Sentenza 30 ottobre 1974
Massime • 1
Ai sensi degli artt 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n 1147, che ha modificato le norme sul contenzioso elettorale amministrativo, spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l' eleggibilita e la decadenza, che coinvolgono posizioni di diritto soggettivo perfetto, mentre spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in materia di operazioni elettorali, di conteggio e di attribuzioni di voti, le quali attengono, invece, a posizioni di interesse legittimo. La Competenza del giudice ordinario sopra indicata - che non e stata modificata dalla legge 5 dicembre 1971, n 1034, istitutiva dei tribunali regionali amministrativi - non e esclusa dalla circostanza che il consiglio comunale abbia convalidato l'elezione del candidato, sulla cui eleggibilita si controverta. Nel contenzioso elettorale, infatti il giudice ordinario non esercita una giurisdizione di annullamento, perche la delibera consiliare non costituisce l'oggetto, ma un mero presupposto del giudizio, che tende alla tutela del diritto soggettivo violato, quali che siano gli effetti dichiarativi o costitutivi della decisione, che il giudice, quale mezzo al fine, deve in concreto emanare. ( Conf 769'73, mass n 363021; 664'73, mass n 362783; ( Conf 412'73, mass n 362382).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/10/1974, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 1974 |
Testo completo
Ai sensi degli artt 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n 1147, che ha modificato le norme sul contenzioso elettorale amministrativo, spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l' eleggibilita e la decadenza, che coinvolgono posizioni di diritto soggettivo perfetto, mentre spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in materia di operazioni elettorali, di conteggio e di attribuzioni di voti, le quali attengono, invece, a posizioni di interesse legittimo. La Competenza del giudice ordinario sopra indicata - che non e stata modificata dalla legge 5 dicembre 1971, n 1034, istitutiva dei tribunali regionali amministrativi - non e esclusa dalla circostanza che il consiglio comunale abbia convalidato l'elezione del candidato, sulla cui eleggibilita si controverta. Nel contenzioso elettorale, infatti il giudice ordinario non esercita una giurisdizione di annullamento, perche la delibera consiliare non costituisce l'oggetto, ma un mero presupposto del giudizio, che tende alla tutela del diritto soggettivo violato, quali che siano gli effetti dichiarativi o costitutivi della decisione, che il giudice, quale mezzo al fine, deve in concreto emanare. ( Conf 769'73, mass n 363021; 664'73, mass n 362783; ( Conf 412'73, mass n 362382).*