice con sentenza n. 139/2022 del 17.3.2022 dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo maturata la decadenza ex art. 22 del D.L.
n.7/1970, convertito in Legge n.83/1970.
In particolare, il decidente, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, attesa la nota del 5.7.2012 con cui l' CP_1
comunicava all'interessato la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e il seguente silenzio-rigetto avverso il ricorso amministrativo promosso dall'Arcerito in data 14.7.2012, statuiva l'inammissibilità della domanda giudiziaria proposta il 14.3.2013, oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dalla legge per la definizione del procedimento amministrativo (nel caso de quo dal 9.10.2012).
Rigettava, altresì, la richiesta di rimessione in termini formulata dal lavoratore con note del 13.2.2017 al fine di poter contestare la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ritenendo irrilevante l'errore cui era incorso il lavoratore circa i termini di impugnazione.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 16.09.2022; resisteva al gravame l' CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 13 marzo 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico ed articolato motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado, assumendo di non essere incorso in alcuna decadenza per aver seguito le istruzioni impartite dall' proposto il ricorso CP_1
amministrativo al il Comitato Provinciale dell' di Caltanissetta in data CP_1
11.7.2012, non essendo stata comunicata alcuna decisione entro il 9.10.2012, ha proposto azione giudiziaria il 14.3.2013, nel rispetto del termine indicato dall' CP_1
Adduce che, l'errore in cui è incorso e per il quale ha chiesto la rimessione in termini – non concessa erroneamente dal primo giudice – è stato provocato esclusivamente dalla condotta dell'ente che ha indicato nella nota del 5.7.2012 il termine di cui all'art. 47 DPR n. 639/70 per proporre ricorso giudiziale.
2. L'appello è infondato.
Invero, in materia di decadenza previdenziale, sottratta alla disponibilità delle parti e rilevabile anche d'ufficio, è irrilevante il comportamento dell'istituto, sia nell'ipotesi in cui provveda tardivamente sul ricorso amministrativo, sia quando indica termini errati per l'impugnazione, potendo tutt'al più essere fonte di obblighi risarcitori, ove ne ricorrano i presupposti:
“In tema di collocamento dei lavoratori agricoli, in caso di mancata osservanza del termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, per la proposizione della domanda avverso il provvedimento definitivo di cancellazione o iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici, il comportamento dell' che abbia indicato termini erronei di CP_1
impugnazione cui il ricorrente si sia conformato, può, se del caso, assumere rilievo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera "de jure", prescindendo dalla condotta delle parti”. (Cassazione civile sez. lav., 20/12/2021, n.40780).
3. La pronuncia va, pertanto, confermata.
4. Le spese vanno dichiarate irripetibili avendo l'appellante reso la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese processuali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 13.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 843/2022 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. A. Spinello
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. G. A. Marchese
Appellato
OGGETTO: appello – disoccupazione agricola – decadenza ex art. 22
D.L. n.7/1970.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.3.2013 innanzi al Tribunale di Caltagirone,
premetteva di aver svolto nell'anno 2011 la mansione di Parte_1 bracciante agricolo per 156 giorni alle dipendenze dall'azienda agricola di
UG Giuseppe.
Lamentava che l' con nota del 5.7.2012 aveva la domanda di CP_1
disoccupazione agricola per mancanza di iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli.
Il ricorrente chiedeva, quindi, previo accertamento del rapporto di lavoro svolto, il riconoscimento del diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e per l'effetto la corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011 nonché il trattamento di famiglia.
Il primo giudice con sentenza n. 139/2022 del 17.3.2022 dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo maturata la decadenza ex art. 22 del D.L.
n.7/1970, convertito in Legge n.83/1970.
In particolare, il decidente, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, attesa la nota del 5.7.2012 con cui l' CP_1
comunicava all'interessato la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e il seguente silenzio-rigetto avverso il ricorso amministrativo promosso dall'Arcerito in data 14.7.2012, statuiva l'inammissibilità della domanda giudiziaria proposta il 14.3.2013, oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dalla legge per la definizione del procedimento amministrativo (nel caso de quo dal 9.10.2012).
Rigettava, altresì, la richiesta di rimessione in termini formulata dal lavoratore con note del 13.2.2017 al fine di poter contestare la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ritenendo irrilevante l'errore cui era incorso il lavoratore circa i termini di impugnazione.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 16.09.2022; resisteva al gravame l' CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 13 marzo 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico ed articolato motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado, assumendo di non essere incorso in alcuna decadenza per aver seguito le istruzioni impartite dall' proposto il ricorso CP_1
amministrativo al il Comitato Provinciale dell' di Caltanissetta in data CP_1
11.7.2012, non essendo stata comunicata alcuna decisione entro il 9.10.2012, ha proposto azione giudiziaria il 14.3.2013, nel rispetto del termine indicato dall' CP_1
Adduce che, l'errore in cui è incorso e per il quale ha chiesto la rimessione in termini – non concessa erroneamente dal primo giudice – è stato provocato esclusivamente dalla condotta dell'ente che ha indicato nella nota del 5.7.2012 il termine di cui all'art. 47 DPR n. 639/70 per proporre ricorso giudiziale.
2. L'appello è infondato.
Invero, in materia di decadenza previdenziale, sottratta alla disponibilità delle parti e rilevabile anche d'ufficio, è irrilevante il comportamento dell'istituto, sia nell'ipotesi in cui provveda tardivamente sul ricorso amministrativo, sia quando indica termini errati per l'impugnazione, potendo tutt'al più essere fonte di obblighi risarcitori, ove ne ricorrano i presupposti:
“In tema di collocamento dei lavoratori agricoli, in caso di mancata osservanza del termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, per la proposizione della domanda avverso il provvedimento definitivo di cancellazione o iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici, il comportamento dell' che abbia indicato termini erronei di CP_1
impugnazione cui il ricorrente si sia conformato, può, se del caso, assumere rilievo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera "de jure", prescindendo dalla condotta delle parti”. (Cassazione civile sez. lav., 20/12/2021, n.40780).
3. La pronuncia va, pertanto, confermata.
4. Le spese vanno dichiarate irripetibili avendo l'appellante reso la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese processuali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 13.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi